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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/10/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati:
dr. LA AR Presidente, relatore dr. Elisabetta Tarquini Consigliera dr. Stefania Carlucci Consigliera nella causa iscritta al n. 167/2022 promossa da
Parte_1
Avv. Silvia Chellini, GR Bonucci – appellante- nei confronti di Liquidazione coatta amministrativa della Controparte_1
[...]
Avv. Gianluca Pinto, OL Frigo – appellata- e nei confronti di
Controparte_2
Avv. Corrado Brilli – appellata-
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo, giudice del lavoro, n. 344/2021 del 14.12.2021. All'udienza del 18 settembre 2025, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Il Tribunale di Arezzo, c appellata, ha respinto il ricorso proposto dal lavoratore nei confronti del suo datore di Parte_1 lavoro, e della compagnia assicuratrice dello Controparte_1 stesso, iesto la condanna della parte convenuta Parte_1 al risarcimento del d nziale” relativo alla malattia professionale che affligge il lavoratore (rottura del disco intervertebrale L5-S1).
In particolare, il espone di avere lavorato per la IVV dal 1995 e di Parte_1 essere stato adi nto di bacino soffiato meccanizzato dal 1997. In questo periodo, l'odierno appellante si occupava (come si legge nel suo atto di appello) della produzione di manufatti, mediante la soffiatura di masse vetrose di rilevanti dimensioni (sino a 120 cm di altezza per i vasi e sino a 40/45 cm di diametro per i centro tavola) e peso (da 900 grammi sino a 5 chilogrammi). Tale attività di soffiatura veniva eseguita, per mezzo della bocca, mediante l'ausilio di una canna lunga circa 120-130 cm e pesante sino a 4 chilogrammi, in proporzione al manufatto da eseguire. Le mansioni a cui era adibito Parte_1 comportavano il sollevamento e la movimentazione manuale di c complessivo sino a 9 Kg. Il processo di lavorazione dei materiali vetrosi richiedeva continui movimenti di flessione e torsione del busto e della colonna vertebrale, durante i quali il lavoratore doveva mantenere in equilibrio le gocce di vetro incandescente in attesa di mate. Durante il processo di modellamento di tali masse vetrose, posizionava, con l'ausilio di una Parte_1 canna, una goccia di vetro all'interno del manufatto e avviava il processo di soffiatura, per una durata di circa venti secondi per ciascun prodotto, mantenendo sempre la predetta goccia in sospensione e il busto piegato in avanti. Terminata la soffiatura, il materiale vetroso era sollevato e lasciato per alcuni secondi in posizione perpendicolare, dopodiché veniva sottoposto a continue rotazioni in modo tale da farlo raffreddare e, infine, veniva collocato su un banco meccanizzato. Tali passaggi lavorativi venivano eseguiti dal ricorrente in un breve arco temporale e senza alcuna interruzione. era adibito Parte_1 allo svolgimento di tali mansioni con carattere di contin rio di lavoro distribuito in un turno mattutino, dalle 5:30 alle 12:10, e in un turno pomeridiano, dalle ore 12:30 alle 19:10, turni durante i quali poteva usufruire di un massimo di due pause da 10 minuti;
che parte ricorrente, in qualità di maestro soffiatore, ricopriva il ruolo di capo piazza ed era addetto, a differenza degli altri colleghi, in maniera stabile all'impianto di bacino soffiato meccanizzato. Durante le giornate cui era prevista la produzione di manufatti di maggiori dimensioni,
realizzava, in media, 100 pezzi a turno, mentre, nelle giornate Parte_1
cui era prevista la produzione di manufatti di minori dimensioni, ne realizzava, in media, 200/250 a turno. Parte appellante ha svolto la predetta attività lavorativa, in modo continuativo, dal 1997 al 2015, anno in cui si è verificata la rottura del disco intervertebrale L5-S1.
re che, dopo una prima decisione negativa, l' ha riconosciuto al CP_3 [...]
l'indennizzo per malattia professionale (18 ta 21.6.2017. Pt_1
Ritenuta, quindi, la violazione da pa ore di lavoro del dovere di protezione sancito dall'art. 2087 c.c., il ne ha chiesto la condanna al Parte_1 risarcimento del danno c.d. differenziale. Indica in € 167.181,18 il danno complessivo da risarcire (biologico permanente, ITT, danno non patrimoniale, spese mediche) dal quale deve essere detratto quanto già riconosciuto dall' CP_3 per il medesimo titolo.
Dopo la co zione e la difesa della società convenuta e dell'Assicurazione dalla quale pretende di essere garantita, Il Tribunale di Arezzo ha respinto il Con ricorso del l ratore ritenendo non adeguatamente allegati e dimostrati i profili di responsabilità del datore di lavoro mentre quest'ultimo aveva provato di avere adottato tutte le misure di protezione richieste dal caso in esame.
ha proposto appello avverso tale sentenza con i seguenti Parte_1 motivi:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2087 e 2697 c.c. in riferimento all'onere di allegazione e prova imposti al creditore dell'obbligazione contrattuale. La sentenza impugnata risulta viziata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso per non avere il lavoratore adempiuto all'onere di allegazione e prova dell'inadempimento datoriale. Secondo parte appellante, si tratta di una conclusione assolutamente errata, tenuto conto degli oneri di allegazione e prova imposti dalla normativa in capo al creditore dell'obb ontrattuale ed alla luce della puntuale disamina effettuata dal Sig. nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in Parte_1 ordine alla attività lavorativa svolta presso alle misure di CP_1 prevenzione e protezione che il datore di lavo adottare e che sono invece risultate omesse, nonché in merito alla patologia insorta ed alla sussistenza del nesso eziologico tra questa e le mansioni espletate.
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2087 e 2697 c.c.: mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati dal lavoratore ricorrente. L'impugnata sentenza risulta altresì errata nella parte in cui il Tribunale ha respinto il ricorso del lavoratore in quanto a suo dire “… il ricorrente, oltre a non aver provato il fatto costituente l'inadempimento di parte resistente, non ha dimostrato il nesso di causalità materiale che deve necessariamente intercorrere tra tale inadempimento e il danno subito…”. Anche questa sarebbe una conclusione assolutamente erronea in quanto priva della benché minima motivazione sul punto. Invero, nel ricorso introduttivo e nelle note depositate per l'udienza del 27.07.2021 il lavoratore ha formulato numerosi e puntuali capitoli di prova testimoniale, richiesto ordini di esibizione ex art 210 c.p.c. nonché disporsi CTU tecnica e medico legale, il tutto finalizzato a fornire prova della attività lavorativa espletata, della mancata adozione da parte datoriale di ausili meccanici, di meccanismi di rotazione dei soffiatori e di adeguate pause, della patologia contratta, della sua natura professionale e quindi della sussistenza del nesso eziologico tra l'inadempimento datoriale e la malattia medesima, nonché dei danni patrimoniali e non da essa derivati.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2087 e 2697 c.c.: erronea valutazione della documentazione acquisita d'ufficio dal Tribunale (Rapporto per malattia professionale redatto dall'Ufficio PISL AUSL Toscana Sud Est). Il Giudice di prime cure ha altresì errato nella parte in cui, dopo aver imputato al lavoratore di non aver provato (in quanto non gliene è stata data la facoltà) il “… nesso di causalità materiale che deve necessariamente intercorrere tra tale inadempimento e il danno subito …”, ne ha comunque ricavato l'inesistenza dal Rapporto per malattia professionale redatto dall'Ufficio PISL AUSL Toscana Sud Est facente parte degli atti di indagine compiuti dalla Procura della Repubblica nell'ambito del fascicolo n. 1584/2019 RGNR ed acquisiti in giudizio. A pag. 4 di tale documento si legge che “… si constata che non sono state rilevate violazioni di norme e, pur non potendo escludere una concausalità del lavoro svolto nel determinismo della patologia in questione in una percentuale variabile tra 11% e il 20%, non risulta possibile attribuire con certezza una causalità diretta tra lavoro svolto e patologia…”. Il Tribunale ha dato esclusivo rilievo all'ultimo periodo della suddetta frase per ricavarne che nel caso di specie non sussiste comunque nesso di causa tra attività lavorativa e patologia. Parte appellante dissente da tale conclusione e sottolinea una certa superficialità del Giudic o grado nella valutazione del documento e del suo contenuto. Invero, l non ha affatto escluso la natura professionale CP_4 della malattia contratta dal ricorrente. Ha rilevato infatti una “…concausalità del lavoro svolto nel determinismo della patologia in questione in una percentuale variabile tra 11% e il 20%...” per poi precisare di non essere in grado di affermare l'esistenza di una causalità diretta tra lavoro svolto e patologia con grado di certezza. Ciò posto, l'appellante intende rammentare il contesto giuridico in cui detto rapporto è stato redatto. Si tratta infatti della relazione predisposta dagli Ispettori del dipartimento prevenzione per la Procura della Repubblica, ovverosia la comunicazione di notizia di reato relativa alla pratica di malattia professionale del . Ciò significa che quello richiamato è un documento destinato ad Parte_1 ess to nell'ambito del procedimento penale e che, come tale, è stato redatto secondo i canoni che regolano l'accertamento di responsabilità in sede penale. Come noto, i principi generali che regolano la causalità di fatto in materia penale sono quelli delineati dagli articoli 40 e 41 c.p. i quali fissano la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cassazione Penale, Sezioni Unite, 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese). In buona sostanza, nel processo penale la responsabilità può essere affermata solo ove si pervenga al suo accertamento con grado di certezza. luce di ciò, in considerazione delle indagini condotte, gli ispettori dell
[...]
hanno concluso di non poter attribuire con certezza una causalità diretta CP_4
o svolto e patologia. Essendo infatti chiamati a riferire in ambito penale, il quesito a cui dovevano rispondere era se vi fosse certezza oppure no della esistenza di nesso causale. È giurisprudenza ormai consolidata in materia che anche alla causalità della responsabilità civile debbano applicarsi i principi penalistici, di cui agli articoli 40 e 41 c.p. (della condicio sine qua non temperato dalla causalità efficiente), per cui un evento è da considerare causato da un soggetto se lo stesso non si sarebbe verificato in assenza della condotta dell'agente, sempre che lo stesso evento non sia attribuibile esclusivamente a una causa sopravvenuta che, da sola, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto, renda irrilevanti le diverse cause preesistenti, interrompendone la loro normale progressione. Tuttavia, mentre in materia penale vige la suddetta regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, la materia civile è governata dal diverso principio del “più probabile che non”.
4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2087 e 2697 c.c.: erronea valutazione delle prove documentali (DVR) offerte da parte resistente e di quelle acquisite d'ufficio dal Tribunale (Rapporto per malattia professionale redatto dall'Ufficio PISL AUSL Toscana Sud Est) La sentenza impugnata risulta altresì errata nella parte in cui afferma che “… la società resistente ha pienamente assolto il proprio onere probatorio, dimostrando di aver adottato tutte le misure organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei propri dipendenti, di aver fatto ricorso ai mezzi appropriati e di aver fornito ai lavoratori gli strumenti adeguati a ridurre i rischi che comporta la movimentazione manuale dei carichi…”. Il Giudice di prime cure ha ricavato tale lapidaria conclusione semplicemente dal fatto che la ha adottato un DVR in cui effettua una distinzione tra CP_1 la figura di no tradizionale e quella di soffiatore da forno a bacino e dalla circostanza che per tale seconda mansione ha effettuato il calcolo degli indici di sollevamento e la valutazione del rischio astrattamente incombente sui dipendenti in relazione al rispettivo peso, sesso ed età anagrafica, predisponendo un sistema di prevenzione e protezione comprensivo di sorveglianza sanitaria per tutte le mansioni che espongono ad un indice di rischio di sollevamento LI superiore a 0,85. Il Tribunale ha tuttavia omesso di verificare se a tali valutazioni, compiute in astratto come sottolineato nella stessa pronuncia, abbiano avuto effettiva rispondenza nella realtà lavorativa.
La società appellata la compagnia di assicurazione i sono costituiti CP_5 ed hanno chiesto il rigetto dell'appello con riferime oi motivi.
La società ripropone in questo grado le contestazioni, prima di tutto “in fatto”, Con già sv o grado. In sintesi, sostiene: 1) che non sarebbe stato adibito in maniera fissa all'impianto di bacino Parte_1 soffiato meccanizzato, né avrebbe svolto, dalla data di assunzione a quella di insorgenza della malattia, esclusivamente la mansione di soffiatore;
2) che le modalità di esercizio dell'attività di soffiatore non erano quelle descritte nel ricorso;
3) che queste, invece, erano rispettose delle prescrizioni contenute nei 'Documenti di valutazione dei rischi' adottati e aggiornati negli anni da 'I.V.V.', la quale ha costantemente tenuto conto dei rischi specifici connessi alla movimentazione di carichi;
4) che sarebbe stata omessa da parte dei medici che nel corso degli anni hanno visitato parte ricorrente qualsiasi indagine in merito a eventuali hobby e/o attività sportive svolte dalla stessa, né sarebbe stata indagata un'eventuale predisposizione genetica determinante o agevolante l'insorgenza della malattia;
5) di aver sempre tutelato l'incolumità psicofisica dei propri lavoratori, redigendo negli anni i 'Documenti di valutazione rischi' e aggiornandoli secondo le disposizioni di legge, organizzando il lavoro di tutti i dipendenti sulla base del rischio effettivo connesso alle reali modalità di esecuzione delle rispettive prestazioni lavorative;
6) che il ricorrente dalla sua assunzione sino all'insorgenza della malattia denunciata è stato adibito allo svolgimento delle mansioni di addetto al reparto produzione, levavetro e pallinaio;
7) che è inquadrato nel livello V del CCNL Settore Vetro Parte_1
Industria, stante i rinuncia e transazione to dallo stesso, in data 23.01.2018, con l'assistenza sindacale;
8) che nel periodo 1997- Parte_1
2015 ha svolto prevalentemente, ma non esclusivamente, la mansione di addetto all'impianto di bacino meccanizzato e, pertanto, si occupava, come altri maestri soffiatori addetti al medesimo reparto, della produzione di manufatti mediante la soffiatura di masse vetrose di variabili dimensioni e peso, attività che veniva realizzata per mezzo di una canna lunga circa 120-130 cm e di peso compreso fra i 2,5 ed i 3,9 Kg;
9) che durante il processo di lavorazione delle masse vetrose, la rotazione della canna non avveniva in sospensione, poiché la medesima veniva appoggiata dal mastro soffiatore su un apposito piedistallo in modo da scaricare a terra il peso sia della goccia che della canna, così agevolando l'attività di continua rotazione del lavoratore;
10) che, anche durante la fase di lavorazione del vetro, al fine di agevolare le predette operazioni e ridurre la gravosità dei movimenti di torsione e di flessione del busto del soffiatore, la canna veniva appoggiata su un piedistallo, in modo tale da scaricare a terra il peso;
11) che il pezzo di vetro, una volta lavorato, non veniva sollevato in posizione perpendicolare, ma veniva appoggiato su un banco meccanizzato, così evitando eventuali torsioni del busto del soffiatore;
12) che, alla luce delle necessarie pause tecniche del processo di lavorazione delle masse vetrose, l'attività svolta da non era incessante e ininterrotta;
13) che, in virtù Parte_1 della progressione , ogni soffiatore, oltre alle pause da 10 e 15 minuti, poteva usufruire, fra la lavorazione di un pezzo e l'altro, di una pausa di minimo 20 secondi per i pezzi di peso minore, mentre, per quelli di peso maggiore, una pausa sino a 2 minuti, senza contare che, in caso di goccia difettosa, il dipendente saltava il turno e, conseguentemente, la durata della pausa raddoppiava;
14) che il numero di pezzi asseritamente prodotti giornalmente da
, così come indicati nell'atto di ricorso, risulta abnorme;
15) che Parte_1 [...]
è stato adibito in modo continuativo ed esclusivo alla mansion Pt_1 soffiatore ma, come gli altri colleghi, ha svolto anche altre attività ('attaccare piedi', 'tirare gambi', 'pinzare calici'), le quali non implicano alcuna torsione o flessione del busto;
16) che nei periodi di spegnimento dell'impianto di produzione, il di non poteva essere adibito alle lavorazioni a esso afferenti;
17) che ha anche svolto attività nell'ambito della lavorazione Parte_1 denominata 'soffiato a fermo', la quale non prevede alcuna torsione del busto da parte del soffiatore;
18) che il ricorrente, avendo una propensione per la lavorazione artistica, per molti mesi degli anni 1997, 1998, 2000 e 2005 è stato impiegato esclusivamente alla creazione di manufatti artistici e, nel 2014, è stato impegnato per almeno 140 giornate l ella produzione di vasi, farfalline, fiorellini e rami;
19) che, nel 2013, ha preso parte a un viaggio a Corning, negli Stati Uniti, per Parte_1 eseguire delle dimostrazioni di lavorazione artistica del vetro;
20) che, nell'arco temporale compreso tra il 03.03.2013 e il 20.05.2013, il ricorrente si era assentato dal luogo di lavoro per malattia a seguito di un infortunio sugli sci;
21) che, a seguito delle visi e di controllo successive all'operazione chirurgica del giugno 2015, ha ripreso l'attività lavorativa, con riduzione Parte_1 dell'orario operativo a tre ore al giorno per i primi due mesi e con esclusione delle mansioni implicanti la movimentazione manuale di carichi di peso superiore a 10 kg e di quelle comportanti flessioni, estensioni o torsioni del tronco spinale.
Così riassunti i termini della controversia e le difese delle parti, l'appello è infondato e non può essere accolto per le ragioni che seguono. Giova premettere che questa Corte d'Appello ha disposto gli approfondimenti istruttori (testimoni e CTU) che il Tribunale di Arezzo aveva omesso di compiere ed ha sottoposto ad un nuovo vaglio gli elementi documentali presenti in giudizio.
In questo senso, i motivi d'appello che riguardano il mancato svolgimento della prova testi e della CTU possono ritenersi superati da quanto disposto in appello.
Per il resto, i motivi d'appello sono, tra loro, strettamente connessi e possono essere esaminati in modo congiunto.
Come detto, la sentenza appellata ha respinto la domanda del lavoratore ritenendo, in sintesi, non adeguatamente dedotti i profili di responsabilità ex art. 2087 del datore di lavoro.
Tale impostazione, per la verità, non può essere condivisa.
In generale sul danno differenziale (si vedano le Cass. 777/2015, 9166/2017, 9112/2019, 12421/20, sul danno non patrimoniale si vedano anche le sentenze della Corte di Cassazione civile 7766/2016 e 7513/2018), è stato più volte chiarito che “L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilita' oggettiva: perche' possa affermarsi una responsabilita' del datore di lavoro in base alla suddetta disposizione non e' sufficiente, infatti, che nello svolgimento del rapporto di lavoro si sia verificato un evento dannoso in pregiudizio del lavoratore, ma occorre che tale evento sia ricollegabile ad un comportamento colposo del datore di lavoro. Ne consegue che incombe sul lavoratore il quale lamenti di aver subito, a causa dell'attivita' lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocivita' dell'ambiente di lavoro nonche' la connessione tra l'uno e l'altra. Incombe, invece, sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del pregiudizio subito ovvero che la malattia non e' ricollegabile alla violazione degli obblighi a suo carico” ( Cass. 6388 del 1998, conforme la Cass. 1307 del 2000, Cass. 3234 del 1999).
Nel caso in esame, sin dal ricorso di primo grado, il aveva fornito una Parte_1 precisa descrizione dell'attività lavorativa svolta con le relative modalità ponendo in evidenza gli aspetti che assumeva come dannosi per la salute (in particolare, i pesi sollevati, le torsioni, la mancanza di pause). Tutti questi aspetti sono oggetto di co el datore di lavoro. Il Dipartimento della Prevenzione della incaricato dalla Procura, ha redatto un Parte_2 verbale nel quale risulta che la mansione di soffiatore per il forno a bacino (ossia quello che l'appellante sostiene di avere fatto in via esclusiva fino al 2015) considerato il peso movimentato (4/5 Kg la canna, circa 5 kg il vetro) espone i lavoratori ad una situazione di rischio che richiede formazione e sorveglianza sanitaria.
La Corte ha quindi ammesso ed espletato la prova per testi che non era stata autorizzata in primo grado.
In particolare, sono stati sentiti 4 testimoni;
nelle loro deposizioni sono emerse differenze ma – in sostanza – tutti hanno riferito che quella svolta dal
[...]
era una lavorazione continua, con poche o nessuna pausa. Secon Pt_1 teste per bere un po' d'acqua bisognava scartare una goccia perché Tes_1 altri 'era tempo a sufficienza. Si facevano turni di 6.40 ore con due pause, una di 15 minuti dopo le prime 3 ore e mezza, la seconda di 10 minuti (teste . Si utilizzava una canna lunga e pesante alla quale si attaccava Tes_2 la goc , pesante anch'essa: la canna pesava 2,5kg per le gocce di 700 gr, e 3,9 kg per le gocce di 5 kg (teste . Si trattava quindi di sollevare, Tes_3 mantenere in orizzontale e ruotare cont ente la canna. La lavorazione a bacino, ossia quella nella quale la canna aveva già la goccia, consisteva di queste fasi: 1) prendere la canna con la goccia e portarla al forno per scaldarla 2) quando la goccia era a temperatura veniva lavorata 3) poi la canna con la goccia veniva messa nella forma che era contenuta in una buca. Qui veniva soffiata e lavorata 4) terminata questa fase la canna con il vaso veniva portata al banchino dove veniva controllata e poi scaricata. Tutti i testi hanno riferito che c'erano degli appoggi sui quali il soffiatore poteva scaricare il peso in ciascuna delle fasi descritte. Però il lavoro era sotto sforzo per la necessità di ruotare sempre la canna e mantenere l'equilibrio (teste . Secondo il teste nel Tes_2 Tes_4 passaggio tra una fase e l'altra il soffiat sempre sotto sfor
La Corte ha, altresì, acquisito il parere ( ) secondo il quale la Per_1 CP_3 società “valuta il peso totale (canna + vet i orma ISO 11228 – 1”. Secondo l' però la norma non sarebbe applicabile perché la lunghezza CP_6 della cann 2 metri) con la massa vetrosa al suo estremo fa sì che la forza necessaria sia superiore allo stesso peso da sollevare (pag.21 del rapporto). Vengono poi evidenziate posture incongrue (piegamenti del tronco in avanti e indietro) e fattori aggravanti come la temperatura elevata, la necessità di non sospendere la rotazione, lo sforzo per mantenere la canna in equilibrio.
Nel corso del giudizio, la causa è stata interrotta perché la società è stata posta in liquidazione coatta amministrativa. Dopo la riassunzione della causa, si è costituita la Controparte_7
chiedendo che la domanda sia dichiarata improcedibile
[...] omanda di condanna.
La tesi della Liquidazione è tuttavia infondata perché, come è noto, nel grado di appello, se il giudizio fosse dichiarato improcedibile, la conseguenza sarebbe quella del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto. Sul punto, si veda la Corte di Cassazione (sentenza n. 1083 del 2016) secondo la quale: un giudizio di appello, non comporta l'improcedibilità del gravame, ma - in applicazione delle norme dettate per la liquidazione coatta amministrativa, ivi compreso l'art. 96, comma 2, n. 3, l.fall., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006 - la sua prosecuzione e decisione nei confronti del nominato commissario liquidatore. Qui (Cass. 15066 del 2017) vale lo stesso principio del fallimento, ossia l'improponibilità o l'improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benché accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale;
vanno, viceversa, proposte o proseguite davanti al giudice del lavoro le diverse azioni volte ad impugnare il licenziamento.
All'esito della prova per testi, la Corte ha ammesso la CTU medico legale onde accertare la fondatezza della pretesa risarcitoria del lavoratore.
Il nominato consulente ha concluso in senso negativo, escludendo che sussista un nesso causale tra la patologia accertata e la lavorazione, così come ricostruita in base alla prova espletata ed alla documentazione acquisita.
In particolare, secondo il CTU: “Quantificando percentualmente i pesi movimentati nei turni viene indicato che l''80% e < 2 kg,, ii 10% da 2 a 4 kg e il restante 10% da 4 a 6 kg. Appare inoltre importante riportare la tabella sinottica riportata all'interno del Parere Con.t.a.r.p. (Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione) del 09/05/2027 relativa ai casi di Malattia professionale denunciati dalla Ditta dal 2000 al 2917: Come e' possibile notare vi e' un solo caso a carico del rachide lombare nell'intervallo dal 2000 al 2017 in tutto il personale della ditta (circa 100 persone) nel 2012 di ernia discale/lombosciatalgia in un molatore/tagliatore a freddo che, peraltro, è stata definita in senso negativo”.
In definitiva, secondo il CTU: “Dallo studio degli atti, dall'anamnesi, dall'esame obiettivo del soggetto e dall'esame dei radiogrammi esibiti si può affermare che nel caso in esame, che non emerge un rapporto causale o concausale (meramente possibile ma non probabile), tra i lavori espletati dal periziando e la patologia dedotta con il ricorso di prima grado”.
Rispondendo alle osservazioni critic P dell'appellante, il CTU ha chiarito che: “In particolare e' certificato dal , ed il CTU non puo' che prenderne Per_1 evidenza, che il peso del vetro tratta no “ l''80% e < 2 kg,, ii 10% da 2 a 4 kg e il restante 10% da 4 a 6 kg”, considerando che in questo “80% inferiore ai due kilogrammi”, la maggior parte sono bicchieri del peso di pochi grammi. Conferma questo CTU che tali pesi, che concentrano la loro percentuale maggiore, nel valore inferiore a 2 kg, sebbene si possano verificare nel corso del lavoro flesso estensioni e rotazione del rachide, non possiedono una vis lesiva da produrre una lesione del disco intervertebrale”.
Le conclusioni del CTU sono state oggetto di ulteriori critiche, esposte da parte appellante in sede di discussione della causa. Tenuto conto di queste censure, la Corte ha chiesto al CTU un chiarimento relativo: 1) all'esito della prova per testi, per quanto riguarda i pesi sollevati, le posture, le torsioni, gli appoggi ed i ritmi di lavoro 2) l'avvenuto riconoscimento della malattia professionale da parte dell' . CP_3
Il CTU, dopo aver riportato l'esito delle testimonianze, ha quindi ulteriormente precisato che:
- nello svolgimento delle attivita' vi erano numerosi appoggi, come peraltro appare anche dalle fotografie depositate, e che il periodo in cui la canna non era appoggiata era' assai breve e alla testimonianza non emergono flessioni o torsioni particolari.
- Per cio che riguarda i turni di lavoro nella prima testimonianza erano suddivisi in due turni di sei ore e 40, di cui le prime tre ore e mezza erano consecutive, vi era successivamente una pausa di 15 minuti ed in seguito un'altra pausa di 10 minuti dopo un'ora e 40 minuti di media. Durante un turno venivano fatti 100-300 pezzi di vario tipo Nella terza testimonianza e' riportato un tempo di turno lavorativo di 6 ore e 15 con le medesime interruzioni.
Per quanto riguarda il secondo profilo, ossia il fatto ch ia riconosciuto CP_3 la natura professionale della malatti a colpito il , il CTU ricorda Parte_1 che “La valutazione dell'operato dell' si basa ess sul parere del CP_3
Contarp per malattia professionale del 09/ 05/ 2017”. Rispetto a questa valutazione, il CTU, esaminando anche una serie di fotografie che sono allegate alla sua relazione, osserva che: Il quadro quindi presenterebbe la mobilizzazione di pesi non equilibrati di pochi chili per pochi metri con l'ausilio di appoggi come si puo' notare nelle sequenze fotografiche delle “piazze” di lavoro con posture, giudicate incongrue per la presenza di una leva di III tipo, per due passaggi in tutta la lavorazione. Non si ritiene che tali posture abbiano avuto una reale ricaduta nella genesi della patologia discale sia per la modestia del peso che il numero limitato di passaggi in cui potrebbero essere interessate, sia perche' la leva interessata non e' quella di III genere (svantaggiosa), ma di II genere (vantaggiosa); tale valutazione trova conferma nel fatto che nella medesima relazione del CONTARP di malattia professionale nei precedenti 17 anni non si ritrova un “soffiatore” con una problematica discale (l'unico altro lavoratore problematiche discali era peraltro nella mansione montatore vetro/tagliatore a freddo), che come indicato nelle osservazioni dei consulenti di parte attrice svolge una mansione che non ha particolare sovraccarico sulla colonna, a testimoniare che la genesi della discopatia risiede in altri fattori;
in particolare ricerche più recenti hanno evidenziato le componenti genetiche associate alla malattia del disco e hanno spostato il paradigma dai fattori sociali, occupazionali e ambientali, dato statistico che, valutato in un ambito generale, ha la sua importanza nella valutazione.
Il CTU, inoltre, evidenzia un “unico punto che consente di na incongruenza nella Collegiale del 21/06/2017 e' la valutazione che il sia Parte_1 un soggetto con maggiore suscettibilità, dal momento che il Sig. non Parte_1
e' al momento dell'evento un lavoratore anziano, o un lavoratore ilita', che puo' avere difficolta nello svolgimento di determinate mansioni o nell'utilizzo di attrezzature, rendendolo più vulnerabile, non e' donna in gravidanza o lavoratore affetto da malattie croniche, come diabete, malattie cardiovascolari o respiratorie, non e' lavoratore esposto a radiazioni ionizzanti o campi elettromagnetici, o lavoratore con dispositivi medici impiantati, come pacemaker o altri dispositivi medici con componenti metalliche; certamente e' un lavoratore che svolge man titive, ma che in un soggetto sostanzialmente integro come il non appaiono avere un impatto Parte_1 significativo”.
Esaminate, infine, le ulteriori osservazioni del CTP dell'appellante, che non introducono per la verità aspetti diversi da quelli già esaminati, il CTU conclude che dall'esame della documentazione cartacea e fotografica in atti e dalle osservazioni di parte appellante non risulta dimostrato il nesso etiologico, nè una concausalità probabile tra i lavori espletati dal periziando e la patologia dedotta con il ricorso di primo grado.
L'approfondimento compiuto dal CTU, anche in esito alle sollecitazioni della Corte e dei consulenti di parte, risulta più che adeguato nella ricostruzione delle mansioni del , come effettivamente espletate, nell'esame dei Parte_1 documenti di valutazione disponibili, nell'accertamento del nesso causale tra attività lavorativa e patologia denunciata sia con riferimento alle mansioni concretamente svolte che ai dati statistici disponibili.
In definitiva, la domanda del non è fondata non essendo emerso un Parte_1 nesso causale o concausale, secondo i criteri propri dell'ambito lavoristico, tra il lavoro svolto e la patologia denunciata. Il suo appello deve essere respinto sia pure con una motivazione diversa da quella contenuta nella sentenza di primo grado.
La particolarità icenda che ha reso necessari vari approfondimenti e la circostanza che l' abbia riconosciuto la natura professionale della malattia, CP_3 inducono alla compensazione integrale delle spese di lite del secondo grado tra le parti.
Le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vanno poste a carico delle parti in solido, per le medesime ragioni.
Per il rigetto dell'appello sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo, giudice del lavoro, n. 344/2021 del 14.12.2021.
Dichiara le spese del secondo grado interamente compensate tra le parti.
Pone a caric ione coatta amministrativa della società , in solido, le spese di CTU Controparte_1 liquidate in s
Dichiara che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Firenze, il 18 settembre 2025
Il Presidente estensore
LA AR