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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 213/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente COSCARELLA FRANCESCO, Relatore SARACO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2011/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano - Via B. Abenante 35 87064 Corigliano-Rossano CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6361/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 7 e pubblicata il 11/12/2023
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE PAG n. 202013351178771764931666 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Municipia S.p.a., concessionario per la riscossione del comune di Corigliano-Rossano, impugnava la sentenza n.6361/2023, emessa il 21/11/2023 e depositata l'11/12/2023, con la quale la
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza aveva accolto il ricorso, proposto dalla società
Resistente_1 S.r.l., avverso Ingiunzione di pagamento n.202013351178771764931666.
L'appellante insisteva sul fatto che l'avviso di accertamento prodromico e l'ingiunzione di pagamento erano stati notificati nel rispetto dei termini di decadenza.
Si costituiva la società appellata per chiedere il rigetto del gravame.
Si costituiva, inoltre, il comune di Corigliano Rossano. Aderiva ai motivi d'appello e ne chiedeva l'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'ingiunzione era stata emessa con riferimento all'avviso di accertamento n.3401 del 9/11/2018, avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'imposta IMU per l'annualità 2013.
L'appellante concessionario chiariva che il prodromico avviso di accertamento era stato notificato tramite deposito del plico presso la Casa Comunale in data 20/12/2018 e la notifica si era perfezionata l'ottavo giorno successivo a quello della pubblicazione.
La notifica dell'avviso di accertamento, prodromico all'atto impugnato, non può essere ritenuta valida.
La Suprema Corte con l'Ordinanza n.22709/2025 ha ribadito che in caso di irreperibilità della società presso la sede legale, la notifica degli atti impositivi non può essere eseguita direttamente nei confronti dell'ente con le forme dell'art. 140 c.p.c. o, più in generale, con un rito “impersonale” rivolto alla società. Occorre, invece, conformarsi all'“architettura” dell'art. 145 c.p.c., che, per le persone giuridiche, impone – quando fallisce o risulta impossibile la notifica presso la sede – di individuare il legale rappresentante e tentare la notifica presso la sua residenza applicando le regole ordinarie per la notifica alla persona fisica.
La notifica effettuata dal concessionario, non avendo eseguito il procedimento indicato dalla Cassazione è inesistente. Di conseguenza, non essendo stato notificato l'avviso di accertamento, risulta intervenuta la decadenza del diritto di credito. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Resistente_1La Corte rigetta l'appello. Condanna parte appellante al pagamento, in favore del S.r.l., delle competenze di lite relative al presente grado di giudizio, liquidate in euro 1594,00, oltre accessori come per legge, con distrazione se richiesta.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente COSCARELLA FRANCESCO, Relatore SARACO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2011/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano - Via B. Abenante 35 87064 Corigliano-Rossano CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6361/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 7 e pubblicata il 11/12/2023
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE PAG n. 202013351178771764931666 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Municipia S.p.a., concessionario per la riscossione del comune di Corigliano-Rossano, impugnava la sentenza n.6361/2023, emessa il 21/11/2023 e depositata l'11/12/2023, con la quale la
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza aveva accolto il ricorso, proposto dalla società
Resistente_1 S.r.l., avverso Ingiunzione di pagamento n.202013351178771764931666.
L'appellante insisteva sul fatto che l'avviso di accertamento prodromico e l'ingiunzione di pagamento erano stati notificati nel rispetto dei termini di decadenza.
Si costituiva la società appellata per chiedere il rigetto del gravame.
Si costituiva, inoltre, il comune di Corigliano Rossano. Aderiva ai motivi d'appello e ne chiedeva l'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'ingiunzione era stata emessa con riferimento all'avviso di accertamento n.3401 del 9/11/2018, avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'imposta IMU per l'annualità 2013.
L'appellante concessionario chiariva che il prodromico avviso di accertamento era stato notificato tramite deposito del plico presso la Casa Comunale in data 20/12/2018 e la notifica si era perfezionata l'ottavo giorno successivo a quello della pubblicazione.
La notifica dell'avviso di accertamento, prodromico all'atto impugnato, non può essere ritenuta valida.
La Suprema Corte con l'Ordinanza n.22709/2025 ha ribadito che in caso di irreperibilità della società presso la sede legale, la notifica degli atti impositivi non può essere eseguita direttamente nei confronti dell'ente con le forme dell'art. 140 c.p.c. o, più in generale, con un rito “impersonale” rivolto alla società. Occorre, invece, conformarsi all'“architettura” dell'art. 145 c.p.c., che, per le persone giuridiche, impone – quando fallisce o risulta impossibile la notifica presso la sede – di individuare il legale rappresentante e tentare la notifica presso la sua residenza applicando le regole ordinarie per la notifica alla persona fisica.
La notifica effettuata dal concessionario, non avendo eseguito il procedimento indicato dalla Cassazione è inesistente. Di conseguenza, non essendo stato notificato l'avviso di accertamento, risulta intervenuta la decadenza del diritto di credito. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Resistente_1La Corte rigetta l'appello. Condanna parte appellante al pagamento, in favore del S.r.l., delle competenze di lite relative al presente grado di giudizio, liquidate in euro 1594,00, oltre accessori come per legge, con distrazione se richiesta.