Trib. Genova, sentenza 14/05/2025, n. 495
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Sentenza 14 maggio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice del Lavoro dott.ssa Margherita Bossi, riguarda una controversia tra una lavoratrice e una società convenuta, rimasta contumace. La ricorrente ha richiesto l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 3 luglio 2023 al 29 febbraio 2024, sostenendo di aver svolto mansioni di operaio di terzo livello e chiedendo il pagamento di differenze retributive e TFR, oltre a un'indennità risarcitoria per illegittimo licenziamento.

Il Giudice ha accolto le richieste della ricorrente, ritenendo provata la sussistenza del rapporto di lavoro e l'osservanza dell'orario di lavoro, nonché l'assenza di prova da parte della convenuta riguardo all'addestramento necessario per l'apprendistato. Inoltre, ha dichiarato illegittimo il licenziamento, poiché la società non ha dimostrato la sussistenza del motivo addotto. Pertanto, ha condannato la convenuta al pagamento di Euro 4.498,99 per le differenze retributive e di Euro 6.962,00 a titolo di indennità risarcitoria, oltre alle spese legali. La decisione si fonda su una chiara applicazione delle norme contrattuali e legislative vigenti, evidenziando l'onere probatorio a carico della parte convenuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Genova, sentenza 14/05/2025, n. 495
    Giurisdizione : Trib. Genova
    Numero : 495
    Data del deposito : 14 maggio 2025

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