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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 14/11/2024, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
1793 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1793 /2024 R.G.A.C.C. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SANTA MARIA CAPUA VETERE in data 05/07/1997 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a [...] Parte_1
in data 31/08/1973, - ; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. D'ALTRI DANIELA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 27/08/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 11.11.2010;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero è intervenuto nella causa1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SANTA MARIA
CAPUA VETERE in data 05/07/1997 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a [...] Parte_1
in data 31/08/1973, - ; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di SANTA MARIA
CAPUA VETERE al n. 74, P.2, S. A, Vol. 1 anno 2017; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
27/08/2024, che integralmente si riportano:
1. la figlia di età maggiorenne economicamente Persona_1
autosufficiente e portatrice di grave disabilità risiederà prevalentemente con la madre , ciò alla luce della chiara volontà manifestata dalla figlia e dal Pt_1
2 conseguente accordo raggiunto in ambito familiare. Il tutto nella massima disponibilità e nel rispetto delle esigenze della figlia, sentito sempre il suo parere.
Il padre potrà visitare quando vorrà la figlia Controparte_1 Persona_1
residente presso l'altro genitore, previo congruo preavviso, e la potrà tenere
[...]
con sé i fine settimana alternati dalla mattina del sabato alla sera della domenica dopo cena, oppure due giorni consecutivi nel corso della settimana, nonché una settimana nel periodo estivo, e due settimane nel periodo natalizio e 3 giorni durante le vacanze pasquali (con il giorno di Natale e Pasqua alternato ogni anno). Il tutto nella massima disponibilità e nel rispetto delle esigenze della figlia disabile, sentito sempre il suo parere, anche alla luce della sua maggiore età e il parere dell'amministratore di sostegno.
2. Non si rende necessaria nessuna disposizione per il mantenimento dell'altro coniuge essendo entrambi economicamente autosufficienti, salvi ovviamente gli obblighi di legge.
3. Per il resto, essendo entrambi i ricorrenti indipendenti dal punto di vista economico non si rende necessario alcun contributo al mantenimento in capo a nessuno dei due a favore dell'altro.
Nessuna ulteriore disposizione di ordine economico si rende necessaria tra i coniugi, avendo già regolato consensualmente ogni diverso rapporto di natura patrimoniale.
I divorziandi, considerate le loro condizioni economiche, la regolazione economica come in separazione, il contributo dato alla conduzione familiare e la durata del matrimonio rinunciano infine reciprocamente all'assegno divorzile, essendo economicamente autosufficienti e non ricorrendone i presupposti.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di SANTA MARIA CAPUA
VETERE per quanto di competenza.
Forlì, 13/11/2024 Il Presidente
Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1793 /2024 R.G.A.C.C. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SANTA MARIA CAPUA VETERE in data 05/07/1997 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a [...] Parte_1
in data 31/08/1973, - ; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. D'ALTRI DANIELA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 27/08/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 11.11.2010;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero è intervenuto nella causa1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SANTA MARIA
CAPUA VETERE in data 05/07/1997 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a [...] Parte_1
in data 31/08/1973, - ; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di SANTA MARIA
CAPUA VETERE al n. 74, P.2, S. A, Vol. 1 anno 2017; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
27/08/2024, che integralmente si riportano:
1. la figlia di età maggiorenne economicamente Persona_1
autosufficiente e portatrice di grave disabilità risiederà prevalentemente con la madre , ciò alla luce della chiara volontà manifestata dalla figlia e dal Pt_1
2 conseguente accordo raggiunto in ambito familiare. Il tutto nella massima disponibilità e nel rispetto delle esigenze della figlia, sentito sempre il suo parere.
Il padre potrà visitare quando vorrà la figlia Controparte_1 Persona_1
residente presso l'altro genitore, previo congruo preavviso, e la potrà tenere
[...]
con sé i fine settimana alternati dalla mattina del sabato alla sera della domenica dopo cena, oppure due giorni consecutivi nel corso della settimana, nonché una settimana nel periodo estivo, e due settimane nel periodo natalizio e 3 giorni durante le vacanze pasquali (con il giorno di Natale e Pasqua alternato ogni anno). Il tutto nella massima disponibilità e nel rispetto delle esigenze della figlia disabile, sentito sempre il suo parere, anche alla luce della sua maggiore età e il parere dell'amministratore di sostegno.
2. Non si rende necessaria nessuna disposizione per il mantenimento dell'altro coniuge essendo entrambi economicamente autosufficienti, salvi ovviamente gli obblighi di legge.
3. Per il resto, essendo entrambi i ricorrenti indipendenti dal punto di vista economico non si rende necessario alcun contributo al mantenimento in capo a nessuno dei due a favore dell'altro.
Nessuna ulteriore disposizione di ordine economico si rende necessaria tra i coniugi, avendo già regolato consensualmente ogni diverso rapporto di natura patrimoniale.
I divorziandi, considerate le loro condizioni economiche, la regolazione economica come in separazione, il contributo dato alla conduzione familiare e la durata del matrimonio rinunciano infine reciprocamente all'assegno divorzile, essendo economicamente autosufficienti e non ricorrendone i presupposti.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di SANTA MARIA CAPUA
VETERE per quanto di competenza.
Forlì, 13/11/2024 Il Presidente
Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)