Ordinanza collegiale 10 aprile 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 19/12/2025, n. 4206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4206 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04206/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02315/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2315 del 2021, proposto da
Iper 200 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Leonida Franzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Robbiate, non costituito in giudizio;
nei confronti
ER ON e VA ON, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza di sospensione lavori del Comune di Robbiate (LC) del 29 ottobre 2021 nonché dell’ordinanza di demolizione e rimessa in ripristino dello stato dei luoghi, emessa dal Comune di Robbiate il 19 novembre 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 20 novembre 2025 il dott. UC VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il 1° ottobre 2021 il sig. ON VA, comproprietario di un immobile, identificato catastalmente con il mappale n. 2646 sub. 702 e mappale n. 543 del foglio n. 5, ha affidato alla società ricorrente i lavori di messa in sicurezza del proprio immobile danneggiato nel 2019 a causa di un incendio.
2. Il 22 ottobre 2021 l’amministrazione procedente ha effettuato un sopralluogo e ha accertato che la ricorrente stava ampliando i propri locali in totale assenza sia dei prescritti titoli edilizi sia dell’autorizzazione paesaggistica. Gli esiti del sopralluogo sono stati trasfusi nel verbale del 28 ottobre.
3. Il 29 ottobre 2021 il Comune ha ordinato ai proprietari dell’immobile e alla ricorrente di sospendere i lavori e, il successivo 19 novembre ha ordinato la demolizione delle opere realizzate e la rimessa in pristino dei luoghi.
4. Con ricorso, notificato e depositato il 22 dicembre 2021, la ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo , perché asseritamente illegittimo.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 aprile 2025 il Collegio, dopo aver dato atto che la resistente non si era costituita, le ha ordinato di depositare in giudizio, entro i successivi sessanta giorni, i provvedimenti impugnati e tutti i documenti in suo possesso relativi al procedimento di formazione dell’atto impugnato, compendiando il deposito con un’accurata relazione su fatti di causa (ordinanza n. 1261/25).
6. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 20 novembre 2025 il Collegio, ha preso atto dell’inottemperanza dell’amministrazione procedente e ha trattenuto la causa in decisione.
7. Con il proprio ricorso la ricorrente censura il difetto di istruttoria dell’amministrazione procedete perché essa non avrebbe commesso l’abuso posto che, nonostante la comunicazione del 1° ottobre 2021, il successivo 11 ottobre il sig. ON avrebbe affidato i lavori a un’altra impresa.
8. Il ricorso è fondato.
Dall’esame degli atti di causa è infatti emerso un difetto di istruttoria, aggravato dalla mancata ottemperanza dell’ordinanza istruttoria di questo Tribunale, dalla quale il Collegio trarrà argomenti di prova ai sensi dell’articolo 64, comma 4, c.p.a..
In particolare, gli atti de quibus dimostrano che in data 11 ottobre 2025 il sig. ON VA ha affidato l’esecuzione dei lavori all'impresa edile UTIU TEAM CONSTRUCT s.r.l., con sede legale in Romania (Cluj-Napoca), informazione che è stata comunicata all’amministrazione procedente dalla stessa ricorrente il 24 ottobre 2025, ossia dopo l’effettuazione del sopralluogo.
Dopo aver ricevuto tale informazione, il Comune avrebbe dovuto effettuare i necessari approfondimenti istruttori, anziché sostenere pervicacemente che la ricorrente avrebbe eseguito materialmente l’abuso.
A ciò si deve aggiungere che l’amministrazione ha emanato l’ordinanza impugnata, nonostante durante il sopralluogo non sia stato rinvenuto alcun elemento idoneo a suffragare tale decisione.
9. Per quanto sopra esposto il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché a rifondere alla ricorrente l’importo del contributo unificato, al verificarsi dei presupposti di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 20 novembre 2025 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
NO CE ZI, Presidente
Laura Patelli, Primo Referendario
UC VI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC VI | NO CE ZI |
IL SEGRETARIO