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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 22/04/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 123/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 123 del Ruolo Generale degli Affari Civili
ONenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
(C.F. ), in persona del ONroparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Luisanna SEDDA (C.F.
, elettivamente domiciliata a Nuoro, via Manzoni n. 18, presso lo C.F._1
studio del difensore;
attrice
contro
(C.F. ), in persona del legale ONroparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avvocati Giuseppe Franco FERRARI
(C.F. ) e Francesco FERRARO (C.F. ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata a Nuoro, via Matteotti n. 14, presso lo studio dell'avv. Basilio
BRODU (C.F. ); C.F._4
1 convenuta
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
15.2.2024 e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 21.11.2024):
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, 1). - accertare e dichiarare il rapporto negoziale intercorso tra Parte_1
e
[...] ONroparte_1
2). - accertare e dichiarare il grave inadempimento della e Parte_1
l'intervenuta risoluzione del contratto per le ragioni esposte in atto introduttivo;
3).- condannare alla restituzione dell'importo di euro ONroparte_2
14.200,80= oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla scadenza al saldo;
4).- condannare al risarcimento del danno subito dalla ONroparte_2
a seguito dell'inadempimento della prima da quantificarsi in ONroparte_1 via equitativa quale vantaggio economico che sarebbe derivato da una esecuzione tempestiva, da parte della società , di quanto contrattualmente pattuito;
ONroparte_2
5).- condannare in via equitativa la al risarcimento di tutti ONroparte_2 idanni conseguenti al suo grave inadempimento, patrimoniali e non patrimoniali, prevedibili, diretti ed indiretti non compresi nelle voci di cui sopra (danno all'immagine, lucro cessante, perdita di chance);
6). - con vittoria di spese di lite (spese legali, C.U., C.T.P., C.T.U. etc)
In Via subordinata nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta la domanda riconvenzionale di parte convenuta si chiede: 1).- la condanna di alla Parte_2 corresponsione della somma di Euro 2.000,00= a favore di , amministratore unico P_
e legale rappresentante della società , in qualità di ONroparte_1 esperto locale e per l'attività di consulenza specialistica;
2).- Con vittoria di spese di lite (spese legali, C.U. , C.T.U., C.T.P. etc) In Via istruttoria, si chiede l'ammissione dei propri mezzi istruttori così come richiesti nei propri atti difensivi e il rigetto di quelli avversi per tutti i motivi meglio illustrati in atti.
In ogni caso, si chiede dichiararsi l'inammissibilità di ogni eventuale domanda e istanza nuova, mezzi istruttori tardivamente dedotti da nel presente giudizio”. Parte_2 Nell'interesse della parte convenuta (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 15.2.2024 e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 21.11.2024):
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale di Nuoro, disattesa ogni avversaria domanda, istanza ed eccezione: a. accertare e dichiarare l'illegittimità e comunque l'inefficacia della risoluzione contrattuale ON comunicata il 18 dicembre 2020 da e per l'effetto rigettare le domande restitutorie e risarcitorie formulate dall'attrice; b. accertata la sussistenza dei relativi presupposti, rigettare la domanda restitutoria azionata ON da avendo quest'ultima utilizzato il materiale prodotto da per attivare il CP_2 gioco multimediale accessibile dalla piattaforma t'essere I.S.R.E.; c. accertata la sussistenza dei relativi presupposti, rigettare le domande risarcitorie azionate ON da per non avere l'attrice patito alcun danno risarcibile in relazione ai fatti dedotti in sede di atto di citazione;
2 ON d. in via riconvenzionale, accertata la sussistenza dei relativi presupposti, condannare al pagamento in favore di della somma di euro 9.467,20 (al lordo dell'IVA), oltre CP_2 interessi dalla scadenza al saldo, o della maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio;
e. in via riconvenzionale, in subordine, accertata la sussistenza dei relativi presupposti e fermi restando i pagamenti già incassati da , ai sensi dell'art. 1671 c.c., CP_2 ON condannare all'ulteriore pagamento in favore di della somma di euro CP_2 4.773,60 (al lordo dell'IVA), oltre interessi dalla scadenza al saldo, o della maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio;
f. accertata la sussistenza dei relativi presupposti, dichiarare inammissibile e comunque ON rigettare la pretesa avanzata da a titolo di saldo per l'attività di consulenza specialistica asseritamente prestata a Parte_2
In via istruttoria, si chiede di voler sentire il dott. coordinatore del progetto Testimone_1 ON commissionato da il dott. collaboratore di incaricato Testimone_2 CP_2 della predisposizione software, sui seguenti capitoli di prova, il dott. , RSna_1 collaboratore di incaricato della predisposizione software, sui capitoli 1, 2 e 3: CP_2 1. vero che ho collaborato con nell'ambito del progetto “In ludo tradere”, CP_2 ON commissionato dalla società di Nuoro;
2. vero che successivamente alla stipulazione del contratto e alla definizione del progetto esecutivo “In ludo tradere” il sig. ha richiesto che venissero effettuate modifiche P_ al progetto;
3. vero che le modifiche richieste dal sig. hanno reso più gravoso il lavoro di P_ ON realizzazione del software commissionato dalla società di Nuoro;
4. vero che in relazione al progetto “In ludo tradere” è stata creata una cartella “drive” condivisa al cui interno venivano caricati tutti i materiali informatici necessari alla realizzazione del progetto;
5. vero che la cartella “drive” relativa al progetto “In ludo tradere” è stata condivisa anche con il sig. , come da documento che mi viene rammostrato (mostrare al teste P_ l'allegato n. 5);
6. vero che il sig. aveva accesso a tutti i materiali informatici relativi al progetto P_
“In ludo tradere”;
7. vero che sulla cartella “drive” relativa al progetto “In ludo tradere” sono stati caricati i file .apk relativi ai giochi multimediali compresi nel progetto “In ludo tradere”, come da documento che mi viene rammostrato (mostrare al teste l'allegato n. 20); Si chiede di voler sentire la dott.ssa collaboratrice di , sui RSna_2 CP_2 seguenti capitoli di prova:
8. vero che ho collaborato con , in qualità di stagista, nell'ambito del progetto CP_2 ON
“In ludo tradere”, commissionato dalla società di Nuoro;
9. vero che l'incarico di collaborazione relativo al progetto “In ludo tradere” aveva ad oggetto la realizzazione dell'artwork e delle grafiche;
10. vero che ho caricato sulla cartella “drive” dedicata tutti i materiali grafici necessari alla realizzazione del progetto “In ludo tradere”, come da documenti che mi vengono rammostrati (mostrare al teste gli allegati n. 26 e 27);
11. vero che il file grafico che mi viene rammostrato è stato da me realizzato (mostrare al teste l'allegato n. 27);
12. vero che le grafiche riportate nella pagina web che mi viene rammostrata sono state da me realizzate nell'ambito della collaborazione con per il progetto “In ludo CP_2 tradere” (mostrare al teste l'allegato n. 29); Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la ONroparte_1
( ha esposto quanto segue:
[...] CP_5
1.1 essa attrice era una società il cui oggetto sociale ricomprendeva, tra l'altro,
“l'organizzazione di escursioni, eventi, manifestazioni, corsi e attività in genere in campo
naturalistico, culturale, speleologico, sportivo, archeologico, ambientale e ricreativo
nonché consulenza, progettazione, gestione ed organizzazione di corsi e stage, con
produzione di materiale informatico, educativo, formativo, pubblicitario e promozionale”;
1.2 nel corso del 2018, in seguito all'indizione da parte della del Bando ONroparte_6
CultureLab, nell'ambito POR F.E.S.R. Sardegna 2014/2020 (Strategia 2 “Creare
opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese” Asse III - Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”):
a. essa attrice aveva presentato un progetto, ottenendo un finanziamento sotto forma di contributo a fondo perduto pari a 119.360,00 euro (a copertura dell'80% delle spese ritenute ammissibili) e – in seguito all'aggiudicazione – la concessione in uso del bene Culturale "Musei Dell'ISRE" per l'attuazione del medesimo progetto da parte dell' ONroparte_7
b. la concessione del finanziamento presupponeva l'osservanza delle tempistiche stabilite dalle disposizioni attuative (art. 6.6) del bando, in cui erano previsti come i termini di trenta giorni (dalla notifica del provvedimento di concessione) per avviare i progetti e di ventiquattro mesi (dall'avvio) per la conclusione di questi ultimi;
c. nel marzo del 2019 essa attrice aveva quindi preso contatti con la società CP_2
, all'esito dei quali:
[...]
i. con PEC del 2.3.2020 (doc. 9) era stato accettato il preventivo presentato
4 dalla suddetta società (con PEC del 27.2.2020, doc. 8), in base al quale:
o esse parti avrebbero collaborato nel progetto multimediale interattivo a fini didattico ricreativi, dal titolo “In ludo tradere” –
volto, in particolare, a promuovere la conoscenza del patrimonio etnografico della nelle scuole primarie, medie inferiori e CP_6
superiori – costruito sulla falsariga del gioco dell'oca, a squadre,
con la dinamica ivi indicata;
o la convenuta avrebbe fornito diversi materiali (fatta eccezione per i n. 5 tablet sotto menzionati) e prestato alcune attività, quali: “n°1
tappeto morbido (ca.
4-9 mq) stampato come tabellone di gioco -
n°2 dadi - 1 applicazione in formato .apk (installata su tutti e 5 i
tablet) che contenga le domande, i “memory” e i “drag and drop”,
oltre alle carte-challenge per la casella Instagram. L'app terrà il
tempo per ogni squadra e al termine di ogni sfida registrerà il
numero di risposte corrette fornite – quindi il numero di caselle di
cui avanzare. Questo include: sviluppo software + copywriting dei
testi e selezione delle immagini in collaborazione con il cliente +
progetto grafico. - N°1 Libretto di istruzioni e regole per le diverse
fasce d'età - consulenza specialistica di un esperto locale – testing
– trasferte - project management”;
o erano stati stabiliti tempi specifici per singoli adempimenti della fase esecutiva, con la precisazione finale che “Il tempo di
realizzazione complessivo varia solitamente dai 3 ai 5 mesi a
seconda del numero di modifiche e della celerità del cliente nelle
revisioni e approvazioni”:
5 o riguardo ai pagamenti, “ richiede un anticipo del 30% CP_2
da versare alla stipula del contratto, per l'acquisto del materiale e
l'ingaggio dei professionisti necessari alla fornitura. Il 30% viene
versato all'accettazione del progetto esecutivo e il 30% alla
consegna della versione beta. Il restante 10% al collaudo
definitivo”, per il corrispettivo lordo totale di 23.668,00 euro;
ii. il 18.3.2020 e il 15.5.2020 erano stati sottoscritti, rispettivamente, il documento preliminare (doc. 10) e il progetto esecutivo (doc. 11);
d. a suo dire, la i era resa gravemente inadempiente alle Parte_2
obbligazioni contrattuali assunte, poiché:
i. l'osservanza della tempistica pattuita era determinante per essa attrice,
trattandosi del presupposto necessario per la concessione del finanziamento regionale;
ii. nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione del documento preliminare e del progetto definitivo la convenuta aveva apportato al gioco le modifiche chieste da essa attrice, tuttavia, non rispettando il termine massimo di cinque mesi per la consegna, spirato il 2.8.2020;
iii. nonostante i numerosi solleciti da parte di essa attrice e le rassicurazioni da parte del legale rappresentante della società convenuta in ordine al collaudo ed alla consegna del prodotto entro il 20.9.2020, neppure tale scadenza era stata osservata;
iv. con PEC del 18.12.2020 essa attrice aveva comunicato alla CP_2
la propria volontà di risolvere il contratto, evidenziando:
[...]
o di avere pagato il 60% del corrispettivo pattuito;
o che la convenuta le aveva consegnato solo parte della fornitura
6 accessoria – del valore di circa 300,00 euro – materiale peraltro privo delle caratteristiche concordate e di scarsa qualità;
v. con PEC del 29.12.2020 il legale rappresentante della CP_2
aveva ammesso il ritardo e, senza contestare le ulteriori lamentele esposte nella PEC del 18.12.2020, aveva inviato in modalità wenttransfer, “non
meglio precisati files esecutivi apk, invitando l'odierna attrice a
“scaricare” ed “applicare” tali files”, attività quest'ultima che, come pattuito, avrebbe dovuto essere adempiuta dalla medesima convenuta;
vi. la volontà di risolvere il contratto era stata reiterata con comunicazioni del
31.12.2020, 25.2.2021 e 12.3.2021, con contestuale richiesta di restituzione del corrispettivo versato;
e. a suo dire, in conseguenza dell'inadempimento della convenuta, essa attrice aveva subito i seguenti pregiudizi:
i. 14.200,80 euro a titolo di spese sostenute;
ii. il danno da mancato guadagno che sarebbe stato ottenuto all'esito della tempestiva esecuzione del contratto, tenuto conto del contributo a fondo perduto di 119.360,00 euro e della concessione in uso temporaneo del bene
“Musei dell'ISRE”, spazi che avrebbero accolto giocatori di tutte le età.
L'attrice ha quindi chiesto la pronuncia di risoluzione del contratto, nonché la condanna della convenuta a restituirle 14.200,80 euro (oltre a rivalutazione e interessi) ed a risarcirle i danni subiti, pari a 119.360,00 euro (oltre a rivalutazione e interessi) – “quale vantaggio
economico che sarebbe derivato da una esecuzione tempestiva da parte della società
” – oltre agli ulteriori pregiudizi patrimoniali e non CP_2 ONroparte_2
patrimoniali subiti (“danno all'immagine, lucro cessante”).
2. Con comparsa di risposta, depositata l'11.5.2022, la si è così Parte_2
7 difesa:
2.1 ha contestato la fondatezza della domanda di risoluzione formulata dalla CP_5
sostenendo quanto segue:
a. non sussisteva l'inadempimento alle obbligazioni assunte, ascrittole dall'attrice,
poiché:
i. nel preventivo trasmesso via PEC il 27.2.2020 era indicata una tempistica di massima per la realizzazione del progetto multimediale – termine di consegna di 3-5 mesi, a seconda della celerità del cliente nelle revisioni,
modifiche e approvazioni – avente quindi carattere meramente orientativo;
ii. il progetto esecutivo (denominato “Progetto T'Essere I.S.R.E. (Identità
Sistemi Rete Educazione)” era stato approvato solo il 15.5.2020 con scadenza prevista per il mese di ottobre, scadenza non rispettata per ragioni non imputabili a essa convenuta, in particolare:
o la complessità della fase esecutiva nella realizzazione del software,
riconducibile invero alle continue richieste telefoniche di
ON integrazioni e modifiche da parte della la quale aveva preteso un ampliamento degli aspetti contenutistici del gioco, così
rendendone più difficoltosa la programmazione;
ON
o la aveva peraltro acconsentito ad attendere la fine del mese di settembre per la consegna dei file .apk, termine che non era stato possibile rispettare per la medesima ragione esposta nel punto che precede, file che peraltro avrebbero dovuto essere installati sui n. 5
ON tablet android la cui fornitura era a carico della tablet mai messi a disposizione di essa convenuta da parte dell'attrice;
ON
o solo con la comunicazione del 18.12.2020 la aveva per la
8 prima volta sollevato contestazioni sull'operato di essa convenuta,
missiva subito dopo la quale alla medesima attrice erano stati consegnati “tutto il materiale di rilievo ai fini della predisposizione
del gioco”;
iii. le contestazioni relative all'idoneità del materiale fornito erano infatti meramente strumentali, sia perché mai sollevate in precedenza, sia tenuto conto come nel mese di settembre 2020 fossero state messe a disposizione della società attrice le forniture hardware, oltre ad essere stati caricati i materiali grafici nella cartella Google Drive, cui aveva fatto seguito il regolare pagamento del secondo acconto in data 4.9.2020;
ON iv. il legale rappresentante della , aveva preteso di essere P_
selezionato quale esperto locale di essa convenuta per la consulenza specialistica (prevista nel preventivo) sui contenuti del gioco multimediale,
collaborazione per la quale nel mese di agosto 2020 aveva emesso una fattura avente ad oggetto l'acconto del 60%, del proprio compenso,
circostanza da cui emergeva che per il restante 40% la sua prestazione non fosse stata ancora eseguita;
b. quand'anche fosse stato ravvisabile l'inadempimento di essa convenuta, non ricorreva comunque il presupposto della gravita ex art. 1455 c.c., sia per le ragioni sopra esposte (carattere meramente orientativo della tempistica indicata in contratto, inadempimento della , sia perché, in conseguenza della CP_5
normativa emergenziale vigente durante la pandemia da Covid-19, durante la seconda metà dell'anno 2020 i musei erano chiusi e, pertanto, gli utenti non avrebbero comunque potuto usufruire del gioco multimediale;
2.2 ha contestato la fondatezza delle domande restitutoria e risarcitoria proposte dall'attrice,
9 in particolare:
a. riguardo alla prima, oltre all'infondatezza della domanda di risoluzione ed al fatto che essa convenuta aveva correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte, la
ON aveva in seguito realizzato un gioco multimediale denominato “Jocos in
tundu”, identico per grafica, concetti e finalità a quello oggetto di causa, sfruttando tutto il materiale fornitole durante l'esecuzione del contratto de quo, ossia quello caricato nella cartella Google drive e quello inviato il 29.12.2020, con conseguente diritto in capo a essa convenuta, non solo di trattenere gli acconti già percepiti,
bensì di pretendere il pagamento del saldo residuo;
b. quanto alla pretesa risarcitoria:
i. l'attrice non aveva neppure allegato la revoca del contributo a fondo perduto di 119.360,00 euro erogatole dalla considerato peraltro CP_6
che il termine di ventiquattro mesi per la conclusione del progetto era spirato il 23.5.2021 e che la medesima attrice aveva già inaugurato il gioco multimediale nel precedente mese di marzo;
nell'ipotesi in cui il contributo fosse stato effettivamente revocato, a essa convenuta non era ascrivibile alcuna responsabilità in proposito,
sussistendo peraltro il concorso colposo della società attrice, la quale non aveva chiesto la proroga di sei mesi prevista espressamente nel bando regionale;
ii. i danni all'immagine e da lucro cessante non erano stati genericamente allegati, oltre ad essere sforniti di prova;
2.3 ha formulato due domande riconvenzionali, aventi ad oggetto il pagamento,
rispettivamente:
a. in via principale, del saldo del corrispettivo pattuito nel contratto oggetto di causa,
10 pari a 9.467,20 (IVA inclusa, oltre ad interessi), per le ragioni esposte nel punto
2.2-a che precede;
b. in via subordinata, di 4.733,60 euro (IVA inclusa, oltre ad interessi), quale utile sulla quota residua del corrispettivo dovuto a essa convenuta, ai sensi dell'art. 1671 c.c. (attestandosi, a suo dire, il margine lordo intorno al 40-50%).
3. Nell'udienza cartolare del 31.5.2022 il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
4. In seguito al deposito delle memorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ed alla sostituzione dell'udienza del 2.3.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il
27.3.2023 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha nominato CTU il dott.
al quale, con provvedimento reso il 3.5.2023, è stato conferito il RSna_3
seguente incarico peritale:
“Letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro consulenti, effettuata ogni
opportuna verifica – con autorizzazione ad acquisire i file, contenuti nella relativa
cartella Google Drive, inerenti al progetto “In ludo Tradere” e i materiali (dadi, carte
instachallenge etc.) indicati dall'attrice a pagina 5 della sua prima memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c. – dica il CTU se e in quale misura vi sia corrispondenza tra il progetto
multimediale “Jocos in Tundu” (realizzato dalla convenuta ) e quello CP_2
denominato “In ludo tradere” (realizzato dall'attrice ”. ONroparte_1
5. In data 3.12.2023, il CTU ha depositato la relazione peritale.
6. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 19.12.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 20.12.2023 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice non ha ammesso le prove orali chieste dalle parti e ha rinviato all'udienza del 15.2.2024
per la precisazione delle conclusioni.
7. Con decreto reso il 15.2.2024 il giudice ha liquidato al CTU la somma complessiva di
11 3.110,06 euro (oltre ad oneri previdenziali ed I.V.A. di legge) a titolo di onorari, ponendo tale importo a carico delle parti, in solido tra loro nei rapporti con l'ausiliare.
8. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 21.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note scritte nelle quali hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e, con provvedimento reso il 22.11.2024 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
9. La domanda di risoluzione formulata dalla Parte_3
deve essere accolta, per le ragioni che seguono.
9.1 Ai sensi dell'art. 1453, comma 1, c.c. “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando
uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere
l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del
danno”, mentre nel successivo art. 1455 c.c. si legge che “Il contratto non si può risolvere
se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse
dell'altra”.
9.2 Come costantemente affermato in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità, “in
tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la
risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve
soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di
scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto
estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni”
(tra le tante, Cass. n. 8903/2025, n. 3587/2021, n. 98/2019, n. 6844/2017, n. 7530/2012, n.
15659/2011, n. 1743/2007, n. 20073/2004, SS.UU. n. 13533/2001), principio in ordine al
12 quale è stato precisato che la previsione dell'art. 1218 c.c. “esonera il creditore
dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del
debitore” (Cass. n. 7715/2024).
Nella specifica ipotesi in cui siano invocati reciproci inadempimenti, ai fini della pronuncia di risoluzione ex art. 1453 c.c. "deve procedersi ad un esame del
comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai
rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle
violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della
conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora
l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi
legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del
contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della
parte non inadempiente (Cass., sez. 2, 22/5/2019, n. 13827; Cass., sez. 2, 12/2/2020, n.
3455)” (Cass. n. 25927/2024, n. 22190/2024, n. 18264/2024, aventi ad oggetto fattispecie in cui entrambe le parti avevano chiesto la pronuncia di risoluzione del contratto).
Qualora l'attore formuli domanda di risoluzione del contratto, cui il convenuto reagisca limitandosi ad eccepire a sua volta l'inadempimento del primo (a prescindere dal fatto che, come nel caso in esame, abbia avanzato anche pretese di pagamento), il giudice deve comparare i due inadempimenti e, solo nel caso in cui l'attore sia ritenuto
“meno gravemente inadempiente” del convenuto – al quale debba quindi imputarsi il fallimento del rapporto – ricorreranno i presupposti per pronunciare (o dichiarare, ove si verta in ipotesi di risoluzione di diritto) lo scioglimento del vincolo negoziale, tenuto peraltro conto che “l'eccezione d'inadempimento non è subordinata alla presenza degli
stessi presupposti richiesti per la risoluzione del contratto in quanto la gravità (e, a fortiori, la dannosità) dell'inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla
13 legge per la risoluzione dello stesso (e per l'azione di risarcimento dei danni
conseguentemente arrecati) e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, e
cioè lo scioglimento del rapporto contrattuale, mentre l'eccezione d'inadempimento,
che può essere dedotta anche in caso di adempimento solo inesatto, si limita a
consentire alla parte che la solleva il legittimo rifiuto di adempiere in favore dell'altro
contraente che già non ha adempiuto (o ha adempiuto inesattamente) la propria
obbligazione (cfr. Cass. n. 12719 del 2021)” (Cass. n. 18587/2024, n. 35489/2023).
Occorre infine osservare, riguardo al presupposto previsto dal menzionato art. 1455 c.c.,
che tale disposizione “richiede è un giudizio di concreto ed effettivo di non scarsa
importanza. Un tal giudizio non può prescindere dalla previa individuazione da parte del
giudice dei parametri di riferimento, sui quali esso deve fondarsi. A mero titolo
esemplificativo, il valore complessivo del contratto, le legittime aspettative e il danno
procurato alla parte adempiente, la protrazione nel tempo dell'inadempimento, ecc.”
(Cass. n. 13784/2024).
9.3 La fonda la proposta domanda di ONroparte_1
risoluzione, sia sull'inosservanza da parte della convenuta del termine di cinque mesi per l'ultimazione e la consegna del software oggetto del contratto (scaduto il 2.8.2020), sia sulla consegna solo parziale della fornitura accessoria, materiale a suo dire di scarsa qualità.
9.4 La sostiene invece di avere correttamente adempiuto, tenuto Parte_2
conto del carattere meramente orientativo della tempistica pattuita, non rispettata in ragione della richiesta di modifiche del gioco multimediale effettuate dalla committente –
la quale non aveva mai contestato il materiale messo a disposizione fino alla missiva del
18.12.2020 – nonché tenuto conto dell'insussistenza del presupposto ex art. 1455 c.c.
9.5 Applicando al caso in esame le coordinate ermeneutiche riportate nel punto 9.2 che
14 precede, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, deve concludersi che la ha fornito prova idonea dei presupposti giustificativi CP_5
dell'invocata pronuncia di scioglimento del contratto oggetto di causa, poiché:
a. nel preventivo inviato via PEC il 27.2.2020 dalla Parte_2
(pag. 3 del doc. 8, atto di citazione) accettato dalla con PEC del CP_5
2.3.2020 (doc. 9 atto di citazione), sono rinvenibili precise indicazioni sulle
“Tempistiche e modalità della fornitura” – mentre il documento preliminare del
18.3.2020 e il progetto esecutivo del 15.5.2020 (rispettivamente, allegati 10-11
dell'atto di citazione) vertono unicamente sulle caratteristiche e sulla dinamica del gioco multimediale da realizzare – in particolare:
“Entro 10gg lavorativi dalla stipula del contratto, fornirà al cliente CP_2
una check list dei materiali (pannelli, foto, bibliografia) che il cliente è tenuto a fornire per consentire uno sviluppo ottimale del gioco.
In seguito a una sessione di brainstorming con il cliente, fornirà CP_2
entro 10gg lavorativi dalla consegna dei materiali, due proposte grafiche e uno schema della dinamica di gioco per ogni casella.
In seguito all'approvazione di questi documenti, produrrà entro 15gg CP_2
lavorativi un progetto esecutivo, con tutti i testi e tutte le tavole grafiche.
In seguito all'approvazione del progetto esecutivo, produrrà entro CP_2
20gg lavorativi un .apk in versione beta da testare con le classi.
In seguito al testing e all'invio da parte del cliente di una lista definitiva di modifiche, fornirà un .apk definitivo entro 15gg lavorativi. CP_2
Il tempo di realizzazione complessivo varia solitamente dai 3 ai 5 mesi a seconda del numero di modifiche e della celerità del cliente nelle revisioni e approvazioni”.
b. Dalle comunicazioni intercorse – ivi compresi gli screenshot dei messaggi scambiati sull'applicativo whatsapp (doc. 37 seconda memoria ex art. 183, comma
6, c.p.c. dell'attrice) tra il legale rappresentante della società attrice, P_
(contestualmente consulente specialistico della convenuta) e NA
15 , socia della convenuta, in ordine ai cui contenuto e provenienza la Per_5 [...]
on ha sollevato alcuna contestazione – emerge che: Parte_2
i. tra il 3.3.2020 e il 4.3.2020 vi era stato un primo invio di file audio e video dall'attrice alla convenuta;
ii. il 16.3.2020 l'attrice aveva chiesto alcune modifiche alla convenuta in punto di logo e grafica di copertina, oltre a verificare che l'idoneità dei tablet a disposizione dell'attrice (dispositivi che avrebbe dovuto fornire quest'ultima) per supportare l'installazione e messa in funzione del gioco multimediale;
iii. il 24.3.2020 aveva affermato che avrebbe inviato a Parte_4
“un piano di lavoro”; P_
iv. il 22.4.2020 i legali rappresentanti avevano avuto una conversazione telefonica “per definire le ultime scelte su memory”, mentre il 28.4.2020
avevano confermato l'accesso della committente alla cartella memory e si erano accordati sul materiale del tappetino;
v. il 12.5.2020 erano emerse alcune difficoltà per la nello CP_5
scaricare e visionare la cartella di Google drive i files ivi caricati dalla
; CP_2
vi. l'8.6.2020, in seguito alla richiesta di notizie da parte del , P_ [...]
, quest'ultima aveva rappresentato che “la ripartenza è Parte_4
stata molto complessa (tra sanificazioni e tutto il resto), nonché come
“Domani dovrei avere InstaChallenge completato (…) Dovrebbero finire
di fare le modifiche oggi e domani lo rivedo”;
vii. il 12.6.2020 la aveva chiesto che il le fornisse un'immagine Per_5 P_
sostitutiva di un reliquiario cuoriforme, richiesta assecondata da
16 viii.
ix.
x.
quest'ultimo il 15.6.2020;
ON nella mail inviata il 12.8.2020 alla dalla (doc. 37, seconda Per_5
memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. attrice), quest'ultima aveva affermato che “Buongiorno, scusandomi dell'estremo ritardo, vi condivido i file .apk
di Trivia e Memory”.
il 3.9.2020:
o il LAPIA aveva inviato una fotografia contenente una richiesta di revisione del costo finale del progetto, giustificata in base a tre motivi, ossia i ritardi nella produzione e consegna del prodotto, i costi non sostenuti per trasferte e maggiore collaborazione ed i costi sostenuti per supporto tecnico, richiesta che alla quale la Per_5
aveva risposto “Ok, giro a chi di competenza”;
o , legale rappresentante della ONroparte_8 Parte_2
aveva inviato una mail (doc. 35, seconda memoria ex
[...]
art. 183, comma 6, c.p.c. attrice) al , nella quale tra l'altro si P_
legge che “faccio seguito ai report ricevuti dalla Io e Parte_4
il co - amministratore abbiamo preso le redini di Testimone_1
questo progetto, per garantire i tempi che richiede ovvero tutto
collaudato e ricevuto entro il 20 settembre 2020 massimo. Con oggi
le inviamo, io credo tutti i materiali hardware. Qui nello screenshot
due dadi e clessidre di varia taratura”;
il 20.10.2020 la (dimessasi dalla posizione di socia della convenuta Per_5
l'1.9.2020, doc. 21 seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di quest'ultima) aveva rappresentato come la le avesse CP_2
chiesto di riferire alla committente “che hanno terminato il gioco. Stanno
17 facendo il build, il testing e il debug finale. Ovvero stanno montando
insieme i vari minigiochi, stanno facendo delle prove e risolvendo
eventuali problemi. E lunedì lo avrete”;
xi. con PEC del 18.12.2020 il aveva manifestato la volontà di risolvere P_
il contratto, con contestuale pretesa della restituzione della quota di corrispettivo già versata a tale data;
c. premesso come l'intervallo di tre-cinque mesi indicato nel preventivo non possa ritenersi integrante un termine essenziale (in riferimento alla figura ex art. 1457
c.c., non oggetto di causa), l'analisi complessiva della pattuizione e delle suddette interlocuzioni, lungi dal corroborare la tesi sostenuta dalla convenuta, disvela la gravità dell'inadempimento in cui è incorsa quest'ultima;
sebbene meramente orientativo, tale limite massimo teneva infatti conto della necessità di interloquire con la parte committente, con particolare riferimento alle eventuali richieste di modifica avanzate da quest'ultima, oltre alla sua celerità
nelle revisioni ed approvazioni del progetto;
il dies a quo di siffatto termine non può che essere individuato nella data di accettazione del preventivo (2.3.2020), non già in quella di sottoscrizione del progetto esecutivo (15.5.2020), tesi quest'ultima incompatibile:
- con le singole scansioni temporali indicate nel preventivo, chiaramente ricomprese nell'intervallo di 3-5 mesi ed in buona parte attinenti ad attività
propedeutiche alla predisposizione del progetto esecutivo (10 giorni per l'invio dei materiali da parte del cliente, 10 giorni da detta consegna per l'invio da parte della professionista delle proposte grafiche e dello schema della dinamica di gioco per ogni casella, successiva approvazione dei documenti da parte della cliente e 15 giorni per la professionista per la
18 redazione del medesimo progetto);
- con le interlocuzioni elencate nel punto b che precede, laddove, se – come prospettato dalla – il termine massimo di cinque mesi CP_2
(decorrendo dal 15.5.2020) scadesse il 15.10.2020, non si comprende il motivo per cui il 3.9.2020 il legale rappresentante della convenuta si fosse impegnato alla consegna entro il termine massimo del 20.9.2020,
considerato, sia che la convenuta non ha menzionato alcun accordo specifico in ordine all'anticipazione dei tempi di consegna originariamente pattuiti, sia perché tale assunto collide plasticamente con le scuse formulate dalla socia in data 12.8.2020 “per l'estremo Parte_4
ritardo”, aspetto che rende ancora più convincente come il termine massimo di cinque mesi (decorrendo dal 2.3.2020) fosse spirato il 2.8.2020;
d. in questo quadro, di fronte al pacifico ritardo in cui è incorsa la Parte_2
nell'esecuzione del contratto, si appalesano non condivisibili le
[...]
argomentazioni difensive articolate da quest'ultima; in particolare:
i. riguardo alla non imputabilità del ritardo, siccome derivante dal contegno tenuto dalla medesima, si osserva che:
o è rimasta del tutto priva di riscontro probatorio l'allegazione relativa alle continue richieste di integrazioni e modifiche da parte della committente (le quali “si sostanziavano essenzialmente
nell'ampliamento degli aspetti contenutistici del gioco, che ne
complicavano l'assetto, rendendone più gravosa la
programmazione”, pag. 4 della comparsa di risposta), affermazione oltremodo generica, nonché smentita dai messaggi whatsapp
riportati nel punto 9.5-b che precede (da cui risulta un'ultima
19 interlocuzione sul punto in data 12.6.2020, peraltro relativa alla mera sostituzione dell'immagine di un reliquiario cuoriforme,
questione evidentemente marginale ed agevolmente risolvibile) ed oggetto di deduzione di prova per testimoni non ammessa in fase istruttoria, sia perché altrettanto generica riguardo alla tipologia di modifiche richieste ed alla relativa collocazione cronologica (“vero
che successivamente alla stipulazione del contratto e alla
definizione del progetto esecutivo “In ludo tradere” il sig. P_
ha richiesto che venissero effettuate modifiche al progetto”,
[...]
capitolo 2 della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.), sia perché tendente a far esprimere valutazioni, precluse ai testimoni
(“vero che le modifiche richieste dal sig. hanno reso P_
più gravoso il lavoro di realizzazione del software commissionato
ON dalla società di Nuoro”, capitolo 3 della seconda memoria ex
art. 183, comma 6, c.p.c.);
o quanto alla mancata fornitura da parte della cliente dei cinque tablet android su cui avrebbero dovuto essere installati i file .apk, – fatto sussumibile nell'ambito di un'eccezione d'inadempimento – da un lato, nella pattuizione (preventivo, documento preliminare e progetto esecutivo) non vi è alcuna indicazione sul fatto che i dispositivi avrebbero dovuto essere anche consegnati alla convenuta, né risulta che i medesimi siano mai stati chiesti da quest'ultima tra i mesi di marzo e di settembre del 2020, e, in ogni caso, trattasi di aspetto inerente alla fase finale dell'esecuzione, che avrebbe dovuto essere evidentemente preceduta dalla consegna dei
20 ii.
file .apk., come detto effettuata solo il 29.12.2020;
o in ordine alla consulenza prestata da , legale P_
rappresentante della alcun argomento favorevole alla CP_5
può essere tratto dalla considerazione Parte_2
che nel mese di agosto del 2020 il medesimo abbia emesso la fattura avente ad oggetto il 60% del compenso spettantegli, non avendo peraltro la convenuta illustrato quali altre prestazioni consulenziali (relative al restante 40% del compenso) avrebbe dovuto rendere quest'ultimo nel periodo successivo, né tantomeno se e in quale misura tali attività abbiano rallentato la predisposizione del gioco multimediale;
in riferimento alla gravità (o non scarsa importanza) del ritardo, la ravvisabilità del presupposto ex art. 1455 c.c. si giustifica in base alle seguenti considerazioni:
o come sopra osservato, il gioco multimediale è stato consegnato dalla convenuta il 29.12.2020, ossia impiegando circa il doppio del tempo massimo (cinque mesi, decorrenti come detto dal 2.3.2020)
indicato nel contratto, pur non trattandosi di termine essenziale;
o il fatto che alla parte attrice non sia stato revocato il contributo regionale a fondo perduto costituisce elemento, il quale – oltre che rilevare, in particolar modo, in punto di risarcimento del danno –
non elide minimamente il disvalore della condotta contrattuale della convenuta, considerato peraltro che il termine di ventiquattro mesi stabilito nel bando è stato rispettando dall'attrice presentando il progetto multimediale predisposto da altro professionista, Per_6
21 RS (in esecuzione del contratto stipulato il 14.1.2021 (doc. 26,
seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. attrice);
o considerazioni analoghe valgono riguardo all'affermazione secondo cui, quand'anche la convenuta avesse ultimato il gioco entro il mese di settembre 2020, il suo utilizzo sarebbe stato impedito dai lunghi periodi di chiusura dei musei in virtù della normativa emergenziale volta a contrastare la pandemia da Covid-19, non essendo peraltro prospettabile alcuna valutazione sul mancato guadagno derivante da dette chiusure e, quindi, la sua incidenza nell'economia complessiva del rapporto (la concessione temporanea del Bene Culturale “Musei dell'ISRE” era peraltro attiva dal marzo 2019, ben prima che l'attrice potesse evidentemente proporre il gioco multimediale – ancora da progettare e realizzare – e, pertanto, non necessariamente agganciata ai guadagni ritraibili dai visitatori di detti siti);
e. per le ragioni sopra esposte, incontestata la regolarità del pagamento delle rate del corrispettivo da parte dell'attrice, né essendo ravvisabili violazioni delle obbligazioni contrattuali assunte da quest'ultima, l'inosservanza della tempistica contrattuale da parte della convenuta (aspetto che rende superflua la valutazione sull'effettiva qualità del materiale propedeutico alla predisposizione del gioco,
fornito dalla convenuta) costituisce inadempimento – imputabile alla medesima –
di gravità tale da giustificare l'invocata pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto.
10. La domanda di restituzione formulata dall'attrice deve essere accolta, sui seguenti rilievi:
a. ai sensi dell'art. 1458, comma 1, c.c., “La risoluzione del contratto per
22 inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad
esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non
si estende alle prestazioni già eseguite”.
b. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “qualora venga acclarata la
mancanza di una causa adquirendi in ragione della dichiarazione di nullità,
dell'annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o del venire
comunque meno del vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla
legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto
stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo (Cass. 15 gennaio 2018, n. 715;
Cass. 6 giugno 2017, n. 14013; Cass. 7 febbraio 2011, n. 2956; Cass. 15 aprile
2010, n. 9052; Cass. 12 dicembre 2005, n. 27334). In particolare, secondo quanto
è stato precisato dalle Sezioni Unite, l'art. 2033 c.c., pur essendo formulato con
riferimento all'ipotesi del pagamento ab origine indebito, è applicabile per
analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta
meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al
pagamento, la causa debendi (Cass. Sez. U. 9 marzo 2009, n. 5624, nella cui
motivazione sono richiamati, quali precedenti conformi: Cass. 1 agosto 2001, n.
10498; Cass. 4 febbraio 2000, n. 1252; Cass. 13 aprile 1995, n. 4268)” (Cass. n.
423/2025);
c. in disparte la considerazione che, come detto, la pretesa restitutoria avanzata dalla
è regolata dalla disciplina in materia d'indebito oggettivo – in CP_5
conseguenza della pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della
– si appalesa privo di fondamento l'ulteriore Parte_2
argomento difensivo addotto da quest'ultima al fine di paralizzare l'accoglibilità
della domanda de qua, ossia il fatto che il materiale multimediale messo a
23 disposizione dalla medesima convenuta sulla piattaforma Google Drive nel corso dell'esecuzione del contratto sia stato impiegato dalla società attrice per realizzare un gioco analogo a quello menzionato nel progetto esecutivo sottoscritto il
15.5.2020, poiché, alla luce della documentazione prodotta dalle parti e delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU, la cui relazione è stata predisposta con metodo corretto ed esente da vizi logici, dalla quale il giudice non ha pertanto motivo di discostarsi:
i. è pacifico come, in virtù del sopra menzionato contratto del 14.1.2021, la abbia affidato a l'incarico di co-progettazione di CP_5 Per_8
sviluppo ed elaborazione grafica di un gioco multimediale interattivo (“In
ludo tradere” – volto a promuovere la conoscenza del patrimonio etnografico della – logicamente analogo (essendo entrambi CP_6
ricollegati all'aggiudicazione del medesimo bando regionale) a quello oggetto del contratto stipulato con la (“Jocos in tundu”), CP_2
alla quale il 18.12.2020 la società attrice aveva inviato la comunicazione di risoluzione del contratto de quo;
ii. nell'elaborato peritale è stato esaustivamente argomentato che, se da un lato, il progetto elaborato dall'odierna convenuta “consiste in una variante
del classico “gioco dell'oca”; vengono inserite in ogni casella dei
minigiochi interattivi inerenti alla cultura sarda (memory; instachallenge;
drag and drop;
trivia ed imprevisti). La plancia di gioco è costituita da un
tabellone fisico rappresentante il percorso di gioco formato dalla sigla
“SHS”, a cui si aggiungono 2 dadi di gomma piuma, una clessidra e un
gioco (contenente i 5 minigiochi elencati in precedenza) installato su 5
tablet”, così come quello commissionato a (anch'esso costruito Per_8
24 su “una variante del classico “gioco dell'oca”, in cui sono incorporati gli
stessi minigiochi del progetto precedente (memory; instachallenge;
drag
and drop;
trivia ed imprevisti)”, d'altra parte, quest'ultimo è stato
“sviluppato con un differente paradigma di programmazione rispetto a
quello utilizzato da è completamente digitalizzato e CP_2
accessibile tramite browser. Il progetto risulta concluso ed in uso a parte
ricorrente fino all'inizio della causa in essere”:
i due prodotti sono invero “diversi dal punto di vista informatico e
tecnologico. L'approccio al gioco (uno solo via web l'altro misto tablet-
tabellone fisico) è differente come il suo svolgimento, nel prodotto di
è necessaria un'interazione manuale con il dado e la plancia CP_2
mentre in quello del Signor viene tutto automatizzato” e, Per_8
pertanto “non è possibile affermare che il prodotto di sia una Per_8
copia derivata da quello di ” (pagine 35-37 relazione), assunto CP_2
basato sulle seguenti considerazioni:
o entrambi sono riferibili allo stesso bando “Progetto T'Essere ISRE
(T'Essere Identità Sistemi Reti Educazione), bando Culture Lab
2018, CUP E65B18001830007”;
o il fine ultimo di entrambi i progetti è creare un gioco ludico-
didattico di divulgazione del patrimonio etnografico della
; CP_6
o il gioco su cui si basano i progetti è lo stesso (gioco dell'oca);
o i minigiochi interattivi sono concettualmente analoghi, la parte
grafica non è uguale ma estremamente simile;
ON
o il materiale utilizzato è il medesimo ed è stato condiviso da ai
25 due fornitori (immagini, icone, domande sono le stesse);
o Essendo però differenti i linguaggi di programmazione utilizzati
per lo sviluppo (“il fatto che non siano uguali i codici sorgenti
(informatici) è chiaro e condiviso anche con le parti, che questi non
abbiano nulla in comune. Si tratta di due linguaggi di
programmazione completamente differenti (appartenenti a
paradigmi di programmazione differenti), usati per creare
programmi che non hanno nulla a che fare tra di loro dal punto di
vista operativo”, pag. 27 relazione);
d. poiché trova applicazione la disciplina in materia di indebito oggettivo, “le
restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione
risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di
risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni e, quando attengono a
somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore ma di valuta, non soggetti a
rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello
ristorato con gli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.; danno che va,
peraltro, provato dalla parte richiedente (Sez. 3, n. 10373, 17/7/2002, Rv. 555849;
Sez. U, n. 5931, 17/05/1995, Rv. 492295)” (Cass. n. 14289/2018, n. 22743/2019, n.
9094/2024);
e. nel caso in esame, sui due versamenti di 7.100,40 euro ciascuna, spettano quindi alla società attrice gli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dai singoli pagamenti (bonifici disposti, rispettivamente, il 4.3.2020 e il 9.9.2020,
documenti 12-13 atto di citazione), mentre non le compete alcuna somma a titolo di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. – in virtù dell'insegnamento secondo cui “Ai fini del riconoscimento del maggior danno, è pertanto necessaria la
26 proposizione di una specifica domanda, distinta da quella di pagamento del
capitale e degli interessi, e accompagnata dall'allegazione dei fatti costitutivi della
pretesa risarcitoria, costituiti quanto meno dal superamento del tasso d'interesse
legale da parte del rendimento dei titoli di Stato, e, se necessario, dalla necessità
di accesso al credito bancario o dalla contrazione dei guadagni determinata
dall'indisponibilità della somma dovuta (cfr. Cass., Sez. I, 10/05/2022, n. 14837;
23/02/2022, n. 5965; Cass., Sez. III, 19/03/2018, n. 6684)” (Cass. n. 25417/2023)
– non avendo la parte attrice neppure avanzato specifica pretesa in proposito.
11. La domanda risarcitoria formulata dall'attrice deve invece essere respinta poiché:
a. la condivisibile giurisprudenza di legittimità richiamata nel punto 9.2 che precede,
pur ritenendo configurabile la presunzione di colpa del debitore, con conseguente esonero del creditore dall'onere di fornire la relativa prova, ha contestualmente statuito che quest'ultimo è comunque tenuto a “dimostrare il nesso di causa tra la
condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento”, considerato come il criterio di vicinanza alle fonti di prova “non coinvolge il nesso causale tra la
condotta dell'obbligato e il danno lamentato del creditore, rispetto al quale si
applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c. Tale
disposizione, mentre fa carico all'attore della prova degli elementi costitutivi della
propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi
carico della prova liberatoria rispetto al nesso di causa (Cass. 19/07/2018, n.
19204; Cass. 13/07/2018, n. 18557; Cass. 09/05/2018, n. 11165)” (Cass. n.
7715/2024);
b. nel caso in esame le pretese avanzate a titolo risarcitorio si appalesano infondate,
in particolare:
i. i 119.360,00 euro ottenuti a titolo di contributo a fondo perduto in virtù
27 ii.
iii.
della partecipazione al Bando Culturale Lab – edizione 2018,
sull'assorbente rilievo che non risulta alcuna revoca di detto emolumento,
circostanza neppure allegata dalla convenuta, la quale ha peraltro rispettato la tempistica di ventiquattro mesi per la realizzazione del progetto;
i lamentati danno all'immagine e da lucro cessante, siccome del tutto sforniti di allegazione e prova a supporto;
gli importi versati a (3.348,00 euro, al netto della ritenuta Per_8
d'acconto del 20%) ed a (3.700,00 euro, al netto della ONroparte_9
ritenuta d'acconto del 20%) rispettivamente:
o il primo, perché trattasi di somma versata per la progettazione del gioco multimediale “Jocos in tundu”, trattandosi del corrispettivo pagato per detta prestazione, il quale avrebbe potuto integrare posta risarcibile solo ove superiore al compenso pattuito con la CP_2
e nei limiti della relativa differenza, mentre in realtà si tratta
[...]
di somma decisamente inferiore al predetto corrispettivo (23.668,00
euro);
o il secondo, sia per la medesima ragione esposta nel punto che precede, sia perché corrispondente al compenso per un accordo di collaborazione professionale occasionale stipulato il 4.6.2019 –
ossia quasi otto mesi prima dell'accettazione del preventivo della
– ed avente ad oggetto la “realizzazione CP_2
dell'identità visiva e dello sviluppo grafico relativo alle attività di
promozione e comunicazione” (doc. 21, seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. attrice), ossia ad una spesa del tutto priva di relazione eziologica con il contratto oggetto di causa.
28 12. Le domande riconvenzionali di pagamento formulate dalla Parte_2
non sono fondate, in particolare:
a. quella relativa al saldo del corrispettivo pattuito nel contratto oggetto di causa, pari a 9.467,20 (IVA inclusa, oltre ad interessi), sia perché deve essere pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento della medesima convenuta, sia perché
è risultata destituita di fondamento la tesi di quest'ultima in ordine al fatto che il gioco multimediale realizzato dall'attrice (In ludo tradere) fosse una mera copia di quello (Jocos in tundu) precedentemente realizzato da essa convenuta;
a. quella relativa alla quota residua del corrispettivo a suo dire dovutole ai sensi dell'art. 1671 c.c., disciplina non applicabile al caso di specie, sempre in ragione del riconoscimento dell'invocata tutela risolutoria.
13. Il rigetto delle domande riconvenzionali formulate dalla convenuta comporta l'assorbimento della pretesa di pagamento avanzata dall'attrice in via subordinata (ossia
“la condanna corresponsione della somma di Euro 2.000,00= a favore di , P_
amministratore unico e legale rappresentante della società ONroparte_1
, in qualità di esperto locale e per l'attività di consulenza specialistica”).
[...]
14. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza reciproca,
previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ritenuto congruo porle a carico della
[...]
nella misura di due terzi e compensarle per il terzo residuo, tenuto Parte_2
conto dell'accoglimento delle domande di risoluzione del contratto e di restituzione dell'importo di 14.200,80 euro formulate dalla ONroparte_1
mentre debbono essere respinte la pretesa risarcitoria avanzata da quest'ultima e
[...]
quelle riconvenzionali (tra loro) gradate della convenuta (il fatto che la prima sia di valore pari a pari a 119.360,00 euro, decisamente superiore maggiore a quello delle altre due – la più elevata ha il valore di 9.467,20 euro – non elide il fatto che in proposito non è stata
29 svolta alcuna attività processuale, al di fuori della contestazione sollevata dalla convenuta nella sua comparsa di risposta).
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00
euro, senza riduzioni o aumenti per i compensi di alcuna delle fasi, in particolare:
- per le fasi di studio ed introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
- per la fase istruttoria, caratterizzata dalla produzione di documenti e dall'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio;
- per la fase decisionale, considerato che nelle memorie ex art. 190 c.p.c., la parte attrice ha (seppur sinteticamente) esaustivamente argomentato in ordine agli esiti dell'istruttoria svolta.
15. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 15.2.2024
in complessivi 3.110,06 euro (oltre ad oneri previdenziali ed I.V.A. di legge) a titolo di onorari, ponendo tale importo a carico delle parti in solido tra loro nei rapporti con il consulente – debbono essere poste interamente a carico della Parte_2
sul rilievo che all'esito dell'accertamento è emersa l'infondatezza della tesi secondo cui il gioco multimediale In ludo tradere era una mera copia di quello (Jocos in tundu)
precedentemente realizzato da essa convenuta.
PER QUESTI MOTIVI
16. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. risolve, per inadempimento della il contratto Parte_2
stipulato il 2.3.2020 dalla convenuta con la ONroparte_1
[...]
30 b. condanna la a pagare alla Parte_2 ONroparte_1
14.200,80 euro, oltre agli interessi previsti dall'art. 1284,
[...]
comma 4, c.c., in particolare:
i. sull'importo di 7.100,40 euro, con decorrenza dal 4.3.2020 fino al saldo;
ii. sull'importo di 7.100,40 euro, con decorrenza dal 9.9.2020 fino al saldo;
c. rigetta la domanda risarcitoria formulata dalla ONroparte_1
[...]
d. rigetta le domande riconvenzionali di pagamento formulate dalla Parte_2
[...]
e. condanna la a rimborsare alla Parte_2 [...]
i due terzi delle spese processuali, con ONroparte_1
compensazione del terzo residuo, così liquidate:
€ 919,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 777,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.680,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 237,00 per contributo unificato (minor importo dovuto in relazione al valore della causa accertato);
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 5.341,00 totali;
€ 3.560,67 complessivi (con compensazione di un terzo), oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
f. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 15.2.2024 in complessivi 3.110,06 euro (oltre ad oneri previdenziali ed I.V.A. di legge) a titolo di onorari – siano poste interamente a carico della la
Parte_2
Nuoro, 22.4.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 123 del Ruolo Generale degli Affari Civili
ONenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
(C.F. ), in persona del ONroparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Luisanna SEDDA (C.F.
, elettivamente domiciliata a Nuoro, via Manzoni n. 18, presso lo C.F._1
studio del difensore;
attrice
contro
(C.F. ), in persona del legale ONroparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avvocati Giuseppe Franco FERRARI
(C.F. ) e Francesco FERRARO (C.F. ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata a Nuoro, via Matteotti n. 14, presso lo studio dell'avv. Basilio
BRODU (C.F. ); C.F._4
1 convenuta
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
15.2.2024 e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 21.11.2024):
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, 1). - accertare e dichiarare il rapporto negoziale intercorso tra Parte_1
e
[...] ONroparte_1
2). - accertare e dichiarare il grave inadempimento della e Parte_1
l'intervenuta risoluzione del contratto per le ragioni esposte in atto introduttivo;
3).- condannare alla restituzione dell'importo di euro ONroparte_2
14.200,80= oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla scadenza al saldo;
4).- condannare al risarcimento del danno subito dalla ONroparte_2
a seguito dell'inadempimento della prima da quantificarsi in ONroparte_1 via equitativa quale vantaggio economico che sarebbe derivato da una esecuzione tempestiva, da parte della società , di quanto contrattualmente pattuito;
ONroparte_2
5).- condannare in via equitativa la al risarcimento di tutti ONroparte_2 idanni conseguenti al suo grave inadempimento, patrimoniali e non patrimoniali, prevedibili, diretti ed indiretti non compresi nelle voci di cui sopra (danno all'immagine, lucro cessante, perdita di chance);
6). - con vittoria di spese di lite (spese legali, C.U., C.T.P., C.T.U. etc)
In Via subordinata nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta la domanda riconvenzionale di parte convenuta si chiede: 1).- la condanna di alla Parte_2 corresponsione della somma di Euro 2.000,00= a favore di , amministratore unico P_
e legale rappresentante della società , in qualità di ONroparte_1 esperto locale e per l'attività di consulenza specialistica;
2).- Con vittoria di spese di lite (spese legali, C.U. , C.T.U., C.T.P. etc) In Via istruttoria, si chiede l'ammissione dei propri mezzi istruttori così come richiesti nei propri atti difensivi e il rigetto di quelli avversi per tutti i motivi meglio illustrati in atti.
In ogni caso, si chiede dichiararsi l'inammissibilità di ogni eventuale domanda e istanza nuova, mezzi istruttori tardivamente dedotti da nel presente giudizio”. Parte_2 Nell'interesse della parte convenuta (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 15.2.2024 e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 21.11.2024):
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale di Nuoro, disattesa ogni avversaria domanda, istanza ed eccezione: a. accertare e dichiarare l'illegittimità e comunque l'inefficacia della risoluzione contrattuale ON comunicata il 18 dicembre 2020 da e per l'effetto rigettare le domande restitutorie e risarcitorie formulate dall'attrice; b. accertata la sussistenza dei relativi presupposti, rigettare la domanda restitutoria azionata ON da avendo quest'ultima utilizzato il materiale prodotto da per attivare il CP_2 gioco multimediale accessibile dalla piattaforma t'essere I.S.R.E.; c. accertata la sussistenza dei relativi presupposti, rigettare le domande risarcitorie azionate ON da per non avere l'attrice patito alcun danno risarcibile in relazione ai fatti dedotti in sede di atto di citazione;
2 ON d. in via riconvenzionale, accertata la sussistenza dei relativi presupposti, condannare al pagamento in favore di della somma di euro 9.467,20 (al lordo dell'IVA), oltre CP_2 interessi dalla scadenza al saldo, o della maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio;
e. in via riconvenzionale, in subordine, accertata la sussistenza dei relativi presupposti e fermi restando i pagamenti già incassati da , ai sensi dell'art. 1671 c.c., CP_2 ON condannare all'ulteriore pagamento in favore di della somma di euro CP_2 4.773,60 (al lordo dell'IVA), oltre interessi dalla scadenza al saldo, o della maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio;
f. accertata la sussistenza dei relativi presupposti, dichiarare inammissibile e comunque ON rigettare la pretesa avanzata da a titolo di saldo per l'attività di consulenza specialistica asseritamente prestata a Parte_2
In via istruttoria, si chiede di voler sentire il dott. coordinatore del progetto Testimone_1 ON commissionato da il dott. collaboratore di incaricato Testimone_2 CP_2 della predisposizione software, sui seguenti capitoli di prova, il dott. , RSna_1 collaboratore di incaricato della predisposizione software, sui capitoli 1, 2 e 3: CP_2 1. vero che ho collaborato con nell'ambito del progetto “In ludo tradere”, CP_2 ON commissionato dalla società di Nuoro;
2. vero che successivamente alla stipulazione del contratto e alla definizione del progetto esecutivo “In ludo tradere” il sig. ha richiesto che venissero effettuate modifiche P_ al progetto;
3. vero che le modifiche richieste dal sig. hanno reso più gravoso il lavoro di P_ ON realizzazione del software commissionato dalla società di Nuoro;
4. vero che in relazione al progetto “In ludo tradere” è stata creata una cartella “drive” condivisa al cui interno venivano caricati tutti i materiali informatici necessari alla realizzazione del progetto;
5. vero che la cartella “drive” relativa al progetto “In ludo tradere” è stata condivisa anche con il sig. , come da documento che mi viene rammostrato (mostrare al teste P_ l'allegato n. 5);
6. vero che il sig. aveva accesso a tutti i materiali informatici relativi al progetto P_
“In ludo tradere”;
7. vero che sulla cartella “drive” relativa al progetto “In ludo tradere” sono stati caricati i file .apk relativi ai giochi multimediali compresi nel progetto “In ludo tradere”, come da documento che mi viene rammostrato (mostrare al teste l'allegato n. 20); Si chiede di voler sentire la dott.ssa collaboratrice di , sui RSna_2 CP_2 seguenti capitoli di prova:
8. vero che ho collaborato con , in qualità di stagista, nell'ambito del progetto CP_2 ON
“In ludo tradere”, commissionato dalla società di Nuoro;
9. vero che l'incarico di collaborazione relativo al progetto “In ludo tradere” aveva ad oggetto la realizzazione dell'artwork e delle grafiche;
10. vero che ho caricato sulla cartella “drive” dedicata tutti i materiali grafici necessari alla realizzazione del progetto “In ludo tradere”, come da documenti che mi vengono rammostrati (mostrare al teste gli allegati n. 26 e 27);
11. vero che il file grafico che mi viene rammostrato è stato da me realizzato (mostrare al teste l'allegato n. 27);
12. vero che le grafiche riportate nella pagina web che mi viene rammostrata sono state da me realizzate nell'ambito della collaborazione con per il progetto “In ludo CP_2 tradere” (mostrare al teste l'allegato n. 29); Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la ONroparte_1
( ha esposto quanto segue:
[...] CP_5
1.1 essa attrice era una società il cui oggetto sociale ricomprendeva, tra l'altro,
“l'organizzazione di escursioni, eventi, manifestazioni, corsi e attività in genere in campo
naturalistico, culturale, speleologico, sportivo, archeologico, ambientale e ricreativo
nonché consulenza, progettazione, gestione ed organizzazione di corsi e stage, con
produzione di materiale informatico, educativo, formativo, pubblicitario e promozionale”;
1.2 nel corso del 2018, in seguito all'indizione da parte della del Bando ONroparte_6
CultureLab, nell'ambito POR F.E.S.R. Sardegna 2014/2020 (Strategia 2 “Creare
opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese” Asse III - Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”):
a. essa attrice aveva presentato un progetto, ottenendo un finanziamento sotto forma di contributo a fondo perduto pari a 119.360,00 euro (a copertura dell'80% delle spese ritenute ammissibili) e – in seguito all'aggiudicazione – la concessione in uso del bene Culturale "Musei Dell'ISRE" per l'attuazione del medesimo progetto da parte dell' ONroparte_7
b. la concessione del finanziamento presupponeva l'osservanza delle tempistiche stabilite dalle disposizioni attuative (art. 6.6) del bando, in cui erano previsti come i termini di trenta giorni (dalla notifica del provvedimento di concessione) per avviare i progetti e di ventiquattro mesi (dall'avvio) per la conclusione di questi ultimi;
c. nel marzo del 2019 essa attrice aveva quindi preso contatti con la società CP_2
, all'esito dei quali:
[...]
i. con PEC del 2.3.2020 (doc. 9) era stato accettato il preventivo presentato
4 dalla suddetta società (con PEC del 27.2.2020, doc. 8), in base al quale:
o esse parti avrebbero collaborato nel progetto multimediale interattivo a fini didattico ricreativi, dal titolo “In ludo tradere” –
volto, in particolare, a promuovere la conoscenza del patrimonio etnografico della nelle scuole primarie, medie inferiori e CP_6
superiori – costruito sulla falsariga del gioco dell'oca, a squadre,
con la dinamica ivi indicata;
o la convenuta avrebbe fornito diversi materiali (fatta eccezione per i n. 5 tablet sotto menzionati) e prestato alcune attività, quali: “n°1
tappeto morbido (ca.
4-9 mq) stampato come tabellone di gioco -
n°2 dadi - 1 applicazione in formato .apk (installata su tutti e 5 i
tablet) che contenga le domande, i “memory” e i “drag and drop”,
oltre alle carte-challenge per la casella Instagram. L'app terrà il
tempo per ogni squadra e al termine di ogni sfida registrerà il
numero di risposte corrette fornite – quindi il numero di caselle di
cui avanzare. Questo include: sviluppo software + copywriting dei
testi e selezione delle immagini in collaborazione con il cliente +
progetto grafico. - N°1 Libretto di istruzioni e regole per le diverse
fasce d'età - consulenza specialistica di un esperto locale – testing
– trasferte - project management”;
o erano stati stabiliti tempi specifici per singoli adempimenti della fase esecutiva, con la precisazione finale che “Il tempo di
realizzazione complessivo varia solitamente dai 3 ai 5 mesi a
seconda del numero di modifiche e della celerità del cliente nelle
revisioni e approvazioni”:
5 o riguardo ai pagamenti, “ richiede un anticipo del 30% CP_2
da versare alla stipula del contratto, per l'acquisto del materiale e
l'ingaggio dei professionisti necessari alla fornitura. Il 30% viene
versato all'accettazione del progetto esecutivo e il 30% alla
consegna della versione beta. Il restante 10% al collaudo
definitivo”, per il corrispettivo lordo totale di 23.668,00 euro;
ii. il 18.3.2020 e il 15.5.2020 erano stati sottoscritti, rispettivamente, il documento preliminare (doc. 10) e il progetto esecutivo (doc. 11);
d. a suo dire, la i era resa gravemente inadempiente alle Parte_2
obbligazioni contrattuali assunte, poiché:
i. l'osservanza della tempistica pattuita era determinante per essa attrice,
trattandosi del presupposto necessario per la concessione del finanziamento regionale;
ii. nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione del documento preliminare e del progetto definitivo la convenuta aveva apportato al gioco le modifiche chieste da essa attrice, tuttavia, non rispettando il termine massimo di cinque mesi per la consegna, spirato il 2.8.2020;
iii. nonostante i numerosi solleciti da parte di essa attrice e le rassicurazioni da parte del legale rappresentante della società convenuta in ordine al collaudo ed alla consegna del prodotto entro il 20.9.2020, neppure tale scadenza era stata osservata;
iv. con PEC del 18.12.2020 essa attrice aveva comunicato alla CP_2
la propria volontà di risolvere il contratto, evidenziando:
[...]
o di avere pagato il 60% del corrispettivo pattuito;
o che la convenuta le aveva consegnato solo parte della fornitura
6 accessoria – del valore di circa 300,00 euro – materiale peraltro privo delle caratteristiche concordate e di scarsa qualità;
v. con PEC del 29.12.2020 il legale rappresentante della CP_2
aveva ammesso il ritardo e, senza contestare le ulteriori lamentele esposte nella PEC del 18.12.2020, aveva inviato in modalità wenttransfer, “non
meglio precisati files esecutivi apk, invitando l'odierna attrice a
“scaricare” ed “applicare” tali files”, attività quest'ultima che, come pattuito, avrebbe dovuto essere adempiuta dalla medesima convenuta;
vi. la volontà di risolvere il contratto era stata reiterata con comunicazioni del
31.12.2020, 25.2.2021 e 12.3.2021, con contestuale richiesta di restituzione del corrispettivo versato;
e. a suo dire, in conseguenza dell'inadempimento della convenuta, essa attrice aveva subito i seguenti pregiudizi:
i. 14.200,80 euro a titolo di spese sostenute;
ii. il danno da mancato guadagno che sarebbe stato ottenuto all'esito della tempestiva esecuzione del contratto, tenuto conto del contributo a fondo perduto di 119.360,00 euro e della concessione in uso temporaneo del bene
“Musei dell'ISRE”, spazi che avrebbero accolto giocatori di tutte le età.
L'attrice ha quindi chiesto la pronuncia di risoluzione del contratto, nonché la condanna della convenuta a restituirle 14.200,80 euro (oltre a rivalutazione e interessi) ed a risarcirle i danni subiti, pari a 119.360,00 euro (oltre a rivalutazione e interessi) – “quale vantaggio
economico che sarebbe derivato da una esecuzione tempestiva da parte della società
” – oltre agli ulteriori pregiudizi patrimoniali e non CP_2 ONroparte_2
patrimoniali subiti (“danno all'immagine, lucro cessante”).
2. Con comparsa di risposta, depositata l'11.5.2022, la si è così Parte_2
7 difesa:
2.1 ha contestato la fondatezza della domanda di risoluzione formulata dalla CP_5
sostenendo quanto segue:
a. non sussisteva l'inadempimento alle obbligazioni assunte, ascrittole dall'attrice,
poiché:
i. nel preventivo trasmesso via PEC il 27.2.2020 era indicata una tempistica di massima per la realizzazione del progetto multimediale – termine di consegna di 3-5 mesi, a seconda della celerità del cliente nelle revisioni,
modifiche e approvazioni – avente quindi carattere meramente orientativo;
ii. il progetto esecutivo (denominato “Progetto T'Essere I.S.R.E. (Identità
Sistemi Rete Educazione)” era stato approvato solo il 15.5.2020 con scadenza prevista per il mese di ottobre, scadenza non rispettata per ragioni non imputabili a essa convenuta, in particolare:
o la complessità della fase esecutiva nella realizzazione del software,
riconducibile invero alle continue richieste telefoniche di
ON integrazioni e modifiche da parte della la quale aveva preteso un ampliamento degli aspetti contenutistici del gioco, così
rendendone più difficoltosa la programmazione;
ON
o la aveva peraltro acconsentito ad attendere la fine del mese di settembre per la consegna dei file .apk, termine che non era stato possibile rispettare per la medesima ragione esposta nel punto che precede, file che peraltro avrebbero dovuto essere installati sui n. 5
ON tablet android la cui fornitura era a carico della tablet mai messi a disposizione di essa convenuta da parte dell'attrice;
ON
o solo con la comunicazione del 18.12.2020 la aveva per la
8 prima volta sollevato contestazioni sull'operato di essa convenuta,
missiva subito dopo la quale alla medesima attrice erano stati consegnati “tutto il materiale di rilievo ai fini della predisposizione
del gioco”;
iii. le contestazioni relative all'idoneità del materiale fornito erano infatti meramente strumentali, sia perché mai sollevate in precedenza, sia tenuto conto come nel mese di settembre 2020 fossero state messe a disposizione della società attrice le forniture hardware, oltre ad essere stati caricati i materiali grafici nella cartella Google Drive, cui aveva fatto seguito il regolare pagamento del secondo acconto in data 4.9.2020;
ON iv. il legale rappresentante della , aveva preteso di essere P_
selezionato quale esperto locale di essa convenuta per la consulenza specialistica (prevista nel preventivo) sui contenuti del gioco multimediale,
collaborazione per la quale nel mese di agosto 2020 aveva emesso una fattura avente ad oggetto l'acconto del 60%, del proprio compenso,
circostanza da cui emergeva che per il restante 40% la sua prestazione non fosse stata ancora eseguita;
b. quand'anche fosse stato ravvisabile l'inadempimento di essa convenuta, non ricorreva comunque il presupposto della gravita ex art. 1455 c.c., sia per le ragioni sopra esposte (carattere meramente orientativo della tempistica indicata in contratto, inadempimento della , sia perché, in conseguenza della CP_5
normativa emergenziale vigente durante la pandemia da Covid-19, durante la seconda metà dell'anno 2020 i musei erano chiusi e, pertanto, gli utenti non avrebbero comunque potuto usufruire del gioco multimediale;
2.2 ha contestato la fondatezza delle domande restitutoria e risarcitoria proposte dall'attrice,
9 in particolare:
a. riguardo alla prima, oltre all'infondatezza della domanda di risoluzione ed al fatto che essa convenuta aveva correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte, la
ON aveva in seguito realizzato un gioco multimediale denominato “Jocos in
tundu”, identico per grafica, concetti e finalità a quello oggetto di causa, sfruttando tutto il materiale fornitole durante l'esecuzione del contratto de quo, ossia quello caricato nella cartella Google drive e quello inviato il 29.12.2020, con conseguente diritto in capo a essa convenuta, non solo di trattenere gli acconti già percepiti,
bensì di pretendere il pagamento del saldo residuo;
b. quanto alla pretesa risarcitoria:
i. l'attrice non aveva neppure allegato la revoca del contributo a fondo perduto di 119.360,00 euro erogatole dalla considerato peraltro CP_6
che il termine di ventiquattro mesi per la conclusione del progetto era spirato il 23.5.2021 e che la medesima attrice aveva già inaugurato il gioco multimediale nel precedente mese di marzo;
nell'ipotesi in cui il contributo fosse stato effettivamente revocato, a essa convenuta non era ascrivibile alcuna responsabilità in proposito,
sussistendo peraltro il concorso colposo della società attrice, la quale non aveva chiesto la proroga di sei mesi prevista espressamente nel bando regionale;
ii. i danni all'immagine e da lucro cessante non erano stati genericamente allegati, oltre ad essere sforniti di prova;
2.3 ha formulato due domande riconvenzionali, aventi ad oggetto il pagamento,
rispettivamente:
a. in via principale, del saldo del corrispettivo pattuito nel contratto oggetto di causa,
10 pari a 9.467,20 (IVA inclusa, oltre ad interessi), per le ragioni esposte nel punto
2.2-a che precede;
b. in via subordinata, di 4.733,60 euro (IVA inclusa, oltre ad interessi), quale utile sulla quota residua del corrispettivo dovuto a essa convenuta, ai sensi dell'art. 1671 c.c. (attestandosi, a suo dire, il margine lordo intorno al 40-50%).
3. Nell'udienza cartolare del 31.5.2022 il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
4. In seguito al deposito delle memorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ed alla sostituzione dell'udienza del 2.3.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il
27.3.2023 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha nominato CTU il dott.
al quale, con provvedimento reso il 3.5.2023, è stato conferito il RSna_3
seguente incarico peritale:
“Letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro consulenti, effettuata ogni
opportuna verifica – con autorizzazione ad acquisire i file, contenuti nella relativa
cartella Google Drive, inerenti al progetto “In ludo Tradere” e i materiali (dadi, carte
instachallenge etc.) indicati dall'attrice a pagina 5 della sua prima memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c. – dica il CTU se e in quale misura vi sia corrispondenza tra il progetto
multimediale “Jocos in Tundu” (realizzato dalla convenuta ) e quello CP_2
denominato “In ludo tradere” (realizzato dall'attrice ”. ONroparte_1
5. In data 3.12.2023, il CTU ha depositato la relazione peritale.
6. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 19.12.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 20.12.2023 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice non ha ammesso le prove orali chieste dalle parti e ha rinviato all'udienza del 15.2.2024
per la precisazione delle conclusioni.
7. Con decreto reso il 15.2.2024 il giudice ha liquidato al CTU la somma complessiva di
11 3.110,06 euro (oltre ad oneri previdenziali ed I.V.A. di legge) a titolo di onorari, ponendo tale importo a carico delle parti, in solido tra loro nei rapporti con l'ausiliare.
8. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 21.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note scritte nelle quali hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e, con provvedimento reso il 22.11.2024 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
9. La domanda di risoluzione formulata dalla Parte_3
deve essere accolta, per le ragioni che seguono.
9.1 Ai sensi dell'art. 1453, comma 1, c.c. “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando
uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere
l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del
danno”, mentre nel successivo art. 1455 c.c. si legge che “Il contratto non si può risolvere
se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse
dell'altra”.
9.2 Come costantemente affermato in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità, “in
tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la
risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve
soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di
scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto
estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni”
(tra le tante, Cass. n. 8903/2025, n. 3587/2021, n. 98/2019, n. 6844/2017, n. 7530/2012, n.
15659/2011, n. 1743/2007, n. 20073/2004, SS.UU. n. 13533/2001), principio in ordine al
12 quale è stato precisato che la previsione dell'art. 1218 c.c. “esonera il creditore
dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del
debitore” (Cass. n. 7715/2024).
Nella specifica ipotesi in cui siano invocati reciproci inadempimenti, ai fini della pronuncia di risoluzione ex art. 1453 c.c. "deve procedersi ad un esame del
comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai
rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle
violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della
conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora
l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi
legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del
contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della
parte non inadempiente (Cass., sez. 2, 22/5/2019, n. 13827; Cass., sez. 2, 12/2/2020, n.
3455)” (Cass. n. 25927/2024, n. 22190/2024, n. 18264/2024, aventi ad oggetto fattispecie in cui entrambe le parti avevano chiesto la pronuncia di risoluzione del contratto).
Qualora l'attore formuli domanda di risoluzione del contratto, cui il convenuto reagisca limitandosi ad eccepire a sua volta l'inadempimento del primo (a prescindere dal fatto che, come nel caso in esame, abbia avanzato anche pretese di pagamento), il giudice deve comparare i due inadempimenti e, solo nel caso in cui l'attore sia ritenuto
“meno gravemente inadempiente” del convenuto – al quale debba quindi imputarsi il fallimento del rapporto – ricorreranno i presupposti per pronunciare (o dichiarare, ove si verta in ipotesi di risoluzione di diritto) lo scioglimento del vincolo negoziale, tenuto peraltro conto che “l'eccezione d'inadempimento non è subordinata alla presenza degli
stessi presupposti richiesti per la risoluzione del contratto in quanto la gravità (e, a fortiori, la dannosità) dell'inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla
13 legge per la risoluzione dello stesso (e per l'azione di risarcimento dei danni
conseguentemente arrecati) e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, e
cioè lo scioglimento del rapporto contrattuale, mentre l'eccezione d'inadempimento,
che può essere dedotta anche in caso di adempimento solo inesatto, si limita a
consentire alla parte che la solleva il legittimo rifiuto di adempiere in favore dell'altro
contraente che già non ha adempiuto (o ha adempiuto inesattamente) la propria
obbligazione (cfr. Cass. n. 12719 del 2021)” (Cass. n. 18587/2024, n. 35489/2023).
Occorre infine osservare, riguardo al presupposto previsto dal menzionato art. 1455 c.c.,
che tale disposizione “richiede è un giudizio di concreto ed effettivo di non scarsa
importanza. Un tal giudizio non può prescindere dalla previa individuazione da parte del
giudice dei parametri di riferimento, sui quali esso deve fondarsi. A mero titolo
esemplificativo, il valore complessivo del contratto, le legittime aspettative e il danno
procurato alla parte adempiente, la protrazione nel tempo dell'inadempimento, ecc.”
(Cass. n. 13784/2024).
9.3 La fonda la proposta domanda di ONroparte_1
risoluzione, sia sull'inosservanza da parte della convenuta del termine di cinque mesi per l'ultimazione e la consegna del software oggetto del contratto (scaduto il 2.8.2020), sia sulla consegna solo parziale della fornitura accessoria, materiale a suo dire di scarsa qualità.
9.4 La sostiene invece di avere correttamente adempiuto, tenuto Parte_2
conto del carattere meramente orientativo della tempistica pattuita, non rispettata in ragione della richiesta di modifiche del gioco multimediale effettuate dalla committente –
la quale non aveva mai contestato il materiale messo a disposizione fino alla missiva del
18.12.2020 – nonché tenuto conto dell'insussistenza del presupposto ex art. 1455 c.c.
9.5 Applicando al caso in esame le coordinate ermeneutiche riportate nel punto 9.2 che
14 precede, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, deve concludersi che la ha fornito prova idonea dei presupposti giustificativi CP_5
dell'invocata pronuncia di scioglimento del contratto oggetto di causa, poiché:
a. nel preventivo inviato via PEC il 27.2.2020 dalla Parte_2
(pag. 3 del doc. 8, atto di citazione) accettato dalla con PEC del CP_5
2.3.2020 (doc. 9 atto di citazione), sono rinvenibili precise indicazioni sulle
“Tempistiche e modalità della fornitura” – mentre il documento preliminare del
18.3.2020 e il progetto esecutivo del 15.5.2020 (rispettivamente, allegati 10-11
dell'atto di citazione) vertono unicamente sulle caratteristiche e sulla dinamica del gioco multimediale da realizzare – in particolare:
“Entro 10gg lavorativi dalla stipula del contratto, fornirà al cliente CP_2
una check list dei materiali (pannelli, foto, bibliografia) che il cliente è tenuto a fornire per consentire uno sviluppo ottimale del gioco.
In seguito a una sessione di brainstorming con il cliente, fornirà CP_2
entro 10gg lavorativi dalla consegna dei materiali, due proposte grafiche e uno schema della dinamica di gioco per ogni casella.
In seguito all'approvazione di questi documenti, produrrà entro 15gg CP_2
lavorativi un progetto esecutivo, con tutti i testi e tutte le tavole grafiche.
In seguito all'approvazione del progetto esecutivo, produrrà entro CP_2
20gg lavorativi un .apk in versione beta da testare con le classi.
In seguito al testing e all'invio da parte del cliente di una lista definitiva di modifiche, fornirà un .apk definitivo entro 15gg lavorativi. CP_2
Il tempo di realizzazione complessivo varia solitamente dai 3 ai 5 mesi a seconda del numero di modifiche e della celerità del cliente nelle revisioni e approvazioni”.
b. Dalle comunicazioni intercorse – ivi compresi gli screenshot dei messaggi scambiati sull'applicativo whatsapp (doc. 37 seconda memoria ex art. 183, comma
6, c.p.c. dell'attrice) tra il legale rappresentante della società attrice, P_
(contestualmente consulente specialistico della convenuta) e NA
15 , socia della convenuta, in ordine ai cui contenuto e provenienza la Per_5 [...]
on ha sollevato alcuna contestazione – emerge che: Parte_2
i. tra il 3.3.2020 e il 4.3.2020 vi era stato un primo invio di file audio e video dall'attrice alla convenuta;
ii. il 16.3.2020 l'attrice aveva chiesto alcune modifiche alla convenuta in punto di logo e grafica di copertina, oltre a verificare che l'idoneità dei tablet a disposizione dell'attrice (dispositivi che avrebbe dovuto fornire quest'ultima) per supportare l'installazione e messa in funzione del gioco multimediale;
iii. il 24.3.2020 aveva affermato che avrebbe inviato a Parte_4
“un piano di lavoro”; P_
iv. il 22.4.2020 i legali rappresentanti avevano avuto una conversazione telefonica “per definire le ultime scelte su memory”, mentre il 28.4.2020
avevano confermato l'accesso della committente alla cartella memory e si erano accordati sul materiale del tappetino;
v. il 12.5.2020 erano emerse alcune difficoltà per la nello CP_5
scaricare e visionare la cartella di Google drive i files ivi caricati dalla
; CP_2
vi. l'8.6.2020, in seguito alla richiesta di notizie da parte del , P_ [...]
, quest'ultima aveva rappresentato che “la ripartenza è Parte_4
stata molto complessa (tra sanificazioni e tutto il resto), nonché come
“Domani dovrei avere InstaChallenge completato (…) Dovrebbero finire
di fare le modifiche oggi e domani lo rivedo”;
vii. il 12.6.2020 la aveva chiesto che il le fornisse un'immagine Per_5 P_
sostitutiva di un reliquiario cuoriforme, richiesta assecondata da
16 viii.
ix.
x.
quest'ultimo il 15.6.2020;
ON nella mail inviata il 12.8.2020 alla dalla (doc. 37, seconda Per_5
memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. attrice), quest'ultima aveva affermato che “Buongiorno, scusandomi dell'estremo ritardo, vi condivido i file .apk
di Trivia e Memory”.
il 3.9.2020:
o il LAPIA aveva inviato una fotografia contenente una richiesta di revisione del costo finale del progetto, giustificata in base a tre motivi, ossia i ritardi nella produzione e consegna del prodotto, i costi non sostenuti per trasferte e maggiore collaborazione ed i costi sostenuti per supporto tecnico, richiesta che alla quale la Per_5
aveva risposto “Ok, giro a chi di competenza”;
o , legale rappresentante della ONroparte_8 Parte_2
aveva inviato una mail (doc. 35, seconda memoria ex
[...]
art. 183, comma 6, c.p.c. attrice) al , nella quale tra l'altro si P_
legge che “faccio seguito ai report ricevuti dalla Io e Parte_4
il co - amministratore abbiamo preso le redini di Testimone_1
questo progetto, per garantire i tempi che richiede ovvero tutto
collaudato e ricevuto entro il 20 settembre 2020 massimo. Con oggi
le inviamo, io credo tutti i materiali hardware. Qui nello screenshot
due dadi e clessidre di varia taratura”;
il 20.10.2020 la (dimessasi dalla posizione di socia della convenuta Per_5
l'1.9.2020, doc. 21 seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di quest'ultima) aveva rappresentato come la le avesse CP_2
chiesto di riferire alla committente “che hanno terminato il gioco. Stanno
17 facendo il build, il testing e il debug finale. Ovvero stanno montando
insieme i vari minigiochi, stanno facendo delle prove e risolvendo
eventuali problemi. E lunedì lo avrete”;
xi. con PEC del 18.12.2020 il aveva manifestato la volontà di risolvere P_
il contratto, con contestuale pretesa della restituzione della quota di corrispettivo già versata a tale data;
c. premesso come l'intervallo di tre-cinque mesi indicato nel preventivo non possa ritenersi integrante un termine essenziale (in riferimento alla figura ex art. 1457
c.c., non oggetto di causa), l'analisi complessiva della pattuizione e delle suddette interlocuzioni, lungi dal corroborare la tesi sostenuta dalla convenuta, disvela la gravità dell'inadempimento in cui è incorsa quest'ultima;
sebbene meramente orientativo, tale limite massimo teneva infatti conto della necessità di interloquire con la parte committente, con particolare riferimento alle eventuali richieste di modifica avanzate da quest'ultima, oltre alla sua celerità
nelle revisioni ed approvazioni del progetto;
il dies a quo di siffatto termine non può che essere individuato nella data di accettazione del preventivo (2.3.2020), non già in quella di sottoscrizione del progetto esecutivo (15.5.2020), tesi quest'ultima incompatibile:
- con le singole scansioni temporali indicate nel preventivo, chiaramente ricomprese nell'intervallo di 3-5 mesi ed in buona parte attinenti ad attività
propedeutiche alla predisposizione del progetto esecutivo (10 giorni per l'invio dei materiali da parte del cliente, 10 giorni da detta consegna per l'invio da parte della professionista delle proposte grafiche e dello schema della dinamica di gioco per ogni casella, successiva approvazione dei documenti da parte della cliente e 15 giorni per la professionista per la
18 redazione del medesimo progetto);
- con le interlocuzioni elencate nel punto b che precede, laddove, se – come prospettato dalla – il termine massimo di cinque mesi CP_2
(decorrendo dal 15.5.2020) scadesse il 15.10.2020, non si comprende il motivo per cui il 3.9.2020 il legale rappresentante della convenuta si fosse impegnato alla consegna entro il termine massimo del 20.9.2020,
considerato, sia che la convenuta non ha menzionato alcun accordo specifico in ordine all'anticipazione dei tempi di consegna originariamente pattuiti, sia perché tale assunto collide plasticamente con le scuse formulate dalla socia in data 12.8.2020 “per l'estremo Parte_4
ritardo”, aspetto che rende ancora più convincente come il termine massimo di cinque mesi (decorrendo dal 2.3.2020) fosse spirato il 2.8.2020;
d. in questo quadro, di fronte al pacifico ritardo in cui è incorsa la Parte_2
nell'esecuzione del contratto, si appalesano non condivisibili le
[...]
argomentazioni difensive articolate da quest'ultima; in particolare:
i. riguardo alla non imputabilità del ritardo, siccome derivante dal contegno tenuto dalla medesima, si osserva che:
o è rimasta del tutto priva di riscontro probatorio l'allegazione relativa alle continue richieste di integrazioni e modifiche da parte della committente (le quali “si sostanziavano essenzialmente
nell'ampliamento degli aspetti contenutistici del gioco, che ne
complicavano l'assetto, rendendone più gravosa la
programmazione”, pag. 4 della comparsa di risposta), affermazione oltremodo generica, nonché smentita dai messaggi whatsapp
riportati nel punto 9.5-b che precede (da cui risulta un'ultima
19 interlocuzione sul punto in data 12.6.2020, peraltro relativa alla mera sostituzione dell'immagine di un reliquiario cuoriforme,
questione evidentemente marginale ed agevolmente risolvibile) ed oggetto di deduzione di prova per testimoni non ammessa in fase istruttoria, sia perché altrettanto generica riguardo alla tipologia di modifiche richieste ed alla relativa collocazione cronologica (“vero
che successivamente alla stipulazione del contratto e alla
definizione del progetto esecutivo “In ludo tradere” il sig. P_
ha richiesto che venissero effettuate modifiche al progetto”,
[...]
capitolo 2 della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.), sia perché tendente a far esprimere valutazioni, precluse ai testimoni
(“vero che le modifiche richieste dal sig. hanno reso P_
più gravoso il lavoro di realizzazione del software commissionato
ON dalla società di Nuoro”, capitolo 3 della seconda memoria ex
art. 183, comma 6, c.p.c.);
o quanto alla mancata fornitura da parte della cliente dei cinque tablet android su cui avrebbero dovuto essere installati i file .apk, – fatto sussumibile nell'ambito di un'eccezione d'inadempimento – da un lato, nella pattuizione (preventivo, documento preliminare e progetto esecutivo) non vi è alcuna indicazione sul fatto che i dispositivi avrebbero dovuto essere anche consegnati alla convenuta, né risulta che i medesimi siano mai stati chiesti da quest'ultima tra i mesi di marzo e di settembre del 2020, e, in ogni caso, trattasi di aspetto inerente alla fase finale dell'esecuzione, che avrebbe dovuto essere evidentemente preceduta dalla consegna dei
20 ii.
file .apk., come detto effettuata solo il 29.12.2020;
o in ordine alla consulenza prestata da , legale P_
rappresentante della alcun argomento favorevole alla CP_5
può essere tratto dalla considerazione Parte_2
che nel mese di agosto del 2020 il medesimo abbia emesso la fattura avente ad oggetto il 60% del compenso spettantegli, non avendo peraltro la convenuta illustrato quali altre prestazioni consulenziali (relative al restante 40% del compenso) avrebbe dovuto rendere quest'ultimo nel periodo successivo, né tantomeno se e in quale misura tali attività abbiano rallentato la predisposizione del gioco multimediale;
in riferimento alla gravità (o non scarsa importanza) del ritardo, la ravvisabilità del presupposto ex art. 1455 c.c. si giustifica in base alle seguenti considerazioni:
o come sopra osservato, il gioco multimediale è stato consegnato dalla convenuta il 29.12.2020, ossia impiegando circa il doppio del tempo massimo (cinque mesi, decorrenti come detto dal 2.3.2020)
indicato nel contratto, pur non trattandosi di termine essenziale;
o il fatto che alla parte attrice non sia stato revocato il contributo regionale a fondo perduto costituisce elemento, il quale – oltre che rilevare, in particolar modo, in punto di risarcimento del danno –
non elide minimamente il disvalore della condotta contrattuale della convenuta, considerato peraltro che il termine di ventiquattro mesi stabilito nel bando è stato rispettando dall'attrice presentando il progetto multimediale predisposto da altro professionista, Per_6
21 RS (in esecuzione del contratto stipulato il 14.1.2021 (doc. 26,
seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. attrice);
o considerazioni analoghe valgono riguardo all'affermazione secondo cui, quand'anche la convenuta avesse ultimato il gioco entro il mese di settembre 2020, il suo utilizzo sarebbe stato impedito dai lunghi periodi di chiusura dei musei in virtù della normativa emergenziale volta a contrastare la pandemia da Covid-19, non essendo peraltro prospettabile alcuna valutazione sul mancato guadagno derivante da dette chiusure e, quindi, la sua incidenza nell'economia complessiva del rapporto (la concessione temporanea del Bene Culturale “Musei dell'ISRE” era peraltro attiva dal marzo 2019, ben prima che l'attrice potesse evidentemente proporre il gioco multimediale – ancora da progettare e realizzare – e, pertanto, non necessariamente agganciata ai guadagni ritraibili dai visitatori di detti siti);
e. per le ragioni sopra esposte, incontestata la regolarità del pagamento delle rate del corrispettivo da parte dell'attrice, né essendo ravvisabili violazioni delle obbligazioni contrattuali assunte da quest'ultima, l'inosservanza della tempistica contrattuale da parte della convenuta (aspetto che rende superflua la valutazione sull'effettiva qualità del materiale propedeutico alla predisposizione del gioco,
fornito dalla convenuta) costituisce inadempimento – imputabile alla medesima –
di gravità tale da giustificare l'invocata pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto.
10. La domanda di restituzione formulata dall'attrice deve essere accolta, sui seguenti rilievi:
a. ai sensi dell'art. 1458, comma 1, c.c., “La risoluzione del contratto per
22 inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad
esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non
si estende alle prestazioni già eseguite”.
b. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “qualora venga acclarata la
mancanza di una causa adquirendi in ragione della dichiarazione di nullità,
dell'annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o del venire
comunque meno del vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla
legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto
stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo (Cass. 15 gennaio 2018, n. 715;
Cass. 6 giugno 2017, n. 14013; Cass. 7 febbraio 2011, n. 2956; Cass. 15 aprile
2010, n. 9052; Cass. 12 dicembre 2005, n. 27334). In particolare, secondo quanto
è stato precisato dalle Sezioni Unite, l'art. 2033 c.c., pur essendo formulato con
riferimento all'ipotesi del pagamento ab origine indebito, è applicabile per
analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta
meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al
pagamento, la causa debendi (Cass. Sez. U. 9 marzo 2009, n. 5624, nella cui
motivazione sono richiamati, quali precedenti conformi: Cass. 1 agosto 2001, n.
10498; Cass. 4 febbraio 2000, n. 1252; Cass. 13 aprile 1995, n. 4268)” (Cass. n.
423/2025);
c. in disparte la considerazione che, come detto, la pretesa restitutoria avanzata dalla
è regolata dalla disciplina in materia d'indebito oggettivo – in CP_5
conseguenza della pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della
– si appalesa privo di fondamento l'ulteriore Parte_2
argomento difensivo addotto da quest'ultima al fine di paralizzare l'accoglibilità
della domanda de qua, ossia il fatto che il materiale multimediale messo a
23 disposizione dalla medesima convenuta sulla piattaforma Google Drive nel corso dell'esecuzione del contratto sia stato impiegato dalla società attrice per realizzare un gioco analogo a quello menzionato nel progetto esecutivo sottoscritto il
15.5.2020, poiché, alla luce della documentazione prodotta dalle parti e delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU, la cui relazione è stata predisposta con metodo corretto ed esente da vizi logici, dalla quale il giudice non ha pertanto motivo di discostarsi:
i. è pacifico come, in virtù del sopra menzionato contratto del 14.1.2021, la abbia affidato a l'incarico di co-progettazione di CP_5 Per_8
sviluppo ed elaborazione grafica di un gioco multimediale interattivo (“In
ludo tradere” – volto a promuovere la conoscenza del patrimonio etnografico della – logicamente analogo (essendo entrambi CP_6
ricollegati all'aggiudicazione del medesimo bando regionale) a quello oggetto del contratto stipulato con la (“Jocos in tundu”), CP_2
alla quale il 18.12.2020 la società attrice aveva inviato la comunicazione di risoluzione del contratto de quo;
ii. nell'elaborato peritale è stato esaustivamente argomentato che, se da un lato, il progetto elaborato dall'odierna convenuta “consiste in una variante
del classico “gioco dell'oca”; vengono inserite in ogni casella dei
minigiochi interattivi inerenti alla cultura sarda (memory; instachallenge;
drag and drop;
trivia ed imprevisti). La plancia di gioco è costituita da un
tabellone fisico rappresentante il percorso di gioco formato dalla sigla
“SHS”, a cui si aggiungono 2 dadi di gomma piuma, una clessidra e un
gioco (contenente i 5 minigiochi elencati in precedenza) installato su 5
tablet”, così come quello commissionato a (anch'esso costruito Per_8
24 su “una variante del classico “gioco dell'oca”, in cui sono incorporati gli
stessi minigiochi del progetto precedente (memory; instachallenge;
drag
and drop;
trivia ed imprevisti)”, d'altra parte, quest'ultimo è stato
“sviluppato con un differente paradigma di programmazione rispetto a
quello utilizzato da è completamente digitalizzato e CP_2
accessibile tramite browser. Il progetto risulta concluso ed in uso a parte
ricorrente fino all'inizio della causa in essere”:
i due prodotti sono invero “diversi dal punto di vista informatico e
tecnologico. L'approccio al gioco (uno solo via web l'altro misto tablet-
tabellone fisico) è differente come il suo svolgimento, nel prodotto di
è necessaria un'interazione manuale con il dado e la plancia CP_2
mentre in quello del Signor viene tutto automatizzato” e, Per_8
pertanto “non è possibile affermare che il prodotto di sia una Per_8
copia derivata da quello di ” (pagine 35-37 relazione), assunto CP_2
basato sulle seguenti considerazioni:
o entrambi sono riferibili allo stesso bando “Progetto T'Essere ISRE
(T'Essere Identità Sistemi Reti Educazione), bando Culture Lab
2018, CUP E65B18001830007”;
o il fine ultimo di entrambi i progetti è creare un gioco ludico-
didattico di divulgazione del patrimonio etnografico della
; CP_6
o il gioco su cui si basano i progetti è lo stesso (gioco dell'oca);
o i minigiochi interattivi sono concettualmente analoghi, la parte
grafica non è uguale ma estremamente simile;
ON
o il materiale utilizzato è il medesimo ed è stato condiviso da ai
25 due fornitori (immagini, icone, domande sono le stesse);
o Essendo però differenti i linguaggi di programmazione utilizzati
per lo sviluppo (“il fatto che non siano uguali i codici sorgenti
(informatici) è chiaro e condiviso anche con le parti, che questi non
abbiano nulla in comune. Si tratta di due linguaggi di
programmazione completamente differenti (appartenenti a
paradigmi di programmazione differenti), usati per creare
programmi che non hanno nulla a che fare tra di loro dal punto di
vista operativo”, pag. 27 relazione);
d. poiché trova applicazione la disciplina in materia di indebito oggettivo, “le
restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione
risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di
risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni e, quando attengono a
somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore ma di valuta, non soggetti a
rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello
ristorato con gli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.; danno che va,
peraltro, provato dalla parte richiedente (Sez. 3, n. 10373, 17/7/2002, Rv. 555849;
Sez. U, n. 5931, 17/05/1995, Rv. 492295)” (Cass. n. 14289/2018, n. 22743/2019, n.
9094/2024);
e. nel caso in esame, sui due versamenti di 7.100,40 euro ciascuna, spettano quindi alla società attrice gli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dai singoli pagamenti (bonifici disposti, rispettivamente, il 4.3.2020 e il 9.9.2020,
documenti 12-13 atto di citazione), mentre non le compete alcuna somma a titolo di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. – in virtù dell'insegnamento secondo cui “Ai fini del riconoscimento del maggior danno, è pertanto necessaria la
26 proposizione di una specifica domanda, distinta da quella di pagamento del
capitale e degli interessi, e accompagnata dall'allegazione dei fatti costitutivi della
pretesa risarcitoria, costituiti quanto meno dal superamento del tasso d'interesse
legale da parte del rendimento dei titoli di Stato, e, se necessario, dalla necessità
di accesso al credito bancario o dalla contrazione dei guadagni determinata
dall'indisponibilità della somma dovuta (cfr. Cass., Sez. I, 10/05/2022, n. 14837;
23/02/2022, n. 5965; Cass., Sez. III, 19/03/2018, n. 6684)” (Cass. n. 25417/2023)
– non avendo la parte attrice neppure avanzato specifica pretesa in proposito.
11. La domanda risarcitoria formulata dall'attrice deve invece essere respinta poiché:
a. la condivisibile giurisprudenza di legittimità richiamata nel punto 9.2 che precede,
pur ritenendo configurabile la presunzione di colpa del debitore, con conseguente esonero del creditore dall'onere di fornire la relativa prova, ha contestualmente statuito che quest'ultimo è comunque tenuto a “dimostrare il nesso di causa tra la
condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento”, considerato come il criterio di vicinanza alle fonti di prova “non coinvolge il nesso causale tra la
condotta dell'obbligato e il danno lamentato del creditore, rispetto al quale si
applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c. Tale
disposizione, mentre fa carico all'attore della prova degli elementi costitutivi della
propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi
carico della prova liberatoria rispetto al nesso di causa (Cass. 19/07/2018, n.
19204; Cass. 13/07/2018, n. 18557; Cass. 09/05/2018, n. 11165)” (Cass. n.
7715/2024);
b. nel caso in esame le pretese avanzate a titolo risarcitorio si appalesano infondate,
in particolare:
i. i 119.360,00 euro ottenuti a titolo di contributo a fondo perduto in virtù
27 ii.
iii.
della partecipazione al Bando Culturale Lab – edizione 2018,
sull'assorbente rilievo che non risulta alcuna revoca di detto emolumento,
circostanza neppure allegata dalla convenuta, la quale ha peraltro rispettato la tempistica di ventiquattro mesi per la realizzazione del progetto;
i lamentati danno all'immagine e da lucro cessante, siccome del tutto sforniti di allegazione e prova a supporto;
gli importi versati a (3.348,00 euro, al netto della ritenuta Per_8
d'acconto del 20%) ed a (3.700,00 euro, al netto della ONroparte_9
ritenuta d'acconto del 20%) rispettivamente:
o il primo, perché trattasi di somma versata per la progettazione del gioco multimediale “Jocos in tundu”, trattandosi del corrispettivo pagato per detta prestazione, il quale avrebbe potuto integrare posta risarcibile solo ove superiore al compenso pattuito con la CP_2
e nei limiti della relativa differenza, mentre in realtà si tratta
[...]
di somma decisamente inferiore al predetto corrispettivo (23.668,00
euro);
o il secondo, sia per la medesima ragione esposta nel punto che precede, sia perché corrispondente al compenso per un accordo di collaborazione professionale occasionale stipulato il 4.6.2019 –
ossia quasi otto mesi prima dell'accettazione del preventivo della
– ed avente ad oggetto la “realizzazione CP_2
dell'identità visiva e dello sviluppo grafico relativo alle attività di
promozione e comunicazione” (doc. 21, seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. attrice), ossia ad una spesa del tutto priva di relazione eziologica con il contratto oggetto di causa.
28 12. Le domande riconvenzionali di pagamento formulate dalla Parte_2
non sono fondate, in particolare:
a. quella relativa al saldo del corrispettivo pattuito nel contratto oggetto di causa, pari a 9.467,20 (IVA inclusa, oltre ad interessi), sia perché deve essere pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento della medesima convenuta, sia perché
è risultata destituita di fondamento la tesi di quest'ultima in ordine al fatto che il gioco multimediale realizzato dall'attrice (In ludo tradere) fosse una mera copia di quello (Jocos in tundu) precedentemente realizzato da essa convenuta;
a. quella relativa alla quota residua del corrispettivo a suo dire dovutole ai sensi dell'art. 1671 c.c., disciplina non applicabile al caso di specie, sempre in ragione del riconoscimento dell'invocata tutela risolutoria.
13. Il rigetto delle domande riconvenzionali formulate dalla convenuta comporta l'assorbimento della pretesa di pagamento avanzata dall'attrice in via subordinata (ossia
“la condanna corresponsione della somma di Euro 2.000,00= a favore di , P_
amministratore unico e legale rappresentante della società ONroparte_1
, in qualità di esperto locale e per l'attività di consulenza specialistica”).
[...]
14. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza reciproca,
previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ritenuto congruo porle a carico della
[...]
nella misura di due terzi e compensarle per il terzo residuo, tenuto Parte_2
conto dell'accoglimento delle domande di risoluzione del contratto e di restituzione dell'importo di 14.200,80 euro formulate dalla ONroparte_1
mentre debbono essere respinte la pretesa risarcitoria avanzata da quest'ultima e
[...]
quelle riconvenzionali (tra loro) gradate della convenuta (il fatto che la prima sia di valore pari a pari a 119.360,00 euro, decisamente superiore maggiore a quello delle altre due – la più elevata ha il valore di 9.467,20 euro – non elide il fatto che in proposito non è stata
29 svolta alcuna attività processuale, al di fuori della contestazione sollevata dalla convenuta nella sua comparsa di risposta).
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00
euro, senza riduzioni o aumenti per i compensi di alcuna delle fasi, in particolare:
- per le fasi di studio ed introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
- per la fase istruttoria, caratterizzata dalla produzione di documenti e dall'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio;
- per la fase decisionale, considerato che nelle memorie ex art. 190 c.p.c., la parte attrice ha (seppur sinteticamente) esaustivamente argomentato in ordine agli esiti dell'istruttoria svolta.
15. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 15.2.2024
in complessivi 3.110,06 euro (oltre ad oneri previdenziali ed I.V.A. di legge) a titolo di onorari, ponendo tale importo a carico delle parti in solido tra loro nei rapporti con il consulente – debbono essere poste interamente a carico della Parte_2
sul rilievo che all'esito dell'accertamento è emersa l'infondatezza della tesi secondo cui il gioco multimediale In ludo tradere era una mera copia di quello (Jocos in tundu)
precedentemente realizzato da essa convenuta.
PER QUESTI MOTIVI
16. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. risolve, per inadempimento della il contratto Parte_2
stipulato il 2.3.2020 dalla convenuta con la ONroparte_1
[...]
30 b. condanna la a pagare alla Parte_2 ONroparte_1
14.200,80 euro, oltre agli interessi previsti dall'art. 1284,
[...]
comma 4, c.c., in particolare:
i. sull'importo di 7.100,40 euro, con decorrenza dal 4.3.2020 fino al saldo;
ii. sull'importo di 7.100,40 euro, con decorrenza dal 9.9.2020 fino al saldo;
c. rigetta la domanda risarcitoria formulata dalla ONroparte_1
[...]
d. rigetta le domande riconvenzionali di pagamento formulate dalla Parte_2
[...]
e. condanna la a rimborsare alla Parte_2 [...]
i due terzi delle spese processuali, con ONroparte_1
compensazione del terzo residuo, così liquidate:
€ 919,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 777,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.680,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 237,00 per contributo unificato (minor importo dovuto in relazione al valore della causa accertato);
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 5.341,00 totali;
€ 3.560,67 complessivi (con compensazione di un terzo), oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
f. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 15.2.2024 in complessivi 3.110,06 euro (oltre ad oneri previdenziali ed I.V.A. di legge) a titolo di onorari – siano poste interamente a carico della la
Parte_2
Nuoro, 22.4.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
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