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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/06/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Nella causa recante N.R.G 1075 / 2024 promossa da
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
Parte_1
Contro
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
CP_1
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in cancelleria il 01/02/2024, parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine di vedersi riconoscere la malattia professionale inutilmente denunciata in sede amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La controversia veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU.
All'odierna udienza, le parti discutevano la causa, così decisa nella presente sentenza.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
I testi escussi all'udienza del 03.10.2024 hanno confermato la tipologia di mansioni svolte da parte ricorrente, come articolate nell'atto introduttivo del giudizio. La stessa asseriva di aver lavorato in qualità di commessa specializzata, cassiera e responsabile di punto vendita nel settore alimentare.
Dall'espletata CTU è emerso che è affetta da: Parte_1
“protrusioni discali multiple della colonna lombare […] “ernie discali lombari con disturbi trofico sensitivi persistenti” […] sindrome della cuffia dei rotatori bilaterale con periartrite scapolo omerale bilaterale”
Il nominato consulente ha giudicato le predette patologie di natura professionale, riscontrando un biologico valutabile nella misura dell'11%.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso anche in sede di indagine peritale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Conseguentemente, deve dichiararsi il diritto della ricorrente all'indennizzo in capitale derivante da malattia professionale, nella misura del 11 % con decorrenza dalla domanda amministrativa.
L' , dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e CP_1 maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e dichiara il diritto della stessa all'indennizzo in capitale per malattia professionale nella misura complessiva dell'11%con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- Per l'effetto, condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e CP_1 maturando, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati come per legge;
- Condanna altresì l' alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_1 complessivamente in € 2.700 oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Taranto, 05.06.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Nella causa recante N.R.G 1075 / 2024 promossa da
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
Parte_1
Contro
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
CP_1
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in cancelleria il 01/02/2024, parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine di vedersi riconoscere la malattia professionale inutilmente denunciata in sede amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La controversia veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU.
All'odierna udienza, le parti discutevano la causa, così decisa nella presente sentenza.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
I testi escussi all'udienza del 03.10.2024 hanno confermato la tipologia di mansioni svolte da parte ricorrente, come articolate nell'atto introduttivo del giudizio. La stessa asseriva di aver lavorato in qualità di commessa specializzata, cassiera e responsabile di punto vendita nel settore alimentare.
Dall'espletata CTU è emerso che è affetta da: Parte_1
“protrusioni discali multiple della colonna lombare […] “ernie discali lombari con disturbi trofico sensitivi persistenti” […] sindrome della cuffia dei rotatori bilaterale con periartrite scapolo omerale bilaterale”
Il nominato consulente ha giudicato le predette patologie di natura professionale, riscontrando un biologico valutabile nella misura dell'11%.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso anche in sede di indagine peritale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Conseguentemente, deve dichiararsi il diritto della ricorrente all'indennizzo in capitale derivante da malattia professionale, nella misura del 11 % con decorrenza dalla domanda amministrativa.
L' , dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e CP_1 maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e dichiara il diritto della stessa all'indennizzo in capitale per malattia professionale nella misura complessiva dell'11%con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- Per l'effetto, condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e CP_1 maturando, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati come per legge;
- Condanna altresì l' alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_1 complessivamente in € 2.700 oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Taranto, 05.06.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone