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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 20/05/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 122/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 P.IVA_1
Bochicchio Leonardo Secondo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fermo,
Viale della Carriera, 94;
RICORRENTE contro
- (C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Luciana Tosoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fermo, Via
Francesco Egidi, 97/D;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.02.2025 parte ricorrente ha concluso come da memorie conclusive;
per la parte resistente nessuno è comparso.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.01.2024 il domandava di Parte_1 accertare e dichiarare la qualità di erede di e da parte della Persona_1 Persona_2
figlia . Controparte_1
A fondamento della propria domanda, parte ricorrente deduceva che:
• la sig.ra , nata a [...] il [...], è debitrice nei Controparte_1 confronti del sito a Fermo in Viale Trento n. 11, della somma Parte_1
di € 7.350,51 nonché interessi e spese di procedura liquidate in € 540,00 per compensi pagina 1 di 5 professionali e € 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP nella misura di legge in virtù del decreto ingiuntivo n. 726/19 emesso dal Tribunale di Fermo in data 05.10.2019;
• il per il recupero del suo credito ha intrapreso l'esecuzione Parte_1 immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Fermo RGE 196/19, avente ad oggetto i diritti di 1/1 sull'immobile sito in Fermo, Viale Trento 11, individuato al Catasto
Fabbricati del Comune di Fermo con i seguenti dati: foglio 63, p.lla 45 sub 1, vani 5, categ.A/3, classe 4, consistenza vani 5, superficie catastale mq 94, rendita catastale euro
245,32;
• il suddetto immobile è pervenuto alla debitrice in virtù della successione dei genitori
, apertasi il 29.02.1996, e , apertasi il 25.08.2009, in virtù Persona_1 Persona_2 delle quali la stessa è stata chiamata quale unica erede;
• da visura storica catastale l'immobile risultava volturato in favore di Controparte_1
nata a [...] il [...], c.f. con note n. 4889/1996 e n.
[...] CodiceFiscale_1
6429/2010;
• nei registri immobiliari non risulta trascritta l'accettazione dell'eredità da parte di
, pertanto il GE, rilevata tale circostanza, in data 09.01.24 Controparte_1
assegnava termine per il deposito della documentazione attestante la continuità delle trascrizioni relative all'immobile pignorato fino a quella in favore dell'esecutato;
• dal verbale dell'assemblea condominiale si evince che la convenuta era ed è tutt'ora condomina del partecipando alle riunioni e approvando i Parte_1
lavori di manutenzione straordinaria e in quanto tale ha pagato agli oneri condominiali;
• la convenuta aveva instaurato un'azione giudiziaria nei confronti di CP_2
conduttore dell'immobile ereditato, nel cui giudizio si dichiarava proprietaria;
• la convenuta dava esecuzione alla sentenza n. 30 del 17/01/2013, con cui il Giudice accoglieva la domanda della sig.ra disponendo l'immediata liberazione CP_1
dell'immobile nei confronti dell'occupante abusivo;
• in data 11.04.2013 la sig.ra veniva immessa nel possesso dell'immobile; CP_1
pagina 2 di 5 • dal certificato di stato di famiglia rilasciati dal Comune di Fermo si evince che la debitrice pignorata faceva parte del nucleo familiare, prima insieme ai genitori e poi solo con la madre;
• risultavano agli atti le volture delle dichiarazioni di successione presentate e necessarie all'intestazione dell'immobile a favore della CP_1
• la convenuta ha dunque compiuto atti che rappresentano la chiara e manifesta volontà di accettare tacitamente l'eredità.
Tanto premesso il ricorrente concludeva “Piaccia al Tribunale Ill.mo, in persona del Giudice designato, dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità della sig.ra nata Controparte_1
a Fermo il 16/10/1954 – c.f. - residente a [...]
Bruno, 180 nella sua qualità di erede di nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto il 29/02/1996 e di nata a [...] il [...] e deceduta il 25/8/2009. In Persona_2 considerazione dell'intervento adesivo della convenuta si chiede di voler compensare le spese di giudizio.”.
In data 29.05.2024 si costituiva la convenuta sig.ra e concludeva chiedendo CP_1
“all'Ill.mo Giudicante di accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità, in quanto in possesso del bene immobile, da parte della resistente dell'eredità relitta da nato a [...]
Monterubbiano il 18/09/1922 e deceduto il 29/02/1996 e da nata ad [...] il Persona_2
30/07/1925 e deceduta il 25/08/2009. Con integrale compensazione delle spese di lite”.
All'udienza del 10.10.24 il Giudice, su richiesta delle parti, rinviava alla successiva udienza per verificare l'opportunità di rendere dichiarazione espressa da parte della sig.ra CP_1
Con ordinanza del 14.11.24 il Giudice assegnava alla parte ricorrente termine per il deposito della documentazione idonea a verificare la qualità di chiamati all'eredità da parte della convenuta (es. certificati storici di famiglia); tale documentazione veniva prodotta in data
02.01.2025.
Con comparsa conclusionale del 05.02.2025 la resistente dichiarava di aver accettato tacitamente l'eredità relitta, in quanto era ed è nel possesso del bene immobile, dal padre deceduto in data 29.02.1996 e della madre deceduta in data Persona_1 Persona_2
25/08/2009, ed in adesione alla domanda formulata chiedeva al Giudice di accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità, in quanto in possesso del bene immobile.
pagina 3 di 5 All'udienza del 20.02.2025 parte ricorrente concludeva come da note conclusionali, parte convenuta non compariva e il giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
L'articolo 474 c.c. dispone che l'accettazione dell'eredità “può essere espressa o tacita”.
L'articolo 475 c.c. precisa che “l'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede”,
l'accettazione è invece tacita “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” (art 476 c.c.).
L'accettazione tacita di eredità può essere quindi desunta anche dal comportamento del chiamato all'eredità, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o siano concludenti e significativi della volontà di accettare.
Nel caso di specie parte ricorrente ha depositato il registro degli atti di nascita e certificato di stato di famiglia da cui risulta provato che la sig.ra è unica figlia di Controparte_1
e e dunque risulta chiamata all'eredità per successione Persona_1 Persona_2
legittima.
Dalla data dell'apertura della successione della madre (25.08.09) la sig.ra chiamata CP_1
all'eredità in qualità di figlio della de cuius, ha compiuto atti che presuppongono necessariamente la volontà della di accettare l'eredità proveniente dai propri CP_1
genitori e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
A tal proposito, la suprema Corte da tempo ha affermato che “l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione di per sé sola inidonea a comprovare l'accettazione tacita, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (cfr. Cass.
7075/1999; nello stesso senso anche Cass. 1438/2020).
Principio da ultimo riaffermato dalla giurisprudenza con l'ordinanza Cass. 12259/2022 – occorre che vi sia corrispondenza tra chi ha la qualità di chiamato all'eredità e chi effettua materialmente la richiesta di volturazione, dovendosi trattare della stessa persona. pagina 4 di 5 Pertanto, occorre che parte ricorrente fornisca la prova che il resistente abbia assunto su di sé la qualità di chiamato all'eredità e che lei stessa abbia effettuato la richiesta di volturazione.
A tal proposito si rileva che è stata prodotta dal ricorrente visura storia catastale dalla quale emerge che l'immobile oggetto di causa risulta volturato in favore di Controparte_1
con domanda di voltura catastale effettuata dalla stessa sig.ra in data 29.07.2010: CP_1
tale atto, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, costituisce atto rilevante non solo dal punto di vista tributario, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.
In quanto tale, la richiesta di volturazione costituisce quindi atto idoneo ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. che la sig.ra non avrebbe CP_1
il diritto di fare se non nella qualità di erede.
La circostanza peraltro non risulta contestata dalla resistente che, in sede di atto costitutivo, dichiarava di aver accettato tacitamente l'eredità relitta e aderiva alla domanda del ricorrente.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Va altresì ordinata la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari onde consentire il ripristino della continuità delle trascrizioni.
Considerata la natura della controversia e la adesione di parte convenuta alla domanda, dichiara compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 122-
2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
• ACCERTA e DICHIARA che nata a [...] il [...] ha Controparte_1 accettato tacitamente l'eredità di nato a [...] il [...] Persona_1
e deceduto il 29.02.1996 e di nata a [...] il [...] e deceduta il Persona_2
25.8.2009;
• ORDINA al Conservatore dei registri immobiliari di trascrivere la presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
• SPESE di lite compensate.
Fermo 20.05.2025 Il Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 122/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 P.IVA_1
Bochicchio Leonardo Secondo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fermo,
Viale della Carriera, 94;
RICORRENTE contro
- (C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Luciana Tosoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fermo, Via
Francesco Egidi, 97/D;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.02.2025 parte ricorrente ha concluso come da memorie conclusive;
per la parte resistente nessuno è comparso.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.01.2024 il domandava di Parte_1 accertare e dichiarare la qualità di erede di e da parte della Persona_1 Persona_2
figlia . Controparte_1
A fondamento della propria domanda, parte ricorrente deduceva che:
• la sig.ra , nata a [...] il [...], è debitrice nei Controparte_1 confronti del sito a Fermo in Viale Trento n. 11, della somma Parte_1
di € 7.350,51 nonché interessi e spese di procedura liquidate in € 540,00 per compensi pagina 1 di 5 professionali e € 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP nella misura di legge in virtù del decreto ingiuntivo n. 726/19 emesso dal Tribunale di Fermo in data 05.10.2019;
• il per il recupero del suo credito ha intrapreso l'esecuzione Parte_1 immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Fermo RGE 196/19, avente ad oggetto i diritti di 1/1 sull'immobile sito in Fermo, Viale Trento 11, individuato al Catasto
Fabbricati del Comune di Fermo con i seguenti dati: foglio 63, p.lla 45 sub 1, vani 5, categ.A/3, classe 4, consistenza vani 5, superficie catastale mq 94, rendita catastale euro
245,32;
• il suddetto immobile è pervenuto alla debitrice in virtù della successione dei genitori
, apertasi il 29.02.1996, e , apertasi il 25.08.2009, in virtù Persona_1 Persona_2 delle quali la stessa è stata chiamata quale unica erede;
• da visura storica catastale l'immobile risultava volturato in favore di Controparte_1
nata a [...] il [...], c.f. con note n. 4889/1996 e n.
[...] CodiceFiscale_1
6429/2010;
• nei registri immobiliari non risulta trascritta l'accettazione dell'eredità da parte di
, pertanto il GE, rilevata tale circostanza, in data 09.01.24 Controparte_1
assegnava termine per il deposito della documentazione attestante la continuità delle trascrizioni relative all'immobile pignorato fino a quella in favore dell'esecutato;
• dal verbale dell'assemblea condominiale si evince che la convenuta era ed è tutt'ora condomina del partecipando alle riunioni e approvando i Parte_1
lavori di manutenzione straordinaria e in quanto tale ha pagato agli oneri condominiali;
• la convenuta aveva instaurato un'azione giudiziaria nei confronti di CP_2
conduttore dell'immobile ereditato, nel cui giudizio si dichiarava proprietaria;
• la convenuta dava esecuzione alla sentenza n. 30 del 17/01/2013, con cui il Giudice accoglieva la domanda della sig.ra disponendo l'immediata liberazione CP_1
dell'immobile nei confronti dell'occupante abusivo;
• in data 11.04.2013 la sig.ra veniva immessa nel possesso dell'immobile; CP_1
pagina 2 di 5 • dal certificato di stato di famiglia rilasciati dal Comune di Fermo si evince che la debitrice pignorata faceva parte del nucleo familiare, prima insieme ai genitori e poi solo con la madre;
• risultavano agli atti le volture delle dichiarazioni di successione presentate e necessarie all'intestazione dell'immobile a favore della CP_1
• la convenuta ha dunque compiuto atti che rappresentano la chiara e manifesta volontà di accettare tacitamente l'eredità.
Tanto premesso il ricorrente concludeva “Piaccia al Tribunale Ill.mo, in persona del Giudice designato, dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità della sig.ra nata Controparte_1
a Fermo il 16/10/1954 – c.f. - residente a [...]
Bruno, 180 nella sua qualità di erede di nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto il 29/02/1996 e di nata a [...] il [...] e deceduta il 25/8/2009. In Persona_2 considerazione dell'intervento adesivo della convenuta si chiede di voler compensare le spese di giudizio.”.
In data 29.05.2024 si costituiva la convenuta sig.ra e concludeva chiedendo CP_1
“all'Ill.mo Giudicante di accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità, in quanto in possesso del bene immobile, da parte della resistente dell'eredità relitta da nato a [...]
Monterubbiano il 18/09/1922 e deceduto il 29/02/1996 e da nata ad [...] il Persona_2
30/07/1925 e deceduta il 25/08/2009. Con integrale compensazione delle spese di lite”.
All'udienza del 10.10.24 il Giudice, su richiesta delle parti, rinviava alla successiva udienza per verificare l'opportunità di rendere dichiarazione espressa da parte della sig.ra CP_1
Con ordinanza del 14.11.24 il Giudice assegnava alla parte ricorrente termine per il deposito della documentazione idonea a verificare la qualità di chiamati all'eredità da parte della convenuta (es. certificati storici di famiglia); tale documentazione veniva prodotta in data
02.01.2025.
Con comparsa conclusionale del 05.02.2025 la resistente dichiarava di aver accettato tacitamente l'eredità relitta, in quanto era ed è nel possesso del bene immobile, dal padre deceduto in data 29.02.1996 e della madre deceduta in data Persona_1 Persona_2
25/08/2009, ed in adesione alla domanda formulata chiedeva al Giudice di accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità, in quanto in possesso del bene immobile.
pagina 3 di 5 All'udienza del 20.02.2025 parte ricorrente concludeva come da note conclusionali, parte convenuta non compariva e il giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
L'articolo 474 c.c. dispone che l'accettazione dell'eredità “può essere espressa o tacita”.
L'articolo 475 c.c. precisa che “l'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede”,
l'accettazione è invece tacita “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” (art 476 c.c.).
L'accettazione tacita di eredità può essere quindi desunta anche dal comportamento del chiamato all'eredità, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o siano concludenti e significativi della volontà di accettare.
Nel caso di specie parte ricorrente ha depositato il registro degli atti di nascita e certificato di stato di famiglia da cui risulta provato che la sig.ra è unica figlia di Controparte_1
e e dunque risulta chiamata all'eredità per successione Persona_1 Persona_2
legittima.
Dalla data dell'apertura della successione della madre (25.08.09) la sig.ra chiamata CP_1
all'eredità in qualità di figlio della de cuius, ha compiuto atti che presuppongono necessariamente la volontà della di accettare l'eredità proveniente dai propri CP_1
genitori e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
A tal proposito, la suprema Corte da tempo ha affermato che “l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione di per sé sola inidonea a comprovare l'accettazione tacita, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (cfr. Cass.
7075/1999; nello stesso senso anche Cass. 1438/2020).
Principio da ultimo riaffermato dalla giurisprudenza con l'ordinanza Cass. 12259/2022 – occorre che vi sia corrispondenza tra chi ha la qualità di chiamato all'eredità e chi effettua materialmente la richiesta di volturazione, dovendosi trattare della stessa persona. pagina 4 di 5 Pertanto, occorre che parte ricorrente fornisca la prova che il resistente abbia assunto su di sé la qualità di chiamato all'eredità e che lei stessa abbia effettuato la richiesta di volturazione.
A tal proposito si rileva che è stata prodotta dal ricorrente visura storia catastale dalla quale emerge che l'immobile oggetto di causa risulta volturato in favore di Controparte_1
con domanda di voltura catastale effettuata dalla stessa sig.ra in data 29.07.2010: CP_1
tale atto, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, costituisce atto rilevante non solo dal punto di vista tributario, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.
In quanto tale, la richiesta di volturazione costituisce quindi atto idoneo ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. che la sig.ra non avrebbe CP_1
il diritto di fare se non nella qualità di erede.
La circostanza peraltro non risulta contestata dalla resistente che, in sede di atto costitutivo, dichiarava di aver accettato tacitamente l'eredità relitta e aderiva alla domanda del ricorrente.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Va altresì ordinata la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari onde consentire il ripristino della continuità delle trascrizioni.
Considerata la natura della controversia e la adesione di parte convenuta alla domanda, dichiara compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 122-
2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
• ACCERTA e DICHIARA che nata a [...] il [...] ha Controparte_1 accettato tacitamente l'eredità di nato a [...] il [...] Persona_1
e deceduto il 29.02.1996 e di nata a [...] il [...] e deceduta il Persona_2
25.8.2009;
• ORDINA al Conservatore dei registri immobiliari di trascrivere la presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
• SPESE di lite compensate.
Fermo 20.05.2025 Il Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 5 di 5