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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 28/03/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 52/2025 V.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato PUGLIESE MARIA GIUSEPPINA C.F._1
E
, nata a [...] il Controparte_1
15/2/1986 (C.F. ), con l'avvocato MORANO MARIA C.F._2
GIUSEPPA con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per la declaratoria di scioglimento del matrimonio del
29/11/2024, sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 13/1/2025, contenente le condizioni del divorzio;
viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dai procuratori costituiti, con le quali le parti hanno confermato di voler risolvere il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. B) della Legge
1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
vista la domanda di separazione richiesta con accordo a seguito di procedura di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio del 14/2/2023, depositato dai coniugi presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera in data
15/3/2023; visto il nulla osta rilasciato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera in data 20/2/2023;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole espresso in atti dal P.M. alla declaratoria di scioglimento del matrimonio;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative;
ritenuto che
le spese, stante la natura del procedimento e la domanda congiunta, debbano essere compensate;
letto l'art. 473.bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 13/01/2025 da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Pt_1
e il 31/1/2013 in NOVA SIRI, alle
[...] Controparte_1
condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso congiunto per la declaratoria di scioglimento del matrimonio del 29/11/2024, depositato il 13/1/2025; 2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di NOVA SIRI di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, Parte I, numero 1;
3) spese compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 26/3/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco