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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/04/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona del Giudice Unico dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 6398/2020 promossa da:
, personalmente nonché in qualità di Amministratore Parte_1
P_
Avv. S. Nicator
-Parte attrice opponente – contro
in persona del legale Controparte_2
Avv. E. Di Ienno
-Parte convenuta opposta – nonché contro Controparte_3
[...]
Avv. A. Lanata
-Parte terza chiamata-
CONCLUSIONI.
- Per parte attrice opponente: “come in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc”;
- per parte convenuta opposta: “come in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc”;
- per la terza chiamata: “precisa come in comparsa di costituzione e risposta”; RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. – rilevato che (nel Controparte_2 prosieguo, brevitas, anche nei confronti di , ndo: Parte_1
- che essa si occupa di servizi socio-sanitari, assistenziali, alberghieri, affidati prevalentemente da strutture pubbliche e che è concessionaria dal 2014 di tali servizi presso l'Istituto Emanuele BR (R.S.A.) in Genova Rivarolo, ia P.N. Cambiaso n.100; - che madre di , dal 28.05.2014 veniva P_ Parte_1 ricoverata pr uttura, ove izi assistenziali (doc. 2);
- che si impegnava, quale garante, al pagamento Parte_1 della retta mensile della struttura (doc. 2) e che successivamente il Tribunale la nominava ADS della madre e sottoscriveva il contratto di ospitalità (docc. 3,4);
- che la madre moriva in data 8.1.18 (doc. 8);
– che v'è altro procedimento di opposizione pendente per la somma di euro 6.386,89 a titolo di corrispettivo per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2014;
- che è debitrice della somma di euro 49.094,81, a Parte_1 titolo di corrispettivo per i servizi socioassistenziali erogati, presso la struttura, dalla ricorrente in favore di (doc. 2), madre di P_
, per il periodo da luglio 2015 a g (doc. 5); Pt_1
– rilevato che il Tribunale di Genova emetteva il decreto ingiuntivo n. 1233 in data 20 maggio 2020, non esecutivo, per la somma sopra indicata, oltre interessi e spese di procedura;
3. – rilevato che proponeva opposizione, Parte_1 assumendo:
– che in data 28.5.14 sottoscriveva domanda di Parte_1 inserimento ospiti convenzi , impegnandosi a versare l'importo di euro 1.500,00, a titolo di deposito cauzionale ed una retta mensile di 1.500,00, somme che venivano corrisposte da giugno a ottobre 2014 (docc. 16-18);
- che in data 07.11.2014 la medesima giurava quale ADS della madre (doc. 19); P_
23.11.2014 contestava la debenza della Parte_1 retta, alla luce della patologia della madre e chiedeva alla ASL 3 VE di procedere con il pagamento della retta (doc. 10), domanda dalla ASL rifiutata (doc. 21); la ADS ribadiva la richiesta (doc. 22);
- che dal 01.01.2015 la struttura veniva gestita da , la quale chiedeva alla di sottoscrivere il contratto (doc. 23), cosa non Pt_1 avvenuta;
- che, dopo aver contestato la debenza della rette (doc. 24), veniva versata la somma di euro 1.461,88 per la mensilità di febbraio 2015 (doc. 25);
– che le somme richieste in via monitoria sono dovute dall'ASL 3 VE e non dall'opponente in ragione della patologia della madre (cfr. docc. da 2 a 8, che attestano la dipendenza della donna nelle attività di vita quotidiane a causa di Alzheimer e altre patologie, doc. 9, relativo al ricovero , in cui si accerta, tra l'altro, il deterioramento Pt_2 cognitivo, d ve la Commissione ASL 3 accertava Alzheimer “con variante afasia logopnenica, sindrome depressiva pluriennale…”, doc. 11, in cui la Commissione ASL accertava l'invalidità al 100%, doc. 12, ove l'ospedale dava atto di un decadimento delle funzioni cognitive, docc. Pt_2
, da cui si evince che il consigliava il ricovero in una Pt_2 struttura di sollievo, con consegu rimento della nel nucleo P_
Alzheimer dell'ASP BR), che si connota per il carattere a prevalenza sanitario del ricovero erogato a favore della madre. Citava anche la pronuncia della Corte di Cassazione n. 4558/12, secondo la quale se le prestazioni socioassistenziali ricomprendono anche prestazioni sanitarie, l'attività va considerata comunque di rilievo sanitario e quindi a carico del SSN;
precisamente, nei casi con pazienti affetti da Alzheimer non sono scindibili le attività socioassistenziali da quelle sanitarie;
Concludeva, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, instando per la chiamata in causa di ASL 3 VE -affinchè questa fosse dichiarata tenuta al pagamento delle fatture di cui al ricorso monitorio in favore di o, in via subordinata, per essere da essa manlevata dal pagament roponendo domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione la somma versata di euro 1.461,88, quale rata alberghiera per il mese di febbraio 2015; 4. – rilevato che si costituiva in giudizio, allegando:
– che la som ovuta poiché l'opponente si obbligava a corrispondere la tariffa prevista a titolo di quota alberghiera (doc. 2,3,4);
– che la normativa riportata dall'opponente è superata poiché nei casi di anziani non autosufficienti e con patologie degenerative, nelle forme di lungo assistenza, si applica una ripartizione forfettaria del costo complessivo, pari al 50% a carico del SSN e 50% a carico dell'utente o del Comune, come previsto da dpcm febbraio 2001. Trattasi infatti di prestazioni socio-assistenziali di lungodegenza;
– che il contratto è stato regolarmente sottoscritto anche dalla
, quale garante e dalla medesima poi accettato in qualità di;
Pt_1 aso, il negozio sarebbe comunque correttamente concluso p mancanza della firma sul contratto di ospitalità, per facta concludentia, consistenti nell'ingresso della madre in struttura;
- che, qualora si dovesse riconoscere l'obbligo della ASL alla corresponsione anche della quota alberghiera, il SSN dovrebbe essere condannato al pagamento di detta somma in proprio favore;
5. - rilevato che la Giudice, con ordinanza del 20.01.2021, concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e autorizzava la chiamata in causa di ASL 3 e, con ordinanza del 27.01.2021, autorizzava la chiamata in causa del terzo;
6. - rilevato che ASL 3 VE (nel prosieguo, brevitas, anche ASL) si costituiva in giudizio, ricalcando sostanzialmente le stesse difese di e precisando che: dato il ricovero in convenzione con ASL 3, la stessa corrispondeva, a partire dal mese di maggio 2014, la quota sanitaria oltre che fornire farmaci;
- sottoscriveva l'atto di impegno (doc. 3), con cui Pt_1 accettav o di corrispondere la quota alberghiera;
- nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che le prestazioni siano tutte a carico del SSN, essa è carente di legittimazione passiva, dovendo essere la obbligata alla corresponsione delle relative CP_3 somme;
7. – rilevato che la Giudice concedeva i termini ex art. 183 comma 6 cpc, all'esito del deposito dei quali ordinava a di esibire la cartella clinica e la documentazione afferente al ricover presso la rsa, P_ nonché disponeva il licenziamento di CTU (ordinanza .01.2023); 8. – rilevato che all'udienza del 18.12.2024 le parti precisavano le conclusioni e la Giudice assegnava loro i termini ex art. 190 cpc, rimettendo la causa in decisione;
***** 9. – ritenuta la fondatezza della domanda di e l'infondatezza dell'opposizione proposta da : Parte_1
- si occupa di se itari, assistenziali, alberghieri, affidati entemente da strutture pubbliche e che è concessionaria dal 2014 di tali servizi presso l'Istituto Emanuele BR (R.S.A.) in Genova Rivarolo, Via P.N. Cambiaso n.100;
- madre di , dal 28.05.2014 veniva P_ Parte_1 ricovera struttura (d );
- si impegnava, quale garante, all'adempimento delle Parte_1 obbligazioni discendenti dal contratto di spedalità (doc. 2 monitorio), tra cui quella di pagare la retta di euro 49,72 die. Tale contratto è da considerarsi validamente concluso, sia poiché sottoscritto, oltre che dall'ASP BR, anche dalla , sia perché trattasi di contratto Pt_1 che non richiede la forma scritta ad substantiam e che si è quindi perfezionato –quantomeno- con la sua esecuzione, consistente nel ricovero della nella struttura e con il compimento della prestazione P_ da parte della - con provvedimento del 07.11.2014, veniva Parte_1 nominata amministratore di sostegno di rio); Controparte_6
- quest'ultima moriva in data 08.0
- in tutto il periodo (dal 28.05.2014 al 08.01.2018) P_ viveva presso la struttura;
- la quota relativa ai mesi da luglio 2015 a gennaio 2018, di cui alle fatture azionate in monitorio, rimaneva impagata;
- la retta -così come conteggiata nelle fatture ed il cui calcolo non è oggetto di contestazione- è nella fattispecie di spettanza del soggetto il quale ha ricevuto la prestazione e ha stipulato il contratto o, se deceduto, dell'erede di questo, ossia della . A tale conclusione si perviene in Pt_1 forza dell'istruttoria compiuta, in particolare della CTU, le cui conclusioni, essendo corredata da amplissime valutazioni tecnico- mediche ed assai copiose nonché esaustive motivazioni, vengono fatte proprie dalla scrivente. Il CTU, dopo aver ricostruito i dati essenziali del fatto e della documentazione esaminata, afferma, circa lo stato di salute, che “… Riassumendo, durante i tre anni e mezzo di ricovero (28/05/2014 - 08/01/2018) - come ampiamente descritto nella precedente parte dell'elaborato - le visite mediche segnalavano la stazionarietà delle condizioni cliniche, che erano descritte come buone e stabili sino a Febbraio 2017. In seguito iniziava un graduale e lento scadimento delle condizioni generali, sino ad un più grave e conclamato peggioramento a partire dal Settembre 2017, per poi arrivare all'exitus verificatosi in data 08/01/2018 ...” (pag. 18). Relativamente alla natura delle prestazioni offerte, il CTU, acclara come “… Considerando ciò, ovvero le figure professionali presenti in Struttura, la frequenza delle visite generali specialistiche, la frequenza di rilevazione dei parametri vitali e la modalità di somministrazione delle terapie (prevalentemente per via orale), appare evidente che la natura delle prestazioni offerte sia da ricercare più in un ambito socio-assistenziale, piuttosto che medico- infermieristico. Infatti, come detto, le esigenze terapeutiche della Sig.ra erano P_ limitate al mantenimento dell'autonomia funzionale e delle capacità resid ché al rallentamento del decadimento cognitivo-motorio, favorendo la partecipazione della paziente alla vita sociale della struttura. In tal senso, anche il progetto riabilitativo socio-assistenziale mirava alla gestione ed al mantenimento delle comuni attività della vita quotidiana (igiene personale e cura della persona, alimentazione, mobilizzazione), nonché al contenimento delle problematiche psico-comportamentali, con l'obiettivo ultimo e comune di rallentare il progressivo declino psicofisico che caratterizza le patologie di tipo degenerativo progressivo, come nel caso della Sig.ra Si segnala, P_ peraltro, che la p. non era portatrice di catetere vescicale, PEG, ac nosi o altri dispositivi sanitari che richiedessero una particolare assistenza professionale e che non ha mai necessitato, durante il ricovero presso l'RSA “KCS Caregiver”, di assistenza medica specialistica continuativa (accessi ospedali solo al bisogno). In conclusione, si può ritenere che le esigenze terapeutiche di cui necessitava la Sig.ra erano quelle P_ di assistenza alla persona (in quanto soggetto anziano, affett decadimento cognitivo e non autosufficiente, con necessità di assumere politerapia, oncologico, cardiopatico, con importanti problemi alla vista) e assistenza riabilitativa psico-fisica. Tale assistenza è stata garantita da personale sanitario (medico della struttura settimanalmente, infermieri, OSS, FKT) e non (animatori, servizio civile, servizio di volontariato, familiari), mentre l'intervento medico si limitava a rilevare le condizioni generali e a prescrivere le dovute terapie, senza - tuttavia - avere un ruolo centrale nella presa in carico e gestione della paziente. Difatti, in tale struttura l'assistenza medica non era garantita nelle 24 ore, oltre a non essere era presente pronta disponibilità medica. Le esigenze terapeutiche della Sig.ra non richiedevano elevati apporti P_ sanitari, ma erano piuttosto volti a mantenerne nomia funzionale e a rallentarne il suo deterioramento rientrando, quindi, in una fase di lungo assistenza piuttosto che in una fase intensiva (caratterizzata da un impegno riabilitativo specialistico di tipo diagnostico e terapeutico, di elevata complessità e di durata breve e definita) o estensiva (caratterizzata da un'intensità terapeutica, tale da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un programma assistenziale di medio o prolungato periodo definito). Concludendo, la presa in carico della paziente nell'RSA era effettuata tanto da personale medico, infermieristico e fisioterapico, quanto da animatori, volontari, operatori del servizio civile, che non rientrano, di fatto, in figure specializzate” (pagg. 22,23). In ordine allo specifico quesito circa la qualificabilità o meno delle prestazioni alla stregua di prestazioni “ad elevata integrazione sanitaria”, il Perito, dopo aver ricostruito la normativa in materia ed in particolare il dpcm 14.02.2001 ed al dpcm del 2008, afferma che “… Concludendo si ritiene che le prestazioni offerte alla Sig.ra durante il ricovero presso l'RSA P_
KCS Caregiver non siano qualificabili tra q ad elevata integrazione sanitaria”, secondo la normativa in allora vigente ed applicabile. Ciò in quanto le condizioni cliniche della p. si sono sempre mantenute stabili, non è mai stata necessaria pronta assistenza medica o sostegno dei parametri vitali e gli atti sanitari si sono limitati - nella maggior parte dei casi - al monitoraggio delle condizioni cliniche e della terapia farmacologica. Assai più preponderante è stato, invece, l'aspetto di cura globale della persona, effettuato da tutto il personale (sanitario e non) dipendente dell'RSA per una compartecipazione alla vita sociale, esecuzione di semplici compiti, mantenimento della funzione deambulatoria, al fine di rallentare il fisiologico decadimento cognitivo proprio della patologia di base” (pag. 27). Infine, all'esito delle osservazioni dei CCTTPP, egli ribadisce che “… le prestazioni offerte alla Sig.ra P_ durante il ricovero presso l'RSA KCS Caregiver non siano qualificabili tra
“ad elevata integrazione sanitaria”, secondo la normativa in allora vigente ed applicabile e che è stata già ampiamente citata nella bozza di CTU. Ciò in quanto le condizioni cliniche della p. si sono sempre mantenute stabili, non è mai stata necessaria pronta assistenza medica o sostegno dei parametri vitali e gli atti sanitari si sono limitati - nella maggior parte dei casi - al monitoraggio delle condizioni cliniche e della terapia farmacologica. Assai più preponderante è stato, invece, l'aspetto di cura globale della persona, effettuato da tutto il personale (sanitario e non) dipendente dell'RSA per una compartecipazione alla vita sociale, esecuzione di semplici compiti, mantenimento della funzione deambulatoria, al fine di rallentare il fisiologico decadimento cognitivo proprio della patologia di base” (pag. 35). Pertanto, in forza delle conclusioni del CTU, ossia dall'accertamento che le prestazioni rese da non sono qualificabili tra quelle “ad elevata integrazione sanitaria”, che non vi sono i presupposti perché le spese per il ricovero di presso la struttura siano interamente a carico P_ della ASL;
10. - ritenuto che, parimenti, per le medesime ragioni, il contratto concluso tra le parti non è nullo per assenza di causa. Basti sul punto invocare il principio della Corte di Cassazione in base al quale “il contratto stipulato tra privati per il mantenimento di un familiare bisognoso di prestazioni assistenziali presso una struttura residenziale adeguata (nella specie, per il pagamento della retta per la degenza di un'anziana non autosufficiente) non è nullo per difetto di causa, non essendo diretto all'erogazione, in forma esclusiva o prevalente, di prestazioni sanitarie da ritenere a carico del servizio sanitario nazionale e, pertanto, oggetto di un negozio privo di concreta funzione economica” (Cass. 17234/2017, cui è conforme Cass. 28321/2018);
11. - ritenuto, circa le spese di giudizio, che esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del dm 55/2014 e avuto riguardo allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 –valori medi-. Va specificato che le spese di lite del terzo vanno poste a carico dell'attore in virtù del principio di causazione (Cass. 31889/2019, cui è conforme Cass. 18710/21) ; 12. – ritenuto, circa le spese di CTU, come separatamente liquidate, che esse vanno definitivamente poste a carico di parte attrice;
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, eccezione disattesa, così decide: 1) Rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1233 del 20. er l'effetto, conferma integralmente e che dichiara esecutivo ex art. 653 cpc;
2) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite, che liq Controparte_2 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
Controparte_3
[...] compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) pone le spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico di . Parte_1
Genova, 11.04.2025 La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel