Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/03/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1101/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
in persona del Giudice dott.ssa Valentina Chiosi, nel procedimento civile n. 1101/2019 R.G., avente ad oggetto: Arricchimento senza causa ha emanato la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
, elettivamente domiciliata in Salerno, al corso CodiceFiscale_1
Vittorio Emanuele nr. 127, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fauceglia che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione ATTRICE E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 iciliato in Salerno, alla via Nifo n. 2, p Antonio D'Alessio e Olimpia Viscardi che lo rappresentano e difendono in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione CONVENUTO
[...] un rapporto di coniugio iniziato nel 1995, facend Parte_1 ro di ingegnere di provvedere da solo ai bisogni della moglie e della famiglia attesa la precarieta del lavoro svolto dalla stessa e di essersi, altresì , fatto carico del mantenimento del figlio che l'attrice aveva avuto dal precedente matrimonio, per il quale quest'ultima non aveva preteso il mantenimento dall'ex marito, nonostante il riconoscimento dello stesso avvenuto con sentenza di separazione;
rilevava altresì di avere deciso d'accordo con la
[...]
di aprire presso Monte dei Paschi di Siena e onti corre Pt_1 Controparte_2 estati e a firme disgiunte serviti esclusiva e del me nage familiare e che la stessa aveva avuto piena volonta dell'apertura dei conti cointestati, al fine di condividere con il marito anche gli investimenti effettuati in titoli Unicasim. Pertanto, il convenuto chiedeva il rigetto della domanda attorea e che fosse accertato che le attribuzioni patrimoniali dei coniugi erano state poste in essere in virtu di reciproci obblighi morali e solidaristici o, in via subordinata, che fosse accertato che nulla era dovuto alla moglie atteso che i rapporti di dare/avere tra le parti erano stati parzialmente definiti mediante il versamento al CP_1 dell'importo di € 200.000,00 in luogo del maggior importo di€ 235.528, interessi legali. Espletata l'istruttoria tramite la nomina di un CTU e dopo avere tentato una conciliazione della controversia, il G.I. riservava la causa per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. Al riguardo, occorre premettere che la domanda avanzata dall'attrice si fonda sul versamento dal 28.12.2012 al 03.01.2013 del prezzo (€ 400.000,00) della vendita di un bene personale, mediante quattro titoli di credito, sui conti correnti cointestati con il marito: a) c/c Monte dei Paschi di Siena n. 37160-29; b) c/c Monte dei Paschi di Siena n. 631211.56; c) Monte dei Paschi di Siena n. 4855.53; d) c/c n. 1007422536, di cui l'attrice ne ha utilizzato una parte Controparte_2 per l' bile in favore del figlio per un importo CP_3 complessivo di € 106.000,00. Tanto premesso, in punto di diritto, si osserva che, in relazione ai conti correnti cointestati, l'art. 1854 c.c. prevede che, nel caso in cui il conto corrente sia intestato a piu persone a firma disgiunta (e dunque con facolta per ciascun correntista di compiere operazioni anche separatamente), gli intestatari vengono considerati creditori in solido. Cio significa, ai sensi dell'art. 1292 c.c., che ciascun correntista puo richiedere alla banca il rimborso integrale delle somme presenti sul conto, senza che i contitolari possano recriminare alcunche nei confronti dell'istituto di credito. Quanto ai rapporti interni tra correntisti, l'art. 1298 c.c. prevede che l'obbligazione in solido si divide tra i diversi creditori in parti uguali "se non risulta diversamente" ed anche per la giurisprudenza ormai consolidata (si veda, tra le tante, Cassazione Civile, Sez. II, 02.12.2013, n. 26991 ), in caso di conto corrente intestato a piu persone, i rapporti interni tra correntisti non possono ritenersi regolati dall'art. 1854 c.c. (che disciplina i rapporti tra correntisti ed istituti di credito) ma dall'art. 1298 comma 2 c.c., in virtu del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente. Pertanto, se da un lato deve presumersi che le somme presenti su conto corrente cointestato spettano ai titolari in parti uguali, dall'altro lato e possibile per ciascun correntista dimostrare il contrario, e cioe che, in realta , le somme debbono essere suddivise secondo criteri differenti. In particolare, nel caso in cui si riesca a dimostrare che il saldo attivo di un conto corrente cointestato risulti discendere dal versamento di somme appartenenti ad uno solo dei correntisti, si deve escludere che gli altri possano, nei rapporti interni, avanzare diritti sul saldo medesimo. Ne puo ritenersi che la mera cointestazione possa essere interpretata come volonta dell'originario intestatario di attribuire la proprieta di somme ai nuovi cointestatari, in assenza di una chiara manifestazione in tal senso. I richiamati principi sono stati confermati e ribaditi da recenti pronunce della Suprema Corte (Cassazione Civile, sez. II, 22.02.2018, n 4320, Cassazione Civile, sez. II, ordinanza 29/04/2019, n. 11375, Cassazione Civile, sez. III, 03/09/2019, n. 21963); da ultimo e stato precisato: La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa. (Cass., 3 aprile 2023, n. 9197). Inoltre, per cio che concerne il caso di specie, le somme prelevate dal conto corrente cointestato tra i coniugi devono essere restituite quando la comunione dei beni viene sciolta in seguito alla separazione a meno che il coniuge non dimostri di aver speso il denaro per esigenze della famiglia (Cass. 20457/2016); infatti, ai sensi dell'art. 192 c. 1 c.c. ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 186 c.c., tra cui sono comprese quelle per il mantenimento della famiglia, per l'istruzione e l'educazione dei figli e comunque contratte, anche separatamente, nell'interesse della famiglia. In definitiva, le spese effettuate per i bisogni della famiglia, e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art.143 c.c. – che nella fattispecie traggono provvista in un conto cointestato -, non determinano alcun diritto al rimborso (da ultimo Cassazione civile, sez. I, con ordinanza datata 17 ottobre 2023, n. 28772). Tanto premesso in merito alla normativa e ai principi giurisprudenziali applicabili al caso di specie, occorre analizzare le risultanze della CTU, a firma del dott.
, le cui valutazioni e conclusioni sono fatte proprie da questo Persona_1
prive di vizi tali da disattenderle. Al riguardo, nella ricostruzione contabile effettuata dal consulente, emerge che l'importo complessivo di € 400.000,00 proveniente dalla vendita del bene personale della e stato versato a mezzo titoli di credito Parte_1 alla stessa inte 2536 cointestato tra le parti in data 19.07.2012 per € 75.000,00 (assegno) acceso presso in Controparte_2 occasione della stipula del preliminare di vendita (cfr. pag 0- 29 cointestato tra le parti in data 31.12.2012 per € 325.000,00 (assegno di € 270.000,00 + assegno di € 50.000,00 + assegno di € 5.000,00) acceso presso Monte dei Paschi di Siena a saldo dell'atto di vendita stipulato il 21.12.2012 (cfr. pag. 7-8). In particolare, si evidenzia che gli indicati conti correnti, prima del versamento della somma proveniente dalla vendita del bene personale della , Pt_1 riportavano un saldo rispettivamente di 0.00 ( ed € Controparte_2
(Monte dei Paschi di Siena) (cfr. pag. 7) e che, successivamente alla vendita e al conseguenziale incasso della somma proveniente dalla cessione del suddetto bene personale, venivano accesi due nuovi conti correnti cointestati presso Monte dei Paschi di Siena contraddistinti con n. 631211.56 e n. 4855.53 sui cui venivano trasferite nell'arco temporale 2012 -2017, mediante vari giro-conto/fondo, le provviste dei conti sopra indicati (n. 1007422536 e n. 37160- Controparte_2
29 Monte dei Paschi di Siena, successivamente te, in data 25.01.2017 e 31.03.2013) (cfr. pag.7 e 13). Inoltre, sui quattro conti correnti: a) conto corrente postale n. 1007422536; b) conto corrente Monte dei Paschi di Siena n. 3716029; c) conto corrente Monte dei Paschi di Siena n. 63121156; d) conto corrente Monte dei Paschi di Siena n. 485553, al fine di distinguere le innumerevoli operazioni effettuate sugli stessi, il CTU ha correttamente distinto principalmente in tre macro voci le somme dare/avere intervenute tra le parti in regime di coniugio: i compensi professionali del marito, gli stipendi percepiti dalla moglie, i proventi provenienti dalla vendita del bene personale di e altre voci riconducibili alla vita Parte_1 matrimoniale (spese e non meglio imputabili ad una delle parti in causa, addebiti/accrediti per deposito titoli Unicasim, operazioni investimenti/disinvestimento titoli). Pertanto, alla luce della suddivisione operata dal CTU:
ha percepito, a titolo di compensi professionali la somma Controparte_1 complessiva di € 286.394,89 accreditati su:
-c/c n. 37160-29 (MPS), cointestato tra le parti, € 35.195,43 (cfr. pag. 14);
-c/c n. 631211-56 (MPS), cointestato tra le parti, € 21.411,60 (cfr. pag. 17);
-c/c n. 4855.53 (MPS), cointestato tra le parti, € 52.000,00 a seguito di conciliazione di lavoro dinanzi Tribunale di Napoli ed € 177.787,86 (cfr. pag. 22 e 25),
ha percepito, a titolo di stipendi la somma complessiva Parte_1
i su:
-c/c n. 37160-29 (MPS), cointestato tra le parti, € 5.634,40 (cfr. pag. 14);
-c/c n. 631211-56 (MPS), cointestato tra le parti, € 23.683,99 (cfr. pag. 17);
-c/c n. 4855.53 (MPS), cointestato tra le parti, € 86.445,44 (cfr. pag. 25). Le somme sopra indicate, percepite dalle parti in costanza di matrimonio e versate su conti cointestati unitamente alle provviste della vendita del bene personale della , sono state destinate, prima facie, al soddisfacimento dei bisogni Pt_1 prim mentali della famiglia, da cui sia la moglie che il marito potevano attingere per esigenze proprie, anche non di strettissima necessita , riconducibili, pertanto, alla logica della solidarieta coniugale in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. Altra considerazione di non poco conto che emerge dalla ricostruzione contabile effettuata dal CTU, in riferimento alla sottoscrizione dei titoli di investimento UNICASIM, e che gli stessi, con varie disposizioni di investimento e disinvestimento a partire dal 03.06.2013 sino al 2017, sono stati sempre cointestati;
tale circostanza e comprovata non solo dalla sottoscrizione dei titoli da parte dell'attrice (cfr. informativa depositata in atti fornita dalla societa UNICASIM), ma anche dal prelievo di € 43.950,00, pari al 50%, effettuato dalla stessa in data 06.02.2018, dopo che il marito aveva gia prelevato la somma di € 200.000,00 per riversarla nel conto titoli n.304457 intestato solo a se stesso (cfr. pag. 32 e 33). Alla luce di tale rilievo si presume che l'attrice ha sempre avvalorato le scelte di investimento e disinvestimento almeno fino al 2018 utilizzando anche la somma di € 400.000,00 proveniente dalla vendita del suo bene personale, operando di fatto una confusione di capitali su conti cointestati. In definitiva, dalla suddetta ricostruzione contabile, e emerso che la ha Pt_1 versato somme proprie sui conti cointestati (c/c n. 1007422536 Controparte_2
e c/c n. 37160-29 Monte dei Paschi di Siena), in ragio
[...] ienza;
tuttavia, non va trascurata la circostanza, sopra evidenziata, che ha sempre approvato i continui giroconti delle somme provenienti dalla vendita del bene personale su altri conti cointestati, addirittura sottoscrivendo l'apertura di un conto titoli cointestato sui cui sono stati riversati capitali “confusi” provenienti sempre da conti cointestati (cfr. pag. 29 e 33) e, pertanto, non puo configurarsi sotto tale profilo nessun indebito arricchimento. Date queste premesse, si ritiene di condividere la ricostruzione delle movimentazioni effettuata dal CTU, in quanto del tutto verosimile in una logica di solidarieta familiare e, pertanto, deve dichiararsi che la somma ivi risultante (pari a € 100.000,00) sia di spettanza dell'attrice, con conseguente condanna di CP_1
a restituire a la somma di € 100.000,
[...] Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda all'integrale soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio tenuto conto della natura e del valore della controversia;
le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1)condanna a restituire e pagare a la Controparte_1 Parte_1 somma di re interessi legali e r lla domanda fino all'integrale soddisfo, per la causale di cui in parte motiva;
2) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 Pt_1
, delle s date in € 545,00 per spe
[...] pensi, oltre rimborso delle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge. 3) pone in via definitiva a carico di le spese di C.T.U, così come Controparte_1 liquidate con separato decreto. Così deciso in Salerno il 24 marzo 2025 Il Giudice Valentina Chiosi