Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 1013/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa IN Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1013/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. , rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Severino Maria, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in calce al ricorso E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Guacci Rita, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 10.6.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.4.2025 i coniugi [nata a [...] il Parte_1
4.1.1971 (C.F. ] e [nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
1
9.3.1957 (C.F. )], premesso di aver contratto matrimonio in C.F._2 data 2.10.1994 in FI (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di
Matrimonio del Comune di FI dell'anno 1994, al n. 46 Parte II serie A, dalla cui unione erano nati due figli, IN (19.11.1996) e (2.10.1998), ed Per_1 evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con decreto di omologa n. 1481/2021 del 11.2.2021, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 10.6.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data note scritte contenenti la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, le parti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni indicate nelle note di udienza depositate in data 9.6.2025:
“
1. Le parti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
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2. TRASFERIMENTO CASA CONIUGALE. La Sig.ra e il Sig. Parte_1
intendono definire il giudizio con trasferimento degli immobili di Controparte_1 cui in atti a favore del Sig. a totale tacitazione di ogni altra questione CP_1 economica e, pertanto, trasferire la casa coniugale sita in FI (SA) Piazza
Armando Diaz snc, in proprietà dei Sig. e e Controparte_1 Parte_1 identificata al catasto al foglio 20 part. 2158 sub 3 Cat. A/2 Classe 7 con una superficie di 110 mq, ivi compressa la pertinenza identificata al catasto al foglio 20, part. 21158 sub.10. Cat. C/6 classe 11. con una superficie di 28mq, interamente al
Sig. . La Sig. , preso atto che la casa coniugale è stata Controparte_1 Pt_1 acquistata interamente dal Sig. intende rinunciare alla propria quota di CP_1 proprietà. A tal fine, le parti si impegnano a comparire dinnanzi ad un Notaio, al fine di trasferire l'immobile di cui in atti interamente al Sig. CP_1
3. Il Sig. si impegna a sostenere tutti i costi e gli oneri per il trasferimento CP_1 dell'immobile di cui in atti in suo favore.
4. I figli C.F.( ) nata a [...]_2 C.F._3
Severino (SA) il 19/11/1996 e C.F. ( ) nato a [...] C.F._4
Mercato San Severino (SA) il 02/10/1998 sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
5. CONSENSO ALL'ESPATRIO. Le parti esprimono assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
6. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
I coniugi dichiarano reciprocamente che:
a) non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione;
b) non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c.;
c) nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante
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a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
] e [nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del C.F._2
Comune di Salerno dell'anno 1994, al n. 46 Parte II Serie A;
-RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti nelle note di udienza depositate in data 9.6.2025 e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di FI (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10/06/2025
Il Giudice estensore dott.ssa IN Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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