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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 12/05/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta da
Dott.ssa Donatella Aru Presidente
Dott.ssa Grazia Maria Bagella Consigliere
Dott. Giacomo Dominijanni Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.463/2020 R.G.
promossa da
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, Parte_1
dagli Avv.ti Ettore Atzori e Silvio Pinna, con domicilio eletto presso il secondo, in Cagliari,
in Via San Lucifero, 65;
appellante
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza Controparte_1
di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel secondo grado del giudizio, dall'Avv. Andrea Casu, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura
comunale, in Cagliari, in Via Dante, 11;
appellato
CONCLUSIONI
nell'interesse della appellante: accertare e dichiarare l'illegittimità del contegno serbato dal nella vicenda per cui è causa e, conseguentemente, in accoglimento Controparte_1
della domanda proposta anche con l'appello proposto, accertare e dichiarare l'illegittimità
della ritenzione sine titulo da parte del medesimo a far data dal mese di agosto CP_1
del 2007, dell'appartamento sito in Cagliari, Via Bolzano, 7, piano IV, scala B, interno 7,
distinto al N.C.E.U. al fg. 21 part. 1340 sub 15, di proprietà della ricorrente Parte_2
[...
[...] ; in ogni caso, condannare il in persona del Sindaco in carica,
[...] Controparte_1
a risarcire i danni cagionati alla ricorrente in conseguenza della Parte_1
mancata messa a disposizione della ricorrente, quanto meno ai fini locativi, dall'agosto
2007, dell'appartamento di sua proprietà sito in Cagliari, Via Bolzano n. 7, piano IV, interno
7, danni da quantificarsi alla data di presentazione del ricorso introduttivo nella misura di euro 40.626,72, oltre alle somme per il medesimo titolo maturate successivamente e sino alla data di riconsegna dell'immobile, con la maggiorazione di rivalutazione e interessi moratori;
condannare, altresì, il a rimborsare alla dott.ssa Controparte_1 Pt_1
l'ulteriore importo di € 4.320,00 dalla medesima sborsati per spese condominiali maturate sino al momento della presentazione del ricorso introduttivo, nonché quelle ulteriori successivamente maturate e dalla medesima pagate – quanto meno a titolo di quote condominiali ordinarie – sino alla data di riconsegna dell'appartamento, oltre rivalutazione e interessi. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, con le maggiorazioni di legge, o in subordine integrale compensazione delle stesse, e condanna del al pagamento delle spese di lite che dovessero eventualmente Controparte_1
essere riconosciute al Prefetto di Cagliari, la cui chiamata è stata suscitata da espressa richiesta del Controparte_1
Nell'interesse dell'appellato: in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto da , per le ragioni indicate in atto;
nel merito, rigettare, in quanto Parte_1
inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da , Parte_1
confermando la sentenza impugnata e tutte le statuizioni in essa contenute e/o respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante, per i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto al Tribunale di Cagliari ex art. 702 bis c.p.c., Parte_1
ha convenuto in giudizio il deducendo: di essere proprietaria,
[...] Controparte_1
per averlo acquistato con rogito del notaio el 26 febbraio 2002, rep. n. 85204 racc. Per_1
n. 32020, dell'appartamento sito in Cagliari in Via Bolzano, 7, piano 4, scala B, interno 7,
distinto al NCEU al fg. 21, part. 1340 sub 15, facente parte del compendio immobiliare
2 realizzato in attuazione del programma di edilizia residenziale agevolata di cui all'art. 18
del d.l. n. 152/1991, destinato, secondo la previsione normativa, alla concessione in locazione o in godimento a dipendenti delle amministrazioni statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;
di avere vanamente atteso, per 18 mesi dopo la stipulazione del contratto, che la Prefettura di Cagliari individuasse un locatario in possesso dei requisiti di legge, determinandosi, pertanto - ritenendo che l'Amministrazione fosse decaduta dal relativo potere - al godimento personale dell'immobile; che, essendo stato,
successivamente, individuato dalla un assegnatario, il Tribunale di Cagliari le CP_2
aveva ordinato di rilasciare l'immobile alla affinché la stessa lo utilizzasse CP_2
coerentemente alle finalità della normativa sopra indicata;
che l'assegnatario aveva rinunciato e la ne aveva individuato un altro che - anch'egli - vi aveva CP_2
rinunciato, ragione per la quale la le aveva comunicato, con nota del 24 agosto CP_2
2007, che, poiché non erano state proposte altre domande entro il termine previsto dal d.m. n. 215/2002, l'utilizzatore sarebbe stato individuato dal secondo Controparte_1
la normativa in materia di edilizia residenziale pubblica vigente nella Regione Sardegna;
di avere invocato la piena disponibilità dell'immobile in virtù dell'art. 7 del dm 215/2002, che prevedeva, appunto, che l'immobile rientrasse nella disponibilità del soggetto attuatore o suoi aventi causa nel caso in cui non ci fossero istanze da esaminare, ma senza ottenere riscontro dal il quale soltanto nel 2008, con nota prot. n. 22676, Controparte_1
aveva comunicato alla , e per conoscenza alla , l'impossibilità di CP_2 Pt_1
collocare l'immobile ai fini della procedura di edilizia residenziale pubblica,
preannunziando la riconsegna alla stessa che, in riscontro, aveva significato al CP_2
di non avere più titolo a riacquisire l'appartamento e che avrebbe disertato alle CP_1
operazioni di consegna previste per il 22 febbraio;
di avere, quindi, in mancanza di comunicazioni del Comune e della , notificato al Comune, il 14 maggio 2008, un CP_2
formale atto di diffida alla immediata restituzione dell'immobile, ricevendone riscontro soltanto nel 2010 attraverso una nota del Servizio Gestione Patrimonio contenente invito a fornire notizie sullo stato dell'appartamento; di avere reiterato altre diffide ventilando la proposizione di azioni giudiziarie mirate a ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla
3 mancata percezione dei proventi della locazione dell'immobile o dal mancato godimento diretto dello stesso, ancora detenuto dal Comune, il quale aveva manifestato, con nota del
20 aprile 2012, la necessità di prolungare la chiusura dei termini del procedimento al fine di acquisire ulteriori approfondimenti, e, con nota del 16 maggio 2012, aveva comunicato un preavviso di rigetto, ai sensi ex art. 18 della l. n. 203/1991, dell'istanza di restituzione dell'immobile poiché la stessa avrebbe violato il vincolo locativo di cui all'art. 18 della l. n.
203/1991 nonché le prerogative assegnate al dall'art. 5 della l. n. 21/2001; che, CP_1
con determinazioni nn. 5108 del 6 giugno 2012 e 145048 del 4 luglio 2012, il Comune
aveva, in effetti, rigettato la richiesta di restituzione dell'immobile, disponendo, però,
l'immissione della nella disponibilità di esso per il suo utilizzo coerente alla Pt_1
normativa sulla edilizia agevolata e nel rispetto del vincolo locativo sino al 2018, ponendo a carico della proprietaria l'onere di individuare un conduttore in possesso dei requisiti di legge e riservando a sé soltanto attività di controllo;
di avere impugnato le suddette determinazioni al Tribunale Amministrativo Regionale che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sulle domande di restituzione e risarcimento danni, onerando parte ricorrente di operare la translatio iudicii al giudice ordinario.
Su tali premesse, la attrice ha chiesto che il Tribunale di Cagliari accertasse l'illegittimità del contegno serbato dall'Amministrazione nella vicenda e, quindi, della ritenzione dell'immobile sine titulo da parte del con sua condanna alla CP_1
restituzione nonché al risarcimento dei danni, nella misura di € 40.626,72, per canoni di locazione non percepiti, ed € 1.420,00 a titolo di rimborso di spese condominiali sostenute,
oltre rivalutazione e interessi moratori.
Si è costituito in giudizio il che ha eccepito, in via preliminare, il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva, poiché la assegnazione dell'immobile rientrerebbe nelle competenze della , e, nel merito, ha contestato le domande, CP_2
chiedendone il rigetto, invocando e ottenendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti della la quale si è a sua volta costituita in giudizio Controparte_3
eccependo che le questioni in ordine al regime cui era soggetto l'immobile erano coperte da giudicato del Tribunale Amministrativo e che la nota con cui era stato stabilito il
4 trasferimento della disponibilità dell'immobile al non era mai stata Controparte_1
impugnata; la ha, inoltre, contestato il quantum invocato dalla attrice. CP_2
In corso di causa la difesa della ricorrente ha fatto presente che il CP_1
aveva provveduto, il 30 novembre 2018, alla riconsegna alla attrice
[...]
dell'appartamento, come da verbale prodotto, il che è stato confermato dalla difesa dell'amministrazione comunale, che ha riferito che la aveva a ciò rilasciato il CP_2
nulla osta sul presupposto della avvenuta cessazione del vincolo locativo.
La attrice non ha proposto alcuna domanda nei confronti della Prefettura di Cagliari,
nei confronti della quale ha dichiarato di avere provveduto alla integrazione del contraddittorio solo al fine di ottemperare all'ordine del giudice.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 948/2020
ha rigettato la domanda, condannando la attrice alla rifusione delle spese processuali nei confronti del compensandole per metà, e compensando integralmente Controparte_1
le spese tra la attrice e la . CP_2
Il primo giudice, in sintesi, ha ritenuto: che, perdurante il vincolo locativo gravante sull'immobile ai sensi dell'art. 5, comma 2 della l. n. 21/2001, lo stesso, in mancanza di richieste da parte di dipendenti dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata,
non potesse essere restituito alla ricorrente ma, come era avvenuto, dovesse, essere trasferito al per l'assegnazione secondo le vigenti norme relative all'edilizia CP_1
residenziale pubblica;
che il vincolo impedisse, anche nel corso della gestione comunale,
la restituzione del bene, con la conseguenza che non sarebbe configurabile un danno;
che la attrice non avesse, comunque, fornito la prova dei presupposti dell'invocato risarcimento del danno.
Avverso la suddetta sentenza è stato proposto appello da Parte_1
che la ha censurata: per non avere, il Tribunale, correttamente interpretato le allegazioni di parte ricorrente, che aveva lamentato l'inerzia del che aveva passivamente CP_1
ritenuto l'immobile senza concretamente attivarsi per reperirne assegnatari in possesso dei requisiti di legge, di fatto comportandosi come un mero custode;
per non avere, il giudicante, tenuto in conto l'art. 7 del d.m. 215/2002 e la Direttiva del 23 maggio 2007 del
5 Ministero delle Infrastrutture, contemplanti, in caso di decadenza dal potere prefettizio, il rientro degli alloggi nella piena disponibilità del soggetto affidatario, con cessazione dell'obbligo di locazione a soggetti impegnati nella lotta alla criminalità organizzata e cessione di essi in locazione o godimento in regime di edilizia agevolata;
per non avere, il
Tribunale, ritenuto che, acclarata l' impossibilità della realizzazione dei fini perseguiti dall'ordinamento, vi sarebbe riespansione del diritto del proprietario, che non ha avuto adeguatamente compensata, con la percezione dei canoni di locazione, l'impossibilità di disporre e godere del bene per 16 anni;
per avere, il Tribunale, ritenuto che la ricorrente non avesse assolto all'onere della prova sul danno, essendo evidente, invece, che l'inerzia del Comune nel reperire un affittuario con i requisiti di legge la aveva penalizzata,
privandola della possibilità di incassare i canoni di locazione, quantunque la acquirente avesse contribuito con l'acquisto dell'immobile al programma congegnato dal legislatore,
beneficiando dello sconto di solo un settimo del prezzo;
per non avere, il primo giudice,
ritenuto che spettasse al che non vi aveva provveduto in giudizio, a provare di CP_1
avere attuato quanto necessario per individuare un conduttore del bene;
per non avere, il
Tribunale, pronunciato sul rimborso delle spese condominiali affrontate dalla proprietaria nell'arco temporale dal 2002 al 2018, date, rispettivamente, di acquisto e restituzione dell'appartamento.
Si è costituito in secondo grado il che ha chiesto che l'appello Controparte_1
fosse dichiarato inammissibile e, comunque, il suo rigetto.
Sulle conclusioni sopra trascritte la causa è stata trattenuta in decisione nella udienza del 4 novembre 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, occorre disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello, che contiene specifica ed esaustiva confutazione della motivazione della sentenza impugnata,
palesandosi conforme al dettato dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione “ratione temporis”
applicabile alla controversia.
L'appello è fondato nei limiti in prosieguo precisati.
Non meritano accoglimento i motivi inerenti l'invocato risarcimento dei danni, che
6 possono essere esaminati congiuntamente.
La normativa di riferimento è costituita:
-dall'art. 18 del d.l. n. 152/1991, convertito con la l. n. 203/1991, contemplante un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio, con erogazione di contributi e previsione, in caso di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata, che l'atto di trasferimento debba prevedere espressamente, a pena di nullità, il passaggio in capo all'acquirente degli obblighi di locazione;
- dall'art. 5, comma 2 della l. n. 21/2001, che prevede che “gli alloggi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto legge n. 152 del 1991 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991, per i quali siano venuti meno in tutto o in parte le finalità
originariamente attestate dal prefetto territorialmente competente, in mancanza di richieste da parte dei dipendenti dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, sono assegnati sulla base delle norme relative all'edilizia residenziale pubblica vigenti in ogni regione”.
Nel caso in esame, la ha constatato la mancanza di soggetti legittimati CP_2
alla concessione in godimento dell'immobile, trasferendone, quindi, la gestione al Comune affinché attendesse alla assegnazione secondo le norme dell'edilizia pubblica residenziale.
Tanto premesso, non è condivisibile l'assunto della difesa appellante secondo il quale la mancata individuazione, da parte del di soggetti aventi i requisiti per CP_1
l'assegnazione avrebbe determinato la riespansione del diritto dominicale della Pt_1
nella piena disponibilità dell'immobile: invero, infatti, la ricorrente, nel momento dell'acquisto, era ben consapevole delle limitazioni nelle facoltà di godimento e disposizione del bene per sedici anni, previste, in attuazione della normativa, nella
Convenzione del 30 marzo 2000 tra il Ministero dei Lavori Pubblici e la società costruttrice e nell'atto notarile, compensate da una riduzione del prezzo e aventi la “ratio”, secondo la succitata normativa, in interessi pubblici inderogabili, consistenti nel dare la possibilità, per
7 il suddetto arco temporale, di far fruire degli alloggi, a condizioni agevolate, dapprima ai dipendenti statali ricoprenti funzioni istituzionali nella lotta alla criminalità organizzata e,
gradatamente, a soggetti meno abbienti e appartenenti a fasce più deboli.
Diversamente da quando dedotto dalla appellante, non è, quindi, configurabile un reintegro del proprietario nelle facoltà privatistiche di pieno godimento e disposizione del bene prima che sia spirato l'arco temporale del vincolo previsto da norme a tutela di interessi pubblici indisponibili.
Tanto premesso, la domanda risarcitoria non può, innanzitutto, trovare accoglimento, come il Tribunale ha correttamente ritenuto, atteso che la stessa è stata fondata proprio sulla mancata restituzione dell'immobile, da parte del nella piena CP_1
disponibilità della (v. pagg. 13, 19/20 dell'atto di appello). Pt_1
Peraltro, come in modo condivisibile rilevato dal giudice di primo grado, che la attrice non avesse, sino alla scadenza del vincolo, un diritto di proprietà piena sul bene era stato statuito, con efficacia di giudicato, dal Tar Lazio, con sentenza n. 8732/2009,
confermata dal Consiglio di Stato, nonché dal Tar Lazio con sentenza n 9832/2009,
giudicato che preclude ogni riesame della questione.
Inoltre, il con determinazione n. 5108 del 6 giugno 2012, aveva Controparte_1
disposto l'immissione della nella disponibilità di esso per il suo utilizzo coerente Pt_1
alla normativa sulla edilizia agevolata e nel rispetto del vincolo locativo sino al 2018, ponendo a carico della proprietaria l'onere di individuare un conduttore in possesso dei requisiti di legge e riservando a sé soltanto attività di controllo: tale operato comunale è da ritenersi legittimo e peraltro pienamente rispondente a quanto previsto nella nota prot.
103816 dell'11.5.2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su richiesta del
(doc. n. 4). Si richiama altresì il caso scrutinato dalla Corte di Controparte_1
Cassazione nella ordinanza n. 3886/2019 - concernente, analogamente alla fattispecie in esame, lo svolgimento di un rapporto di locazione costituito tra privati su un immobile gravato da vincolo di destinazione alla locazione a particolari soggetti, ex l. n. 203/1991 -
in cui, pur statuendosi non nel merito ma sulla giurisdizione, è stato statuito il rilievo privatistico della conclusione e dello svolgimento del rapporto di locazione, sia pure con
8 l'interlocuzione della pubblica amministrazione al fine di stabilire eventualmente la legittimità del rapporto locativo e dei suoi contenuti e con il suo potere di intervento sul proprietario in caso di mancata assicurazione delle prerogative della stessa p.a..
La IG.ra , però, non ha accettato il deliberato del 2012, continuando a Pt_1
pretendere, infondatamente, come rilevato, con le intimazioni e diffide inoltrate al la piena ed esclusiva disponibilità dell'immobile. CP_1
Alla luce del suddetto rifiuto della e della costante sua pretesa di Pt_1
reintegrazione nelle piene facoltà del proprietario con caducazione di ogni vincolo, deve,
peraltro, presumersi che analogo atteggiamento la attrice avrebbe tenuto fin dall'inizio, nell'anno 2007, della gestione comunale della assegnazione del bene se il da CP_1
subito la avesse immessa nel possesso ai fini di un coerente utilizzo secondo la normativa.
Ne consegue che non è ascrivile al la dedotta inerzia nella gestione della CP_1
assegnazione dell'immobile, oggetto, peraltro, di mera allegazione non adeguatamente supportata da sostegno probatorio - anche, eventualmente, per presunzioni - il cui onere, non assolto, gravava su colei che ha agito in giudizio, ai sensi dell'art. 2697 c.c.: non è infatti, sufficiente, ai fini di un'azione risarcitoria, la deduzione della omessa assegnazione senza che sia offerto alcun elemento inferente la negligenza o l'imperizia dell'ente comunale in presenza di concrete possibilità di reperire un assegnatario.
Parimenti infondata si palesa la censura relativa al denegato diritto al rimborso delle quote condominiali, che non possono, evidentemente, che gravare sul proprietario dell'immobile.
Merita invece, accoglimento il motivo con cui è stata censurata la compensazione soltanto parziale delle spese processuali del primo grado, che devono essere integralmente compensate anche tra la attrice e il ai sensi dell'art. 92, comma 2 CP_1
c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie, in virtù della novità e peculiarità della questione trattata, obiettivamente controvertibile e in cui non si ravvisava,
al momento della proposizione della domanda, uno specifico e consolidato orientamento giurisprudenziale: circostanze, queste, che consigliano la compensazione anche delle
9 spese processuali del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, respinta ogni altra domanda ed eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) Compensa tra e il le spese processuali del Parte_1 Controparte_1
primo grado del giudizio.
2) Conferma, nel resto, la sentenza impugnata.
3) Compensa tra e il le spese processuali del Parte_1 Controparte_1
secondo grado del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 30 aprile 2025.
Il Presidente Dott. Donatella Aru
Il Giudice Ausiliario estensore Dott. Giacomo Dominijanni
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta da
Dott.ssa Donatella Aru Presidente
Dott.ssa Grazia Maria Bagella Consigliere
Dott. Giacomo Dominijanni Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.463/2020 R.G.
promossa da
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, Parte_1
dagli Avv.ti Ettore Atzori e Silvio Pinna, con domicilio eletto presso il secondo, in Cagliari,
in Via San Lucifero, 65;
appellante
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza Controparte_1
di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel secondo grado del giudizio, dall'Avv. Andrea Casu, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura
comunale, in Cagliari, in Via Dante, 11;
appellato
CONCLUSIONI
nell'interesse della appellante: accertare e dichiarare l'illegittimità del contegno serbato dal nella vicenda per cui è causa e, conseguentemente, in accoglimento Controparte_1
della domanda proposta anche con l'appello proposto, accertare e dichiarare l'illegittimità
della ritenzione sine titulo da parte del medesimo a far data dal mese di agosto CP_1
del 2007, dell'appartamento sito in Cagliari, Via Bolzano, 7, piano IV, scala B, interno 7,
distinto al N.C.E.U. al fg. 21 part. 1340 sub 15, di proprietà della ricorrente Parte_2
[...
[...] ; in ogni caso, condannare il in persona del Sindaco in carica,
[...] Controparte_1
a risarcire i danni cagionati alla ricorrente in conseguenza della Parte_1
mancata messa a disposizione della ricorrente, quanto meno ai fini locativi, dall'agosto
2007, dell'appartamento di sua proprietà sito in Cagliari, Via Bolzano n. 7, piano IV, interno
7, danni da quantificarsi alla data di presentazione del ricorso introduttivo nella misura di euro 40.626,72, oltre alle somme per il medesimo titolo maturate successivamente e sino alla data di riconsegna dell'immobile, con la maggiorazione di rivalutazione e interessi moratori;
condannare, altresì, il a rimborsare alla dott.ssa Controparte_1 Pt_1
l'ulteriore importo di € 4.320,00 dalla medesima sborsati per spese condominiali maturate sino al momento della presentazione del ricorso introduttivo, nonché quelle ulteriori successivamente maturate e dalla medesima pagate – quanto meno a titolo di quote condominiali ordinarie – sino alla data di riconsegna dell'appartamento, oltre rivalutazione e interessi. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, con le maggiorazioni di legge, o in subordine integrale compensazione delle stesse, e condanna del al pagamento delle spese di lite che dovessero eventualmente Controparte_1
essere riconosciute al Prefetto di Cagliari, la cui chiamata è stata suscitata da espressa richiesta del Controparte_1
Nell'interesse dell'appellato: in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto da , per le ragioni indicate in atto;
nel merito, rigettare, in quanto Parte_1
inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da , Parte_1
confermando la sentenza impugnata e tutte le statuizioni in essa contenute e/o respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante, per i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto al Tribunale di Cagliari ex art. 702 bis c.p.c., Parte_1
ha convenuto in giudizio il deducendo: di essere proprietaria,
[...] Controparte_1
per averlo acquistato con rogito del notaio el 26 febbraio 2002, rep. n. 85204 racc. Per_1
n. 32020, dell'appartamento sito in Cagliari in Via Bolzano, 7, piano 4, scala B, interno 7,
distinto al NCEU al fg. 21, part. 1340 sub 15, facente parte del compendio immobiliare
2 realizzato in attuazione del programma di edilizia residenziale agevolata di cui all'art. 18
del d.l. n. 152/1991, destinato, secondo la previsione normativa, alla concessione in locazione o in godimento a dipendenti delle amministrazioni statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;
di avere vanamente atteso, per 18 mesi dopo la stipulazione del contratto, che la Prefettura di Cagliari individuasse un locatario in possesso dei requisiti di legge, determinandosi, pertanto - ritenendo che l'Amministrazione fosse decaduta dal relativo potere - al godimento personale dell'immobile; che, essendo stato,
successivamente, individuato dalla un assegnatario, il Tribunale di Cagliari le CP_2
aveva ordinato di rilasciare l'immobile alla affinché la stessa lo utilizzasse CP_2
coerentemente alle finalità della normativa sopra indicata;
che l'assegnatario aveva rinunciato e la ne aveva individuato un altro che - anch'egli - vi aveva CP_2
rinunciato, ragione per la quale la le aveva comunicato, con nota del 24 agosto CP_2
2007, che, poiché non erano state proposte altre domande entro il termine previsto dal d.m. n. 215/2002, l'utilizzatore sarebbe stato individuato dal secondo Controparte_1
la normativa in materia di edilizia residenziale pubblica vigente nella Regione Sardegna;
di avere invocato la piena disponibilità dell'immobile in virtù dell'art. 7 del dm 215/2002, che prevedeva, appunto, che l'immobile rientrasse nella disponibilità del soggetto attuatore o suoi aventi causa nel caso in cui non ci fossero istanze da esaminare, ma senza ottenere riscontro dal il quale soltanto nel 2008, con nota prot. n. 22676, Controparte_1
aveva comunicato alla , e per conoscenza alla , l'impossibilità di CP_2 Pt_1
collocare l'immobile ai fini della procedura di edilizia residenziale pubblica,
preannunziando la riconsegna alla stessa che, in riscontro, aveva significato al CP_2
di non avere più titolo a riacquisire l'appartamento e che avrebbe disertato alle CP_1
operazioni di consegna previste per il 22 febbraio;
di avere, quindi, in mancanza di comunicazioni del Comune e della , notificato al Comune, il 14 maggio 2008, un CP_2
formale atto di diffida alla immediata restituzione dell'immobile, ricevendone riscontro soltanto nel 2010 attraverso una nota del Servizio Gestione Patrimonio contenente invito a fornire notizie sullo stato dell'appartamento; di avere reiterato altre diffide ventilando la proposizione di azioni giudiziarie mirate a ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla
3 mancata percezione dei proventi della locazione dell'immobile o dal mancato godimento diretto dello stesso, ancora detenuto dal Comune, il quale aveva manifestato, con nota del
20 aprile 2012, la necessità di prolungare la chiusura dei termini del procedimento al fine di acquisire ulteriori approfondimenti, e, con nota del 16 maggio 2012, aveva comunicato un preavviso di rigetto, ai sensi ex art. 18 della l. n. 203/1991, dell'istanza di restituzione dell'immobile poiché la stessa avrebbe violato il vincolo locativo di cui all'art. 18 della l. n.
203/1991 nonché le prerogative assegnate al dall'art. 5 della l. n. 21/2001; che, CP_1
con determinazioni nn. 5108 del 6 giugno 2012 e 145048 del 4 luglio 2012, il Comune
aveva, in effetti, rigettato la richiesta di restituzione dell'immobile, disponendo, però,
l'immissione della nella disponibilità di esso per il suo utilizzo coerente alla Pt_1
normativa sulla edilizia agevolata e nel rispetto del vincolo locativo sino al 2018, ponendo a carico della proprietaria l'onere di individuare un conduttore in possesso dei requisiti di legge e riservando a sé soltanto attività di controllo;
di avere impugnato le suddette determinazioni al Tribunale Amministrativo Regionale che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sulle domande di restituzione e risarcimento danni, onerando parte ricorrente di operare la translatio iudicii al giudice ordinario.
Su tali premesse, la attrice ha chiesto che il Tribunale di Cagliari accertasse l'illegittimità del contegno serbato dall'Amministrazione nella vicenda e, quindi, della ritenzione dell'immobile sine titulo da parte del con sua condanna alla CP_1
restituzione nonché al risarcimento dei danni, nella misura di € 40.626,72, per canoni di locazione non percepiti, ed € 1.420,00 a titolo di rimborso di spese condominiali sostenute,
oltre rivalutazione e interessi moratori.
Si è costituito in giudizio il che ha eccepito, in via preliminare, il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva, poiché la assegnazione dell'immobile rientrerebbe nelle competenze della , e, nel merito, ha contestato le domande, CP_2
chiedendone il rigetto, invocando e ottenendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti della la quale si è a sua volta costituita in giudizio Controparte_3
eccependo che le questioni in ordine al regime cui era soggetto l'immobile erano coperte da giudicato del Tribunale Amministrativo e che la nota con cui era stato stabilito il
4 trasferimento della disponibilità dell'immobile al non era mai stata Controparte_1
impugnata; la ha, inoltre, contestato il quantum invocato dalla attrice. CP_2
In corso di causa la difesa della ricorrente ha fatto presente che il CP_1
aveva provveduto, il 30 novembre 2018, alla riconsegna alla attrice
[...]
dell'appartamento, come da verbale prodotto, il che è stato confermato dalla difesa dell'amministrazione comunale, che ha riferito che la aveva a ciò rilasciato il CP_2
nulla osta sul presupposto della avvenuta cessazione del vincolo locativo.
La attrice non ha proposto alcuna domanda nei confronti della Prefettura di Cagliari,
nei confronti della quale ha dichiarato di avere provveduto alla integrazione del contraddittorio solo al fine di ottemperare all'ordine del giudice.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 948/2020
ha rigettato la domanda, condannando la attrice alla rifusione delle spese processuali nei confronti del compensandole per metà, e compensando integralmente Controparte_1
le spese tra la attrice e la . CP_2
Il primo giudice, in sintesi, ha ritenuto: che, perdurante il vincolo locativo gravante sull'immobile ai sensi dell'art. 5, comma 2 della l. n. 21/2001, lo stesso, in mancanza di richieste da parte di dipendenti dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata,
non potesse essere restituito alla ricorrente ma, come era avvenuto, dovesse, essere trasferito al per l'assegnazione secondo le vigenti norme relative all'edilizia CP_1
residenziale pubblica;
che il vincolo impedisse, anche nel corso della gestione comunale,
la restituzione del bene, con la conseguenza che non sarebbe configurabile un danno;
che la attrice non avesse, comunque, fornito la prova dei presupposti dell'invocato risarcimento del danno.
Avverso la suddetta sentenza è stato proposto appello da Parte_1
che la ha censurata: per non avere, il Tribunale, correttamente interpretato le allegazioni di parte ricorrente, che aveva lamentato l'inerzia del che aveva passivamente CP_1
ritenuto l'immobile senza concretamente attivarsi per reperirne assegnatari in possesso dei requisiti di legge, di fatto comportandosi come un mero custode;
per non avere, il giudicante, tenuto in conto l'art. 7 del d.m. 215/2002 e la Direttiva del 23 maggio 2007 del
5 Ministero delle Infrastrutture, contemplanti, in caso di decadenza dal potere prefettizio, il rientro degli alloggi nella piena disponibilità del soggetto affidatario, con cessazione dell'obbligo di locazione a soggetti impegnati nella lotta alla criminalità organizzata e cessione di essi in locazione o godimento in regime di edilizia agevolata;
per non avere, il
Tribunale, ritenuto che, acclarata l' impossibilità della realizzazione dei fini perseguiti dall'ordinamento, vi sarebbe riespansione del diritto del proprietario, che non ha avuto adeguatamente compensata, con la percezione dei canoni di locazione, l'impossibilità di disporre e godere del bene per 16 anni;
per avere, il Tribunale, ritenuto che la ricorrente non avesse assolto all'onere della prova sul danno, essendo evidente, invece, che l'inerzia del Comune nel reperire un affittuario con i requisiti di legge la aveva penalizzata,
privandola della possibilità di incassare i canoni di locazione, quantunque la acquirente avesse contribuito con l'acquisto dell'immobile al programma congegnato dal legislatore,
beneficiando dello sconto di solo un settimo del prezzo;
per non avere, il primo giudice,
ritenuto che spettasse al che non vi aveva provveduto in giudizio, a provare di CP_1
avere attuato quanto necessario per individuare un conduttore del bene;
per non avere, il
Tribunale, pronunciato sul rimborso delle spese condominiali affrontate dalla proprietaria nell'arco temporale dal 2002 al 2018, date, rispettivamente, di acquisto e restituzione dell'appartamento.
Si è costituito in secondo grado il che ha chiesto che l'appello Controparte_1
fosse dichiarato inammissibile e, comunque, il suo rigetto.
Sulle conclusioni sopra trascritte la causa è stata trattenuta in decisione nella udienza del 4 novembre 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, occorre disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello, che contiene specifica ed esaustiva confutazione della motivazione della sentenza impugnata,
palesandosi conforme al dettato dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione “ratione temporis”
applicabile alla controversia.
L'appello è fondato nei limiti in prosieguo precisati.
Non meritano accoglimento i motivi inerenti l'invocato risarcimento dei danni, che
6 possono essere esaminati congiuntamente.
La normativa di riferimento è costituita:
-dall'art. 18 del d.l. n. 152/1991, convertito con la l. n. 203/1991, contemplante un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio, con erogazione di contributi e previsione, in caso di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata, che l'atto di trasferimento debba prevedere espressamente, a pena di nullità, il passaggio in capo all'acquirente degli obblighi di locazione;
- dall'art. 5, comma 2 della l. n. 21/2001, che prevede che “gli alloggi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto legge n. 152 del 1991 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991, per i quali siano venuti meno in tutto o in parte le finalità
originariamente attestate dal prefetto territorialmente competente, in mancanza di richieste da parte dei dipendenti dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, sono assegnati sulla base delle norme relative all'edilizia residenziale pubblica vigenti in ogni regione”.
Nel caso in esame, la ha constatato la mancanza di soggetti legittimati CP_2
alla concessione in godimento dell'immobile, trasferendone, quindi, la gestione al Comune affinché attendesse alla assegnazione secondo le norme dell'edilizia pubblica residenziale.
Tanto premesso, non è condivisibile l'assunto della difesa appellante secondo il quale la mancata individuazione, da parte del di soggetti aventi i requisiti per CP_1
l'assegnazione avrebbe determinato la riespansione del diritto dominicale della Pt_1
nella piena disponibilità dell'immobile: invero, infatti, la ricorrente, nel momento dell'acquisto, era ben consapevole delle limitazioni nelle facoltà di godimento e disposizione del bene per sedici anni, previste, in attuazione della normativa, nella
Convenzione del 30 marzo 2000 tra il Ministero dei Lavori Pubblici e la società costruttrice e nell'atto notarile, compensate da una riduzione del prezzo e aventi la “ratio”, secondo la succitata normativa, in interessi pubblici inderogabili, consistenti nel dare la possibilità, per
7 il suddetto arco temporale, di far fruire degli alloggi, a condizioni agevolate, dapprima ai dipendenti statali ricoprenti funzioni istituzionali nella lotta alla criminalità organizzata e,
gradatamente, a soggetti meno abbienti e appartenenti a fasce più deboli.
Diversamente da quando dedotto dalla appellante, non è, quindi, configurabile un reintegro del proprietario nelle facoltà privatistiche di pieno godimento e disposizione del bene prima che sia spirato l'arco temporale del vincolo previsto da norme a tutela di interessi pubblici indisponibili.
Tanto premesso, la domanda risarcitoria non può, innanzitutto, trovare accoglimento, come il Tribunale ha correttamente ritenuto, atteso che la stessa è stata fondata proprio sulla mancata restituzione dell'immobile, da parte del nella piena CP_1
disponibilità della (v. pagg. 13, 19/20 dell'atto di appello). Pt_1
Peraltro, come in modo condivisibile rilevato dal giudice di primo grado, che la attrice non avesse, sino alla scadenza del vincolo, un diritto di proprietà piena sul bene era stato statuito, con efficacia di giudicato, dal Tar Lazio, con sentenza n. 8732/2009,
confermata dal Consiglio di Stato, nonché dal Tar Lazio con sentenza n 9832/2009,
giudicato che preclude ogni riesame della questione.
Inoltre, il con determinazione n. 5108 del 6 giugno 2012, aveva Controparte_1
disposto l'immissione della nella disponibilità di esso per il suo utilizzo coerente Pt_1
alla normativa sulla edilizia agevolata e nel rispetto del vincolo locativo sino al 2018, ponendo a carico della proprietaria l'onere di individuare un conduttore in possesso dei requisiti di legge e riservando a sé soltanto attività di controllo: tale operato comunale è da ritenersi legittimo e peraltro pienamente rispondente a quanto previsto nella nota prot.
103816 dell'11.5.2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su richiesta del
(doc. n. 4). Si richiama altresì il caso scrutinato dalla Corte di Controparte_1
Cassazione nella ordinanza n. 3886/2019 - concernente, analogamente alla fattispecie in esame, lo svolgimento di un rapporto di locazione costituito tra privati su un immobile gravato da vincolo di destinazione alla locazione a particolari soggetti, ex l. n. 203/1991 -
in cui, pur statuendosi non nel merito ma sulla giurisdizione, è stato statuito il rilievo privatistico della conclusione e dello svolgimento del rapporto di locazione, sia pure con
8 l'interlocuzione della pubblica amministrazione al fine di stabilire eventualmente la legittimità del rapporto locativo e dei suoi contenuti e con il suo potere di intervento sul proprietario in caso di mancata assicurazione delle prerogative della stessa p.a..
La IG.ra , però, non ha accettato il deliberato del 2012, continuando a Pt_1
pretendere, infondatamente, come rilevato, con le intimazioni e diffide inoltrate al la piena ed esclusiva disponibilità dell'immobile. CP_1
Alla luce del suddetto rifiuto della e della costante sua pretesa di Pt_1
reintegrazione nelle piene facoltà del proprietario con caducazione di ogni vincolo, deve,
peraltro, presumersi che analogo atteggiamento la attrice avrebbe tenuto fin dall'inizio, nell'anno 2007, della gestione comunale della assegnazione del bene se il da CP_1
subito la avesse immessa nel possesso ai fini di un coerente utilizzo secondo la normativa.
Ne consegue che non è ascrivile al la dedotta inerzia nella gestione della CP_1
assegnazione dell'immobile, oggetto, peraltro, di mera allegazione non adeguatamente supportata da sostegno probatorio - anche, eventualmente, per presunzioni - il cui onere, non assolto, gravava su colei che ha agito in giudizio, ai sensi dell'art. 2697 c.c.: non è infatti, sufficiente, ai fini di un'azione risarcitoria, la deduzione della omessa assegnazione senza che sia offerto alcun elemento inferente la negligenza o l'imperizia dell'ente comunale in presenza di concrete possibilità di reperire un assegnatario.
Parimenti infondata si palesa la censura relativa al denegato diritto al rimborso delle quote condominiali, che non possono, evidentemente, che gravare sul proprietario dell'immobile.
Merita invece, accoglimento il motivo con cui è stata censurata la compensazione soltanto parziale delle spese processuali del primo grado, che devono essere integralmente compensate anche tra la attrice e il ai sensi dell'art. 92, comma 2 CP_1
c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie, in virtù della novità e peculiarità della questione trattata, obiettivamente controvertibile e in cui non si ravvisava,
al momento della proposizione della domanda, uno specifico e consolidato orientamento giurisprudenziale: circostanze, queste, che consigliano la compensazione anche delle
9 spese processuali del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, respinta ogni altra domanda ed eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) Compensa tra e il le spese processuali del Parte_1 Controparte_1
primo grado del giudizio.
2) Conferma, nel resto, la sentenza impugnata.
3) Compensa tra e il le spese processuali del Parte_1 Controparte_1
secondo grado del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 30 aprile 2025.
Il Presidente Dott. Donatella Aru
Il Giudice Ausiliario estensore Dott. Giacomo Dominijanni
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