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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/07/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 327/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 327/2023 promossa da:
P.I. Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. TOMBACCINI CLAUDIO
APPELLANTE contro
(P.I. Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio degli avv.ti FAZZI DAVIDE e GOLLINI EUGENIO
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, respinta ogni avversa domanda ed eccezione in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e come tale non provata, previa remissione della causa in istruttoria per l'escussione di tutte le prove indicate nella seconda memoria di rito atte a confermare i fatti descritti in I grado di giudizio e ribaditi nella precisazione delle conclusioni:
-accogliere i motivi di appello e riformare integralmente la sentenza a verbale del Tribunale di Rimini n.
83/2023 pubblicata il 31.01.2023 (Tribunale di Rimini, RG n. 3416/2021);
-per l'effetto accertare la sussistenza del residuo credito dell'appellante nei confronti dell'appellata pari ad euro 6.607,65 per sola sorte, e comunque pari a quella somma maggiore e/o minore che risulterà dovuta pagina 1 di 9 anche all'esito dell'eventuale rinnovazione dell'istruttoria o che sarà ritenuta di giustizia.
-condannare la al pagamento in favore della della somma di euro Controparte_1 Parte_1
6.607,65, o di quel diverso maggiore o minore credito che risulterà accertato e/o dovuto dall'appellata all'appellante, oltre interessi moratori ex dlgs 231/02 dalla scadenza del 29.02.2020 della fattura n.
155/2019 fino al saldo effettivo.
-Vittoria integrale delle spese di lite dei due gradi di giudizio ex art. 91 c.p.c., incluse le spese per l'invito alla negoziazione assistita disatteso dall'appellante, con spese generali, iva e cpa.
Conclusioni per l'appellato:
Voglia l'Ecc.mo Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta.
In via preliminare
- accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare inammissibile l'appello proposto da e conseguentemente confermare la sentenza n. 83/2023 Parte_1 resa dal Tribunale di Rimini nella causa civile n. 3416/2021 R.G.
- Accertare e dichiarare il difetto di motivazione dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare inammissibile l'appello proposto da e conseguentemente confermare la sentenza n. 83/2023 Parte_1 resa dal Tribunale di Rimini nella causa civile n. 3416/2021 R.G.
Nel merito:
- confermare la sentenza n. 83/2023 resa dal Tribunale di Rimini nella causa civile n. 3416/2021 R.G.
- respingersi le domande tutte formulate da in quanto illegittime ed infondate in fatto ed in Parte_1 diritto, mandando assolta l'appellata
In Via incidentale:
Riformare la sentenza n. 83/2023 emessa dal Tribunale di Rimini nella causa civile n. 3416/2021 R.G. relativamente alle spese di giudizio e, conseguentemente, condannare alla rifusione delle spese Parte_1 di lite di primo grado a favore di Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Rimini la società Parte_1 CP_1
allegando di vantare un credito residuo di euro 6.607,65 in linea capitale sulla
[...]
fattura scaduta n. 155/2019 di euro 17.730,57, oltre interessi moratori ex d.lgs 231/02, dopo avere operato una compensazione contabile tra il credito portato dalla propria fattura pagina 2 di 9 (euro 17.730,57) e il debito originato dai danni cagionati alla Controparte_1
2. Allegava parte attrice che la committente aveva incaricato l'appaltatore Controparte_1
dell'esecuzione di strutture zincate per scale, tubolari, cerchiature, cassoni e Parte_1
parapetti, meglio descritti in atti;
che aveva poi subappaltato la verniciatura alla Parte_1
IRBBAF, ma al momento dell'installazione la fornitura veniva contestata a vario titolo;
che si dava corso ad ATP avanti al Tribunale di Forlì, nell'ambito della quale tutte e tre le parti raggiungevano una transazione non novativa che prevedeva il ripristino delle lavorazioni, più altre, con suddivisione dei compiti e pagamento di una differenza in favore di Pt_1
che purtroppo, anche il successivo intervento riparatore non riusciva bene in quanto
[...]
eseguiva di nuovo una verniciatura inadeguata e non accettata;
che gli operai della CP_2
mentre movimentavano la gru, urtavano e rompevano la banchina dell'edificio; Parte_1
che l'odierna appellante denunciava immediatamente il sinistro al proprio assicuratore che, dopo avere inviato il perito in loco, accertava che la proprietà Controparte_3
dello stabile era del sig. (legale rappresentante della e Persona_1 Controparte_1
provvedeva a pagargli con bonifico bancario l'indennizzo di euro 3.840,00 per i danneggiamenti arrecati all'edificio in Rivabella di Rimini.
3. Sennonché, la committente comunicava l'intervenuta risoluzione della Controparte_1
transazione non novativa, ragion per cui il CTU completava la perizia con Per_2
l'indicazione dei danni e del minor valore dei manufatti e distribuiva la quota parte di colpa tra l'appaltatore ed il subappaltatore IRBAFF. Parte_1
All'esito della verifica del CTU, e sulla base della stima operata da detto consulente del
Tribunale di Forlì, e cioè sull'ammontare dei danni, sul minor valore dei manufatti - tenuto altresì conto dei costi dell'ATP e previa espunzione dei costi extra viaggio e spostamento del materiale - riteneva di essere ancora a credito di euro 6.607,65, come Parte_1
rappresentato in atto di citazione.
4. Si costituiva in giudizio la convenuta contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto e la causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Rimini rigettava la domanda attrice e compensava le spese di lite. pagina 3 di 9 A fondamento della sua decisione il giudice di prime cure osservava che appariva condivisibile quanto esposto dal CTU e dalla difesa della convenuta, ovvero che si Pt_1
era resa inadempiente alle obbligazioni assunte nei confronti di Controparte_1
eseguendo le prestazioni oggetto del contratto in modo negligente ed imperito, assumendo e disattendendo un'obbligazione di risultato, realizzando opere affette da gravi vizi e difetti,
e che tale inadempimento legittimava la compensazione operata dall'odierna convenuta tra i danni dalla stessa subìti a causa dell'inadempimento di e l'importo della fattura Pt_1
emessa da quest'ultima, la quale invece si era limitata a scomputare dall'importo della fattura azionata, oltre alle spese legali della convenuta per il procedimento di ATP, esclusivamente le somme indicate dal CTU quali danni imputabili alla stessa pari ad € Parte_1
8.870,57, senza considerare in alcun modo la somma ulteriore pari ad € 4.529,43 indicata dal medesimo CTU quale voce di danno imputabile alla subappaltatrice incaricata da CP_2
stessa. Pt_1
5. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone l'integrale riforma;
si è Pt_1
costituita in giudizio l'appellata chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto dell'impugnazione e proponendo appello incidentale nella parte in cui il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite invece di imputarle alla parte soccombente.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.1.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con il primo motivo si lamenta l'omessa declaratoria d'inammissibilità della domanda riconvenzionale di compensazione formulata da , avuto riguardo all'eccezione CP_1
di di tardiva costituzione della convenuta avanti al Tribunale di Rimini in data Pt_1
29.04.2022, ovvero senza il rispetto dei 20 gg prima dell'udienza di comparizione
09.03.2022 differita ex art. 168 bis, co. 5, c.p.c. alla data del 19.05.2022.
Deduce a tale riguardo l'appellante, reiterando l'eccezione formulata in primo grado nella memoria 6.05.2022, che il secondo rinvio d'ufficio dell'udienza dal 09.03.22 al 19.05.22 sia pagina 4 di 9 sussumibile entro la previsione dell'art. 168 bis, co. 4, c.p.c., e quindi inidoneo al differimento contestuale dei termini per la costituzione in giudizio del convenuto.
7. Conseguentemente sotto il profilo rescissorio l'appellante si duole del fatto che se il
Tribunale di Rimini avesse fatto buona applicazione del combinato disposto degli artt. 168 bis, co. 4 e 167 co. 2 c.p.c., avrebbe dovuto dichiarare la decadenza e negare la compensazione tra la fattura a credito della di euro 17.730,57 e la componente a Parte_1
debito di euro 4.540,00 quantificata dal CTU per “danni indiretti opere murarie + bullonerie”.
In particolare si deduce che, a fronte della tardiva costituzione del convenuto, tale compensazione non sarebbe operabile perché non si tratta del pregiudizio provocato dall'appaltatore inadempiente alla prestazione originaria di fornire l'opera esente da difetti
(ovvero del contratto originario di cui ai docc.
1-2 dell'appellante), bensì del successivo danneggiamento dell'edificio provocato dalla gru della in esecuzione di una Parte_1
transazione. Il Giudice avrebbe dovuto statuire che “la causa petendi” prospettata dalla era riferita alla determinazione dell'esatto dare-avere sulle prestazioni scaturenti Parte_1
dal contratto di appalto, e solo entro questa delimitazione poteva operarsi la compensazione, non anche per le successive vicende del danneggiamento colposo di un immobile.
In definitiva, attesa la tardiva costituzione della convenuta, l'unica compensazione ammissibile sarebbe stata quella tra l'importo a credito della fattura e il debito per l'inadempimento dell'appalto pari ad euro 8.860,00. L'invocato accoglimento del I motivo d'appello comporterebbe di per sé la reviviscenza del credito azionato dall'attrice in misura di euro 6.607,65.
8. Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che non vi è ragione di ritenere che il rinvio disposto dal nuovo Giudice istruttore designato sia sussumibile nella fattispecie prevista dall'art. 168 bis comma 4 c.p.c.
e che l'udienza, non tenuta dal giudice in data 09.03.2022, sia stata differita d'ufficio alla prima udienza immediatamente successiva, ma, all'opposto, il rinvio di oltre due mesi rispetto all'udienza già fissata depone nel senso che il nuovo giudice istruttore abbia pagina 5 di 9 esercitato la facoltà concessagli dall'art. 168 bis comma 5 c.p.c., rinviando l'udienza secondo il proprio calendario.
La costituzione della convenuta avvenuta in data 29.04.2022, e quindi 20 CP_1
giorni prima dell'udienza 19.05.2022, è pertanto tempestiva con la conseguenza che la sua domanda riconvenzionale di compensazione è senza dubbio ammissibile.
8. Con il secondo motivo si lamenta che il giudice di primo grado avrebbe errato nell'individuare una suddivisione del complessivo danno di euro 13.400,00 nella quota di
2/3 in capo all'appaltatore e di 1/3 in capo al subappaltatore , Parte_1 CP_2
deducendo che la pronuncia in tal modo si discosterebbe dall'elaborato peritale perché il
CTU non aveva ripartito la responsabilità nella misura di 8.870,57 a carico della Parte_1
e in misura di euro 4.529,43 a carico della ma aveva distribuito la responsabilità CP_2
nelle quote di 2/3 ed 1/3 unicamente sull'importo di euro 8.860,00, cioè per i “danni alle lavorazioni contrattuali”, mentre l'importo di euro 4.540,00, per i “danni indiretti opere murarie + bullonerie” era stato imputato interamente alla Parte_1
9. Si deduce che, pertanto, il Tribunale di Rimini avrebbe dovuto trarre la conseguenza che la aveva scomputato per intero dalla propria fattura anche la quota parte di 1/3 Parte_1
della corrispondente ad euro 2.953,00, importo che includeva anche la quota parte CP_2
del ristoro dei 2.500,00 euro stimati dal CTU a pag. 88 della perizia per l'“accertata grossolana esecuzione dell'opera completa”, e cioè proprio quella componente di danno reclamata dalla convenuta a pagina 8, rigo 3, della comparsa di risposta avanti al Tribunale di Rimini.
9. Il motivo è fondato.
Ed invero il CTU nella relazione peritale distingue il danno in due voci “Danni alle lavorazioni contrattuali” stimato in complessivi € 8.860,00 oltre IVA e “Danni indiretti opere murarie + bullonerie” stimato in complessivi €. 4.540,00 oltre IVA.
La prima voce di danno è stata ulteriormente distinta in base alle differenti responsabilità di appaltatore e subappaltatore e per 2/3 viene attribuita alla società con un importo Pt_1
stimato di € 5.907,00, mentre la restante parte di 1/3, pari a € 2.953,00, viene attribuita alla società (cfr. CTU pag. 91). CP_2
pagina 6 di 9 La seconda voce di danno, riguardante il ripristino delle banchine perimetrali di n. 2 balconi, danneggiate da una gru di durante le lavorazioni successive alla transazione, Pt_1
contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, è stata attribuita dal CTU totalmente alla responsabilità della società in qualità di appaltatore e non deriva da vizi relativi alle Pt_1
opere contrattualmente commissionate all'appellante. Tale danno è stato quantificato dal
CTU in € 4.540,00.
10. Corrisponde quindi alle risultanze istruttorie che ha detratto dall'importo Pt_1
residuo ancora dovuto sulla base della fattura 155/19 sia il danno attribuibile a sé stessa di €
€ 5.907,00, sia il danno imputabile a così come quantificato dal CTU e CP_2
ammontante a € 2.953,00.
Per quanto concerne il danno di € 4.540,00, lo stesso non è relativo ai difetti delle lavorazioni contrattualmente concordate, ma al danno extracontrattuale per il danneggiamento ai balconi da imputarsi interamente alla società ma da questa Pt_1
contestato perché, in effetti, già liquidato dalla propria assicurazione e comunque spettante al proprietario dell'appartamento, e non a . CP_1
11. Con il terzo motivo si deduce che, acclarata la differente ripartizione ed i differenti titoli in base ai quali il CTU aveva distribuito la colpa tra l'appaltatore ed il subappaltatore, e stabilito che aveva scomputato dalla fattura anche la quota della al Parte_1 CP_2
contrario di quanto erroneamente stabilito nella sentenza impugnata, rimarrebbe il fatto che l'importo di euro 4.540,00 per “danni indiretti opere murarie + bullonerie” non poteva essere compensato per diversi motivi: a) la domanda di compensazione relativa a questa tipologia di danno era inammissibile perché era una domanda riconvenzionale tardiva;
b) trattandosi di “danni indiretti opere muraria + bullonerie” il titolo e/o la legittimazione attiva alla riscossione dell'indennizzo apparteneva al proprietario dell'immobile, non alla committente delle opere e la propria Compagnia di assicurazione aveva Controparte_1
infatti già liquidato il risarcimento al proprietario danneggiato con bonifico di euro 3.840,00.
12. Il motivo è fondato.
Anche se la domanda di compensazione è stata proposta tempestivamente, come sopra osservato, la stessa è però infondata nel merito. pagina 7 di 9 Non è contestato in atti, nemmeno in questo grado di giudizio, che l'abitazione danneggiata fosse di proprietà di terzi e non della società né che la Compagnia CP_1
Assicurativa della società abbia risarcito il danno direttamente al proprietario Pt_1
dell'appartamento, motivo per cui la pretesa di di compensare l'importo di € CP_1
4.540,00 è assolutamente infondata;
osserva inoltre la Corte, a tale riguardo, che l'appellata non spende una parola nei propri atti per chiarire il fondamento della propria pretesa, nonostante la specificità dei motivi proposti da Pt_1
13. L'accoglimento dei precedenti motivi è assorbente del quarto motivo con il quale l'appellante si duole del fatto che la pronuncia impugnata sia arrivata ad arrotondare a sfavore della la differenza a credito dell'attrice dopo avere sottratto Parte_1
ingiustamente euro 13.400,00.
14. L'appello incidentale proposto da in relazione al capo della sentenza che CP_1
ha disposto la compensazione delle spese del primo grado nonostante la dichiarata soccombenza di non può trovare accoglimento in considerazione dell'esito della Pt_1
lite.
15. Per i suesposti motivi l'appello principale deve essere accolto, mentre quello incidentale deve essere rigettato, con conseguente accoglimento della domanda attrice del pagamento del residuo suo credito di € 6.607,65 in linea capitale sulla fattura scaduta n. 155/2019 di euro 17.730,57, oltre interessi moratori ex d. lgs 231/02
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellata, liquidate come in dispositivo ad esclusione della fase istruttoria non svolta in appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante incidentale a norma dello stesso art. 13, comma
1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone: pagina 8 di 9 - accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di della somma di € 6.607,65, oltre Controparte_1 Parte_1
interessi moratori ex d. lgs 231/02 dalla scadenza del 29.02.2020 della fattura n. 155/2019 fino al saldo effettivo;
- condanna al pagamento a favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
entrambi i gradi del giudizio liquidate, quanto al primo grado in Euro 4.015,00 per compensi, oltre C.U., spese generali, IVA e CPA come per legge;
quanto al grado di appello in Euro 3.966,00 per compensi, oltre C.U., spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico di parte appellante incidentale.
Così deciso in Bologna, il 15.07.2025
Il Presidente dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 327/2023 promossa da:
P.I. Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. TOMBACCINI CLAUDIO
APPELLANTE contro
(P.I. Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio degli avv.ti FAZZI DAVIDE e GOLLINI EUGENIO
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, respinta ogni avversa domanda ed eccezione in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e come tale non provata, previa remissione della causa in istruttoria per l'escussione di tutte le prove indicate nella seconda memoria di rito atte a confermare i fatti descritti in I grado di giudizio e ribaditi nella precisazione delle conclusioni:
-accogliere i motivi di appello e riformare integralmente la sentenza a verbale del Tribunale di Rimini n.
83/2023 pubblicata il 31.01.2023 (Tribunale di Rimini, RG n. 3416/2021);
-per l'effetto accertare la sussistenza del residuo credito dell'appellante nei confronti dell'appellata pari ad euro 6.607,65 per sola sorte, e comunque pari a quella somma maggiore e/o minore che risulterà dovuta pagina 1 di 9 anche all'esito dell'eventuale rinnovazione dell'istruttoria o che sarà ritenuta di giustizia.
-condannare la al pagamento in favore della della somma di euro Controparte_1 Parte_1
6.607,65, o di quel diverso maggiore o minore credito che risulterà accertato e/o dovuto dall'appellata all'appellante, oltre interessi moratori ex dlgs 231/02 dalla scadenza del 29.02.2020 della fattura n.
155/2019 fino al saldo effettivo.
-Vittoria integrale delle spese di lite dei due gradi di giudizio ex art. 91 c.p.c., incluse le spese per l'invito alla negoziazione assistita disatteso dall'appellante, con spese generali, iva e cpa.
Conclusioni per l'appellato:
Voglia l'Ecc.mo Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta.
In via preliminare
- accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare inammissibile l'appello proposto da e conseguentemente confermare la sentenza n. 83/2023 Parte_1 resa dal Tribunale di Rimini nella causa civile n. 3416/2021 R.G.
- Accertare e dichiarare il difetto di motivazione dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare inammissibile l'appello proposto da e conseguentemente confermare la sentenza n. 83/2023 Parte_1 resa dal Tribunale di Rimini nella causa civile n. 3416/2021 R.G.
Nel merito:
- confermare la sentenza n. 83/2023 resa dal Tribunale di Rimini nella causa civile n. 3416/2021 R.G.
- respingersi le domande tutte formulate da in quanto illegittime ed infondate in fatto ed in Parte_1 diritto, mandando assolta l'appellata
In Via incidentale:
Riformare la sentenza n. 83/2023 emessa dal Tribunale di Rimini nella causa civile n. 3416/2021 R.G. relativamente alle spese di giudizio e, conseguentemente, condannare alla rifusione delle spese Parte_1 di lite di primo grado a favore di Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Rimini la società Parte_1 CP_1
allegando di vantare un credito residuo di euro 6.607,65 in linea capitale sulla
[...]
fattura scaduta n. 155/2019 di euro 17.730,57, oltre interessi moratori ex d.lgs 231/02, dopo avere operato una compensazione contabile tra il credito portato dalla propria fattura pagina 2 di 9 (euro 17.730,57) e il debito originato dai danni cagionati alla Controparte_1
2. Allegava parte attrice che la committente aveva incaricato l'appaltatore Controparte_1
dell'esecuzione di strutture zincate per scale, tubolari, cerchiature, cassoni e Parte_1
parapetti, meglio descritti in atti;
che aveva poi subappaltato la verniciatura alla Parte_1
IRBBAF, ma al momento dell'installazione la fornitura veniva contestata a vario titolo;
che si dava corso ad ATP avanti al Tribunale di Forlì, nell'ambito della quale tutte e tre le parti raggiungevano una transazione non novativa che prevedeva il ripristino delle lavorazioni, più altre, con suddivisione dei compiti e pagamento di una differenza in favore di Pt_1
che purtroppo, anche il successivo intervento riparatore non riusciva bene in quanto
[...]
eseguiva di nuovo una verniciatura inadeguata e non accettata;
che gli operai della CP_2
mentre movimentavano la gru, urtavano e rompevano la banchina dell'edificio; Parte_1
che l'odierna appellante denunciava immediatamente il sinistro al proprio assicuratore che, dopo avere inviato il perito in loco, accertava che la proprietà Controparte_3
dello stabile era del sig. (legale rappresentante della e Persona_1 Controparte_1
provvedeva a pagargli con bonifico bancario l'indennizzo di euro 3.840,00 per i danneggiamenti arrecati all'edificio in Rivabella di Rimini.
3. Sennonché, la committente comunicava l'intervenuta risoluzione della Controparte_1
transazione non novativa, ragion per cui il CTU completava la perizia con Per_2
l'indicazione dei danni e del minor valore dei manufatti e distribuiva la quota parte di colpa tra l'appaltatore ed il subappaltatore IRBAFF. Parte_1
All'esito della verifica del CTU, e sulla base della stima operata da detto consulente del
Tribunale di Forlì, e cioè sull'ammontare dei danni, sul minor valore dei manufatti - tenuto altresì conto dei costi dell'ATP e previa espunzione dei costi extra viaggio e spostamento del materiale - riteneva di essere ancora a credito di euro 6.607,65, come Parte_1
rappresentato in atto di citazione.
4. Si costituiva in giudizio la convenuta contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto e la causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Rimini rigettava la domanda attrice e compensava le spese di lite. pagina 3 di 9 A fondamento della sua decisione il giudice di prime cure osservava che appariva condivisibile quanto esposto dal CTU e dalla difesa della convenuta, ovvero che si Pt_1
era resa inadempiente alle obbligazioni assunte nei confronti di Controparte_1
eseguendo le prestazioni oggetto del contratto in modo negligente ed imperito, assumendo e disattendendo un'obbligazione di risultato, realizzando opere affette da gravi vizi e difetti,
e che tale inadempimento legittimava la compensazione operata dall'odierna convenuta tra i danni dalla stessa subìti a causa dell'inadempimento di e l'importo della fattura Pt_1
emessa da quest'ultima, la quale invece si era limitata a scomputare dall'importo della fattura azionata, oltre alle spese legali della convenuta per il procedimento di ATP, esclusivamente le somme indicate dal CTU quali danni imputabili alla stessa pari ad € Parte_1
8.870,57, senza considerare in alcun modo la somma ulteriore pari ad € 4.529,43 indicata dal medesimo CTU quale voce di danno imputabile alla subappaltatrice incaricata da CP_2
stessa. Pt_1
5. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone l'integrale riforma;
si è Pt_1
costituita in giudizio l'appellata chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto dell'impugnazione e proponendo appello incidentale nella parte in cui il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite invece di imputarle alla parte soccombente.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.1.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con il primo motivo si lamenta l'omessa declaratoria d'inammissibilità della domanda riconvenzionale di compensazione formulata da , avuto riguardo all'eccezione CP_1
di di tardiva costituzione della convenuta avanti al Tribunale di Rimini in data Pt_1
29.04.2022, ovvero senza il rispetto dei 20 gg prima dell'udienza di comparizione
09.03.2022 differita ex art. 168 bis, co. 5, c.p.c. alla data del 19.05.2022.
Deduce a tale riguardo l'appellante, reiterando l'eccezione formulata in primo grado nella memoria 6.05.2022, che il secondo rinvio d'ufficio dell'udienza dal 09.03.22 al 19.05.22 sia pagina 4 di 9 sussumibile entro la previsione dell'art. 168 bis, co. 4, c.p.c., e quindi inidoneo al differimento contestuale dei termini per la costituzione in giudizio del convenuto.
7. Conseguentemente sotto il profilo rescissorio l'appellante si duole del fatto che se il
Tribunale di Rimini avesse fatto buona applicazione del combinato disposto degli artt. 168 bis, co. 4 e 167 co. 2 c.p.c., avrebbe dovuto dichiarare la decadenza e negare la compensazione tra la fattura a credito della di euro 17.730,57 e la componente a Parte_1
debito di euro 4.540,00 quantificata dal CTU per “danni indiretti opere murarie + bullonerie”.
In particolare si deduce che, a fronte della tardiva costituzione del convenuto, tale compensazione non sarebbe operabile perché non si tratta del pregiudizio provocato dall'appaltatore inadempiente alla prestazione originaria di fornire l'opera esente da difetti
(ovvero del contratto originario di cui ai docc.
1-2 dell'appellante), bensì del successivo danneggiamento dell'edificio provocato dalla gru della in esecuzione di una Parte_1
transazione. Il Giudice avrebbe dovuto statuire che “la causa petendi” prospettata dalla era riferita alla determinazione dell'esatto dare-avere sulle prestazioni scaturenti Parte_1
dal contratto di appalto, e solo entro questa delimitazione poteva operarsi la compensazione, non anche per le successive vicende del danneggiamento colposo di un immobile.
In definitiva, attesa la tardiva costituzione della convenuta, l'unica compensazione ammissibile sarebbe stata quella tra l'importo a credito della fattura e il debito per l'inadempimento dell'appalto pari ad euro 8.860,00. L'invocato accoglimento del I motivo d'appello comporterebbe di per sé la reviviscenza del credito azionato dall'attrice in misura di euro 6.607,65.
8. Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che non vi è ragione di ritenere che il rinvio disposto dal nuovo Giudice istruttore designato sia sussumibile nella fattispecie prevista dall'art. 168 bis comma 4 c.p.c.
e che l'udienza, non tenuta dal giudice in data 09.03.2022, sia stata differita d'ufficio alla prima udienza immediatamente successiva, ma, all'opposto, il rinvio di oltre due mesi rispetto all'udienza già fissata depone nel senso che il nuovo giudice istruttore abbia pagina 5 di 9 esercitato la facoltà concessagli dall'art. 168 bis comma 5 c.p.c., rinviando l'udienza secondo il proprio calendario.
La costituzione della convenuta avvenuta in data 29.04.2022, e quindi 20 CP_1
giorni prima dell'udienza 19.05.2022, è pertanto tempestiva con la conseguenza che la sua domanda riconvenzionale di compensazione è senza dubbio ammissibile.
8. Con il secondo motivo si lamenta che il giudice di primo grado avrebbe errato nell'individuare una suddivisione del complessivo danno di euro 13.400,00 nella quota di
2/3 in capo all'appaltatore e di 1/3 in capo al subappaltatore , Parte_1 CP_2
deducendo che la pronuncia in tal modo si discosterebbe dall'elaborato peritale perché il
CTU non aveva ripartito la responsabilità nella misura di 8.870,57 a carico della Parte_1
e in misura di euro 4.529,43 a carico della ma aveva distribuito la responsabilità CP_2
nelle quote di 2/3 ed 1/3 unicamente sull'importo di euro 8.860,00, cioè per i “danni alle lavorazioni contrattuali”, mentre l'importo di euro 4.540,00, per i “danni indiretti opere murarie + bullonerie” era stato imputato interamente alla Parte_1
9. Si deduce che, pertanto, il Tribunale di Rimini avrebbe dovuto trarre la conseguenza che la aveva scomputato per intero dalla propria fattura anche la quota parte di 1/3 Parte_1
della corrispondente ad euro 2.953,00, importo che includeva anche la quota parte CP_2
del ristoro dei 2.500,00 euro stimati dal CTU a pag. 88 della perizia per l'“accertata grossolana esecuzione dell'opera completa”, e cioè proprio quella componente di danno reclamata dalla convenuta a pagina 8, rigo 3, della comparsa di risposta avanti al Tribunale di Rimini.
9. Il motivo è fondato.
Ed invero il CTU nella relazione peritale distingue il danno in due voci “Danni alle lavorazioni contrattuali” stimato in complessivi € 8.860,00 oltre IVA e “Danni indiretti opere murarie + bullonerie” stimato in complessivi €. 4.540,00 oltre IVA.
La prima voce di danno è stata ulteriormente distinta in base alle differenti responsabilità di appaltatore e subappaltatore e per 2/3 viene attribuita alla società con un importo Pt_1
stimato di € 5.907,00, mentre la restante parte di 1/3, pari a € 2.953,00, viene attribuita alla società (cfr. CTU pag. 91). CP_2
pagina 6 di 9 La seconda voce di danno, riguardante il ripristino delle banchine perimetrali di n. 2 balconi, danneggiate da una gru di durante le lavorazioni successive alla transazione, Pt_1
contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, è stata attribuita dal CTU totalmente alla responsabilità della società in qualità di appaltatore e non deriva da vizi relativi alle Pt_1
opere contrattualmente commissionate all'appellante. Tale danno è stato quantificato dal
CTU in € 4.540,00.
10. Corrisponde quindi alle risultanze istruttorie che ha detratto dall'importo Pt_1
residuo ancora dovuto sulla base della fattura 155/19 sia il danno attribuibile a sé stessa di €
€ 5.907,00, sia il danno imputabile a così come quantificato dal CTU e CP_2
ammontante a € 2.953,00.
Per quanto concerne il danno di € 4.540,00, lo stesso non è relativo ai difetti delle lavorazioni contrattualmente concordate, ma al danno extracontrattuale per il danneggiamento ai balconi da imputarsi interamente alla società ma da questa Pt_1
contestato perché, in effetti, già liquidato dalla propria assicurazione e comunque spettante al proprietario dell'appartamento, e non a . CP_1
11. Con il terzo motivo si deduce che, acclarata la differente ripartizione ed i differenti titoli in base ai quali il CTU aveva distribuito la colpa tra l'appaltatore ed il subappaltatore, e stabilito che aveva scomputato dalla fattura anche la quota della al Parte_1 CP_2
contrario di quanto erroneamente stabilito nella sentenza impugnata, rimarrebbe il fatto che l'importo di euro 4.540,00 per “danni indiretti opere murarie + bullonerie” non poteva essere compensato per diversi motivi: a) la domanda di compensazione relativa a questa tipologia di danno era inammissibile perché era una domanda riconvenzionale tardiva;
b) trattandosi di “danni indiretti opere muraria + bullonerie” il titolo e/o la legittimazione attiva alla riscossione dell'indennizzo apparteneva al proprietario dell'immobile, non alla committente delle opere e la propria Compagnia di assicurazione aveva Controparte_1
infatti già liquidato il risarcimento al proprietario danneggiato con bonifico di euro 3.840,00.
12. Il motivo è fondato.
Anche se la domanda di compensazione è stata proposta tempestivamente, come sopra osservato, la stessa è però infondata nel merito. pagina 7 di 9 Non è contestato in atti, nemmeno in questo grado di giudizio, che l'abitazione danneggiata fosse di proprietà di terzi e non della società né che la Compagnia CP_1
Assicurativa della società abbia risarcito il danno direttamente al proprietario Pt_1
dell'appartamento, motivo per cui la pretesa di di compensare l'importo di € CP_1
4.540,00 è assolutamente infondata;
osserva inoltre la Corte, a tale riguardo, che l'appellata non spende una parola nei propri atti per chiarire il fondamento della propria pretesa, nonostante la specificità dei motivi proposti da Pt_1
13. L'accoglimento dei precedenti motivi è assorbente del quarto motivo con il quale l'appellante si duole del fatto che la pronuncia impugnata sia arrivata ad arrotondare a sfavore della la differenza a credito dell'attrice dopo avere sottratto Parte_1
ingiustamente euro 13.400,00.
14. L'appello incidentale proposto da in relazione al capo della sentenza che CP_1
ha disposto la compensazione delle spese del primo grado nonostante la dichiarata soccombenza di non può trovare accoglimento in considerazione dell'esito della Pt_1
lite.
15. Per i suesposti motivi l'appello principale deve essere accolto, mentre quello incidentale deve essere rigettato, con conseguente accoglimento della domanda attrice del pagamento del residuo suo credito di € 6.607,65 in linea capitale sulla fattura scaduta n. 155/2019 di euro 17.730,57, oltre interessi moratori ex d. lgs 231/02
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellata, liquidate come in dispositivo ad esclusione della fase istruttoria non svolta in appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante incidentale a norma dello stesso art. 13, comma
1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone: pagina 8 di 9 - accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di della somma di € 6.607,65, oltre Controparte_1 Parte_1
interessi moratori ex d. lgs 231/02 dalla scadenza del 29.02.2020 della fattura n. 155/2019 fino al saldo effettivo;
- condanna al pagamento a favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
entrambi i gradi del giudizio liquidate, quanto al primo grado in Euro 4.015,00 per compensi, oltre C.U., spese generali, IVA e CPA come per legge;
quanto al grado di appello in Euro 3.966,00 per compensi, oltre C.U., spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico di parte appellante incidentale.
Così deciso in Bologna, il 15.07.2025
Il Presidente dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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