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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/11/2024, n. 5553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5553 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel dott.ssa Lidia Greco Giudice dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3119/2024 V.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 09/06/1974 (C.F.: e dif. Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. CASTORINA PASQUALE MARIA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
, n- a CATANIA (CT) il 02/01/1975, (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
rappr. e dif. dall'avv. CASTORINA PASQUALE MARIA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 6.11.2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 04/07/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto d.lvo.
149 del 2022, e chiedevano a questo tribunale la Parte_1 Parte_2
pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato in Catania il 22.7.1993 e dal quale erano nati tre figli, , e , maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2 Per_3
pagina 1 di 3 Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano il decreto di omologa della separazione di questo Tribunale del 3.4.2023, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava se stesso relatore ed assegnava termine fino al 6.11.2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità
e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il Parte_1 Parte_2
prescritto periodo infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di separazione reso da questo Tribunale della sentenza di separazione emessa da questo tribunale il
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga senza condizioni.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere.
Le spese di giudizio vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Catania il 22.7.1993 tra e , Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 3 matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Catania dell'anno 1993, al n. 231, della parte 1.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
15.11.2024.
Il Presidente est
Massimo Escher
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel dott.ssa Lidia Greco Giudice dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3119/2024 V.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 09/06/1974 (C.F.: e dif. Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. CASTORINA PASQUALE MARIA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
, n- a CATANIA (CT) il 02/01/1975, (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
rappr. e dif. dall'avv. CASTORINA PASQUALE MARIA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 6.11.2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 04/07/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto d.lvo.
149 del 2022, e chiedevano a questo tribunale la Parte_1 Parte_2
pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato in Catania il 22.7.1993 e dal quale erano nati tre figli, , e , maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2 Per_3
pagina 1 di 3 Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano il decreto di omologa della separazione di questo Tribunale del 3.4.2023, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava se stesso relatore ed assegnava termine fino al 6.11.2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità
e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il Parte_1 Parte_2
prescritto periodo infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di separazione reso da questo Tribunale della sentenza di separazione emessa da questo tribunale il
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga senza condizioni.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere.
Le spese di giudizio vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Catania il 22.7.1993 tra e , Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 3 matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Catania dell'anno 1993, al n. 231, della parte 1.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
15.11.2024.
Il Presidente est
Massimo Escher
pagina 3 di 3