Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42978 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023,
rimessa in decisione all'udienza del 19.9.2024, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche, e vertente
TRA
, elett.te dom.to in Roma, via Salaria 213, presso lo studio dell'avv. Nicola Parte_1 Maione, che lo rappresenta e difende come da procura in atti opposto-attore in riassunzione
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Controparte_1
, via Chiosetto 18, presso lo studio dell'avv. Maurizio Orlando del Foro di , che la CP_1 CP_1 rappresenta e difende come da procura in atti opponente-convenuta in riassunzione
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI All'udienza del 19.9.2024 i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 21.9.2023 l'ing. – a seguito di ordinanza Parte_1
della Corte di Cassazione del 29.3.2023 – riassumeva, davanti a questo Tribunale, il giudizio di opposizione proposto dalla avvero il decreto ingiuntivo n. 8577/2018. Controparte_1
Nell'ambito di detto giudizio il Tribunale di Roma con sentenza n. 6586/2022 aveva dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, che pertanto veniva revocato.
La S.C. con la citata ordinanza, accogliendo l'istanza di regolamento di competenza, aveva cassato la sentenza suddetta e dichiarato la competenza del Tribunale di Roma.
Lo nell'atto di riassunzione insisteva nel rigetto delle avverse domande e nella conferma del decreto Pt_1
ingiuntivo impugnato.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società opponente che richiamava le precedenti difese insistendo nella proposta opposizione e nella domanda riconvenzionale per la condanna dello al pagamento della Pt_1
somma di € 32.500,00 oltre IVA.
Con ordinanza del 22.2.2024 venivano rigettate le richieste di provvisoria esecuzione e di concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. (in quanto già usufruiti dalle parti) e la causa era rinviata per le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di opposizione – con il quale la aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale CP_1
adito ad emettere il decreto ingiuntivo – risulta superato alla luce dell'ordinanza della Corte di Cassazione che ha statuito la competenza del Tribunale di Roma, cassando sul punto la sentenza n. 6586/22. Peraltro è
appena il caso di sottolineare che la pronuncia della S.C., che ha deciso il regolamento di competenza,
riguarda la sola pronuncia sulla competenza e non attiene al merito della lite.
Il secondo e terzo motivo di opposizione (IIA e IIB) possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Con detti motivi la Milano 1 deduce la mancanza di prova del credito azionato in sede monitoria e l'insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Le doglianze sono soltanto in parte fondate.
Invero – come già evidenziato dal Tribunale nella prima fase del giudizio con l'ordinanza del 15.3.2019 – è
provato (e sostanzialmente riconosciuto dall'opponente) il conferimento dell'incarico all'ing. di CTP Pt_1
nell'ambito di un giudizio arbitrale, come pure lo svolgimento dell'attività. Ciò emerge pacificamente vuoi dal verbale di inizio delle operazioni peritali, vuoi dalle relazioni di parte dell'ing. e del resto è comprovato Pt_1
dal fatto che la società aveva successivamente comunicato all'opposto la revoca dall'incarico.
Non è revocabile in dubbio che all'ingegnere spetti la remunerazione per l'attività svolta fino alla revoca.
Il tenore delle contestazioni sollevate dall'opponente riguardano piuttosto la determinazione del compenso.
Infatti la scrittura privata invocata dallo (e nella quale si indicava un compenso di € 150.000,00) non Pt_1
risulta sottoscritta dalla parte opponente, né da quest'ultima in qualche modo accettata. Orbene sarebbe stato onere del professionista dare prova della pattuizione sull'entità del compenso per l'attività espletata;
tuttavia lo non ha fornito tale prova. Pt_1
Né – contrariamente a quanto sostenuto dall'opposto nelle sue difese – vi sono in atti elementi che consentano di ritenere concluso l'accordo per fatti concludenti e tanto meno è ravvisabile un riconoscimento di debito della committente. Anzi la circostanza che l'acconto corrisposto non sia conforme a quello indicato nella scrittura privata induce ad escludere tale assunto.
Di conseguenza – difettando la prova che le parti avessero determinato consensualmente un compenso di €
150.000,00 come dedotto nel ricorso monitorio – va revocata l'ingiunzione opposta emessa su tale presupposto. Peraltro l'entità del compenso va determinata da questo Giudice ex art. 2233 codice civile.
Orbene reputa il giudicante di dover far riferimento nella liquidazione al D.M. 140/2012; tuttavia in atti vi sono pochi elementi per determinare il contenuto e il pregio dell'attività prestata. Essenzialmente deve farsi riferimento alle quattro relazioni di parte allegate dallo al ricorso monitorio, non risultando prodotti ad Pt_1
esempio la ctu espletata nel giudizio arbitrale, il relativo decreto di liquidazione ovvero la pronuncia arbitrale resa nell'ambito di tale giudizio.
Contrariamente a quanto dedotto dall'opposto nelle sue difese, la liquidazione non può essere distinta per ogni parere espresso, trattandosi di attività unitaria svolta dal consulente di parte e consistita essenzialmente nella redazione di osservazioni tecniche all'operato del ctu.
Il valore dell'opera va computato globalmente e, stando a quanto emerge dagli atti, ammonta a complessivi €
21.513.532,00 (ovvero 18 milioni quale costo dell'appalto, € 1.839.139,00 quale importo delle varianti e €
1.674.393,00 quale importo dei danni lamentati).
La categoria dell'opera è quella edilizia con destinazione residenziale e con grado di complessità medio (coeff.
0,95), non essendovi elementi che consentano una diversa valutazione;
l'attività considerata è quella inerente la “relazione illustrativa”, non avendo l'ingegnere svolto una qualche attività di progettazione, esecutiva o di collaudo.
Applicati tali parametri, discende un importo complessivo dovuto al professionista di € 38.320,20 – che appare congruo - al netto di spese che non sono state documentate (né richieste nel ricorso monitorio) e degli oneri di legge. In dettaglio quello che segue è lo schema di calcolo.
Valore dell'opera (V)
21.513.532,00
Categoria d'opera
Edilizia
Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 4.166582%
Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere
CP_2
- Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato
[...]
e con tipologie standardizzate.
Grado di complessità (G): 0.95
Prestazioni affidate: Studi di fattibilità
QaI.01: Relazione illustrativa (art. 14, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:21513532.00 x P:4.167% x G:
0.95 x Q:0.045) = 38.320,20
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) Σ(V x P x G x Qi)
38.320.20.
Dal suddetto importo va detratta la somma di € 32.500,00 che lo stesso opposto riconosce di avere già ricevuto a titolo di acconto.
Infine l'opponente a pagg. 13 e segg. dell'atto di opposizione (motivo IIB) deduce un grave inadempimento dell'ing. , proponendo domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme già corrisposte. Pt_1
Tale domanda è infondata e va disattesa.
Merita, infatti, osservare che l'assunto difensivo della è del tutto generico e indimostrato. CP_1
Invero l'opponente deduce del tutto genericamente e apoditticamente che lo avrebbe reso un'attività Pt_1
carente e inidonea a garantire alla deducente un'adeguata assistenza tecnica, lamentando un comportamento inadempiente e non ispirato alle comuni regole di correttezza e diligenza professionale, senza tuttavia minimamente indicare quale sarebbe stato il presunto inadempimento nella prestazione, quali sarebbero i doveri di diligenza e correttezza ai quali il professionista sarebbe venuto meno e in cosa l'attività dell'opposto si sarebbe rivelata carente e inidonea. Si consideri, peraltro, che com'è noto l'attività del prestatore d'opera professionale configura un'obbligazione di mezzi e non di risultato.
Atteso quanto innanzi – in parziale accoglimento della domanda di cui al ricorso monitorio – la società
opponente va condannata a pagare a la somma di € 5.820,20 (€ 38.320,20 – 32.500,00) Parte_1
oltre oneri di legge e oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Le spese (comprese quelle della fase in Cassazione) seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio (in mancanza di nota spese) come in dispositivo secondo i criteri di cui al vigente D.M. 55/2014 (e succ.
modificazioni) tenuto conto del decisum (ovvero del compenso liquidabile) e applicati i parametri prossimi ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo impugnato n. 8577/2018 e condanna la società opponente a pagare a la somma di € 5.820,20 oltre oneri di legge e oltre interessi Parte_1
legali dalla domanda giudiziale al saldo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;
3) condanna la al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali che liquida per il giudizio di opposizione in € 7.600,00 per compensi ed € 813,00 per esborsi nonché per la fase in Cassazione in € 5.500,00 per compensi, il tutto oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 9 gennaio 2025
Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)