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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/10/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Teramo
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1381/2023
Il Giudice EL D'DA, all'udienza del 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) nata in [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Cartone;
ricorrente contro C
(C.F. ) E Controparte_2 P.IVA_1
Controparte_3
(C.F.:
[...]
), tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal Dirigente P.IVA_2 pro tempore dott.ssa Clara Moschella domiciliata presso la sede in Largo S. CP_3
Matteo, 1, 64100 il rappresentato dal CP_3 Controparte_4
Dirigente Scolastico pro tempore che si domicilia presso il richiamato Istituto
Scolastico, (C.F. , Via Gramsci 64021 – P.IVA_3 CP_4 resistenti
OGGETTO: pubblico impiego
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “1) in via preliminare, in via d'urgenza con decreto motivato, inaudita altera parte, ovvero con ordinanza, previa convocazione delle parti e fissazione del termine per la notifica alla resistente, emettere, ai sensi degli artt. 669 bis
e ss. c.p.c. ed art. 700 c.p.c., i provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito ovvero riammettendo nella graduatoria in 1^ fascia A.T.A. Collaboratore Scolastico ed in 3^ fascia A.T.A. Collaboratore Scolastico per la Provincia di previa eventuale sospensione, CP_3 annullamento e/o disapplicazione di tutti gli atti, provvedimenti e determinazioni poste in essere dalle Amministrazioni resistenti interpretate come lesive - in quanto in contrasto con norme/disposizioni di legge e/o di contratto e/o di regolamento- della posizione giuridica e/o economica della ricorrente - per tutte le ragioni espresse nelle premesse in fatto e in diritto;
2) in via principale, accertata la sussistenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, comunque nel merito:
a) accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del provvedimento di esclusione dalle graduatorie di prima fascia ATA disposto con nota prot.n.6569 del
12.7.2023 e del relativo rigetto del reclamo del 24.7.2023 entrambi a firma del
Dirigente Chiara Moschella e del provvedimento di esclusione 3^fascia ATA
[...]
nota prot. 3755/U del 14.7.2023 e della conseguente Controparte_5 graduatoria provvisoria ATA e/o comunque disporre la revoca e/o disapplicazione dei provvedimenti medesimi, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti previa eventuale sospensione, annullamento e/o disapplicazione di tutti gli atti, provvedimenti e determinazioni poste in essere dalle Amministrazioni resistenti interpretate come lesive - in quanto in contrasto con norme/disposizioni di legge e/o di contratto e/o di regolamento- della posizione giuridica e/o economica della ricorrente - per tutte le ragioni espresse nelle premesse in fatto e in diritto
b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, sulla scorta delle gravi illegittimità suesposte e tenuto conto dei motivi di impugnazione oggetto del presente giudizio, ad essere reinserita e/o ricollocata nelle graduatorie in 1^ fascia A.T.A. Collaboratore
Scolastico ed in 3^ fascia A.T.A. Collaboratore Scolastico per la Provincia , CP_3 con conseguente caducazione dei provvedimenti di depennamento impugnati;
c) CONDANNARE l'Amministrazione resistente al reinserimento e/o ricollocazione della Dott.ssa nelle graduatorie nella graduatoria in 1^ fascia A.T.A. Parte_1
Collaboratore Scolastico ed in 3^ fascia A.T.A. Collaboratore Scolastico per la
Provincia di in seguito al servizio prestato e al punteggio maturato fino al CP_3
30.6.2023;
Pag. 2 di 13 d) accertare e dichiarare la validità del titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico, ossia del diploma della Dott.ssa conseguito in Albania contenente Pt_1 dichiarazione di valore da parte dell'Ambasciata e degli altri titoli posseduti (Lauree) previa eventuale sospensione, annullamento e/o disapplicazione di tutti gli atti, provvedimenti e determinazioni poste in essere dalle Amministrazioni resistenti interpretate come lesive - in quanto in contrasto con norme/disposizioni di legge e/o di contratto e/o di regolamento- della posizione giuridica e/o economica della ricorrente - per tutte le ragioni espresse nelle premesse in fatto e in diritto;
e) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della validità del titolo di accesso al profilo di CS indicato in domanda (diploma maturità conseguito in
Albania), ordinare all'Amministrazione l'esercizio del soccorso istruttorio riconoscendo alla candidata l'equivalenza del titolo di studio ex art. 38 D.Lgs. n.
165/2001 con l'attribuzione del relativo punteggio come dall'art.
2.8 del bando di concorso ATA 1^fascia e dell'art. 2 comma 12 del bando di concorso III^ fascia;
f) conseguentemente, ordinare alla Amministrazione resistente di collocare la ricorrente nella relativa posizione nelle graduatorie nella graduatoria in 1^ fascia
A.T.A. Collaboratore Scolastico ed in 3^ fascia A.T.A. Collaboratore Scolastico per la
Provincia di e con salvezza del punteggio maturato e a maturarsi derivante dal CP_3 servizio svolto a far data dal 2.10.2020 fino al 30.6.2023;
g) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento giuridico del servizio finora prestato ai fini del punteggio maturato, nonché ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera;
h) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno, nella misura che l'On.le Tribunale adito riterrà più opportunamente quantificata;
i) adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario;
j) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre
IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie e oltre alle spese successive occorrende, con attribuzione al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”;
****
Pag. 3 di 13 Per la parte resistente: “1) In via di principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso formulato da parte attrice, poiché infondato in fatto e in diritto;
2) Conseguentemente si chiede di accertare la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dalle Amministrazioni resistenti e la legittimità dell'istruttoria compiuta ai fini della costituzione della graduatoria A.T.A. di Prima Fascia;
3) Accertare, altresì, che la ricorrente non ha attivato la procedura di Parte_1 equipollenza di cui all'art. 379 del D. Lgs. n. 297 del 1994 e che la procedura di equivalenza di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 165 del 2001, invocata dalla ricorrente, non
è di competenza delle Amministrazioni resistenti;
4) Accertare la legittimità della declaratoria di non validità del servizio prestato dalla ricorrente dal 02/10/2020 al 10/06/2023 per difetto del titolo di studio necessario per accedere alle Graduatorie A.T.A. di Prima e Terza Fascia;
5) In subordine, tenendo conto dell'operato necessitato delle Amministrazioni resistenti si chiede di rigettare la richiesta al risarcimento del danno avanzata da parte ricorrente;
6) Spese di giustizia.
Pag. 4 di 13 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo regolarmente notificato ed iscritto a ruolo,
ha evocato in Giudizio il Parte_1 Controparte_2
, il e l'
[...] Controparte_6 [...]
chiedendo, in Controparte_7 CP_3 sintesi, di dichiarare illegittimo il provvedimento con cui la ricorrente era stata esclusa dalle graduatorie di prima fascia ATA, disposto con nota PROT. N. 6569/202, domandando, per l'effetto, la condanna dell'amministrazione al collocamento della stessa nella graduatoria, affinchè risultasse idonea e vincitrice della procedura concorsuale;
ha chiesto, poi, di dichiarare illegittimo, altresì, il provvedimento che aveva escluso la ricorrente dalle graduatorie di terza fascia nelle quali era già collocata, come collaboratore ATA, e a fronte delle quali aveva espletato servizio e maturato relativo punteggio ai fini dell'accesso al concorso di prima fascia, sino al 30.6.2023.
Ha domandato, in via cautelare, ex art. 700 c.p.c., la sospensione del provvedimento di esclusione, deducendo ragioni di fumus boni iuris e periculum in mora a sostegno delle proprie deduzioni.
Quest'ultima ha dedotto di aver presentato domanda, in data 17.5.2023, per partecipare al concorso per la formazione delle graduatorie ATA come collaboratore scolastico di prima fascia, concorso indetto con decreto dir. n. 7174/2023.
Ha, inoltre, precisato, di aver allegato, quali titoli di appartenenza: “1)
Laurea Magistrale in Economia e Commercio conseguita in data
28.4.2020 presso l'Università D'Annunzio di Pescara;
2) Laurea Triennale in Economia Bancaria, finanziaria ed assicurativa conseguita in data 26.3.2013 presso l'Università degli Studi di Teramo;
3) Diploma di Maturità conseguito presso scuola secondaria albanese in data 10.7.1998 con attestazione di valore e traduzione da parte dell'Ambasciata italiana”, oltre all'esperienza pregressa maturata come
Pag. 5 di 13 collaboratore scolastico di terza fascia, essendo già stata inserita nelle graduatorie per gli anni 2018/2021 e 2021/2023.
Ha, pertanto, precisato che con provvedimento del 12.7.2023 , inaspettatamente, l' disponeva la sua esclusione dalla Controparte_7 procedura concorsuale per difetto dei titoli essenziali ai fini della ammissione alla procedura, dal momento che il diploma conseguito il
10.7.1998 presso “Shkolla e mesme e pergjithshme "Qemal Stafa”, all'esito degli accertamenti effettuati, sarebbe risultato sprovvisto della equipollenza ai titoli nazionali, richiesta dalla normativa di settore.
Nel merito, parte ricorrente ha eccepito: a) la dedotta illegittimità della esclusione della stessa dalla procedura concorsuale indetta con decreto n.
7175/2023 per l'ammissione nella graduatoria ATA DI PRIMA FASCIA, fondata, sulla scorta delle argomentazioni dell'amministrazione resistente, sul mancato previo adempimento del procedimento di equipollenza, funzionale a riconoscere il rilievo giuridico del percorso di studi estero nel nostro ordinamento, dal momento che né dal bando né dalle disposizioni normative in materia pote va evincersi chiaramente che la suddetta procedura di riconoscimento dovesse intervenire entro la data di presentazione della domanda per la partecipazione alla procedura concorsuale, trattandosi di atto “ricognitivo”, dovendosi, pertanto, assumere che – mentre l'attestato di diploma avrebbe dovuto essere conferito entro il termine indicato dal bando - lo stesso non possa dirsi per quanto concerne il procedimento di equipollenza, potendo esso intervenire anche in fasi successive;
b) l'erroneità dell'operato degli
Enti resistenti che avrebbero omesso di avvedersi del riconoscimento del diploma conseguito all'estero da parte dell'Istituto Universitario presso cui la stessa ha, poi, conseguito la laurea triennale e specialistica e che il rilascio del diploma di laurea presupporrebbe, inevitabilmente, il positivo espletamento della procedura di equipollenza;
c) l'illegittimità della condotta dell'amministrazione anche ove la stessa ha omesso l'istruttoria, ledendo il diritto dell'interessato ad ottenere comunicazione
Pag. 6 di 13 di avvio del procedimento e preavviso di rigetto ex art. 10 -bis LPA;
d)
l'ulteriore censurabilità dell'agere della PA, la quale avrebbe provveduto ad escludere la anche dalle graduatorie ATA DI Pt_1
TERZA FASCIA, vanificando il ruolo dell'attività prestata da almeno tre anni ed andando ben oltre il termine annuale di cui all'art. 21-nonies
LPA.
Si sono costituiti in giudizio i resistenti i quali hanno chiesto l'integrale rigetto del ricorso, stante il mancato intervento, entro i termini dell'adesione alla procedura concorsuale, del procedimento di equipollenza del titolo conseguito all'estero, l'impossibilità di applicare alle procedure concorsuali le disposizioni di cui agli artt. 6 ss della l.
241/1990, nonché la necessità di coordinare l'art. 21-nonies LPA con il disposto di cui all'art. 7 L. 50/2021, il quale non introduce un termine di decadenza per l'amministrazione dal potere di controllo dei requisiti di ammissione alle suddette graduatorie, sussistendo anche in occasione della stipula dei successivi contratti di lavoro.
Il giudice precedente titolare del ruolo ha rigettato il ricorso cautelare in corso di causa sul presupposto dell'assenza del periculum in mora, pur rintracciando la presenza del fumus boni iuris.
Dopo una serie di rinvii, il procedimento è giunto sul ruolo dell'odierno giudicante ed è stato trattenuto in decisione all'udienza del 16.9.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 -bis c.p.c.
*
Il ricorso va accolto per le motivazioni che seguono.
Parte ricorrente ha chiesto di accertare l'illegittimità del provvedimento che aveva ritenuto insussistente il previo riconoscimento, mediante la procedura cd. di equipollenza, del proprio titolo (di diploma) conseguito all'estero; giova, quindi, richiamare la normativa rilevante in materia.
Ebbene, le disposizioni di cui agli 2 e 5 L. 148/2002, che ha provveduto alla ratifica della Convenzione internazionale siglata a Lisbona in data
11 aprile 1997, riguardante il riconoscimento dei titoli di studio relativi
Pag. 7 di 13 all'insegnamento superiore all'interno della Regione Europea, prevedono:
- art. 2 “La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia”;
- art. 5 “Il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse da quelle indicate nell'articolo 2, è operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione”.
Appare evidente come la disciplina in questione distingua il riconoscimento ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, al proseguimento degli studi universitari e al conseguimento dei titoli universitari italiani, da quello richiesto ad altri fini, tra cui l'accesso ai pubblici impieghi, ed infatti, nel primo caso, la competenza è attribuita alle Università, nel secondo caso, deve procedere – nello specifico caso di specie – la Presidenza del Consiglio dei Ministri (come confermato dagli artt. 3 e 4 del DPR 189/2009).
Come sottolineato dalla Amministrazione resistente, il D.D. dell' Pt_2
n. 7175 del 24/04/2023, contenente la lex specialis di gara per
[...]
l'accesso alle graduatorie come personale di prima fascia, espressamente stabiliva che il procedimento di equipollenza avrebbe dovuto essere terminato al momento della presentazione della domanda o – quantomeno
– che la parte interessata, in quel momento, avesse proposto domanda a tal fine (trattandosi di un provvedimento avente ad oggetto un interesse pretensivo e, quindi, per alcuna ragione attivabile d'ufficio dall'amministrazione statale), e – d'altra parte – tale assunto è
Pag. 8 di 13 confermato dal 50/2021 il quale, con riferimento alle graduatorie di terza fascia, prevede: “i titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti entro il termine di scadenza di presentazione della domanda o se entro il predetto termine sia stata presentata istanza di riconoscimento. In tale ultimo caso l'inserimento avviene con riserva e non produce effetto ai fini della stipula del contratto fino allo scioglimento della riserva stessa”.
Nel caso di specie, dalle stesse allegazioni della ricorrente, si evince che la domanda di riconoscimento del titolo conseguito in Albania non fosse satisfattivo ai fini della individuazione dei requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi della Direttiva
2005/36/CE e successive modifiche.
Dall'analisi normativa sopra esposta, si desume come la procedura di riconoscimento differisca sensibilmente nell'ipotesi in cui l'equipollenza del titolo sia funzionale alla prosecuzione degli studi, rispetto a quell a in cui sia protesa all'accesso ai pubblici impieghi.
Appare, del resto, opportuno rilevare che lo stato giuridico dei docenti rientra nell'alveo delle professioni regolamentate, di cui alla direttiva
2005/36/CE (relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di
Bulgaria e Romania) recepita dal D. Lgs. n. 206/07.
Tali disposizioni vanno coordinate, altresì, con quanto previsto dalla direttiva 2013/55/UE, recepita dal D. Lgs. n. 15/16. Per effetto di tali disposizioni non si verifica dunque il riconoscimento automatico ed incondizionato dei titoli di formazione, conseguiti in altro Stato membro
(come avviene ad esempio con riferimento alle professioni medico - chirurgiche) bensì opera - nella specie – il meccanismo del "Sistema
Generale", che prevede la valutazione della formazione attraverso
Pag. 9 di 13 l'analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due Stati membri coinvolti (ex multis, Trib. Santa Maria Capua Vetere, sent. n. 508/2021).
Assodato quanto anzidetto, in ordine al procedimento volto ad ottenere l'equipollenza dei titoli e rilevato, pertanto, che il riconoscimento del diploma da parte dell'Università non possa essere equiparato al procedimento articolato mediante il meccanismo di cui agli artt. 2 e 5 della L. 148/2002, deve comunque ritenersi che la ricorrente fosse in possesso dei titoli richiesti al momento della presentazione di entrambe le domande, dal momento che aveva – a suo tempo – conseguito la laurea triennale e specialistica presso l'Università degli Studi di CP_3
Opera, pertanto, il principio dell'assorbenza, adottato soprattutto dalla
Giurisprudenza amministrativa, avente un approccio sostanzialista particolarmente condivisibile.
Ebbene, tale criterio consente la partecipazione a concorsi pubblici che richiedano un titolo di studio inferiore spendendo un titolo di studio conseguito al termine di un corso universitario che si possa ritenere corrispondente, dovendosi concludere che il titolo di studio inferiore sia assorbito per equipollenza da quello superiore. D'altra parte, nel caso di specie, non è in contestazione il fatto che il diploma di laurea conseguito dalla ricorrente assorba il diploma di maturità in astratto richiesto per il profilo professionale di Collaboratore scolastico, essendosi limitati i resistenti ad osservare che il diploma di laurea si fonderebbe su una previa valutazione del titolo di studio estero che, tuttavia, non si riterrebbe essere valida per l'accesso al pubblico impiego.
Ne deriva, quindi, che avendo valore legale il diploma di laurea speso dalla ricorrente, e non facendosi questione dell'idoneità dello stesso ad assorbire per equipollenza il titolo di studio inferiore, l'operare del principio di assorbimento renda irrilevante l'insussistenza di una dichiarazione di equipollenza con riguardo al titolo di studio inferiore da ritenersi assorbito.
Pag. 10 di 13 Effettivamente secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (CdS, V, 22.12.2022, n. 11255; CdS, II, 22.5.2019, n.
3285; CdS, VI, 22.1.2015, n. 232; CdS, VI, 28.2.2011, n. 6898: T.A.R.
Lazio Roma, sez. I-bis, 9.5.2022, n. 5742; : T.A.R. Lazio Roma, sez. I - bis, 24.12.2021, n. 13458; T.A.R. Lazio Roma, sez. I -bis, 9.5.2022, n.
5742;), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, l'onere della documentazione del titolo di studio richiesto può ritenersi soddisfatto, in base a una sorta di “principio di continenza”, anche con l'esibizione di un titolo di studio superiore che presupponga il conseguimento di quello previsto dal bando, con la conseguenza che detto titolo deve ritenersi assorbente di quello indicato dalla lex di gara, presupponendosi avvenuto con esso un approfondimento delle materie oggetto del corso di studi inferiore.
Ebbene, è evidente come, nel caso di specie, la lex specialis di gara contenuta sia nel decreto 50/2021, sia nel provvedimento 7175/2023 prevedeva, quale requisito di accesso, il diploma, e che, ad ogni buon conto, la ricorrente avesse speso, tra i titoli posseduti, anche quello di laurea magistrale in economia e commercio, come si evince dalle rispettive domande di partecipazione (docc. 1 e 2 del fascicolo di parte ricorrente) e che non possa che operare, pertanto, il richiamato principio.
Il medesimo, peraltro, è stato altresì esplicitato dalla nel ricorso Pt_1 introduttivo e sul punto il resistente non ha preso alcuna CP_2 posizione, evidenziando esclusivamente come la procedura per ottenere l'equipollenza del titolo richiedesse l'intervento dell'Ente ministeriale.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto per le ragioni anzidette, restando assorbiti tutti gli altri motivi.
I provvedimenti che hanno disposto l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale (nota prot. 6569/2023) e dalla graduatoria di terza fascia (nota prot. 3755/U del 14.7.2023) devono, pertanto, ritenersi illegittimi, con condanna dell'amministrazione ad adoperarsi per l'inserimento della ricorrente nelle rispettive graduatorie.
Pag. 11 di 13 Deve essere invece rigettata la domanda risarcitoria, dal momento che la deducente, onerata di provare sia l'an che il quantum del pregiudizio, non ha allegato né la natura dei danni patiti, né, tantomeno, la relativa quantificazione, essendosi limitata a rimettersi alla giustizia per la determinazione e quantificazione dei pregiudizi patiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere compensate per la metà (stante la parziale soccombenza di parte ricorrente, a fronte del rigetto della domanda risarcitoria) e poste a carico dei resistenti soccombenti per la restante metà, seguendo i parametri medi dello scaglione di riferimento del DM 55/2014 (e successive modifiche) con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del lavoro ed in persona della Dott.ssa
EL d'DA:
- DICHIARA l'illegittimità dei provvedimenti con cui è stata Parte_1 esclusa dalla procedura concorsuale indetta con decreto prot. 7175/2023 (prot. n.
6569) e dalla graduatoria ATA di terza fascia 2021/2023, all'esito del concorso indetto con DM 50/2021 (prot. 3755/U);
- ACCERTA e DICHIARA il diritto della ricorrente ad essere collocata nella graduatoria di terza fascia ed in quella di prima fascia come collaboratore scolastico per la provincia di CP_3
- per l'effetto, ORDINA all'amministrazione resistente di ricollocare la
[...]
nelle graduatorie del concorso ATA di terza fascia, riconoscendo, a tal Pt_1 fine, il servizio prestato ed il punteggio maturato sino al 30.6.2023;
- ORDINA all'Amministrazione resistente di assumere tutte le determinazioni di competenza derivanti dalla declaratoria di illegittimità contenuta nel presente provvedimento ai fini del collocamento della ricorrente nelle graduatorie ATA di prima fascia;
- CONDANNA parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2.905,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A.
Pag. 12 di 13 qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
15/10/2025 Il Giudice del Lavoro
EL D'DA
Pag. 13 di 13
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1381/2023
Il Giudice EL D'DA, all'udienza del 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) nata in [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Cartone;
ricorrente contro C
(C.F. ) E Controparte_2 P.IVA_1
Controparte_3
(C.F.:
[...]
), tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal Dirigente P.IVA_2 pro tempore dott.ssa Clara Moschella domiciliata presso la sede in Largo S. CP_3
Matteo, 1, 64100 il rappresentato dal CP_3 Controparte_4
Dirigente Scolastico pro tempore che si domicilia presso il richiamato Istituto
Scolastico, (C.F. , Via Gramsci 64021 – P.IVA_3 CP_4 resistenti
OGGETTO: pubblico impiego
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “1) in via preliminare, in via d'urgenza con decreto motivato, inaudita altera parte, ovvero con ordinanza, previa convocazione delle parti e fissazione del termine per la notifica alla resistente, emettere, ai sensi degli artt. 669 bis
e ss. c.p.c. ed art. 700 c.p.c., i provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito ovvero riammettendo nella graduatoria in 1^ fascia A.T.A. Collaboratore Scolastico ed in 3^ fascia A.T.A. Collaboratore Scolastico per la Provincia di previa eventuale sospensione, CP_3 annullamento e/o disapplicazione di tutti gli atti, provvedimenti e determinazioni poste in essere dalle Amministrazioni resistenti interpretate come lesive - in quanto in contrasto con norme/disposizioni di legge e/o di contratto e/o di regolamento- della posizione giuridica e/o economica della ricorrente - per tutte le ragioni espresse nelle premesse in fatto e in diritto;
2) in via principale, accertata la sussistenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, comunque nel merito:
a) accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del provvedimento di esclusione dalle graduatorie di prima fascia ATA disposto con nota prot.n.6569 del
12.7.2023 e del relativo rigetto del reclamo del 24.7.2023 entrambi a firma del
Dirigente Chiara Moschella e del provvedimento di esclusione 3^fascia ATA
[...]
nota prot. 3755/U del 14.7.2023 e della conseguente Controparte_5 graduatoria provvisoria ATA e/o comunque disporre la revoca e/o disapplicazione dei provvedimenti medesimi, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti previa eventuale sospensione, annullamento e/o disapplicazione di tutti gli atti, provvedimenti e determinazioni poste in essere dalle Amministrazioni resistenti interpretate come lesive - in quanto in contrasto con norme/disposizioni di legge e/o di contratto e/o di regolamento- della posizione giuridica e/o economica della ricorrente - per tutte le ragioni espresse nelle premesse in fatto e in diritto
b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, sulla scorta delle gravi illegittimità suesposte e tenuto conto dei motivi di impugnazione oggetto del presente giudizio, ad essere reinserita e/o ricollocata nelle graduatorie in 1^ fascia A.T.A. Collaboratore
Scolastico ed in 3^ fascia A.T.A. Collaboratore Scolastico per la Provincia , CP_3 con conseguente caducazione dei provvedimenti di depennamento impugnati;
c) CONDANNARE l'Amministrazione resistente al reinserimento e/o ricollocazione della Dott.ssa nelle graduatorie nella graduatoria in 1^ fascia A.T.A. Parte_1
Collaboratore Scolastico ed in 3^ fascia A.T.A. Collaboratore Scolastico per la
Provincia di in seguito al servizio prestato e al punteggio maturato fino al CP_3
30.6.2023;
Pag. 2 di 13 d) accertare e dichiarare la validità del titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico, ossia del diploma della Dott.ssa conseguito in Albania contenente Pt_1 dichiarazione di valore da parte dell'Ambasciata e degli altri titoli posseduti (Lauree) previa eventuale sospensione, annullamento e/o disapplicazione di tutti gli atti, provvedimenti e determinazioni poste in essere dalle Amministrazioni resistenti interpretate come lesive - in quanto in contrasto con norme/disposizioni di legge e/o di contratto e/o di regolamento- della posizione giuridica e/o economica della ricorrente - per tutte le ragioni espresse nelle premesse in fatto e in diritto;
e) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della validità del titolo di accesso al profilo di CS indicato in domanda (diploma maturità conseguito in
Albania), ordinare all'Amministrazione l'esercizio del soccorso istruttorio riconoscendo alla candidata l'equivalenza del titolo di studio ex art. 38 D.Lgs. n.
165/2001 con l'attribuzione del relativo punteggio come dall'art.
2.8 del bando di concorso ATA 1^fascia e dell'art. 2 comma 12 del bando di concorso III^ fascia;
f) conseguentemente, ordinare alla Amministrazione resistente di collocare la ricorrente nella relativa posizione nelle graduatorie nella graduatoria in 1^ fascia
A.T.A. Collaboratore Scolastico ed in 3^ fascia A.T.A. Collaboratore Scolastico per la
Provincia di e con salvezza del punteggio maturato e a maturarsi derivante dal CP_3 servizio svolto a far data dal 2.10.2020 fino al 30.6.2023;
g) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento giuridico del servizio finora prestato ai fini del punteggio maturato, nonché ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera;
h) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno, nella misura che l'On.le Tribunale adito riterrà più opportunamente quantificata;
i) adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario;
j) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre
IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie e oltre alle spese successive occorrende, con attribuzione al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”;
****
Pag. 3 di 13 Per la parte resistente: “1) In via di principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso formulato da parte attrice, poiché infondato in fatto e in diritto;
2) Conseguentemente si chiede di accertare la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dalle Amministrazioni resistenti e la legittimità dell'istruttoria compiuta ai fini della costituzione della graduatoria A.T.A. di Prima Fascia;
3) Accertare, altresì, che la ricorrente non ha attivato la procedura di Parte_1 equipollenza di cui all'art. 379 del D. Lgs. n. 297 del 1994 e che la procedura di equivalenza di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 165 del 2001, invocata dalla ricorrente, non
è di competenza delle Amministrazioni resistenti;
4) Accertare la legittimità della declaratoria di non validità del servizio prestato dalla ricorrente dal 02/10/2020 al 10/06/2023 per difetto del titolo di studio necessario per accedere alle Graduatorie A.T.A. di Prima e Terza Fascia;
5) In subordine, tenendo conto dell'operato necessitato delle Amministrazioni resistenti si chiede di rigettare la richiesta al risarcimento del danno avanzata da parte ricorrente;
6) Spese di giustizia.
Pag. 4 di 13 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo regolarmente notificato ed iscritto a ruolo,
ha evocato in Giudizio il Parte_1 Controparte_2
, il e l'
[...] Controparte_6 [...]
chiedendo, in Controparte_7 CP_3 sintesi, di dichiarare illegittimo il provvedimento con cui la ricorrente era stata esclusa dalle graduatorie di prima fascia ATA, disposto con nota PROT. N. 6569/202, domandando, per l'effetto, la condanna dell'amministrazione al collocamento della stessa nella graduatoria, affinchè risultasse idonea e vincitrice della procedura concorsuale;
ha chiesto, poi, di dichiarare illegittimo, altresì, il provvedimento che aveva escluso la ricorrente dalle graduatorie di terza fascia nelle quali era già collocata, come collaboratore ATA, e a fronte delle quali aveva espletato servizio e maturato relativo punteggio ai fini dell'accesso al concorso di prima fascia, sino al 30.6.2023.
Ha domandato, in via cautelare, ex art. 700 c.p.c., la sospensione del provvedimento di esclusione, deducendo ragioni di fumus boni iuris e periculum in mora a sostegno delle proprie deduzioni.
Quest'ultima ha dedotto di aver presentato domanda, in data 17.5.2023, per partecipare al concorso per la formazione delle graduatorie ATA come collaboratore scolastico di prima fascia, concorso indetto con decreto dir. n. 7174/2023.
Ha, inoltre, precisato, di aver allegato, quali titoli di appartenenza: “1)
Laurea Magistrale in Economia e Commercio conseguita in data
28.4.2020 presso l'Università D'Annunzio di Pescara;
2) Laurea Triennale in Economia Bancaria, finanziaria ed assicurativa conseguita in data 26.3.2013 presso l'Università degli Studi di Teramo;
3) Diploma di Maturità conseguito presso scuola secondaria albanese in data 10.7.1998 con attestazione di valore e traduzione da parte dell'Ambasciata italiana”, oltre all'esperienza pregressa maturata come
Pag. 5 di 13 collaboratore scolastico di terza fascia, essendo già stata inserita nelle graduatorie per gli anni 2018/2021 e 2021/2023.
Ha, pertanto, precisato che con provvedimento del 12.7.2023 , inaspettatamente, l' disponeva la sua esclusione dalla Controparte_7 procedura concorsuale per difetto dei titoli essenziali ai fini della ammissione alla procedura, dal momento che il diploma conseguito il
10.7.1998 presso “Shkolla e mesme e pergjithshme "Qemal Stafa”, all'esito degli accertamenti effettuati, sarebbe risultato sprovvisto della equipollenza ai titoli nazionali, richiesta dalla normativa di settore.
Nel merito, parte ricorrente ha eccepito: a) la dedotta illegittimità della esclusione della stessa dalla procedura concorsuale indetta con decreto n.
7175/2023 per l'ammissione nella graduatoria ATA DI PRIMA FASCIA, fondata, sulla scorta delle argomentazioni dell'amministrazione resistente, sul mancato previo adempimento del procedimento di equipollenza, funzionale a riconoscere il rilievo giuridico del percorso di studi estero nel nostro ordinamento, dal momento che né dal bando né dalle disposizioni normative in materia pote va evincersi chiaramente che la suddetta procedura di riconoscimento dovesse intervenire entro la data di presentazione della domanda per la partecipazione alla procedura concorsuale, trattandosi di atto “ricognitivo”, dovendosi, pertanto, assumere che – mentre l'attestato di diploma avrebbe dovuto essere conferito entro il termine indicato dal bando - lo stesso non possa dirsi per quanto concerne il procedimento di equipollenza, potendo esso intervenire anche in fasi successive;
b) l'erroneità dell'operato degli
Enti resistenti che avrebbero omesso di avvedersi del riconoscimento del diploma conseguito all'estero da parte dell'Istituto Universitario presso cui la stessa ha, poi, conseguito la laurea triennale e specialistica e che il rilascio del diploma di laurea presupporrebbe, inevitabilmente, il positivo espletamento della procedura di equipollenza;
c) l'illegittimità della condotta dell'amministrazione anche ove la stessa ha omesso l'istruttoria, ledendo il diritto dell'interessato ad ottenere comunicazione
Pag. 6 di 13 di avvio del procedimento e preavviso di rigetto ex art. 10 -bis LPA;
d)
l'ulteriore censurabilità dell'agere della PA, la quale avrebbe provveduto ad escludere la anche dalle graduatorie ATA DI Pt_1
TERZA FASCIA, vanificando il ruolo dell'attività prestata da almeno tre anni ed andando ben oltre il termine annuale di cui all'art. 21-nonies
LPA.
Si sono costituiti in giudizio i resistenti i quali hanno chiesto l'integrale rigetto del ricorso, stante il mancato intervento, entro i termini dell'adesione alla procedura concorsuale, del procedimento di equipollenza del titolo conseguito all'estero, l'impossibilità di applicare alle procedure concorsuali le disposizioni di cui agli artt. 6 ss della l.
241/1990, nonché la necessità di coordinare l'art. 21-nonies LPA con il disposto di cui all'art. 7 L. 50/2021, il quale non introduce un termine di decadenza per l'amministrazione dal potere di controllo dei requisiti di ammissione alle suddette graduatorie, sussistendo anche in occasione della stipula dei successivi contratti di lavoro.
Il giudice precedente titolare del ruolo ha rigettato il ricorso cautelare in corso di causa sul presupposto dell'assenza del periculum in mora, pur rintracciando la presenza del fumus boni iuris.
Dopo una serie di rinvii, il procedimento è giunto sul ruolo dell'odierno giudicante ed è stato trattenuto in decisione all'udienza del 16.9.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 -bis c.p.c.
*
Il ricorso va accolto per le motivazioni che seguono.
Parte ricorrente ha chiesto di accertare l'illegittimità del provvedimento che aveva ritenuto insussistente il previo riconoscimento, mediante la procedura cd. di equipollenza, del proprio titolo (di diploma) conseguito all'estero; giova, quindi, richiamare la normativa rilevante in materia.
Ebbene, le disposizioni di cui agli 2 e 5 L. 148/2002, che ha provveduto alla ratifica della Convenzione internazionale siglata a Lisbona in data
11 aprile 1997, riguardante il riconoscimento dei titoli di studio relativi
Pag. 7 di 13 all'insegnamento superiore all'interno della Regione Europea, prevedono:
- art. 2 “La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia”;
- art. 5 “Il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse da quelle indicate nell'articolo 2, è operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione”.
Appare evidente come la disciplina in questione distingua il riconoscimento ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, al proseguimento degli studi universitari e al conseguimento dei titoli universitari italiani, da quello richiesto ad altri fini, tra cui l'accesso ai pubblici impieghi, ed infatti, nel primo caso, la competenza è attribuita alle Università, nel secondo caso, deve procedere – nello specifico caso di specie – la Presidenza del Consiglio dei Ministri (come confermato dagli artt. 3 e 4 del DPR 189/2009).
Come sottolineato dalla Amministrazione resistente, il D.D. dell' Pt_2
n. 7175 del 24/04/2023, contenente la lex specialis di gara per
[...]
l'accesso alle graduatorie come personale di prima fascia, espressamente stabiliva che il procedimento di equipollenza avrebbe dovuto essere terminato al momento della presentazione della domanda o – quantomeno
– che la parte interessata, in quel momento, avesse proposto domanda a tal fine (trattandosi di un provvedimento avente ad oggetto un interesse pretensivo e, quindi, per alcuna ragione attivabile d'ufficio dall'amministrazione statale), e – d'altra parte – tale assunto è
Pag. 8 di 13 confermato dal 50/2021 il quale, con riferimento alle graduatorie di terza fascia, prevede: “i titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti entro il termine di scadenza di presentazione della domanda o se entro il predetto termine sia stata presentata istanza di riconoscimento. In tale ultimo caso l'inserimento avviene con riserva e non produce effetto ai fini della stipula del contratto fino allo scioglimento della riserva stessa”.
Nel caso di specie, dalle stesse allegazioni della ricorrente, si evince che la domanda di riconoscimento del titolo conseguito in Albania non fosse satisfattivo ai fini della individuazione dei requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi della Direttiva
2005/36/CE e successive modifiche.
Dall'analisi normativa sopra esposta, si desume come la procedura di riconoscimento differisca sensibilmente nell'ipotesi in cui l'equipollenza del titolo sia funzionale alla prosecuzione degli studi, rispetto a quell a in cui sia protesa all'accesso ai pubblici impieghi.
Appare, del resto, opportuno rilevare che lo stato giuridico dei docenti rientra nell'alveo delle professioni regolamentate, di cui alla direttiva
2005/36/CE (relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di
Bulgaria e Romania) recepita dal D. Lgs. n. 206/07.
Tali disposizioni vanno coordinate, altresì, con quanto previsto dalla direttiva 2013/55/UE, recepita dal D. Lgs. n. 15/16. Per effetto di tali disposizioni non si verifica dunque il riconoscimento automatico ed incondizionato dei titoli di formazione, conseguiti in altro Stato membro
(come avviene ad esempio con riferimento alle professioni medico - chirurgiche) bensì opera - nella specie – il meccanismo del "Sistema
Generale", che prevede la valutazione della formazione attraverso
Pag. 9 di 13 l'analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due Stati membri coinvolti (ex multis, Trib. Santa Maria Capua Vetere, sent. n. 508/2021).
Assodato quanto anzidetto, in ordine al procedimento volto ad ottenere l'equipollenza dei titoli e rilevato, pertanto, che il riconoscimento del diploma da parte dell'Università non possa essere equiparato al procedimento articolato mediante il meccanismo di cui agli artt. 2 e 5 della L. 148/2002, deve comunque ritenersi che la ricorrente fosse in possesso dei titoli richiesti al momento della presentazione di entrambe le domande, dal momento che aveva – a suo tempo – conseguito la laurea triennale e specialistica presso l'Università degli Studi di CP_3
Opera, pertanto, il principio dell'assorbenza, adottato soprattutto dalla
Giurisprudenza amministrativa, avente un approccio sostanzialista particolarmente condivisibile.
Ebbene, tale criterio consente la partecipazione a concorsi pubblici che richiedano un titolo di studio inferiore spendendo un titolo di studio conseguito al termine di un corso universitario che si possa ritenere corrispondente, dovendosi concludere che il titolo di studio inferiore sia assorbito per equipollenza da quello superiore. D'altra parte, nel caso di specie, non è in contestazione il fatto che il diploma di laurea conseguito dalla ricorrente assorba il diploma di maturità in astratto richiesto per il profilo professionale di Collaboratore scolastico, essendosi limitati i resistenti ad osservare che il diploma di laurea si fonderebbe su una previa valutazione del titolo di studio estero che, tuttavia, non si riterrebbe essere valida per l'accesso al pubblico impiego.
Ne deriva, quindi, che avendo valore legale il diploma di laurea speso dalla ricorrente, e non facendosi questione dell'idoneità dello stesso ad assorbire per equipollenza il titolo di studio inferiore, l'operare del principio di assorbimento renda irrilevante l'insussistenza di una dichiarazione di equipollenza con riguardo al titolo di studio inferiore da ritenersi assorbito.
Pag. 10 di 13 Effettivamente secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (CdS, V, 22.12.2022, n. 11255; CdS, II, 22.5.2019, n.
3285; CdS, VI, 22.1.2015, n. 232; CdS, VI, 28.2.2011, n. 6898: T.A.R.
Lazio Roma, sez. I-bis, 9.5.2022, n. 5742; : T.A.R. Lazio Roma, sez. I - bis, 24.12.2021, n. 13458; T.A.R. Lazio Roma, sez. I -bis, 9.5.2022, n.
5742;), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, l'onere della documentazione del titolo di studio richiesto può ritenersi soddisfatto, in base a una sorta di “principio di continenza”, anche con l'esibizione di un titolo di studio superiore che presupponga il conseguimento di quello previsto dal bando, con la conseguenza che detto titolo deve ritenersi assorbente di quello indicato dalla lex di gara, presupponendosi avvenuto con esso un approfondimento delle materie oggetto del corso di studi inferiore.
Ebbene, è evidente come, nel caso di specie, la lex specialis di gara contenuta sia nel decreto 50/2021, sia nel provvedimento 7175/2023 prevedeva, quale requisito di accesso, il diploma, e che, ad ogni buon conto, la ricorrente avesse speso, tra i titoli posseduti, anche quello di laurea magistrale in economia e commercio, come si evince dalle rispettive domande di partecipazione (docc. 1 e 2 del fascicolo di parte ricorrente) e che non possa che operare, pertanto, il richiamato principio.
Il medesimo, peraltro, è stato altresì esplicitato dalla nel ricorso Pt_1 introduttivo e sul punto il resistente non ha preso alcuna CP_2 posizione, evidenziando esclusivamente come la procedura per ottenere l'equipollenza del titolo richiedesse l'intervento dell'Ente ministeriale.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto per le ragioni anzidette, restando assorbiti tutti gli altri motivi.
I provvedimenti che hanno disposto l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale (nota prot. 6569/2023) e dalla graduatoria di terza fascia (nota prot. 3755/U del 14.7.2023) devono, pertanto, ritenersi illegittimi, con condanna dell'amministrazione ad adoperarsi per l'inserimento della ricorrente nelle rispettive graduatorie.
Pag. 11 di 13 Deve essere invece rigettata la domanda risarcitoria, dal momento che la deducente, onerata di provare sia l'an che il quantum del pregiudizio, non ha allegato né la natura dei danni patiti, né, tantomeno, la relativa quantificazione, essendosi limitata a rimettersi alla giustizia per la determinazione e quantificazione dei pregiudizi patiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere compensate per la metà (stante la parziale soccombenza di parte ricorrente, a fronte del rigetto della domanda risarcitoria) e poste a carico dei resistenti soccombenti per la restante metà, seguendo i parametri medi dello scaglione di riferimento del DM 55/2014 (e successive modifiche) con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del lavoro ed in persona della Dott.ssa
EL d'DA:
- DICHIARA l'illegittimità dei provvedimenti con cui è stata Parte_1 esclusa dalla procedura concorsuale indetta con decreto prot. 7175/2023 (prot. n.
6569) e dalla graduatoria ATA di terza fascia 2021/2023, all'esito del concorso indetto con DM 50/2021 (prot. 3755/U);
- ACCERTA e DICHIARA il diritto della ricorrente ad essere collocata nella graduatoria di terza fascia ed in quella di prima fascia come collaboratore scolastico per la provincia di CP_3
- per l'effetto, ORDINA all'amministrazione resistente di ricollocare la
[...]
nelle graduatorie del concorso ATA di terza fascia, riconoscendo, a tal Pt_1 fine, il servizio prestato ed il punteggio maturato sino al 30.6.2023;
- ORDINA all'Amministrazione resistente di assumere tutte le determinazioni di competenza derivanti dalla declaratoria di illegittimità contenuta nel presente provvedimento ai fini del collocamento della ricorrente nelle graduatorie ATA di prima fascia;
- CONDANNA parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2.905,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A.
Pag. 12 di 13 qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
15/10/2025 Il Giudice del Lavoro
EL D'DA
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