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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/10/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7854/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7854/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “assegno-pensione”,
PROMOSSA DA
, c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.08.1982, residente in [...] ed el.te dom.to in Ciampino
(RM), Via Col di Lana n. 110 presso l'Avv. Concetta Parisi (c.f. ) C.F._2 giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande
n. 21, contumace;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 20/12/2024, chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di: “-accertare, dichiarare e condannare l' CP_1 Controparte_1
, in p.l.r.p.t., al pagamento in favore del ricorrente della pensione di inabilità ex L.
[...]
118/71 art. 12 dal 05.12.2022 a tutt'oggi, così come riconosciuto nel decreto di omologa del
10.06.2024 emesso dal Tribunale di Velletri nella persona del dott. Maurizio Colangelo a definizione del giudizio rubricato con RGn 881/2023, di tutti i ratei maturati e maturandi oltre interessi come per legge, fino a quando continueranno a sussistere i requisiti sanitari ed economici per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' restava contumace in giudizio. CP_1
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 30/10/2025; all'esito di tale udienza, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che otteneva dal Tribunale di Velletri Parte_1 decreto di omologa del 10/6/2024 - all'esito del proc. di ATPO n. 881/2023 RG - del requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità ex art 12 L 118/1971 con decorrenza dal
05/12/2022., data della visita di revisione.
Il suddetto decreto di omologa veniva notificato all' in data 14/6/2024 e in pari data CP_1 veniva inviato il modello AP70 relativo ai dati socio-economici per consentire l'erogazione della prestazione.
2 5. L' non provvedeva al pagamento né della prestazione, né degli arretrati;
veniva così CP_1 promosso l'odierno ricorso giurisdizionale, trascorso il termine di legge ex art 445 bis cpc di
120 giorni dalla notifica.
6. Il decreto di omologa del Tribunale di Velletri del 10/6/2024 e la sussistenza dei requisiti socio economici di cui al modello AP 70 inviato all' consentono di ritenere accertato il CP_1 diritto di alla pensione di inabilità civile ex art 12 L 118/1971 con Parte_1 decorrenza dal 5/12/2022, data della visita di revisione.
7. Accertato il diritto, il Tribunale condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dei CP_1 ratei di pensione di inabilità civile ex art 12 L 118/1971, maturati dal 5/12/2022, oltre interessi legali sino al soddisfo.
3. Le spese di lite.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_1 spese di lite in favore del ricorrente che liquida - in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal
DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 € per un totale di 1863,50 €
9. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1 liquida nella misura di € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto di alla pensione di inabilità civile ex Parte_1 art 12 L 118/1971 con decorrenza dal 5/12/2022, data della visita di revisione;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei di pensione di inabilità CP_1 civile ex art 12 L 118/1971 maturati dal 5/12/2022, oltre interessi sui singoli ratei dalla scadenza sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida nella CP_1 misura di € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 30/10/2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7854/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “assegno-pensione”,
PROMOSSA DA
, c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.08.1982, residente in [...] ed el.te dom.to in Ciampino
(RM), Via Col di Lana n. 110 presso l'Avv. Concetta Parisi (c.f. ) C.F._2 giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande
n. 21, contumace;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 20/12/2024, chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di: “-accertare, dichiarare e condannare l' CP_1 Controparte_1
, in p.l.r.p.t., al pagamento in favore del ricorrente della pensione di inabilità ex L.
[...]
118/71 art. 12 dal 05.12.2022 a tutt'oggi, così come riconosciuto nel decreto di omologa del
10.06.2024 emesso dal Tribunale di Velletri nella persona del dott. Maurizio Colangelo a definizione del giudizio rubricato con RGn 881/2023, di tutti i ratei maturati e maturandi oltre interessi come per legge, fino a quando continueranno a sussistere i requisiti sanitari ed economici per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' restava contumace in giudizio. CP_1
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 30/10/2025; all'esito di tale udienza, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che otteneva dal Tribunale di Velletri Parte_1 decreto di omologa del 10/6/2024 - all'esito del proc. di ATPO n. 881/2023 RG - del requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità ex art 12 L 118/1971 con decorrenza dal
05/12/2022., data della visita di revisione.
Il suddetto decreto di omologa veniva notificato all' in data 14/6/2024 e in pari data CP_1 veniva inviato il modello AP70 relativo ai dati socio-economici per consentire l'erogazione della prestazione.
2 5. L' non provvedeva al pagamento né della prestazione, né degli arretrati;
veniva così CP_1 promosso l'odierno ricorso giurisdizionale, trascorso il termine di legge ex art 445 bis cpc di
120 giorni dalla notifica.
6. Il decreto di omologa del Tribunale di Velletri del 10/6/2024 e la sussistenza dei requisiti socio economici di cui al modello AP 70 inviato all' consentono di ritenere accertato il CP_1 diritto di alla pensione di inabilità civile ex art 12 L 118/1971 con Parte_1 decorrenza dal 5/12/2022, data della visita di revisione.
7. Accertato il diritto, il Tribunale condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dei CP_1 ratei di pensione di inabilità civile ex art 12 L 118/1971, maturati dal 5/12/2022, oltre interessi legali sino al soddisfo.
3. Le spese di lite.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_1 spese di lite in favore del ricorrente che liquida - in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal
DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 € per un totale di 1863,50 €
9. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1 liquida nella misura di € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto di alla pensione di inabilità civile ex Parte_1 art 12 L 118/1971 con decorrenza dal 5/12/2022, data della visita di revisione;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei di pensione di inabilità CP_1 civile ex art 12 L 118/1971 maturati dal 5/12/2022, oltre interessi sui singoli ratei dalla scadenza sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida nella CP_1 misura di € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 30/10/2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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