Ordinanza cautelare 5 luglio 2018
Sentenza 19 dicembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 19/12/2019, n. 14573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14573 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/12/2019
N. 14573/2019 REG.PROV.COLL.
N. 06049/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6049 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Tallini e Janamaria Pitruzzella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Luigi Luciani, 1;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS--, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo, previa sospensiva:
- del provvedimento – pubblicato sul sito internet del Ministero della Giustizia in data 15 febbraio 2018 – con il quale la dott.ssa -OMISSIS-non è stata ammessa a sostenere le prove orali del concorso notarile bandito con D.D. del 21 aprile 2016 a 500 posti di notaio;
- del verbale della Commissione esaminatrice n. 579 del 13 dicembre 2017 e dell'allegata scheda di valutazione relativa alla busta n. 1448, nella parte in cui la ricorrente viene dichiarata non idonea;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, ivi compresi le delibere e/o verbali della Commissione di formazione dei criteri di massima, i criteri stessi, i provvedimenti di nomina dei Commissari, l'approvazione della graduatoria finale, con riserva di proporre motivi aggiunti;
2) per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della graduatoria del concorso notarile bandito con D.D. del 21 aprile 2016 a 500 posti di notaio, approvata con D.M. 15 febbraio 2019, pubblicata in data 19 febbraio 2019 sul sito internet dell'Amministrazione resistente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, con la relativa documentazione;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 20 novembre 2019 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso a questo Tribunale, la dr.ssa -OMISSIS-, premesso di aver partecipato al concorso per esame a 500 posti di notaio, di cui in epigrafe, chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti pure indicati in epigrafe, unitamente agli atti presupposti, concernenti la sua mancata ammissione alle prove orali del concorso medesimo.
Esponendo, in fatto, di essere stata dichiarata “non idonea” dalla Commissione esaminatrice all’esito della lettura del secondo elaborato, atto “inter vivos” di diritto civile, per la ritenuta presenza di una nullità, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 166/2006, data dalla circostanza per la quale “… pur avendo previsto che nell’azienda siano compresi beni immobili, non inserisce nell’atto né le menzioni urbanistiche né quelle sulla conformità catastale relative a detti immobili ”, la ricorrente lamentava, in sintesi, quanto segue.
“ I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 11, COMMA 7, D.LGS. N. 166/2006. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E/O ERRONEA VALUTAZIONE
DEI FATTI. ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA .”
La dr.ssa -OMISSIS-riferiva di aver disposto la cessione dell’azienda di IZ in favore di Primo, fornendo una descrizione generica del complesso aziendale trasferito e inserendo tutte le disposizioni di legge richieste, limitandosi ad elencare genericamente tutte le possibili categorie di beni e diritti che solitamente compongono un compendio aziendale, tra cui anche i beni immobili, secondo quanto riportava nell’elaborato che trascriveva, considerando che la traccia non prevedeva alcunché in ordine alla composizione dell’azienda.
Ciò – a suo parere - non significava che la ricorrente avesse previsto che l’azienda oggetto di cessione fosse composta da determinati beni immobili, tanto che nessuna descrizione specifica degli stessi era stata effettuata, né altra descrizione specifica era stata inserita per gli altri beni, mobili e mobili registrati, né per i contratti, né per i debiti, né per i crediti, né d’altronde era indicato se trattavasi di immobili urbani ovvero terreni, consistendo, piuttosto, di una elencazione ipotetica dei vari beni e/o contratti che possono far parte di un qualsivoglia compendio aziendale, prevista dalla ricorrente in aderenza alla struttura tipica dell’atto di cessione d’azienda. Nell’elaborato, infatti, era stata utilizzata la seguente dicitura: “… (DISPOSIZIONI IMMOBILIARI IN CASO DI IMMOBILI AZIENDALI)”; nell’ipotesi in cui ci fosse stato un trasferimento di immobili aziendali, infatti, l’atto avrebbe dovuto contenere anche le disposizioni ad essi relative richieste dalla legge a pena di nullità e tale precisazione chiariva che la ricorrente era assolutamente consapevole della necessità di inserire le menzioni obbligatorie per legge nel caso di cessione di immobili aziendali, come risultava anche dal successivo art. 3 del medesimo atto, ove era disposto il trasferimento di un appartamento in favore di Primo, provvedendo alla descrizione dello stesso e all’inserimento di tutte le menzioni obbligatorie.
La Commissione, invece, aveva dato per scontato che si trattasse di immobili urbani, rilevando la nullità per mancanza delle menzioni catastali e urbanistiche, senza considerare che poteva anche trattarsi di soli terreni. Vi era stato, quindi, un palese travisamento dei fatti, con conseguente assenza della nullità ex art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006 come invece rilevata.
Il Ministero della Giustizia si costituiva in giudizio per resistere al ricorso e ne domandava la reiezione nel merito, come illustrato in specifica memoria per la camera di consiglio.
Con l’ordinanza in epigrafe, la domanda cautelare era respinta.
In prossimità della trattazione di merito, parte ricorrente depositava rituali motivi aggiunti, con i quali impugnava anche la graduatoria finale del concorso, ritenendola viziata per “illegittimità derivata” secondo le censure originarie, che riportava, nonché avanzando un’istanza istruttoria orientata ad acquisire in giudizio tutti gli atti della procedura, ivi compresi i provvedimenti di nomina della Commissione Giudicatrice, le delibere di formazione dei criteri di massima, gli elaborati dei candidati ammessi alle prove orali e i verbali di tutte le sedute della Commissione.
Seguiva, poi, una memoria riepilogativa, ove la ricorrente ribadiva tutte le sue tesi e confutava gli argomenti dell’Amministrazione.
Alla pubblica udienza del 20 novembre 2019 la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene di soffermarsi preliminarmente sull’ambito entro il quale è consentito il sindacato giurisdizionale nella presente fattispecie, al fine di verificare, specularmente, l’ammissibilità delle censure svolte sull’esercizio della discrezionalità valutativa, come operato dalla ricorrente.
Come più volte affermato in giurisprudenza, anche della Sezione, il giudizio della Commissione, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attiene alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile – unicamente sul piano della legittimità – per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, laddove tali profili risultino emergenti dalla stessa documentazione e siano tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che, con ciò, il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (ex multis, TAR Lazio, Sez. I, 21.10.16, n. 10500).
Il giudizio di legittimità non può, infatti, trasmodare in un rifacimento, ad opera dell'adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, potendo l'apprezzamento tecnico dell’organo collegiale essere sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà.
La giurisprudenza è costante nell’affermare che le valutazioni della Commissione del concorso notarile, come in generale tutti i giudizi aventi ad oggetto prove d’esame o di concorso, sono espressione di discrezionalità sindacabile solo “ab extrinseco”, nel caso di manifesta irragionevolezza o palese travisamento rilevabili “ictu oculi” (Cons. Stato, Sez. IV, 8.2.17, n. 558; TAR Lazio, Sez. I, 16.7.10, n. 26342).
Conseguentemente è inammissibile una censura che miri unicamente a proporre una diversa valutazione dell’elaborato, atteso che in tal modo verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell'operato della Commissione una – preclusa – cognizione del merito della questione (cfr. TAR Lazio, Sez. I, 8.2.19, n. 1690).
Trasmutando tali principi al caso di specie, il Collegio rileva che la ricorrente, in realtà, pur denunciando un “travisamento” di fatto, tende, inammissibilmente, a confutare nel merito i rilievi della Commissione sulla interpretazione del suo elaborato, in relazione alle tesi enunciate e alle soluzioni individuate.
All’esito dell’esame degli atti di causa, pur circoscritto al descritto sindacato “ab externo”, è possibile convenire con quanto osservato anche dalla difesa erariale nel senso che, se è vero che la “traccia” non indicava la presenza di specifici beni immobili – se non l’appartamento ad uso di civile abitazione di proprietà di IZ - la stessa ricorrente ha comunque previsto nel compendio aziendale, proprio nell’ambito della libertà di scelta consentita dalla “traccia” stessa, la presenza di (altri) beni immobili, laddove ha richiamato nell’art. 1 dell’atto da lei redatto la circostanza per la quale l’azienda era composta anche da beni immobili, di cui, tra parentesi, era indicata l’espressione “descrizione”.
Non illogicamente, quindi, la Commissione ha concluso che, una volta prevista la presenza di beni immobili di cui era necessaria una “descrizione”, la ricorrente avrebbe dovuto seguire fino in fondo tale impostazione, provvedendo all’inserimento delle menzioni urbanistiche e sulla conformità catastale.
La dr.ssa -OMISSIS-sostiene che la genericità del suo richiamo “- Beni immobili: - (descrizione)” sarebbe stata sufficiente, se collegata alla successiva parte finale di detto art. 1, ove era riportata la dicitura “(DISPOSIZIONI IMMOBILIARI IN CASO DI IMMOBILI AZIENDALI)”, anche perché, ove fossero stati presenti terreni e non immobili urbani, la normativa da applicare sarebbe stata diversa da quella richiamata dalla Commissione.
Il Collegio, però, ritiene che tale impostazione, criticando un’interpretazione discrezionale da parte della Commissione, non possa essere seguita in questa sede per le ragioni di ordine generale sopra addotte.
In secondo luogo, il Collegio osserva che questa Sezione ha più volte precisato come le prove concorsuali scritte per l’accesso a posti di notaio, per la peculiarità della funzione professionale da svolgere, siano connotate anche da particolare esigenza di formalità, pure descrittiva, e che nel redigere l’elaborato il candidato deve provvedere a illustrare alla Commissione l’intero ambito della sua preparazione, desumibile sia dall’assetto “pratico” sia dall’esposizione nella parte “teorica” (TAR Lazio, Sez. I, 11.1.18, n.311).
Nel caso di specie la ricorrente giustifica “a posteriori”, nella presente sede, le ragioni della sua omissione, senza evidenziare i motivi per i quali, una volta effettuato il richiamo alla presenza di beni immobili, non abbia ritenuto di dare completezza all’atto, indicando, sia pure con richiamo generico, le menzioni urbanistiche e la conformità catastale ovvero, se la dizione fosse stata riferita a terreni.
Se pure detta traccia fosse stata di dubbia interpretazione, come sostenuto dalla ricorrente, quest’ultima avrebbe dovuto comunque soffermarsi sul punto, giustificando il suo operato nella parte teorica ma ciò non risulta fatto.
La Commissione ha proposto temi che prevedevano non già soluzioni corrette predeterminate in astratto, bensì più soluzioni possibili in concreto, purché correttamente costruite sul piano giuridico ed adeguatamente motivate. Nel caso di specie è evidente che la Commissione non ha riscontrato tale necessaria motivazione sull’omissione dei dati immobiliari, pure previsti astrattamente nell’atto, per cui nessun travisamento o manifesta illogicità, come lamentati nel ricorso, possono individuarsi nell’operato della Commissione stessa.
Alla luce di quanto dedotto, pertanto, il ricorso e i motivi aggiunti che lamentano “illegittimità derivata” non possono trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna parte ricorrente a rifondere al Ministero costituito le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge e dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il nominativo della ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente FF, Estensore
Roberta Cicchese, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ivo Correale |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.