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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/05/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
n.r.g. 2160/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice del Lavoro
in persona della dott. ssa Margherita Bossi emette la seguente
SENTENZA nella causa n.r.g. 2160/24, promossa da
, rappresentata e difesa dall' Avv.to Laura Gatti, in forza di mandato in atti Parte_1
ricorrente contro
CP_1 convenuto-contumace conclusioni della ricorrente: come da verbale odierna udienza
Motivi della decisione
La signora ha convenuto in giudizio “ ” per sentir accertare Parte_1 CP_1 l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo 3/7/2023-29/2/2024, avendo svolto mansioni di operaio di terzo livello A3 del CCNL Pulizie industriali e per ottenere la condanna della convenuta al pagamento di euro 5.462,99 per differenze retributive e TFR;
ha altersì agito per ottenere l'importo di euro 10.554,00 a titolo indennità risaricitoria da illegittimo licenziamento intimatole dalla convenuta con lettera del 26/1/2024 e decorrente dal 29/2/2024.
La società convenuta è rimasta contumace
Il ricorso è fondato.
La sussistenza e la durata del dedotto rapporto di lavoro, l'osservanza dell'orario giornaliero prima di 5 ore, e poi di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, risultano provate sulla base della documentazione in atti (cfr. docc.
1-5 ric.)
Lo svolgimento di prestazioni lavorative come operaia ordinaria (e non già come apprendista) nel periodo indicato in ricorso, deve ritenersi dimostrato, non avendo la convenuta provato -come sarebbe stato suo onere, a fronte del dedotto inadempimento contrattuale di assoluta carenza di attività formativa- di aver impartito alla ricorrente il necessario addestramento teorico- pratico proprio dell'apprendistato. Parte convenuta, rimando contumace, e quindi nulla opponendo via estintiva, impeditiva o modificativa (ex art. 2697, c.2 c.c.) alle deduzioni attoree in ordine all'inadempimento delle ooblgazione pecuniaria, non ha inoltre assolto al proprio onere probatorio di aver corrisposto quanto richiesto e spettante per legge e per contrattodal rapporto di lavoro ordinario qui accertato. Dette poste sono dunque dovute.
Al fine di stabilire quanto dovuto alla ricorrente valgono i conteggi elaborati dal sindacato, sulla base delle indicazioni del giudice, fondati sui minimi delle tabelle retributive in atti vigenti nel periodo oggetto di causa;
dall'esame dei conteggi da ultimo depositati, dedotto quanto dichiarato come percepito dalla ricorrente, risulta un credito di Euro 4.498,99; al pagamento di detta somma va condannata parte convenuta, con rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo. Anche la domanda di pagamento dell'indennità risarcitoria per l'illegitimità del licenziamento irrogato alla ricorrente risulta fondata.
La prova del recesso datoriale è documentale (cfr. doc. 3 ric.).
Trattasi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (“chiusura attività”) . La convenuta, sulla quale incombeva l'onere della prova della sussistenza del motivo addotto a fondamento del recesso e contestato dalla ricorrente, rimanendo contumace nulla ha dimostrato al riguardo.
Il licenziamento è pertanto illegittmo.
Le conseguenze del licenziamento privo di g.m.o. sono quelle previste dal d.lgs. 23/2015 (artt.
3 c.1 e 9) , applicable ratione temporis, per le imprese di piccole dimensioni (cfr visura in atti) , come richiesto dalla ricorrente. Deve pertanto essere dichiarata l' estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento;
parte convenuta deve essere condannata a corrispondere alla ricorrente un'indennità risarcitoria che, tenuto conto della breve durata del rapporto e delle dimensioni aziendali, si reputa congruo determinare in misura pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR e pertanto ammontante ad euro 6.962,00, oltre accessori di legge dal licenziamento al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione respinta, dichiara tenuta e pertanto condanna a corrispondere alla ricorrnete per l'attività CP_1 lavorativa svolta per il periodo 3/7/2023-29/2/2024 la somma di Euro4.498,99, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalle singole maturazioni al saldo;
oltre ad euro 6.962,00 a titolodi indennità risarictria per l'illegittimo licenziamento del 26/1/2024. Condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite a parte ricorrente che liquida in complessivi
Euro 2.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA
Genova, 14/5/2025
Il Giudice
Margherita Bossi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice del Lavoro
in persona della dott. ssa Margherita Bossi emette la seguente
SENTENZA nella causa n.r.g. 2160/24, promossa da
, rappresentata e difesa dall' Avv.to Laura Gatti, in forza di mandato in atti Parte_1
ricorrente contro
CP_1 convenuto-contumace conclusioni della ricorrente: come da verbale odierna udienza
Motivi della decisione
La signora ha convenuto in giudizio “ ” per sentir accertare Parte_1 CP_1 l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo 3/7/2023-29/2/2024, avendo svolto mansioni di operaio di terzo livello A3 del CCNL Pulizie industriali e per ottenere la condanna della convenuta al pagamento di euro 5.462,99 per differenze retributive e TFR;
ha altersì agito per ottenere l'importo di euro 10.554,00 a titolo indennità risaricitoria da illegittimo licenziamento intimatole dalla convenuta con lettera del 26/1/2024 e decorrente dal 29/2/2024.
La società convenuta è rimasta contumace
Il ricorso è fondato.
La sussistenza e la durata del dedotto rapporto di lavoro, l'osservanza dell'orario giornaliero prima di 5 ore, e poi di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, risultano provate sulla base della documentazione in atti (cfr. docc.
1-5 ric.)
Lo svolgimento di prestazioni lavorative come operaia ordinaria (e non già come apprendista) nel periodo indicato in ricorso, deve ritenersi dimostrato, non avendo la convenuta provato -come sarebbe stato suo onere, a fronte del dedotto inadempimento contrattuale di assoluta carenza di attività formativa- di aver impartito alla ricorrente il necessario addestramento teorico- pratico proprio dell'apprendistato. Parte convenuta, rimando contumace, e quindi nulla opponendo via estintiva, impeditiva o modificativa (ex art. 2697, c.2 c.c.) alle deduzioni attoree in ordine all'inadempimento delle ooblgazione pecuniaria, non ha inoltre assolto al proprio onere probatorio di aver corrisposto quanto richiesto e spettante per legge e per contrattodal rapporto di lavoro ordinario qui accertato. Dette poste sono dunque dovute.
Al fine di stabilire quanto dovuto alla ricorrente valgono i conteggi elaborati dal sindacato, sulla base delle indicazioni del giudice, fondati sui minimi delle tabelle retributive in atti vigenti nel periodo oggetto di causa;
dall'esame dei conteggi da ultimo depositati, dedotto quanto dichiarato come percepito dalla ricorrente, risulta un credito di Euro 4.498,99; al pagamento di detta somma va condannata parte convenuta, con rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo. Anche la domanda di pagamento dell'indennità risarcitoria per l'illegitimità del licenziamento irrogato alla ricorrente risulta fondata.
La prova del recesso datoriale è documentale (cfr. doc. 3 ric.).
Trattasi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (“chiusura attività”) . La convenuta, sulla quale incombeva l'onere della prova della sussistenza del motivo addotto a fondamento del recesso e contestato dalla ricorrente, rimanendo contumace nulla ha dimostrato al riguardo.
Il licenziamento è pertanto illegittmo.
Le conseguenze del licenziamento privo di g.m.o. sono quelle previste dal d.lgs. 23/2015 (artt.
3 c.1 e 9) , applicable ratione temporis, per le imprese di piccole dimensioni (cfr visura in atti) , come richiesto dalla ricorrente. Deve pertanto essere dichiarata l' estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento;
parte convenuta deve essere condannata a corrispondere alla ricorrente un'indennità risarcitoria che, tenuto conto della breve durata del rapporto e delle dimensioni aziendali, si reputa congruo determinare in misura pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR e pertanto ammontante ad euro 6.962,00, oltre accessori di legge dal licenziamento al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione respinta, dichiara tenuta e pertanto condanna a corrispondere alla ricorrnete per l'attività CP_1 lavorativa svolta per il periodo 3/7/2023-29/2/2024 la somma di Euro4.498,99, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalle singole maturazioni al saldo;
oltre ad euro 6.962,00 a titolodi indennità risarictria per l'illegittimo licenziamento del 26/1/2024. Condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite a parte ricorrente che liquida in complessivi
Euro 2.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA
Genova, 14/5/2025
Il Giudice
Margherita Bossi