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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/09/2024, n. 5727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5727 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione IV civile
R.G. 4044/2022
All'udienza collegiale del giorno 13/09/2024 ore 10:30
dott. Antonella Izzo presidente dott. Claudia De Martin consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore
Con l'assistenza del sottoscritto assistente giudiziario
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. ANDREUCCI PAOLO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. PERRI NATALE sostituito dall'avv. GIUSEPPE DI VEZZA
DI EL RI
Avv. D'ANTONIO MAURO PASQUALE assente
***
Il collegio invita le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
I difensori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti ai quali si riportano anche per la discussione.
La Corte
decide con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui darà lettura a fine udienza.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO IL PRESIDENTE
Alessandra Petroccione Antonella Izzo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4044 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 13/9/2024 e vertente
TRA
(C.F. , con l'avvocato Paolo Andreucci Parte_1 C.F._1 nel cui studio in Pescara al Corso Manthonè n. 62 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con l'avvocato Natale Perri nel Controparte_1 C.F._2 cui studio in Roma Via Largo dei Colli Albani n. 14 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
E
DI EL RI (C.F. ), con l'avvocato Mauro Pasquale C.F._3 D'Antonio nel cui studio in Roma Via Francesco De Santis n. 15 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 8883 pubblicata il 1/6/2022 del Tribunale di
Roma.
2 FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “1.1. ha citato in giudizio e AR Controparte_1 Parte_1 Di BE, formulando le seguenti conclusioni: “- Accertati i requisiti e condizioni di legge ai sensi dell'art. 2901 c.c., REVOCARE o rendere inefficacie la vendita della porzione di immobile relativa all'unità immobiliare sita in Roma Via Acqualagna n.90, censita al N.C.E.U. al foglio 672, particella 515, sub. 519 (già sub. 506), z.c. 6, cat. A/7, cl.5, vani 8,5,
R.C. Euro 1.492,56, operata dal Sig. a favore del Sig. Di BE AR, come Parte_1 sopra eseguita e di cui all'atto pubblico citato nella premessa, quanto meno fino a concorrenza del credito dell' istante;
- Con la condanna del convenuto al Controparte_1 pagamento delle spese e onorari di causa, oltre accessori come per legge con clausola di distrazione a favore del sottoscritto avvocato procuratore antistatario.” A sostegno della domanda così proposta, ha infatti allegato e dedotto: - che in data
11.2.2013 e suo marito (nelle more deceduto), quali parti Controparte_1 Persona_1 venditrici, e , quale parte acquirente, avevano sottoscritto un contratto di Parte_1 compravendita della proprietà dell'immobile sito in Roma, via Acqualagna n. 90 e censito al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 672, particella 515, sub. 519 (già sub. 506); - che le medesime parti avevano precedentemente stipulato, in data 1.7.2012 un contratto preliminare di vendita relativo al predetto immobile, poi frazionato in due distinte unità, al prezzo pattuito di euro 360.000,00; - che il convenuto , in occasione del predetto preliminare Parte_1 aveva corrisposto la somma di euro 190.000,00, con un residuo di euro 170.000,00 da versare successivamente;
- che in data 8.11.2013 lo stesso aveva corrisposto ulteriori Pt_1 euro 30.000,00, a titolo di acconto sulla suddetta maggior somma ancora dovuta e, come da scrittura privata del 8.11.2013, si era impegnato a versare la restante somma di euro
140.000,00 entro il 15.1.2014, termine così prorogato, su accordo delle parti, rispetto a quello già precedentemente fissato;
- che, tuttavia, il convenuto non aveva adempiuto all'obbligazione assunta;
- che, con missiva del 20.1.2014, i coniugi avevano Persona_2 quindi intimato al il pagamento del dovuto;
- che, a seguito di ciò, il aveva Pt_1 Pt_1 chiesto ed ottenuto una nuova proroga, fino al 5.3.2014, come da scrittura privata e riconoscimento di debito del 5.2.2014; -. che, nonostante i reiterati solleciti, il era Pt_1 rimasto ancora inadempiente;
- che i coniugi avevano quindi chiesto ed Persona_2 ottenuto l'emissione, da parte del Tribunale di Roma, del decreto ingiuntivo n. 17383/2014, con cui era stato ingiunto al il pagamento della somma di euro 140.000,00, oltre Pt_1 interessi e spese della procedura;
- che il decreto ingiuntivo era stato poi notificato in data
3.9.2014 e, in assenza di opposizione, era stato dichiarato esecutivo;
- che alla dichiarazione di esecutività aveva poi fatto seguito la notifica dello stesso decreto ingiuntivo unitamente al pedissequo atto di precetto per l'importo di euro 144.835,13 - che era poi emerso, tramite un'ispezione ipotecaria effettuata dopo la notifica di atto di precetto, che, in data 20.3.2014, il aveva trasferito a AR Di BE la proprietà dell'immobile in precedenza Pt_1 acquistato dagli attori;
- che il prezzo pattuito per quest'ultima vendita, pari ad euro 180.000,00, era di gran lunga inferiore rispetto a quello del precedente ed era stato peraltro versato tramite assegno bancario, anziché tramite assegno circolare;
- che ricorrevano quindi tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.. 1.2. Il convenuto si è tardivamente costituito in giudizio, concludendo per il Pt_1 rigetto della domanda attorea.
3 Ha infatti allegato, eccepito e dedotto: - che il contratto preliminare di vendita stipulato con l'attrice, nonché con il defunto marito di quest'ultima, aveva ad oggetto due distinte unità immobiliari, una posta al piano terra e l'altra al piano sovrastante, facenti parte del fabbricato sito in Roma alla Via Acqualagna n. 90; - che tra l'acquisto effettuato dallo stesso e la successiva rivendita (di una sola delle due predette unità Pt_1 immobiliari) in favore del Di BE era decorso oltre un anno;
- che non vi era prova della sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c.; - che in particolare non vi era alcuna dimostrazione del fatto che tra il ed il terzo acquirente Pt_1 vi fosse una relazione tale da indurli a concertare l'alienazione del bene ad un prezzo inferiore a quello del precedente acquisto o comunque inferiore a quello di mercato;
- che il da anni, era peraltro solito acquistare immobili, restaurarli, suddividerli e poi Pt_1 rivenderli.
1.3. Anche il convenuto Di BE si è costituito in giudizio oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. ed ha concluso per il rigetto della domanda attorea. In subordine e per il caso di accoglimento della domanda attorea, ha inoltre chiesto la condanna dall'altro convenuto a tenerlo indenne da ogni conseguenza pregiudizievole. Ha infatti a sua volta allegato, eccepito e dedotto: - che il prezzo di compravendita
(euro 180.000,00) era congruo, posto che esso era relativo ad una sola delle due unità immobiliari in cui il bene in precedenza acquistato dal era stato frazionato e che lo Pt_1 stesso per il precedente acquisto, aveva pattuito un prezzo pari ad doppio (euro Pt_1
360.000,00); - che, nel tempo trascorso fra la prima e la seconda vendita, vi era stato un sensibilissimo “deprezzamento del mercato immobiliare”; - di avere peraltro provveduto a ristrutturare l'immobile dopo l'acquisto; - di avere conosciuto il soltanto in occasione Pt_1 della trattiva per la vendita dell'immobile e tramite annunci pubblicati dallo stesso Pt_1 sui siti e riviste di settore;
- di avere pertanto acquistato l'immobile in buona fede, non sapendo e non potendo sapere che il convenuto avesse dei debiti ed avendo Pt_1 provveduto ad effettuare le necessarie visure sull'immobile, a seguito delle quali non era risultata alcuna iscrizione o trascrizione pregiudizievole gravante su di esso.
1.4. Assegnato il triplice termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita inizialmente mediante produzioni documentali delle parti e CTU volta a determinare il valore di mercato dell'immobile oggetto dell'atto dispositivo e poi, a seguito di rimessione in istruttoria, mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., è stata nuovamente assunta in decisione alla odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta da nei confronti di e AR Di BE, Controparte_1 Parte_1 dichiarato l'inefficacia, nei confronti della stessa parte attrice, del contratto di compravendita di cui all'atto pubblico a rogito del notaio del 20.3.2014 (Rep. 25419/17458 Persona_3
- Racc. 17458) avente ad oggetto la seguente unità immobiliare: appartamento censito al
N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 672, particella 515, subalterno 519 (già subalterno 506); ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da AR Di BE nei confronti di
; ha condannato e AR Di BE, in via tra loro solidale, al Parte_1 Parte_1 rimborso, nei confronti di e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore Controparte_1 dell'avv. Natale Perri quale procuratore antistatario, delle spese di lite del giudizio, liquidate in euro 13.430,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
ha infine posto le spese di CTU, come già liquidate in corso
4 di causa con decreto del 4.4.2019, definitivamente a carico di e AR Di Parte_1
BE, in solido tra loro.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “2. La domanda revocatoria proposta da parte attrice va accolta per le ragioni che seguono.
2.1. La circostanza che l'immobile oggetto di causa sia stato ulteriormente alienato dal Di BE prima della proposizione del presente giudizio (v. quanto osservato al riguardo da parte attrice nella comparsa conclusionale tramessa a seguito della precedente assunzione della causa in decisione) non esclude l'interesse ad agire di parte attrice. Come infatti osservato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 18369/2010), l'interesse del creditore ad agire in revocatoria sussiste anche quando il bene oggetto dell'atto di cui si chiede la revoca non sia più nella disponibilità dell'acquirente, per essere stato da questo alienato a terzi con atto trascritto anteriormente alla trascrizione dell'atto di citazione in revocatoria. Anche in tal caso, infatti, l'eventuale accoglimento dell'azione revocatoria consentirà all'attore di promuovere nei confronti del convenuto le azioni di risarcimento del danno o di restituzione del prezzo dell'acquisto, e ciò quand'anche le relative domande – come nella specie – non siano state formulate congiuntamente alla domanda revocatoria, potendo queste ultime essere formulate anche successivamente.
2.2. E' pacifica, oltre che documentata (v. doc. 7 del fascicolo di parte attrice), la qualità di creditore della attrice e dunque la sua legittimazione alla proposizione dell'azione revocatoria.
3. Ricorrono poi gli ulteriori presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2901 c.c. ed in particolare quelli richiesti in caso di atto dispositivo a titolo oneroso compiuto, come avvenuto nel caso in esame, successivamente all'insorgenza del credito.
3.1. Quanto al pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dell'attore (c.d. eventus damni), va infatti premesso che, in linea generale, non occorre che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. 7452/2000).
Non è quindi necessario che la soddisfazione della pretesa creditoria sia stata resa impossibile e comunque definitivamente compromessa, essendo per contro sufficiente che l'atto di disposizione abbia reso più incerta o anche soltanto più difficoltosa la realizzazione del credito (cfr. Cass. 6676/1998), sulla base di una valutazione operata, ex ante, con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito (cfr. Cass. 16986/2007). L'atto idoneo a rendere più incerto o difficile il soddisfacimento del credito può peraltro consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso.
A questo proposito, si è quindi condivisibilmente affermato che la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (v. Cass. 1896/2012 e Cass. 7262/2000). In riferimento alla prova dell'elemento costitutivo in esame, va inoltre precisato che l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche.
5 E' invece il debitore a dover provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (v. Cass 15265/2006, Cass. 7767/2007 e Cass.
16221/2019).
3.2. Quanto poi al requisito soggettivo, si osserva che, allorché l'atto di disposizione – come nella specie – sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la sola consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (cd. scientia damni). L'elemento soggettivo in questione è infatti integrato dalla semplice conoscenza – cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche nel terzo, di tale pregiudizio. E ciò a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr. Cass. 7262/2000). La prova della predetta conoscenza è a carico dell'attore in revocatoria e può essere anche fornita tramite presunzioni (cfr. Cass. 17327/2011). Con specifico riguardo alla posizione del terzo beneficiario dell'atto dispositivo, assumono quindi anche rilievo i rapporti personali intercorrenti con il debitore, ove essi siano tali da rendere estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
3.3. Nel caso in esame, risulta dunque in primo luogo integrato il requisito oggettivo dell'eventus damni. E' infatti evidente come l'atto dispositivo fosse già di per sé idoneo a comportare una modifica qualitativa del patrimonio del disponente (sostituzione del diritto di proprietà immobiliare con denaro) idonea a rendere più incerta o anche soltanto più difficoltosa la realizzazione del credito. L'ordine di esibizione emesso ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e rivolto al terzo Banca Monte dei Paschi di Siena ha peraltro anche consentito di accertare che l'assegno bancario non trasferibile n. 0849459554/08 – dal Di BE al per il Controparte_2 Pt_1 pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile (v. contratto di acquisto del 20.3.2014 sub doc. 4 del fascicolo di parte attrice) – non è stato mai negoziato (v. risposta trasmessa da
Banca Monte dei Paschi di Siena in data 8.3.2022).
Motivo per cui si deve ritenere che il patrimonio del debitore disponente abbia anche subito, sempre in senso peggiorativo per le ragioni della creditrice, una modificazione quantitativa. Non vi è infatti alcuna prova che, a fronte del trasferimento dell'immobile ad un soggetto terzo, il patrimonio del debitore abbia comunque ricevuto un incremento patrimoniale (tramite l'acquisizione del denaro) di corrispondente entità. Inoltre, a fronte di quanto allegato da parte attrice circa l'inconsistenza del residuo patrimonio del debitore, i convenuti non hanno specificamente allegato e provato l'esistenza di ulteriori beni idonei a consentire un'agevole soddisfazione delle ragioni creditorie alla cui tutela è preordinata l'azione revocatoria.
3.4. Sulla base delle risultanze acquisite, si deve poi ritenere integrato anche il requisito soggettivo della scientia damni, tanto in capo al debitore alienante, quanto al beneficiario dell'atto dispositivo. La tempistica con cui è stato posto in essere l'atto dispositivo (in data 20.3.2014 e dunque dopo che il debitore non solo aveva già espressamente riconosciuto il proprio debito,
6 ma aveva già ricevuto una diffida di pagamento, beneficiando poi di un'ulteriore proroga del termine di pagamento fino al fino al 7.3.2014; v. scrittura del 5.2.2014, prodotta da parte attrice con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) rende infatti manifesto il fatto che il debitore fosse all'epoca ben conscio del debito maturato nei confronti della odierna attrice e dunque, in mancanza di un adeguato residuo patrimonio, dell'idoneità dell'atto dispositivo ad arrecare pregiudizio agli interessi della creditrice.
Quanto poi alla conoscenza del predetto pregiudizio da parte del beneficiario dell'atto dispositivo, va detto che tale conoscenza è desumibile sia dal pregresso rapporto di amicizia fra i due convenuti (elemento questo da ritenersi provato, ai sensi dell'art. 232, comma 1, c.p.c., in ragione della mancata risposta degli stessi convenuti all'interrogatorio formale loro deferito sul capitolo 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice), sia dal mancato pagamento del prezzo (circostanza questa dimostrata dalle già richiamate risultanze acquisite tramite l'ordine di esibizione rivolto a Banca Monte dei Paschi di Siena e di per sé particolarmente significativa, ove si consideri che non risulta neanche allegato e provato che, nonostante il tempo trascorso dall'alienazione, il Pt_1 abbia mai richiesto al Di BE il pagamento del prezzo pattuito e, come detto, non incassato tramite l'assegno bancario non trasferibile n. 0849459554/08).
3.5. In accoglimento della domanda attorea, va dunque dichiarato inefficace, nei confronti di parte attrice ed ai sensi dell'art. 2901 c.c., il contratto di compravendita immobiliare oggetto di causa.
4. La tardiva costituzione del convenuto Di BE comporta la declaratoria di inammissibilità della domanda di manleva dal medesimo proposta, in via subordinata, nei confronti dell'altro convenuto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valore della controversia determinato ai sensi dell'art. 5 del D.M. e dunque avendo riguardo all'entità economica della ragione di credito – pari ad euro 144.835,13 – alla cui tutela l'azione revocatoria è diretta;
conseguente applicazione dei parametri previsti per lo scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00; medi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione). Per le stesse ragioni, le spese di CTU, come liquidate con decreto del 4.4.2019, vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in via tra loro solidale.”
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 8883/202 emessa dal Tribunale di Roma, Giudice Dott. Francesco CINA, nell'ambito del giudizio N.R.G. 6936/2017, depositata in cancelleria in data 07.06.2022, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, rigettare la domanda di parte attrice e la condanna della stessa alla refusione delle spese di lite.”.
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1 l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, A) rigettare in toto l'appello ex adverso spiegato e per l'effetto confermare la sentenza n. 8883/2022 pubblicata il 01.06.2022 dal Tribunale Ordinario di Roma;
B) condannare le controparti al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio, comprensive di esborsi, compensi di avvocato ed oneri accessori come per legge;
C) accertare e dichiarare che l'appellante ha agito in mala fede, nella consapevolezza della totale infondatezza del proprio
7 atto di gravame e per l'effetto condannare il sig. al risarcimento del danno Parte_1 per lite temeraria ex art. 96, primo e secondo comma, c.p.c. da quantificarsi in via equitativa anche ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c.”
Ha resistito DI EL RI rassegnando le seguenti conclusioni: “…per il rigetto della domanda attrice e l'accoglimento dell'interposto gravame. Spese come per legge.”
L'appello è stato discusso oralmente ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 13/9/2024.
§ 4. – L'appello contiene un unico motivo con cui lamenta che il Parte_1
Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la sua consapevolezza di ledere le ragioni del credito della , trascurando che buona parte della somma dovuta sarebbe stata già pagata CP_1 mentre la restante parte sarebbe stata promessa in pagamento, nonché trascurando che la avrebbe potuto recuperare con una semplice esecuzione la somma residua senza agire CP_1 in revocatoria. La prova della scientia damni non sarebbe stata certa ma solo presuntiva. All'appello ha aderito DI EL RI aggiungendo che la scientia damni a suo carico non sarebbe stata apprezzabile perché egli avrebbe a sua volta trasferito l'immobile dopo 27 mesi, mentre se avesse avuto intenti fraudolenti l'avrebbe alienato subito.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha riscontrato che l'atto dispositivo fosse successivo al riconoscimento del residuo debito di € 140.000,00, occasionato da una diffida di pagamento, a sua volta seguita ad una proroga del termine di pagamento non rispettato dal e ha ritenuto che egli Pt_1 fosse ben conscio del debito maturato e, in mancanza di un adeguato residuo patrimonio, dell'idoneità dell'atto dispositivo ad arrecare pregiudizio agli interessi della creditrice. Tale consapevolezza non è contraddetta dalla circostanza che buona parte della somma dovuta sarebbe stata già pagata o che la restante parte sarebbe stata promessa in pagamento, ma anzi presuppone tali circostanze.
A tale consapevolezza resta indifferente la circostanza che la avrebbe potuto CP_1 recuperare con una semplice esecuzione la somma residua rinunciando ad agire in revocatoria, né l'assunto è corretto attesa l'inadeguatezza dei residui beni del il quale non ha Pt_1 provato, avendone l'onere, che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio avesse conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà.
Il Tribunale ha, dunque, correttamente ritenuto provata la scientia damni, la quale oltretutto ben può essere suffragata presuntivamente (cfr. Cass. 17327/2011).
Quanto alla scientia damni a carico del terzo acquirente, il Tribunale l'ha desunta sia dal pregresso rapporto di amicizia fra e Di BE, sia dal mancato pagamento del Pt_1 prezzo dovuto dal Di BE, senza che tali argomentazioni siano state oggetto critica specifica. In ogni caso, a nulla rileva che l'immobile non sarebbe stato immediatamente ritrasferito, e che tale circostanza smentirebbe intenti fraudolenti, atteso che per integrare la scientia damni del terzo acquirente è sufficiente la conoscenza o conoscibilità del pregiudizio alle ragioni del creditore, senza necessità di provare la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore.
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, in conformità alle tariffe forensi di cui al decreto n. 147 del 13/8/2022, sulla base del valore della causa
8 ragguagliato al credito a cautela del quale è promossa revocatoria, e quindi con riguardo al quinto scaglione di riferimento, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 6. – Non sussistono i presupposti per la condanna ai danni da temerarietà della lite.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e di DI EL RI contro la sentenza n. 8883 Controparte_1 pubblicata il 1/6/2022 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna e DI EL RI, in solido tra loro, al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in Controparte_1 complessivi € 12.154,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge (IVA e CPA);
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 13/9/2024.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
9
Sezione IV civile
R.G. 4044/2022
All'udienza collegiale del giorno 13/09/2024 ore 10:30
dott. Antonella Izzo presidente dott. Claudia De Martin consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore
Con l'assistenza del sottoscritto assistente giudiziario
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. ANDREUCCI PAOLO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. PERRI NATALE sostituito dall'avv. GIUSEPPE DI VEZZA
DI EL RI
Avv. D'ANTONIO MAURO PASQUALE assente
***
Il collegio invita le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
I difensori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti ai quali si riportano anche per la discussione.
La Corte
decide con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui darà lettura a fine udienza.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO IL PRESIDENTE
Alessandra Petroccione Antonella Izzo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4044 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 13/9/2024 e vertente
TRA
(C.F. , con l'avvocato Paolo Andreucci Parte_1 C.F._1 nel cui studio in Pescara al Corso Manthonè n. 62 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con l'avvocato Natale Perri nel Controparte_1 C.F._2 cui studio in Roma Via Largo dei Colli Albani n. 14 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
E
DI EL RI (C.F. ), con l'avvocato Mauro Pasquale C.F._3 D'Antonio nel cui studio in Roma Via Francesco De Santis n. 15 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 8883 pubblicata il 1/6/2022 del Tribunale di
Roma.
2 FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “1.1. ha citato in giudizio e AR Controparte_1 Parte_1 Di BE, formulando le seguenti conclusioni: “- Accertati i requisiti e condizioni di legge ai sensi dell'art. 2901 c.c., REVOCARE o rendere inefficacie la vendita della porzione di immobile relativa all'unità immobiliare sita in Roma Via Acqualagna n.90, censita al N.C.E.U. al foglio 672, particella 515, sub. 519 (già sub. 506), z.c. 6, cat. A/7, cl.5, vani 8,5,
R.C. Euro 1.492,56, operata dal Sig. a favore del Sig. Di BE AR, come Parte_1 sopra eseguita e di cui all'atto pubblico citato nella premessa, quanto meno fino a concorrenza del credito dell' istante;
- Con la condanna del convenuto al Controparte_1 pagamento delle spese e onorari di causa, oltre accessori come per legge con clausola di distrazione a favore del sottoscritto avvocato procuratore antistatario.” A sostegno della domanda così proposta, ha infatti allegato e dedotto: - che in data
11.2.2013 e suo marito (nelle more deceduto), quali parti Controparte_1 Persona_1 venditrici, e , quale parte acquirente, avevano sottoscritto un contratto di Parte_1 compravendita della proprietà dell'immobile sito in Roma, via Acqualagna n. 90 e censito al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 672, particella 515, sub. 519 (già sub. 506); - che le medesime parti avevano precedentemente stipulato, in data 1.7.2012 un contratto preliminare di vendita relativo al predetto immobile, poi frazionato in due distinte unità, al prezzo pattuito di euro 360.000,00; - che il convenuto , in occasione del predetto preliminare Parte_1 aveva corrisposto la somma di euro 190.000,00, con un residuo di euro 170.000,00 da versare successivamente;
- che in data 8.11.2013 lo stesso aveva corrisposto ulteriori Pt_1 euro 30.000,00, a titolo di acconto sulla suddetta maggior somma ancora dovuta e, come da scrittura privata del 8.11.2013, si era impegnato a versare la restante somma di euro
140.000,00 entro il 15.1.2014, termine così prorogato, su accordo delle parti, rispetto a quello già precedentemente fissato;
- che, tuttavia, il convenuto non aveva adempiuto all'obbligazione assunta;
- che, con missiva del 20.1.2014, i coniugi avevano Persona_2 quindi intimato al il pagamento del dovuto;
- che, a seguito di ciò, il aveva Pt_1 Pt_1 chiesto ed ottenuto una nuova proroga, fino al 5.3.2014, come da scrittura privata e riconoscimento di debito del 5.2.2014; -. che, nonostante i reiterati solleciti, il era Pt_1 rimasto ancora inadempiente;
- che i coniugi avevano quindi chiesto ed Persona_2 ottenuto l'emissione, da parte del Tribunale di Roma, del decreto ingiuntivo n. 17383/2014, con cui era stato ingiunto al il pagamento della somma di euro 140.000,00, oltre Pt_1 interessi e spese della procedura;
- che il decreto ingiuntivo era stato poi notificato in data
3.9.2014 e, in assenza di opposizione, era stato dichiarato esecutivo;
- che alla dichiarazione di esecutività aveva poi fatto seguito la notifica dello stesso decreto ingiuntivo unitamente al pedissequo atto di precetto per l'importo di euro 144.835,13 - che era poi emerso, tramite un'ispezione ipotecaria effettuata dopo la notifica di atto di precetto, che, in data 20.3.2014, il aveva trasferito a AR Di BE la proprietà dell'immobile in precedenza Pt_1 acquistato dagli attori;
- che il prezzo pattuito per quest'ultima vendita, pari ad euro 180.000,00, era di gran lunga inferiore rispetto a quello del precedente ed era stato peraltro versato tramite assegno bancario, anziché tramite assegno circolare;
- che ricorrevano quindi tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.. 1.2. Il convenuto si è tardivamente costituito in giudizio, concludendo per il Pt_1 rigetto della domanda attorea.
3 Ha infatti allegato, eccepito e dedotto: - che il contratto preliminare di vendita stipulato con l'attrice, nonché con il defunto marito di quest'ultima, aveva ad oggetto due distinte unità immobiliari, una posta al piano terra e l'altra al piano sovrastante, facenti parte del fabbricato sito in Roma alla Via Acqualagna n. 90; - che tra l'acquisto effettuato dallo stesso e la successiva rivendita (di una sola delle due predette unità Pt_1 immobiliari) in favore del Di BE era decorso oltre un anno;
- che non vi era prova della sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c.; - che in particolare non vi era alcuna dimostrazione del fatto che tra il ed il terzo acquirente Pt_1 vi fosse una relazione tale da indurli a concertare l'alienazione del bene ad un prezzo inferiore a quello del precedente acquisto o comunque inferiore a quello di mercato;
- che il da anni, era peraltro solito acquistare immobili, restaurarli, suddividerli e poi Pt_1 rivenderli.
1.3. Anche il convenuto Di BE si è costituito in giudizio oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. ed ha concluso per il rigetto della domanda attorea. In subordine e per il caso di accoglimento della domanda attorea, ha inoltre chiesto la condanna dall'altro convenuto a tenerlo indenne da ogni conseguenza pregiudizievole. Ha infatti a sua volta allegato, eccepito e dedotto: - che il prezzo di compravendita
(euro 180.000,00) era congruo, posto che esso era relativo ad una sola delle due unità immobiliari in cui il bene in precedenza acquistato dal era stato frazionato e che lo Pt_1 stesso per il precedente acquisto, aveva pattuito un prezzo pari ad doppio (euro Pt_1
360.000,00); - che, nel tempo trascorso fra la prima e la seconda vendita, vi era stato un sensibilissimo “deprezzamento del mercato immobiliare”; - di avere peraltro provveduto a ristrutturare l'immobile dopo l'acquisto; - di avere conosciuto il soltanto in occasione Pt_1 della trattiva per la vendita dell'immobile e tramite annunci pubblicati dallo stesso Pt_1 sui siti e riviste di settore;
- di avere pertanto acquistato l'immobile in buona fede, non sapendo e non potendo sapere che il convenuto avesse dei debiti ed avendo Pt_1 provveduto ad effettuare le necessarie visure sull'immobile, a seguito delle quali non era risultata alcuna iscrizione o trascrizione pregiudizievole gravante su di esso.
1.4. Assegnato il triplice termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita inizialmente mediante produzioni documentali delle parti e CTU volta a determinare il valore di mercato dell'immobile oggetto dell'atto dispositivo e poi, a seguito di rimessione in istruttoria, mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., è stata nuovamente assunta in decisione alla odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta da nei confronti di e AR Di BE, Controparte_1 Parte_1 dichiarato l'inefficacia, nei confronti della stessa parte attrice, del contratto di compravendita di cui all'atto pubblico a rogito del notaio del 20.3.2014 (Rep. 25419/17458 Persona_3
- Racc. 17458) avente ad oggetto la seguente unità immobiliare: appartamento censito al
N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 672, particella 515, subalterno 519 (già subalterno 506); ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da AR Di BE nei confronti di
; ha condannato e AR Di BE, in via tra loro solidale, al Parte_1 Parte_1 rimborso, nei confronti di e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore Controparte_1 dell'avv. Natale Perri quale procuratore antistatario, delle spese di lite del giudizio, liquidate in euro 13.430,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
ha infine posto le spese di CTU, come già liquidate in corso
4 di causa con decreto del 4.4.2019, definitivamente a carico di e AR Di Parte_1
BE, in solido tra loro.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “2. La domanda revocatoria proposta da parte attrice va accolta per le ragioni che seguono.
2.1. La circostanza che l'immobile oggetto di causa sia stato ulteriormente alienato dal Di BE prima della proposizione del presente giudizio (v. quanto osservato al riguardo da parte attrice nella comparsa conclusionale tramessa a seguito della precedente assunzione della causa in decisione) non esclude l'interesse ad agire di parte attrice. Come infatti osservato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 18369/2010), l'interesse del creditore ad agire in revocatoria sussiste anche quando il bene oggetto dell'atto di cui si chiede la revoca non sia più nella disponibilità dell'acquirente, per essere stato da questo alienato a terzi con atto trascritto anteriormente alla trascrizione dell'atto di citazione in revocatoria. Anche in tal caso, infatti, l'eventuale accoglimento dell'azione revocatoria consentirà all'attore di promuovere nei confronti del convenuto le azioni di risarcimento del danno o di restituzione del prezzo dell'acquisto, e ciò quand'anche le relative domande – come nella specie – non siano state formulate congiuntamente alla domanda revocatoria, potendo queste ultime essere formulate anche successivamente.
2.2. E' pacifica, oltre che documentata (v. doc. 7 del fascicolo di parte attrice), la qualità di creditore della attrice e dunque la sua legittimazione alla proposizione dell'azione revocatoria.
3. Ricorrono poi gli ulteriori presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2901 c.c. ed in particolare quelli richiesti in caso di atto dispositivo a titolo oneroso compiuto, come avvenuto nel caso in esame, successivamente all'insorgenza del credito.
3.1. Quanto al pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dell'attore (c.d. eventus damni), va infatti premesso che, in linea generale, non occorre che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. 7452/2000).
Non è quindi necessario che la soddisfazione della pretesa creditoria sia stata resa impossibile e comunque definitivamente compromessa, essendo per contro sufficiente che l'atto di disposizione abbia reso più incerta o anche soltanto più difficoltosa la realizzazione del credito (cfr. Cass. 6676/1998), sulla base di una valutazione operata, ex ante, con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito (cfr. Cass. 16986/2007). L'atto idoneo a rendere più incerto o difficile il soddisfacimento del credito può peraltro consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso.
A questo proposito, si è quindi condivisibilmente affermato che la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (v. Cass. 1896/2012 e Cass. 7262/2000). In riferimento alla prova dell'elemento costitutivo in esame, va inoltre precisato che l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche.
5 E' invece il debitore a dover provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (v. Cass 15265/2006, Cass. 7767/2007 e Cass.
16221/2019).
3.2. Quanto poi al requisito soggettivo, si osserva che, allorché l'atto di disposizione – come nella specie – sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la sola consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (cd. scientia damni). L'elemento soggettivo in questione è infatti integrato dalla semplice conoscenza – cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche nel terzo, di tale pregiudizio. E ciò a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr. Cass. 7262/2000). La prova della predetta conoscenza è a carico dell'attore in revocatoria e può essere anche fornita tramite presunzioni (cfr. Cass. 17327/2011). Con specifico riguardo alla posizione del terzo beneficiario dell'atto dispositivo, assumono quindi anche rilievo i rapporti personali intercorrenti con il debitore, ove essi siano tali da rendere estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
3.3. Nel caso in esame, risulta dunque in primo luogo integrato il requisito oggettivo dell'eventus damni. E' infatti evidente come l'atto dispositivo fosse già di per sé idoneo a comportare una modifica qualitativa del patrimonio del disponente (sostituzione del diritto di proprietà immobiliare con denaro) idonea a rendere più incerta o anche soltanto più difficoltosa la realizzazione del credito. L'ordine di esibizione emesso ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e rivolto al terzo Banca Monte dei Paschi di Siena ha peraltro anche consentito di accertare che l'assegno bancario non trasferibile n. 0849459554/08 – dal Di BE al per il Controparte_2 Pt_1 pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile (v. contratto di acquisto del 20.3.2014 sub doc. 4 del fascicolo di parte attrice) – non è stato mai negoziato (v. risposta trasmessa da
Banca Monte dei Paschi di Siena in data 8.3.2022).
Motivo per cui si deve ritenere che il patrimonio del debitore disponente abbia anche subito, sempre in senso peggiorativo per le ragioni della creditrice, una modificazione quantitativa. Non vi è infatti alcuna prova che, a fronte del trasferimento dell'immobile ad un soggetto terzo, il patrimonio del debitore abbia comunque ricevuto un incremento patrimoniale (tramite l'acquisizione del denaro) di corrispondente entità. Inoltre, a fronte di quanto allegato da parte attrice circa l'inconsistenza del residuo patrimonio del debitore, i convenuti non hanno specificamente allegato e provato l'esistenza di ulteriori beni idonei a consentire un'agevole soddisfazione delle ragioni creditorie alla cui tutela è preordinata l'azione revocatoria.
3.4. Sulla base delle risultanze acquisite, si deve poi ritenere integrato anche il requisito soggettivo della scientia damni, tanto in capo al debitore alienante, quanto al beneficiario dell'atto dispositivo. La tempistica con cui è stato posto in essere l'atto dispositivo (in data 20.3.2014 e dunque dopo che il debitore non solo aveva già espressamente riconosciuto il proprio debito,
6 ma aveva già ricevuto una diffida di pagamento, beneficiando poi di un'ulteriore proroga del termine di pagamento fino al fino al 7.3.2014; v. scrittura del 5.2.2014, prodotta da parte attrice con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) rende infatti manifesto il fatto che il debitore fosse all'epoca ben conscio del debito maturato nei confronti della odierna attrice e dunque, in mancanza di un adeguato residuo patrimonio, dell'idoneità dell'atto dispositivo ad arrecare pregiudizio agli interessi della creditrice.
Quanto poi alla conoscenza del predetto pregiudizio da parte del beneficiario dell'atto dispositivo, va detto che tale conoscenza è desumibile sia dal pregresso rapporto di amicizia fra i due convenuti (elemento questo da ritenersi provato, ai sensi dell'art. 232, comma 1, c.p.c., in ragione della mancata risposta degli stessi convenuti all'interrogatorio formale loro deferito sul capitolo 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice), sia dal mancato pagamento del prezzo (circostanza questa dimostrata dalle già richiamate risultanze acquisite tramite l'ordine di esibizione rivolto a Banca Monte dei Paschi di Siena e di per sé particolarmente significativa, ove si consideri che non risulta neanche allegato e provato che, nonostante il tempo trascorso dall'alienazione, il Pt_1 abbia mai richiesto al Di BE il pagamento del prezzo pattuito e, come detto, non incassato tramite l'assegno bancario non trasferibile n. 0849459554/08).
3.5. In accoglimento della domanda attorea, va dunque dichiarato inefficace, nei confronti di parte attrice ed ai sensi dell'art. 2901 c.c., il contratto di compravendita immobiliare oggetto di causa.
4. La tardiva costituzione del convenuto Di BE comporta la declaratoria di inammissibilità della domanda di manleva dal medesimo proposta, in via subordinata, nei confronti dell'altro convenuto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valore della controversia determinato ai sensi dell'art. 5 del D.M. e dunque avendo riguardo all'entità economica della ragione di credito – pari ad euro 144.835,13 – alla cui tutela l'azione revocatoria è diretta;
conseguente applicazione dei parametri previsti per lo scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00; medi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione). Per le stesse ragioni, le spese di CTU, come liquidate con decreto del 4.4.2019, vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in via tra loro solidale.”
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 8883/202 emessa dal Tribunale di Roma, Giudice Dott. Francesco CINA, nell'ambito del giudizio N.R.G. 6936/2017, depositata in cancelleria in data 07.06.2022, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, rigettare la domanda di parte attrice e la condanna della stessa alla refusione delle spese di lite.”.
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1 l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, A) rigettare in toto l'appello ex adverso spiegato e per l'effetto confermare la sentenza n. 8883/2022 pubblicata il 01.06.2022 dal Tribunale Ordinario di Roma;
B) condannare le controparti al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio, comprensive di esborsi, compensi di avvocato ed oneri accessori come per legge;
C) accertare e dichiarare che l'appellante ha agito in mala fede, nella consapevolezza della totale infondatezza del proprio
7 atto di gravame e per l'effetto condannare il sig. al risarcimento del danno Parte_1 per lite temeraria ex art. 96, primo e secondo comma, c.p.c. da quantificarsi in via equitativa anche ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c.”
Ha resistito DI EL RI rassegnando le seguenti conclusioni: “…per il rigetto della domanda attrice e l'accoglimento dell'interposto gravame. Spese come per legge.”
L'appello è stato discusso oralmente ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 13/9/2024.
§ 4. – L'appello contiene un unico motivo con cui lamenta che il Parte_1
Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la sua consapevolezza di ledere le ragioni del credito della , trascurando che buona parte della somma dovuta sarebbe stata già pagata CP_1 mentre la restante parte sarebbe stata promessa in pagamento, nonché trascurando che la avrebbe potuto recuperare con una semplice esecuzione la somma residua senza agire CP_1 in revocatoria. La prova della scientia damni non sarebbe stata certa ma solo presuntiva. All'appello ha aderito DI EL RI aggiungendo che la scientia damni a suo carico non sarebbe stata apprezzabile perché egli avrebbe a sua volta trasferito l'immobile dopo 27 mesi, mentre se avesse avuto intenti fraudolenti l'avrebbe alienato subito.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha riscontrato che l'atto dispositivo fosse successivo al riconoscimento del residuo debito di € 140.000,00, occasionato da una diffida di pagamento, a sua volta seguita ad una proroga del termine di pagamento non rispettato dal e ha ritenuto che egli Pt_1 fosse ben conscio del debito maturato e, in mancanza di un adeguato residuo patrimonio, dell'idoneità dell'atto dispositivo ad arrecare pregiudizio agli interessi della creditrice. Tale consapevolezza non è contraddetta dalla circostanza che buona parte della somma dovuta sarebbe stata già pagata o che la restante parte sarebbe stata promessa in pagamento, ma anzi presuppone tali circostanze.
A tale consapevolezza resta indifferente la circostanza che la avrebbe potuto CP_1 recuperare con una semplice esecuzione la somma residua rinunciando ad agire in revocatoria, né l'assunto è corretto attesa l'inadeguatezza dei residui beni del il quale non ha Pt_1 provato, avendone l'onere, che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio avesse conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà.
Il Tribunale ha, dunque, correttamente ritenuto provata la scientia damni, la quale oltretutto ben può essere suffragata presuntivamente (cfr. Cass. 17327/2011).
Quanto alla scientia damni a carico del terzo acquirente, il Tribunale l'ha desunta sia dal pregresso rapporto di amicizia fra e Di BE, sia dal mancato pagamento del Pt_1 prezzo dovuto dal Di BE, senza che tali argomentazioni siano state oggetto critica specifica. In ogni caso, a nulla rileva che l'immobile non sarebbe stato immediatamente ritrasferito, e che tale circostanza smentirebbe intenti fraudolenti, atteso che per integrare la scientia damni del terzo acquirente è sufficiente la conoscenza o conoscibilità del pregiudizio alle ragioni del creditore, senza necessità di provare la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore.
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, in conformità alle tariffe forensi di cui al decreto n. 147 del 13/8/2022, sulla base del valore della causa
8 ragguagliato al credito a cautela del quale è promossa revocatoria, e quindi con riguardo al quinto scaglione di riferimento, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 6. – Non sussistono i presupposti per la condanna ai danni da temerarietà della lite.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e di DI EL RI contro la sentenza n. 8883 Controparte_1 pubblicata il 1/6/2022 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna e DI EL RI, in solido tra loro, al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in Controparte_1 complessivi € 12.154,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge (IVA e CPA);
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 13/9/2024.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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