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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/07/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1043/2023 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 28.5.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Verzella del foro di Pescara ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Città Sant'Angelo (PE) alla Via Vallone S. Egidio,
4, giusta procura da intendersi in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dall'avv. Paola Rosini nel cui studio sito in Roseto degli CP_1
Abruzzi (TE) alla Via Volturno n. 8 è elettivamente domiciliato giusta procura da intendersi unita alla comparsa di risposta in appello
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Pescara n. 1154/2023 pubblicata il 5.9.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
1 << … voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 1154 del
05.09.2023 emessa dal Tribunale di Pescara e conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
1. accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà dell'immobile sito in Città Sant'Angelo alla Strada Ghetto n. 4, distinto nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 25, particella 250 sub. 1, Strada Ghetto n. 4, p.T categoria C/2, classe 4, consistenza mq 23, superficie catastale totale mq 30, rendita euro 73,65 meglio in epigrafe qualificata, è di proprietà esclusiva, per maturata usucapione, del sig. ( ), residente Parte_1 C.F._1 in Città Sant'Angelo, alla Via Ciccocello, 1, per aver quest'ultimo mantenuto il possesso di detto immobile in modo continuato, pacifico e non ininterrotto da oltre 20 anni.
2. conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie trascrizioni, volturazioni e ogni attività necessaria in favore del sig. Parte_1 nato a [...] il [...] e residente in [...].
3. con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.>>
Appellato
<< … rigettare l'appello promosso da confermando la sentenza del Tribunale di Parte_1
Pescara, per le causali di cui in narrativa;
3) con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza sopraindicata il Tribunale di Pescara, in accoglimento della domanda proposta da ha condannato a rilasciare in favore dell'attore il locale CP_1 Parte_1 sito in Città Sant'Angelo alla Strada Ghetto n. 4 (distinto nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 25, particella 250 sub. 1, Strada Ghetto n. 4, p.T categoria C/2, classe 4, consistenza mq 23, superficie catastale totale mq 30, rendita euro 73,65) nonché a pagare in favore dello stesso attore l'indennità di occupazione di € 100,00 mensili oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, per il periodo dal
19.10.2020 fino all'effettivo rilascio. Il Tribunale ha altresì respinto la domanda riconvenzionale di usucapione del convenuto che è stato, infine, condannato al pagamento delle spese Parte_1 di lite.
1.1. In sintesi, la motivazione della decisione è incentrata sulla ritenuta occupazione senza titolo dell'immobile da parte del convenuto e sulla valutazione che non fosse stata raggiunta la prova del possesso ad usucapionem dedotto dal medesimo il quale doveva ritenersi un comodatario precario.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello l'attore sulla base di un unico, per quanto molto articolato, motivo. 2 2.1. Il giudice di prime cure ha erroneamente valutato il compendio istruttorio. In particolare, dalla testimonianza di si evince che il bene è stato venduto due volte, una prima in Testimone_1 favore del convenuto odierno appellante, pur senza che fosse perfezionata la trascrizione, ed una seconda volta in favore dell'attore odierno appellato. Inoltre, il possesso dell'appellante sin dall'anno
2000, cioè dall'acquisto del bene, è comprovato dalle dichiarazioni dei testimoni (il Testimone_2 quale riferiva della sua utilizzazione sin dall'anno 2000 da parte dell'appellante che aveva il possesso delle chiavi), (il quale riferiva di avere prestato all'appellante suo cognato – che già Testimone_3 nel 1996 utilizzava il locale magazzino per cui è causa – il denaro necessario all'acquisto, pari a
£ 18.000.000), (che confermava l'acquisto dell'immobile da parte dell'appellante Testimone_4 nel settembre 2000, aggiungendo di aver visto l'appellante utilizzare il bene immobile almeno da settembre 2000, di averlo visto riporre attrezzi da lavoro e prodotti per l'edilizia e aprire con le chiavi)
e (cognata dell'appellante, la quale confermava le medesime predette circostanze). Tes_5
Dunque, il Tribunale, violando gli artt. 1140, 1141 e 1158 c.c., ha errato nel ritenere che l'appellante non avesse pienamente provato tanto l'esercizio di un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà sulla cosa (corpus possessionis) quanto l'intenzione di comportarsi come tale (animus possidendi) la cui mancanza doveva, comunque, essere dimostrata dall'appellato.
3. Con deposito di comparsa di risposta si è costituito resistendo agli avversi CP_1 assunti.
4. Con ordinanza del 28.2.2024, depositata il 29.2.2024, è stata accolta l'inibitoria proposta ex artt. 283 e 351 c.p.c. dall'appellante per sussistenza del fumus ed è stata, pertanto, sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza appellata. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 28.5.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. Il motivo di appello è fondato.
5.1 In punto di diritto, giova preliminarmente rammentare che, in materia di usucapione, al fine di provare un possesso utile ad usucapire non basta affermare di avere posseduto il bene per oltre vent'anni, espressione talmente generica che lascia invariati i termini essenziali della fattispecie (Cass.
21873/2018). Difatti, colui che pretende di avere acquistato il bene per usucapione deve dare dimostrazione di quando e come abbia cominciato a possedere, fornendo la prova del tempo di questo possesso continuato e indisturbato e della qualità uti dominus di questo potere di fatto esercitato sul bene. In particolare, secondo le disposizioni codicistiche, il possesso deve essere continuato (art. 1158
c.c.), non violento o clandestino (art. 1163 c.c.) e ininterrotto (art. 1167 c.c.). In sostanza, in relazione
3 al potere di fatto esercitato sul bene, egli deve fornire una prova certa e rigorosa che non può lasciare spazio a perplessità sulla concludenza e sufficienza delle circostanze asserite a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità del caso, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. In altri termini, il possesso deve essere non equivoco, ingenerandosi altrimenti in terzi il dubbio circa l'effettiva intenzione dell'interessato.
Come noto, chi invoca l'usucapione deve provare sia l'elemento oggettivo del corpus (ossia di aver esercitato sul bene un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà), sia l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire.
Quanto al primo profilo, per ritenere integrato l'elemento materiale necessario ai fini dell'usucapione, occorre che parte attrice deduca in giudizio fatti, comportamenti ed attività materiali tali da integrare l'esercizio fattuale del godimento del bene avente ampiezza corrispondente al contenuto che caratterizza il diritto di piena ed esclusiva proprietà. Più specificamente, l'attività che deve essere posta in essere ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà deve essere tale da escludere dal godimento del bene qualsivoglia altro soggetto diverso dal possessore ad usucapionem, ivi compresi – ove esistenti – gli intestatari catastali dell'immobile da usucapire. Il possesso, dunque, con particolare riferimento all'elemento materiale dello stesso, non è un qualsiasi potere sulla cosa, generico e non meglio definito, ma è uno specifico potere sulla res, qualificato da caratteri ben precisi: il compimento da parte del soggetto di una attività sulla cosa e la corrispondenza di tale attività con lo specifico contenuto della proprietà o di altro diritto reale (che nel singolo caso si invoca). La qualificazione normativa del possesso, nei termini di attività da esercitarsi come sopra, comporta che deve ritenersi escluso l'elemento materiale nel caso in cui risultino dedotti o provati in giudizio meri atti, compiuti dal soggetto sulla cosa, discontinui nel tempo e limitati nella loro estensione e nella loro incidenza sul godimento della cosa stessa. Sotto questo profilo e conclusivamente, il soggetto che proponga domanda di usucapione della proprietà di una cosa, ha l'onere di allegare specificamente e di provare rigorosamente di aver compiuto, per il tempo richiesto dalla legge, un'attività, oltreché continuativa in termini cronologici, avente anche i caratteri tali da escludere totalmente il godimento e la disposizione della cosa stessa da parte di altri soggetti (in primis, gli intestatari catastali) e da rivelare un godimento non limitato a singole e specifiche attività corrispondenti a singole e specifiche facoltà relative, in alcuni casi, al contenuto di diritti reali minori di godimento.
4 Quanto invece all'animus possidendi, va detto che con esso si indica, non la convinzione di essere proprietario della cosa, bensì l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi considerino il soggetto richiedente l'acquisto a titolo originario, come l'effettivo titolare (Cass. 9671/2014). L'esistenza di questo elemento psicologico si presume iuris tantum dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria.
Riassumendo, ai fini dell'usucapione, quindi, è necessaria l'esternazione del dominio (pieno ed esclusivo, Cass. 5500/1996; 7690/1993) sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed incompatibile con il possesso altrui, che va dunque a coesistere col mancato esercizio del diritto da parte del titolare del bene medesimo (Cass. 5697/1996; 4807/992) e che consiste anche nel precludere ai terzi la fruizione dello stesso (Cass. 18528/2023).
5.2 Ebbene, nel caso di specie deve riconoscersi che l'originario convenuto, odierno appellante, ha correttamente provveduto ad assolvere l'onere probatorio su di sé incombente, comprovando tutti gli elementi costitutivi del diritto oggi vantato.
5.3 Più in particolare, quanto al corpus possessionis, deve dirsi del tutto incontestato che il abbia esercitato un potere di fatto sulla cosa, esclusivo, pubblico, pacifico, continuato ed Pt_1 ininterrotto, ad immagine di proprietà, protrattosi sin dal 2000 (e, dunque, per più di venti anni, se si tiene conto che il ricorso per occupazione illegittima dell'immobile ex art. 447 bis c.p.c. è stato notificato in data 03.05.2022).
Ciò sulla scorta di un duplice rilievo:
a) in primo luogo, è il medesimo appellato che ammette sin dal principio che allorché acquistò il cespite con atto notarile del 19.10.2020, lo stesso risultava essere, da un tempo non precisato, nella disponibilità materiale del al quale venne poi chiesto in restituzione con raccomandata del Pt_1 successivo 12.01.2021, ove l' riconosce che il locale magazzino era “in suo uso e possesso”, CP_1 tanto da invitarlo “a provvedere alla consegna delle chiavi”;
b) in secondo luogo, tutte le deposizioni rese dai testimoni escussi nel precedente grado di giudizio confermano integralmente – al contrario di quanto immotivatamente ritenuto in sentenza dal primo giudice, che ne ha fatto una lettura parziale e superficiale – gli assunti dell'appellante.
Ed invero, i testi , , e hanno concordemente Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_1 riferito che:
- nel mese di settembre del 2000 il acquistava (pur senza procedere a formalizzare Pt_1
l'accordo) l'immobile da e (cfr. in particolare testimonianza della Parte_2 Persona_1
5 “Confermo. Ciò posso dire in quanto era mio padre e anche perché Tes_1 Persona_1
pagò metà a mia zia e metà a me”) al prezzo di £ 18 milioni (cfr. in particolare Parte_1 testimonianza di sorella della moglie del e di suo marito , che gli prestarono Tes_5 Pt_1 Tes_3 dei soldi per concludere l'acquisto);
- almeno dal mese di settembre 2000 il bene per cui è causa veniva adibito a magazzino ed era in uso esclusivo al ( indifferente e vicino di casa: “Ricordo che facemmo i lavori in Pt_1 Tes_2 autunno e lo stesso usufruiva di detto magazzino per rimettere tutti i materiali che erano necessari per eseguire la ristrutturazione”, mentre riferisce che “Nel 1996 ha aggiustato la mia casa Tes_3
e già utilizzava questo magazzino”);
- il ne ha sempre usufruito per riporvi attrezzi e materiali connessi alla sua attività di Pt_1 muratore ed ha continuato a farlo nel corso degli anni ( “Confermo. Lo stesso ci ha sistemato Tes_1 della roba. Lo vedo spesso recarsi sul posto […] So che tale locale gli serviva proprio per questo motivo”; : “Confermo. Io posso dirlo, in quanto siamo tutti vicini e lo vedo giornalmente”); Tes_4
- sin dal settembre 2000 il era in possesso delle chiavi ( “le chiavi le aveva lui Pt_1 Tes_2
e anche io qualche volta le ho avute dal per prendere qualche attrezzo in prestito”; Pt_1 Tes_3
“posso dire anche già da tempo prima”).
Da tali elementi, chiari, inequivoci e concordi, emerge dunque che l'appellante è stato in grado di dimostrare sia il dies a quo dal quale ha cominciato a possedere l'immobile per cui è causa, sia in cosa consistesse il possesso – tangibile ed esclusivo – della res, sia, infine, che nel caso di specie non si trattava di una semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi avrebbe potuto opporsi.
E la concordanza e linearità delle testimonianze rese non può ritenersi inficiata dal rapporto di affinità (e non di parentela, come invocato dall' che intercorre tra l'appellante e alcuni CP_1 testimoni (in particolare, sorella della moglie dell'appellante, e suo marito ), atteso Tes_5 Tes_3 che detto legame non incide in alcun modo sull'attendibilità della deposizione resa, mentre deve ritenersi significativo ed eloquente che è stata la stessa teste (figlia della parte Testimone_6 venditrice dell'immobile per cui è causa) a confermare quanto esposto dal vale a dire Pt_1
l'acquisto precedente dell'appellante dal di lei padre , il pagamento del prezzo e, da Persona_1 ultimo, l'utilizzo del bene fin dal settembre 2000, conformemente peraltro alla dichiarazione a sua firma versata in atti e dalla stessa confermata in sede di escussione testimoniale (cfr. doc. 1 fascicolo appellante).
Da ultimo, val la pena rilevare che quanto da quest'ultima dichiarato in sede di escussione testimoniale, in esito ad una domanda posta a chiarimento, in ordine all'epoca della vendita, in contrasto con le risultanze dell'atto notarile (“Io l'ho venduto con mia zia, ma non nel 2020”), può
6 dirsi verosimilmente dovuto ad un difetto di memoria rispetto ad un fatto risalente nel tempo, ma nulla toglie al resto della deposizione circa la precedente risalente vendita all'appellante e, soprattutto, al fatto che costui possedesse il bene ben prima della seconda vendita, come del resto ammesso dallo stesso e riferito da tutti gli altri testimoni. CP_1
5.4 Precisato quanto sopra in ordine alla sussistenza del corpus possessionis, va ora esaminato l'animus possidendi.
Come innanzi riferito, la ricorrenza di detto elemento si presume ai sensi dell'art. 1141, comma
1, c.c. per cui era onere dell'appellato – su cui grava la prova contraria – dimostrare che il Pt_1 avesse iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa come mera detenzione.
Detta prova, tuttavia, non è mai stata fornita, di talché non può in alcun modo essere condiviso quanto statuito sul punto dal giudice di prime cure, il cui convincimento è a ben vedere fondato su presupposti del tutto fallaci, ovvero le sole dichiarazioni rese dall' in sede di interpello (“Lo CP_1 stesso titolare dell'immobile mi riferì che lo aveva concesso in comodato gratuito al per Pt_1 rimettere varie cose”) che, in quanto a lui favorevoli, sono prive di valenza probatoria (cfr. Cass.
29472/2023), e la sussistenza di un rapporto di comodato, in realtà mai neppure allegato dall'appellato stesso, che ha fatto sempre e solo riferimento ad una occupazione sine titulo dell'immobile.
5.5 Alla luce di quanto sopra deve dunque darsi atto dell'avvenuto acquisto della res per cui è causa per maturata usucapione, avendo il dato prova dell'esercizio del possesso continuato ed Pt_1 ininterrotto, esclusivo e indisturbato a far data quantomeno dal settembre del 2000, senza alcuna contestazione da parte di chicchessia.
6. In conclusione, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata vanno respinte le domande proposte dall'attore appellato e, invece, va accolta la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto appellante.
7. L'accoglimento dell'appello impone, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., di regolare le spese di entrambi i gradi di giudizio secondo un criterio unitario e globale in base dell'esito complessivo della lite (v., ex multis, Cass. ord. 6259/2014).
7.1 Le spese seguono la soccombenza – e, quindi, vanno poste a carico dell'appellato – e sono liquidate come in dispositivo alla stregua dei compensi di cui al d.m. 55/2014 aggiornati con d.m.
147/2022, scaglione tariffario conforme al valore della domanda, valori medi per tutte le fasi.
8. Deve disporsi la trascrizione della presente sentenza ai sensi degli artt. 2643, 2651 c.c. e 6 del d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 347.
P.Q.M.
7 la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, in riforma della sentenza appellata così decide:
1) dichiara che l'appellante ha acquistato per intervenuta usucapione ordinaria la Parte_1 proprietà dell'immobile sito in Città Sant'Angelo (PE) alla Strada Ghetto n. 4, distinto in NCEU di tale Comune al foglio 25, particella 250 sub 1;
2) rigetta le domande dell'appellato CP_1
3) condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese del primo grado del giudizio (liquidate in
€ 5.077,00, oltre 15% di rimborso spese generali ed iva e cpa, per compenso) e del presente grado di giudizio (liquidate in € 5.809,00 oltre 15% di rimborso spese generali ed iva e cpa, per compenso).
4) ordina la trascrizione del capo 1) della presente sentenza a cura del competente Conservatore dei registri immobiliari.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.7.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
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