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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 19/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 627/2024 L.P.
Parte_1 contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. D'ISIDORO VINCENZO per parte resistente;
e che non risultano depositate note per conto di parte opponente visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 19/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 627 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], residente in [...], ai fini del presente atto elettivamente domiciliato in Nepi Via G. Garibaldi n.12, presso l'Avv. Romano Ricci (C.F.
- ), pec: – Fax 0761612351, C.F._2 Email_1 ch e in fo RICORRENTE – OPPONENTE E Controparte_2
[...] P.IVA_1 iscritta al n. 36/95 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma, con sede in 00198 Roma alla Via Pinciana n. 35, in persona del suo Direttore Generale e procuratore speciale, giusta procura speciale 11.1.2024 autenticata nella sottoscrizione con atto per Notar
di Roma dell'11.1.24 Rep. 6143 – Racc. 2863 registrata a Roma 4 l'11.1.24 sub Persona_1
602 e legale rappresentante pro tempore Dott. , nato a [...] il Controparte_3 21.5.1963 e domiciliato per la carica presso la se ), CodiceFiscale_3 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Vincenzo D'Isidoro (C.F.
[...]
), domiciliatario con Studio in 00196 Roma alla Via Cardinal de Luca C.F._4
– fax 0881/1880496) per mandato in calce alla memoria di Email_2
RESISTENTE – OPPOSTO OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 15.04.2024 ha adito questo Tribunale, in funzione di Parte_1
Giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. l'ordinanza di ingiunzione n. 34/2024, emessa da questo Tribunale in data 29.01.2024, nell'ambito del procedimento n. 139/2024 R.G. con cui gli era stato imposto il pagamento in favore della della somma di € 15.094,63 a titolo di omesso versamento di contributi previdenziali CP_1 relativi al periodo dal 2017 al 2019 e interessi di mora e sanzioni ex art.15 del Regolamento. A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha dedotto la carenza dei poteri rappresentativi dell'ente; la carenza di prova del credito e la violata/errata applicazione dell'art. 635 co. 2 c.p.c.. Nel merito ha dedotto l'insussistenza dell'obbligo contributivo e comunque l'erroneità, incertezza ed inesigibilità del credito. Ha conseguentemente concluso chiedendo “accertare e dichiarare l'inesistenza del preteso diritto di parte opposta e revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, compensi, c.a., r.f.15% oltre iva, in caso di contestazione nella tariffa media di cui al dm n.55/2014, da distrarsi nei confronti del procuratore che si dichiara antistatario”. si è costituito in giudizio deducendo la fondatezza della pretesa contributiva, la CP_1 a del proprio operato (con riconoscimento della riduzione del contributo soggettivo di cui all'art. 8 del Regolamento dall'anno successivo alla data di presentazione della domanda da parte del ricorrente), la validità e legittimità della procura speciale spesa nella fase monitoria e la regolarità della procura rilasciata dal procuratore, nonché la validità dell'attestazione di credito in quella sede allegata e la corretta applicazione dell'art. 635 co. 2 c.p.c. (occupandosi la
[...]
obbligatoria degli iscritti e rientrando quindi tra gli enti di Controparte_4 so chiedendo “Rigettare l'opposizione confermando l'ingiunzione ad ogni effetto e conseguenza di legge. 2) Gradatamente condannare l'opponente al pagamento dei medesimi importi per capitale ed interessi oltre ulteriori sanzioni ed interessi calcolati a norma dell'art. 15 c. 3 e 4 del Regolamento della Previdenza dalla data successiva a quella indicata nell'atto di costituzione in mora all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre che al pagamento delle spese e competenze del procedimento monitorio con gli accessori di legge. 3) Con condanna dell'opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze del giudizio di opposizione, con distrazione in favore del difensore anticipatario”. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il ricorso è infondato e va respinto. Le argomentazioni avanzate dall'opponente in merito alla carenza di prova dei poteri rappresentativi dell'ente appaiono irrilevanti e prive di fondamento. Contrariamente a quanto dedotto, dalla documentazione allegata al ricorso monitorio, il Presidente della per mezzo di procura speciale, autenticata nella sottoscrizione con atto CP_2 notarile dell'11. , ha conferito mandato di rappresentanza al Dott. ; Controparte_3 conseguentemente, l'attestazione del credito sottoscritta da quest'ultimo ed avente ad oggetto la somma dovuta dall'opponente alla è Controparte_2 pienamente valida e legittima. Identiche considerazioni devono essere fatte riguardo alla procura alle liti che, parte opponente assume sprovvista dei requisiti normativamente richiesti per il conferimento, l'autenticazione e il deposito: contrariamente a quanto eccepito la procura risulta correttamente predisposta e depositata in formato analogico rispettando i requisiti ex art. 83 c.p.c. e, quindi, deve ritenersi valida ed efficace. Il ricorrente ha altresì eccepito la carenza di prova del credito quale conseguenza della violazione e dell'errata applicazione dell'art. 635 comma 2 c.p.c. L'assunto da cui muove il ricorrente è che l'attestazione del credito sia stata “emessa da un ente privato, in violazione dell'art.635 comma 2 c.p.c., norma prevista in favore degli Enti pubblici”. La tesi non è tuttavia condivisibile. È pur vero che la Controparte_2 ha a
[...] trasformazione imposta con il D. Lgs. n. 509 del 1994 assumendo la natura di ente di previdenza privato di diritto pubblico senza scopo di lucro, come tale sottoposto tra l'altro alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Pur tuttavia la disposizione citata, sotto la rubrica "Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici", recita: “per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'art. 459, sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato corporativo e dai funzionari degli enti”. Dopo l'abrogazione operata dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, quello all'art. 459 deve essere inteso come un richiamo all'art. 442 c.p.c. che, come ricorda la stessa rubrica, disciplina le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria. Non potendosi seriamente contestare che l'attività della sia la Controparte_2 gestione della previdenza e dell'assistenza obbligatorie dei propri iscritti, occorre concludere che, in sede monitoria, anche tale ente sia legittimato a fornire prova scritta del proprio credito mediante l'attestazione dei funzionari contenente l'esito degli accertamenti eseguiti, secondo quanto previsto dall'art. 635 co. 2 c.p.c. Va aggiunto che per l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, attestazione del credito e verbali dell'ispettorato, benché privi di efficacia probatoria assoluta, possono "fornire utili elementi di valutazione anche nell'eventuale successivo giudizio di opposizione" (Sez. L, Sentenza n. 15208 del 03/07/2014). Occorre ad ogni buon conto osservare che l'eventuale annullamento del decreto ingiuntivo, invocato dal ricorrente per carenza della prova scritta, non esonererebbe questo giudicante dal dovere di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore. La Suprema Corte sul punto ha infatti chiarito che “l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. Civ…” (Sentenza n. 2573 del 22/02/2002); che
“l''opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso - sicché la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione...” (Ordinanza n. 15224 del 16/07/2020). Il Giudice, quindi, non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto a verificare la fondatezza del credito quand'anche pervenga alla revoca del provvedimento monitorio per insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per la sua emissione. Nel merito e relativamente alla presunta infondatezza della pretesa per essere il ricorrente titolare di pensione dal 1.10.2018 occorre richiamare quanto previsto dal Regolamento della C.N.P.R. in ordine all'obbligo di iscrizione alla e al pagamento dei contributi soggettivi. Controparte_2
Specificatamente, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, “gli iscritti, compresi i pensionati che esercitano la professione, sono tenuti al versamento del contributo soggettivo nella misura percentuale del reddito professionale prodotto nell'anno precedente e risultante dalla dichiarazione dei redditi”. Il comma 6 prevede che l'importo minimo del contributo sia “dovuto nella misura del 50 % dai titolari di pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, pensione anticipata e di pensione supplementare di vecchiaia carico dell'associazione", mentre non è dovuto "… dai titolari di pensione di vecchiaia e di anzianità, di pensione anticipata e di pensione supplementare di vecchiaia che non hanno percepito alcun reddito derivante dallo svolgimento dell'attività professionale"; ai sensi del comma 7, inoltre, “l'importo minimo … non è dovuto: a) dagli iscritti anche ad altra assicurazione obbligatoria per effetto di altra attività; b) dai titolari di pensione diretta a carico di una forma di previdenza obbligatoria per effetto di altra attività”; il comma 10 dispone(va) infine che "I titolari di pensione di vecchiaia, di pensione di anzianità e di pensione anticipata a carico dell' che proseguono la professione CP_2 possono scegliere una percentuale pari alla metà di quella minima di 3, con arrotondamento alla prima cifra decimale". Va in ultimo rammentato che a mente dell'art. 14, rubricato “comunicazione obbligatoria”, entro il 31 luglio di ciascun anno, gli iscritti sono tenuti a comunicare l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef per l'anno precedente, nonché il volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva per lo stesso anno, prevedendo altresì le sanzioni applicabili in caso di omessa o ritardata comunicazione. Il co. 8 precisa che "Nella comunicazione i titolari di pensione di vecchiaia, di pensione di anzianità, di pensione anticipata e di pensione supplementare di vecchiaia erogata dall' devono indicare se intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 8, comma 10". CP_2 Ta o, nel caso in esame l'ingiunzione ha ad oggetto i contributi soggettivi di cui è risultato omesso il versamento per gli anni 2017, 2018, 2019. Parte opponente non eccepisce ne l'avvenuto pagamento dei contributi, nè l'insussistenza del presupposto fondante della pretesa (ovvero il conseguimento deli redditi da lavoro libero professionale), e tanto meno assume l'estraneità dei redditi da tale attività; rivendica invece l'applicazione dell'art. 8 del Regolamento (applicazione dell'aliquota ridotta o importo non dovuto) quale titolare di pensione Inps. Dalla documentazione allagata non risultano elementi che giustifichino l'esenzione di cui all'art. 8 co. 6 e 7 (non avendo il ricorrente neanche dedotto l'assenza di redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionale); sicché il credito della C.N.P.R. non può ritenersi inesistente. L'opposizione deve inoltre ritenersi infondata anche in ordine al quantum, per un duplice ordine di motivi: nel 2017 il ricorrente non era titolare di pensione e ciononostante aveva omesso il versamento del contributo soggettivo obbligatorio;
conseguita la pensione dal 1.10.2018 aveva provveduto alla comunicazione del suo status di pensionato solamente il 21.11.2022 ed aveva presentato la domanda di riduzione della percentuale solo in data 23.10.2023. La riduzione o l'estromissione dal pagamento, come si evince dal regolamento della non CP_2 operano d'ufficio ma solo su domanda dell'interessato il quale è tenuto a comunicare l'ammontare del reddito annuale entro il 31 luglio dell'anno seguente. Nella specie il pensionamento era stato comunicato con quattro anni di ritardo (21.11.2022), mentre la domanda di riduzione era stata presentata ben cinque anni dopo il pensionamento (1.10.20218); in ossequio a quanto previsto dall'art. 8 comma 6 del Regolamento, coerentemente la aveva quindi comunicato CP_2 l'accoglimento della domanda di riduzione solo in data 27.11. con la decorrenza dall'anno successivo alla data di presentazione della domanda e, quindi, dal 2024. Alla luce di quanto esposto e, in mancanza di prova contraria, per il periodo dal 2017 al 2019 è indiscutibile l'omesso pagamento di quanto dovuto alla C.N.P.R. a titolo di contributo soggettivo obbligatoriamente previsto per gli iscritti. La riduzione del pagamento in misura del 50 % non può essere applicata per gli anni 2017, 2018 e 2019 in quanto non ha efficacia retroattiva ma opera solo su domanda dell'interessato e a partire dall'anno successivo a quello della presentazione della richiesta. Le argomentazioni esposte dall'opponente vanno quindi disattese. Il credito oggetto del decreto ingiuntivo emesso è certo, liquido ed esigibile per le ragioni che precedono, sicché il ricorso va respinto e il decreto ingiuntivo va dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: respinge l'opposizione proposta da nei confronti della avverso il Parte_1 CP_1 decreto ingiuntivo n. 34/2024 – RG. n. 139/2024 emesso in data 29.01.2024 e per l'effetto, dichiara il decreto opposto definitivamente esecutivo;
condanna il ricorrente al pagamento in favore del procuratore antistatario Avv. Vincenzo D'Isidoro delle spese del giudizio, liquidate in € 3.250,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 19 febbraio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 627/2024 L.P.
Parte_1 contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. D'ISIDORO VINCENZO per parte resistente;
e che non risultano depositate note per conto di parte opponente visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 19/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 627 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], residente in [...], ai fini del presente atto elettivamente domiciliato in Nepi Via G. Garibaldi n.12, presso l'Avv. Romano Ricci (C.F.
- ), pec: – Fax 0761612351, C.F._2 Email_1 ch e in fo RICORRENTE – OPPONENTE E Controparte_2
[...] P.IVA_1 iscritta al n. 36/95 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma, con sede in 00198 Roma alla Via Pinciana n. 35, in persona del suo Direttore Generale e procuratore speciale, giusta procura speciale 11.1.2024 autenticata nella sottoscrizione con atto per Notar
di Roma dell'11.1.24 Rep. 6143 – Racc. 2863 registrata a Roma 4 l'11.1.24 sub Persona_1
602 e legale rappresentante pro tempore Dott. , nato a [...] il Controparte_3 21.5.1963 e domiciliato per la carica presso la se ), CodiceFiscale_3 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Vincenzo D'Isidoro (C.F.
[...]
), domiciliatario con Studio in 00196 Roma alla Via Cardinal de Luca C.F._4
– fax 0881/1880496) per mandato in calce alla memoria di Email_2
RESISTENTE – OPPOSTO OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 15.04.2024 ha adito questo Tribunale, in funzione di Parte_1
Giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. l'ordinanza di ingiunzione n. 34/2024, emessa da questo Tribunale in data 29.01.2024, nell'ambito del procedimento n. 139/2024 R.G. con cui gli era stato imposto il pagamento in favore della della somma di € 15.094,63 a titolo di omesso versamento di contributi previdenziali CP_1 relativi al periodo dal 2017 al 2019 e interessi di mora e sanzioni ex art.15 del Regolamento. A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha dedotto la carenza dei poteri rappresentativi dell'ente; la carenza di prova del credito e la violata/errata applicazione dell'art. 635 co. 2 c.p.c.. Nel merito ha dedotto l'insussistenza dell'obbligo contributivo e comunque l'erroneità, incertezza ed inesigibilità del credito. Ha conseguentemente concluso chiedendo “accertare e dichiarare l'inesistenza del preteso diritto di parte opposta e revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, compensi, c.a., r.f.15% oltre iva, in caso di contestazione nella tariffa media di cui al dm n.55/2014, da distrarsi nei confronti del procuratore che si dichiara antistatario”. si è costituito in giudizio deducendo la fondatezza della pretesa contributiva, la CP_1 a del proprio operato (con riconoscimento della riduzione del contributo soggettivo di cui all'art. 8 del Regolamento dall'anno successivo alla data di presentazione della domanda da parte del ricorrente), la validità e legittimità della procura speciale spesa nella fase monitoria e la regolarità della procura rilasciata dal procuratore, nonché la validità dell'attestazione di credito in quella sede allegata e la corretta applicazione dell'art. 635 co. 2 c.p.c. (occupandosi la
[...]
obbligatoria degli iscritti e rientrando quindi tra gli enti di Controparte_4 so chiedendo “Rigettare l'opposizione confermando l'ingiunzione ad ogni effetto e conseguenza di legge. 2) Gradatamente condannare l'opponente al pagamento dei medesimi importi per capitale ed interessi oltre ulteriori sanzioni ed interessi calcolati a norma dell'art. 15 c. 3 e 4 del Regolamento della Previdenza dalla data successiva a quella indicata nell'atto di costituzione in mora all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre che al pagamento delle spese e competenze del procedimento monitorio con gli accessori di legge. 3) Con condanna dell'opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze del giudizio di opposizione, con distrazione in favore del difensore anticipatario”. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il ricorso è infondato e va respinto. Le argomentazioni avanzate dall'opponente in merito alla carenza di prova dei poteri rappresentativi dell'ente appaiono irrilevanti e prive di fondamento. Contrariamente a quanto dedotto, dalla documentazione allegata al ricorso monitorio, il Presidente della per mezzo di procura speciale, autenticata nella sottoscrizione con atto CP_2 notarile dell'11. , ha conferito mandato di rappresentanza al Dott. ; Controparte_3 conseguentemente, l'attestazione del credito sottoscritta da quest'ultimo ed avente ad oggetto la somma dovuta dall'opponente alla è Controparte_2 pienamente valida e legittima. Identiche considerazioni devono essere fatte riguardo alla procura alle liti che, parte opponente assume sprovvista dei requisiti normativamente richiesti per il conferimento, l'autenticazione e il deposito: contrariamente a quanto eccepito la procura risulta correttamente predisposta e depositata in formato analogico rispettando i requisiti ex art. 83 c.p.c. e, quindi, deve ritenersi valida ed efficace. Il ricorrente ha altresì eccepito la carenza di prova del credito quale conseguenza della violazione e dell'errata applicazione dell'art. 635 comma 2 c.p.c. L'assunto da cui muove il ricorrente è che l'attestazione del credito sia stata “emessa da un ente privato, in violazione dell'art.635 comma 2 c.p.c., norma prevista in favore degli Enti pubblici”. La tesi non è tuttavia condivisibile. È pur vero che la Controparte_2 ha a
[...] trasformazione imposta con il D. Lgs. n. 509 del 1994 assumendo la natura di ente di previdenza privato di diritto pubblico senza scopo di lucro, come tale sottoposto tra l'altro alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Pur tuttavia la disposizione citata, sotto la rubrica "Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici", recita: “per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'art. 459, sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato corporativo e dai funzionari degli enti”. Dopo l'abrogazione operata dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, quello all'art. 459 deve essere inteso come un richiamo all'art. 442 c.p.c. che, come ricorda la stessa rubrica, disciplina le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria. Non potendosi seriamente contestare che l'attività della sia la Controparte_2 gestione della previdenza e dell'assistenza obbligatorie dei propri iscritti, occorre concludere che, in sede monitoria, anche tale ente sia legittimato a fornire prova scritta del proprio credito mediante l'attestazione dei funzionari contenente l'esito degli accertamenti eseguiti, secondo quanto previsto dall'art. 635 co. 2 c.p.c. Va aggiunto che per l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, attestazione del credito e verbali dell'ispettorato, benché privi di efficacia probatoria assoluta, possono "fornire utili elementi di valutazione anche nell'eventuale successivo giudizio di opposizione" (Sez. L, Sentenza n. 15208 del 03/07/2014). Occorre ad ogni buon conto osservare che l'eventuale annullamento del decreto ingiuntivo, invocato dal ricorrente per carenza della prova scritta, non esonererebbe questo giudicante dal dovere di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore. La Suprema Corte sul punto ha infatti chiarito che “l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. Civ…” (Sentenza n. 2573 del 22/02/2002); che
“l''opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso - sicché la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione...” (Ordinanza n. 15224 del 16/07/2020). Il Giudice, quindi, non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto a verificare la fondatezza del credito quand'anche pervenga alla revoca del provvedimento monitorio per insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per la sua emissione. Nel merito e relativamente alla presunta infondatezza della pretesa per essere il ricorrente titolare di pensione dal 1.10.2018 occorre richiamare quanto previsto dal Regolamento della C.N.P.R. in ordine all'obbligo di iscrizione alla e al pagamento dei contributi soggettivi. Controparte_2
Specificatamente, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, “gli iscritti, compresi i pensionati che esercitano la professione, sono tenuti al versamento del contributo soggettivo nella misura percentuale del reddito professionale prodotto nell'anno precedente e risultante dalla dichiarazione dei redditi”. Il comma 6 prevede che l'importo minimo del contributo sia “dovuto nella misura del 50 % dai titolari di pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, pensione anticipata e di pensione supplementare di vecchiaia carico dell'associazione", mentre non è dovuto "… dai titolari di pensione di vecchiaia e di anzianità, di pensione anticipata e di pensione supplementare di vecchiaia che non hanno percepito alcun reddito derivante dallo svolgimento dell'attività professionale"; ai sensi del comma 7, inoltre, “l'importo minimo … non è dovuto: a) dagli iscritti anche ad altra assicurazione obbligatoria per effetto di altra attività; b) dai titolari di pensione diretta a carico di una forma di previdenza obbligatoria per effetto di altra attività”; il comma 10 dispone(va) infine che "I titolari di pensione di vecchiaia, di pensione di anzianità e di pensione anticipata a carico dell' che proseguono la professione CP_2 possono scegliere una percentuale pari alla metà di quella minima di 3, con arrotondamento alla prima cifra decimale". Va in ultimo rammentato che a mente dell'art. 14, rubricato “comunicazione obbligatoria”, entro il 31 luglio di ciascun anno, gli iscritti sono tenuti a comunicare l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef per l'anno precedente, nonché il volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva per lo stesso anno, prevedendo altresì le sanzioni applicabili in caso di omessa o ritardata comunicazione. Il co. 8 precisa che "Nella comunicazione i titolari di pensione di vecchiaia, di pensione di anzianità, di pensione anticipata e di pensione supplementare di vecchiaia erogata dall' devono indicare se intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 8, comma 10". CP_2 Ta o, nel caso in esame l'ingiunzione ha ad oggetto i contributi soggettivi di cui è risultato omesso il versamento per gli anni 2017, 2018, 2019. Parte opponente non eccepisce ne l'avvenuto pagamento dei contributi, nè l'insussistenza del presupposto fondante della pretesa (ovvero il conseguimento deli redditi da lavoro libero professionale), e tanto meno assume l'estraneità dei redditi da tale attività; rivendica invece l'applicazione dell'art. 8 del Regolamento (applicazione dell'aliquota ridotta o importo non dovuto) quale titolare di pensione Inps. Dalla documentazione allagata non risultano elementi che giustifichino l'esenzione di cui all'art. 8 co. 6 e 7 (non avendo il ricorrente neanche dedotto l'assenza di redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionale); sicché il credito della C.N.P.R. non può ritenersi inesistente. L'opposizione deve inoltre ritenersi infondata anche in ordine al quantum, per un duplice ordine di motivi: nel 2017 il ricorrente non era titolare di pensione e ciononostante aveva omesso il versamento del contributo soggettivo obbligatorio;
conseguita la pensione dal 1.10.2018 aveva provveduto alla comunicazione del suo status di pensionato solamente il 21.11.2022 ed aveva presentato la domanda di riduzione della percentuale solo in data 23.10.2023. La riduzione o l'estromissione dal pagamento, come si evince dal regolamento della non CP_2 operano d'ufficio ma solo su domanda dell'interessato il quale è tenuto a comunicare l'ammontare del reddito annuale entro il 31 luglio dell'anno seguente. Nella specie il pensionamento era stato comunicato con quattro anni di ritardo (21.11.2022), mentre la domanda di riduzione era stata presentata ben cinque anni dopo il pensionamento (1.10.20218); in ossequio a quanto previsto dall'art. 8 comma 6 del Regolamento, coerentemente la aveva quindi comunicato CP_2 l'accoglimento della domanda di riduzione solo in data 27.11. con la decorrenza dall'anno successivo alla data di presentazione della domanda e, quindi, dal 2024. Alla luce di quanto esposto e, in mancanza di prova contraria, per il periodo dal 2017 al 2019 è indiscutibile l'omesso pagamento di quanto dovuto alla C.N.P.R. a titolo di contributo soggettivo obbligatoriamente previsto per gli iscritti. La riduzione del pagamento in misura del 50 % non può essere applicata per gli anni 2017, 2018 e 2019 in quanto non ha efficacia retroattiva ma opera solo su domanda dell'interessato e a partire dall'anno successivo a quello della presentazione della richiesta. Le argomentazioni esposte dall'opponente vanno quindi disattese. Il credito oggetto del decreto ingiuntivo emesso è certo, liquido ed esigibile per le ragioni che precedono, sicché il ricorso va respinto e il decreto ingiuntivo va dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: respinge l'opposizione proposta da nei confronti della avverso il Parte_1 CP_1 decreto ingiuntivo n. 34/2024 – RG. n. 139/2024 emesso in data 29.01.2024 e per l'effetto, dichiara il decreto opposto definitivamente esecutivo;
condanna il ricorrente al pagamento in favore del procuratore antistatario Avv. Vincenzo D'Isidoro delle spese del giudizio, liquidate in € 3.250,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 19 febbraio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO