Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Decreto cautelare 26 luglio 2023
Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 27/01/2026, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01600/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15294/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15294 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Mölnlycke Health Care S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pavan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Citta' ed Autonomie Locali, Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Mef - Ministero della Economia e delle Finanze, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Presidenza del Consilgio dei Ministri – Dipartimento per Gli Affari Regionali e Le Autonomie, non costituiti in giudizio;
Asl 1 EZ UL L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Peretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Usl Toscana Sud Est, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Pianaccioli, Elisa Gabbrielli Salvadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EG RU, EG Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
EG BA, EG Calabria, EG Campania, EG LI-OM, EG Lazio, EG LI, EG Lombardia, EG Molise, EG Puglia, EG Autonoma della Sardegna, EG Siciliana – Assessorato dell'Economia, EG Siciliana – Assessorato della Salute, EG Autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol, EG Umbria, EG Autonoma Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Trento, non costituiti in giudizio;
EG Fvg, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
EG Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio NO BO in Roma, viale Milizie 34;
EG Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Candiollo, Giulietta Magliona, Pier Carlo Maina, Maria Laura Piovano, Gabriella Fusillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
EG Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bora, Antonio Fazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
EG Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio DR MA in Roma, via Alberico II, 33;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Fadanelli, Michele Purrello, Alexandra Roilo, Jutta Segna, Cristina Bernardi Spagnolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
a. del Decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, datato 6.7.2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, intitolato “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (il “Decreto”: doc. 1);
b. degli Allegati A, B, C e D al predetto Decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, che ne costituiscono parte integrante (cfr. doc. 1 cit.);
c. del Decreto del Ministero della Salute datato 6.10.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251, del 26 ottobre 2022, intitolato “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (cfr. doc. 2);
d. dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7.11.2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano su proposta del Ministero della Salute, in attuazione dell'art. 9-ter, D.L 19.6.2015, n. 78, convertivo con modificazioni dalla legge 6.8.2015, n. 125, recante l'“individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017-2018” (doc. 3);
e. della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.7.2019, recante le “indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”, così come richiamata dal Decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, datato 6.7.2022
f. di ogni atto connesso e/o presupposto, antecedente e/o conseguente, anche se non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mölnlycke Health Care S.r.l. il 15/2/2023:
per l'annullamento dei seguenti provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, da valersi, ove occorrer possa, anche come ricorso autonomo
a. Della Determinazione n. 1356, Prot. Uscita n. 26987 del 28.11.2022, avente ad oggetto “articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” della EG Autonoma della Sardegna e i rispettivi allegati (cfr. doc. 1);
nonché, per quanto occorrer possa
b. della Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022;
c. della Delibera NA OT n. 1331 del 15.11.2022
d. della Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022
e. della Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022;
f. di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mölnlycke Health Care S.r.l. il 20/2/2023:
per l'annullamento dei seguenti provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, da valersi, ove occorrer possa, anche come ricorso autonomo
a. Del Decreto della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale n. 24681/2022, avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di disposiitvi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9 ter, co. 9 bis del DL 78/2015” della EG Toscana (cfr. doc. 1);
nonché, per quanto occorrer possa
b. deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro;
c. deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest;
d. deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est;
e. deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell'AOU Pisana;
f. deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell'AOU Senese;
g. deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi;
h. deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell'AOU Meyer;
i. deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR;
j. di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mölnlycke Health Care S.r.l. il 20/2/2023:
per l'annullamento dei seguenti provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, da valersi, ove occorrer possa, anche come ricorso autonomo
a. del Decreto n. 24408/2022, del 12.12.2022, avente ad oggetto “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” della Provincia Autonoma di Bolzano e i rispettivi allegati (cfr. doc. 1);
nonché, per quanto occorrer possa
b. dell'Atto 2016-A-000139 del 10.5.2016, dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige;
c. dell'Atto 2017-A-000193 del 28.4.2017, dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige;
d. dell'Atto 2018-A-000228 del 27.4.2018, dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige;
e. dell'Atto 2019-A-000244 del 30.4.2019, dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige;
f. determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2022-A-001321 del 30.11.2022;
g. di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mölnlycke Health Care S.r.l. il 21/2/2023:
per l'annullamento dei seguenti provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, da valersi, ove occorrer possa, anche come ricorso autonomo
a. della Determinazione Del Dirigente 2022-D337-00238, del 14.12.2022, avente ad oggetto “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” della Provincia Autonoma di Trento e i rispettivi allegati (cfr. doc. 1);
nonché, per quanto occorrer possa
b. deliberazione n. 499 del 16 settembre 2019 il Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento;
c. di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mölnlycke Health Care S.r.l. il 21/2/2023:
per l'annullamento dei seguenti provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, da valersi, ove occorrer possa, anche come ricorso autonomo
a. del Decreto Del Direttore Generale Dell'Area Sanità e Sociale n. 172, del 13.12.2022, avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” della EG Veneto e i rispettivi allegati (cfr. doc. 1);
nonché, per quanto occorrer possa
b. Deliberazione ULSS 1 n. 1398/2022;
c. Deliberazione ULSS 2 n. 0228953/2022;
d. Deliberazione ULSS 3 n. 2076/2022;
e. Deliberazione ULSS 4 n. 1138/2022;
f. Deliberazione ULSS 5 n. 1488/2022;
g. Deliberazione ULSS 6 n. 199642/2022;
h. Deliberazione ULSS 7 n. 2322/2022;
i. Deliberazione ULSS 8 n. 2001/2022;
j. Deliberazione ULSS 9 n. 1240/2022;
k. Deliberazione AOPD n. 2560/2022;
l. Deliberazione AOVR n. 1176/2022
m. Deliberazione IOV n. 1077/2022
n. nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022 e relativi allegati;
o. di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mölnlycke Health Care S.r.l. il 28/2/2023:
per l'annullamento dei seguenti provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, da valersi, ove occorrer possa, anche come ricorso autonomo
a. Della Determinazione Dirigenziale n. 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022, avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” della EG Piemonte (cfr. doc. 1);
nonché, per quanto occorrer possa
b. della deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino;
c. della deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo;
d. della deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e GI e Cesare Arrigo di Alessandria;
e. della deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino;
f. della deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara;
g. della deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano;
h. della deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL; deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT;
i. della deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI; deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino;
j. della deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1;
k. della deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2;
l. della deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO;
m. della deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3;
n. della deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4;
o. della deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5;
p. della deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC;
q. della deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO;
r. di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mölnlycke Health Care S.r.l. il 1/3/2023:
er l'annullamento dei seguenti provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, da valersi, ove occorrer possa, anche come ricorso autonomo
a. Della Determinazione DG Cura della persona, Salute e Welfare n. 24300/2022 del 12.12.2022, avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di disposiitvi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9 ter, co. 9 bis del DL 78/2015” della EG LI OM (cfr. doc. 1);
nonché, per quanto occorrer possa
b. della delibera n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza;
c. della delibera n. 667 del 05/09/2019 dell'Azienda Usl di Parma;
d. della delibera n. 334 del 20/09/2019 dell'Azienda Usl di Reggio LI;
e. della delibera n. n. 267 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Modena;
f. della delibera n. 325 del 04/09/2019 dell'Azienda Usl di Bologna;
g. della delibera n. 189 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Imola;
h. della delibera n. 183 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara;
i. della delibera n. 295 del 18/09/2019 dell'Azienda Usl della OM;
j. della delibera n. 969 del 03/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma;
k. della delibera n. 333 del 19/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio LI;
l. della delibera n. 137 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena;
m. della delibera n. n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna;
n. della delibera n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara;
o. della delibera n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli;
p. della di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mölnlycke Health Care S.r.l. il 2/3/2023:
per l'annullamento dei seguenti provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, da valersi, ove occorrer possa, anche come ricorso autonomo
a. Della Determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità n. DPF/121 del 13.12.2022, avente ad oggetto “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi -” della EG RU (cfr. doc. 1);
nonché, per quanto occorrer possa
b. della determinazione direttoriale DPF/105 del 28/10/2022;
c. della comunicazione del 10.11.2022 del Dipartimento Sanità alle AASSLL della EG RU;
d. della relazione con nota prot.n. RA/0525691/22 del 12.12.2022 del Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità;
e. della Deliberazione del Direttore Generale n. 1493 del 22/08/2019, recante: “Certificazione costo dei dispositivi medici anni 2015-2016-2017-e 2018” dell'ASL 1 EZ UL L'Aquila;
f. della Deliberazione del Direttore Generale n. 2110 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557” dell'ASL 1 EZ UL L'Aquila;
g. della Deliberazione del Direttore Generale n.373 del 13/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all'art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – Certificazione del fatturato anni 2015, 2016, 2017, 2018 per dispositivi medici” dell'ASL 2 Lanciano Vasto Chieti;
h. della Deliberazione del Direttore Generale n. 1601 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557” dell'ASL 2 Lanciano Vasto Chieti;
i. della Deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 22/08/2019, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici anni 2015-2018, DL 78/2015, art. 9, cc 8 e 9” dell'ASL 3 Pescara;
j. della Deliberazione del Direttore Generale n. 1708 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557” dell'ASL 3 Pescara;
k. della Deliberazione del Direttore Generale n. 1513 del 22/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all'applicazione dell'art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – certificazione del fatturato per dispositivi medici anni 2015-2016-2017- 2018” dell'ASL 4 Teramo;
l. della Deliberazione del Direttore Generale n. 1994 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557” dell'ASL 4 Teramo;
m. di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mölnlycke Health Care S.r.l. il 2/3/2023:
per l'annullamento dei seguenti provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, da valersi, ove occorrer possa, anche come ricorso autonomo
a. Del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 52 del 14.12.2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” della EG Marche (cfr. doc. 1);
nonché, per quanto occorrer possa
b. della Determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale – ASUR Marche n. 466 del 26/8/2019;
c. della Determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord n. 481 del 22/8/2019;
d. della Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi” di Ancona n° 708 del 21 agosto 2019;
e. della Determina del Direttore Generale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA di Ancona n° 348 del 11 settembre 2019;
f. di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mölnlycke Health Care S.r.l. il 3/3/2023:
per l'annullamento dei seguenti provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, da valersi, ove occorrer possa, anche come ricorso autonomo
a. Della Determinazione Direttoriale n. 13106 del 14.12.2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” della EG Umbria (cfr. doc. 1);
nonché, per quanto occorrer possa di:
b. ASL Umbria 1: DGR n. 1118 del 14.11.2022 (nota pec n. 0201027 del 14.11.2022);
c. ASL Umbria 2: DGR n. 1773 del 15.11.2022 (nota pec n. 0228783 del 11.11.2022);
d. Azienda Ospedaliera di Perugia: DGR n. 366 del 11.11.2022 (nota pec n. 0249447 del 11.11.2022);
e. Azienda Ospedaliera di Terni: DGR n. 145 del 10.11.2022 (nota pec n. 0249005 del 11.11.2022);
f. di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mölnlycke Health Care S.r.l. il 3/3/2023:
per l'annullamento dei seguenti provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, da valersi, ove occorrer possa, anche come ricorso autonomo
a. del Decreto n. 29985/GRFVG del 14.12.2022, avente ad oggetto “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015” della EG Friuli Venezia Giulia (cfr. doc. 1);
nonché, per quanto occorrer possa
b. del Decreto n. 634 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 03/09/2019, delibera n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di ES (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria IA IS (ASUGI);
c. del Decreto n. 696 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 11/09/2019 al 25/09/2019, dell'Azienda Usl di Piacenza dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di ES (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria IA IS (ASUGI);
d. del Decreto n. 692 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019, dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);
e. della nota prot. 18453/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);
f. del Decreto n. 441 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 04/09/2019, dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l'Area Bassa Friulana nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area IA IS nell'Azienda Sanitaria Universitaria IA IS (ASUGI);
g. del Decreto n. 187 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019, dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC),
h. del Decreto n. 145 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 05/09/2019, dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO);
i. del Decreto n. 376 pubblicato all'albo pretorio aziendale in data 14/08/2019 del I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO);
j. del Decreto n. 149 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 23/10/2019 al 07/11/2019 del I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di ES (Burlo);
k. del Decreto n. 130 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 25/09/2019 al 10/10/2019, del I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di ES (Burlo);
l. del Decreto n. 101 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 13/08/2019 al 28/08/2019, del I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di ES (Burlo);
m. di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mölnlycke Health Care S.r.l. il 3/3/2023:
per l'annullamento dei seguenti provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, da valersi, ove occorrer possa, anche come ricorso autonomo
a. del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali n. 7967/2022 del 14.12.2022, avente ad oggetto “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano” della EG LI (cfr. doc. 1);
nonché, per quanto occorrer possa
b. della Deliberazione del Direttore generale n. 719 del 14/8/2019 dell'ASL 1 Sistema Sanitario EG LI;
c. della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 655 del 21/8/2019, dell'ASL 2 Sistema Sanitario EG LI;
d. della Deliberazione del Direttore generale n. 397 del 23/8/2019, dell'ASL 3 Sistema Sanitario EG LI;
e. della Deliberazione del Direttore generale n. 582 del 22/8/2019, dell'ASL 4 Sistema Sanitario EG LI;
f. della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 22/8/2019, dell'ASL 5 Sistema Sanitario EG LI;
g. della Deliberazione del Direttore generale n. 1338 del 29/8/2019, dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino;
h. della Deliberazione del Direttore generale n. 672 del 26/8/2019, Dell'IRCCS G. Gaslini;
i. di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mölnlycke Health Care S.r.l. il 7/3/2023:
per l'annullamento dei seguenti provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, da valersi, ove occorrer possa, anche come ricorso autonomo
a. del Decreto del Commissario ad Acta n. 40/2022 del 15.12.2022, avente ad oggetto “Ripiano dispositivi medici anni 2015 - 2018, in attuazione dell'articolo 9 ter del dl 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Provvedimenti” della EG Molise (cfr. doc. 1);
nonché, per quanto occorrer possa
b. della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise 6 dicembre 2022, n. 1446, “Certificazione del fatturato per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per singolo anno 2015 - 2015 – 2016 - 2017 - 2018. art. 9-ter commi 8 e 9 d.l. 19/06/2015 n.78 convertito, con modificazioni, dalla l. 6/08/2015 n.125” con i relativi allegati;
c. di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mölnlycke Health Care S.r.l. il 7/3/2023:
per l'annullamento dei seguenti provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, da valersi, ove occorrer possa, anche come ricorso autonomo
a. (i) dell'Atto Dirigenziale n. 10 del 12.12.2022, avente ad oggetto “D.M. 6 Luglio 2022 “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” della EG Puglia (cfr. doc. 1);
nonché, per quanto occorrer possa
b. della Delibera D.G. n. 2188 del 14/11/2022, dell'ASL RI;
c. della Delibera D.G. n. 1586 del 14/11/2022 dell'ASL BARLETTA-ANDRIA-TRANI;
d. della Delibera D.G. n. 2848 del 14/11/2022, dell'ASL BRINDISI;
e. della Delibera C.S. n. 680 del 14/11/2022, dell'ASL FOGGIA;
f. della Delibera C.S. n. 392 del 14/11/2022, dell'ASL LECCE;
g. della Delibera D.G. n. 2501 del 14/11/2022, dell'ASL TARANTO;
h. della Delibera C.S. n. 596 del 14/11/2022, dell'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI-FOGGIA;
i. della Delibera D.G. n. 1148 del 14/11/2022 dell'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI RI:;
j. Delibera D.G. n. 565 del 14/11/2022, dell'IRCCS DE BELLIS;
k. Delibera D.G. n. 619 del 14/11/2022, dell'ISTITUTO OR RI GI LO II;
l. di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mölnlycke Health Care S.r.l. il 7/3/2023:
per l'annullamento dei seguenti provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, da valersi, ove occorrer possa, anche come ricorso autonomo
a. del Provvedimento Dirigenziale n. 8049 del 14.12.2022, avente ad oggetto “definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione dei relativi importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa della EG Autonoma Valle d'Aosta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” della EG Valle d'Aosta (cfr. doc. 1);
nonché, per quanto occorrer possa
b. della deliberazione del Commissario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta n. 313 del 26 agosto 2019 con i relativi allegati;
c. di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mölnlycke Health Care S.r.l. il 8/3/2023:
per l'annullamento dei seguenti provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, da valersi, ove occorrer possa, anche come ricorso autonomo
a. del Decreto Assessoriale n. 1247/2022 del 13.12.2022, avente ad oggetto “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” della EG Sicilia (cfr. doc. 1);
nonché, per quanto occorrer possa
b. di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mölnlycke Health Care S.r.l. il 6/4/2023:
per l'annullamento dei seguenti provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, da valersi, ove occorrer possa, anche come ricorso autonomo
a. dell'Atto Dirigenziale n. 1 dell'8.2.2023, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” della EG Puglia (cfr. doc. 1);
nonché, per quanto occorrer possa
b. della Delibera D.G. n. 255 del 02/02/2023 dell'ASL BRINDISI;
c. della Delibera C.S. n. 134 del 03/02/2023 dell'ASL LECCE;
d. della Delibera D.G. n. 2188 del 14/11/2022, dell'ASL RI;
e. della Delibera D.G. n. 1586 del 14/11/2022 dell'ASL BARLETTA-ANDRIA-TRANI;
f. della Delibera D.G. n. 2848 del 14/11/2022, dell'ASL BRINDISI;
g. della Delibera C.S. n. 680 del 14/11/2022, dell'ASL FOGGIA;
h. della Delibera C.S. n. 392 del 14/11/2022, dell'ASL LECCE;
i. della Delibera D.G. n. 2501 del 14/11/2022, dell'ASL TARANTO;
j. della Delibera C.S. n. 596 del 14/11/2022, dell'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI-FOGGIA;
k. della Delibera D.G. n. 1148 del 14/11/2022 dell'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI RI:;
l. Delibera D.G. n. 565 del 14/11/2022, dell'IRCCS DE BELLIS;
m. Delibera D.G. n. 619 del 14/11/2022, dell'ISTITUTO OR RI GI LO II;
n. di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mölnlycke Health Care S.r.l. il 19/6/2023:
per l'annullamento dei seguenti provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, da valersi, ove occorrer possa, anche come ricorso autonomo
(i) della Deliberazione 30 marzo 2023 n. 207, avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015” della EG BA (cfr. doc. 1)
nonché, per quanto occorrer possa
(ii) della deliberazione n. 986 del 19.9.2019 del direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Regionale AOR San Carlo di Potenza;
(iii) delle deliberazioni n. 616 del 19.9.2019 e n. 667 del 10.10.2019 del direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale ASP di Potenza;
(iv) della deliberazione n. 832 del 25.9.2019 del direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale ASM di Matera;
(v) della deliberazione n. 592 del 13.9.2019 del direttore generale dell'Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS- CROB di Rionero in Vulture;
(vi) di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mölnlycke Health Care S.r.l. il 19/9/2023:
per l'annullamento dei seguenti provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, da valersi, ove occorrer possa, anche come ricorso autonomo
(i) del Decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese n. 155 del 14/06/2023, recante “Approvazione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015” (cfr. doc. 1)
nonché, per quanto occorrer possa
(ii) della deliberazione n. 416 del 27/02/2023 dell'ASP CS;
(iii) della deliberazione n. 1060 del 09/08/2019 dell'ASP KR;
(iv) della deliberazione n. 891 del 13/08/2019 dell'ASP CZ;
(v) della deliberazione n. 224 del 19/08/2019 dell'ASP VV;
(vi) della deliberazione n. 249 del 16/03/2023 dell'ASP RC;
(vii) della deliberazione n. 125 del 17/02/2023 dell'AO CS;
(viii) della deliberazione n. 538 del 13/08/2019 dell'AO CZ;
(ix) della deliberazione n. 102 del 20/02/2023 dell'AOU MD;
(x) della deliberazione n. 98 del 22/02/2023 dell'AO RC;
(xi) della determinazione n. 328 del 20/08/2019 dell'INRCA (sede di CS);
(xii) di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mölnlycke Health Care S.r.l. il 20/9/2023:
per l'annullamento dei seguenti provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti
(i) del Decreto n. 10686/2023 avente ad oggetto Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2002” della Provincia Autonoma di Bolzano e i rispettivi allegati (cfr. doc. 1)
nonché, per quanto occorrer possa
(ii) della determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige Nr. 2003-A-0832 del 12.06.2003;
(iii) di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mölnlycke Health Care S.r.l. il 2/11/2023:
per l'annullamento dei seguenti provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti
(i) Del provvedimento DA n. 741/2023 dell'Assessorato della Salute della EG siciliana avente ad oggetto “aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 21.7.2023 (cfr. doc. 1);
nonché, per quanto occorrer possa
(ii) Della nota prot. n. 32784 del 12.6.2023;
(iii) Di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mölnlycke Health Care S.r.l. il 2/11/2023:
per l'annullamento dei seguenti provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti
(i) del decreto n. 101, del 20 luglio 2023, del Direttore Generale di Area Sanità e sociale della EG del Veneto, avente il seguente oggetto: “Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 172 del 13 dicembre 2022. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Presa d'atto e recepimento delle rettifiche per errori materiali operate dalle aziende ed enti del SSR” (cfr. doc. 1);
nonché, per quanto occorrer possa
(ii) della nota di Azienda Zero prot. reg. n. 387888 del 7.7.2023;
(iii) di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mölnlycke Health Care S.r.l. il 2/11/2023:
per l'annullamento dei seguenti provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti
(i) Della Deliberazione N° 202300444 del 28.7.2023 della EG BA, avente ad oggetto: “DGR 207/2023- Approvazione e Aggiornamento degli elenchi delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n.78/2015 e del DL 30 marzo 2023,n.34,convertito in L.56/2023” (cfr. doc. 1);
nonché, per quanto occorrer possa
(ii) di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L. il 17\4\2025 :
per l’annullamento dei seguenti provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, da valersi, ove occorrer possa, anche come ricorso autonomo
a. della nota prot. 24/01/2025.0073861.U, trasmessa a mezzo e-mail PEC in data 24.1.2025 tramite la quale veniva intimato il pagamento di quanto asseritamente dovuto a titolo di payback (cfr. doc. 1);
b. della successiva delibera n. 160 del 3.2.2025 della Giunta Regionale dell’LI OM, avente ad oggetto “differimento dei termini di pagamento intimati delle quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” (doc. 2),
nonché per quanto occorrer possa
c. della nota Prot. 06/02/2025.0121095.U, tramite la quale veniva data notizia del differimento di cui alla delibera . 160 del 3.2.2025 della Giunta Regionale dell’LI OM (doc. 3)
d. della determinazione dirigenziale n. 25860 del 27.11.2024, con la quale è stato rideterminato l’importo dovuto a titolo di payback, nella misura del 48% di quanto precedentemente quantificato dalle EG LI OM (doc. 4);
e. della di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L. il 28\5\2025 :
per l’annullamento dei seguenti provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, da valersi, ove occorrer possa, anche come ricorso autonomo
a. del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 14 del 14.3.2025, avente ad oggetto “Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018” della EG Marche (cfr. doc. 1);
nonché, per quanto occorrer possa
b. del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 52 del 14.12.2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” della EG Marche (cfr. doc. 1 cit., al nono ricorso per motivi aggiunti)
c. della Determina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale – ASUR Marche n. 466 del 26/8/2019;
d. della Determina del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord n. 481 del 22/8/2019;
e. della Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi” di Ancona n° 708 del 21 agosto 2019;
f. della Determina del Direttore Generale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA di Ancona n° 348 del 11 settembre 2019;
g. di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di EG RU e di EG Fvg e di EG Marche e di EG Piemonte e di EG Sicilia e di EG Toscana e di EG Veneto e di Provincia Autonoma di Bolzano e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Citta' ed Autonomie Locali e di Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e di Asl 1 EZ UL L'Aquila e di Azienda Usl Toscana Sud Est;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. LIno GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il difensore di parte ricorrente ha depositato in atti l’istanza con la quale ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con richiesta di compensazione delle spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, per l’intervenuto versamento della quota del 25% ivi prevista;
Considerato che l’art. 7 del D.L. n. 95/2025 dispone che “Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni ((e delle province autonome di Trento e di Bolzano)), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite.”;
Considerato che, pertanto, ai fini della declaratoria della cessazione della materia del contendere, sulla base della richiamata normativa, è necessaria la produzione in giudizio, da parte delle amministrazioni regionali, delle attestazioni ivi previste che, invece, nella fattispecie mancano;
Considerato, tuttavia, che la richiesta della declaratoria della cessazione della materia del contendere da parte ricorrente può essere valutata e apprezzata ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso in quanto evidenzia una sopravvenuta carenza di interesse da parte della stessa alla definizione nel merito del ricorso;
Considerato che, pertanto, non resta se non prendere atto della predetta circostanza ai fini della declaratoria dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Considerato, infine, che sussistono giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LIno GA, Presidente FF, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Arturo Levato, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LIno GA |
IL SEGRETARIO