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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/03/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3016/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3016/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giampaolo Ancora, presso il cui studio in C.F._2
San Vito dei Normanni alla via Vittorio Emanuele III, 36 sono elettivamente domiciliati parte opponente
CONTRO rappresentata dalla mandataria in persona del CP_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Martella, presso il cui studio in Roma al largo di Torre Argentina, 11 è elettivamente domiciliata parte opposta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 27.03.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione presentata da e Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 480/2022, Parte_2 notificato il 25-26.07.2022, con cui il Tribunale di Brindisi, su ricorso di CP_1 rappresentata dalla mandataria dichiaratasi cessionaria del credito Controparte_2 di derivante dal contratto di conto corrente n. 242 del 2009, con relative aperture Controparte_3 di credito e finanziamento chirografario, intercorso tra e poi CP_4 Controparte_5 incorporato, per fusione, da , per l'importo complessivo di € 51.792,61, ha Controparte_3 ingiunto a quale debitore principale, in solido con e CP_4 Parte_1 Pt_2
Pag. 1 a 7 quali fideiussori, l'immediato pagamento della somma di € 51.792,61, oltre interessi di Pt_2 mora, nonché delle spese del procedimento monitorio, liquidate in € 286,00 per esborsi e €
1.305,00 per compensi.
1.1 Con atto di citazione notificato il 22.09.2022, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 649
c.p.c. e, nel merito, la dichiarazione di inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva processuale, in quanto priva di prova l'avvenuta cessione del credito.
Hanno chiesto, poi, dichiararsi la nullità delle clausole delle fideiussioni omnibus del 18.03.2010 e dell'11.01.2016 in quanto conformi allo schema ABI ritenuto contrastante con la normativa antitrust e, conseguentemente, dichiararsi l'intervenuta decadenza del creditore non essendo provato che questi abbia agito con diligenza nei confronti del debitore principale nel termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
In subordine, hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda per difetto dei presupposti del procedimento monitorio e/o per assenza di prova, atteso che la certificazione ex art. 50 Tub può valere solo nella fase monitoria ma non anche in quella di merito, con conseguente revoca del d.i. opposto.
Inoltre, hanno chiesto accertarsi l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi e della commissione di massimo scoperto, a tal fine invocando la CTU contabile, vinte le spese di lite da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2. rappresentata dalla mandataria si è costituita CP_1 Controparte_2 in giudizio con comparsa del 20.12.2022, chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza altrui di cui all'art. 649 c.p.c. e l'assegnazione del termine per l'avvio della mediazione obbligatoria.
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma del d.i. opposto, avendo provato documentalmente non solo la propria legittimazione attiva ma anche la fondatezza della pretesa sin dalla fase monitoria, anche alla luce dell'atto di ricognizione di debito sottoscritto da CP_4 il 05.02.2019.
Al riguardo, ha negato l'applicazione della commissione di massimo scoperto, del tutto assente nella pattuizione contrattuale, nonché la capitalizzazione degli interessi e il superamento del tasso soglia, a tal fine riportando specificamente le condizioni economiche pattuite e applicate.
Con riferimento alla fideiussione omnibus, l'opposta ha rilevato l'assenza di prova circa la natura antitrust delle clausole inserite e del nesso eziologico tra il provvedimento n. 55/2005 e i singoli contratti per cui è causa, i quali, in quanto risalenti al 2010 e al 2016, non rientrano nell'oggetto dell'indagine dell'Antitrust, limitata agli anni 2002 e 2003.
Pag. 2 a 7 Ha eccepito, inoltre, che l'art. 1957 c.c. non è applicabile al contratto autonomo di garanzia quali sono, in realtà, i contratti del 2010 e del 2016 sottoscritti dagli opponenti;
che l'art. 1957 c.c. è in ogni caso derogabile dall'autonomia negoziale com'è stato derogato in concreto dall'art. 6 dei due contratti richiamati;
che l'eventuale conformità allo schema ABI ritenuto contrastante con la normativa antitrust produrrebbe, al più, una nullità parziale e non totale, con conservazione del contratto per il resto, ferma restando la conversione di cui all'art. 1414 c.c. invocata espressamente dall'opposta; che, in ogni caso, è amministratore unico della Parte_2 [...]
CP_ sì da essergli nota la situazione economica del debitore principale e da non poter invocare l'art. 1957 c.c.
L'opposta ha dedotto, inoltre, l'inammissibilità della CTU contabile richiesta in quanto meramente esplorativa.
In via subordinata, ha chiesto, nel caso di accoglimento anche parziale dell'altrui opposizione, la condanna degli opponenti al pagamento della diversa, maggior o minor somma, risultante dovuta in corso di causa e l'accertamento della nullità parziale della garanzia, dichiarandola valida ed efficace per il resto o, in ulteriore subordine, la conversione del contratto di garanzia nullo, vinte le spese di lite.
3. Con ordinanza del 10.07.2023, il Tribunale ha accolto l'istanza di cui all'art. 649 c.p.c., disponendo la sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, e ha assegnato termine per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
A seguito del fallimento della mediazione, sono stati concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni con discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
All'esito della discussione orale, il giudizio viene definito con la presente sentenza, emessa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
***
4. L'opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
5. Le doglianze relative al difetto di legittimazione attiva, all'assenza di prova del credito e all'indeterminatezza del quantum sono, invero, prive di pregio.
L'opposta ha ampiamente provato, infatti, di essere la titolare del credito azionato per intervenuta cessione.
In tal senso, pur mancando il contratto di cessione tra e rilevano la Controparte_3 CP_1 pubblicazione in G.U., la dichiarazione unilaterale di cessione del credito con indicazione
Pag. 3 a 7 specifica dei crediti ceduti proveniente da il 14.10.2022 e, soprattutto, l'elenco dei Controparte_3 crediti ceduti con puntuale indicazione di quello oggetto di causa, prodotto con la memoria n. 2, nonché la documentazione fondante il credito azionato già depositata in sede monitoria.
Peraltro, l'eccezione di indeterminatezza del credito sollevata dagli opponenti risulta del tutto generica e priva di riscontro nel caso specifico, atteso che si richiama genericamente, in poche righe, l'applicazione di condizioni economiche illegittime, degli interessi anatocistici e usurari e della commissione di massimo scoperto, senza alcun riferimento in concreto al singolo rapporto negoziale.
6. Coglie nel segno, invece, la censura relativa alla nullità c.d. antistrust “a valle” dei contratti di fideiussione omnibus del 18.03.2010 e dell'11.01.2016 riproduttivi, in particolare, all'art. 61 della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. prevista dal modello ABI, dichiarato lesivo della concorrenza dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
6.1 Una volta intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite n. 41994 del 30/12/2021, non v'è dubbio che le fideiussioni omnibus riproduttive “a valle” dello schema ABI vietato “a monte” dalla Banca d'Italia siano affette da nullità parziale derivata, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., per violazione della normativa antitrust, di cui agli artt. 41 Cost, 101 TFUE e alla legge nazionale
287/1990.
Al riguardo, si è affermato che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art.
1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Si tratta, invero, di un principio di diritto che vale non solo per i contratti di fideiussione omnibus stipulati prima del provvedimento della Banca d'Italia del 2005, come ritenuto dall'opposta, ma anche per quelli stipulati dopo la decisione dell'Autorità amministrativa indipendente.
Di più, vale anche per i contratti autonomi di garanzia contenenti la medesima clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.
Pag. 4 a 7 Infatti, come chiarito da Cass. Sez. 3, 10/01/2025, n. 660: “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta
l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale”.
6.2 In disparte alla qualificazione giuridica dei contratti di garanzia del 18.03.2010 e dell'11.01.2016 come fideiussioni omnibus o come garanzia autonoma, la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. presente in entrambi i contratti, all'art. 6, risulta essere, quindi, nulla per violazione della normativa antitrust, come chiarito dalle Sezioni Unite del 2021.
6.3 Ne deriva l'applicazione, dell'art. 1957 c.c., a mente del quale “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.
In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.
L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”.
In breve, la disposizione richiamata prevede che, affinché il creditore cessionario possa agire nei confronti dei garanti, è necessario che lo stesso creditore abbia richiesto al debitore principale, entro il termine di decadenza di 6mesi o 2mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, il pagamento di quanto dovuto, curandosi di coltivare le relative richieste con la diligenza propria del creditore.
Dal punto di vista funzionale, l'art. 1957 c.c. esprime un'esigenza di protezione del fideiussore la cui posizione di garanzia non può restare sine die assoggettata alle scelte unilaterali del creditore.
Quest'ultimo viene indotto, mediante la sanzione della decadenza, a prendere sollecite e serie iniziative contro il debitore principale al fine di recuperare il proprio credito. In sintesi, se non vuole perdere la garanzia ottenuta, il creditore deve attivarsi giudizialmente per ottenere il pagamento da parte del debitore principale.
Al riguardo, si riporta in via esemplificativa il principio di diritto enucleato da Cass. 1724 del
29/01/2016: “L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
Pag. 5 a 7 pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato”.
6.4 Nel caso di specie non risulta, tuttavia, che e/o la mandataria CP_1 [...] abbiano formulato alcuna istanza di pagamento nei confronti del debitore Controparte_2 principale nel termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., atteso che l'unica richiesta CP_4 di pagamento rivolta alla società debitrice in via principale è quella veicolata dalla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 26.07.2022.
6.5 È evidente, d'altronde, che l'obbligazione principale è scaduta ben prima dei 6 mesi antecedenti al 26.07.2022.
A tal proposito occorre guardare all'atto di ricognizione di debito del 05.02.2019 proveniente dalla società debitrice.
Questo fa espresso riferimento alla revoca del finanziamento ottenuto, lasciando intendere che almeno a far data dal 05.02.2019 l'obbligazione principale di restituzione del capitale prestatole fosse venuta a scadere, e sostituisce alla precedenti obbligazioni restitutorie quelle derivanti dal piano di rientro prospettato nello stesso atto di ricognizione di debito, accettato per facta concludentia dalla creditrice e opponibile quindi alla cessionaria, divenuta titolare Controparte_3 del credito successivamente in forza di contratto di cessione del 23.11.2019.
Dal 05.02.2019 al 26.07.2022, ossia per ben 3 anni, risulta che la cessionaria non ha proposto le sue istanze contro la società debitrice in via principale e che non le abbia CP_4 con diligenza continuate.
6.6 Ne consegue che il creditore cessionario deve dirsi decaduto dalla garanzia per inutile decorso del termine previsto dall'art. 1957 c.c., la cui deroga pattizia, inserita all'art. 6, risulta esser affetta da nullità parziale derivata per violazione della normativa antitrust, come su esposto.
Il creditore cessionario ha agito giudizialmente, infatti, nei confronti del debitore principale solo quando il termine di decadenza della garanzia, di cui all'art. 1957 c.c., era già spirato, perdendo così la garanzia personale accordata da e Parte_1 Parte_2
7. Alla luce di tali considerazioni il decreto ingiuntivo opposto va revocato nella parte in cui ingiunge il pagamento, in solido con anche a e CP_4 Parte_1 Parte_2
8. All'accoglimento dell'opposizione segue la condanna dell'opposta soccombente, ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 26.001 a € 52.000, in
Pag. 6 a 7 considerazione del valore della causa (€ 51.792,61), con riduzione del 50% del compenso previsto per la fase istruttoria e per quella decisoria in ragione dell'attività concretamente espletata, modesta e in parte ripetitiva di quella già svolta in sede introduttiva, da distrarsi in favore dell'avv.
Giampaolo Ancora, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità parziale derivata antitrust dei contratti di fideiussione omnibus del 18.03.2010 e dell'11.01.2016 limitatamente alla clausola di rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c. contenuta all'art. 6;
2. per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 480/2022 emesso già provvisoriamente esecutivo nella parte in cui ingiunge il pagamento delle somme ivi indicate a Parte_1
e in solido tra loro e con
[...] Parte_2 CP_4
3. condanna rappresentata dalla mandataria CP_1 Controparte_2 in persona del legale rappresenta pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di e in solido, che liquida in € 5.546,50, di cui € Parte_1 Parte_2
5.260,50 a titolo di onorario e € 286,00 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giampaolo
Ancora, dichiaratosi antistatario.
Brindisi, 27.03.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 7 a 7
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riportano testualmente le clausole negoziali inserite nei due contratti di fideiussione. Nel contratto del 2010 si legge quanto segue: “Permanenza dell'obbligazione del fideiussore (art. 6). L'obbligazione del fideiussore resta ferma sino a totale estinzione di ogni credito della Banca verso il debitore principale senza che la Banca debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”. Nel contratto del 2016 si legge quanto segue: “Articolo 6 - Permanenza dell'obbligazione del fideiussore. I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale senza che essa debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957cod civ, che si intende derogato”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3016/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giampaolo Ancora, presso il cui studio in C.F._2
San Vito dei Normanni alla via Vittorio Emanuele III, 36 sono elettivamente domiciliati parte opponente
CONTRO rappresentata dalla mandataria in persona del CP_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Martella, presso il cui studio in Roma al largo di Torre Argentina, 11 è elettivamente domiciliata parte opposta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 27.03.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione presentata da e Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 480/2022, Parte_2 notificato il 25-26.07.2022, con cui il Tribunale di Brindisi, su ricorso di CP_1 rappresentata dalla mandataria dichiaratasi cessionaria del credito Controparte_2 di derivante dal contratto di conto corrente n. 242 del 2009, con relative aperture Controparte_3 di credito e finanziamento chirografario, intercorso tra e poi CP_4 Controparte_5 incorporato, per fusione, da , per l'importo complessivo di € 51.792,61, ha Controparte_3 ingiunto a quale debitore principale, in solido con e CP_4 Parte_1 Pt_2
Pag. 1 a 7 quali fideiussori, l'immediato pagamento della somma di € 51.792,61, oltre interessi di Pt_2 mora, nonché delle spese del procedimento monitorio, liquidate in € 286,00 per esborsi e €
1.305,00 per compensi.
1.1 Con atto di citazione notificato il 22.09.2022, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 649
c.p.c. e, nel merito, la dichiarazione di inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva processuale, in quanto priva di prova l'avvenuta cessione del credito.
Hanno chiesto, poi, dichiararsi la nullità delle clausole delle fideiussioni omnibus del 18.03.2010 e dell'11.01.2016 in quanto conformi allo schema ABI ritenuto contrastante con la normativa antitrust e, conseguentemente, dichiararsi l'intervenuta decadenza del creditore non essendo provato che questi abbia agito con diligenza nei confronti del debitore principale nel termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
In subordine, hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda per difetto dei presupposti del procedimento monitorio e/o per assenza di prova, atteso che la certificazione ex art. 50 Tub può valere solo nella fase monitoria ma non anche in quella di merito, con conseguente revoca del d.i. opposto.
Inoltre, hanno chiesto accertarsi l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi e della commissione di massimo scoperto, a tal fine invocando la CTU contabile, vinte le spese di lite da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2. rappresentata dalla mandataria si è costituita CP_1 Controparte_2 in giudizio con comparsa del 20.12.2022, chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza altrui di cui all'art. 649 c.p.c. e l'assegnazione del termine per l'avvio della mediazione obbligatoria.
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma del d.i. opposto, avendo provato documentalmente non solo la propria legittimazione attiva ma anche la fondatezza della pretesa sin dalla fase monitoria, anche alla luce dell'atto di ricognizione di debito sottoscritto da CP_4 il 05.02.2019.
Al riguardo, ha negato l'applicazione della commissione di massimo scoperto, del tutto assente nella pattuizione contrattuale, nonché la capitalizzazione degli interessi e il superamento del tasso soglia, a tal fine riportando specificamente le condizioni economiche pattuite e applicate.
Con riferimento alla fideiussione omnibus, l'opposta ha rilevato l'assenza di prova circa la natura antitrust delle clausole inserite e del nesso eziologico tra il provvedimento n. 55/2005 e i singoli contratti per cui è causa, i quali, in quanto risalenti al 2010 e al 2016, non rientrano nell'oggetto dell'indagine dell'Antitrust, limitata agli anni 2002 e 2003.
Pag. 2 a 7 Ha eccepito, inoltre, che l'art. 1957 c.c. non è applicabile al contratto autonomo di garanzia quali sono, in realtà, i contratti del 2010 e del 2016 sottoscritti dagli opponenti;
che l'art. 1957 c.c. è in ogni caso derogabile dall'autonomia negoziale com'è stato derogato in concreto dall'art. 6 dei due contratti richiamati;
che l'eventuale conformità allo schema ABI ritenuto contrastante con la normativa antitrust produrrebbe, al più, una nullità parziale e non totale, con conservazione del contratto per il resto, ferma restando la conversione di cui all'art. 1414 c.c. invocata espressamente dall'opposta; che, in ogni caso, è amministratore unico della Parte_2 [...]
CP_ sì da essergli nota la situazione economica del debitore principale e da non poter invocare l'art. 1957 c.c.
L'opposta ha dedotto, inoltre, l'inammissibilità della CTU contabile richiesta in quanto meramente esplorativa.
In via subordinata, ha chiesto, nel caso di accoglimento anche parziale dell'altrui opposizione, la condanna degli opponenti al pagamento della diversa, maggior o minor somma, risultante dovuta in corso di causa e l'accertamento della nullità parziale della garanzia, dichiarandola valida ed efficace per il resto o, in ulteriore subordine, la conversione del contratto di garanzia nullo, vinte le spese di lite.
3. Con ordinanza del 10.07.2023, il Tribunale ha accolto l'istanza di cui all'art. 649 c.p.c., disponendo la sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, e ha assegnato termine per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
A seguito del fallimento della mediazione, sono stati concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni con discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
All'esito della discussione orale, il giudizio viene definito con la presente sentenza, emessa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
***
4. L'opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
5. Le doglianze relative al difetto di legittimazione attiva, all'assenza di prova del credito e all'indeterminatezza del quantum sono, invero, prive di pregio.
L'opposta ha ampiamente provato, infatti, di essere la titolare del credito azionato per intervenuta cessione.
In tal senso, pur mancando il contratto di cessione tra e rilevano la Controparte_3 CP_1 pubblicazione in G.U., la dichiarazione unilaterale di cessione del credito con indicazione
Pag. 3 a 7 specifica dei crediti ceduti proveniente da il 14.10.2022 e, soprattutto, l'elenco dei Controparte_3 crediti ceduti con puntuale indicazione di quello oggetto di causa, prodotto con la memoria n. 2, nonché la documentazione fondante il credito azionato già depositata in sede monitoria.
Peraltro, l'eccezione di indeterminatezza del credito sollevata dagli opponenti risulta del tutto generica e priva di riscontro nel caso specifico, atteso che si richiama genericamente, in poche righe, l'applicazione di condizioni economiche illegittime, degli interessi anatocistici e usurari e della commissione di massimo scoperto, senza alcun riferimento in concreto al singolo rapporto negoziale.
6. Coglie nel segno, invece, la censura relativa alla nullità c.d. antistrust “a valle” dei contratti di fideiussione omnibus del 18.03.2010 e dell'11.01.2016 riproduttivi, in particolare, all'art. 61 della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. prevista dal modello ABI, dichiarato lesivo della concorrenza dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
6.1 Una volta intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite n. 41994 del 30/12/2021, non v'è dubbio che le fideiussioni omnibus riproduttive “a valle” dello schema ABI vietato “a monte” dalla Banca d'Italia siano affette da nullità parziale derivata, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., per violazione della normativa antitrust, di cui agli artt. 41 Cost, 101 TFUE e alla legge nazionale
287/1990.
Al riguardo, si è affermato che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art.
1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Si tratta, invero, di un principio di diritto che vale non solo per i contratti di fideiussione omnibus stipulati prima del provvedimento della Banca d'Italia del 2005, come ritenuto dall'opposta, ma anche per quelli stipulati dopo la decisione dell'Autorità amministrativa indipendente.
Di più, vale anche per i contratti autonomi di garanzia contenenti la medesima clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.
Pag. 4 a 7 Infatti, come chiarito da Cass. Sez. 3, 10/01/2025, n. 660: “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta
l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale”.
6.2 In disparte alla qualificazione giuridica dei contratti di garanzia del 18.03.2010 e dell'11.01.2016 come fideiussioni omnibus o come garanzia autonoma, la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. presente in entrambi i contratti, all'art. 6, risulta essere, quindi, nulla per violazione della normativa antitrust, come chiarito dalle Sezioni Unite del 2021.
6.3 Ne deriva l'applicazione, dell'art. 1957 c.c., a mente del quale “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.
In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.
L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”.
In breve, la disposizione richiamata prevede che, affinché il creditore cessionario possa agire nei confronti dei garanti, è necessario che lo stesso creditore abbia richiesto al debitore principale, entro il termine di decadenza di 6mesi o 2mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, il pagamento di quanto dovuto, curandosi di coltivare le relative richieste con la diligenza propria del creditore.
Dal punto di vista funzionale, l'art. 1957 c.c. esprime un'esigenza di protezione del fideiussore la cui posizione di garanzia non può restare sine die assoggettata alle scelte unilaterali del creditore.
Quest'ultimo viene indotto, mediante la sanzione della decadenza, a prendere sollecite e serie iniziative contro il debitore principale al fine di recuperare il proprio credito. In sintesi, se non vuole perdere la garanzia ottenuta, il creditore deve attivarsi giudizialmente per ottenere il pagamento da parte del debitore principale.
Al riguardo, si riporta in via esemplificativa il principio di diritto enucleato da Cass. 1724 del
29/01/2016: “L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
Pag. 5 a 7 pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato”.
6.4 Nel caso di specie non risulta, tuttavia, che e/o la mandataria CP_1 [...] abbiano formulato alcuna istanza di pagamento nei confronti del debitore Controparte_2 principale nel termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., atteso che l'unica richiesta CP_4 di pagamento rivolta alla società debitrice in via principale è quella veicolata dalla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 26.07.2022.
6.5 È evidente, d'altronde, che l'obbligazione principale è scaduta ben prima dei 6 mesi antecedenti al 26.07.2022.
A tal proposito occorre guardare all'atto di ricognizione di debito del 05.02.2019 proveniente dalla società debitrice.
Questo fa espresso riferimento alla revoca del finanziamento ottenuto, lasciando intendere che almeno a far data dal 05.02.2019 l'obbligazione principale di restituzione del capitale prestatole fosse venuta a scadere, e sostituisce alla precedenti obbligazioni restitutorie quelle derivanti dal piano di rientro prospettato nello stesso atto di ricognizione di debito, accettato per facta concludentia dalla creditrice e opponibile quindi alla cessionaria, divenuta titolare Controparte_3 del credito successivamente in forza di contratto di cessione del 23.11.2019.
Dal 05.02.2019 al 26.07.2022, ossia per ben 3 anni, risulta che la cessionaria non ha proposto le sue istanze contro la società debitrice in via principale e che non le abbia CP_4 con diligenza continuate.
6.6 Ne consegue che il creditore cessionario deve dirsi decaduto dalla garanzia per inutile decorso del termine previsto dall'art. 1957 c.c., la cui deroga pattizia, inserita all'art. 6, risulta esser affetta da nullità parziale derivata per violazione della normativa antitrust, come su esposto.
Il creditore cessionario ha agito giudizialmente, infatti, nei confronti del debitore principale solo quando il termine di decadenza della garanzia, di cui all'art. 1957 c.c., era già spirato, perdendo così la garanzia personale accordata da e Parte_1 Parte_2
7. Alla luce di tali considerazioni il decreto ingiuntivo opposto va revocato nella parte in cui ingiunge il pagamento, in solido con anche a e CP_4 Parte_1 Parte_2
8. All'accoglimento dell'opposizione segue la condanna dell'opposta soccombente, ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 26.001 a € 52.000, in
Pag. 6 a 7 considerazione del valore della causa (€ 51.792,61), con riduzione del 50% del compenso previsto per la fase istruttoria e per quella decisoria in ragione dell'attività concretamente espletata, modesta e in parte ripetitiva di quella già svolta in sede introduttiva, da distrarsi in favore dell'avv.
Giampaolo Ancora, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità parziale derivata antitrust dei contratti di fideiussione omnibus del 18.03.2010 e dell'11.01.2016 limitatamente alla clausola di rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c. contenuta all'art. 6;
2. per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 480/2022 emesso già provvisoriamente esecutivo nella parte in cui ingiunge il pagamento delle somme ivi indicate a Parte_1
e in solido tra loro e con
[...] Parte_2 CP_4
3. condanna rappresentata dalla mandataria CP_1 Controparte_2 in persona del legale rappresenta pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di e in solido, che liquida in € 5.546,50, di cui € Parte_1 Parte_2
5.260,50 a titolo di onorario e € 286,00 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giampaolo
Ancora, dichiaratosi antistatario.
Brindisi, 27.03.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 7 a 7
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riportano testualmente le clausole negoziali inserite nei due contratti di fideiussione. Nel contratto del 2010 si legge quanto segue: “Permanenza dell'obbligazione del fideiussore (art. 6). L'obbligazione del fideiussore resta ferma sino a totale estinzione di ogni credito della Banca verso il debitore principale senza che la Banca debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”. Nel contratto del 2016 si legge quanto segue: “Articolo 6 - Permanenza dell'obbligazione del fideiussore. I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale senza che essa debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957cod civ, che si intende derogato”.