Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00798/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00034/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 34 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
PA AB, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Cecchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Firenze, via Venezia n.2;
contro
il Comune di Firenze, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci e Antonella Pisapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso la sede dell’Avvocatura comunale in Firenze, Palazzo Vecchio, piazza Signoria;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento del 21.10.2019, protocollo GP 340323/2019, a firma del Responsabile del Procedimento del Servizio Edilizia Privata del Comune di Firenze, trasmesso via PEC in data 22.10.2019;
nonché della "scheda tecnica di proposta di provvedimento di demolizione" del 24.09.2019.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da AB PA in data 26 giugno 2020:
dell'ordinanza n. 3068/2019 del 24.02.2020, notificata per PEC in data 25.2.2020, con la quale il Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Firenze ha ordinato la demolizione di alcune opere edilizie.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AB PA in data 29 gennaio 2026:
annullamento in parte qua della concessione edilizia in sanatoria n. 532/2020, del 4.3.2020, rilasciata dal Comune di Firenze.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. UI EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1. Con il ricorso introduttivo, il ricorrente ha impugnato la nota del Comune di Firenze di comunicazione di avvio del procedimento di demolizione di opere edili eseguite su un immobile dal medesimo acquistato con contratto del 23 luglio 2018.
1.1 In punto di fatto, ai fini della decisione rilevano le seguenti circostanze:
- in data 30 ottobre 1985 la Sig.ra WA IN, originaria proprietaria dell’immobile posto in Via Romana n. 56, piano 4° catastalmente identificato al Foglio 171, Particella 440, Subalterno 5, presentava al Comune di Firenze istanza di condono edilizio ai sensi dell'art. 31 della L. n. 47/85 (Posizione S/2133 Protocollo 38681/1985), avente ad oggetto la realizzazione di locali ad uso abitativo al piano quarto, in luogo della copertura a terrazza prevista dalla licenza edilizia n. 2131/61, per una superficie utili di mq. 45,00;
- in data 19 ottobre 1995 il Comune di Firenze denegava il condono edilizio, con provvedimento n. 18/95;
- avverso il predetto diniego, la originaria proprietaria proponeva ricorso al TAR Toscana, che era dichiarato perento con d.p. n. 3860 del 5 dicembre 2008;
- in data 12 gennaio 2010, il tecnico incaricato dalla proprietaria presentava una richiesta di riesame del predetto diniego attraverso la proposta di un adeguamento paesaggistico;
- con nota prot. n. 340323 del 21 ottobre 2019 il Comune di Firenze confermava il diniego di condono, richiamando il decreto di perenzione emesso dal Tribunale, e, contestualmente, comunicava al ricorrente, quale attuale proprietario, l’avvio del procedimento di demolizione dei locali posti al quarto piano del prefato immobile.
2. Avverso il predetto provvedimento, il ricorrente ha prospettato i seguenti motivi:
- “ 1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990. ”.
- “ 2. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione ed illogicità manifesta. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. ”.
Con i primi due motivi, parte ricorrente sostanzialmente ha censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui esso ha disposto la conferma del diniego di condono del 1995, senza comunicare il preavviso di rigetto e in difetto di istruttoria e di motivazione.
- “ 3. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990. ”.
Con il terzo mezzo, parte ricorrente ha censurato la scheda tecnica allegata alla comunicazione di avvio del procedimento, costituente, a suo avviso, l’anticipazione del provvedimento di demolizione e che sarebbe erronea nella parte in cui essa ha assunto una quadratura difforme da quella realmente abusiva.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze.
3.1 In via preliminare, il Comune di Firenze ha eccepito l’inammissibilità del gravame introduttivo, perché avente ad oggetto l’impugnazione di un atto endoprocedimentale e che, rispetto al riesame del diniego di condono, si è limitato a richiamare il provvedimento di perenzione del ricorso proposto a suo tempo avverso il diniego di condono del 1995.
3.2 Nel merito, la difesa comunale ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. Le eccezioni prospettate dal Comune di Firenze sono fondate e, pertanto, il ricorso introduttivo è inammissibile per difetto di interesse alla luce delle considerazioni che seguono.
4.1 La nota impugnata, in quanto comunicazione di avvio del procedimento di demolizione degli abusi edilizi contestati, costituisce un mero atto, privo di statuizioni provvedimentali e, per ciò solo, essa è inidonea a determinare la prospettata lesione della sfera giuridica del ricorrente.
In giurisprudenza, è infatti affermazione ricorrente e condivisibile quella secondo cui: “ Nel processo amministrativo, un atto endoprocedimentale non è impugnabile in via autonoma in quanto la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile all'atto che conclude il procedimento. ... La possibilità di una impugnazione anticipata di un atto ha carattere eccezionale e va riconosciuta esclusivamente ad atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva del procedimento. ” (ex multis:Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza del 22 agosto 2024, n. 7205).
4.2 Né a diverse conclusioni si giunge se si considera il provvedimento impugnato nella parte in cui esso ha confermato il diniego di condono del 1995.
Come correttamente osservato dal Comune di Firenze, la predetta conferma si è risolta in una presa d’atto dell’intervenuta perenzione del ricorso a suo tempo proposto avverso il prefato diniego di condono.
In sostanza, si è in presenza di un atto meramente confermativo, anch’esso privo di statuizioni provvedimentali e, pertanto, inidoneo a far sorgere un interesse concreto ed attuale alla sua impugnazione, atteso che l’effetto pregiudizievole resta ascritto all’originario diniego, oramai inoppugnabile.
In detta prospettiva, deve rammentarsi che, per giurisprudenza pacifica, “ È inammissibile per carenza di interesse il ricorso avverso un provvedimento meramente confermativo di un precedente atto amministrativo, la cui legittimità sia stata già accertata in sede giurisdizionale con efficacia di giudicato, qualora l'amministrazione si sia limitata a dichiarare l'esistenza del precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova valutazione degli interessi sottesi. ... La distinzione tra atto di conferma in senso proprio e meramente confermativo risiede nella circostanza che l'atto successivo sia adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi. ” ( ex pluris : Consiglio di Stato, II Sezione, sentenza del 16 febbraio 2026, n. 1215).
5. In conclusione, il ricorso introduttivo è complessivamente inammissibile per difetto di interesse.
6. Sennonché, con un primo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Firenze a conclusione del relativo procedimento.
7. Avverso la predetta ordinanza, il ricorrente ha prospettato i seguenti motivi:
- “ 1. Illegittimità derivata. ”, in relazione ai primi due motivi del ricorso introduttivo.
- “ 2. Illegittimità derivata sotto altro profilo. Violazione e/o comunque falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della L. n. 1241/1990. ”.
In sostanza, ritiene il ricorrente che non sarebbe stato instaurato il contraddittorio procedimentale nei suoi confronti, quale nuovo proprietario dell’immobile.
- “ 3. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e contraddittorietà. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001. Difetto di motivazione. ”.
Con il terzo motivo, parte ricorrente torna a contestare la determinazione della superficie dell’abuso edilizio, individuata dal Comune in 45 mq.
Ad avviso del ricorrente, considerato che nella concessione edilizia del 1961 era presente un torrino, di superficie 3,00 mt. x 6,00, esso avrebbe dovuto essere scomputato dalla superficie delle opere da demolire.
8. I primi due motivi sono infondati in punto di fatto, considerato che il Comune di Firenze ha comunicato l’avvio del procedimento di repressione dell’abuso edilizio con l’atto gravato dallo stesso ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio.
Peraltro, quanto alla partecipazione procedimentale, in tema di abusi edilizi, la giurisprudenza granitica ritiene che l’ordinanza di demolizione, in quanto atto vincolato, non debba essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ( ex multis : Tar Palermo, III Sezione, sentenza del 23 marzo 2026, n. 749; Tar Toscana, II Sezione, sentenza del 23 marzo 2026, n. 565; Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza del 18 marzo 2026, n. 2317; Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza del 17 marzo 2026, n. 2259).
8.1 Del pari infondato è il terzo motivo.
Diversamente da quanto assunto in ricorso, l’abuso edilizio, oramai incontestato, ha comportato una radicale trasformazione del terrazzo originario in immobile ad uso abitativo, che va pertanto interamente demolito, non potendosi recuperare l’asserita quadratura di un preesistente e asseritamente legittimo torrino scale.
9. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato la concessione in sanatoria rilasciata dal Comune di Firenze alla originaria proprietaria, per abusi commessi al terzo piano dell’immobile de quo agitur , nella parte in cui il predetto provvedimento ha disposto che il mancato condono degli abusi al piano quarto impediscono di destinare il piano terzo ad uso civile abitazione permanente dei locali, in considerazione del fatto che la cucina si trova al piano quarto.
10. Avverso il predetto titolo, il ricorrente ha riproposto tutte le censure recate dal ricorso introduttivo e dal primo ricorso per motivi aggiunti, in virtù del principio della invalidità derivata, ed egli ha prospettato i seguenti autonomi motivi di ricorso:
- “ 2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990. ”.
Prima di rilasciare la concessione in sanatoria, il Comune di Firenze avrebbe dovuto comunicare il preavviso di rigetto al ricorrente, quale nuovo proprietario dell’unità immobiliare.
- “ 3. Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di motivazione e travisamento dei fatti. ”.
In sostanza, il provvedimento di condono sarebbe illogico, atteso che non può escludersi la realizzabilità di un angolo cottura al piano terzo.
11. I motivi riproposti sono infondati per le ragioni già divisate, mentre il secondo motivo è infondato, atteso che il provvedimento di condono, in quanto provvedimento ampliativo, non avrebbe dovuto essere preceduto da un preavviso di diniego.
11.1 Quanto al terzo motivo di ricorso, esso è infondato, atteso che l’uso per civile abitazione del terzo piano dell’immobile come condonato sconta l’attuale e incontestata inesistenza dei necessari servizi.
Nulla esclude, tuttavia, che la realizzazione di una cucina al terzo piano possa essere oggetto di rivalutazione della destinazione a civile abitazione dei locali presenti al terzo piano, nei sensi precisati in ricorso.
12. In definitiva, il ricorso introduttivo è inammissibile per difetto di interesse, mentre i due ricorsi per motivi aggiunti sono infondati.
13. Il regolamento delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara inammissibile per difetto originario di interesse il ricorso introduttivo;
- respinge i due ricorsi per motivi aggiunti;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Firenze, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO MA CH, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
UI EL, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| UI EL | RO MA CH |
IL SEGRETARIO