Ordinanza cautelare 7 luglio 2021
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 24/01/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00634/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02643/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2643 del 2021, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Viggiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in S.Maria Capua Vetere, via Bonaparte 18;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato - Cat.-OMISSIS-/20 -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Caserta il 7 maggio 2020 e notificato al ricorrente in data 21 marzo 2021; di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 gennaio 2025 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 20 maggio 2021 e depositato il 18 giugno successivo, parte ricorrente grava l’atto di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato meglio descritto in epigrafe, richiesto il 10 luglio 2019.
L’atto impugnato reca quali motivazioni del diniego: la produzione di documentazione lavorativa attuale priva dei requisiti reddituali sufficienti a legittimare il rinnovo del titolo; assenza di versamenti contributivi ed alcun reddito di lavoro subordinato dall'anno 2009, come da verifiche effettuate tramite l’INPS e l'Agenzia delle Entrate. Lo stesso attesta che il Comando di Polizia municipale di Frignano (CE) con nota prot. n. -OMISSIS-, ha comunicato l’irreperibilità del ricorrente, cosicché non è stato possibile notificare l’avvio del procedimento. L’atto afferma, poi, che la certezza della situazione abitativa costituisce un presupposto indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno.
Contro il diniego sono mosse le seguenti censure.
Primo motivo di diritto. Omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo mai notificata al ricorrente che si sarebbe reso irreperibile.
Si contesta la dedotta irreperibilità, si spiega che il ricorrente al momento delle ricerche non poteva trovarsi a Frignano perché era ristretto agli arresti domiciliari in -OMISSIS-. Dunque, si dice, v’era un giustificato motivo oggettivo alla base dell’assenza del ricorrente dall’indirizzo di residenza. Si afferma che “ nel caso di specie, il diniego del rinnovo è avvenuto per ragioni che avrebbero potuto essere superate dalle deduzioni difensive e da allegazione documentale. I dieci giorni concessi per osservazioni avrebbero consentito di rappresentare l’ottenimento di un’opportunità di lavoro, mantenuta fino a dicembre 2019 ”.
Secondo motivo (indicato tuttavia in ricorso come “ 3 ”). Difetto di motivazione e di istruttoria.
Si deduce che il rinnovo del titolo di soggiorno nel 2019 veniva richiesto per attesa occupazione e non – come sarebbe erroneamente riportato nel provvedimento impugnato – per motivi di lavoro subordinato. Si afferma, poi, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel mese di novembre 2019; la disponibilità all’assunzione in caso di regolarizzazione della presenza sul territorio nazionale; dedotta la presenza sul territorio nazionale di fratelli e nipoti, si invoca la tutela del diritto all’integrazione ed all’unità familiare.
Si sono costitute per resistere le amministrazioni intimate.
Il ricorso era assistito da istanza cautelare, rigettata con ordinanza di questo T.A.R. n. 1252/2021.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 21 gennaio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso va respinto per le seguenti ragioni.
Il primo motivo va disatteso, in quanto il procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno è ad istanza di parte, con onere del ricorrente di informare tempestivamente l’Amministrazione della variazione del proprio domicilio, ancorché connesso ad esecuzione di ordinanza cautelare, anche eventualmente avvalendosi del difensore, necessariamente presente nel procedimento penale, anche in assenza di nomina fiduciaria. Sicché il mancato ricevimento dell'avviso di cui all'art. 7, l. n. 241 del 1990 non è imputabile ad omissioni dell'Amministrazione, ma all’operato dell'interessato.
Inoltre, ai sensi dell’art. 21 octies c. 2 secondo periodo, L. 241/1990, è emerso in giudizio che l’atto non sarebbe potuto essere diverso, stante il mancato riscontro dei requisiti reddituali richiesti dall’art. 6 comma 5 Decreto Legislativo 286/98 (cfr. pag. 22 allegati al ricorso: estratto conto previdenziale al 24 marzo 2021, da cui emerge un reddito di circa 650 euro sia per il 2019 che per il 2020).
Il secondo motivo è irrilevante, dato che l’atto gravato è plurimotivato ed essendo sufficiente la motivazione basata sulla carenza reddituale a sostenere la legittimità del provvedimento ( in presenza di un atto c.d. plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale ”, cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2019, n. 6190), mentre “ l’accertamento della legittimità di una delle diverse (e indipendenti l’una dall’altra) motivazioni a base dell’atto rende irrilevante l’esame degli ulteriori profili di censura riguardanti le ulteriori motivazioni che lo sorreggono ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 13 luglio 2022, 9599).
In conclusione il ricorso va respinto, mentre le spese, considerate le circostanze, possono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.