TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/12/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2594/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice SA IT, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2594/2023 R.G.A.C./A, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c., con il provvedimento reso ai sensi dell'art.127-ter c.p.c. in data 20/11/2025, e vertente
TRA
(p.i. - c.f. ) in persona del Sindaco l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Carolillo e dall'avv. Carmelo Triulcio dell'Avvocatura Comunale ed elettivamente domiciliato presso la casa comunale alla Piazza dei Bruzi in Pt_1 giusta procura in atti;
Opponente
E
(p.i./c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Galasso ed elettivamente domiciliato in Avellino, alla Via Brigata Avellino n. 52, giusta procura in atti;
Opposta
(c.f. Controparte_2
), in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici domicilia per legge, in via Gioacchino Da Fiore n. 34;
Opposto
OGGETTO: Opposizione a cartella.
CONCLUSIONI: Opponente: “in via preliminare: disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto;
- nel merito: annullare e comunque dichiarare inefficace la cartella di pagamento numero n. 034 2023 00075291 23 000 – Ente creditore:
[...]
dell'importo di €. 15.115,46, con efficacia diretta nei Controparte_2 confronti anche dell'esattore, per infondatezza della pretesa creditoria: Con vittoria di spese e compensi come per legge”.
opposta: “non si oppone alla richiesta di cessazione della materia del contendere ed insiste per CP_3 la declaratoria di carenza di legittimazione passiva di , stante la sua Controparte_1 estraneità a tutte le doglianze oggetto di opposizione con espressa richiesta di manleva dell'Agente pagina 1 di 3 medesimo da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole possa conseguire da omissioni e/o illegittimità inerenti ad attività di esclusiva competenza dell'Ente
opposto: “1.- nel merito, in via principale, dichiarare la cessata materia del contendere CP_2 per le ragioni sopra esposte. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., il ha chiesto al Parte_1 Tribunale di annullare, previa sospensione dell'efficacia, la cartella di pagamento n. 03420230007529123000 – Ente creditore: , Controparte_2 CP_2 Controparte_2 dell'importo di €. 15.115,46, emessa da sul ruolo emesso da Min. Vig. Fuoco Socc. CP_3 CP_4 Pub. Dif. Civ. Dir. Cen. Aff. Gen., Via Cavour 5, Roma.
A fondamento dell'opposizione, l'istante ha rappresentato che in occasione della programmazione dell'evento cittadino “ ”, anno 2019, con determinazione dirigenziale n. 793/2019, Parte_2 veniva affidato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di il servizio di vigilanza Pt_1 antincendio impegnando, nelle more della esatta quantificazione dei costi, €. 1.000,00; che con successiva determinazione dirigenziale n. 2974/2019 del 31/10/2019, veniva preso atto della nota pec prot. n. 28197 del 22/03/2019, con cui il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco aveva inoltrato l'analitica rendicontazione delle attività espletate dal proprio Ufficio dal 15 al 19 marzo 2019, per l'importo complessivo di € 14.900,00; che il predetto importo veniva interamente liquidato dal competente settore che provvedeva ad impegnare il maggior importo di € 13.900,00 e, contestualmente, disponeva il relativo pagamento, demandando al competente servizio finanziario l'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del creditore;
che in risposta al sollecito di pagamento del Comando dei VVF del 23/10/2019, il dirigente del Settore Attività Produttive comunicava, con PEC del 8/11/2019, prot. n.2556, la disposta liquidazione precisando che la stessa era stata trasmessa all'Ufficio Finanziario per le valutazioni e gli adempimenti di competenza;
che, ciononostante, con atto di diffida del 30/06/2022, il Comando VVF intimava formalmente, con atto di messa in mora, la corresponsione delle proprie spettanze, per il servizio di vigilanza effettuato, cui seguiva la risposta del con nota n.984 del 02/08/2022, ai sensi della quale “la somma richiesta rientra Parte_1 nella massa passiva di competenza dell'organismo straordinario di liquidazione, cui la presente è indirizzata per conoscenza”; che con ingiunzione di pagamento del 11/08/2022, il Comando VVF ingiungeva al ed alla Commissione straordinaria di liquidazione, il pagamento dell'importo Pt_1 complessivo di € 15.115,46; in data 22/5/2023, a mezzo di il notificava la CP_3 Controparte_2 cartella di pagamento per cui è causa.
In ragione di tanto, ha eccepito i seguenti motivi: 1) inammissibilità del mezzo della cartella di pagamento nei confronti dell'ente locale, posto che, l'esecutività della medesima, trascorsi i 60 gg assegnati per il pagamento con conseguente possibilità di procedere ad esecuzione forzata, si pone in contrasto con quanto prescritto dall'art. 14 L. 30/1997, costituendo violazione dello spatium deliberandi; 2) Inammissibilità dell'azione – Istanza di ammissione alla massa passiva, considerando che con deliberazione n.51 del 11.11.2019 il Consiglio comunale ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario del da cui discendono le conseguenze di cui agli artt. 248 ss. D.lgs. n. 267/2000 e Pt_1 ss. Mm., ossia preclusione delle azioni esecutive e assoggettamento a procedura liquidatoria di tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione medesima, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente.
Conclude pertanto per l'annullamento della cartella opposta. si è costituita in giudizio ed ha resistito all'opposizione. CP_3
Il rappresentando in fatto che la Controparte_2 Commissione Straordinaria di Liquidazione, in data 27/06/2023, ha avanzato formale proposta pagina 2 di 3 transattiva ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000, accettata dall'Amministrazione, che il 7/09/2023 il ha provveduto al pagamento di € 9.760,00, trasmettendo, in data Parte_1 12.9.2023 il relativo mandato di pagamento, nonché la richiesta di annullamento della cartella di pagamento n. 03420230007529123000 indirizzata ad che in data 14/2/2024 ha richiesto formale CP_3 avvio della procedura di sgravio del debito relativo alla cartella opposta, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma c.p.c., con provvedimento reso ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data 20/11/2025.
Preliminarmente, deve rilevarsi che non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, giacchè il non ha prestato adesione alla richiesta in tal senso formulata Parte_1 dagli enti convenuti, in quanto, nonostante il pagamento e le reiterate richieste, né il
[...]
, né l' hanno proceduto allo sgravio Controparte_5 Controparte_1 della cartella esattoriale opposta.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere riveste, infatti, natura dichiarativa e per tale motivo presuppone il pieno accordo tra le parti circa l'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia. Pertanto, è da escludere che il giudice possa dichiarare cessata la materia del contendere allorché le parti abbiano manifestato la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza.
Nel merito, è pacifico tra le parti (Cfr comparsa di costituzione e risposta del 5/03/2024 del
[...]
e nota di trattazione scritta di del 18.11.2025), Controparte_2 CP_3 quanto provato documentalmente (cfr distinta di bonifico del 07/09/2023, prodotta dall'Avvocatura), che la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Cosenza, in data 27/06/2023, ha avanzato formale proposta transattiva ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. n. 18 agosto n. 267/2000 e che a seguito dell'accettazione di tale proposta transattiva da parte del convenuto, è stato effettuato CP_2 un pagamento di € 9.760,00 direttamente al , Controparte_2
Risulta, altresì, pacifico che al pagamento non è seguito lo sgravio del ruolo sotteso alla cartella opposta.
Tanto premesso, l'eccezione di pagamento opposta dal è fondata e per tale ragione la cartella Pt_1 impugnata deve essere annullata.
Tenuto conto del comportamento processuale degli enti convenuti, appare equo disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla la cartella impugnata;
dichiara la compensazione delle spese di lite
Cosenza, 16 dicembre 2025
Il CE SA IT
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice SA IT, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2594/2023 R.G.A.C./A, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c., con il provvedimento reso ai sensi dell'art.127-ter c.p.c. in data 20/11/2025, e vertente
TRA
(p.i. - c.f. ) in persona del Sindaco l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Carolillo e dall'avv. Carmelo Triulcio dell'Avvocatura Comunale ed elettivamente domiciliato presso la casa comunale alla Piazza dei Bruzi in Pt_1 giusta procura in atti;
Opponente
E
(p.i./c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Galasso ed elettivamente domiciliato in Avellino, alla Via Brigata Avellino n. 52, giusta procura in atti;
Opposta
(c.f. Controparte_2
), in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici domicilia per legge, in via Gioacchino Da Fiore n. 34;
Opposto
OGGETTO: Opposizione a cartella.
CONCLUSIONI: Opponente: “in via preliminare: disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto;
- nel merito: annullare e comunque dichiarare inefficace la cartella di pagamento numero n. 034 2023 00075291 23 000 – Ente creditore:
[...]
dell'importo di €. 15.115,46, con efficacia diretta nei Controparte_2 confronti anche dell'esattore, per infondatezza della pretesa creditoria: Con vittoria di spese e compensi come per legge”.
opposta: “non si oppone alla richiesta di cessazione della materia del contendere ed insiste per CP_3 la declaratoria di carenza di legittimazione passiva di , stante la sua Controparte_1 estraneità a tutte le doglianze oggetto di opposizione con espressa richiesta di manleva dell'Agente pagina 1 di 3 medesimo da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole possa conseguire da omissioni e/o illegittimità inerenti ad attività di esclusiva competenza dell'Ente
opposto: “1.- nel merito, in via principale, dichiarare la cessata materia del contendere CP_2 per le ragioni sopra esposte. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., il ha chiesto al Parte_1 Tribunale di annullare, previa sospensione dell'efficacia, la cartella di pagamento n. 03420230007529123000 – Ente creditore: , Controparte_2 CP_2 Controparte_2 dell'importo di €. 15.115,46, emessa da sul ruolo emesso da Min. Vig. Fuoco Socc. CP_3 CP_4 Pub. Dif. Civ. Dir. Cen. Aff. Gen., Via Cavour 5, Roma.
A fondamento dell'opposizione, l'istante ha rappresentato che in occasione della programmazione dell'evento cittadino “ ”, anno 2019, con determinazione dirigenziale n. 793/2019, Parte_2 veniva affidato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di il servizio di vigilanza Pt_1 antincendio impegnando, nelle more della esatta quantificazione dei costi, €. 1.000,00; che con successiva determinazione dirigenziale n. 2974/2019 del 31/10/2019, veniva preso atto della nota pec prot. n. 28197 del 22/03/2019, con cui il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco aveva inoltrato l'analitica rendicontazione delle attività espletate dal proprio Ufficio dal 15 al 19 marzo 2019, per l'importo complessivo di € 14.900,00; che il predetto importo veniva interamente liquidato dal competente settore che provvedeva ad impegnare il maggior importo di € 13.900,00 e, contestualmente, disponeva il relativo pagamento, demandando al competente servizio finanziario l'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del creditore;
che in risposta al sollecito di pagamento del Comando dei VVF del 23/10/2019, il dirigente del Settore Attività Produttive comunicava, con PEC del 8/11/2019, prot. n.2556, la disposta liquidazione precisando che la stessa era stata trasmessa all'Ufficio Finanziario per le valutazioni e gli adempimenti di competenza;
che, ciononostante, con atto di diffida del 30/06/2022, il Comando VVF intimava formalmente, con atto di messa in mora, la corresponsione delle proprie spettanze, per il servizio di vigilanza effettuato, cui seguiva la risposta del con nota n.984 del 02/08/2022, ai sensi della quale “la somma richiesta rientra Parte_1 nella massa passiva di competenza dell'organismo straordinario di liquidazione, cui la presente è indirizzata per conoscenza”; che con ingiunzione di pagamento del 11/08/2022, il Comando VVF ingiungeva al ed alla Commissione straordinaria di liquidazione, il pagamento dell'importo Pt_1 complessivo di € 15.115,46; in data 22/5/2023, a mezzo di il notificava la CP_3 Controparte_2 cartella di pagamento per cui è causa.
In ragione di tanto, ha eccepito i seguenti motivi: 1) inammissibilità del mezzo della cartella di pagamento nei confronti dell'ente locale, posto che, l'esecutività della medesima, trascorsi i 60 gg assegnati per il pagamento con conseguente possibilità di procedere ad esecuzione forzata, si pone in contrasto con quanto prescritto dall'art. 14 L. 30/1997, costituendo violazione dello spatium deliberandi; 2) Inammissibilità dell'azione – Istanza di ammissione alla massa passiva, considerando che con deliberazione n.51 del 11.11.2019 il Consiglio comunale ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario del da cui discendono le conseguenze di cui agli artt. 248 ss. D.lgs. n. 267/2000 e Pt_1 ss. Mm., ossia preclusione delle azioni esecutive e assoggettamento a procedura liquidatoria di tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione medesima, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente.
Conclude pertanto per l'annullamento della cartella opposta. si è costituita in giudizio ed ha resistito all'opposizione. CP_3
Il rappresentando in fatto che la Controparte_2 Commissione Straordinaria di Liquidazione, in data 27/06/2023, ha avanzato formale proposta pagina 2 di 3 transattiva ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000, accettata dall'Amministrazione, che il 7/09/2023 il ha provveduto al pagamento di € 9.760,00, trasmettendo, in data Parte_1 12.9.2023 il relativo mandato di pagamento, nonché la richiesta di annullamento della cartella di pagamento n. 03420230007529123000 indirizzata ad che in data 14/2/2024 ha richiesto formale CP_3 avvio della procedura di sgravio del debito relativo alla cartella opposta, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma c.p.c., con provvedimento reso ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data 20/11/2025.
Preliminarmente, deve rilevarsi che non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, giacchè il non ha prestato adesione alla richiesta in tal senso formulata Parte_1 dagli enti convenuti, in quanto, nonostante il pagamento e le reiterate richieste, né il
[...]
, né l' hanno proceduto allo sgravio Controparte_5 Controparte_1 della cartella esattoriale opposta.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere riveste, infatti, natura dichiarativa e per tale motivo presuppone il pieno accordo tra le parti circa l'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia. Pertanto, è da escludere che il giudice possa dichiarare cessata la materia del contendere allorché le parti abbiano manifestato la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza.
Nel merito, è pacifico tra le parti (Cfr comparsa di costituzione e risposta del 5/03/2024 del
[...]
e nota di trattazione scritta di del 18.11.2025), Controparte_2 CP_3 quanto provato documentalmente (cfr distinta di bonifico del 07/09/2023, prodotta dall'Avvocatura), che la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Cosenza, in data 27/06/2023, ha avanzato formale proposta transattiva ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. n. 18 agosto n. 267/2000 e che a seguito dell'accettazione di tale proposta transattiva da parte del convenuto, è stato effettuato CP_2 un pagamento di € 9.760,00 direttamente al , Controparte_2
Risulta, altresì, pacifico che al pagamento non è seguito lo sgravio del ruolo sotteso alla cartella opposta.
Tanto premesso, l'eccezione di pagamento opposta dal è fondata e per tale ragione la cartella Pt_1 impugnata deve essere annullata.
Tenuto conto del comportamento processuale degli enti convenuti, appare equo disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla la cartella impugnata;
dichiara la compensazione delle spese di lite
Cosenza, 16 dicembre 2025
Il CE SA IT
pagina 3 di 3