Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/02/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8763/2018
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
8763/2018 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. DE BENEDITTIS MICHELANGELO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 07.12.2018 parte ricorrente lamentava l'illegittimo rigetto della indennità di disoccupazione per il 2016. In particolare rappresentava l'insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti e, di conseguenze, la sussistenza di tutti i presupposti per le richieste indennità in relazione alle 166 giornate lavorative da OTD per il 2016 come da relativo elenco annuale chiedendo la condanna della parte resistente al pagamento dell'indennità di disoccupazione.
Si costituiva l' eccependo l'infondatezza della pretesa alla luce di quanto CP_1 emerso dal verbale di accertamento n. 0901000359944 notificato il
01.08.2013.
Acquisita la documentazione, giunta per la decisione al presente giudice, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) In via preliminare va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
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Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass.,
2.5.87, n. 4126).
2.2) Nel caso di specie l' in corso di causa ha provveduto a liquidare ed CP_1 accreditare l'indennità di disoccupazione agricola per il 2016 pari ad € 3.476,28 così come richiesta dalla parte ricorrente (cfr. deposito del 29.06.2021).
2 Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere in quanto risulta documentato ed incontestato tra le parti che la pretesa della parte ricorrente sia stata integralmente soddisfatta.
3) Residuano, dunque, le sole spese processuali.
In caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd. “soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.
Nel caso di specie, però, non occorre esaminare il merito della questione in quanto è la stessa parte resistente ad aver ritenuto fondate le pretese della parte ricorrente ammettendo la propria soccombenza.
Rimane da valutare, dunque, la sola causalità del giudizio ed il contegno delle parti nell'instaurazione e nella definizione del giudizio.
A tal proposito basti considerare quanto previsto dall'art. 22 del D.L. 3.2.1970,
n. 7, convertito nella Legge 11.03.1970, n. 83, secondo il quale “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Il rigetto della disoccupazione agricola per il 2016 ha, dunque, costretto la parte ricorrente ad introdurre il presente giudizio.
La soluzione stragiudiziale, peraltro, risulta conseguente ad altri giudizi pendenti tra le parti e poi definiti in senso favorevole alla parte ricorrente dai quali si evince il difetto del requisito oggettivo per l'iscrizione negli elenchi dei
Coltivatori Diretti.
Le spese seguono, dunque, la soccombenza dell' e sono liquidate in CP_1 dispositivo ai sensi del DM 55/2014, valori medi in relazione allo scaglione di riferimento, ridotti per l'effettiva attività svolta e per le ragioni della decisione, fase istruttoria esclusa, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
3 1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese CP_1 processuali che liquida in € 886,00 oltre accessori di legge (CPA, IVA e spese generali al 15%) da distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Trani, 12/02/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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