Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente relatore
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 342/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC: nato in PESCARA (PE) il Parte_1 C.F._1
07/03/1962 - elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA GIUSEPPE MACAGGI,
21/9A 16121 GENOVA - rappresentato e difeso dall'Avv. BERENGAN LUCA appellante nei confronti di
(COD. FISC. Controparte_1 P.IVA_1
appellato contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante “ Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello Civile di Genova, Parte_1 contrariis reiectis, previa la sospensione del titolo impugnato, per l'evidente (e sufficiente)
fondatezza nel merito dell'opposizione, ad integrale riforma della sentenza del Tribunale
Civile di Genova n. 2281 del 29.9.2023, pubblicata in data 29.9.2023 e mai notificata 1. accertare e conseguentemente dichiarare la nullità/l'annullamento/ l'illegittimità/
l'inammissibilità/l'improcedibilità dell'atto di precetto opposto, perché non preceduto/ accompagnato da idonea notificazione del titolo esecutivo, comunque sprovvisto di decreto di esecutorietà ex art. 647 cod.proc.civ. ed assolutamente errato/generico nella determinazione degli importi (asseritamente) dovuti;
2. in via denegatissima (e senza che ciò valga quale riconoscimento del debito), accertato l'ulteriore versamento di euro 700,00, rideterminare il dovuto nel minor importo di euro
2.587,90 (o in quell'altro meglio visto all'esito del presente procedimento di impugnazione);
3. in ogni caso, con vittoria di onorari, diritti e spese e condanna del opposto CP_1
al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cod.proc.civ. (per entrambi i gradi di giudizio e con restituzione all'opponente di quanto eventualmente già corrisposto, medio tempore, a tale titolo).”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Udito il relatore ed esaminati gli atti della causa, della quale veniva riservata in via immediata la decisione al collegio, all'esito dell'udienza del 18/11/2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c.;
Rilevato che in relazione all'udienza collegiale in data 16/10/2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'appellante, unica parte costituita, non depositava note;
Rilevato che l'appellante non depositava note nemmeno in relazione alla successiva udienza in data 18/11/2024, cui la causa era rinviata ai sensi degli artt. 127 ter comma 4 e
309 c.p.c.;
Ritenuto che pertanto, ai sensi dell'art. 127 ter comma 4 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa da ruolo e l'estinzione del presente giudizio di appello;
In proposito, la Corte osserva ancora: i) che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.; ii) che in tal senso si sono espresse Cass. 5163/91, Cass.
14936/2000, ma soprattutto Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione 3
dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. (in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004); iii) che il D.lvo
149/2022 soltanto per la declaratoria di improcedibilità dell'appello ha stabilito che provveda il consigliere istruttore con ordinanza reclamabile ex art. 178 c.p.c.; iv) che l'art. 350 comma 1 c.p.c., come modificato dal Dlvo 149/2022 stabilisce che “davanti alla conte d'appello la trattazione dell'appello è affidata all'istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale”; v) che, in relazione alla previsione dell'art. 359 c.p.c., secondo cui “nei procedimenti d'appello … si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo”, si rileva che a) mentre la pronuncia di estinzione dinanzi al tribunale non ha carattere decisorio ma soltanto procedurale, in quanto ai sensi dell'art. 310 comma1 c.p.c. “l'estinzione del processo non estingue l'azione” e resta alla parte la possibilità di riassunzione nel termine di tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 307 comma 1 c.p.c., invece la pronuncia di estinzione in appello ha carattere decisorio poiché ai sensi dell'art. 310 comma 2 c.p.c. determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
b) il carattere decisorio della pronuncia comporta che essa, anche a seguito della riforma di cui al D.lvo 149/2022, debba essere adottata in forma collegiale ai sensi dell'art. 307 ult. co. c.p.c., in base al riparto dei compiti tra consigliere istruttore e collegio previsto dall'art. 350 comma 1 c.p.c., in difetto di una norma che espressamente attribuisca, in deroga a tale riparto, il compito di emettere tale pronuncia al Consigliere Istruttore, come appunto per la declaratoria di improcedibilità ex art. 348 c.p.c. nell'attuale formulazione;
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter, 181 e 309 c.p.c.,
Dichiara l'estinzione del giudizio d'appello promosso da con atto Parte_1 notificato il 28/11/2024, avverso l'impugnata sentenza pronunciata inter partes in data 4
29/9/2023 dal Tribunale di Genova in composizione monocratica;
ordinando la cancellazione della causa dal ruolo.
Genova, 20/11/2024
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli