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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17000/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17000/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Basso Ilaria, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in TORINO il 30/06/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 445 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 22.03.2004. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
NO in data 17.07.2015.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 11/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati
[...] Parte_2 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la RA rinuncia all'assegno divorzile in Parte_1 luogo di una somma una tantum che i coniugi stabiliscono, concordemente, sia pari ad euro 45.000,00;
DÀ ATTO che la sig.ra , a completa definizione dei rapporti patrimoniali esistenti Parte_1 tra i coniugi, quale condizione imprescindibile e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale, si impegna e obbliga ad acquistare dal sig. il quale si impegna a trasferire a titolo Parte_2 oneroso, l'intera proprietà dell'immobile sito in NO , via BOVE n. 14, così censito al NCEU di NO categoria A/3 classe 2, consistenza 6 vani, Foglio 1301, particella 24, sub 6 zona 1 , rendita catastale euro
759,19.
DÀ ATTO che le parti concordemente stabiliscono che dal valore commerciale dell'immobile, pari ad euro 270.000,00 , venga decurtata la somma di euro 45.000,00 di cui al punto 1) delle condizioni di cui al ricorso. La RA , pertanto, corrisponderà al sig. la somma di euro Pt_1 Parte_2
225.000.00 per l'acquisto del sopra indicato e descritto immobile. Il trasferimento avverrà con rogito notarile da effettuarsi presso il professionista individuato da parte dell'acquirente entro la data del 31.12.2025; pagina 2 di 3 DÀ ATTO che il sig. a completa definizione dei rapporti patrimoniali esistenti tra i Parte_2 coniugi, quale condizione imprescindibile e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale, si impegna a farsi carico della somma di euro 12.000, 00 , sul totale di euro 18.000,00 relativo ai costi di rifacimento del tetto e della facciata dell'immobile sito in NO via Bove n. 14. La restante somma , pari ad euro 6.000,00 sarà di competenza della RA;
Parte_1
DISPONE che il sig. si impegni a corrispondere a nato a [...] il Parte_2 Parte_3
22.03.2004, la somma mensile di euro 900,00 a titolo di contributo al mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sino a quando il figlio non sarà economicamente indipendente, oltre il 50% di spese straordinarie per gite e viaggi d'istruzione preventivamente concordate, il 50% delle spese mediche documentate e preventivamente concordate ove non coperte da polizza SD ( di cui il sig. è titolare), il 50% di tasse ed oneri universitari;
Parte_2
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver definito ogni altra ulteriore pendenza economica;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che le spese di lite si intendono integralmente compensate tra le parti.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di NO in data 07/04/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17000/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Basso Ilaria, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in TORINO il 30/06/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 445 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 22.03.2004. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
NO in data 17.07.2015.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 11/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati
[...] Parte_2 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la RA rinuncia all'assegno divorzile in Parte_1 luogo di una somma una tantum che i coniugi stabiliscono, concordemente, sia pari ad euro 45.000,00;
DÀ ATTO che la sig.ra , a completa definizione dei rapporti patrimoniali esistenti Parte_1 tra i coniugi, quale condizione imprescindibile e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale, si impegna e obbliga ad acquistare dal sig. il quale si impegna a trasferire a titolo Parte_2 oneroso, l'intera proprietà dell'immobile sito in NO , via BOVE n. 14, così censito al NCEU di NO categoria A/3 classe 2, consistenza 6 vani, Foglio 1301, particella 24, sub 6 zona 1 , rendita catastale euro
759,19.
DÀ ATTO che le parti concordemente stabiliscono che dal valore commerciale dell'immobile, pari ad euro 270.000,00 , venga decurtata la somma di euro 45.000,00 di cui al punto 1) delle condizioni di cui al ricorso. La RA , pertanto, corrisponderà al sig. la somma di euro Pt_1 Parte_2
225.000.00 per l'acquisto del sopra indicato e descritto immobile. Il trasferimento avverrà con rogito notarile da effettuarsi presso il professionista individuato da parte dell'acquirente entro la data del 31.12.2025; pagina 2 di 3 DÀ ATTO che il sig. a completa definizione dei rapporti patrimoniali esistenti tra i Parte_2 coniugi, quale condizione imprescindibile e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale, si impegna a farsi carico della somma di euro 12.000, 00 , sul totale di euro 18.000,00 relativo ai costi di rifacimento del tetto e della facciata dell'immobile sito in NO via Bove n. 14. La restante somma , pari ad euro 6.000,00 sarà di competenza della RA;
Parte_1
DISPONE che il sig. si impegni a corrispondere a nato a [...] il Parte_2 Parte_3
22.03.2004, la somma mensile di euro 900,00 a titolo di contributo al mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sino a quando il figlio non sarà economicamente indipendente, oltre il 50% di spese straordinarie per gite e viaggi d'istruzione preventivamente concordate, il 50% delle spese mediche documentate e preventivamente concordate ove non coperte da polizza SD ( di cui il sig. è titolare), il 50% di tasse ed oneri universitari;
Parte_2
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver definito ogni altra ulteriore pendenza economica;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che le spese di lite si intendono integralmente compensate tra le parti.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di NO in data 07/04/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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