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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 08/10/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 46/ 2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 08/10/2025 davanti al giudice monocratico dott. AB LL, sono comparsi, per parte ricorrente, l'avv. Latino Quartarone, e, per ER, l'avv. Lovero. Per D&D nessuno compare.
Viene introdotto un teste che, letta la formula di impegno, dichiara: Sono e mi chiamo nato in [...], l'[...] , residente Testimone_1 a Monfalcone, via Pacinotti 28°. Conosco il ricorrente è stato mio collega in D&D. Ho lavorato per D&D dal febbraio 2021 al dicembre 2023. Il ricorrente ha iniziato a lavorare in quel contesto prima di me. Svolgevamo entrambi mansioni di tubista navale e osservavamo gli stessi orari di lavoro. Lavoravamo dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 16.30. Lavoravamo anche al sabato, dalle 7.00 alle 12.00. Lavoravamo due sabati al mese. Lavoravamo presso i cantieri di ER a Monfalcone. Ho visto il ricorrente quotidianamente. Viene data lettura al testimone della presente deposizione ai sensi degli artt. 126 e 207 c.p.c.. Il testimone conferma la deposizione.
Viene introdotto un teste che, letta la formula di impegno, dichiara: Sono e mi chiamo nato in [...], il [...], residente a [...]. Conosco il ricorrente è stato mio collega in D&D. Ho lavorato per D&D dal febbraio 2021 al dicembre 2023. Il ricorrente ha iniziato a lavorare in quel contesto prima di me. Svolgevamo entrambi mansioni di tubista navale e osservavamo gli stessi orari di lavoro. Lavoravamo dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 16.30. Lavoravamo anche al sabato, dalle 7.00 alle 12.00. Lavoravamo due sabati al mese. Lavoravamo presso i cantieri di ER a Monfalcone. Ho visto il ricorrente quotidianamente. Viene data lettura al testimone della presente deposizione ai sensi degli artt. 126 e 207 c.p.c.. Il testimone conferma la deposizione.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti. Il Giudice Si ritira in camera di consiglio;
esonera l'avv. Lovero dal comparire alla lettura del provvedimento per concomitanti impegni d'udienza; all'esito, alla presenza dell'avv. Latino Quartarone, pronuncia sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura.
Il Giudice
AB LL
R.G. 46/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. AB LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dagli avv.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in forza di procura depositata telematicamente, dagli avv.ti Riccardo Controparte_1 Fuso, Carmelo Fazio, Antonella Di Matteo, Andrea Caputo, Ersilia De Nisco, Salvatore Cosentini e Alessandra Lovero, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima resistente
E CONTRO
Controparte_2 terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5 febbraio 2025, il ricorrente, sulla premessa d'aver lavorato per dal 01.02.2021 al 27.05.2023 con adibizione esclusiva presso lo CP_2 stabilimento ER di Monfalcone nell'ambito dell'appalto affidato da quest'ultima società alla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio la stessa ER chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 273 del 2003, al pagamento della somma di euro 18.252,21 a titolo di differenze sulla retribuzione per il lavoro ordinario e straordinario svolto. D&D, infatti, avrebbe versato solo parzialmente la retribuzione dovuta per la sua prestazione, contraddistinta sempre dall'orario, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 12:30 e dalle ore 13.00 alle ore 16.30 e i primi due sabati di ogni mese dalle ore 7.00 alle ore 12.00;
2. ER si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe offerto alcuna prova della sua pretesa. Per questo, ha chiesto il rigetto del ricorso e che, Contr in caso d'accoglimento della domanda, , di cui ha chiesto la chiamata in causa, la tenga indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. Accolta l'istanza di chiamata del terzo formulata da ER, questa ha Contr validamente instaurato il contraddittorio con , la quale non si è costituita ed è rimasta contumace.
4. Istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testimoni, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, e precisato che è documentale e pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e D&D [cfr. doc. 1 ricorrente], va osservato che l'istruttoria svolta ha confermato dell'articolazione oraria indicata dal ricorrente nel proprio atto introduttivo. Contr
collega del ricorrente presso , ha riferito di aver Testimone_3
«lavorato per questa società fino a dicembre 2023 e ho lavorato in quel contesto per 19 mesi complessivi. Io e svolgevamo la stessa attività di tubisti e lavoravamo in coppia. Pt_1 Contr Abbiamo lavorato in coppia per i primi 7/8 mesi. lavorava già per quando io ho Pt_1 iniziato. Lavoravo dalle 7.00 alle 16.30 dal lunedì al venerdì, con un'ora, anzi mezz'ora, di pausa, dalle 12.30 alle 13.00. Lavoravamo anche al sabato, con cadenza variabile ma comunque quasi sempre. L'orario del sabato era dalle 7.00 alle 12.00. Questi orari erano comuni a me e
. A prescindere dai periodi in cui abbiamo lavorato in coppia, lo vedevo quotidianamente Pt_1 Contr a lavoro. ha finito di lavorare presso prima di me. Lavoravamo in ER, Pt_1 presso i cantieri di Monfalcone». La ricostruzione di questo teste ha trovato il conforto di quelle di Testimone_1
e che hanno pienamente confermato l'articolazione oraria e giornaliera della Tes_2 prestazione. Dalla ricostruzione che precede risulta provato che il ricorrente abbia lavorato , nel pacifico periodo dedotto in giudizio, dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 16.30, con una pausa di mezz'ora, e, per almeno due sabati al mese, con orario dalle 7.00 alle 12.00. 5.1. In funzione di questa ricostruzione, e in mancanza di contestazioni specifiche in merito ai criteri d'elaborazione dei conteggi, risulta che egli sia rimasto creditore della somma di euro 18.252,21 rivendicata con il ricorso.
5.2. Quanto alla responsabilità di ER, la stessa committente ha dato atto d'aver appaltato i lavori a I testi escussi hanno confermato la costante CP_2 adibizione del ricorrente ad attività appaltate dalla resistente.
Considerato che
i crediti azionati hanno natura strettamente retributiva, va affermato il diritto del ricorrente a pretendere da ER, ai sensi dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003, il pagamento dell'importo sopra precisato di euro 18.252,21. 5.3. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da ER nei confronti di D&D. È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale [Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro appaltatore (D&D), sia del committente (ER), è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore-datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. D&D va dunque condannata a tenere indenne e manlevare ER di tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in esame.
* 6. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
condanna ER a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro 18.252,21, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a tenere indenne e manlevare di Controparte_2 Controparte_1 tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza condanna ER a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 2.695,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.;
condanna a rifondere a le spese del giudizio, Controparte_2 Controparte_1 liquidate in euro 2.695,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 8 ottobre 2025
Il Giudice
AB LL
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 08/10/2025 davanti al giudice monocratico dott. AB LL, sono comparsi, per parte ricorrente, l'avv. Latino Quartarone, e, per ER, l'avv. Lovero. Per D&D nessuno compare.
Viene introdotto un teste che, letta la formula di impegno, dichiara: Sono e mi chiamo nato in [...], l'[...] , residente Testimone_1 a Monfalcone, via Pacinotti 28°. Conosco il ricorrente è stato mio collega in D&D. Ho lavorato per D&D dal febbraio 2021 al dicembre 2023. Il ricorrente ha iniziato a lavorare in quel contesto prima di me. Svolgevamo entrambi mansioni di tubista navale e osservavamo gli stessi orari di lavoro. Lavoravamo dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 16.30. Lavoravamo anche al sabato, dalle 7.00 alle 12.00. Lavoravamo due sabati al mese. Lavoravamo presso i cantieri di ER a Monfalcone. Ho visto il ricorrente quotidianamente. Viene data lettura al testimone della presente deposizione ai sensi degli artt. 126 e 207 c.p.c.. Il testimone conferma la deposizione.
Viene introdotto un teste che, letta la formula di impegno, dichiara: Sono e mi chiamo nato in [...], il [...], residente a [...]. Conosco il ricorrente è stato mio collega in D&D. Ho lavorato per D&D dal febbraio 2021 al dicembre 2023. Il ricorrente ha iniziato a lavorare in quel contesto prima di me. Svolgevamo entrambi mansioni di tubista navale e osservavamo gli stessi orari di lavoro. Lavoravamo dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 16.30. Lavoravamo anche al sabato, dalle 7.00 alle 12.00. Lavoravamo due sabati al mese. Lavoravamo presso i cantieri di ER a Monfalcone. Ho visto il ricorrente quotidianamente. Viene data lettura al testimone della presente deposizione ai sensi degli artt. 126 e 207 c.p.c.. Il testimone conferma la deposizione.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti. Il Giudice Si ritira in camera di consiglio;
esonera l'avv. Lovero dal comparire alla lettura del provvedimento per concomitanti impegni d'udienza; all'esito, alla presenza dell'avv. Latino Quartarone, pronuncia sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura.
Il Giudice
AB LL
R.G. 46/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. AB LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dagli avv.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in forza di procura depositata telematicamente, dagli avv.ti Riccardo Controparte_1 Fuso, Carmelo Fazio, Antonella Di Matteo, Andrea Caputo, Ersilia De Nisco, Salvatore Cosentini e Alessandra Lovero, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima resistente
E CONTRO
Controparte_2 terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5 febbraio 2025, il ricorrente, sulla premessa d'aver lavorato per dal 01.02.2021 al 27.05.2023 con adibizione esclusiva presso lo CP_2 stabilimento ER di Monfalcone nell'ambito dell'appalto affidato da quest'ultima società alla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio la stessa ER chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 273 del 2003, al pagamento della somma di euro 18.252,21 a titolo di differenze sulla retribuzione per il lavoro ordinario e straordinario svolto. D&D, infatti, avrebbe versato solo parzialmente la retribuzione dovuta per la sua prestazione, contraddistinta sempre dall'orario, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 12:30 e dalle ore 13.00 alle ore 16.30 e i primi due sabati di ogni mese dalle ore 7.00 alle ore 12.00;
2. ER si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe offerto alcuna prova della sua pretesa. Per questo, ha chiesto il rigetto del ricorso e che, Contr in caso d'accoglimento della domanda, , di cui ha chiesto la chiamata in causa, la tenga indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. Accolta l'istanza di chiamata del terzo formulata da ER, questa ha Contr validamente instaurato il contraddittorio con , la quale non si è costituita ed è rimasta contumace.
4. Istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testimoni, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, e precisato che è documentale e pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e D&D [cfr. doc. 1 ricorrente], va osservato che l'istruttoria svolta ha confermato dell'articolazione oraria indicata dal ricorrente nel proprio atto introduttivo. Contr
collega del ricorrente presso , ha riferito di aver Testimone_3
«lavorato per questa società fino a dicembre 2023 e ho lavorato in quel contesto per 19 mesi complessivi. Io e svolgevamo la stessa attività di tubisti e lavoravamo in coppia. Pt_1 Contr Abbiamo lavorato in coppia per i primi 7/8 mesi. lavorava già per quando io ho Pt_1 iniziato. Lavoravo dalle 7.00 alle 16.30 dal lunedì al venerdì, con un'ora, anzi mezz'ora, di pausa, dalle 12.30 alle 13.00. Lavoravamo anche al sabato, con cadenza variabile ma comunque quasi sempre. L'orario del sabato era dalle 7.00 alle 12.00. Questi orari erano comuni a me e
. A prescindere dai periodi in cui abbiamo lavorato in coppia, lo vedevo quotidianamente Pt_1 Contr a lavoro. ha finito di lavorare presso prima di me. Lavoravamo in ER, Pt_1 presso i cantieri di Monfalcone». La ricostruzione di questo teste ha trovato il conforto di quelle di Testimone_1
e che hanno pienamente confermato l'articolazione oraria e giornaliera della Tes_2 prestazione. Dalla ricostruzione che precede risulta provato che il ricorrente abbia lavorato , nel pacifico periodo dedotto in giudizio, dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 16.30, con una pausa di mezz'ora, e, per almeno due sabati al mese, con orario dalle 7.00 alle 12.00. 5.1. In funzione di questa ricostruzione, e in mancanza di contestazioni specifiche in merito ai criteri d'elaborazione dei conteggi, risulta che egli sia rimasto creditore della somma di euro 18.252,21 rivendicata con il ricorso.
5.2. Quanto alla responsabilità di ER, la stessa committente ha dato atto d'aver appaltato i lavori a I testi escussi hanno confermato la costante CP_2 adibizione del ricorrente ad attività appaltate dalla resistente.
Considerato che
i crediti azionati hanno natura strettamente retributiva, va affermato il diritto del ricorrente a pretendere da ER, ai sensi dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003, il pagamento dell'importo sopra precisato di euro 18.252,21. 5.3. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da ER nei confronti di D&D. È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale [Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro appaltatore (D&D), sia del committente (ER), è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore-datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. D&D va dunque condannata a tenere indenne e manlevare ER di tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in esame.
* 6. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
condanna ER a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro 18.252,21, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a tenere indenne e manlevare di Controparte_2 Controparte_1 tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza condanna ER a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 2.695,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.;
condanna a rifondere a le spese del giudizio, Controparte_2 Controparte_1 liquidate in euro 2.695,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 8 ottobre 2025
Il Giudice
AB LL