TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/09/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 986/2025; 987/2025;988/2025
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 29/09/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f. con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. GANCI FABIO, dell'avv. MICELI WALTER, dell'avv. GIOVANNI
RINALDI e dell'avv. NICOLA ZAMPIERI
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio di Controparte_1 P.IVA_1
e di CP_2 CP_3
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “In via principale: previa eventuale Parte_3 disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e Cont conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della
L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni Cont scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.”.
Per parte ricorrente : accertarsi e dichiararsi il diritto di Parte_2 parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 e conseguentemente condannarsi il ad assegnare a parte Controparte_1 ricorrente, ora per allora, la suddetta “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e ad accreditare sulla detta carta l'importo nominale di € 2.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale di parte ricorrente;
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre il rimborso delle spese generali da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori.
Per parte ricorrente : In via principale: previa eventuale Parte_1 disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui
Pag. 2 di 7 limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2023/24 e
2024/25, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui
è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Cont
a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, Cont condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M.
37/18.
Per la parte resistente: “In via preliminare, 1. Riunire il presente giudizio con quelli iscritti al
RG 987/2025 e 988/2025, stante la palese connessione oggettiva. Nel merito 1. In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo, limitatamente agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
Pag. 3 di 7 e 2023/2024; 2. Alla luce della serialità della vertenza, compensare in ogni caso integralmente le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti hanno convenuto in giudizio il , Controparte_1 per domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta del Docente” con riferimento ad anni nei quali hanno lavorato come docenti a tempo determinato.
2. È stato depositato per ciascun lavoratore copia dei contratti di lavoro.
In particolare, da questi ultimi risultano i periodi nei quali i ricorrenti sono stati titolari di contratti a tempo determinato e la posizione attuale all'interno del sistema scolastico, come di seguito specificati: Cont
A. è stata alle dipendenze del dal 09.11.2020 al 30.06.2021; Parte_3 dal 06.09.2021 al 30.06.2022; dal 12.09.2022 al 30.06.2023; dal 01.09.2023 al 30.06.2024; dal 01.09.2024 al 31.08.2025 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente); attualmente presta servizio di supplenza con contratto fino al 31/8/2026 (cfr. all. 1 fascicolo parte resistente); Cont
B. è stato alle dipendenze del dal 09.11.2020 al Parte_2
30.06.2021; dal 06.09.2021 al 30.06.2022; dal 12.09.2022 al 30.06.2023; dal 01.09.2023 al
30.06.2024; dal 01.09.2024 al 30.06.2025 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente); attualmente presta servizio con contratto fino al 31/08/2026 (cfr. all. 1 fascicolo parte resistente); Cont
C. è stato alle dipendenze del;
dal 04.09.2023 al 30.06.2024; Parte_1 dal 01.09.2024 al 30.06.2025 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente); attualmente risulta inserito nelle graduatorie scolastiche della provincia di Pavia (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte resistente).
2. Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1
l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai CP_1 docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro
Pag. 4 di 7 diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e
2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito che si era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per
Pag. 5 di 7 la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
A ciò deve aggiungersi che il bonus indicato è stato riconosciuto al personale docente con contratto temporaneo di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge n. 69/2023 e che il Decreto-legge numero 45 del 7 aprile 2025, contenente “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026”, ha riconosciuto il beneficio anche ai docenti con contatto a tempo determinato annuale, ossia al 31/08/2025.
2.1. Parte resistente ha eccepito l'infondatezza della domanda con riferimento all'a.s.
2024/2025 in quanto il diritto ad ottenere il beneficio richiesto sarebbe stato previsto dal
Decreto Legge n. 45/2025.
Occorre innanzitutto evidenziare che la deduzione appare illogica in quanto il beneficio dovrebbe proprio essere riconosciuto in forza dell'intervento normativo menzionato;
quindi, sostenere il contrario appare irragionevole.
Si deve comunque sottolineare che restano attuali le argomentazioni svolte dianzi in ordine ai profili discriminatori derivanti da qualsivoglia applicazione della norma che comporti l'esclusione dal beneficio di quei docenti che non abbiano un contratto con scadenza al 31 agosto.
In ogni caso, il costituendosi in giudizio non ha allegato e provato di aver CP_1 consegnato il bonus a quei ricorrenti titolari per l'a.s. 2024/2025 di un contratto scadente al 31
Pag. 6 di 7 agosto o di averli messi in condizione di chiederlo;
tuttavia, si osserva che con le note di udienza la ricorrente ha rinunciato alla domanda in relazione all'a.s. Parte_3
2024/2025 avendo ricevuto la relativa corresponsione.
Pertanto, la deduzione risulta parzialmente infondata.
3. Le spese di lite dei ricorrenti devono essere poste a carico di parte resistente e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 – rito lavoro
- calcolati per le fasi di studio e di introduzione considerando singolarmente i procedimenti riuniti;
la fase istruttoria viene sempre esclusa;
si ritiene di applicare l'art. 4 comma 4 del
Decreto menzionato con una riduzione del 10%, tenuto conto di un valore di causa pari ad euro 6.000 per la sola fase di decisione. Il compenso complessivo deve poi essere aumentato del 10% facendo applicazione dell'art. 4 comma 1 bis del medesimo decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad ottenere la “carta docente” per gli anni richiesti;
4) condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione dei ricorrenti detta carta docente (o altro equipollente) nei seguenti termini:
- a per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; Parte_3
- a per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, Parte_2
2023/24 e 2024/25;
- a per gli a.s. 2023/24 e 2024/25; Parte_1
5) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, che liquida in € 49 per anticipazioni ed in € 2.431,11 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge.
30/09/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
Pag. 7 di 7
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 986/2025; 987/2025;988/2025
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 29/09/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f. con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. GANCI FABIO, dell'avv. MICELI WALTER, dell'avv. GIOVANNI
RINALDI e dell'avv. NICOLA ZAMPIERI
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio di Controparte_1 P.IVA_1
e di CP_2 CP_3
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “In via principale: previa eventuale Parte_3 disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e Cont conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della
L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni Cont scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.”.
Per parte ricorrente : accertarsi e dichiararsi il diritto di Parte_2 parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 e conseguentemente condannarsi il ad assegnare a parte Controparte_1 ricorrente, ora per allora, la suddetta “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e ad accreditare sulla detta carta l'importo nominale di € 2.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale di parte ricorrente;
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre il rimborso delle spese generali da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori.
Per parte ricorrente : In via principale: previa eventuale Parte_1 disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui
Pag. 2 di 7 limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2023/24 e
2024/25, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui
è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Cont
a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, Cont condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M.
37/18.
Per la parte resistente: “In via preliminare, 1. Riunire il presente giudizio con quelli iscritti al
RG 987/2025 e 988/2025, stante la palese connessione oggettiva. Nel merito 1. In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo, limitatamente agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
Pag. 3 di 7 e 2023/2024; 2. Alla luce della serialità della vertenza, compensare in ogni caso integralmente le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti hanno convenuto in giudizio il , Controparte_1 per domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta del Docente” con riferimento ad anni nei quali hanno lavorato come docenti a tempo determinato.
2. È stato depositato per ciascun lavoratore copia dei contratti di lavoro.
In particolare, da questi ultimi risultano i periodi nei quali i ricorrenti sono stati titolari di contratti a tempo determinato e la posizione attuale all'interno del sistema scolastico, come di seguito specificati: Cont
A. è stata alle dipendenze del dal 09.11.2020 al 30.06.2021; Parte_3 dal 06.09.2021 al 30.06.2022; dal 12.09.2022 al 30.06.2023; dal 01.09.2023 al 30.06.2024; dal 01.09.2024 al 31.08.2025 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente); attualmente presta servizio di supplenza con contratto fino al 31/8/2026 (cfr. all. 1 fascicolo parte resistente); Cont
B. è stato alle dipendenze del dal 09.11.2020 al Parte_2
30.06.2021; dal 06.09.2021 al 30.06.2022; dal 12.09.2022 al 30.06.2023; dal 01.09.2023 al
30.06.2024; dal 01.09.2024 al 30.06.2025 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente); attualmente presta servizio con contratto fino al 31/08/2026 (cfr. all. 1 fascicolo parte resistente); Cont
C. è stato alle dipendenze del;
dal 04.09.2023 al 30.06.2024; Parte_1 dal 01.09.2024 al 30.06.2025 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente); attualmente risulta inserito nelle graduatorie scolastiche della provincia di Pavia (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte resistente).
2. Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1
l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai CP_1 docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro
Pag. 4 di 7 diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e
2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito che si era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per
Pag. 5 di 7 la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
A ciò deve aggiungersi che il bonus indicato è stato riconosciuto al personale docente con contratto temporaneo di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge n. 69/2023 e che il Decreto-legge numero 45 del 7 aprile 2025, contenente “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026”, ha riconosciuto il beneficio anche ai docenti con contatto a tempo determinato annuale, ossia al 31/08/2025.
2.1. Parte resistente ha eccepito l'infondatezza della domanda con riferimento all'a.s.
2024/2025 in quanto il diritto ad ottenere il beneficio richiesto sarebbe stato previsto dal
Decreto Legge n. 45/2025.
Occorre innanzitutto evidenziare che la deduzione appare illogica in quanto il beneficio dovrebbe proprio essere riconosciuto in forza dell'intervento normativo menzionato;
quindi, sostenere il contrario appare irragionevole.
Si deve comunque sottolineare che restano attuali le argomentazioni svolte dianzi in ordine ai profili discriminatori derivanti da qualsivoglia applicazione della norma che comporti l'esclusione dal beneficio di quei docenti che non abbiano un contratto con scadenza al 31 agosto.
In ogni caso, il costituendosi in giudizio non ha allegato e provato di aver CP_1 consegnato il bonus a quei ricorrenti titolari per l'a.s. 2024/2025 di un contratto scadente al 31
Pag. 6 di 7 agosto o di averli messi in condizione di chiederlo;
tuttavia, si osserva che con le note di udienza la ricorrente ha rinunciato alla domanda in relazione all'a.s. Parte_3
2024/2025 avendo ricevuto la relativa corresponsione.
Pertanto, la deduzione risulta parzialmente infondata.
3. Le spese di lite dei ricorrenti devono essere poste a carico di parte resistente e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 – rito lavoro
- calcolati per le fasi di studio e di introduzione considerando singolarmente i procedimenti riuniti;
la fase istruttoria viene sempre esclusa;
si ritiene di applicare l'art. 4 comma 4 del
Decreto menzionato con una riduzione del 10%, tenuto conto di un valore di causa pari ad euro 6.000 per la sola fase di decisione. Il compenso complessivo deve poi essere aumentato del 10% facendo applicazione dell'art. 4 comma 1 bis del medesimo decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad ottenere la “carta docente” per gli anni richiesti;
4) condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione dei ricorrenti detta carta docente (o altro equipollente) nei seguenti termini:
- a per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; Parte_3
- a per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, Parte_2
2023/24 e 2024/25;
- a per gli a.s. 2023/24 e 2024/25; Parte_1
5) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, che liquida in € 49 per anticipazioni ed in € 2.431,11 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge.
30/09/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
Pag. 7 di 7