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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
7.1.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2886/2023 R.G.
TRA alternativamente denominata (P. IVA ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
persona del dott. in virtù dei poteri conferiti con atto del 7 settembre 2018 Parte_3
Rep. 10147, Racc. 4770, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...] (CF: ), CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Di Celmo
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data
9.1.2023 dipendente della convenuta società dal 2017, CP_1 Parte_1
giuridicamente dal 14/03/1991 per effetto di cessioni di azienda ed incorporazioni (art. 2112
c.c.), da ultimo inquadrata nel livello 7° del CCNL Telecomunicazioni, deduceva:
- che godeva di un superminimo individuale di € 791,50, riconosciuto a decorrere dal dicembre
2003; - che, a far data dal febbraio 2018, tale superminimo era stato unilateralmente assorbito dalla convenuta in occasione di un accordo sindacale che, nelle more del rinnovo del CCNL del 01 febbraio 2013, aveva stabilito aumenti contrattuali ai dipendenti della Parte_1
- che l'assorbimento era avvenuto in misura corrispondente agli aumenti contrattuali ed all'importo del nuovo istituto denominato “E.R.S. Elemento Retributivo Separato”;
- che dunque da febbraio a giugno 2018 il superminimo individuale era stato ridotto di € 27.58 mensili e nel luglio 2018 di € 68,95 mensili.
Tanto esposto, sosteneva che l'assorbimento del superminimo individuale era illegittimo poiché si è formato in un “uso aziendale” che, in quanto fonte sociale, poteva essere Pt_1
modificato solo previo accordo con le oo.ss. ovvero da fonte sovraordinata;
che, infatti, la convenuta non aveva mai assorbito i superminimi in occasione degli aumenti contrattuali, così riconoscendo la non assorbibilità del superminimo in occasione di aumenti retributivi;
che addirittura era stato assorbito l'E.R.S., un elemento retributivo introdotto dal CCNL TLC, che non aveva alcuna incidenza ai fini TFR e del Fondo Complementare Telemaco.
Concludeva, pertanto, chiedendo al giudice adito di voler:
1) accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti adottati dalla (già Parte_2 [...]
con i quali venivano assorbite le somme corrisposte a titolo di aumento Parte_1
sovraminimo individuale ad personam nonché quelle assorbite a titolo di ERS per i motivi tutti rappresentati in ricorso e per l'effetto ripristini le voci della retribuzione illegittimamente revocate, restituendo gli importi trattenuti e pagando quelli dovuti dal momento dell'abolizione all'effettivo ripristino;
2) accertare e dichiarare il superminimo individuale riconosciuto al ricorrente un diritto quesito della lavoratrice per l'avvenuta rinuncia della Parte_2
3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere tutte le somme dovute a titolo di superminimo contrattualmente previsto a livello individuale, nella misura sopra indicata, dal febbraio 2018, nonché la corresponsione del superminimo individuale nella misura quantificata in ricorso o comunque di quella anche maggiore che si renderà necessaria anche a seguito della CTU contabile che si renderà necessaria, nel caso, disporre;
4) per l'effetto condannare al pagamento in favore del ricorrente di tutte le somme Parte_2 spettanti a titolo di “superminimo individuale” ed “ERS” nella misura quantificata in ricorso o comunque di quella anche maggiore che si renderà necessaria anche a seguito della CTU contabile che si renderà necessaria, nel caso, disporre, il tutto con vittoria di spese distratte.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, eccependo che la domanda relativa
Parte all'assorbimento del sovraminimo percepito dalla ricorrente con l' era inammissibile ed infondata per non avere l'istante impugnato l'Accordo istitutivo della voce economica che aveva peraltro rideterminato, ai sensi dell'art. 2120 c.c., gli emolumenti che incidono sul calcolo del
TFR. Sosteneva che la circostanza che in occasione del precedente contratto collettivo il datore non avesse operato l'assorbimento del superminimo “non costituisce un'idonea base per formare, nei confronti di tale contratto, una vincolante prassi aziendale”; che non vi era la prova dell'uso aziendale posto che il superminimo, individualmente pattuito, era generalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che fosse diversamente disposto dalla contrattazione stessa ovvero dal datore di lavoro;
che la decisione di non ridurre il superminimo non costituiva un comportamento da cui desumere la volontà di modificare il regime di assorbimento originariamente previsto;
che il superminimo oggetto di causa era stato deciso unilateralmente dalla convenuta e ritenuto assorbibile;
che si era presa la decisione di riassorbire il superminimo in ragione della peculiare congiuntura economica.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto delle domande.
Con sentenza n. 3446/2023, il Tribunale, ogni ulteriore istanza rigettata, in accoglimento del ricorso dichiarava non riassorbibile la voce retributiva “Sovraminimo individuale” operata da e condannava la convenuta alla ricostituzione, dal febbraio 2018, della Parte_1 predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte delle somme indebitamente assorbite dal febbraio 2018; quanto alle spese di lite, le poneva a carico della soccombente.
Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data
24.11.2023, e ne invocava la riforma. Parte_1
Ricostituito il contraddittorio, all'udienza del 7.1.2025, all'esito della camera di consiglio, la
Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
Con il primo e il secondo motivo di gravame, la società appellante censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di assorbimento dei superminimi e dell'art. 2078 c.c., dolendosi dell'erroneo riconoscimento della sussistenza di un uso aziendale ed argomentando, in ogni caso, sulla disdettabilità dell'uso aziendale.
Entrambi i motivi sono infondati. Occorre premettere che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari individualmente pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, è di regola soggetto al principio dell'assorbimento, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (così ad esempio, tra le molte, Cass. 17/10/2018 n. 26017; Cass. 29/08/2012 n.
14689; Cass. 17/07/2008, n.19750).
Nel caso di specie il predetto onere è stato adeguatamente assolto, essendo emerso, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, un uso aziendale derogatorio della regola dell'assorbibilità.
La giurisprudenza della Corte di legittimità afferma, da tempi ormai risalenti, che i comportamenti tenuti in fatto dal datore di lavoro, con apprezzabile continuità o reiterazione, nei confronti dell'intero personale o di settori più o meno ampi dello stesso, sortisce l'effetto di modificare stabilmente la regolamentazione dei rapporti di lavoro della generalità degli appartenenti alla categoria favorita dall'uso aziendale, compresi coloro che ne entrano a far parte in un tempo successivo (cfr.: Cass. SS.UU. n. 3134/94, Cass. n. 2217/95, Cass. SS.UU. n.
3101/95, Cass. n. 900/96, Cass. n. 8027/96, Cass. n. 1773/00, Cass. n. 31204/21).
Ed invero, in materia di uso aziendale, è stato ripetutamente affermato che “la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (cfr. anche Cass. n.
17481/2009; Cass. n. 7395/2013 nonché Cass. SS.UU. n. 26107/2007; più di recente, Cass. n.
31204/2021).
Ne consegue che il protrarsi nel tempo di comportamenti aventi carattere generale in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto comporta ex se la configurabilità di un vero e proprio “uso aziendale”, derivando quest'ultimo dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro, di natura non contrattuale (così Cass. SS.UU. n.
3134/1994). Nel caso di specie, non risulta puntualmente contestato il fatto che mai, prima del 2018, in occasione dei precedenti rinnovi ed aumenti contrattuali, la società avesse proceduto all'assorbimento del superminimo, nei confronti di uno qualsiasi dei dipendenti che aveva in godimento un simile trattamento ad personam;
tale circostanza consente di ravvisare l'esistenza di un uso aziendale favorevole al lavoratore che escludeva il diritto dell'azienda a procedere all'assorbimento effettuato a far data dall'1.2.2018.
È vero che l'uso aziendale non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, ben potendo essere superato da un successivo contratto collettivo di segno contrario o anche dalla disdetta unilaterale della parte ma è anche vero che l'accordo del 23.11.2017, nel prevedere gli aumenti Parte retributivi (tra cui il menzionato , non conteneva alcuna previsione dalla quale potesse desumersi il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere - diversamente da quanto consentito dall'uso aziendale - all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti.
In altri termini, per un verso la scelta compiuta da di non procedere Parte_1 all'assorbimento sino al 2018 è stata una scelta libera, non imposta da alcuna norma di legge o di contratto, e poi protrattasi per decenni;
per altro verso, l'accordo del 23.11.2017 nulla disponeva circa la possibilità di assorbimento dei preesistenti assegni personali negli aumenti introdotti a far data dall'1.2.2018 (era solo previsto che “i trattamenti economici del personale dipendente … vengono adeguati come da tabelle allegate”, in cui vi erano solo aumenti retributivi e il riconoscimento dell'Elemento Retributivo Separato). Né è ravvisabile, nella condotta aziendale, un comportamento qualificabile come disdetta unilaterale, apparendo la decisione di provvedere all'assorbimento del superminimo in occasione dell'accordo del 23.11.2017 al più un inadempimento dell'uso aziendale.
Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di scegliere di non assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata e che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale inerente alla non assorbibilità del superminimo.
Quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado riproposta in sede di gravame sul presupposto che l' avrebbe dovuto impugnare l'accordo del 23.11.2017, si rileva che la CP_1 lavoratrice non ha contestato l'accordo ma il fatto che la società avesse inteso darne un'applicazione non corretta, avendo assorbito il superminimo di cui ella godeva con l'aumento ivi previsto.
La non assorbibilità del superminimo in godimento comporta la sua neutralità rispetto agli aumenti scaturiti dall'accordo del 23.11.2017; a ritenere diversamente, si avrebbe, invece, una inevitabile riduzione economica delle entrate del lavoratore, posto che, pur restando invariata la sua retribuzione, certamente non beneficerebbe dagli aumenti retributivi contrattuali.
Va, infine, evidenziato, con riferimento all'altro elemento, che “L'E.R.S., … non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR … Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti … Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua Part natura “non assorbibile” non può essere vanificato per effetto della corresponsione dell' proprio per la incomparabilità dei due emolumenti.” (Cfr., in tal senso, Corte di Appello di
Milano sentenze nn. 263/2023, 664/23, 724/2023, 781/2023).
Per le ragioni sopra svolte l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
Va, altresì, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento, in favore della appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.400,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 7.1.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
7.1.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2886/2023 R.G.
TRA alternativamente denominata (P. IVA ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
persona del dott. in virtù dei poteri conferiti con atto del 7 settembre 2018 Parte_3
Rep. 10147, Racc. 4770, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...] (CF: ), CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Di Celmo
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data
9.1.2023 dipendente della convenuta società dal 2017, CP_1 Parte_1
giuridicamente dal 14/03/1991 per effetto di cessioni di azienda ed incorporazioni (art. 2112
c.c.), da ultimo inquadrata nel livello 7° del CCNL Telecomunicazioni, deduceva:
- che godeva di un superminimo individuale di € 791,50, riconosciuto a decorrere dal dicembre
2003; - che, a far data dal febbraio 2018, tale superminimo era stato unilateralmente assorbito dalla convenuta in occasione di un accordo sindacale che, nelle more del rinnovo del CCNL del 01 febbraio 2013, aveva stabilito aumenti contrattuali ai dipendenti della Parte_1
- che l'assorbimento era avvenuto in misura corrispondente agli aumenti contrattuali ed all'importo del nuovo istituto denominato “E.R.S. Elemento Retributivo Separato”;
- che dunque da febbraio a giugno 2018 il superminimo individuale era stato ridotto di € 27.58 mensili e nel luglio 2018 di € 68,95 mensili.
Tanto esposto, sosteneva che l'assorbimento del superminimo individuale era illegittimo poiché si è formato in un “uso aziendale” che, in quanto fonte sociale, poteva essere Pt_1
modificato solo previo accordo con le oo.ss. ovvero da fonte sovraordinata;
che, infatti, la convenuta non aveva mai assorbito i superminimi in occasione degli aumenti contrattuali, così riconoscendo la non assorbibilità del superminimo in occasione di aumenti retributivi;
che addirittura era stato assorbito l'E.R.S., un elemento retributivo introdotto dal CCNL TLC, che non aveva alcuna incidenza ai fini TFR e del Fondo Complementare Telemaco.
Concludeva, pertanto, chiedendo al giudice adito di voler:
1) accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti adottati dalla (già Parte_2 [...]
con i quali venivano assorbite le somme corrisposte a titolo di aumento Parte_1
sovraminimo individuale ad personam nonché quelle assorbite a titolo di ERS per i motivi tutti rappresentati in ricorso e per l'effetto ripristini le voci della retribuzione illegittimamente revocate, restituendo gli importi trattenuti e pagando quelli dovuti dal momento dell'abolizione all'effettivo ripristino;
2) accertare e dichiarare il superminimo individuale riconosciuto al ricorrente un diritto quesito della lavoratrice per l'avvenuta rinuncia della Parte_2
3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere tutte le somme dovute a titolo di superminimo contrattualmente previsto a livello individuale, nella misura sopra indicata, dal febbraio 2018, nonché la corresponsione del superminimo individuale nella misura quantificata in ricorso o comunque di quella anche maggiore che si renderà necessaria anche a seguito della CTU contabile che si renderà necessaria, nel caso, disporre;
4) per l'effetto condannare al pagamento in favore del ricorrente di tutte le somme Parte_2 spettanti a titolo di “superminimo individuale” ed “ERS” nella misura quantificata in ricorso o comunque di quella anche maggiore che si renderà necessaria anche a seguito della CTU contabile che si renderà necessaria, nel caso, disporre, il tutto con vittoria di spese distratte.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, eccependo che la domanda relativa
Parte all'assorbimento del sovraminimo percepito dalla ricorrente con l' era inammissibile ed infondata per non avere l'istante impugnato l'Accordo istitutivo della voce economica che aveva peraltro rideterminato, ai sensi dell'art. 2120 c.c., gli emolumenti che incidono sul calcolo del
TFR. Sosteneva che la circostanza che in occasione del precedente contratto collettivo il datore non avesse operato l'assorbimento del superminimo “non costituisce un'idonea base per formare, nei confronti di tale contratto, una vincolante prassi aziendale”; che non vi era la prova dell'uso aziendale posto che il superminimo, individualmente pattuito, era generalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che fosse diversamente disposto dalla contrattazione stessa ovvero dal datore di lavoro;
che la decisione di non ridurre il superminimo non costituiva un comportamento da cui desumere la volontà di modificare il regime di assorbimento originariamente previsto;
che il superminimo oggetto di causa era stato deciso unilateralmente dalla convenuta e ritenuto assorbibile;
che si era presa la decisione di riassorbire il superminimo in ragione della peculiare congiuntura economica.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto delle domande.
Con sentenza n. 3446/2023, il Tribunale, ogni ulteriore istanza rigettata, in accoglimento del ricorso dichiarava non riassorbibile la voce retributiva “Sovraminimo individuale” operata da e condannava la convenuta alla ricostituzione, dal febbraio 2018, della Parte_1 predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte delle somme indebitamente assorbite dal febbraio 2018; quanto alle spese di lite, le poneva a carico della soccombente.
Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data
24.11.2023, e ne invocava la riforma. Parte_1
Ricostituito il contraddittorio, all'udienza del 7.1.2025, all'esito della camera di consiglio, la
Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
Con il primo e il secondo motivo di gravame, la società appellante censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di assorbimento dei superminimi e dell'art. 2078 c.c., dolendosi dell'erroneo riconoscimento della sussistenza di un uso aziendale ed argomentando, in ogni caso, sulla disdettabilità dell'uso aziendale.
Entrambi i motivi sono infondati. Occorre premettere che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari individualmente pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, è di regola soggetto al principio dell'assorbimento, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (così ad esempio, tra le molte, Cass. 17/10/2018 n. 26017; Cass. 29/08/2012 n.
14689; Cass. 17/07/2008, n.19750).
Nel caso di specie il predetto onere è stato adeguatamente assolto, essendo emerso, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, un uso aziendale derogatorio della regola dell'assorbibilità.
La giurisprudenza della Corte di legittimità afferma, da tempi ormai risalenti, che i comportamenti tenuti in fatto dal datore di lavoro, con apprezzabile continuità o reiterazione, nei confronti dell'intero personale o di settori più o meno ampi dello stesso, sortisce l'effetto di modificare stabilmente la regolamentazione dei rapporti di lavoro della generalità degli appartenenti alla categoria favorita dall'uso aziendale, compresi coloro che ne entrano a far parte in un tempo successivo (cfr.: Cass. SS.UU. n. 3134/94, Cass. n. 2217/95, Cass. SS.UU. n.
3101/95, Cass. n. 900/96, Cass. n. 8027/96, Cass. n. 1773/00, Cass. n. 31204/21).
Ed invero, in materia di uso aziendale, è stato ripetutamente affermato che “la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (cfr. anche Cass. n.
17481/2009; Cass. n. 7395/2013 nonché Cass. SS.UU. n. 26107/2007; più di recente, Cass. n.
31204/2021).
Ne consegue che il protrarsi nel tempo di comportamenti aventi carattere generale in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto comporta ex se la configurabilità di un vero e proprio “uso aziendale”, derivando quest'ultimo dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro, di natura non contrattuale (così Cass. SS.UU. n.
3134/1994). Nel caso di specie, non risulta puntualmente contestato il fatto che mai, prima del 2018, in occasione dei precedenti rinnovi ed aumenti contrattuali, la società avesse proceduto all'assorbimento del superminimo, nei confronti di uno qualsiasi dei dipendenti che aveva in godimento un simile trattamento ad personam;
tale circostanza consente di ravvisare l'esistenza di un uso aziendale favorevole al lavoratore che escludeva il diritto dell'azienda a procedere all'assorbimento effettuato a far data dall'1.2.2018.
È vero che l'uso aziendale non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, ben potendo essere superato da un successivo contratto collettivo di segno contrario o anche dalla disdetta unilaterale della parte ma è anche vero che l'accordo del 23.11.2017, nel prevedere gli aumenti Parte retributivi (tra cui il menzionato , non conteneva alcuna previsione dalla quale potesse desumersi il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere - diversamente da quanto consentito dall'uso aziendale - all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti.
In altri termini, per un verso la scelta compiuta da di non procedere Parte_1 all'assorbimento sino al 2018 è stata una scelta libera, non imposta da alcuna norma di legge o di contratto, e poi protrattasi per decenni;
per altro verso, l'accordo del 23.11.2017 nulla disponeva circa la possibilità di assorbimento dei preesistenti assegni personali negli aumenti introdotti a far data dall'1.2.2018 (era solo previsto che “i trattamenti economici del personale dipendente … vengono adeguati come da tabelle allegate”, in cui vi erano solo aumenti retributivi e il riconoscimento dell'Elemento Retributivo Separato). Né è ravvisabile, nella condotta aziendale, un comportamento qualificabile come disdetta unilaterale, apparendo la decisione di provvedere all'assorbimento del superminimo in occasione dell'accordo del 23.11.2017 al più un inadempimento dell'uso aziendale.
Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di scegliere di non assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata e che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale inerente alla non assorbibilità del superminimo.
Quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado riproposta in sede di gravame sul presupposto che l' avrebbe dovuto impugnare l'accordo del 23.11.2017, si rileva che la CP_1 lavoratrice non ha contestato l'accordo ma il fatto che la società avesse inteso darne un'applicazione non corretta, avendo assorbito il superminimo di cui ella godeva con l'aumento ivi previsto.
La non assorbibilità del superminimo in godimento comporta la sua neutralità rispetto agli aumenti scaturiti dall'accordo del 23.11.2017; a ritenere diversamente, si avrebbe, invece, una inevitabile riduzione economica delle entrate del lavoratore, posto che, pur restando invariata la sua retribuzione, certamente non beneficerebbe dagli aumenti retributivi contrattuali.
Va, infine, evidenziato, con riferimento all'altro elemento, che “L'E.R.S., … non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR … Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti … Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua Part natura “non assorbibile” non può essere vanificato per effetto della corresponsione dell' proprio per la incomparabilità dei due emolumenti.” (Cfr., in tal senso, Corte di Appello di
Milano sentenze nn. 263/2023, 664/23, 724/2023, 781/2023).
Per le ragioni sopra svolte l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
Va, altresì, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento, in favore della appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.400,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 7.1.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone