Articolo 2 della Legge 23 febbraio 1968, n. 103
Articolo 1
Versione
20 marzo 1968
Art. 2.
All'onere di lire 50.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 20 marzo 1968