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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/11/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 433 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 433 /2024, promossa da:
, parte nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv. D'ALESSANDRO MARIA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
parte nata a [...] il [...]; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
CONCLUSIONI: Come in atti Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso proposto in data 11.3.2024 , ha chiesto la Parte_2 regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento del figlio nato il [...], dalla relazione more uxorio con Per_1 CP_1
. La ricorrente ha esposto:
[...]
-di aver convissuto con il resistente dal 16.09.2020 sino al 29.12.2021 in Terni, e di essersi recata nel 2021 a AL, città di origine del resistente per far conosce il minore ai nonni, e che in data 26.11.2021 il resistente decideva di interrompere la relazione e di restare in AL;
- la ricorrente tornava quindi con il figlio minore in Terni;
- che da quel momento il resistente avrebbe iniziato ad avere sporadici rapporti con il minore limitandosi a sentirlo per videochiamate, e interrompendo ogni frequentazione con il figlio da dicembre 2021 fino a giugno 2023, adducendo problemi sia fisici ed economici;
-che la ricorrente avrebbe assicurato equilibrata crescita al figlio cercando, comunque, di mantenere per quanto possibile le relazioni con il padre, anche recandosi a AL per far visita ai nonni paterni, presenti affettivamente e con sostegno economico (con corresponsione mensile mensilmente € 100 mensili) nella vita del nipote;
-che le parti cercavano di trovare un accordo per le modalità di affidamento e mantenimento del figlio minore, accordo mai formalizzato dinanzi al Tribunale;
- che il padre si sarebbe limitato ad incontrare il figlio in pochissime occasioni, da ultimo in data 11.02.2024 in occasione della partita di calcio SA – AL (di ritorno da Piacenza) e il 03.03.2024 in occasione della partita BR –AL. (di ritorno da BR), conciliando la passione calcistica con le frequentazioni del figlio;
-che il bambino a causa della scarsa frequentazione con il padre, avrebbe difficoltà a staccarsi dalla madre in occasione delle sporadiche visite paterne;
- che la ricorrente pur di incentivare le relazioni padre figlio si è resa disponibile ad essere presente per agevolare le frequentazioni padre e figlio;
- che con riferimento al contributo al mantenimento del figlio, il resistente avrebbe versato saltuariamente piccole somme alla ricorrente, solo nell'aprile del 2023, a seguito di intervento dei rispettivi legali il resistente ha iniziato a versare la somma mensile di €.150,00 entro il 5 di ogni mese, rivalutabili come per legge, oltre ad €. 100,00 quale contributo asilo/babysitter, rinunciando alla sua quota di assegno unico;
- che il a causa di pregressa patologia non sarebbe idoneo al lavoro, CP_1 percependo pensione di invalidità, e presumibilmente ulteriori indennità (quale reddito di cittadinanza);
-che la ricorrente dopo aver svolto lavori saltuari ha iniziato a svolgere attività commerciale di gestione di un piccolo locale/bar, è proprietaria di un immobile;
tanto premesso la ricorrente ha chiesto venisse disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna e disciplina delle frequentazioni padre figlio con le necessarie cautele (presenza di persone di fiducia: madre o nonna paterna) un pomeriggio dalle ore 16,00 alle 18,00 ogni 15 gg. concordando anticipatamente con la madre i tempi e le date;
determinando in € 250,00 mensili, il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie determinate secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Terni;
con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione delle parti, è comparsa la sola ricorrente, mentre il resistente ritualmente citato non è comparso. La ricorrente ha dichiarato: di risiedere in Terni con il figlio in immobile in proprietà con rata di mutuo di € 760 mensili;
di svolgere attività di commerciante (gestione di BAR), percependo reddito mensile di circa € 1000, di essere proprietaria della casa di abitazione, di avere modesti risparmi (conto corrente bancario con saldo di € 1.000) e di essere gravata dalla rata di mutuo di € 760; e da ulteriori rate per fondo pensione per figlio di € 50 mensili e per assicurazione salute con rata mensile di € 150,00.
All'esito dell'udienza il difensore della ricorrente ha chiesto venisse disposto l'affidamento super esclusivo del minore alla madre in conseguenza della sempre più rilevante assenza del padre e della mancata collaborazione nella gestione e nell'accudimento del minore. Sono stati adottati provvedimenti provvisori disponendo l'affidamento super esclusivo del minore alla madre, con collocazione del minore presso l'abitazione materna, e disponendo che il padre potesse vedere il figlio una volta a settimana previo accordo con la madre e per due giorni consecutivi per un fine settimana al mese (il terzo del mese in mancanza di diverso accordo) , senza pernottamento ed alla presenza della madre o di persona di fiducia della stessa;
ponendo a carico del padre contributo di € 250 per il mantenimento ordinario del figlio da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di marzo 2024 (data della domanda) oltre ISTAT annuale;
oltre al 50% delle spese straordinarie determinate come da protocollo in essere nel presente Tribunale;
con percezione dell'intero assegno unico da parte della madre.
Concessi termini per il deposito delle comparse conclusionali la decisione è stata rimessa al Collegio.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente ritualmente citato e non comparso.
I provvedimenti provvisori devono essere confermati.
Il Collegio rileva come rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c. costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art.337-quater c.c.). A tale proposito la Suprema Corte afferma: “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre … .che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che ... l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...”. Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.. In merito la Corte di Cassazione ha affermato:
“La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ….è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
Nel caso di specie dalle dichiarazioni della madre è emerso che il resistente non ha adempiuto ai propri obblighi genitoriali, frequentando solo sporadicamente il minore, non occupandosi delle necessità quotidiane dello stesso, corrispondendo il mantenimento del minore in maniera sporadica e non continuativa. Dalla documentazione in atti risulta provato che il resistente è residente in [...]e non costituendosi in giudizio non ha fornito alcuna diversa ricostruzione dei rapporti con il figlio.
A fronte di tali risultanze emerge la sostanziale assenza paterna risultando accertato che il figlio è accudito in via pressoché esclusiva dalla madre.
Per quanto esposto, il Collegio ritiene conforme all'interesse del minore disporne, l'affidamento esclusivo alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti al figlio, con totale esclusione da tali scelte del padre.
Per gli ulteriori aspetti relativi alla frequentazione padre figlio in considerazione delle pregresse relazioni sporadiche, devono essere confermati i provvedimenti provvisori che prevedono la frequentazione ma in presenza della madre o di persona di fiducia della stessa, in grado di rassicurare il minore che ha scarsa conoscenza del padre. Per determinare il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio, preso atto dei parametri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella specie, la ricorrente ha dichiarato di percepire reddito per circa € 1000 mensili, di essere proprietaria della casa di abitazione gravata da rata di mutuo mensile.
Quanto alla posizione del resistente, rimasto contumace non sono noti i redditi percepiti. In merito deve essere ribadito l'obbligo a carico dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli anche in assenza di redditi, ed in presenza di indennità dallo stesso percepite per la accertata invalidità. Che il padre possa corrispondere contributo al mantenimento del figlio si desume dal periodico versamento (dal 2013) di contributo mensile.
Ritenuto che la ricorrente provvede in via esclusiva all'accudimento del figlio e al mantenimento ordinario dello stesso, si stima equo prevedere, tenendo conto delle capacità reddituali delle parti come sopra indicate, delle presumibili esigenze economiche del figlio, rapportate all'età, dei tempi di permanenza dello stesso in via pressoché esclusiva presso la madre, che il padre corrisponda alla madre quale contributo al mantenimento ordinario del figlio la somma pari ad euro € 250,00 mensili da corrispondere alla madre convivente oltre ISTAT annuale, con decorrenza dal mese di marzo 2024 (data della domanda).
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, richiamando per l'individuazione delle spese straordinarie il Protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni. Le spese straordinarie devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, precisando che essendo stato disposto l'affidamento esclusivo alla madre, con attribuzione alla stessa delle scelte di maggiore rilevanza per il figlio le scelte per le spese straordinarie potranno essere adottate dalla ricorrente anche senza il consenso del padre che dovrà rifondere il 50% delle spese.
La madre potrà percepire l'intero assegno unico erogato per la prole. La materia trattata giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Collegio definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida in via super esclusiva il figlio minore , nato il Persona_2
19.6-2021 alla madre attribuendo alla stessa il potere di Parte_1 assumere tutte le decisioni relative al figlio anche quelle di maggiore rilevanza (quali- elencazione meramente esemplificativa- le scelte scolastiche, mediche ricreative, sportive, di rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, di richiesta e rilascio di ogni forma di indennità o sostegno erogato per il minore) anche in assenza del consenso paterno;
-dispone la collocazione prevalente del minore presso l'abitazione materna;
-dispone che il padre possa vedere il figlio una volta a settimana previo accordo con la madre e per due gironi consecutivi per un fine settimana al mese (il terzo del mese in mancanza di diverso accordo), senza pernottamento ed alla presenza della madre o di persona di fiducia della stessa;
-pone a carico del padre contributo di € 250 per il mantenimento ordinario del figlio da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di marzo 2024 (data della domanda) oltre ISTAT annuale;
-pone a carico del padre il 50% delle spese straordinarie secondo quanto indicato in parte motiva;
-dispone che l'assegno unico sia corrisposto al 100% alla madre in ragione dell'affidamento super esclusivo del figlio;
-compensa le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio, in collegamento da remoto in data 6.11.2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 433 /2024, promossa da:
, parte nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv. D'ALESSANDRO MARIA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
parte nata a [...] il [...]; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
CONCLUSIONI: Come in atti Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso proposto in data 11.3.2024 , ha chiesto la Parte_2 regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento del figlio nato il [...], dalla relazione more uxorio con Per_1 CP_1
. La ricorrente ha esposto:
[...]
-di aver convissuto con il resistente dal 16.09.2020 sino al 29.12.2021 in Terni, e di essersi recata nel 2021 a AL, città di origine del resistente per far conosce il minore ai nonni, e che in data 26.11.2021 il resistente decideva di interrompere la relazione e di restare in AL;
- la ricorrente tornava quindi con il figlio minore in Terni;
- che da quel momento il resistente avrebbe iniziato ad avere sporadici rapporti con il minore limitandosi a sentirlo per videochiamate, e interrompendo ogni frequentazione con il figlio da dicembre 2021 fino a giugno 2023, adducendo problemi sia fisici ed economici;
-che la ricorrente avrebbe assicurato equilibrata crescita al figlio cercando, comunque, di mantenere per quanto possibile le relazioni con il padre, anche recandosi a AL per far visita ai nonni paterni, presenti affettivamente e con sostegno economico (con corresponsione mensile mensilmente € 100 mensili) nella vita del nipote;
-che le parti cercavano di trovare un accordo per le modalità di affidamento e mantenimento del figlio minore, accordo mai formalizzato dinanzi al Tribunale;
- che il padre si sarebbe limitato ad incontrare il figlio in pochissime occasioni, da ultimo in data 11.02.2024 in occasione della partita di calcio SA – AL (di ritorno da Piacenza) e il 03.03.2024 in occasione della partita BR –AL. (di ritorno da BR), conciliando la passione calcistica con le frequentazioni del figlio;
-che il bambino a causa della scarsa frequentazione con il padre, avrebbe difficoltà a staccarsi dalla madre in occasione delle sporadiche visite paterne;
- che la ricorrente pur di incentivare le relazioni padre figlio si è resa disponibile ad essere presente per agevolare le frequentazioni padre e figlio;
- che con riferimento al contributo al mantenimento del figlio, il resistente avrebbe versato saltuariamente piccole somme alla ricorrente, solo nell'aprile del 2023, a seguito di intervento dei rispettivi legali il resistente ha iniziato a versare la somma mensile di €.150,00 entro il 5 di ogni mese, rivalutabili come per legge, oltre ad €. 100,00 quale contributo asilo/babysitter, rinunciando alla sua quota di assegno unico;
- che il a causa di pregressa patologia non sarebbe idoneo al lavoro, CP_1 percependo pensione di invalidità, e presumibilmente ulteriori indennità (quale reddito di cittadinanza);
-che la ricorrente dopo aver svolto lavori saltuari ha iniziato a svolgere attività commerciale di gestione di un piccolo locale/bar, è proprietaria di un immobile;
tanto premesso la ricorrente ha chiesto venisse disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna e disciplina delle frequentazioni padre figlio con le necessarie cautele (presenza di persone di fiducia: madre o nonna paterna) un pomeriggio dalle ore 16,00 alle 18,00 ogni 15 gg. concordando anticipatamente con la madre i tempi e le date;
determinando in € 250,00 mensili, il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie determinate secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Terni;
con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione delle parti, è comparsa la sola ricorrente, mentre il resistente ritualmente citato non è comparso. La ricorrente ha dichiarato: di risiedere in Terni con il figlio in immobile in proprietà con rata di mutuo di € 760 mensili;
di svolgere attività di commerciante (gestione di BAR), percependo reddito mensile di circa € 1000, di essere proprietaria della casa di abitazione, di avere modesti risparmi (conto corrente bancario con saldo di € 1.000) e di essere gravata dalla rata di mutuo di € 760; e da ulteriori rate per fondo pensione per figlio di € 50 mensili e per assicurazione salute con rata mensile di € 150,00.
All'esito dell'udienza il difensore della ricorrente ha chiesto venisse disposto l'affidamento super esclusivo del minore alla madre in conseguenza della sempre più rilevante assenza del padre e della mancata collaborazione nella gestione e nell'accudimento del minore. Sono stati adottati provvedimenti provvisori disponendo l'affidamento super esclusivo del minore alla madre, con collocazione del minore presso l'abitazione materna, e disponendo che il padre potesse vedere il figlio una volta a settimana previo accordo con la madre e per due giorni consecutivi per un fine settimana al mese (il terzo del mese in mancanza di diverso accordo) , senza pernottamento ed alla presenza della madre o di persona di fiducia della stessa;
ponendo a carico del padre contributo di € 250 per il mantenimento ordinario del figlio da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di marzo 2024 (data della domanda) oltre ISTAT annuale;
oltre al 50% delle spese straordinarie determinate come da protocollo in essere nel presente Tribunale;
con percezione dell'intero assegno unico da parte della madre.
Concessi termini per il deposito delle comparse conclusionali la decisione è stata rimessa al Collegio.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente ritualmente citato e non comparso.
I provvedimenti provvisori devono essere confermati.
Il Collegio rileva come rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c. costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art.337-quater c.c.). A tale proposito la Suprema Corte afferma: “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre … .che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che ... l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...”. Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.. In merito la Corte di Cassazione ha affermato:
“La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ….è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
Nel caso di specie dalle dichiarazioni della madre è emerso che il resistente non ha adempiuto ai propri obblighi genitoriali, frequentando solo sporadicamente il minore, non occupandosi delle necessità quotidiane dello stesso, corrispondendo il mantenimento del minore in maniera sporadica e non continuativa. Dalla documentazione in atti risulta provato che il resistente è residente in [...]e non costituendosi in giudizio non ha fornito alcuna diversa ricostruzione dei rapporti con il figlio.
A fronte di tali risultanze emerge la sostanziale assenza paterna risultando accertato che il figlio è accudito in via pressoché esclusiva dalla madre.
Per quanto esposto, il Collegio ritiene conforme all'interesse del minore disporne, l'affidamento esclusivo alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti al figlio, con totale esclusione da tali scelte del padre.
Per gli ulteriori aspetti relativi alla frequentazione padre figlio in considerazione delle pregresse relazioni sporadiche, devono essere confermati i provvedimenti provvisori che prevedono la frequentazione ma in presenza della madre o di persona di fiducia della stessa, in grado di rassicurare il minore che ha scarsa conoscenza del padre. Per determinare il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio, preso atto dei parametri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella specie, la ricorrente ha dichiarato di percepire reddito per circa € 1000 mensili, di essere proprietaria della casa di abitazione gravata da rata di mutuo mensile.
Quanto alla posizione del resistente, rimasto contumace non sono noti i redditi percepiti. In merito deve essere ribadito l'obbligo a carico dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli anche in assenza di redditi, ed in presenza di indennità dallo stesso percepite per la accertata invalidità. Che il padre possa corrispondere contributo al mantenimento del figlio si desume dal periodico versamento (dal 2013) di contributo mensile.
Ritenuto che la ricorrente provvede in via esclusiva all'accudimento del figlio e al mantenimento ordinario dello stesso, si stima equo prevedere, tenendo conto delle capacità reddituali delle parti come sopra indicate, delle presumibili esigenze economiche del figlio, rapportate all'età, dei tempi di permanenza dello stesso in via pressoché esclusiva presso la madre, che il padre corrisponda alla madre quale contributo al mantenimento ordinario del figlio la somma pari ad euro € 250,00 mensili da corrispondere alla madre convivente oltre ISTAT annuale, con decorrenza dal mese di marzo 2024 (data della domanda).
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, richiamando per l'individuazione delle spese straordinarie il Protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni. Le spese straordinarie devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, precisando che essendo stato disposto l'affidamento esclusivo alla madre, con attribuzione alla stessa delle scelte di maggiore rilevanza per il figlio le scelte per le spese straordinarie potranno essere adottate dalla ricorrente anche senza il consenso del padre che dovrà rifondere il 50% delle spese.
La madre potrà percepire l'intero assegno unico erogato per la prole. La materia trattata giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Collegio definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida in via super esclusiva il figlio minore , nato il Persona_2
19.6-2021 alla madre attribuendo alla stessa il potere di Parte_1 assumere tutte le decisioni relative al figlio anche quelle di maggiore rilevanza (quali- elencazione meramente esemplificativa- le scelte scolastiche, mediche ricreative, sportive, di rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, di richiesta e rilascio di ogni forma di indennità o sostegno erogato per il minore) anche in assenza del consenso paterno;
-dispone la collocazione prevalente del minore presso l'abitazione materna;
-dispone che il padre possa vedere il figlio una volta a settimana previo accordo con la madre e per due gironi consecutivi per un fine settimana al mese (il terzo del mese in mancanza di diverso accordo), senza pernottamento ed alla presenza della madre o di persona di fiducia della stessa;
-pone a carico del padre contributo di € 250 per il mantenimento ordinario del figlio da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di marzo 2024 (data della domanda) oltre ISTAT annuale;
-pone a carico del padre il 50% delle spese straordinarie secondo quanto indicato in parte motiva;
-dispone che l'assegno unico sia corrisposto al 100% alla madre in ragione dell'affidamento super esclusivo del figlio;
-compensa le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio, in collegamento da remoto in data 6.11.2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti