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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 11106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11106 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 3.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°22304\2025 del ruolo generale lav.
TRA
C.F.: rapp.to e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv.to E. Ferrari Morandi in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to CP_1
S. AN RI
Convenuto
OGGETTO: giudizio di merito a seguito di a.t.p. ex art.445 bis c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.6.2025 parte ricorrente in epigrafe indicato contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente / erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo di dichiarare la sussistenza delle condizioni di salute legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda, vinte le spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione l' si è costituito CP_1 chiedendo il rigetto della domanda.
Preliminarmente va rilevata la tempestività del deposito delle contestazioni alla c.t.u. nonché del successivo ricorso.
Nel merito la domanda è infondata. Parte opponente ha dedotto l'insufficiente nonché la non corretta valutazione delle patologie accertate in sede di a.t.p.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Ed invero, devono, anzitutto, ritenersi esaustive le valutazioni rese dall'ausiliario in quanto traggono origine da una meditata osservazione degli elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali nonché dall'osservazione del periziato, espressamente richiamati dalla relazione in atti, e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
Nella relazione in atti le singole patologie sono specificamente esaminate e discusse all'esito della valutazione di tutta la documentazione sanitaria prodotta, nuovamente richiamata in sede di opposizione, in relazione alle condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento della prestazione richiesta.
In particolare, l'ausiliario ha rilevato con riferimento alle conseguenze delle patologie riscontrate: “ La persona è autonoma nella mobilità personale e, per quanto è dato di capire, negli atti quotidiani della vita , anche se viene riferito che viene accompagnato dai genitori al centro diurno (tre accessi/settimana)
e al trattamento riabilitativo per la deglutizione al Campus
Biomedico.
Venendo al quesito di causa a mio giudizio non sussistono le condizioni di legge per il diritto alla indennità di accompagnamento.
Infatti sia nella mobilità personale sia nel compimento degli atti quotidiani della via il soggetto risulta in buona parte autonomo e non risultano elementi oggettivi per ritenere il quadro clinico peggiorato rispetto alla valutazione del 2014. Anzi a leggere attentamente il verbale dell'epoca (“…. paziente non accede facilmente al colloquio. Appare isolato dal mondo e concentrato esclusivamente in modo ossessivo verso il tablet contenente giochi
….”), a mio giudizio la situazione comportamentale, almeno per quanto mi è dato di capire, è migliorata quanto all'atteggiamento di chiusura e rifiuto del colloquio.”.
In mancanza di allegazione e prova di significativo aggravamento delle patologie preesistenti e\o insorgenza di nuove patologie nonché di ulteriore documentazione sanitaria proveniente da struttura sanitaria pubblica idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni di salute che configurano il requisito sanitario in oggetto, deve ritenersi condivisibile la conclusione dell'ausiliario riscontrata sia dal puntuale esame della documentazione in atti sia dall'esame obiettivo del periziato.
L'opposizione e la relativa domanda devono essere respinte.
Parte ricorrente rimane esonerata dal pagamento delle spese di giudizio avendo reso dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Roma 3.11.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 3.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°22304\2025 del ruolo generale lav.
TRA
C.F.: rapp.to e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv.to E. Ferrari Morandi in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to CP_1
S. AN RI
Convenuto
OGGETTO: giudizio di merito a seguito di a.t.p. ex art.445 bis c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.6.2025 parte ricorrente in epigrafe indicato contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente / erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo di dichiarare la sussistenza delle condizioni di salute legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda, vinte le spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione l' si è costituito CP_1 chiedendo il rigetto della domanda.
Preliminarmente va rilevata la tempestività del deposito delle contestazioni alla c.t.u. nonché del successivo ricorso.
Nel merito la domanda è infondata. Parte opponente ha dedotto l'insufficiente nonché la non corretta valutazione delle patologie accertate in sede di a.t.p.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Ed invero, devono, anzitutto, ritenersi esaustive le valutazioni rese dall'ausiliario in quanto traggono origine da una meditata osservazione degli elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali nonché dall'osservazione del periziato, espressamente richiamati dalla relazione in atti, e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
Nella relazione in atti le singole patologie sono specificamente esaminate e discusse all'esito della valutazione di tutta la documentazione sanitaria prodotta, nuovamente richiamata in sede di opposizione, in relazione alle condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento della prestazione richiesta.
In particolare, l'ausiliario ha rilevato con riferimento alle conseguenze delle patologie riscontrate: “ La persona è autonoma nella mobilità personale e, per quanto è dato di capire, negli atti quotidiani della vita , anche se viene riferito che viene accompagnato dai genitori al centro diurno (tre accessi/settimana)
e al trattamento riabilitativo per la deglutizione al Campus
Biomedico.
Venendo al quesito di causa a mio giudizio non sussistono le condizioni di legge per il diritto alla indennità di accompagnamento.
Infatti sia nella mobilità personale sia nel compimento degli atti quotidiani della via il soggetto risulta in buona parte autonomo e non risultano elementi oggettivi per ritenere il quadro clinico peggiorato rispetto alla valutazione del 2014. Anzi a leggere attentamente il verbale dell'epoca (“…. paziente non accede facilmente al colloquio. Appare isolato dal mondo e concentrato esclusivamente in modo ossessivo verso il tablet contenente giochi
….”), a mio giudizio la situazione comportamentale, almeno per quanto mi è dato di capire, è migliorata quanto all'atteggiamento di chiusura e rifiuto del colloquio.”.
In mancanza di allegazione e prova di significativo aggravamento delle patologie preesistenti e\o insorgenza di nuove patologie nonché di ulteriore documentazione sanitaria proveniente da struttura sanitaria pubblica idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni di salute che configurano il requisito sanitario in oggetto, deve ritenersi condivisibile la conclusione dell'ausiliario riscontrata sia dal puntuale esame della documentazione in atti sia dall'esame obiettivo del periziato.
L'opposizione e la relativa domanda devono essere respinte.
Parte ricorrente rimane esonerata dal pagamento delle spese di giudizio avendo reso dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Roma 3.11.2025 Il Giudice