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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 31/07/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 735/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 735/2025, avente per oggetto “regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)”, promossa
DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Sorso, via Parte_1 C.F._1
Sernesto, n. 3, presso lo studio dell'avv. Lidia Marongiu (C.F.: ), che la C.F._2
rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO
C.F.: ), Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso depositato il 26.3.2025 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1
Controparte_1
Premesso di aver intrattenuto fino all'agosto 2024 una relazione sentimentale con il resistente, non confluita nel vincolo del matrimonio, e che dalla relazione tra le parti era nato un figlio, a Sassari il 7.10.2022), Persona_1
pagina 1 di 5 ha allegato che successivamente al suo allontanamento dal nucleo familiare, il aveva smesso di curarsi del CP_1
figlio, omettendo di provvedere al suo mantenimento e di incontrarlo.
Sotto il profilo economico ha rappresentato che il resistente svolgeva l'attività di muratore, mentre lei lavorava come addetta alle pulizie, percependo una retribuzione mensile di circa € 650,00 al mese. Ha, inoltre, aggiunto di versare in una situazione di difficoltà economica, in quanto gravata da un'esecuzione immobiliare relativa all'abitazione familiare.
Ha, quindi, concluso, chiedendo: «
1. attribuire l'affidamento del minore in via esclusiva e rafforzata, in Per_1
favore della madre che continuerà a prendere le decisioni di maggior interesse per il figlio minore e, in particolare, quelle riguardanti la salute, l'educazione, l'istruzione e la fissazione della residenza abituale;
2. disporre che il minore continui a vivere con la madre, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé, secondo utile provvedimento realizzativo del diritto di visita che il Tribunale riterrà di adottare, stante il disinteresse del padre per il diritto di frequentazione del piccolo con connessa disponibilità della ricorrente perché il Per_1
bambino pernotti presso l'abitazione paterna, a settimane alternate;
3. ai sensi e per gli effetti di cui all' art 473 – bis 15 c.p.c., stante l'urgenza di provvedere al mantenimento del minore di anni due e cinque mesi, Per_1
dichiarare, in via provvisoria ed inaudita altera parte, che il contribuisca al mantenimento del Controparte_1
minore figlio, versando, a decorrere dalla presente domanda (data di iscrizione della procedura), entro il giorno cinque mese, la somma di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. confermare, in prosecuzione di causa, il provvedimento economico di cui al punto precedente;
5. statuire, in favore della ricorrente, l'attribuzione della intera misura degli assegni unici universali;
6. ordinare altresì al convenuto di provvedere, nella misura del 50 %, alle spese di carattere straordinario che si rendono e si renderanno necessarie per la figlia e, precisamente, relative alla salute, alla scuola, agli svaghi e ad ogni altra esigenza occorrenda, come da migliore specifica contenuta nel Protocollo adottato dall'intestato Tribunale;
7. con compensazione dei compensi del giudizio».
All'udienza del 17.7.2025 parte ricorrente è comparsa personalmente davanti al Giudice relatore, mentre il resistente, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
La ricorrente ha confermato il ricorso ed ha dichiaratoche la casa coniugale, che era di sua proprietà esclusiva era stata venduta all'asta. Ha riferito che viveva con sua madre ed il bambino e con i due figli avuti da una precedente relazione e che percepiva l'assegno unico INPS al 100% per complessivi € 800,00 al mese per tutti e tre i figli.
Ha anche riferito che dal mese di maggio non lavorava e che la aiutava sua madre.
Ha inoltre precisato che il on vede il figlio dal mese di aprile (in quell'occasione lo aveva tenuto con sé per CP_1
circa un'ora), rifiutandosi di passare del tempo con lui e omettendo di prestare il dovuto consenso per lo svolgimento di visite specialistiche.
pagina 2 di 5 Ha chiesto che il padre trascorra con il minore almeno due pomeriggi e -a settimane alternate- il sabato o la domenica per tutto il giorno.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
*** * ***
In via di premessa si osserva che l'affidamento condiviso costituisce la regola, che, tuttavia, viene derogata qualora il Giudice ritenga che esso sia «contrario all'interesse del minore» (art. 337 quater, c.
1, c.c.).
In questa prospettiva, l'affidamento esclusivo può allora trovare applicazione, in via generale, laddove dall'affidamento condiviso derivi alla prole un pregiudizio a causa della inidoneità educativa e della manifesta carenza da parte di uno dei genitori, ovvero, ancora, ad esempio, allorquando uno di essi abbia abdicato allo svolgimento del ruolo che gli compete, senza curarsi di intrattenere effettivi rapporti con l'altro genitore nell'interesse dei minori, diradando gli incontri con i medesimi e violando gli obblighi, anche di natura economica, derivanti dalla legge o dalle statuizioni emesse dal giudice (Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 24526/2010; Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 26587/2009).
Ebbene, facendo corretta applicazione di tali principi al caso sub iudice deve ritenersi che il comportamento tenuto dal come emerso dal giudizio, si è tradotto in un protratto disinteresse CP_1 nei confronti dei bisogni essenziali del figlio minore e nel reiterato inadempimento all'obbligo di mantenimento, oltre che nell'assenza di relazioni in ordine all'educazione, all'istruzione ed alle cure relative al figlio.
Questo atteggiamento noncurante è stato inoltre confermato dalla mancata costituzione del resistente nel presente procedimento, elemento che, appunto, ribadisce il marcato disinteresse del padre nei confronti del figlio.
Da ciò discende, pertanto, che deve ritenersi conforme all'interesse del minore l'attribuzione dell'affidamento esclusivo dello stesso alla madre, con collocazione presso di essa.
In considerazione delle esigenze rappresentate nel ricorso in ordine alla cura del figlio minore e tenuto conto della necessità di garantire a quest'ultimo una pronta ed effettiva gestione dei suoi interessi, stante anche la sua tenera età, il Collegio attribuisce alla madre i poteri da Parte_1 svolgersi in piena autonomia, in ordine alle decisioni che si renderanno necessarie nell'interesse del minore ed inerenti la salute, l'educazione, l'istruzione anche davanti alle autorità amministrative, sanitarie, scolastiche ed extrascolastiche.
Sarebbe, infatti, irrealistico e fonte di inevitabili difficoltà, attribuire le decisioni nell'interesse del bambino ad entrambi i genitori quando il padre ha ormai da tempo perso i contatti col figlio e non è allo stato in grado di considerarne le effettive esigenze.
pagina 3 di 5 Tale forma di affidamento rappresenta il modello più aderente alle esigenze attuali del piccolo Per_1
[...]
È comunque garantito il diritto di di chiedere e di ricevere le informazioni e la Controparte_1
documentazione relativa alle scelte attinenti al figlio.
Con riferimento alla regolamentazione del diritto di visita, -in accoglimento della richiesta della ricorrente- deve stabilirsi che il padre possa tenere con sé il figlio minore per due pomeriggi a settimana e, precisamente il martedì e giovedì dalle 16,00 alle 20,00 ora solare (ovvero fino alle 21,00 quando vige l'ora legale) e a fine settimana alternati o il sabato o la domenica dalle 10,00 alle 19,00, salvo migliori accordi tra le parti.
In merito alle statuizioni di carattere economico, va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito;
solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. ( anche nella attuale sua formulazione ) obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Ciò premesso deve porsi a carico del a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore un CP_1
assegno mensile pari ad € 300,00 mensili da rivalutare annualmente secondo i parametri Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del CNF.
Tale importo difatti difetto di costituzione del resistente e di rappresentazione delle relative condizioni economiche deve considerarsi come somma minima indispensabile a garantire le basilari esigenze del figlio in rapporto all'età ed ai correlati bisogni.
Considerato che il piccolo è affidata in via super esclusiva alla madre quest'ultima continuerà Per_1
a percepire per intero l'assegno unico erogato dall'INPS.
La natura della causa e la mancata resistenza alla domanda giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
pagina 4 di 5 - dispone l'affidamento super-esclusivo del minore alla madre, con Persona_1 Parte_1
collocazione presso la stessa alla quale sono attribuiti i poteri decisionali autonomi nei rapporti con le autorità sanitarie, scolastiche ed extrascolastiche e nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni;
- salvo migliori accordi tra le parti il padre potrà tenere con sé il figlio per due Controparte_1
pomeriggi a settimana e precisamente il martedì e giovedì dalle 16,00 alle 20,00 ora solare
(ovvero fino alle 21,00 quando vige l'ora legale) e a fine settimana alternati o il sabato o la domenica dalle 10,00 alle ore 19,00;
- il padre corrisponderà mensilmente la somma di € 300,00 rivalutabili Istat da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio della madre con modalità concordate, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio minore secondo protocollo CNF, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- L'assegno unico erogato dall'INPS sarà percepito al 100 % dalla madre Parte_1
- spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 735/2025, avente per oggetto “regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)”, promossa
DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Sorso, via Parte_1 C.F._1
Sernesto, n. 3, presso lo studio dell'avv. Lidia Marongiu (C.F.: ), che la C.F._2
rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO
C.F.: ), Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso depositato il 26.3.2025 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1
Controparte_1
Premesso di aver intrattenuto fino all'agosto 2024 una relazione sentimentale con il resistente, non confluita nel vincolo del matrimonio, e che dalla relazione tra le parti era nato un figlio, a Sassari il 7.10.2022), Persona_1
pagina 1 di 5 ha allegato che successivamente al suo allontanamento dal nucleo familiare, il aveva smesso di curarsi del CP_1
figlio, omettendo di provvedere al suo mantenimento e di incontrarlo.
Sotto il profilo economico ha rappresentato che il resistente svolgeva l'attività di muratore, mentre lei lavorava come addetta alle pulizie, percependo una retribuzione mensile di circa € 650,00 al mese. Ha, inoltre, aggiunto di versare in una situazione di difficoltà economica, in quanto gravata da un'esecuzione immobiliare relativa all'abitazione familiare.
Ha, quindi, concluso, chiedendo: «
1. attribuire l'affidamento del minore in via esclusiva e rafforzata, in Per_1
favore della madre che continuerà a prendere le decisioni di maggior interesse per il figlio minore e, in particolare, quelle riguardanti la salute, l'educazione, l'istruzione e la fissazione della residenza abituale;
2. disporre che il minore continui a vivere con la madre, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé, secondo utile provvedimento realizzativo del diritto di visita che il Tribunale riterrà di adottare, stante il disinteresse del padre per il diritto di frequentazione del piccolo con connessa disponibilità della ricorrente perché il Per_1
bambino pernotti presso l'abitazione paterna, a settimane alternate;
3. ai sensi e per gli effetti di cui all' art 473 – bis 15 c.p.c., stante l'urgenza di provvedere al mantenimento del minore di anni due e cinque mesi, Per_1
dichiarare, in via provvisoria ed inaudita altera parte, che il contribuisca al mantenimento del Controparte_1
minore figlio, versando, a decorrere dalla presente domanda (data di iscrizione della procedura), entro il giorno cinque mese, la somma di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. confermare, in prosecuzione di causa, il provvedimento economico di cui al punto precedente;
5. statuire, in favore della ricorrente, l'attribuzione della intera misura degli assegni unici universali;
6. ordinare altresì al convenuto di provvedere, nella misura del 50 %, alle spese di carattere straordinario che si rendono e si renderanno necessarie per la figlia e, precisamente, relative alla salute, alla scuola, agli svaghi e ad ogni altra esigenza occorrenda, come da migliore specifica contenuta nel Protocollo adottato dall'intestato Tribunale;
7. con compensazione dei compensi del giudizio».
All'udienza del 17.7.2025 parte ricorrente è comparsa personalmente davanti al Giudice relatore, mentre il resistente, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
La ricorrente ha confermato il ricorso ed ha dichiaratoche la casa coniugale, che era di sua proprietà esclusiva era stata venduta all'asta. Ha riferito che viveva con sua madre ed il bambino e con i due figli avuti da una precedente relazione e che percepiva l'assegno unico INPS al 100% per complessivi € 800,00 al mese per tutti e tre i figli.
Ha anche riferito che dal mese di maggio non lavorava e che la aiutava sua madre.
Ha inoltre precisato che il on vede il figlio dal mese di aprile (in quell'occasione lo aveva tenuto con sé per CP_1
circa un'ora), rifiutandosi di passare del tempo con lui e omettendo di prestare il dovuto consenso per lo svolgimento di visite specialistiche.
pagina 2 di 5 Ha chiesto che il padre trascorra con il minore almeno due pomeriggi e -a settimane alternate- il sabato o la domenica per tutto il giorno.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
*** * ***
In via di premessa si osserva che l'affidamento condiviso costituisce la regola, che, tuttavia, viene derogata qualora il Giudice ritenga che esso sia «contrario all'interesse del minore» (art. 337 quater, c.
1, c.c.).
In questa prospettiva, l'affidamento esclusivo può allora trovare applicazione, in via generale, laddove dall'affidamento condiviso derivi alla prole un pregiudizio a causa della inidoneità educativa e della manifesta carenza da parte di uno dei genitori, ovvero, ancora, ad esempio, allorquando uno di essi abbia abdicato allo svolgimento del ruolo che gli compete, senza curarsi di intrattenere effettivi rapporti con l'altro genitore nell'interesse dei minori, diradando gli incontri con i medesimi e violando gli obblighi, anche di natura economica, derivanti dalla legge o dalle statuizioni emesse dal giudice (Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 24526/2010; Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 26587/2009).
Ebbene, facendo corretta applicazione di tali principi al caso sub iudice deve ritenersi che il comportamento tenuto dal come emerso dal giudizio, si è tradotto in un protratto disinteresse CP_1 nei confronti dei bisogni essenziali del figlio minore e nel reiterato inadempimento all'obbligo di mantenimento, oltre che nell'assenza di relazioni in ordine all'educazione, all'istruzione ed alle cure relative al figlio.
Questo atteggiamento noncurante è stato inoltre confermato dalla mancata costituzione del resistente nel presente procedimento, elemento che, appunto, ribadisce il marcato disinteresse del padre nei confronti del figlio.
Da ciò discende, pertanto, che deve ritenersi conforme all'interesse del minore l'attribuzione dell'affidamento esclusivo dello stesso alla madre, con collocazione presso di essa.
In considerazione delle esigenze rappresentate nel ricorso in ordine alla cura del figlio minore e tenuto conto della necessità di garantire a quest'ultimo una pronta ed effettiva gestione dei suoi interessi, stante anche la sua tenera età, il Collegio attribuisce alla madre i poteri da Parte_1 svolgersi in piena autonomia, in ordine alle decisioni che si renderanno necessarie nell'interesse del minore ed inerenti la salute, l'educazione, l'istruzione anche davanti alle autorità amministrative, sanitarie, scolastiche ed extrascolastiche.
Sarebbe, infatti, irrealistico e fonte di inevitabili difficoltà, attribuire le decisioni nell'interesse del bambino ad entrambi i genitori quando il padre ha ormai da tempo perso i contatti col figlio e non è allo stato in grado di considerarne le effettive esigenze.
pagina 3 di 5 Tale forma di affidamento rappresenta il modello più aderente alle esigenze attuali del piccolo Per_1
[...]
È comunque garantito il diritto di di chiedere e di ricevere le informazioni e la Controparte_1
documentazione relativa alle scelte attinenti al figlio.
Con riferimento alla regolamentazione del diritto di visita, -in accoglimento della richiesta della ricorrente- deve stabilirsi che il padre possa tenere con sé il figlio minore per due pomeriggi a settimana e, precisamente il martedì e giovedì dalle 16,00 alle 20,00 ora solare (ovvero fino alle 21,00 quando vige l'ora legale) e a fine settimana alternati o il sabato o la domenica dalle 10,00 alle 19,00, salvo migliori accordi tra le parti.
In merito alle statuizioni di carattere economico, va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito;
solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. ( anche nella attuale sua formulazione ) obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Ciò premesso deve porsi a carico del a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore un CP_1
assegno mensile pari ad € 300,00 mensili da rivalutare annualmente secondo i parametri Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del CNF.
Tale importo difatti difetto di costituzione del resistente e di rappresentazione delle relative condizioni economiche deve considerarsi come somma minima indispensabile a garantire le basilari esigenze del figlio in rapporto all'età ed ai correlati bisogni.
Considerato che il piccolo è affidata in via super esclusiva alla madre quest'ultima continuerà Per_1
a percepire per intero l'assegno unico erogato dall'INPS.
La natura della causa e la mancata resistenza alla domanda giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
pagina 4 di 5 - dispone l'affidamento super-esclusivo del minore alla madre, con Persona_1 Parte_1
collocazione presso la stessa alla quale sono attribuiti i poteri decisionali autonomi nei rapporti con le autorità sanitarie, scolastiche ed extrascolastiche e nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni;
- salvo migliori accordi tra le parti il padre potrà tenere con sé il figlio per due Controparte_1
pomeriggi a settimana e precisamente il martedì e giovedì dalle 16,00 alle 20,00 ora solare
(ovvero fino alle 21,00 quando vige l'ora legale) e a fine settimana alternati o il sabato o la domenica dalle 10,00 alle ore 19,00;
- il padre corrisponderà mensilmente la somma di € 300,00 rivalutabili Istat da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio della madre con modalità concordate, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio minore secondo protocollo CNF, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- L'assegno unico erogato dall'INPS sarà percepito al 100 % dalla madre Parte_1
- spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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