Articolo 110 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 109Articolo 111
Versione
14 aprile 1979
Art. 110.
Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, e' autorizzato a provvedere:
alle variazioni compensative fra i capitoli numero 2001 e 2101 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1979, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento di cui all'articolo 137 del nuovo codice della strada ;
alle variazioni compensative fra i capitoli numero 1026, 1027 e 1139 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dall' articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299 convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464 ;
alle variazioni compensative fra i capitoli numeri 9051 e 9175 ed a quelle fra i capitoli numeri 7006 e 7007 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto degli stanziamenti previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 14 della legge 29 aprile 1976, n. 178 .
Entrata in vigore il 14 aprile 1979