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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/12/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 689/2025
La Corte d'Appello, nelle persone dei magistrati:
NI IA Presidente
Roberto Vignati Consigliere
LA ER Consigliere rel.
All'udienza del 27.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 875/2025, pubblicata il 21/02/2025, est. proposta da Per_1
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Mauro SCANCARELLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Milano, viale L. Majno n. 7
Parte appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele DE CP_1 P.IVA_1
LU JO e MA TA ed elettivamente domiciliata in Milano, via
Rovello n. 12, presso lo Studio Toffoletto De Luca Tamajo e Soci
Parte appellata
Sulle conclusioni così precisate dalle parti:
Per la parte appellante:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale Lavoro di Milano 21.02.2025 n. 875, resa inter partes e non notificata, previe le declaratorie meglio viste, così giudicare per tutti i fatti ed i titoli di causa:
1) accertare il diritto attoreo all'orario pieno (38 ore/sett.) del contratto di lavoro con la convenuta a decorrere da maggio 2022, o in subordine agosto 2024 e/o altra data ritenuta di giustizia;
2) condannare la convenuta a pagare al ricorrente l'importo retributivo, o in subordine risarcitorio, di € 16.319,36 capitali, od altro anche maggiore ex licenzianda CTU e/o ex art. 1226 c.c., oltre accessori di legge e salve le differenze successive;
3) condannare la convenuta a partecipare al ricorrente copia dei rapporti di lavoro e del LUL generato dai lavoratori applicati a Lambrate dal dicembre 2021;
4) vinti compensi e spese, da distrarsi all'antistatario”.
Per la parte appellata:
“Nel merito, in via principale, rigettare l'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto in ogni sua parte;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi sia al presente grado di giudizio che a quello precedente”.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 875/2025 il Tribunale di Milano ha respinto, a spese compensate, il ricorso con cui , dipendente di Parte_1 CP_1 in forza di un contratto di lavoro subordinato che prevedeva un orario di lavoro di
[...]
25 ore settimanali (dal settembre 2020, a tempo determinato;
dal 16 dicembre 2021 – a seguito di conciliazione siglata in sede protetta - a tempo indeterminato), aveva chiesto al Tribunale di accertare il suo diritto ad essere inquadrato e retribuito come lavoratore a tempo pieno (38 ore settimanali) a decorrere da maggio 2022, o quantomeno dal successivo agosto 2024, con condanna della società al pagamento delle conseguenti differenze retributive quantificate in euro 16.319,36.
Il Tribunale ha rilevato che il lavoratore, addetto all'appalto di servizi di pulizie per la committente (stazione di Lambrate), aveva allegato di aver osservato CP_2 sistematicamente un orario di lavoro full time dal dicembre 2021; di aver ricevuto rassicurazioni dalla società, in persona di , sull'attribuzione di un orario Persona_2
a tempo pieno a far data dal marzo 2022; di avere inviato a formali richieste in CP_1 tal senso tramite il proprio difensore.
Il Tribunale ha anche evidenziato che il lavoratore aveva richiamato uno scambio di messaggi whatsapp intercorso tra il proprio difensore (avv. RE) e il legale del datore di lavoro (avv. Liguori) dal quale emergeva, a dire del ricorrente, il perfezionamento di un accordo per la trasformazione a tempo pieno dell'orario dal primo agosto 2024.
Pag. 2 di 12 Muovendo da tali allegazioni in fatto, il Tribunale ha ricordato il principio per cui spetta al lavoratore che invoca il proprio diritto ad ottenere il consolidamento di un orario diverso da quello previsto nel proprio contratto di lavoro l'onere di provare lo svolgimento costante di un orario superiore a quello pattuito.
Ad avviso del primo giudice, le allegazioni del ricorrente in merito a tale profilo erano generiche, contestate dalla società e non supportate da prove idonee a dimostrare la sistematicità dell'osservanza di un orario full time.
Il Tribunale ha poi evidenziato che i documenti e le deduzioni di parte mostravano un superamento dell'orario contrattualizzato solo in periodi limitati (i mesi da marzo a maggio 2022), non costante e quindi insufficiente a fondare il diritto al consolidamento dell'orario.
Secondo il primo giudice, risultava “altrettanto generica l'ulteriore deduzione relativa all'assunta promessa che il sig. avrebbe fatto. Nel ricorso, vi è solo Parte_2
l'indicazione del mese a decorrere dal quale tale consolidamento avrebbe dovuto decorrere (marzo 2022), mentre nulla si dice in merito al contesto spazio temporale nel quale tale promessa sarebbe stata fatta. Circostanza questa che, ancora una volta, ha impedito qualsiasi approfondimento istruttorio e non potendo ritenere che
l'informazione offerta dal difensore solo nel corso dell'udienza sia valsa a superare la genericità della deduzione”.
Inoltre, il Tribunale ha osservato che “l'ultima circostanza di fatto sulla quale il ricorrente fonda il proprio diritto al consolidamento è il presunto accordo intercorso tra l'avv.to Liguori per la società e l'avv.to RE in sua rappresentanza in forza del quale, dal 1° agosto 2024, vrebbe accettato la trasformazione in full time. La CP_1 prova di tale accordo sarebbe ricavabile dallo scambio di messaggi whatsapp intercorsi tra legali. Dal doc. 10 di parte si legge che l'avv.to Liguori il 18 luglio, sollecitata dall'avv.to RE, risponde dapprima che entro la giornata avrebbe dato una risposta definitiva e poi che dal 1° agosto 2024 vi era il tempo pieno.
L'aggettivo definitiva sta ad indicare l'ultima risposta data ovvero l'ultima proposta della società, la proposta, tuttavia, non vale come accordo. Lo stesso potrebbe ritenersi raggiunto a seguito della risposta data dal difensore con il successivo “OK”.
Nonostante la risposta data, lo stesso avvocato RE, laddove fa riferimento ai
Pag. 3 di 12 “soliti verbali” e spese dimostra la consapevolezza che perché potesse parlarsi di un valido e vincolante accordo sarebbe stato necessario mettere per iscritto la volontà delle parti e sottoscrivere un verbale. Adempimenti che non sono poi seguiti. Lo scambio di messaggi si è, quindi, risolto in una trattativa che è, certamente, culminata in una bozza di accordo, le cui condizioni dovevano ancora essere definite, ma soprattutto, che ancora non poteva dirsi vincolante mancando la conferma dello stesso da parte dei soggetti titolari del potere di transigere. Quanto all'avv.to RE, non vi è prova agli atti di una procura speciale a transigere anteriore o coeva con lo scambio dei messaggi di cui sopra. L'unica procura ex art. 185 c.p.c. è stata rilasciata
l'8 agosto 2024, ma per proporre il giudizio davanti al tribunale di Milano. Quanto all'avv.to Liguori, la società ha prodotto in giudizio il contratto di consulenza legale che, tuttavia, non attribuisce alla professionista poteri di rappresentanza e neppure poteri di transigere. Ne consegue che la volontà espressa e ricavabile dallo scambio di messaggi è riferibile a soggetti che, non titolari, dei diritti e degli obblighi oggetto della trattativa, mai avrebbero potuto vincolare le parti ad un accordo. La successiva decisione della società di revocare la proposta non può, quindi, ritenersi, fonte di alcuna pretesa neppure in termini risarcitori”.
***
Con ricorso depositato in data 1.7.2025 Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe.
[...]
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., non avendo il primo giudice considerato che dalla documentazione prodotta in atti emergeva lo svolgimento del full time, da parte del ricorrente, quantomeno dal dicembre 2021 fino alla rivendicazione di stabilizzazione dell'orario, effettuata nel giugno 2022, rivendicazione cui poi era seguita la riduzione dell'orario osservato e la “riconduzione” a quella del part time formalizzato. Ancora, il primo giudice avrebbe dovuto considerare che le ore complessivamente lavorate da dipendenti sull'appalto di Lambrate avrebbero consentito di impiegare anche CP_1
l'odierno appellante a tempo pieno.
Con il secondo motivo di appello il lavoratore ha prospettato la contraddittorietà
e/o insufficienza della motivazione (art. 112 c.p.c.). Nella prospettiva del gravame il
Pag. 4 di 12 Tribunale era«incorso in motivazione contraddittoria e/o insufficiente laddove ha negato al ricorrente l'assunzione della prova articolata e richiesta (v. verb. ud.
22.11.20254 e 24.02.2025), non ha svolto le indagini ex art. 421 c.p.c. per cui era
“privo di discrezionalità al riguardo” (Cass. 9961/07) ed ha rigettato la domanda perché “Lo svolgimento di un orario superiore a quello contrattuale costituiva oggetto di onere probatorio gravante sul lavoratore, onere a cui la sottoscritta non ha ritenuto di dare spazio proprio per la genericità dell'allegazione che avrebbe rimesso ai testimoni ciò che avrebbe dovuto fare la parte”».
Con il terzo motivo di appello, Parte_1 ha lamentato la violazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., dato che il primo giudice avrebbe dovuto considerare che, in ragione del criterio c.d. di vicinanza della prova al datore, a fronte della prova documentale dell'osservanza di un orario di lavoro superiore a quello contrattualizzato era da ritenersi che fosse il datore di lavoro gravato dell'onere di dimostrare l'infondatezza delle tesi attoree.
Con il quarto motivo di appello, il lavoratore ha prospettato l'erroneità della valutazione del ricorso introduttivo, a torto reputato generico dal Tribunale.
A dire dell'appellante, il lavoratore aveva indicato più ragioni fondanti il proprio diritto al consolidamento dell'orario full-time:
“- lo svolgimento di tale orario dalla riassunzione alla pretesa di suo riconoscimento;
- la promessa fatta dal superiore di regolarizzazione da marzo;
Pt_2
- l'accordo raggiunto tramite legali dotati di poteri all'uopo.
Trattasi di ben tre fonti concorrenti, sviluppate in ricorso senza potersi vedere contestati la genericità o il difetto di allegazione.
A valle di queste tre ve n'era poi un'altra, che tutte le riassume, ed è quella, universale, di comportarsi con correttezza e buona fede, nel rispetto degli obblighi solidaristici che originano dall'art. 2 Cost. e che, ex artt. 1175 e 1375 c.c.”.
Con il quinto motivo di impugnazione il lavoratore ha lamentato la violazione, da parte del primo giudice, della disciplina sulla rappresentanza (artt. 1387 ss. c.c.), sul mandato (artt. 1703 ss. c.c.) e sull'organizzazione datoriale (artt. 2082, 2084, 2104 c.c.).
Pag. 5 di 12 Nella prospettiva del gravame, il primo giudice avrebbe dovuto considerare che,
«nel solco dell'impegno che emerge da LUL, Ore cantiere, addetti allo stesso
(rispettivamente, prodd. B, C e D), ben si comprende il senso della promessa dell' che, dopo aver disposto e richiesto l'impegno attoreo (oltre il) full-time per Pt_2 anni (dal settembre 2020, anche se si sta qui guardando al secondo rapporto), altro non fa che realizzare un adeguamento formale dell'orario ad una situazione già vincolante, per il quale assumono senso anche quelli ritenuti “fatti pacifici… e circostanze che, rispetto alle pretese, hanno scarsa rilevanza” (1° cpv., parte motiva). La prestazione era già stata conformata dall' al full-time ed il versamento delle differenze Pt_2 retributive a giugno 2022 valeva ratifica dell'operato del Responsabile, nonché conferma dei poteri negati dal Giudice. Analogamente il Tribunale erra sui legali.
Invero, dopo aver dimenticato che (i) nell'ambito lavorativo la figura del Superiore impegna sempre il datore che tale l'abbia fatto, che (ii) la responsabilità del mandatario è fattore interno al mandato, che (iii) la libertà di forme del contratto di lavoro non richiede procure scritte per impegnare i rappresentati, che (iv) il pagamento delle “differenze retributive 12/2021 – 04/2022” nella busta di giugno 2022 vale quantomeno ratifica dell'applicazione dell' al full-time e così convalida i poteri Pt_1 dell' , pure oblitera l'offerta attorea di versare “le conciliazioni raggiunte tra gli Pt_2 stessi legali per le posizioni , , siglate il 28 Parte_3 Parte_4 Persona_3 maggio 2024, e per e , siglate il 4 Parte_5 Parte_6 luglio 2024, che ci si riserva di produrre in caso di contestazione e su specifica autorizzazione del Magistrato, che occorrendo sin d'ora è richiesta, riguardando altri lavoratori” (pag. 4 ric. I° grado), ampiamente dimostrative della pienezza di poteri del legale aziendale e dello scrivente, facoltà di rappresentanza che non avrebbe potuto negarsi in sé. Fissati i poteri dei legali, il contenuto dell'intesa era assai semplice e unilateralmente irrevocabile (art. 1372 c.c.): full-time dal 1° agosto 2024».
Con il sesto motivo di appello, Parte_1 ha lamentato la violazione, da parte del primo giudice, delle norme disciplinanti i doveri di correttezza e buona fede (artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c.).
Secondo l'appellante, «L'affermazione per cui “l'assunzione di altri lavoratori part time e l'assegnazione agli stessi di un orario che il ricorrente rivendica per sé, si
Pag. 6 di 12 tratta di scelte e decisioni che rientrano nella sfera di autonomia imprenditoriale riconosciuta dall'art. 41 Cost e che non è sindacabile. Il lavoratore assunto con orario part time non può pretendere che l'imprenditore affidi a lui le ore necessarie e rinunci all'assunzione di altre risorse se tale decisione risulta più congeniale per la realizzazione dell'oggetto sociale e l'esecuzione dei servizi offerti dalla società” (pag.
6, sent.) non tiene conto (i) né del fatto che tale “più congeniale organizzazione” è un indimostrato gravante la datrice, e anzi già smentito dal crescente sviluppo orario di
Lambrate dal 2022, (ii) né di quello che la libertà d'impresa “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno… alla libertà, alla dignità umana” (art. 41/2 Cost.)».
Per queste ragioni, ha chiesto Parte_1 Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
***
Con memoria depositata in data 13.10.2025 si è costituita per il CP_1 gravame, contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
***
Tentata inutilmente la conciliazione, all'udienza del 27.11.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
***
La sentenza impugnata resiste alle critiche mossale da Parte_1
con i motivi di appello sopra illustrati (motivi che, per la loro
[...] connessione logico giuridica, possono essere esaminati congiuntamente).
L'appellante ha evidenziato che, come del resto ritenuto dal primo giudice, nel corso del primo grado di giudizio erano state prospettate diverse ragioni tutte astrattamente idonee a fondare l'accertamento del diritto del lavoratore ad ottenere il consolidamento di un orario di lavoro superiore a quello formalizzato nel contratto di assunzione;
nel dettaglio: “- lo svolgimento di tale orario dalla riassunzione alla pretesa di suo riconoscimento;
- la promessa fatta dal superiore di Pt_2 regolarizzazione da marzo;
- l'accordo raggiunto tramite legali dotati di poteri all'uopo”.
Pag. 7 di 12 Come correttamente osservato dal Tribunale l'onere della prova di dimostrarne la sussistenza gravava sul lavoratore;
altrettanto corretta è poi la conclusione del fatto che detto onere non sia stato assolto.
Con riguardo alla prima deduzione (svolgimento di un orario full time dalla data di assunzione a tempo indeterminato- 16.12.2021: cfr. doc. 1 appellante- sino al maggio
2022 compreso), vi è effettivamente prova dell'osservanza, da parte del dipendente, di un orario di lavoro variabile ma sostanzialmente superiore a quello formalizzato nel contratto, oltre che tendenzialmente vicino al limite del full time; ciò per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2022.
In tal senso depongono le buste paga agli atti (doc. b fascicolo appellante;
doc. 5 appellata), tra le quali deve essere considerata anche quella di giugno 2022, dalla quale risulta che ha versato al dipendente differenze retributive per il periodo da CP_1 dicembre 2021-aprile 2022.
Non è contestato che tali differenze avessero quale ragione fondante la necessità di remunerare lo svolgimento di (ulteriore) lavoro supplementare rispetto a quello contabilizzato nelle buste paga corrispondenti ai mesi di dicembre 2021-aprile 2022, né sono contestati i conteggi esposti dall'appellante per dimostrare che l'entità del compenso erogato comprovi lo svolgimento di ore supplementari nella misura stimata dal lavoratore medesimo.
Tuttavia, lo svolgimento per soli cinque mesi -pur continuativi- di ore di lavoro supplementare in misura (peraltro variabile) tale da “raggiungere”, sostanzialmente,
l'orario full time non è elemento di per sé sufficiente a giustificare l'accoglimento delle domande attoree.
Il fatto che, nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per pochi mesi l'orario di lavoro concordato sia stato superato non è di per sé, indice della natura simulata della relativa pattuizione contrattuale, né dimostra che, in fase di esecuzione, le parti abbiano tacitamente trasformato il rapporto da part-time a CP_3 mediante comportamenti concludenti. Anche nel contratto di lavoro a tempo parziale, infatti, è consentita l'esecuzione di prestazioni lavorative ulteriori rispetto a quelle pattuite in contratto sicché, in assenza di altri elementi di segno univoco, non può da questa sola circostanza desumersi la natura a tempo pieno del rapporto di lavoro.
Pag. 8 di 12 In sede di discussione, il difensore dell'appellante ha evidenziato che anche prima del dicembre 2021, nella vigenza del contratto di lavoro a termine che legava le parti dal settembre 2020, il lavoratore avrebbe osservato il medesimo orario
“maggiorato”.
Tuttavia, in primo luogo, detta affermazione è indimostrata e si è tradotta in una allegazione tardiva, oltre che generica.
In secondo luogo, ed in ogni caso, lo stesso lavoratore, nel ricorso ex art. 414
c.p.c., ha delimitato l'oggetto del giudizio alla valutazione delle modalità esecutive che hanno connotato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e quindi al periodo dal
16.12.2021. Ciò è desumibile sia dal fatto che sono state prodotte le buste paga solo successive al 16.12.2021, sia dal tenore- testuale- del ricorso di primo grado e d'appello, ove è stato esplicitamente precisato che era “lo svolgimento di tale orario dalla riassunzione alla pretesa di suo riconoscimento” a costituire la (prima) causa petendi delle richieste attoree e dove si è precisato che “…se si sta qui guardando al secondo rapporto…” di lavoro, quello- cioè- a tempo indeterminato, decorrente dal 16.12.2021.
Infine, in terzo luogo e sempre in ogni caso, risulta prodotta in atti copia della conciliazione stragiudiziale dalla quale emerge la rinuncia del lavoratore a far valere ogni e qualsivoglia pretesa che trovi fonte nel rapporto di lavoro a termine.
Rinuncia che, per come formulata, deve intendersi preclusiva della facoltà del lavoratore di formulare domande giudiziali che trovino nell'orario osservato durante il rapporto di lavoro a termine anche solo uno dei fondamenti fattuali (cfr. doc. 2 appellata: verbale di conciliazione in sede sindacale del 16.11.2021, punto 4: “il lavoratore e dichiarano e si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione CP_1 del presente verbale, hanno inteso definire ed estinguere ogni questione oggetto della vertenza attivata dal lavoratore, di talché, fatte salve le obbligazioni di cui al precedente 2), il lavoratore dichiara di essere interamente soddisfatto di ogni suo avere
e di rinunciare ad ogni altra pretesa nei confronti di per qualsiasi titolo o causa, CP_1 anche non dedotta nella presente controversia, e così, esemplificativamente e non esaustivamente….”).
La sentenza impugnata resiste poi alle critiche dell'appellante nella parte in cui ha motivatamente escluso che il diritto ad ottenere un aumento dell'orario di lavoro
Pag. 9 di 12 potesse discendere dall'impegno asseritamente assunto da tale , in nome e per Pt_2 conto della società.
L'unica deduzione rinvenibile nel ricorso ex art. 414 c.p.c. è quella che si legge al punto 3 dello stesso atto: “3.- Svolgendo costantemente orario full-time, si vedeva assicurato dal responsabile, il consolidamento dell'orario da marzo Parte_2
2022”.
Come ben stigmatizzato dal Tribunale, non è stato precisato in alcun modo dal lavoratore – che ne aveva l'onere- quando (nell'arco di un lasso di tempo non certo trascurabile, posto che il lavoratore era dipendente di a tempo determinato e part CP_1 time sin dal settembre 2020), come e dove detto impegno sarebbe stato assunto.
Trattasi di carenze, queste, che minano in radice il diritto di difesa di CP_1 pregiudicata nel proprio diritto di offrire prova contraria di quanto genericamente prospettato dal dipendente.
Il quadro di genericità risulta poi aggravato considerando che è Parte_2 stato genericamente qualificato- nel ricorso ex art. 414 c.p.c.- quale responsabile (senza che si chiarisca di cosa, se della gestione risorse umane, se dell'appalto RFI Lambrate, o che altro) e che ha puntualizzato trattarsi di un mero responsabile di cantiere, non CP_1 autorizzato ad assumere un impegno quale quello prospettato dal lavoratore.
In ogni caso, in difetto di una ratifica della parte interessata (qui non intervenuta) chi abbia confidato senza sua colpa nella bontà degli impegni (ipoteticamente) assunti da un falsus procurator può al più agire nei confronti di quest'ultimo (e non del soggetto falsamente rappresentato) per il risarcimento del danno.
Allo stesso modo la sentenza resiste alle critiche mossele dall'appellante nella parte in cui ha escluso che i messaggi whatsapp intercorsi tra l'avv. Liguori, a nome della società, e l'avv. RE, nell'interesse dell'odierno appellante, costituissero prova del raggiungimento di un compiuto accordo fondante il diritto soggettivo di ad ottenere l'auspicata modifica della Parte_1 regolamentazione oraria.
Come ben evidenziato dal Tribunale, lo scambio di messaggi whatsapp tra l'avv.
RE e l'avv. Liguori attesta l'esistenza di una trattativa, anche avanzata, sul tema oggetto di causa, ma non il perfezionamento di un contratto, nemmeno preliminare.
Pag. 10 di 12 Lo scambio del 19.7.2024, nell'unica parte offerta in produzione, è infatti del seguente tenore: avv. Liguori: “per Soliman full time da 1° agosto”; avv. RE:
“Confermato con soliti verbale e spese, ok?”; avv. Liguori: “Spese 1000”.
Un simile scambio, come anticipato, attesta l'esistenza di trattative, ma non conferma il raggiungimento di un accordo: sia perché le stesse parti alludono, in forma ancora interrogativa, alla necessità di ricorrere a “solito verbale” e quindi ad adempimenti formali per la consacrazione dell'accordo; sia perché dallo scambio risulta ancora oggetto di trattativa l'ammontare delle spese (non vi è prova che la somma di euro 1000 sia stata accettata); sia perché, ancora, non vi è prova che la domanda
“confermato con soliti verbale e spese, ok?” abbia ricevuto risposta positiva (ben essendo possibile che la società intendesse proporre altre condizioni che accompagnassero la modifica dell'orario da part time a full time).
Nemmeno vi è spazio, ad avviso del Collegio, per ritenere che la scelta aziendale di ricorrere all'assunzione o alla somministrazione di altri lavoratori nel medesimo appalto cui era addetto l'appellante, piuttosto che all'innalzamento dell'orario di lavoro di quest'ultimo, sia condotta di per sé contraria agli obblighi di buona fede e corretta e foriera di una conseguente obbligazione risarcitoria.
Ed infatti, come già rilevato dal primo giudice, non vi sono ragioni per ritenere che le discrezionali scelte organizzative effettuate da nel libero esercizio della CP_1 propria autonomia imprenditoriale non siano funzionali, o anche ispirate, alla necessità Cont di disporre di personale impiegabile con maggiore flessibilità nell'appalto di pulizie di Lambrate, come dedotto dall'appellata (“il tipo di attività oggetto dell'appalto (lavori di pulizia), richiedendo prestazioni lavorative concentrate in brevi archi temporali nel corso della giornata, rende l'utilizzo dello schema negoziale del part-time più utile ed idoneo a riempire gli interstizi temporali correlati all'esecuzione dell'appalto”) e pertanto legittime, ex art. 41 Cost.
Per queste ragioni, ogni altro motivo di gravame assorbito, l'appello viene respinto e la sentenza confermata.
Sussistono i presupposti per procedere alla compensazione delle spese ex art. 92
c.p.c., in ragione della peculiarità della vicenda, della molteplicità delle questioni
Pag. 11 di 12 oggetto di causa e del grado di avanzamento delle trattative che hanno preceduto l'instaurazione del giudizio.
Si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228. L'appellante, infatti, è esente per ragioni di reddito.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 875/2025 del Tribunale di Milano;
compensa integralmente le spese di lite del grado;
dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano,27/11/2025
Il Presidente Il Consigliere est.
NI IA LA ER
Pag. 12 di 12
Sezione Lavoro
N.R.G. 689/2025
La Corte d'Appello, nelle persone dei magistrati:
NI IA Presidente
Roberto Vignati Consigliere
LA ER Consigliere rel.
All'udienza del 27.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 875/2025, pubblicata il 21/02/2025, est. proposta da Per_1
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Mauro SCANCARELLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Milano, viale L. Majno n. 7
Parte appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele DE CP_1 P.IVA_1
LU JO e MA TA ed elettivamente domiciliata in Milano, via
Rovello n. 12, presso lo Studio Toffoletto De Luca Tamajo e Soci
Parte appellata
Sulle conclusioni così precisate dalle parti:
Per la parte appellante:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale Lavoro di Milano 21.02.2025 n. 875, resa inter partes e non notificata, previe le declaratorie meglio viste, così giudicare per tutti i fatti ed i titoli di causa:
1) accertare il diritto attoreo all'orario pieno (38 ore/sett.) del contratto di lavoro con la convenuta a decorrere da maggio 2022, o in subordine agosto 2024 e/o altra data ritenuta di giustizia;
2) condannare la convenuta a pagare al ricorrente l'importo retributivo, o in subordine risarcitorio, di € 16.319,36 capitali, od altro anche maggiore ex licenzianda CTU e/o ex art. 1226 c.c., oltre accessori di legge e salve le differenze successive;
3) condannare la convenuta a partecipare al ricorrente copia dei rapporti di lavoro e del LUL generato dai lavoratori applicati a Lambrate dal dicembre 2021;
4) vinti compensi e spese, da distrarsi all'antistatario”.
Per la parte appellata:
“Nel merito, in via principale, rigettare l'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto in ogni sua parte;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi sia al presente grado di giudizio che a quello precedente”.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 875/2025 il Tribunale di Milano ha respinto, a spese compensate, il ricorso con cui , dipendente di Parte_1 CP_1 in forza di un contratto di lavoro subordinato che prevedeva un orario di lavoro di
[...]
25 ore settimanali (dal settembre 2020, a tempo determinato;
dal 16 dicembre 2021 – a seguito di conciliazione siglata in sede protetta - a tempo indeterminato), aveva chiesto al Tribunale di accertare il suo diritto ad essere inquadrato e retribuito come lavoratore a tempo pieno (38 ore settimanali) a decorrere da maggio 2022, o quantomeno dal successivo agosto 2024, con condanna della società al pagamento delle conseguenti differenze retributive quantificate in euro 16.319,36.
Il Tribunale ha rilevato che il lavoratore, addetto all'appalto di servizi di pulizie per la committente (stazione di Lambrate), aveva allegato di aver osservato CP_2 sistematicamente un orario di lavoro full time dal dicembre 2021; di aver ricevuto rassicurazioni dalla società, in persona di , sull'attribuzione di un orario Persona_2
a tempo pieno a far data dal marzo 2022; di avere inviato a formali richieste in CP_1 tal senso tramite il proprio difensore.
Il Tribunale ha anche evidenziato che il lavoratore aveva richiamato uno scambio di messaggi whatsapp intercorso tra il proprio difensore (avv. RE) e il legale del datore di lavoro (avv. Liguori) dal quale emergeva, a dire del ricorrente, il perfezionamento di un accordo per la trasformazione a tempo pieno dell'orario dal primo agosto 2024.
Pag. 2 di 12 Muovendo da tali allegazioni in fatto, il Tribunale ha ricordato il principio per cui spetta al lavoratore che invoca il proprio diritto ad ottenere il consolidamento di un orario diverso da quello previsto nel proprio contratto di lavoro l'onere di provare lo svolgimento costante di un orario superiore a quello pattuito.
Ad avviso del primo giudice, le allegazioni del ricorrente in merito a tale profilo erano generiche, contestate dalla società e non supportate da prove idonee a dimostrare la sistematicità dell'osservanza di un orario full time.
Il Tribunale ha poi evidenziato che i documenti e le deduzioni di parte mostravano un superamento dell'orario contrattualizzato solo in periodi limitati (i mesi da marzo a maggio 2022), non costante e quindi insufficiente a fondare il diritto al consolidamento dell'orario.
Secondo il primo giudice, risultava “altrettanto generica l'ulteriore deduzione relativa all'assunta promessa che il sig. avrebbe fatto. Nel ricorso, vi è solo Parte_2
l'indicazione del mese a decorrere dal quale tale consolidamento avrebbe dovuto decorrere (marzo 2022), mentre nulla si dice in merito al contesto spazio temporale nel quale tale promessa sarebbe stata fatta. Circostanza questa che, ancora una volta, ha impedito qualsiasi approfondimento istruttorio e non potendo ritenere che
l'informazione offerta dal difensore solo nel corso dell'udienza sia valsa a superare la genericità della deduzione”.
Inoltre, il Tribunale ha osservato che “l'ultima circostanza di fatto sulla quale il ricorrente fonda il proprio diritto al consolidamento è il presunto accordo intercorso tra l'avv.to Liguori per la società e l'avv.to RE in sua rappresentanza in forza del quale, dal 1° agosto 2024, vrebbe accettato la trasformazione in full time. La CP_1 prova di tale accordo sarebbe ricavabile dallo scambio di messaggi whatsapp intercorsi tra legali. Dal doc. 10 di parte si legge che l'avv.to Liguori il 18 luglio, sollecitata dall'avv.to RE, risponde dapprima che entro la giornata avrebbe dato una risposta definitiva e poi che dal 1° agosto 2024 vi era il tempo pieno.
L'aggettivo definitiva sta ad indicare l'ultima risposta data ovvero l'ultima proposta della società, la proposta, tuttavia, non vale come accordo. Lo stesso potrebbe ritenersi raggiunto a seguito della risposta data dal difensore con il successivo “OK”.
Nonostante la risposta data, lo stesso avvocato RE, laddove fa riferimento ai
Pag. 3 di 12 “soliti verbali” e spese dimostra la consapevolezza che perché potesse parlarsi di un valido e vincolante accordo sarebbe stato necessario mettere per iscritto la volontà delle parti e sottoscrivere un verbale. Adempimenti che non sono poi seguiti. Lo scambio di messaggi si è, quindi, risolto in una trattativa che è, certamente, culminata in una bozza di accordo, le cui condizioni dovevano ancora essere definite, ma soprattutto, che ancora non poteva dirsi vincolante mancando la conferma dello stesso da parte dei soggetti titolari del potere di transigere. Quanto all'avv.to RE, non vi è prova agli atti di una procura speciale a transigere anteriore o coeva con lo scambio dei messaggi di cui sopra. L'unica procura ex art. 185 c.p.c. è stata rilasciata
l'8 agosto 2024, ma per proporre il giudizio davanti al tribunale di Milano. Quanto all'avv.to Liguori, la società ha prodotto in giudizio il contratto di consulenza legale che, tuttavia, non attribuisce alla professionista poteri di rappresentanza e neppure poteri di transigere. Ne consegue che la volontà espressa e ricavabile dallo scambio di messaggi è riferibile a soggetti che, non titolari, dei diritti e degli obblighi oggetto della trattativa, mai avrebbero potuto vincolare le parti ad un accordo. La successiva decisione della società di revocare la proposta non può, quindi, ritenersi, fonte di alcuna pretesa neppure in termini risarcitori”.
***
Con ricorso depositato in data 1.7.2025 Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe.
[...]
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., non avendo il primo giudice considerato che dalla documentazione prodotta in atti emergeva lo svolgimento del full time, da parte del ricorrente, quantomeno dal dicembre 2021 fino alla rivendicazione di stabilizzazione dell'orario, effettuata nel giugno 2022, rivendicazione cui poi era seguita la riduzione dell'orario osservato e la “riconduzione” a quella del part time formalizzato. Ancora, il primo giudice avrebbe dovuto considerare che le ore complessivamente lavorate da dipendenti sull'appalto di Lambrate avrebbero consentito di impiegare anche CP_1
l'odierno appellante a tempo pieno.
Con il secondo motivo di appello il lavoratore ha prospettato la contraddittorietà
e/o insufficienza della motivazione (art. 112 c.p.c.). Nella prospettiva del gravame il
Pag. 4 di 12 Tribunale era«incorso in motivazione contraddittoria e/o insufficiente laddove ha negato al ricorrente l'assunzione della prova articolata e richiesta (v. verb. ud.
22.11.20254 e 24.02.2025), non ha svolto le indagini ex art. 421 c.p.c. per cui era
“privo di discrezionalità al riguardo” (Cass. 9961/07) ed ha rigettato la domanda perché “Lo svolgimento di un orario superiore a quello contrattuale costituiva oggetto di onere probatorio gravante sul lavoratore, onere a cui la sottoscritta non ha ritenuto di dare spazio proprio per la genericità dell'allegazione che avrebbe rimesso ai testimoni ciò che avrebbe dovuto fare la parte”».
Con il terzo motivo di appello, Parte_1 ha lamentato la violazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., dato che il primo giudice avrebbe dovuto considerare che, in ragione del criterio c.d. di vicinanza della prova al datore, a fronte della prova documentale dell'osservanza di un orario di lavoro superiore a quello contrattualizzato era da ritenersi che fosse il datore di lavoro gravato dell'onere di dimostrare l'infondatezza delle tesi attoree.
Con il quarto motivo di appello, il lavoratore ha prospettato l'erroneità della valutazione del ricorso introduttivo, a torto reputato generico dal Tribunale.
A dire dell'appellante, il lavoratore aveva indicato più ragioni fondanti il proprio diritto al consolidamento dell'orario full-time:
“- lo svolgimento di tale orario dalla riassunzione alla pretesa di suo riconoscimento;
- la promessa fatta dal superiore di regolarizzazione da marzo;
Pt_2
- l'accordo raggiunto tramite legali dotati di poteri all'uopo.
Trattasi di ben tre fonti concorrenti, sviluppate in ricorso senza potersi vedere contestati la genericità o il difetto di allegazione.
A valle di queste tre ve n'era poi un'altra, che tutte le riassume, ed è quella, universale, di comportarsi con correttezza e buona fede, nel rispetto degli obblighi solidaristici che originano dall'art. 2 Cost. e che, ex artt. 1175 e 1375 c.c.”.
Con il quinto motivo di impugnazione il lavoratore ha lamentato la violazione, da parte del primo giudice, della disciplina sulla rappresentanza (artt. 1387 ss. c.c.), sul mandato (artt. 1703 ss. c.c.) e sull'organizzazione datoriale (artt. 2082, 2084, 2104 c.c.).
Pag. 5 di 12 Nella prospettiva del gravame, il primo giudice avrebbe dovuto considerare che,
«nel solco dell'impegno che emerge da LUL, Ore cantiere, addetti allo stesso
(rispettivamente, prodd. B, C e D), ben si comprende il senso della promessa dell' che, dopo aver disposto e richiesto l'impegno attoreo (oltre il) full-time per Pt_2 anni (dal settembre 2020, anche se si sta qui guardando al secondo rapporto), altro non fa che realizzare un adeguamento formale dell'orario ad una situazione già vincolante, per il quale assumono senso anche quelli ritenuti “fatti pacifici… e circostanze che, rispetto alle pretese, hanno scarsa rilevanza” (1° cpv., parte motiva). La prestazione era già stata conformata dall' al full-time ed il versamento delle differenze Pt_2 retributive a giugno 2022 valeva ratifica dell'operato del Responsabile, nonché conferma dei poteri negati dal Giudice. Analogamente il Tribunale erra sui legali.
Invero, dopo aver dimenticato che (i) nell'ambito lavorativo la figura del Superiore impegna sempre il datore che tale l'abbia fatto, che (ii) la responsabilità del mandatario è fattore interno al mandato, che (iii) la libertà di forme del contratto di lavoro non richiede procure scritte per impegnare i rappresentati, che (iv) il pagamento delle “differenze retributive 12/2021 – 04/2022” nella busta di giugno 2022 vale quantomeno ratifica dell'applicazione dell' al full-time e così convalida i poteri Pt_1 dell' , pure oblitera l'offerta attorea di versare “le conciliazioni raggiunte tra gli Pt_2 stessi legali per le posizioni , , siglate il 28 Parte_3 Parte_4 Persona_3 maggio 2024, e per e , siglate il 4 Parte_5 Parte_6 luglio 2024, che ci si riserva di produrre in caso di contestazione e su specifica autorizzazione del Magistrato, che occorrendo sin d'ora è richiesta, riguardando altri lavoratori” (pag. 4 ric. I° grado), ampiamente dimostrative della pienezza di poteri del legale aziendale e dello scrivente, facoltà di rappresentanza che non avrebbe potuto negarsi in sé. Fissati i poteri dei legali, il contenuto dell'intesa era assai semplice e unilateralmente irrevocabile (art. 1372 c.c.): full-time dal 1° agosto 2024».
Con il sesto motivo di appello, Parte_1 ha lamentato la violazione, da parte del primo giudice, delle norme disciplinanti i doveri di correttezza e buona fede (artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c.).
Secondo l'appellante, «L'affermazione per cui “l'assunzione di altri lavoratori part time e l'assegnazione agli stessi di un orario che il ricorrente rivendica per sé, si
Pag. 6 di 12 tratta di scelte e decisioni che rientrano nella sfera di autonomia imprenditoriale riconosciuta dall'art. 41 Cost e che non è sindacabile. Il lavoratore assunto con orario part time non può pretendere che l'imprenditore affidi a lui le ore necessarie e rinunci all'assunzione di altre risorse se tale decisione risulta più congeniale per la realizzazione dell'oggetto sociale e l'esecuzione dei servizi offerti dalla società” (pag.
6, sent.) non tiene conto (i) né del fatto che tale “più congeniale organizzazione” è un indimostrato gravante la datrice, e anzi già smentito dal crescente sviluppo orario di
Lambrate dal 2022, (ii) né di quello che la libertà d'impresa “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno… alla libertà, alla dignità umana” (art. 41/2 Cost.)».
Per queste ragioni, ha chiesto Parte_1 Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
***
Con memoria depositata in data 13.10.2025 si è costituita per il CP_1 gravame, contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
***
Tentata inutilmente la conciliazione, all'udienza del 27.11.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
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La sentenza impugnata resiste alle critiche mossale da Parte_1
con i motivi di appello sopra illustrati (motivi che, per la loro
[...] connessione logico giuridica, possono essere esaminati congiuntamente).
L'appellante ha evidenziato che, come del resto ritenuto dal primo giudice, nel corso del primo grado di giudizio erano state prospettate diverse ragioni tutte astrattamente idonee a fondare l'accertamento del diritto del lavoratore ad ottenere il consolidamento di un orario di lavoro superiore a quello formalizzato nel contratto di assunzione;
nel dettaglio: “- lo svolgimento di tale orario dalla riassunzione alla pretesa di suo riconoscimento;
- la promessa fatta dal superiore di Pt_2 regolarizzazione da marzo;
- l'accordo raggiunto tramite legali dotati di poteri all'uopo”.
Pag. 7 di 12 Come correttamente osservato dal Tribunale l'onere della prova di dimostrarne la sussistenza gravava sul lavoratore;
altrettanto corretta è poi la conclusione del fatto che detto onere non sia stato assolto.
Con riguardo alla prima deduzione (svolgimento di un orario full time dalla data di assunzione a tempo indeterminato- 16.12.2021: cfr. doc. 1 appellante- sino al maggio
2022 compreso), vi è effettivamente prova dell'osservanza, da parte del dipendente, di un orario di lavoro variabile ma sostanzialmente superiore a quello formalizzato nel contratto, oltre che tendenzialmente vicino al limite del full time; ciò per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2022.
In tal senso depongono le buste paga agli atti (doc. b fascicolo appellante;
doc. 5 appellata), tra le quali deve essere considerata anche quella di giugno 2022, dalla quale risulta che ha versato al dipendente differenze retributive per il periodo da CP_1 dicembre 2021-aprile 2022.
Non è contestato che tali differenze avessero quale ragione fondante la necessità di remunerare lo svolgimento di (ulteriore) lavoro supplementare rispetto a quello contabilizzato nelle buste paga corrispondenti ai mesi di dicembre 2021-aprile 2022, né sono contestati i conteggi esposti dall'appellante per dimostrare che l'entità del compenso erogato comprovi lo svolgimento di ore supplementari nella misura stimata dal lavoratore medesimo.
Tuttavia, lo svolgimento per soli cinque mesi -pur continuativi- di ore di lavoro supplementare in misura (peraltro variabile) tale da “raggiungere”, sostanzialmente,
l'orario full time non è elemento di per sé sufficiente a giustificare l'accoglimento delle domande attoree.
Il fatto che, nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per pochi mesi l'orario di lavoro concordato sia stato superato non è di per sé, indice della natura simulata della relativa pattuizione contrattuale, né dimostra che, in fase di esecuzione, le parti abbiano tacitamente trasformato il rapporto da part-time a CP_3 mediante comportamenti concludenti. Anche nel contratto di lavoro a tempo parziale, infatti, è consentita l'esecuzione di prestazioni lavorative ulteriori rispetto a quelle pattuite in contratto sicché, in assenza di altri elementi di segno univoco, non può da questa sola circostanza desumersi la natura a tempo pieno del rapporto di lavoro.
Pag. 8 di 12 In sede di discussione, il difensore dell'appellante ha evidenziato che anche prima del dicembre 2021, nella vigenza del contratto di lavoro a termine che legava le parti dal settembre 2020, il lavoratore avrebbe osservato il medesimo orario
“maggiorato”.
Tuttavia, in primo luogo, detta affermazione è indimostrata e si è tradotta in una allegazione tardiva, oltre che generica.
In secondo luogo, ed in ogni caso, lo stesso lavoratore, nel ricorso ex art. 414
c.p.c., ha delimitato l'oggetto del giudizio alla valutazione delle modalità esecutive che hanno connotato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e quindi al periodo dal
16.12.2021. Ciò è desumibile sia dal fatto che sono state prodotte le buste paga solo successive al 16.12.2021, sia dal tenore- testuale- del ricorso di primo grado e d'appello, ove è stato esplicitamente precisato che era “lo svolgimento di tale orario dalla riassunzione alla pretesa di suo riconoscimento” a costituire la (prima) causa petendi delle richieste attoree e dove si è precisato che “…se si sta qui guardando al secondo rapporto…” di lavoro, quello- cioè- a tempo indeterminato, decorrente dal 16.12.2021.
Infine, in terzo luogo e sempre in ogni caso, risulta prodotta in atti copia della conciliazione stragiudiziale dalla quale emerge la rinuncia del lavoratore a far valere ogni e qualsivoglia pretesa che trovi fonte nel rapporto di lavoro a termine.
Rinuncia che, per come formulata, deve intendersi preclusiva della facoltà del lavoratore di formulare domande giudiziali che trovino nell'orario osservato durante il rapporto di lavoro a termine anche solo uno dei fondamenti fattuali (cfr. doc. 2 appellata: verbale di conciliazione in sede sindacale del 16.11.2021, punto 4: “il lavoratore e dichiarano e si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione CP_1 del presente verbale, hanno inteso definire ed estinguere ogni questione oggetto della vertenza attivata dal lavoratore, di talché, fatte salve le obbligazioni di cui al precedente 2), il lavoratore dichiara di essere interamente soddisfatto di ogni suo avere
e di rinunciare ad ogni altra pretesa nei confronti di per qualsiasi titolo o causa, CP_1 anche non dedotta nella presente controversia, e così, esemplificativamente e non esaustivamente….”).
La sentenza impugnata resiste poi alle critiche dell'appellante nella parte in cui ha motivatamente escluso che il diritto ad ottenere un aumento dell'orario di lavoro
Pag. 9 di 12 potesse discendere dall'impegno asseritamente assunto da tale , in nome e per Pt_2 conto della società.
L'unica deduzione rinvenibile nel ricorso ex art. 414 c.p.c. è quella che si legge al punto 3 dello stesso atto: “3.- Svolgendo costantemente orario full-time, si vedeva assicurato dal responsabile, il consolidamento dell'orario da marzo Parte_2
2022”.
Come ben stigmatizzato dal Tribunale, non è stato precisato in alcun modo dal lavoratore – che ne aveva l'onere- quando (nell'arco di un lasso di tempo non certo trascurabile, posto che il lavoratore era dipendente di a tempo determinato e part CP_1 time sin dal settembre 2020), come e dove detto impegno sarebbe stato assunto.
Trattasi di carenze, queste, che minano in radice il diritto di difesa di CP_1 pregiudicata nel proprio diritto di offrire prova contraria di quanto genericamente prospettato dal dipendente.
Il quadro di genericità risulta poi aggravato considerando che è Parte_2 stato genericamente qualificato- nel ricorso ex art. 414 c.p.c.- quale responsabile (senza che si chiarisca di cosa, se della gestione risorse umane, se dell'appalto RFI Lambrate, o che altro) e che ha puntualizzato trattarsi di un mero responsabile di cantiere, non CP_1 autorizzato ad assumere un impegno quale quello prospettato dal lavoratore.
In ogni caso, in difetto di una ratifica della parte interessata (qui non intervenuta) chi abbia confidato senza sua colpa nella bontà degli impegni (ipoteticamente) assunti da un falsus procurator può al più agire nei confronti di quest'ultimo (e non del soggetto falsamente rappresentato) per il risarcimento del danno.
Allo stesso modo la sentenza resiste alle critiche mossele dall'appellante nella parte in cui ha escluso che i messaggi whatsapp intercorsi tra l'avv. Liguori, a nome della società, e l'avv. RE, nell'interesse dell'odierno appellante, costituissero prova del raggiungimento di un compiuto accordo fondante il diritto soggettivo di ad ottenere l'auspicata modifica della Parte_1 regolamentazione oraria.
Come ben evidenziato dal Tribunale, lo scambio di messaggi whatsapp tra l'avv.
RE e l'avv. Liguori attesta l'esistenza di una trattativa, anche avanzata, sul tema oggetto di causa, ma non il perfezionamento di un contratto, nemmeno preliminare.
Pag. 10 di 12 Lo scambio del 19.7.2024, nell'unica parte offerta in produzione, è infatti del seguente tenore: avv. Liguori: “per Soliman full time da 1° agosto”; avv. RE:
“Confermato con soliti verbale e spese, ok?”; avv. Liguori: “Spese 1000”.
Un simile scambio, come anticipato, attesta l'esistenza di trattative, ma non conferma il raggiungimento di un accordo: sia perché le stesse parti alludono, in forma ancora interrogativa, alla necessità di ricorrere a “solito verbale” e quindi ad adempimenti formali per la consacrazione dell'accordo; sia perché dallo scambio risulta ancora oggetto di trattativa l'ammontare delle spese (non vi è prova che la somma di euro 1000 sia stata accettata); sia perché, ancora, non vi è prova che la domanda
“confermato con soliti verbale e spese, ok?” abbia ricevuto risposta positiva (ben essendo possibile che la società intendesse proporre altre condizioni che accompagnassero la modifica dell'orario da part time a full time).
Nemmeno vi è spazio, ad avviso del Collegio, per ritenere che la scelta aziendale di ricorrere all'assunzione o alla somministrazione di altri lavoratori nel medesimo appalto cui era addetto l'appellante, piuttosto che all'innalzamento dell'orario di lavoro di quest'ultimo, sia condotta di per sé contraria agli obblighi di buona fede e corretta e foriera di una conseguente obbligazione risarcitoria.
Ed infatti, come già rilevato dal primo giudice, non vi sono ragioni per ritenere che le discrezionali scelte organizzative effettuate da nel libero esercizio della CP_1 propria autonomia imprenditoriale non siano funzionali, o anche ispirate, alla necessità Cont di disporre di personale impiegabile con maggiore flessibilità nell'appalto di pulizie di Lambrate, come dedotto dall'appellata (“il tipo di attività oggetto dell'appalto (lavori di pulizia), richiedendo prestazioni lavorative concentrate in brevi archi temporali nel corso della giornata, rende l'utilizzo dello schema negoziale del part-time più utile ed idoneo a riempire gli interstizi temporali correlati all'esecuzione dell'appalto”) e pertanto legittime, ex art. 41 Cost.
Per queste ragioni, ogni altro motivo di gravame assorbito, l'appello viene respinto e la sentenza confermata.
Sussistono i presupposti per procedere alla compensazione delle spese ex art. 92
c.p.c., in ragione della peculiarità della vicenda, della molteplicità delle questioni
Pag. 11 di 12 oggetto di causa e del grado di avanzamento delle trattative che hanno preceduto l'instaurazione del giudizio.
Si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228. L'appellante, infatti, è esente per ragioni di reddito.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 875/2025 del Tribunale di Milano;
compensa integralmente le spese di lite del grado;
dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano,27/11/2025
Il Presidente Il Consigliere est.
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