Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/05/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A DEBITO (artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE I CIVILE
riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:
dott. Liborio Fazzi Presidente
dott. Francesco Antonio Maria Buggè Giudice
dott. Stefano Cantone Giudice rel.
nel procedimento
R.G. N. 67-1/ /2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente a oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
(C.F.-P. IVA ), con sede in Reggio Calabria alla via
[...] P.IVA_1
Argine Destro Annunziata n. 9, iscritta alla C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. di
R.E.A. RC – 166539; visto il ricorso depositato in data 05.05.2025 dal liquidatore della medesima società, ing. , nato a [...] il [...] per l'apertura della Controparte_2 liquidazione giudiziale;
vista la documentazione prodotta;
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
A) sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015, la giurisdizione e, ai sensi dell'art. 27 cci, la competenza di questo Tribunale, dal momento che la sede legale è situata in via via Argine Destro Annunziata n. 9 e non ricorrono elementi per localizzare un'eventuale sede diversa, quale centro d'affari effettivo;
B) sussiste la legittimazione della ricorrente ai sensi degli artt. 40 e 120 bis
CCII;
C) il debitore è un imprenditore che esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 cci;
D) il debitore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b)
CCI. All'uopo, trovano applicazione i seguenti principi di diritto elaborati dalla
Suprema Corte di Cassazione secondo cui:
i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte"
(ex multis Cassazione n. 24948/2019);
- “Ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di tali elementi” (cfr. Cass. n. 18137/2018);
- Tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade peraltro nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso, onere nella specie non assolto.” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 07/12/2016);
- “l'accertamento del requisito di cui alla L. Fall., art. 5, deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori” (cfr. in motivazione, Cass. n. 28193 del 2020; Cassazione civile sez. I, 28/08/2024, n.23290). Nel caso di specie risulta con evidenza immediata che la consistenza dell'attivo patrimoniale della società non è idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale, né proporzionalmente eguale, delle ragioni creditorie, atteso che, come risulta dal bilancio aggiornato al 30.09.2024, il totale dell'attivo ammonta ad euro
1.180.542,00 a fronte di un passivo complessivo pari ad euro 5.901.376,00;
E) Tali risultanze contabili evidenziano in modo inequivoco il superamento delle soglie di cui all'art. 2, comma 1, numeri da 1 a 3 CCII;
ritenuto che
tutte le richiamate circostanze palesano come l'imprenditore non abbia più mezzi finanziari propri e credito di terzi per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
considerato che
la peculiarità e la complessità della procedura concorsuale de qua rendono opportuna la nomina di un collegio composto da due curatori scelti, l'uno, tra i soggetti iscritti all'albo degli avvocati e, l'altro, tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, in modo da dar luogo ad una sinergia di diverse professionalità;
considerato che
detta nomina non comporta alcun aggravio di spese per la procedura in quanto il compenso da liquidare al collegio dei curatori deve essere unitario (cfr. Cass. S.U.
n. 26730 del 19 dicembre 2007 secondo cui occorre “una valutazione unitaria dei fatti della procedura concorsuale rilevanti ai fini della liquidazione del compenso spettante agli organi della stessa”);
PQM
visti gli artt. 2, 49 e 121 e ss cci;
DICHIARA
L'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F.-P. IVA , con sede in Reggio Calabria alla via Argine Destro P.IVA_1
Annunziata n. 9, iscritta alla C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. di R.E.A. RC –
166539
NOMINA
Giudice delegato la dott. Stefano Cantone;
NOMINA
1) Quali curatori l'avv. Maria Vanessa Russo ed il dott. Controparte_3 quali professionisti che hanno i requisiti di cui al novellato art. 358 cci;
2) ordina al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP
e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 cci;
3) fissa l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 21.10.2025, ore 11.00;
4) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi dell'art. 201 cci;
5) ordina al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 cci;
6) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
7) ordina al curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 cci;
8) ordina al curatore, ai sensi dell'art. 195 cci, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
9) ordina ai sensi dell'art. 49, comma 4, la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 codice della crisi.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio della I sezione civile il 22/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Stefano Cantone dott. Liborio Fazzi