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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/02/2025, n. 3070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3070 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. SENT
N. RGAC
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7219, Ruolo Generale dell'anno 2024, e trattenuta in decisione all'udienza del 26 febbraio 2025 ex art. 281 sexies c.p.c. in relazione all'art. 281 terdecies c.p.c., vertente
TRA già (c.f. e p.IVA Parte_1 Parte_2
; con sede legale a Torino, largo Regio Parco n. 9), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, in via Muzio Clementi n. 70, presso lo studio dell'avv.to
Barbara Cufari, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv.to Alessandro Barbaro
e dell'avv.to Luigi Tinuzzo in forza di procura speciale su foglio separato allegato al ricorso,
RICORRENTE
E
(c.f. residente a [...], in largo dell'Olgiata Controparte_1 C.F._1
Isola 19),
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in tema di somministrazione di gas.
CONCLUSIONI: verbale dell'udienza del 26/2/2025: “… l'avv.to Barbara Cufari, in sostituzione dell'avv.to
Barbaro Alessandro per delega orale, … si riporta alla memoria conclusionale depositata in data 28/10/2024 e chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuto mutamento della normativa di riferimento …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., iscritto a ruolo in data 19/2/2024, Parte_1
(già , richiamata la normativa di settore,
[...] Parte_2 instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, come segue:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale dichiarare il diritto di ad accedere al Parte_1 contatore gas matricola n. 0056360347 ubicato presso l'immobile sito in Largo Dell'Olgiata
Iso 19, 00123 Roma (RM) al fine di poter procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna n. 00881112724436, ed autorizzare la ricorrente ad eseguire tutte le operazioni che appariranno strumentali alla esecuzione delle operazioni di disalimentazione, autorizzando nel contempo l'esecuzione altresì nei confronti di eventuali terzi detentori del contatore medesimo, se necessario, delegando per l'esecuzione l'Ufficiale Giudiziario territorialmente competente il quale potrà avvalersi anche dell'ausilio della forza pubblica e/o di eventuali ausiliari. Voglia l'Ill.mo Tribunale, ove ritenuto necessario, nel caso di accoglimento del presente giudizio, individuare e determinare le modalità operative necessarie per mettere in esecuzione il provvedimento richiesto di Disalimentazione del Punto di Riconsegna. Voglia altresì l'Illustrissimo Tribunale condannare controparte al pagamento di tutte le spese di lite diritti ed onorari oltre rimborso forfetario e accessori”.
Con decreto del 15/3/2024 era fissata al 3/7/2024 l'udienza di comparizione delle parti, con termine fino al 30/4/2024 per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Nessuno si costituiva in giudizio per il convenuto . Controparte_1
All'udienza del 3/7/2024, comparso solo il procuratore di parte ricorrente, che insisteva come in atti e chiedeva dichiararsi la contumacia del convenuto, la causa era assunta a riserva.
Con ordinanza riservata del 31/7/2024, dichiarata la contumacia del convenuto e ritenuta la causa matura per la decisione, era disposto rinvio all'udienza Controparte_1
del 26/2/2025 per la discussione orale e la rimessione della causa in decisione ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.; era assegnato termine fino al 10/1/2025 per il deposito di memoria conclusionale.
In data 28/10/2024 la ricorrente depositava memoria in cui, dato atto della intervenuta modifica regolamentare, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia dichiarare cessata la materia del contendere alla luce della modifica normativa sopra menzionata, procedendo alla compensazione delle spese processuali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 91 e 92 c.p.c.”. All'udienza del 26/2/2025, comparso solo il procuratore di parte ricorrente e nella persistente contumacia del convenuto, si dava atto a verbale che il procuratore della ricorrente discuteva la causa, instando per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
all'esito era disposta l'assunzione della causa in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. in relazione all'art. 281 terdecies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la contumacia del convenuto non costituitosi in Controparte_1
giudizio, nonostante la ritualità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a mezzo del servizio postale ex L. 53/1994.
1.1 Al riguardo si osserva che in data 28/6/2024 è stato depositato nel fascicolo telematico l'atto con la relata di notificazione: dall'esame della cartolina avviso di ricevimento (n. 78537943398-7) risulta che in data 27/3/2024 è stata rilevata la temporanea assenza del destinatario presso l'indirizzo di Largo dell'Olgiata Iso. 19, con invio di raccomandata CAD in pari data;
che la cartolina CAD risulta immessa nella cassetta postale in data 29/3/2024 e che in data 8/4/2024 l'atto risulta rispedito al mittente, decorsi dieci giorni Testi dalla data di spedizione della raccomandata .
2. Alla luce delle risultanze di causa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come da istanza di parte ricorrente (cfr. verbale dell'udienza del 26/2/2025).
3. Al riguardo è sufficiente richiamare la memoria di parte ricorrente, in cui, evidenziata la modifica regolamentare medio tempore intervenuta, è dato leggere, per quanto di interesse, che “… Per le ipotesi di morosità dell'utente finale la società, in accordo all'art. 13 bis del
Testo Integrato Morosità Gas (T.I.G.M.), è tenuta ad eseguire la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, anche ponendo in essere iniziative giudiziarie …”; che “… Si è verificato, tuttavia, che, nelle more della pendenza dell'odierno giudizio, con deliberazione
379/2024/R/GAS del 24 settembre 2024, che si allega in uno alla presente, la predetta
ER è intervenuta in argomento modificando l'art. 13bis sopra richiamato …”; che “…
Nello specifico la modifica ha riguardato l'innalzamento del valore minimo del consumo annuo di gas per procedere con azioni giudiziarie per ottenere la disalimentazione dei PdR, portando tale valore a 5.000 mc/anno …” e che “… L'odierno giudizio è stato avviato per un
PdR il cui consumo annuo è inferiore a 5.000 mc/anno, pertanto, la modifica normativa ha determinato la cessazione dei presupposti per proseguire nell'azione legale, pur rimanendo l'obbligo per la società di porre in essere ogni altro tentativo di disalimentazione del punto di riconsegna moroso …”, con la conseguente istanza di “… dichiarare cessata la materia del contendere alla luce della modifica normativa sopra menzionata, procedendo alla compensazione delle spese processuali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 91 e 92 c.p.c. …”
(cfr. memoria, depositata in data 28/10/2024).
4. Nel caso di specie non si pone il problema della decisione sull'incidenza dell'onere delle spese processuali, decisione da adottare in base al principio della c.d. soccombenza virtuale (cfr. Cass. 4884/1996; Cass. 4278/1995; Cass. 3346/1990), attesa la contumacia del convenuto.
4.1 Dunque le spese per l'evocazione in giudizio del convenuto, rimasto contumace, restano a carico della società ricorrente, che le ha anticipate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
▪ dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_1
▪ dichiara la cessazione della materia del contendere;
▪ nulla va disposto sulle spese di lite, che restano a carico della società ricorrente, che le ha anticipate.
Così deciso a Roma, il 27/2/2025 il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
N. RGAC
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7219, Ruolo Generale dell'anno 2024, e trattenuta in decisione all'udienza del 26 febbraio 2025 ex art. 281 sexies c.p.c. in relazione all'art. 281 terdecies c.p.c., vertente
TRA già (c.f. e p.IVA Parte_1 Parte_2
; con sede legale a Torino, largo Regio Parco n. 9), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, in via Muzio Clementi n. 70, presso lo studio dell'avv.to
Barbara Cufari, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv.to Alessandro Barbaro
e dell'avv.to Luigi Tinuzzo in forza di procura speciale su foglio separato allegato al ricorso,
RICORRENTE
E
(c.f. residente a [...], in largo dell'Olgiata Controparte_1 C.F._1
Isola 19),
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in tema di somministrazione di gas.
CONCLUSIONI: verbale dell'udienza del 26/2/2025: “… l'avv.to Barbara Cufari, in sostituzione dell'avv.to
Barbaro Alessandro per delega orale, … si riporta alla memoria conclusionale depositata in data 28/10/2024 e chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuto mutamento della normativa di riferimento …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., iscritto a ruolo in data 19/2/2024, Parte_1
(già , richiamata la normativa di settore,
[...] Parte_2 instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, come segue:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale dichiarare il diritto di ad accedere al Parte_1 contatore gas matricola n. 0056360347 ubicato presso l'immobile sito in Largo Dell'Olgiata
Iso 19, 00123 Roma (RM) al fine di poter procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna n. 00881112724436, ed autorizzare la ricorrente ad eseguire tutte le operazioni che appariranno strumentali alla esecuzione delle operazioni di disalimentazione, autorizzando nel contempo l'esecuzione altresì nei confronti di eventuali terzi detentori del contatore medesimo, se necessario, delegando per l'esecuzione l'Ufficiale Giudiziario territorialmente competente il quale potrà avvalersi anche dell'ausilio della forza pubblica e/o di eventuali ausiliari. Voglia l'Ill.mo Tribunale, ove ritenuto necessario, nel caso di accoglimento del presente giudizio, individuare e determinare le modalità operative necessarie per mettere in esecuzione il provvedimento richiesto di Disalimentazione del Punto di Riconsegna. Voglia altresì l'Illustrissimo Tribunale condannare controparte al pagamento di tutte le spese di lite diritti ed onorari oltre rimborso forfetario e accessori”.
Con decreto del 15/3/2024 era fissata al 3/7/2024 l'udienza di comparizione delle parti, con termine fino al 30/4/2024 per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Nessuno si costituiva in giudizio per il convenuto . Controparte_1
All'udienza del 3/7/2024, comparso solo il procuratore di parte ricorrente, che insisteva come in atti e chiedeva dichiararsi la contumacia del convenuto, la causa era assunta a riserva.
Con ordinanza riservata del 31/7/2024, dichiarata la contumacia del convenuto e ritenuta la causa matura per la decisione, era disposto rinvio all'udienza Controparte_1
del 26/2/2025 per la discussione orale e la rimessione della causa in decisione ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.; era assegnato termine fino al 10/1/2025 per il deposito di memoria conclusionale.
In data 28/10/2024 la ricorrente depositava memoria in cui, dato atto della intervenuta modifica regolamentare, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia dichiarare cessata la materia del contendere alla luce della modifica normativa sopra menzionata, procedendo alla compensazione delle spese processuali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 91 e 92 c.p.c.”. All'udienza del 26/2/2025, comparso solo il procuratore di parte ricorrente e nella persistente contumacia del convenuto, si dava atto a verbale che il procuratore della ricorrente discuteva la causa, instando per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
all'esito era disposta l'assunzione della causa in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. in relazione all'art. 281 terdecies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la contumacia del convenuto non costituitosi in Controparte_1
giudizio, nonostante la ritualità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a mezzo del servizio postale ex L. 53/1994.
1.1 Al riguardo si osserva che in data 28/6/2024 è stato depositato nel fascicolo telematico l'atto con la relata di notificazione: dall'esame della cartolina avviso di ricevimento (n. 78537943398-7) risulta che in data 27/3/2024 è stata rilevata la temporanea assenza del destinatario presso l'indirizzo di Largo dell'Olgiata Iso. 19, con invio di raccomandata CAD in pari data;
che la cartolina CAD risulta immessa nella cassetta postale in data 29/3/2024 e che in data 8/4/2024 l'atto risulta rispedito al mittente, decorsi dieci giorni Testi dalla data di spedizione della raccomandata .
2. Alla luce delle risultanze di causa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come da istanza di parte ricorrente (cfr. verbale dell'udienza del 26/2/2025).
3. Al riguardo è sufficiente richiamare la memoria di parte ricorrente, in cui, evidenziata la modifica regolamentare medio tempore intervenuta, è dato leggere, per quanto di interesse, che “… Per le ipotesi di morosità dell'utente finale la società, in accordo all'art. 13 bis del
Testo Integrato Morosità Gas (T.I.G.M.), è tenuta ad eseguire la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, anche ponendo in essere iniziative giudiziarie …”; che “… Si è verificato, tuttavia, che, nelle more della pendenza dell'odierno giudizio, con deliberazione
379/2024/R/GAS del 24 settembre 2024, che si allega in uno alla presente, la predetta
ER è intervenuta in argomento modificando l'art. 13bis sopra richiamato …”; che “…
Nello specifico la modifica ha riguardato l'innalzamento del valore minimo del consumo annuo di gas per procedere con azioni giudiziarie per ottenere la disalimentazione dei PdR, portando tale valore a 5.000 mc/anno …” e che “… L'odierno giudizio è stato avviato per un
PdR il cui consumo annuo è inferiore a 5.000 mc/anno, pertanto, la modifica normativa ha determinato la cessazione dei presupposti per proseguire nell'azione legale, pur rimanendo l'obbligo per la società di porre in essere ogni altro tentativo di disalimentazione del punto di riconsegna moroso …”, con la conseguente istanza di “… dichiarare cessata la materia del contendere alla luce della modifica normativa sopra menzionata, procedendo alla compensazione delle spese processuali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 91 e 92 c.p.c. …”
(cfr. memoria, depositata in data 28/10/2024).
4. Nel caso di specie non si pone il problema della decisione sull'incidenza dell'onere delle spese processuali, decisione da adottare in base al principio della c.d. soccombenza virtuale (cfr. Cass. 4884/1996; Cass. 4278/1995; Cass. 3346/1990), attesa la contumacia del convenuto.
4.1 Dunque le spese per l'evocazione in giudizio del convenuto, rimasto contumace, restano a carico della società ricorrente, che le ha anticipate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
▪ dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_1
▪ dichiara la cessazione della materia del contendere;
▪ nulla va disposto sulle spese di lite, che restano a carico della società ricorrente, che le ha anticipate.
Così deciso a Roma, il 27/2/2025 il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato