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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 07/07/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAOLA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Luigi Varrecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di R.G. n. 838/2023, vertente tra
C.F. e P.I.: , e per essa, quale Parte_1 P.IVA_1 mandataria, (già , in persona del legale rappresentante CP_1 CP_2 pro tempore, elettivamente domiciliata in San RI ON (CS), via Castriota n.
10, presso lo studio dell'avv. Adriano D'Amico, che la rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
e
, . CP_3 CP_4
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda avanzata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2901 c.c. La domanda è infondata e va disattesa.
Con la presente azione giudiziaria, la società attrice ha chiesto accertarsi e dichiararsi, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei propri confronti e, per essa, nei confronti della sua mandataria dell'atto di compravendita immobiliare del CP_1
26.7.2018 con il quale ha trasferito a la piena proprietà CP_3 CP_4 dell'immobile sito in Scalea, alla località Cannazzini, ubicato al piano terra, della superficie di mq 239, censito al catasto al foglio 18, p.lla n. 470.
A sostegno della domanda, la parte attrice ha dedotto di essere creditrice di CP_3
, , , ,
[...] Parte_2 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, quali soci della società ARDALAT s.n.c. di Cauteruccio Armando e
[...] [...]
illimitatamente e solidalmente responsabili delle obbligazioni sociali, Pt_2 nonché quali garanti della società fino alla concorrenza di € 78.000,00, in virtù di decreto ingiuntivo n. 288 del 20.6.2019, munito di formula esecutiva, con il quale il
Tribunale di Paola aveva ingiunto ai suddetti debitori il pagamento in favore della società creditrice della somma di € 158.720,73, oltre spese legali;
che, con atto pubblico di compravendita del 26.7.2018, a rogito notar , Per_1 CP_3 avrebbe trasferito a la piena proprietà dell'immobile sito in Scalea, CP_4 località Cannazzini, ubicato al piano terra, di vani 11 e superficie catastale di mq 239, censito al foglio 18, p.lla 470, al prezzo di € 60.000,00, così arrecando un grave pregiudizio alle ragioni creditorie poiché il bene alienato sarebbe l'unico bene immobile di proprietà del debitore a garanzia del credito.
e , pur regolarmente evocati in giudizio, non si sono CP_3 CP_4 costituiti e sono stati dichiarati contumaci con provvedimento del 9.11.2023 (in atti).
La domanda attrice non merita accoglimento e va respinta, per le ragioni di seguito esposte.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2901, comma 1, c.c., anche se il credito è soggetto a condizioni o a termine, il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione patrimoniali con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore fosse consapevole del pregiudizio che l'atto ha arrecato alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato a pregiudicare il soddisfacimento del credito;
2) che, in caso di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Ebbene, dal dato letterale della citata disposizione normativa si evince che i requisiti oggettivi richiesti dalla legge per il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria sono, oltre all'esistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti, il compimento da parte del debitore di un atto di disposizione che comporti un modifica della propria situazione patrimoniale e un pregiudizio derivante al creditore dall'atto di disposizione compiuto (c.d. eventus damni), consistente nel rischio che il patrimonio del debitore diventi insufficiente a soddisfare le ragioni creditorie o venga ad essere composto in modo tale da rendere più incerta o difficoltosa la realizzazione coattiva del credito (sul punto, v. Cass. n. 24986/2020, Cass. n. 25854/2020 secondo cui, perché si configuri l'eventus damni è sufficiente, in base ad un giudizio prognostico, che l'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore determini o aggravi il pericolo di danno consistente in una maggiore difficoltà o incertezza dell'eventuale esecuzione coattiva del credito).
Sotto il profilo soggettivo, ulteriore requisito richiesto ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria è la c.d. scientia fraudis (o scientia damni) del debitore, ossia la consapevolezza del pregiudizio che l'atto di disposizione patrimoniale da lui compiuto arreca alle ragioni del creditore (Cass. n. 23326/2018); se l'atto è a titolo gratuito, è sufficiente che tale conoscenza sussista nel solo debitore, mentre, se l'atto
è a titolo oneroso, occorre dimostrare anche la c.d. partecipatio fraudis del terzo acquirente, ossia che costui fosse consapevole dell'intenzione del debitore di sottrarre, mediante l'atto di disposizione patrimoniale compiuto, la garanzia generica posta in favore al creditore, senza che all'uopo rilevi il fine specifico di danneggiarlo e neppure che il terzo cooperi alla frode con proprio particolare profitto (Cass. n. 10928/2020).
L'onere di fornire la prova della scientia damni del debitore e, in caso di atto a titolo oneroso, anche del terzo, grava su agisce in revocatoria che può fornirla anche a mezzo di presunzioni (v., ex plurimis, Cass. n. 13265/2024), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare che, nonostante l'atto di disposizione compiuto, il proprio patrimonio risulti comunque capiente e sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie (v., ex plurimis, Cass. n. 1902/2015 e, in senso conforme, Cass.
n. 23907/2019).
Così delineata la disciplina dell'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c., occorre ora rilevare che, nel caso di specie, l'atto di disposizione patrimoniale per cui si agisce in revocatoria è a titolo oneroso (atto di compravendita immobiliare del
26.7.2018) e, secondo l'assunto di parte attrice, sarebbe posteriore rispetto al sorgere del credito vantato.
Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda, la parte attrice avrebbe dovuto innanzitutto provare l'esistenza dei rapporti obbligatori asseritamente instaurati con il debitore e la loro anteriorità rispetto all'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore, per poi dimostrare – anche tramite presunzioni – che tanto il debitore quanto il terzo acquirente fossero consapevoli del pregiudizio che l'atto ha arrecato alle ragioni creditorie.
La parte attrice non ha assolto a tale onere probatorio. Essa, invero, nell'atto introduttivo del giudizio, si è limitata a dedurre genericamente l'esistenza di rapporti obbligatori instaurati con – uno di apertura di CP_3 conto corrente instaurato tra il debitore principale AR
, di cui l'odierno convenuto è socio illimitatamente e
[...] solidalmente responsabile) e che ha ceduto il credito alla società Controparte_9 attrice, e l'altro di fideiussione prestata a garanzia del primo, instaurato tra CP_3
e (v. p. 5) – evidenziando (alle pp. 9 e 10) che entrambi i
[...] Controparte_9 rapporti obbligatori, “tanto quello principale, quanto quello fideiussorio di garanzia”, sarebbero “di gran lunga antecedenti” rispetto all'atto dispositivo per cui agisce in revocatoria (l'atto di compravendita immobiliare del 26.7.2018), seppur il loro accertamento giudiziale sia “di poco postumo” (il decreto ingiuntivo n. 288 è del 20.6.2019), senza allegare alcun elemento probatorio a sostegno di tali deduzioni.
Invero, dal compendio probatorio in atti non è dato rinvenire né il contratto di apertura di conto corrente né quello di fideiussione, sicché non può ritenersi raggiunta la prova in ordine non solo all'esistenza ma anche alla anteriorità di tali rapporti obbligatori rispetto all'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore per cui parte attrice agisce in revocatoria.
In ogni caso, pur volendo ritenere l'atto di disposizione patrimoniale posteriore rispetto al sorgere del credito, la parte attrice non ha dimostrato – come sarebbe stato suo onere, neanche tramite presunzioni – che terza acquirente CP_4 dell'immobile, fosse consapevole a monte dell'esistenza stessa di una posizione debitoria gravante sul suo dante causa, , nei confronti della società CP_3 attrice.
Alla stessa conclusione si giunge anche ritenendo l'atto di disposizione patrimoniale anteriore al sorgere del credito, difettando la prova che l'atto sia stato dolosamente preordinato dal debitore al fine di spogliarsi del patrimonio in vista della nascita del rapporto obbligatorio, e che il terzo fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Per tutti i motivi esposti, in difetto di prova in ordine ai requisiti oggettivi (esistenza dei rapporti obbligatori dedotti in giudizio) e soggettivi (consapevolezza del terzo acquirente a titolo oneroso del pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione compiuto dal debitore) richiesti dall'art. 2901 c.c. ai fini del fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria, la domanda avanzata dalla parte attrice va rigettata.
2. Sulle spese di lite. L'esito del giudizio determina l'irripetibilità delle spese di lite nei confronti di CP_3
e .
[...] CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la domanda attrice;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Paola, 07.07.2025
Il Giudice
dott. Luigi Varrecchione