Sentenza 23 marzo 2026
Decreto presidenziale 31 marzo 2026
Ordinanza cautelare 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00070/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00258/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 258 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ntt Data TA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con mandanti Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Derga Consulting S.p.A., Intellera Consulting S.p.A. e Agic Technology S.r.l. in relazione alla procedura CIG B4FCFC4533, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Marini, Valentina Carucci e Matteo Paolelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.C.P. - Agenzia per i Contratti Pubblici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alexandra Roilo, Patrizia Pignatta, Elisa Rodaro ed Eric Chini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1;
A.C.P. - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture, A.C.P. - Area Strategie D’Acquisto, Provincia Autonoma di Bolzano, non costituiti in giudizio;
nei confronti
IV - The TAn Innovation Company S.p.A. in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con mandanti KPMG Advisory S.p.A., Datef S.p.A. e Almaware S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Di Nitto e Gianpaolo Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, via Antonio Gramsci, 24;
KPMG Advisory S.p.A., Datef S.p.A. e Almawave S.p.A., in proprio e quali mandanti del costituendo R.T.I. con IV - The TAn Innovation Company S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previa sospensione dell’efficacia e concessione di misure cautelari degli atti della procedura aperta sopra soglia per l’aggiudicazione della “Convenzione Quadro ACP per servizi ICT - Seconda Edizione” - relativamente al Lotto n. 2: “Servizi Informatici ICT per applicazioni commerciali” - Gara AOV/SUA-SF 036/2024 - codice CIG B4FCFC4533, e in particolare:
- della Comunicazione di aggiudicazione del Lotto n. 2, prot. n. 175640 del 30.10.2025 e dei relativi allegati:
1) Decreto ACP n. 21 del 27.10.2025, recante “Aggiudicazione ai sensi dell’art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023” del Lotto n. 2 in favore di RTI IV;
2) della proposta di aggiudicazione del Lotto n. 2 in favore di RTI IV a valle della verifica di congruità dell’offerta;
3) della relazione del R.U.P. prot. n. 172473 del 24.10.2025, con cui l’offerta di RTI IV sul Lotto n. 2 è stata ritenuta congrua;
4) della graduatoria finale relativa al Lotto n. 2;
5) dei verbali dell’Autorità di gara n. 1 del 26.2.2025, n. 2 del 30.4.2025, n. 3 del 24.9.2025;
6) dei verbali della Commissione di valutazione delle offerte relativi al Lotto n. 2, verbale n. 1 del 30.4.2025 di apertura delle OO.TT., verbale n. 2 del 3.7.2025, verbale n. 3 del 6.8.2025, n. 4 del 7.8.2025, n. 12 del 3.9.2025, n. 14 del 4.9.2025 e relativo Allegato “A2” recante valutazione e attribuzione dei punteggi sulle OO.TT.;
Nonché ove occorra per l’annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti, quali:
7) il bando di gara;
8) il disciplinare di gara;
9) il Capitolato Tecnico;
10) l’allegato alla lex specialis denominato: “ Criteri per la valutazione delle offerte anormalmente basse ”;
11) la determina a contrarre di cui al D.D. ACP n. 76 del 23.12.2025.
per la conseguente
esclusione del RTI IV dalla gara, direttamente o previa rinnovazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia;
per l’accertamento
del diritto del RTI odierno ricorrente a vedersi aggiudicato l’appalto;
per la declaratoria
di inefficacia del contratto relativo al Lotto n. 2 con il RTI IV S.p.A. - Datef AG - KPMG Advisory S.p.A. - ALMAWAVE S.P.A. ove nelle more stipulato
e per il risarcimento
dei danni subiti e subendi in conseguenza degli atti impugnati, sia in forma specifica mediante subentro integrale o parziale nel contratto relativo al Lotto n. 2 ove nelle more stipulato, ovvero per equivalente secondo quanto sarà provato in corso di causa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ntt Data TA S.p.A. il 30.12.2025:
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia e concessione di misure cautelari
degli atti della procedura aperta sopra soglia per l’aggiudicazione della “Convenzione Quadro ACP per servizi ICT – Seconda Edizione” – relativamente al Lotto n. 2: “Servizi Informatici ICT per applicazioni commerciali” – Gara AOV/SUA-SF 036/2024 - codice CIG B4FCFC4533, come sopra dettagliatamente specificati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IV - The TAn Innovation Company S.p.A. in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con mandanti KPMG Advisory S.p.A., Datef S.p.A. e Almaware S.p.A. nonché dell’A.C.P. - Agenzia per i Contratti Pubblici;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il consigliere RE TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Agenzia per contratti pubblici della Provincia autonoma di Bolzano bandiva una procedura aperta sopra soglia europea, suddivisa in tre lotti e avente ad oggetto la Convenzione quadro ACP per servizi ICT - seconda edizione.
L’aggiudicazione doveva avvenire in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa al prezzo e qualità, per un rapporto, rispettivamente, di 20/100 e 80/100.
Il lotto 2 “ servizi informatici ICT per applicazioni commerciali ” (codice CIG B4FCFC4533) per la durata di 48 mesi, con proroga tecnica per un massimo di 6 mesi e dell’ammontare di euro 49.578.846,00, oggetto del presente contenzioso, vedeva la partecipazione di due soli concorrenti: il costituendo raggruppamento temporaneo imprese (RTI) composto dalla ricorrente TT AT TA (di seguito anche: “TT Data” o R.T.I. TT Data), in qualità di mandataria, con le mandanti Derga Consulting S.p.A., Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Intellera Consulting S.p.A. e Agic Technology S.r.l., nonché il costituendo RTI composto da IV S.p.A., quale mandataria con le mandanti KPMG Advisory S.p.A., Datef S.p.A. e Almawave S.p.A. (di seguito anche: “R.T.I. IV”). In particolare, come desumibile dal capitolato tecnico, il lotto n. 2 riguardava il servizio realizzativo (sviluppo, personalizzazione e parametrizzazione) di software o modifiche alle funzionalità di software commerciali, servizi di gestione, assistenza e manutenzione del portafoglio applicativo nonché servizi specialistici di cd. “ Information and Communications Technology ” (I.C.T.), in favore delle Amministrazioni contraenti site nel territorio della provincia di Bolzano.
La valutazione dell’offerta tecnica era quindi affidata a un’apposita Commissione, che attribuiva al R.T.I. IV il migliore punteggio, pari di 79,22 riparametrato a 80, mentre l’offerta presentata dal R.T.I. TT Data otteneva un punteggio di 69,87, riparametrato a 70,56 punti.
Il R.T.I. IV presentava inoltre la migliore offerta economica (euro 22.925.258,39), proponendo quindi un ribasso pari al 53,76% a fronte di un ribasso pari al 39,24% proposto dal R.T.I. TT Data (euro 30.124.106,82).
La procedura comprendeva anche il subprocedimento di verifica di congruità dell’offerta in capo al primo concorrente in graduatoria, a seguito della cui positiva conclusione veniva quindi disposta, con provvedimento del 27.10.2025, l’aggiudicazione in capo al R.T.I. IV.
In data 30.10.2025 veniva inoltrata ai concorrenti la comunicazione dell’intervenuto provvedimento di aggiudicazione, comprendente l’ulteriore documentazione relativa allo svolgimento della gara, nonché, per quanto di interesse nel presente contenzioso, le decisioni in ordine alle richieste di oscuramento da parte dei concorrenti dei propri documenti di offerta.
Con ricorso di data 10 dicembre 2025, notificato in pari data, Ntt Data TA S.p.A., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I., impugnava il provvedimento di aggiudicazione in favore del R.T.I. IV della “Convenzione Quadro ACP per servizi ICT - Seconda Edizione” - relativamente al Lotto n. 2: “Servizi Informatici ICT per applicazioni commerciali” - Gara AOV/SUA-SF 036/2024 - codice CIG B4FCFC4533, nonché gli ulteriori atti in epigrafe indicati.
La ricorrente premetteva di avere partecipato, quale gestore uscente del servizio, all’anzidetta procedura aperta unitamente al R.T.I. IV, conseguendo il punteggio di 88,75, a fronte del punteggio pari a 100 ottenuto dal controinteressato, che si collocava pertanto al primo posto.
L’Autorità di gara rilevava l’anomalia dell’offerta del primo classificato, disponendo quindi l’avvio del procedimento di verifica della congruità all’esito del quale il R.U.P. riteneva le motivazioni rese dall’operatore economico sufficienti e adeguate.
A seguito dell’aggiudicazione definitiva, comunicata alla ricorrente in data 30 ottobre 2025 unitamente alle decisioni della Stazione appaltante in merito all’accesso agli atti, quest’ultima promuoveva ricorso ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 36/2023 (di seguito anche: “c.c.p.”), che veniva accolto da questo T.R.G.A. con sentenza n. 230 del 27 novembre 2025.
La ricorrente evidenziava di avere ottenuto la documentazione oggetto di tale giudizio solamente in data 3 dicembre 2025, vedendosi costretta a presentare il ricorso introduttivo considerando quale dies a quo la ricezione della relazione giustificativa trasmessa dall’Amministrazione resistente in data 10 novembre 2025, ancorché oscurata e priva degli allegati prodotti dal concorrente, riservandosi quindi di presentare motivi aggiunti a seguito dell’ottenimento dell’offerta tecnica e dei giustificativi in versione estesa.
2. A sostegno del proprio ricorso deduceva il seguente motivo, suddiviso in diversi sottomotivi:
2.1. “ Sulla manifesta insostenibilità e inaffidabilità dell’offerta del RTI IV e sui vizi insiti nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta – violazione e falsa applicazione degli artt. 41, comma 13, e 110 d.lgs. n. 36/2023, dell’art. 30 l.p. n. 16/2015, dell’art. 1.2 della parte ii del disciplinare di gara e dell’allegato al disciplinare recante “criteri per la valutazione delle offerte anormalmente basse”. violazione e falsa applicazione della lex specialis. eccesso di potere per travisamento di presupposti di fatto, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, illogicità e irragionevolezza manifesta ”.
Ad avviso della ricorrente il provvedimento di aggiudicazione si poneva in contrasto con gli artt. 41, comma 13 e 110 c.c.p., così come con l’art. 1.2. della Parte II del Disciplinare di gara e dell’Allegato al Disciplinare recante “Criteri per la valutazione delle offerte anormalmente basse”, disposizioni in applicazione delle quali il R.T.I. IV avrebbe dovuto essere escluso per avere presentato un’offerta complessivamente non seria e, dunque, inaffidabile.
A fronte delle oggettive criticità caratterizzanti l’offerta dell’aggiudicatario, di portata e natura tale da delinearne un quadro di complessiva insostenibilità, il R.U.P. ometteva radicalmente di motivare il giudizio di congruità cui perveniva, non consentendo una ricostruzione dell’ iter logico-giuridico a tal fine seguito.
La ricorrente censurava pertanto in primo luogo la quantificazione del costo del lavoro, ritenuta del tutto sottostimata sia sotto un profilo previsionale attinente alle dinamiche inflattive, sia sotto un profilo sostanziale afferente la correttezza dell’inquadramento, risultando di conseguenza strutturata in modo tale da falsare l’affidabilità dell’offerta.
Il R.T.I. IV dichiarava infatti di avere determinato il costo del lavoro, con riferimento ad IV S.p.A. e Almawave S.p.A., sulla base dei relativi valori economici previsti dal contratto nazionale per il personale dipendente da imprese dell’industria metalmeccanica, mentre in relazione a KPMG Advisory S.p.A. e Datef A.G. S.p.A. sulla base dei valori economici previsti dai contratti nazionali per il personale dipendente da imprese del settore terziario, distribuzione e servizi.
Tali giustificazioni contrastavano tuttavia con le sopravvenienze normative, che rendevano la stima effettuata dall’aggiudicatario non solo inidonea a garantire il rispetto dei minimi retributivi per tutta la durata dell’Accordo Quadro, ma anche suscettibile di erodere integralmente l’utile dichiarato in sede di giustificativi.
Invero, già dall’analisi delle serie storiche delle tabelle ministeriali per il CCNL Metalmeccanico Industria, relative al periodo giugno 2021 – giugno 2025, emergeva un incremento medio sui quattro anni ben superiore alle stime del RTI aggiudicatario, pari al 4,04% complessivo per le sole retribuzioni tabellari e al 3,80% complessivo per il costo globale. Tale dato consentiva di per sé di affermare l’inadeguatezza del parametro dell’1% indicato dal R.T.I. IV, derivando da ciò un differenziale negativo pari al 3,04% rispetto al dato storico medio reale relativo al periodo 2021 – 2025 e un incremento storico medio annuo del costo del lavoro pari al 2,59%, con conseguente incremento complessivo nei quattro anni di vigenza contrattuale pari al 5,05%.
Ad avviso della ricorrente la fondatezza di tali censure trovava recente conferma a seguito della sottoscrizione, in data 22 novembre 2025, dell’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL di settore metalmeccanico, con decorrenza fino al 30 giugno 2028.
Dall’analisi del testo dell’accordo emergeva infatti un aumento complessivo dei minimi tabellari che, proiettato sull’intera durata contrattuale, superava il 9%. La proiezione degli aumenti relativa al periodo 2025 – 2029 generava un dato pari al 6,71%, con un differenziale negativo pari al – 5,71% rispetto all’incremento dell’1% complessivo a copertura di eventuali incrementi minimi salariali.
L’offerta del R.T.I. IV generava pertanto un deficit di copertura del costo del lavoro, ponendosi in contrasto con gli artt. 41, comma 13 e 110, comma 5 c.c.p. per inidoneità a garantire il rispetto dei minimi retributivi per tutta la durata dell’Accordo Quadro, erodendo integralmente l’utile dichiarato dall’aggiudicatario in sede di giustificativi. La sottostima, nella determinazione del costo minimo offerto, del fisiologico aumento salariale dipendente dal rinnovo del CCNL, si riverberava sul trattamento salariale minimo da riconoscere ai lavoratori durante il ciclo di vita della commessa, determinando per alcune figure professionali una retribuzione mensile inferiore ai minimi tabellari rivalutati nel corso del quadriennio.
L’offerta di R.T.T. IV risultava pertanto in perdita, in quanto il costo del lavoro riportato nel conto economico ammontava a € 45.488.731,06, la cui rivalutazione secondo l’aliquota del 5,05% per gli aumenti salariali implicava un aumento di € 1.823.846,87, con conseguente erosione dell’utile dichiarato nei giustificativi, pari a € 1.645.661,24. Tale dato implicava pertanto una perdita di € 178.185,64 del conto economico di commessa tenendo in considerazione i soli aumenti relativi al CCNL Metalmeccanico Industria applicato da IV e Almaware, con risultati tuttavia analoghi anche in relazione al CCNL per il personale dipendente da imprese del settore terziario, distribuzione e servizi, applicato da KPMG Advisory S.p.A. e Datef AG S.p.A.
La ricorrente evidenziava altresì come nel conto economico finale di cui al § 7 dei giustificativi, alla voce “ Costo oneri sicurezza rischi specifici a carico dell’impresa ” fosse riportata la somma di € 400.823,77, a fronte dei una quantificazione per la medesima voce nel par. 2.3.3 dei propri giustificativi di un importo pari a € 629.177,25, con una differenza di € 228.353,48. Sommando tale ulteriore importo, dunque, l’utile di impresa raggiungeva un valore negativo di € 406.539,12, con conseguente radicale inaffidabilità di un’offerta evidentemente in netta perdita.
Ad avviso di TT Data, inoltre, la valutazione di anomalia non teneva conto dell’incongruità tra i requisiti di anzianità richiesti dal capitolato e livelli di inquadramento contrattuali utilizzati per giustificare il prezzo offerto, generando due distinti fenomeni, segnatamente l’utilizzo improprio dell’apprendistato e il sotto-inquadramento sistematico.
Il capitolato tecnico richiedeva infatti per le figure chiave una qualifica e un’anzianità di lavoro specifica e consolidata, ciò in ontologico contrasto con il ricorso all’utilizzo massivo di inquadramenti contrattuali di tipo “Apprendistato” (codice “C3 appr”), come avvenuto in relazione alla figura professionale “Programmatore”, per la quale, nonostante fosse richiesta un’adeguata qualificazione professionale e un’anzianità lavorativa di minimo tre anni, l’aggiudicatario offriva il 14% della forza lavoro inquadrata quale “apprendista”.
Analogo approccio veniva seguito per la qualifica di “Grafico Web”, in relazione alla quale il R.T.I. IV offriva il 40% di forza lavoro qualificata come “apprendista”, a fronte di un’anzianità minima di due anni (con laurea) ovvero di quattro anni (con diploma), cui dovevano aggiungersi ulteriori due anni di esperienza nella funzione.
L’offerta presentata dall’aggiudicatario, a fronte delle peculiarità del contratto di apprendistato, oltre a porsi in contrasto con l’allegato “All_Profili professionali – L2” del capitolato tecnico risultava suscettibile di incidere sulla verifica di congruità dell’opera.
Il differenziale tra retribuzioni previste per la figura di apprendista e quelle dovute al corrispondente personale dotato di adeguata qualificazione implicava un aumento di costo di € 39.080,81 per la figura di “programmatore”, nonché di € 16.204,05 per la posizione “grafico web”.
La sistematica incongruità tra i requisiti di anzianità richiesti dal Capitolato e i livelli di inquadramento contrattuale utilizzati per giustificare il prezzo offerto emergeva altresì dal sotto-inquadramento sistematico dei profili di cd. “alta seniority”, così come risultante dall’esame dei giustificativi prodotti dal R.T.I. IV. L’appiattimento retributivo su livelli esecutivi, corrispondenti al livello C3 del CCNL metalmeccanico, contrastava con i livelli di anzianità richiesti dal capitolato tecnico per le figure professioni “UX Specialist” e “Specialista di Prodotto/Tecnologia”. Analoghe incongruenze erano rinvenibili in relazione all’applicazione del CCNL del settore terziario da parte delle imprese mandanti Datef e KPMG Advisory, rilevandosi violazioni delle declaratorie in relazione ai profili “Tester”, “Visual Web Designer”, nonché per le figure specialistiche “AI Specialist”, “Networking Specialist” e “Sistemista”.
Ad avviso della ricorrente, dunque, l’offerta risultava confezionata ab origine in violazione della lex specialis o, in alternativa, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta l’aggiudicatario utilizzava artatamente i giustificativi al fine di riqualificare al ribasso l’oggetto della prestazione, alterando l’esito del relativo segmento procedimentale, con conseguente obbligo di esclusione in entrambi i casi.
L’insostenibilità dell’offerta e l’illegittimità del giudizio espresso dal R.U.P. emergevano altresì in relazione ai servizi a canone, ossia i servizi di natura continuativa remunerati per l’appunto a canone, per i quali il capitolato richiedeva l’individuazione delle figure professionali e il numero di giornate necessario per ciascuna di tali figure. La ricorrente evidenziava come il prezzo del canone prevedesse un primo sconto, corrispondente a quello praticato sulle tariffe giornaliere proposte a base d’asta e per le quali l’aggiudicatario indicava una media di sconti del 60,9%, cui doveva aggiungersi un ulteriore sconto proposto dal concorrente, nella fattispecie del 25%.
Tale duplice scontistica implicava, a mero titolo esemplificativo, che la figura di un “UX Specialist”, quotato a € 180,00 al giorno rispetto all’importo di € 673,00 a base d’asta, laddove utilizzata per un servizio a canone avrebbe dovuto percepire un ulteriore sconto del 25%, quindi € 135,00 al giorno, con uno sconto complessivo del 79,9%.
Nel § 2.2. dei “giustificativi” il R.T.I. dichiarava un dimensionamento di attività e costi come se le modalità di remunerazione fossero interamente a tempo e spesa o a corpo, omettendo di considerare lo sconto sui servizi a canone, nonostante la relativa incidenza erodesse integralmente l’utile di impresa.
La ricorrente riteneva pertanto che la combinazione dello sconto percentuale offerto dall’aggiudicatario sui servizi a canone, pari al 25%, con l’incidenza percentuale stimata dell’attività a canone su quella complessiva, asseritamente pari a circa il 20%, emergeva un valore dei ricavi effettivo inferiore del 5%, e precisamente pari a € 47.099.903,77, così considerato: “ servizi a canone pari al 20% della Convenzione: 20% di € 49.578.846,00 = € 9.915.769,20 per servizi a canone - sconto applicato da RTI IV sui servizi a canone pari al 25%: 25% di € 9.915.769,20 = € 2.478.942,30 ( ricavi effettivi RTI IV = ricavi complessivi – sconto applicato per le attività a canone : € 49.578.846,00 - € 2.478.942,30 = € 47.099.903,70 ”.
A fronte dell’identità dell’ammontare dei costi, tenuto conto dei servizi a canone e della scontistica applicata sugli stessi, il ricavo risultava inferiore di circa il 5% rispetto a quanto indicato nei giustificativi, con conseguente totale erosione del margine operativo dichiarato nei giustificativi e pari al 3,32%. L’unico riferimento alla scontistica applicata ai servizi a canone era dato dalla seguente affermazione di natura tautologica: “ Nel caso in cui una parte delle attività fosse richiesta “a canone”, i minori ricavi derivanti dall’applicazione dell’ulteriore sconto previsto dal RTI saranno bilanciati dall’efficientamento che le aziende del RTI saranno in grado di garantire, a parità di risultato qualitativo, grazie alla propria ampia esperienza nell’ambito di fornitura analoghe ”.
La scontistica applicata non consentiva in realtà di garantire il servizio per come proposto dall’aggiudicatario nella propria offerta tecnica, tenuto conto che la lex specialis richiedeva ai concorrenti di stimare il fabbisogno di risorse (giorni/uomo) necessario per garantire i livelli di servizio (cd. “SLA”), attraverso un’indicazione che, una volta formulata in offerta, assumeva la valenza di vincolo contrattuale di disponibilità funzionale al risultato. Il R.T.I. IV descriveva un servizio basato su SLA stringenti e presidio costante, a fronte dei quali l’applicazione di un taglio secco del 25% ai costi del personale sui servizi a canne, senza la possibilità di ridurre i costi unitari del lavoro e senza la previsione di strumenti di automazione o di efficientamento, implicava che lo sconto potesse essere garantito solo attraverso la riduzione del 25% del volume di ore/uomo erogate.
Ad avviso della ricorrente tale approccio generava due distinte ipotesi, entrambe idonee a determinare l’esclusione del concorrente, così di seguito esposto: “ i) per garantire il servizio offerto in O.T. per i servizi a canone è necessario il 100% dell’effort, sicché i giustificativi, coprendo solo il 75% dei costi, sono inveritieri e l’offerta è insostenibile; ii) se deve farsi fede ai costi e risorse indicati nei giustificativi, allora il servizio verrà svolto solo con il 75% dell’effort, e ciò implica una modifica sostanziale dell’offerta tecnica, che si appalesa fuorviante e sovrastimata ”.
L’offerta del R.T.I. IV si profilava manifestamente incongrua anche in relazione alla stima dei costi giustificati in relazione alla voce “ Dimensionamento e costo della Presa in Carico (PIC) e Subentro (SUB) ”.
A fronte di un articolato piano di presa in carico e subentro, il controinteressato rilevava un dimensionamento delle risorse pari soli 500 giorni/uomo totali, corrispondente a un impegno complessivo di circa € 100.000,00, del tutto sottostimato rispetto al reale fabbisogno.
La ricorrente, basandosi sui dati esperienziale derivanti dalla propria qualifica di gestore uscente, evidenziava come la valutazione di un costo di presa in carico di ordini e progetti di soli € 100.000,00 significasse stimare un effort pari allo 0,29% dell’impegno originale sviluppato nel precedente ciclo contrattuale. Tale dato implicava pertanto una presunta capacità, da parte di un singolo specialista ICT, di comprendere, analizzare e prendere in carico il lavoro intellettuale prodotto in 100 giornate (5 mesi) da un altro specialista di pari livello, impiegando poco più di 2 ore (appunto, lo 0,29% di 5 mesi lavorativi), ossia una prestazione impossibile.
Tali rilievi consentivano di smentire l’affermazione, contenuta nell’offerta tecnica, secondo cui il R.T.I. IV sarebbe stato in grado di assicurare una tempistica di presa in consegna in un lasso temporale variabile da zero a venti giorni, soluzione tecnicamente impossibile a fronte di sistemi di tale vastità e complessità. I dati statistici analizzati dalla ricorrente evidenziavano un valore complessivo minimo necessario per una presa in carico sicura ed efficace pari a circa 10 volte quello stimato dal controinteressato, attestandosi intorno al 3% del valore totale del Lotto 2, per un controvalore pari a € 1.487.365,38.
L’offerta tecnica e i giustificativi del R.T.I. IV in relazione alle voci “PIC” e “SUB”, denotavano una intrinseca contraddittorietà e si ponevano in contrasto con l’art. 5 del capitolato tecnico, norma tesa a porre in capo all’aggiudicatario l’obbligo di risultato di prendere in carico la totalità dei servizi e degli applicativi oggetto di gara, garantendo la continuità operativa fin dal primo giorno.
Il concorrente, quale gestore uscente del servizio oggetto degli ulteriori lotti n. 1 e n. 3, utilizzava inoltre la medesima valutazione di costo per il lotto 2, asserendo l’immediatezza dell’intervento di presa in carico per il 50% delle applicazioni in virtù della loro piena conoscenza, situazione impossibile a fronte di un costo di Knowledge Transfer massimo per un operatore entrante e onerato di acquisire da zero la conoscenza su 143 progetti complessi e custom .
Il R.T.I. aggiudicatario dichiarava spese generali fisse pari a € 150.000,00, corrispondenti allo 0,3% del valore dell’appalto, in maniera non dettagliata e non giustificata, nonostante il documento recante “Criteri per la valutazione delle offerte anormalmente basse” ne richiedesse un elenco analitico. Il dato numerico indicato si palesava chiaramente fuori mercato e inconciliabile con il perimetro delle spese generali fisse previsto dalla lex specialis , non potendosi assolutamente ritenere la cifra di € 150,00 annuali a risorsa come idonea a ricoprire i costi.
L’insostenibilità di quanto dichiarato si rinveniva altresì nell’art. 32, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 207/2010, che richiedeva di stimare le spese generali in una percentuale variabile tra il 13 e il 17% a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori.
L’indicazione di spese generali fisse pari allo 0,3% rappresentava un unicum statistico collocato al di fuori di ogni logica di impresa, trattandosi di dato dal quale emergeva una oggettivamente impossibile assenza di costi di struttura in capo all’impresa, con conseguente inattendibilità dell’offerta e manifesta illegittimità del giudizio di congruità da parte del R.U.P., che ometteva di richiedere quantomeno un supplemento istruttorio.
A fronte di un importo da garantire pari a € 2.478.942,30, nei propri giustificativi il R.T.I. IV dichiarava una stima del costo per la fideiussione definitiva di € 25.384,37, ossia un importo del tutto sottostimato, non coerenti con le migliori condizioni esistenti sul mercato, corrispondenti a un costo annuo della garanzia pari allo 0,8% dell’importo garantito.
Il costo annuo minimo della fideiussione, pertanto, risultava pari ad € 19.831,54 che, moltiplicato per i 4 anni di durata dell’Accordo Quadro, portava a un costo totale della garanzia pari a € 79.326,15, ossia circa il 68% in più rispetto a quanto stimato dal R.T.I. IV.
Nei giustificativi, inoltre, l’aggiudicatario obliterava l’indicazione dei costi del Portale delle Fornitura, corrispondenti a un totale di oltre € 200.000,00, nel silenzio della Stazione appaltante che, in sede di verifica dell’anomalia, nulla eccepiva al riguardo.
Il massivo impiego di piattaforme software avanzate e strumenti di Intelligenza Artificiale non era accompagnato dall’indicazione, nei giustificativi, dei costi di tali strumenti, in relazione ai quali il R.T.I. aggiudicatario si limitava a stimare un importo complessivo pari a € 250.000,00.
Tale stima, oltre ad apparire generica e fornita di adeguata istruttoria e motivazione, non risultava comunque idonea a coprire e assicurare quanto dichiarato in sede di offerta tecnica, il cui effettivo costo, ad avviso della ricorrente, si attestava in un importo di circa € 800.000,00, con conseguente inattendibilità e irrealizzabilità anche in relazione a tale profilo.
Da ultimo, le figure e strutture aggiuntive indicate in sede di offerta tecnica per le attività di governo apparivano a loro volta sottodimensionate e non in grado di apportare i benefici prospettati, tenuto conto dei dati di cui disponeva la ricorrente quale gestore uscente sul lotto n. 2.
3. In data 30 dicembre 2025, all’esito dell’ottenimento dell’offerta tecnica e dei giustificativi in versione estesa, TT Data presentava motivi aggiunti, articolati attraverso delle specificazioni delle censure già precedentemente spiegate nell’ambito del ricorso introduttivo.
In relazione all’insostenibilità della stima previsionale degli aumenti salariali nel quadriennio, con specifico riferimento al “CCNL Terziario”, la ricorrente ne evidenziava l’avvenuta sottoscrizione in data 28 marzo 2024 e, dunque, in epoca antecedente rispetto al termine di presentazione dell’offerta.
Tale contratto di per sé prevedeva aumenti contrattuali sino all’1 febbraio 2027, con un incremento medio annuo oscillante per tutti i livelli tra il 2,7% e il 3,3%, quindi ampiamente superiore all’1% complessivo, da ritenersi pertanto dato non coerente. Di conseguenza, una corretta applicazione del minimo salariale previsto CCNL ratione temporis applicabile, segnatamente l’accordo di rinnovo del CCNL del marzo 2024, avrebbe comportato la necessità di considerare gli adeguamenti di marzo 2025, novembre 2025, novembre 2026 e febbraio 2027, in quanto relativi al periodo di esecuzione del contratto e già previsti alla data di presentazione dell’offerta.
Da una disamina dei giustificativi resi dal RTI IV emergeva come KPMG Advisory avesse correttamente fatto riferimento ai minimi contrattuali vigenti al 1.3.2025, senza tuttavia prevedere i successivi aumenti, mentre i costi di Datef risultavano elaborati già ab origine sulla base dei minimi tabellari vigenti al 1.4.2024, inferiori del 1,76% rispetto a quelli in vigore al 1.3.2025, con la conseguenza che l’applicazione di un valore inferiore ai minimi salariali già al momento della presentazione ne doveva comportare l’esclusione.
In relazione al CCNL Metalmeccanico Industria la ricorrente ne evidenzia l’avvenuta scadenza alla data di presentazione dell’offerta, con conseguente onere di determinazione del costo del personale mediante criteri ragionevoli e coerenti rispetto al quadro contrattuale vigente al momento della presentazione dell’offerta, ai meccanismi automatici di adeguamento retributivo previsti dal CCNL scaduto, ai dati storici disponibili nonché alle informazioni emergenti in fase di rinnovo contrattuale.
La stima prospettica del costo del lavoro adottata poteva fondarsi su due distinti approcci metodologici, segnatamente: a) un approccio storico-effettivo, più prudenziale, basato sugli incrementi effettivamente applicati per effetto IPCA (“Indice Prezzi al Consumo Armonizzato”) + TEM (“Trattamento economico mensile”); b) un approccio teorico-programmatico, meno prudenziale, basato sugli incrementi indicati in fase di rinnovo, senza piena applicazione IPCA.
Entrambi i criteri conducevano a valori sensibilmente superiori rispetto all’ipotesi di incremento complessivo dell’1% sull’intero quadriennio formulata dal R.T.I. IV, confermandone l’inattendibilità tecnica.
La fondatezza di tale censura trovava conferma nella successiva sottoscrizione, avvenuta in data 22 novembre 2025, dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del settore metalmeccanico, con decorrenza sino al 30 giugno 2028, dal quale emergeva una dinamica cumulata ampiamente superiore all’1% su base quadriennale.
La sottostima, nella determinazione del costo minimo offerto, del fisiologico aumento salariale dipendente dal rinnovo dei CCNL applicati dai componenti del R.T.I. implicava il mancato rispetto della retribuzione minima, in violazione di quanto previsto dall’art. 41, comma 13 c.c.p. e conseguente obbligo di esclusione dell’operatore.
La violazione del principio di intangibilità dei minimi salariali determinava altresì la necessità di escludere l’offerta del R.T.I. controinteressato per integrale erosione dell’utile di impresa dichiarato, risultando l’offerta in realtà in perdita.
La rivalutazione del costo del lavoro di ogni singola figura professionale secondo le corrette percentuali di aumento determinava un aumento complessivo pari a € 1.6327.976,73, cui dovevano aggiungersi le ulteriori voci elative a reperibilità, formazione, presa in carico, subentro e trasferimento del “ Know how ”, anch’esse fortemente incise dall’illegittima sottostima del costo del personale. L’integrale rivalutazione di tali voci comportava quindi una perdita di € 234.083,97 del conto economico di commessa, facendo inoltre desumere l’approssimazione dell’approccio adottato dal R.U.P. nella verifica di anomalia.
La ricorrente ribadiva quindi le censure già articolate in sede di gravame introduttivo circa il sotto-inquadramento sistematico dei profili di cd. “ alta seniority ”, evidenziando come il costo del lavoro dovesse ritenersi all’evidenza superiore rispetto a quanto dichiarato nei giustificativi.
4. In data 31.12.2025 si costituiva in giudizio il R.T.I. IV, contestando la fondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso introduttivo, di cui chiedeva la declaratoria di irricevibilità, improcedibilità e comunque la reiezione.
5. In data 9 gennaio 2026 si costituiva in giudizio A.C.P. - Agenzia per i Contratti Pubblici, contestando a sua volta la fondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso e chiedendone la declaratoria di inammissibilità, di irricevibilità, di improcedibilità e comunque la reiezione.
6. A seguito della rituale produzione di ulteriori memorie difensive, alla pubblica udienza tenutasi in data 11 marzo 2026, sentite le parti, la causa, dopo ampia discussione, veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo, unitamente ai motivi aggiunti presentati in data 30 dicembre 2025, è destituito di fondamento e deve essere conseguentemente rigettato, per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
2. In considerazione della natura delle censure articolate nell’ambito dell’azione impugnatoria oggetto del presente giudizio, fondate essenzialmente sull’asserita manifesta insostenibilità e inaffidabilità dell’offerta presentata dal R.T.I. aggiudicatario, il Collegio ritiene preliminarmente necessario richiamare i consolidati principi giurisprudenziali in materia di valutazione dell’anomalia dell’offerta.
Il Consiglio di Stato, valorizzando la natura sintetica e globale della valutazione di congruità dell’offerta da parte della Stazione appaltante, ha recentemente sintetizzato i canoni ermeneutici da seguire in tale materia, ribadendo che: “ la valutazione della congruità dell’offerta che la stazione appaltante è chiamata a svolgere deve essere eseguita in modo complessivo, sintetico, e non parcellizzato o atomistico (Consiglio di Stato, Sezione V, 28 marzo 2023, n. 3196, Sezione III, 28 ottobre 2022, n. 9312), in maniera da valorizzare nell’insieme le singole voci di cui si compone la proposta contrattuale formulata dall’operatore economico, poiché questione essenziale del giudizio di verifica della congruità dell’offerta è se quest’ultima, nonostante le imprecisioni o le manchevolezze nella quantificazione di alcune voci di costo, sia comunque complessivamente affidabile (giudizio che, come noto, ha natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo e costituisce frutto di apprezzamento tecnico riservato all’amministrazione appaltante, non sindacabile in giustizia se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà: cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2021, n. 2437): risultato che si ottiene, secondo i principi appena richiamati, solo se si accerti che gli eventuali scostamenti o errori di valutazione non trovino compensazione, o copertura sotto il profilo economico-finanziario, in altre voci (quali quelle per spese generali, fondi accantonamenti rischi, utile d’impresa). (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, 14 aprile 2023, n. 3857). Proprio perché la verifica dell’anomalia dell’offerta può comportare l’esclusione del concorrente dalla gara, la giurisprudenza ha stabilito che è necessaria, “nel caso di una valutazione sfavorevole all’offerente, una motivazione rigorosa e analitica, a causa dell’immediata lesività del provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura (C.d.S. sez. III, 14/10/2020, n.6209; sez. VI, 20/04/2020, n.2522)”, fermo restando che “l’obbligo di motivazione analitica e puntuale sulle giustificazioni sussiste solo nel caso in cui l’Amministrazione esprima un giudizio negativo, mentre tale onere non sussiste in caso di esito positivo del giudizio di congruità dell'offerta essendo sufficiente in tal caso motivare il provvedimento per relationem alle giustificazioni presentate dal concorrente (C.d.S. sez. III, n.6209/2020 cit.; 24/02/2020, n.1347) (Consiglio di Stato, Sezione III, 28 dicembre 2020, n. 8442; in terminis, Consiglio di Stato, Sezione III, 14 ottobre 2020, n. 6209). ” (Consiglio di Stato, sez. III, 16 settembre 2024, n. 7582, richiamata da Consiglio di Stato, sez. III, 27 novembre 2024, n. 9514).
La giurisprudenza amministrativa, in relazione ai limiti al di sotto dei quali l’offerta deve essere ritenuta anomala, ha altresì precisato che: “ salvo il caso in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è dato stabilire una soglia di utile al di sotto della quale l'offerta va considerata anomala - potendo anche un utile modesto comportare un vantaggio significativo (Cons. Stato Sez. V, 22/03/2021, n. 2437; Cons. Stato Sez. III, Sent., 13-07-2021, n. 5283)”, fermo restando che “legittimamente l’aggiudicataria può difendersi in giudizio provvedendo a giustificare tali voci in sede processuale (Cons. Stato, Sez. III, 14.11.2018, n. 6430; Consiglio di Stato, sez. III, 15.02.2021 n. 1361) (tra le tante, Consiglio di Stato, Sezione V, 24 marzo 2023, n. 3085; in termini, Sezione V, 29 novembre 2022, n. 10470) ” (Consiglio di Stato, sez. III, 8 aprile 2025, n. 2980).
Gli orientamenti giurisprudenziali richiamati confermano come la verifica dell’anomalia dell’offerta si configuri in termini di giudizio complesso e dinamico, volto a una valutazione circa l’affidabilità complessiva dell’offerta in funzione della corretta esecuzione dell’appalto e non già a una atomistica e sterile disamina di singole voci. La discrezionalità conferita alla stazione appaltante assume peraltro natura tecnica, per ciò stesso suscettibile di essere sindacata esclusivamente nei casi di manifesta irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà.
3. Tanto doverosamente precisato, la censura afferente l’illegittima quantificazione dei costi della manodopera, fondata sulla presunta insostenibilità della stima previsionale degli aumenti salariali nel quadriennio di esecuzione della commessa, non può trovare accoglimento.
In relazione alla valenza da attribuire all’intervenuta sottoscrizione, in data 22 novembre 2025, dell’ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL del settore metalmeccanico, elemento ritenuto dalla ricorrente idoneo a confermare la fondatezza di tale censura, il Collegio non può che rilevarne l’irrilevanza.
Trattasi, invero, di mera ipotesi di accordo intervenuta solamente in data 22 novembre 2025, ossia in un momento successivo rispetto sia al termine per la presentazione dell’offerta, coincidente con il 26 febbraio 2025, sia all’adozione del provvedimento di aggiudicazione, avvenuta il 27 ottobre 2025.
L’ipotesi di accordo richiamata dalla ricorrente al fine di corroborare la propria censura, di tutta evidenza, assume il carattere di mera sopravvenienza, in quanto tale non suscettibile di incidere né sul giudizio di congruità e sostenibilità dell’offerta, né tantomeno sull’ipotizzato mancato rispetto del principio di intangibilità dei minimi salariali.
Sul punto, la giurisprudenza di questo T.R.G.A. ha anche recentemente avuto modo di ribadire come eventuali maggiori oneri derivanti da un nuovo CCNL possano essere tenuti in considerazione solo se calcolabili e prevedibili al momento di presentazione dell’offerta, potendo essere fronteggiati, in difetto dei caratteri di calcolabilità e prevedibilità, attraverso il meccanismo di revisione prezzi ex art. 60 del d.lgs. n. 36/2023, applicabile per l’appunto solo a variazioni sopravvenute e non già a oneri “ ampiamente prevedibili e calcolabili ” (T.R.G.A. Bolzano, 31 ottobre 2025, n. 289).
Del resto, anche la giurisprudenza successiva ha avuto modo di ribadire la non applicabilità al procedimento di verifica di congruità della contrattazione collettiva intervenuta in epoca successiva al termine per la presentazione dell’offerta economica: “ Quanto alla presunta sottostima del costo della manodopera, non è contestato che la società aggiudicataria abbia applicato il CCNL vigente alla data di presentazione dell’offerta economica mentre il successivo aggiornamento del 13.6.2025 è intervenuto in una fase successiva; pertanto non può assumersi l’illegittimità del procedimento di verifica di congruità che si è sviluppato in modo coerente con l’assetto normativo vigente ratione temporis e inoltre non possono trarsi argomenti dalla giurisprudenza citata dalla ricorrente (T.A.R. Puglia, Lecce, n. 938/2024 e pronunce richiamate) che riguardano ipotesi in cui gli aumenti dei minimi retributivi derivavano da rinnovi contrattuali sopravvenuti in corso di gara e in pendenza del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 9 febbraio 2026, n. 1203, resa per l’appunto con riferimento a CCNL sottoscritto in periodo successivo alla chiusura del procedimento di anomalia dell’offerta).
La sopravvenuta ipotesi di accordo del 22 novembre 2025 si risolve pertanto in un quid imprevedibile e straordinario, in relazione al quale potrà essere eventualmente applicato, nella fase esecutiva, il meccanismo di revisione dei prezzi espressamente contemplato da apposita clausola apposta alle pagg. 87 e 88 del disciplinare di gara (doc. 1 prodotto da A.C.P.).
Il Collegio ritiene pertanto che un diverso approccio implicherebbe un onere previsionale eccessivo in capo agli operatori economici, non assolvibile tramite il ricorso all’analisi delle “serie storiche delle tabelle ministeriali”, dalle quali non è assolutamente possibile ottenere un dato certo nel quantum , considerato che dal “ Dato storico Medio Reale (2021-2025) ” la retribuzione tabellare ha subito un incremento del 4,04%, mentre secondo la “Proiezione Aumenti (2025-2029)” il medesimo dato si attesta su un maggiore incremento pari al 6,71%.
Il consolidato orientamento adottato dalla giurisprudenza amministrativa, inoltre, ha reiteratamente affermato come non possa essere dichiarato il carattere anomalo di un’offerta per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato indicato secondo valori in ipotesi inferiori rispetto a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali, i quali – pur assumendo un rilievo ai fini del giudizio di anomalia – non rivestono carattere dirimente e, soprattutto, non rappresentano parametri inderogabili: “ in sede di verifica di anomalia dell’offerta i valori indicati nelle relative Tabelle ministeriali sono utilizzabili dalla stazione appaltante come indici valutativi dell’adeguatezza economica dell’offerta privi di inderogabile vincolatività (ex multis, Cons. Stato, V, 2 agosto 2018, n. 4785; 7 maggio 2018, n. 2691; 25 ottobre 2017, n. 4912; 5 ottobre 2017, n. 4644; III, 18 settembre 2018, n. 5444; 14 maggio 2018, n. 2867) ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 15 settembre 2023, n. 8356).
In ogni caso, anche ipotizzando l’applicabilità dell’ipotesi di accordo invocata dalla ricorrente, il maggior costo del lavoro deve necessariamente essere calcolato tenendo conto del momento in cui si verificano gli aumenti retributivi, che, in quanto erogati nel mese di giugno di ogni singolo anno di vigenza del CCNL, incidono solo per 7/12 sul costo del lavoro annuale e solo in relazione alle imprese del R.T.I. che applicano la contrattazione afferente il settore metalmeccanico.
Né può utilmente affermarsi l’insostenibilità della stima previsionale degli aumenti salariali nel quadriennio previsti dal CCNL terziario, distribuzione e servizi applicato da KPMG Advisory S.p.A. e da Datef S.p.A., non essendo stati prospettati con la dovuta certezza gli effetti negativi derivanti dalla prospettata mancata considerazione dell’aggravio del costo del lavoro.
Al di là della scarsa intellegibilità dei dati numerici offerti dalla ricorrente nel corso del giudizio, in parte evocati attraverso un generico richiamo alla consulenza di parte dalla medesima prodotta sub doc. 36 ovvero tramite la riproduzione di asettiche tabelle non accompagnate da un sufficiente apparato logico-argomentativo, anche applicando gli aumenti retributivi indicati non emerge la prova di una integrale erosione dell’utile di impresa dichiarato. Invero, lo stesso parere reiteratamente evocato si limita a evidenziare un asserito scostamento dall’incremento complessivo dei minimi salariali nel quadriennio di riferimento, senza nulla riferire in merito alle conclusioni cui è pervenuta la ricorrente.
A fronte dell’assenza di un qualsivoglia rilievo di carattere tecnico-scientifico sul punto, dunque, le considerazioni circa l’asserita erosione dell’utile di impresa si risolvono in una affermazione del tutto apodittica, fondata peraltro esclusivamente su delle non vincolanti tabelle ministeriali e su di una sopravvenienza normativa (cfr. pag. 11 del ricorso per motivi aggiunti: “ La giustificazione resa dal RTI IV, tuttavia, come già dimostrato nel ricorso introduttivo, si scontra con evidenze oggettive, elaborate sulla base dell’analisi storica delle tabelle ministeriali dei relativi CCNL, e con le recenti sopravvenienze normative, che rendono la stima effettuata dal RTI in sede di offerta non solo inidonea a garantire il rispetto dei minimi retributivi per tutta la durata dell’Accordo Quadro, ma anche suscettibile di erodere integralmente l’utile dichiarato in sede di giustificativi ”).
Tali affermazioni, non accompagnate da ulteriori elementi scientifici che consentano di affermare con certezza l’asserita erosione dell’utile di impresa, si risolvono in una affermazione di carattere ipotetico che non consente di ritenere la valutazione adottata dalla Stazione appaltante come inficiata da manifesta erroneità ictu oculi percepibile.
In ogni caso, il Collegio non può esimersi dall’evidenziare come la giurisprudenza amministrativa abbia sancito che: “ non può essere dichiarato il carattere anomalo di un’offerta per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato indicato secondo valori in ipotesi inferiori rispetto a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali, essendo per converso consentiti scostamenti dalle voci di costo ivi riassunte, spettando alla stazione appaltante valutare se si tratti di scostamenti talmente significativi e, comunque, del tutto ingiustificati, da poter compromettere la complessiva affidabilità dell’offerta e indurre ad un giudizio di anomalia della stessa” (Cons. Stato, Sez. V, 15 settembre 2023, n. 8356 ” (Consiglio di Stato, sez. V, 16 settembre 2024, n. 7603; idem , sez. VI, 4 novembre 2020, n. 6791; sez. V, 3 dicembre 2020, n. 7652; sez. V, 28 gennaio 2019, n. 690).
In merito alla mancata considerazione di € 228.353,48 relativi alla voce “ costi oneri della sicurezza rischi specifici a carico dell’impresa ”, contestata a pag. 18 del ricorso introduttivo sulla scorta della discrasia intercorrente tra l’importo di € 629.177,25 di cui ai giustificativi e il distinto importo di € 400.823,77 contenuto nel conto economico, il Collegio rileva come tale divergenza sia riconducibile a un mero refuso e non si riverberi negativamente sulla congruità dell’offerta.
Ciò in quanto al § 2.3.3 dei giustificativi, prodotti dalla ricorrente sub doc. 23, il costo complessivo per l’attuazione delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro è stato indicato in €1,78 a giorno/persona: “ Il RTI ha stimato un costo complessivo per l’attuazione delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro pari a circa 1,78 € a giorno/persona per un valore di 629.177,25 € ”. Nel medesimo documento, segnatamente al § 2.2.6, il quantitativo di giorni/persona utilizzati nell’ambito del Lotto in questione è determinato nell’ammontare complessivo di 225.613: “ Il totale dei gg/pp stimati (pari a 225.613) tiene conto, oltre che del numero di gg/pp previsti per i servizi (pari a 213.204, come da tabella precedente) anche dei gg/pp necessari per le attività “trasversali” precedentemente descritte ”.
L’operazione aritmetica consistente nella moltiplicazione dei 225.613 giorni/persona dichiarati per il costo di € 1,78 produce un ammontare complessivo pari a € 401.591,14, ossia importo pressoché sovrapponibile a quello di 400.823,77 indicato nel conto economico, sensibilmente inferiore a quanto erroneamente riportato al § 2.3.3. dei giustificativi.
In definitiva, l’indicazione dell’importo di € 629.177,25 rappresenta un evidente e grossolano refuso, dovendosi conseguentemente escludere che la voce “ Costo oneri sicurezza rischi specifici ” possa contribuire a qualificare l’offerta dell’aggiudicataria in netta perdita e radicalmente inaffidabile.
4. Del tutto infondata si profila altresì la censura riguardante la presunta illegittimità del ricorso massivo a personale con contratto di apprendistato professionalizzante, ritenuto di natura e portata tale da incidere sulla congruità dell’offerta in considerazione del maggior costo derivante dall’utilizzo di un corrispondente personale dotato di adeguata qualificazione professionale.
Deve preliminarmente evidenziarsi come nessuna prescrizione della disciplina di gara vieti il ricorso all’istituto dell’apprendistato professionalizzante, né tantomeno la ricorrente abbia fornito sufficienti riferimenti idonei ad affermare tale prospettato divieto, essendosi invero limitata a richiamare l’allegato 2 al capitolato tecnico recante “ All_profili professionali – L2 ”. Tale documento, tuttavia, si limita a sancire dei requisiti di adeguata qualificazione professionale e di anzianità lavorativa, senza prevedere un espresso divieto al ricorso all’inquadramento contrattuale di tipo “Apprendistato”.
A fronte dell’assenza del divieto invocato dalla ricorrente, dunque, ciascun operatore poteva ritenersi senz’altro legittimato ad avvalersi dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante, trattandosi di uno “ strumento compatibile con la libertà d'impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 14 ottobre 2025, n. 17667; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 31.10.2024, n. 3000).
Sulla compatibilità tra personale qualificato e istituto del cd. “ apprendistato professionalizzante ” il Consiglio di Stato ha invero avuto modo di affermare che: “ non può affermarsi in termini generali e aprioristici l’incompatibilità fra apprendistato professionalizzante e personale (almeno in parte già) qualificato, atteso che il programma formativo può articolarsi in modo ampio e vario, e non risultare necessariamente discorde con un’attività essa stessa qualificata: solo nel caso in cui risultasse obliterata in concreto la causa formativa si avrebbe un’illegittimità dell’impiego dello strumento contrattuale, con conseguente applicazione delle eventuali sanzioni di legge, oltre ai rimedi previsti nel contratto d’appalto (cfr., ad esempio, l’art. 47, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015 per la violazione del programma formativo, nonché l’art. 17 dello schema di contratto di appalto per i controlli sul personale e suo inquadramento e i relativi rimedi che la Banca d’TA si riserva, risultando peraltro, nella specie, che alcuni di tali controlli siano stati effettivamente eseguiti nei confronti dell’aggiudicataria). Allo stesso modo, la sola assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante non vale a escludere sic et simpliciter l’adeguatezza del lavoratore a svolgere attività (già) qualificate: anche sotto questo profilo, la compatibilità dello strumento contrattuale dell’apprendistato con la modalità d’impiego (qualificata) del lavoratore va valutata avendo riguardo al rapporto in termini concreti fra la qualificazione già vantata dal lavoratore e quella da acquisire a mezzo del percorso formativo programmato ” (Consiglio di Stato, sez. V, 2 aprile 2021, n. 2747, recentemente richiamata da Consiglio di Stato, sez. III, 5 giugno 2025, n. 4898).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dunque, il R.T.I. aggiudicatario ha previsto un del tutto legittimo utilizzo dell’apprendistato, peraltro in termini marginali, ricorrendo ad apprendisti in possesso dell’esperienza richiesta dall’allegato 2 al capitolato tecnico. Sotto questo profilo, la ricorrente non ha fornito anche solo un principio di prova finalizzato a dimostrare l’assenza di anzianità lavorativa degli apprendisti utilizzati dal controinteressato.
Né può utilmente affermarsi che il ricorso all’istituto dell’apprendistato sia suscettibile di incidere sulla congruità dell’offerta, implicando – per espressa ammissione della ricorrente – una sottostima di € 39.080,81 per la figura di “programmatore” nonché di € 16.204,05 per la figura di “Grafico Web” (cfr. pag. 23 del ricorso introduttivo), ossia di importi assolutamente inidonei a rendere non remunerativa l’offerta presentata dal R.T.I. aggiudicatario.
Parimenti destituito di fondamento si profila l’assunto a tenore del quale l’aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per avere offerto profili professionali non in possesso della qualificazione richiesta dal citato allegato 2 al capitolato tecnico.
Invero, la qualificazione professionale richiesta da tale documento non costituiva un requisito di partecipazione, né assumeva caratteri di requisito premiale, trattandosi piuttosto di un requisito essenziale ai fini dell’esecuzione delle prestazioni. In altri termini, l’effettivo possesso di adeguata qualificazione assumeva rilievo ai fini della dimostrazione della capacità di adempiere correttamente alle obbligazioni contrattuali assunte, ma non anche ai fini della validità dell’offerta.
Inammissibile, prima ancora che infondata, si profila la doglianza afferente il presunto sotto-inquadramento delle figure “Senior”, con particolare riferimento alle figure “UX Specialist”, “Specialista di Prodotto/Tecnologia”, “Tester”, “Visual Web Designer”, nonché per le figure specialistiche “AI Specialist”, “Networking Specialist” e “Sistemista”.
A prescindere dall’omessa quantificazione dell’asserita sottostima dell’offerta, riportata esclusivamente tramite non meglio precisate percentuali attestanti la differenza retributiva tra i diversi livelli di inquadramento, la ricorrente ha radicalmente omesso di dimostrare l’erosione dell’utile dichiarato e, conseguentemente, l’incongruità dell’offerta. Invero, solamente nella memoria di data 23 febbraio 2026 la ricorrente indica un presunto aggravio del costo del personale pari a € 776.499,90, introducendo il dato in via meramente “ prudenziale ” e omettendo di specificare l’ iter logico e giuridico seguito al fine di addivenire a tale conclusione.
In altri termini, TT Data introduce tali aspetti in via meramente tautologica e, quindi, congetturale, nonostante in relazione all’incidenza del diverso inquadramento contrattuale sulla complessiva offerta il Consiglio di Stato abbia avuto modo di specificare che: “ per quanto concerne gli inquadramenti contrattuali contestati dall’appellante (a proposito dei quali è già stato sottolineato che la rilevanza di dette difformità si apprezza in particolare nell’ambito dei rapporti fra lavoratore e datore di lavoro), che la mancata dimostrazione, da parte dell’appellante, della effettiva incidenza di tali asseriti maggiori costi sulla complessiva offerta economica impedisce di giungere a una valutazione negativa in ordine alla congruità dell’offerta aggiudicataria ” (Consiglio di Stato, sez. V, 11 marzo 2021, n. 2086). Merita inoltre di essere evidenziato come la medesima statuizione abbia altresì specificato che: “ la difformità tra l’inquadramento professionale attribuito al lavoratore e la qualifica contrattuale spettantegli secondo le declaratorie previste dal contratto collettivo, dev’essere fatta valere - in linea di principio - nell’ambito dei rapporti fra lavoratore e datore di lavoro [salvi i riflessi sulla congruità complessiva dell’offerta, se l’inquadramento è del tutto anomalo o abnorme in relazione ai profili professionali ritenuti necessari per lo svolgimento del servizio; e fatti salvi, altresì, i riflessi in punto di ammissibilità dell’offerta, se il CCNL di settore, applicato dall’offerente, sia del tutto avulso rispetto all’oggetto dell’appalto (ipotesi che non ricorrono nel caso di specie, in cui si discute dell’attribuzione di un determinato livello professionale nell’ambito dello stesso CCNL)] ”.
Il Collegio rileva in ogni caso come le prospettazioni articolate in sede di ricorso introduttivo e di motivi aggiunti assumano carattere del tutto apodittico anche in relazione alla mancata produzione in giudizio sia del CCNL Industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti (cod. CNEL C011), sia del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (coc. CNEL H011), rispettivamente esaminati nelle consulenze prodotte sub docc. 37 e 38.
L’omessa integrale allegazione di detta documentazione preclude invero a questo Giudice la disamina delle doglianze afferenti il corretto inquadramento giuridico, trattandosi di contrattazione di diritto privato la cui conoscenza, in assenza dei meccanismi di pubblicità che assistono la contrattazione di lavoro pubblico, è consentita esclusivamente mediante l’iniziativa della parte privata. La Corte di Cassazione, nel sancire un principio applicabile anche al processo amministrativo in forza del cd. “rinvio esterno” di cui all’art. 39 c.p.a., è invero pacifica nel sancire al riguardo che: “ nell’ambito della contrattazione di lavoro privato, la conoscenza del giudice-interprete è consentita mediante l’iniziativa della parte interessata, da esercitare attraverso le modalità proprie del processo, non essendo previsti i meccanismi di pubblicità che assistono la contrattazione di lavoro pubblico (così, ad es., Cass. civ., sez. lav., 20.5.2020, n. 9300; in termini id., sez. I, 29.12.2020, n. 29772) ” (Cass., sez. lav., 29 gennaio 2024, n.2673).
A fronte della mancata produzione in giudizio dei CCNL richiamati al fine di censurare l’inquadramento delle figure professionali richiamate dalla lex specialis , dunque, il Collegio è impossibilitato a valutare la fondatezza dei rilievi al riguardo svolti dalla ricorrente.
5. Parimenti infondate si profilano le censure afferenti la mancata giustificazione dei servizi a canone, la cui incidenza risulterebbe tale da erodere integralmente l’utile di impresa dichiarato.
Ciò in quanto il presupposto da cui muove il motivo di doglianza oggetto di disamina è rappresentato da una stima circa l’incidenza percentuale dell’attività a canone rispetto a quella complessiva, indicata in “ circa il 20% ”, fondata esclusivamente sull’esperienza maturata dal R.T.I. TT Data nel corso dell’esecuzione della prima edizione della convenzione A.C.P. e, per ciò stesso, di natura ipotetica (cfr. pag. 27 del ricorso introduttivo: “ Ora, in base alle stime storiche di TT AT, gestore uscente sul Lotto in discussione, i servizi a canone rappresentano circa il 20% del totale della Convenzione ”).
Sotto questo profilo, appare evidente come il periodo di gestione da parte della ricorrente sia caratterizzato da un contesto funzionale, tematico e tecnologico diverso rispetto a quello della edizione relativa al bando oggetto di giudizio, non potendosi per ciò solo desumere la sovrapponibilità apoditticamente invocata.
Del resto, la stima del 20% – valore peraltro indicato in maniera spannometrica “ circa il 20% ” – non è assolutamente riscontrabile nella legge di gara, del tutto scevra da eventuali indicazioni, anche solo orientative, in merito alla percentuale minima dei sevizi da erogare a canone.
Appare pertanto evidente come da una premessa di carattere squisitamente ipotetico e decontestualizzato non possa che pervenirsi a risultati parimenti privi dei crismi di certezza richiesti per sostenere l’evidente incongruità e la conseguente insostenibilità dell’offerta, così come la non praticabilità dello sconto offerto dal controinteressato.
Deve inoltre escludersi quanto sostenuto circa l’assenza di sufficienti giustificativi in merito alla sostenibilità del ribasso offerto per i servizi a canone da parte del R.T.I. aggiudicatario, avendo la ricorrente riportato a pag. 27 del gravame solo parzialmente quanto riportato dal controinteressato.
In relazione ai servizi a canone IV ha infatti fornito la seguente integrale giustificazione: “ Nel conto economico presentato, per una semplificazione espositiva, le attività e i relativi costi sono stati dimensionati come se la modalità di remunerazione fosse interamente a tempo e spesa o a corpo. Nel caso in cui una parte delle attività fosse richiesta “a canone”, i minori ricavi derivanti dall’applicazione dell’ulteriore sconto previsto dal RTI saranno bilanciati dall’efficientamento che le aziende del RTI saranno in grado di garantire, a parità di risultato qualitativo, grazie alla propria ampia esperienza nell’ambito di fornitura analoghe ” (cfr. pag. 10 del doc. 23 prodotto dalla ricorrente).
Il ribasso offerto sui servizi a canone ha trovato pertanto adeguata giustificazione da parte del R.T.I. aggiudicatario, che, a fronte della mancanza nella lex specialis di una qualsivoglia indicazione circa la percentuale minima dei servizi da erogare a canone, si è decisa a operare un bilanciamento tra minori ricavi derivanti dall’applicazione dell’ulteriore sconto e l’efficientamento garantito dalle imprese del R.T.I. in forza dell’ampia esperienza in tale ambito di forniture.
Ciò a maggior ragione laddove si consideri, come affermato dal controinteressato, che la modalità di fornitura a canone di servizi IT assume per natura carattere standardizzabile ed efficientabile nello svolgimento di una commessa, come desumibile dallo stesso capitolato tecnico, laddove, proprio in relazione ai servizi a canone, è espressamente previsto che: “ Il controllo del servizio sarà effettuato sull’efficacia ed efficienza di raggiungimento degli obiettivi e non sulle risorse ” (cfr. pag. 24 del doc. 17 prodotto dalla ricorrente).
6. Analoghe considerazioni inducono a ritenere le doglianze afferenti la presunta sottostima della voce “ Dimensionamento e costo della Presa in Carico (PIC) e Subentro (Sub) ” a loro volta non meritevoli di accoglimento.
Anche in relazione a tale aspetto la ricorrente ha posto a fondamento delle proprie censure una valutazione, riguardante la presunta sottostima del dimensionamento e del costo dell’attività di pressa in carico rispetto al reale fabbisogno, del tutto ipotetica. Ciò in quanto nella determinazione del “reale fabbisogno”, ossia del dato fondamentale al fine di una corretta valutazione della congruità dei costi di presa in carico, la ricorrente si è limitata a prendere in considerazione esclusivamente l’ammontare degli ordini dalla stessa gestiti in qualità gestore uscente, nonostante la legge di gara non prevedesse una quantificazione del fabbisogno dell’attività di presa in carico.
L’edizione della Convenzione A.C.P. aggiudicata dalla ricorrente, inoltre, si profila senz’altro risalente nel tempo, essendo stata sottoscritta a distanza di più di un quadriennio, ossia in un periodo caratterizzato anche in relazione a tale aspetto da un contesto funzionale, applicativo e tecnologico del tutto distinto. Sotto questo profilo costituisce dato notorio l’intervenuta implementazione e completamento di molteplici progetti di digitalizzazione da parte delle Amministrazioni potenzialmente aderenti rispetto alla precedente edizione, non conseguente non sovrapponibilità dei dati richiamati da TT Data al fine di giungere alle conclusioni cui è pervenuta.
A fronte dell’assenza di un qualsivoglia obbligo, in capo alle Amministrazioni locali, di aderire alla Convenzione A.C.P., non si riscontrano elementi che consentano di affermare una corrispondenza tra le due distinte edizioni di contratti applicativi da prendere in carico, ben potendosi verificare una significativa differenza rispetto ai contratti applicativi attivati dal gestore uscente.
La ricorrente ha inoltre radicalmente pretermesso di considerare i dati esperienziali delle imprese aderenti al R.T.I. controinteressato e delle strutture organizzative e professionali rinvenibili al loro interno, svilendo il loro know how e, conseguentemente, omettendo di analizzare oggettivamente dati in concreto idonei a incidere sulla stima ipoteticamente effettuata nell’ambito di tale motivo di censura.
In conclusione, la natura congetturale delle doglianze non consente di scalfire, anche in relazione a tale profilo, le valutazioni adottate dal R.U.P. sulla scorta delle giustificazioni offerte dal controinteressato.
7. Non meritevoli di accoglimento si profilano inoltre le censure riguardanti l’asserita sottostima delle spese generali fisse.
A prescindere dall’inammissibilità di una valutazione di congruità svolta seguendo un approccio atomistico e parcellizzato anziché sintetico e globale, come richiesto dall’orientamento giurisprudenziale in precedenza richiamato, assume in primo luogo rilievo l’inconferenza del dato normativo di cui all’art. 32, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 207/2010. Trattasi, come peraltro ammesso dalla stessa ricorrente a pag. 18 della propria memoria di replica, di disposizione contenente percentuali di spese generali riferite agli appalti di lavori, caratterizzati da costi fissi senz’altro più impattanti rispetto agli appalti di servizi informatici, quali quello oggetto del presente giudizio. Né la ricorrente può utilmente richiamare la statuizione di cui a Consiglio di Stato n. 7912/2021, precedente dal quale si ricava peraltro il principio secondo cui “ le percentuali per spese generali non sono incomprimibili, con la conseguenza che sono ammissibili aliquote inferiori a quelle indicate nell’art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010 (espressive di elementi la cui incidenza è variabile da impresa ad impresa) ”, considerato “ l’insegnamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui “ la mancata indicazione delle spese generali non costituisce, di per sé, elemento idoneo ad inficiare la valutazione della Commissione di gara di complessiva attendibilità dell’offerta dell’aggiudicataria ” (T.a.r. Campania-Napoli, sez. I, 27 aprile 2021, n. 2746; ID, sez. III, 10 agosto 2020, n. 3553; conformi in tal senso Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2011, n. 1401) (T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 11 aprile 2025, n. 7201).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, inoltre, il richiamato documento recante “ Criteri per la valutazione delle offerte anormalmente basse ”, lungi dal richiedere “ di indicare partitamente e di giustificare le spese generali fisse ”, si limita a individuare tali voci di spesa in termini meramente esemplificativi e non esaustivi. Invero, il doc. 18 prodotto da TT Data, al § 3.5, prevede testualmente che: “ Devono essere indicate e giustificate le spese generali fisse relative alla fornitura dei prodotti o alla prestazione dei servizi offerti. Per spese generali fisse sono da intendersi, a titolo di esempio, quelle relative a: • spese contrattuali ed accessorie; • gestione amministrativa del personale; • organizzazione tecnica ed amministrativa centrale ”.
Anche in relazione a tale voce, in ogni caso, le censure della ricorrente si dimostrano apodittiche e frutto di valutazioni squisitamente ipotetiche, dovendosi condividere l’assunto di parte controinteressata secondo cui le spese generali, lungi dall’essere parametrate a un mercato di riferimento, risentono prevalentemente dell’organizzazione delle singole aziende.
In altri termini, a fronte di una maggiore efficienza aziendale e di un’ottimizzazione delle risorse dedicate all’esecuzione della commessa non può che conseguire un maggiore risparmio, non potendosi pertanto aprioristicamente affermare l’insostenibilità di una voce senza una completa e oggettiva conoscenza della realtà imprenditoriale di riferimento. Nel caso di specie la ricorrente, anziché soffermarsi sulle peculiarità organizzative dell’operatore aggiudicatario evidenziando la sua oggettiva incapacità di sostenere le spese generali e le conseguenze sull’inaffidabilità dell’offerta, si è limitata fondare il proprio assunto sulla scorta di valutazioni soggettive del tutto indimostrate.
8. Le censure riguardanti l’asserita incongruità degli “ ulteriori indici di insostenibilità dell’offerta del RTI IV ” sono anch’esse a loro volta infondate.
In merito alla ritenuta sottostima della garanzia fideiussoria, il Collegio non può che richiamare il chiarimento reso dall’Amministrazione resistente in risposta a specifico quesito posto da un operatore economico e dalla stessa prodotto sub doc. 9). Nell’ambito di detto chiarimento, in linea di continuità con quanto disposto dall’art. 13 delle Condizioni Generali delle Convenzioni A.C.P., la Stazione appaltante ha infatti espressamente specificato che: “ Si conferma che l’importo della garanzia è fissata nella misura del 2% dell’importo contrattuale ”.
La stima operata dal R.T.I. aggiudicatario, ammontante a € 25.384,37, risulta pertanto corretta, in quanto calcolata proprio sul 2% dell’importo contrattuale e non sul 5%, come erroneamente contestato a pag. 40 del ricorso introduttivo.
Parimenti infondate sono le doglienze riguardanti l’omessa considerazione, in sede di giustificativi, dei costi del cd. “ Portale della Fornitura ”.
Anche in relazione a tale voce i valori riportati a pag. 41 del ricorso introduttivo risultando fondati su dati soggettivi, segnatamente “ l’esperienza di TT AT su contratti analoghi ”, di cui tuttavia l’operatore omette una qualsivoglia indicazione anche solo per consentire al Collegio di vagliare l’attendibilità di tale generica prospettazione.
La ricorrente, nel prospettare tale affermazione, omette inoltre radicalmente di considerare come il R.T.I. aggiudicatario nel costituirsi in giudizio abbia indicato di avere detto portale già nella propria disponibilità in qualità di gestore uscente della prima edizione della Convenzione A.C.P., affermazione non contestata nei successivi scritti difensivi.
A prescindere da tale assunto, nella fattispecie non sussistono comunque elementi oggettivi che consentano di affermare che i costi relativi a tale voce siano di entità tale da determinare un giudizio di incongruità dell’offerta presentata.
Analogo discorso deve essere operato in relazione alla quotazione degli strumenti per l’innovazione tecnologica, in relazione al quale il computo degli importi stimati risulta ancorato a “ un’ipotesi ragionevole sull’uso dei soli strumenti sorta elencati da parte della forza lavoro individuata in base al ruolo di ciascuno e basandosi sui prezzi di mercato disponibili sul web ”.
L’opinabilità di tale affermazione emerge tuttavia immediatamente dalla mancata considerazione di taluni dirimenti aspetti, quali:
- il reperimento degli strumenti sulla scorta di accordi cd. “ enterprise ” e/o sulla base di licenze di gruppo a prezzi inferiori rispetto a quelli desumibili dal web in relazione ai consumatori finali per uso personale (cd. “ retail ”);
- gli strumenti non necessariamente devono essere acquistati ex novo , ben potendosi ipotizzare una loro disponibilità in capo alle singole componenti del R.T.I. in considerazione dell’operatività delle stesse nell’ambito di analoghe commesse.
Da ultimo, parimenti priva di pregio si profila la censura afferente l’asserito sottodimensionamento delle cd. “ figure aggiuntive ”, frutto di una quantificazione – more solito – basata “ su dati storici di cui dispone TT AT quale gestore uscente ” (pag. 44 ricorso introduttivo).
A prescindere dalla non sovrapponibilità – per le ragioni già in precedenza ampiamente rilevate – dei dati desumibili da due distinti periodi, la doglianza non tiene in debita considerazione l’incidenza del know how maturato dalle imprese appartenenti al R.T.I. controinteressato in relazione all’industrializzazione e automatizzazione del modello di governo della fornitura e al conseguente abbattimento del cd. “ effort ” necessario in capo alle figure aggiuntive offerte.
In conclusione ritiene il Collegio che la ricorrente, nell’ambito di tale gruppo di doglianze, abbia dedotto i lamentati profili di illegittimità in via meramente tautologica e, quindi, congetturale, richiamando genericamente e apoditticamente meri dati esperienziali del tutto rimasti indimostrati, dovendosi necessariamente concludere che le prospettazioni ivi articolate non siano fondate su motivi specifici, con ciò difettando dei requisiti di precisione e specificità richiesti dall’art. 40, comma 1 lett. d) c.p.a. ai fini del superamento del vaglio di ammissibilità. La giurisprudenza amministrativa è invero pacifica nel ritenere che: “ L’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. prevede che il ricorso contenga distintamente “i motivi specifici su cui si fonda”, il che implica che i motivi vadano esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 20 giugno 2020 n. 1112; Catanzaro, sez. I, 15 settembre 2017 n. 1375; TAR Puglia, Bari, sez. I, 4 gennaio 2016 n. 2). Infatti, le critiche di legittimità alla base di un ricorso giurisdizionale amministrativo devono essere specifiche e precise, anche a salvaguardia dell’integrità delle garanzie del contraddittorio processuale (Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2013, n. 456; Tar Umbria, sez. I, 19 dicembre 2012, n. 536). Pertanto, non basta dedurre un vizio, ma è necessario precisare il profilo sotto il quale viene dedotto e, ancora, indicare tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che esso effettivamente sussiste (Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2019 n. 4491; sez. VI, 1° settembre 2017 n. 4158) ” (T.A.R. Lazio – Latina, sent. n. 645 di data 05.07.2022; cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. III, 4 settembre 2020, n. 5356: “ nel giudizio amministrativo non basta dedurre genericamente un vizio, ma bisogna precisare il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto e, ancora, indicare tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussiste, pena l'inammissibilità per genericità della censura proposta: alla violazione dell'obbligo ex art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. di specificità delle censure consegue, dunque, l'inammissibilità del ricorso proposto” (cfr., tra le tante, Cons. Stato Sez. V, 1-07-2019, n. 4491; Cons. Stato Sez. VI 01/09/2017, n. 4158) ”).
9. A fronte della natura ipotetica delle valutazioni prospettate in sede di ricorso introduttivo e per motivi aggiunti, non si ravvisa inoltre la sussistenza dei presupposti per disporre la C.T.U. o la verificazione richiesta dalla ricorrente, trattandosi di istituti del tutto inidonei a colmare le lacune probatorie delle parti processuali. Ciò in ossequio all’orientamento secondo cui: “ La verificazione (e/o la consulenza tecnica d’ufficio) non può sopperire alle carenze probatorie riferibili alle parti del processo, ma ha l’esclusiva finalità di chiarire eventuali dubbi discendenti da elementi ritualmente introdotti in giudizio e non del tutto incontroversi nella loro portata (cfr. Consiglio di Stato, VI, 21 luglio 2020, n. 4664; III, 25 luglio 2019, n. 5267; T.A.R. Marche, I, 7 febbraio 2024, n. 132; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 11 aprile 2022, n. 819). Difatti, anche la verificazione come la consulenza tecnica d’ufficio “non configura un autonomo mezzo di prova (Cons. Stato, IV, 20 febbraio 2014, n. 786), bensì uno strumento di valutazione di prove già ritualmente acquisite agli atti del giudizio, sicché non può essere utilizzata per costruire prove che la parte attrice non ha introdotto nel processo nemmeno come principio (Cons. Stato, V, 14 febbraio 2012, n. 724). Essa, infatti, costituisce non già un mezzo di prova, ma al più di ricerca della prova (...), avente la funzione di fornire al giudice i necessari elementi di valutazione quando la complessità sul piano tecnico-specialistico dei fatti di causa impedisca una compiuta comprensione (...), ma non già la funzione di esonerare la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti (Cons. Stato, V, 11 maggio 2017, n. 2181)” (Consiglio di Stato, VI, 21 luglio 2020, n. 4664; III, 25 luglio 2019, n. 5267; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, I, 26 gennaio 2023, n. 50) ” (T.A.R. Lombardia – Milano, sez. IV, 12 febbraio 2024, n. 343).
Per le suesposte ragioni i provvedimenti impugnati resistono alle censure prospettate dalla ricorrente e per l’effetto va respinto in toto – non solo con riguardo alla domanda di annullamento ma anche, di riflesso, con riferimento alle domande di tutela in forma specifica e per equivalente pure con esso spiccate – il ricorso introduttivo così come integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa.
10. Le spese di giudizio seguono, come per legge, l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nulla sulle spese di KPMG Advisory S.p.A., Datef S.p.A. e Almawave S.p.A., in proprio e quali mandanti del costituendo R.T.I. con IV - The TAn Innovation Company S.p.A., non costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna la ricorrente Ntt Data TA S.p.A. in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con mandanti Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Derga Consulting S.p.A., Intellera Consulting S.p.A., Agic Technology S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore di A.C.P. - Agenzia per i Contratti Pubblici nonché di IV - The TAn Innovation Company S.p.A. in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con mandanti KPMG Advisory S.p.A., Datef S.p.A. e Almaware S.p.A., intesi come una parte, liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna parte, oltre accessori di legge, C.P.A. e I.V.A. (se e in quanto dovuti).
Nulla sulle spese di KPMG Advisory S.p.A., Datef S.p.A. e Almawave S.p.A., in proprio e quali mandanti del costituendo R.T.I. con IV - The TAn Innovation Company S.p.A., non costituiti in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
EP IK, Presidente
Edith Engl, Consigliere
Fabrizio Cavallar, Consigliere
RE TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE TI | EP IK |
IL SEGRETARIO