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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/03/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la dott.ssa Lilia M. Ricucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7420/2022 R.G. Lavoro, all'esito dell'udienza del 26.2.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c.
e promossa
DA
, erede , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Merotta, giusta Parte_1 Persona_1 procura speciale alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto - Avv. Amodio Marzocchella, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.9.2022 – a seguito dell'espletamento dell'accertamento Persona_1 tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere i benefici di cui all'indennità di accompagnamento (ricorso n. 4703/2020 RGL) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del predetto stato invalidante, a far data dalla domanda amministrativa, vinte le spese.
Costituitosi in giudizio l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
In data 5.3.2024 si è costituito in giudizio in qualità di erede, stante il decesso Parte_1 dell'originario ricorrente, avvenuto in data 7.2.2024.
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. il Tribunale, lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito dell'udienza del 26.2.2025.
2. L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. pagina 1 di 3 Occorre premettere che l'indennità di accompagnamento (istituita con le leggi 406/68 e 18/80, modificata dalla L.508/88) spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili non deambulanti e non autosufficienti, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituti.
Tale indennità compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr. Cass., sez. lav., 16.04.1992, n.4640) e non è reversibile.
Non è, poi, necessario che in capo al soggetto, totalmente invalido, sussistano contestualmente il requisito dell'incapacità a deambulare e quello dell'incapacità di provvedere ai bisogni quotidiani della vita, essendo sufficiente che ricorra alternativamente l'uno o l'altro (cfr. sul punto Cass., sez. lav., 27.09.1991, n.10094).
Ciò posto, il nominato C.T.U., dott. , nella presente fase di giudizio, ha così accertato, sulla Persona_2 base della nuova documentazione depositata: “il periziato era stato già riconosciuto come invalido grave nella misura del
100%. Il ha avuto un quadro evolutivo ingravescente e non ha risposto alle terapie somministrate. Il quadro clinico del CP_2 paziente è peggiorato notevolmente a partire, presumibilmente almeno 12 mesi prima del decesso. Considerando la suddetta diagnosi e la relativa documentazione sanitaria, si ritiene che il Sig. si sia trovato in una situazione di inabilità Persona_1 totale per affezioni psichiche/fisiche che non gli permettevano di compiere gli atti quotidiani della vita sin dal febbraio 2023. Il ricorrente possedeva pertanto i requisiti sanitari previsti per la INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO dal febbraio 2023 e fino alla data del decesso”. (cfr. la consulenza tecnica in atti, depositata in data 1.7.2024).
Conclusivamente, il C.T.U. ha ritenuto non in grado di compiere gli atti della vita quotidiana Persona_1
e, dalla documentazione medica in atti, ha precisato che detta condizione è subentrata da 12 mesi prima del decesso, quindi da febbraio 2023.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità – fatta risalire a febbraio 2023 – appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve chiararsi che era in possesso del requisito sanitario per Persona_1 godere dell'indennità di accompagnamento da febbraio 2023, sino al decesso avvenuto in data 7.2.2024.
La decorrenza differita dell'accertamento del requisito sanitario induce a compensare integralmente le spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.).
3. Le spese di c.t.u. (prima e seconda fase), liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste definitivamente a carico dell' e della parte ricorrente, in solido tra loro, non ricorrendo le condizioni di CP_1 cui all'art. 152 disp. Att. C.p.c.. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara il possesso di del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento ex Persona_1 art. 1 L. n. 18/1980 da febbraio 2023 sino al decesso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di c.t.u. (prima e seconda fase) definitivamente a carico dell' e della parte ricorrente, in solido tra loro.
Foggia, all'esito dell'udienza del 26.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Lilia M. Ricucci
pagina 3 di 3
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la dott.ssa Lilia M. Ricucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7420/2022 R.G. Lavoro, all'esito dell'udienza del 26.2.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c.
e promossa
DA
, erede , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Merotta, giusta Parte_1 Persona_1 procura speciale alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto - Avv. Amodio Marzocchella, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.9.2022 – a seguito dell'espletamento dell'accertamento Persona_1 tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere i benefici di cui all'indennità di accompagnamento (ricorso n. 4703/2020 RGL) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del predetto stato invalidante, a far data dalla domanda amministrativa, vinte le spese.
Costituitosi in giudizio l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
In data 5.3.2024 si è costituito in giudizio in qualità di erede, stante il decesso Parte_1 dell'originario ricorrente, avvenuto in data 7.2.2024.
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. il Tribunale, lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito dell'udienza del 26.2.2025.
2. L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. pagina 1 di 3 Occorre premettere che l'indennità di accompagnamento (istituita con le leggi 406/68 e 18/80, modificata dalla L.508/88) spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili non deambulanti e non autosufficienti, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituti.
Tale indennità compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr. Cass., sez. lav., 16.04.1992, n.4640) e non è reversibile.
Non è, poi, necessario che in capo al soggetto, totalmente invalido, sussistano contestualmente il requisito dell'incapacità a deambulare e quello dell'incapacità di provvedere ai bisogni quotidiani della vita, essendo sufficiente che ricorra alternativamente l'uno o l'altro (cfr. sul punto Cass., sez. lav., 27.09.1991, n.10094).
Ciò posto, il nominato C.T.U., dott. , nella presente fase di giudizio, ha così accertato, sulla Persona_2 base della nuova documentazione depositata: “il periziato era stato già riconosciuto come invalido grave nella misura del
100%. Il ha avuto un quadro evolutivo ingravescente e non ha risposto alle terapie somministrate. Il quadro clinico del CP_2 paziente è peggiorato notevolmente a partire, presumibilmente almeno 12 mesi prima del decesso. Considerando la suddetta diagnosi e la relativa documentazione sanitaria, si ritiene che il Sig. si sia trovato in una situazione di inabilità Persona_1 totale per affezioni psichiche/fisiche che non gli permettevano di compiere gli atti quotidiani della vita sin dal febbraio 2023. Il ricorrente possedeva pertanto i requisiti sanitari previsti per la INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO dal febbraio 2023 e fino alla data del decesso”. (cfr. la consulenza tecnica in atti, depositata in data 1.7.2024).
Conclusivamente, il C.T.U. ha ritenuto non in grado di compiere gli atti della vita quotidiana Persona_1
e, dalla documentazione medica in atti, ha precisato che detta condizione è subentrata da 12 mesi prima del decesso, quindi da febbraio 2023.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità – fatta risalire a febbraio 2023 – appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve chiararsi che era in possesso del requisito sanitario per Persona_1 godere dell'indennità di accompagnamento da febbraio 2023, sino al decesso avvenuto in data 7.2.2024.
La decorrenza differita dell'accertamento del requisito sanitario induce a compensare integralmente le spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.).
3. Le spese di c.t.u. (prima e seconda fase), liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste definitivamente a carico dell' e della parte ricorrente, in solido tra loro, non ricorrendo le condizioni di CP_1 cui all'art. 152 disp. Att. C.p.c.. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara il possesso di del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento ex Persona_1 art. 1 L. n. 18/1980 da febbraio 2023 sino al decesso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di c.t.u. (prima e seconda fase) definitivamente a carico dell' e della parte ricorrente, in solido tra loro.
Foggia, all'esito dell'udienza del 26.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Lilia M. Ricucci
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