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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 24/11/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. IC EC Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice dott. IA AD Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1946/2022 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale”, promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, con l'avvocato TONELLI GIANCARLO C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con l'avvocato BONFANTINO ANTONIO DOMENICO
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto -
All'udienza cartolare del 4/7/2025, i procuratori hanno precisato le conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1/12/2022 - Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio in data 1/8/2006 in MATERA con CP_1
e che dalla loro unione erano nati i figli (il 19/10/2009) e (il
[...] Per_1 Per_2
22/6/2013) - adiva il Tribunale di Matera onde ottenere la separazione giudiziale dalla moglie, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione delle visite padre-figli come da indicato calendario e che fosse posto a suo carico un assegno mensile non superiore a €1.000,00, di cui €250,00 per ciascun figlio, € 250,00 in favore della moglie sino a quando la stessa non avesse trovato una stabile occupazione, ed € 250,00 quale contributo per le spese domestiche, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli.
Con comparsa del 25/1/2023 si costituiva in giudizio , la Controparte_1 quale non si opponeva alla domanda di separazione, né a quella di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso di sé e, relativamente alle visite padre-figli, lasciava libera scelta al ricorrente di vederli liberamente, compatibilmente con le loro esigenze di studio;
dal punto di vista economico, non chiedeva alcun mantenimento per sé, ma chiedeva che l'assegno posto a carico del per il mantenimento dei figli fosse Pt_1 quantificato in € 750,00 per ciascuno (e così per complessivi € 1.500,00), aumentato ad €
1.100,00 per ciascun figlio (€ 2.200,00 complessivi) in occasione della percezione da parte del ricorrente della 13° e della 14° mensilità, oltre al pagamento del canone di locazione, per lo meno fino a quando costei non avesse trovato un lavoro, e delle spese straordinarie al 90%.
All'udienza del 7/2/2023 il Giudice, sentite le parti, formulava loro una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che veniva accettata dal ricorrente e rifiutata dalla resistente nella parte in cui prevedeva la percezione integrale dell'assegno unico universale da parte del pertanto, con ordinanza del 29/3/2023 il Giudice, preso atto delle Pt_1 posizioni assunte dalle parti in merito alla proposta di conciliazione formulata, autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava i figli congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
assegnava la casa coniugale alla per abitarvi con i CP_1 figli;
calendarizzava gli incontri padre-figli, disponendo che gli stessi si svolgessero presso la casa coniugale, che la resistente avrebbe rilasciato al a tale scopo;
poneva a Pt_1 carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere mensilmente alla ricorrente la somma complessiva di € 800,00 mensili per il mantenimento dei due figli (€ 400,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre all'80% delle spese straordinarie relative ai minori, ed oltre al pagamento del canone di locazione della casa coniugale, degli oneri condominiali e del 70% delle utenze;
disponeva che l'assegno unico fosse percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
infine, disponeva per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con memoria integrativa del 28/4/2023 il chiedeva che, a modifica dei Pt_1 provvedimenti provvisori, fosse ridotto l'assegno per il mantenimento ordinario dei figli posto a suo carico da € 800,00 ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), che le spese straordinarie fossero poste a metà carico dei genitori e che fosse posto a carico del ricorrente il pagamento del canone di locazione e delle utenze nella misura del 50%.
Con comparsa del 13/6/2023 la lamentando il disinteresse del padre nei CP_1 confronti dei figli, formulava richiesta di affido esclusivo dei due minori.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 3/5/2024 venivano ascoltati i figli e . Per_1 Per_2
Successivamente, all'udienza del 17/1/2025, il Giudice formulava alle parti una proposta conciliativa inerente gli aspetti economici, che veniva accettata da entrambe le parti e, relativamente ai rapporti padre-figli, disponeva che i competenti Servizi Sociali prendessero in carico il nucleo familiare e organizzassero degli incontri tra il ed i Pt_1 due minori.
All'udienza del 16/5/2025, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 4/7/2025, rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Dal tenore del ricorso, dalla separazione di fatto tra i coniugi, nonché dall'insuccesso del tentativo di conciliazione deve senz'altro reputarsi come venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e, comunque, come intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la richiesta separazione.
Quanto agli ulteriori aspetti, rimangono da esaminare la richiesta di affido esclusivo dei minori formulata dalla resistente e la regolamentazione delle visite padre-figli, tenendo conto che, in merito agli aspetti economici, vi è stata adesione di entrambi i coniugi alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c. all'udienza del 17/1/2025.
In merito al regime di affidamento, si osserva quanto segue.
La resistente, che in un primo momento aveva aderito alla domanda di affido condiviso formulata dal con comparsa di costituzione del 13/6/2023 ha Pt_1 modificato le proprie richieste, formulando domanda di affido esclusivo in suo favore dei due figli minori, lamentando che il ricorrente mostrerebbe disinteresse e noncuranza nei loro confronti, non condividendo con la resistente alcuna scelta relativa ai figli ed esercitando solo molto sporadicamente il proprio diritto-dovere di visita.
Ascoltati all'udienza del 3/5/2024, ha riferito di avere visto il padre l'ultima Per_1 volta nel giugno precedente, in occasione della comunione del fratello (tenutasi il
25/6/2023), mentre ha dichiarato di averlo incontrato un mese prima;
all'udienza del Per_2 17/1/2025, il ha dichiarato di non vedere il figlio da almeno due mesi e Pt_1 Per_2 mezzo, ovvero dall'udienza precedente (4/10/2024), e ha confermato di non vedere il figlio dalla comunione del figlio;
ancora, di non essersi preoccupato di raggiungere Per_1 Per_2
i figli in occasione delle festività natalizie, né di sentirli per essersi stancato della situazione;
infine, all'udienza del 16/5/2025, il ha dichiarato di continuare a non Pt_1 vedere il figlio mentre, rispetto a , di averlo incontrato per circa un'ora il Per_1 Per_2 giorno precedente. Ha Aggiunto che “Prima di un anno e mezzo fa, io scendevo due volte al mese e incontravo regolarmente sia che . Poi è successo qualcosa e, da Per_1 Per_2 un giorno all'altro, non mi ha voluto più sentire, né vedere, prima mi chiamava Per_1 tutti i giorni. Da gennaio ad oggi ho incontrato solo il minore in data 28 e 29 Per_2 marzo”; “So che la mia ex moglie e i miei figli devono lasciare la casa di abitazione per finita locazione già da dicembre, non è un problema mia la casa dove andranno a vivere, io dò i soldi e non spetta a me cercare la casa per mia moglie. Non ho paura che i miei figli rimangano in mezzo ad una strada, perché mia moglie ha la mamma, la sorella ed altri parenti che possono provvedere”.
Nella relazione dei Servizi Sociali di Matera del 16/4/2025 si legge che “I minori hanno condiviso la loro percezione della rottura familiare e hanno espresso dissenso riguardo a come il padre ha gestito alcuni eventi, come ad esempio la mancata condivisione della notizia dell'arrivo di una nuova figlia, nonché l'inizio di una nuova relazione”; “Il padre ha riconosciuto di non aver condiviso con i ragazzi l'arrivo della nuova figlia e quindi l'inizio di una nuova relazione, attribuendo questa mancanza a una serie di ragioni riconducibili al non sapere come affrontare questo tema”.
Nella relazione di aggiornamento del 14/5/2025 i Servizi riferiscono che i rapporti tra il padre ed i figli non hanno subito miglioramenti e che, anzi, anche il figlio , che Per_2 rispetto al fratello fino a quel momento si era mostrato più propenso ad incontrare Per_1 il padre, ha manifestato l'indisponibilità a partecipare a colloqui presso il Servizio, organizzati al fine di condividere e comprendere il difficile rapporto con il padre, essendosi ormai “arreso” alle dinamiche familiari, percepite dal ragazzo come ripetitive e prive di esito positivo;
lo stesso esprimeva “un forte senso di stanchezza rispetto a Pt_1 dinamiche relazionali disfunzionali che, a suo dire, si ripetono da circa due anni”.
In questo contesto, pur considerando che, ai sensi dell'art. 337 ter secondo comma c.c. e secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, poiché l'affidamento condiviso è previsto come la regola, tenuto conto delle circostanze allegate nonché delle dichiarazioni dei minori e del ricorrente, devono ritenersi sussistere i presupposti per l'affidamento esclusivo di e in favore della madre. Per_1 Per_2
In situazioni quale quella in esame, in cui, a prescindere dalle cause e dalle responsabilità, un genitore di fatto deve recuperare la relazione con i propri figli, è infatti oggettivamente impossibile quell'attività di osservazione e di ascolto che è assolutamente indispensabile per l'assolvimento corretto dei compiti inerenti la responsabilità genitoriale,
e dunque deve ritenersi che allo stato non sussistano, su un piano squisitamente oggettivo,
i presupposti per proseguire con l'affidamento condiviso.
Il inoltre, ha dimostrato una certa indifferenza nei confronti dei figli, che Pt_1 lui giustifica affermando di essersi “stancato” della situazione, al punto da dichiarare espressamente di non essere interessato alla situazione abitativa dei minori, ritenendo che il suo compito si limiti al versamento mensile dell'assegno di mantenimento, e che invece non sia un suo problema sapere ove i suoi figli andranno a vivere, essendo la madre, la sorella e gli altri parenti della in grado di provvedere ad ospitarli;
ancora, il non CP_1 aver condiviso con i figli la notizia dell'arrivo di un'altra figlia o il postare sui social network solamente immagini relative alla sua nuova famiglia (comportamento che genera nei ragazzi un forte senso di delusione e di abbandono) sono sintomi di un'incapacità del di gestire la situazione e dimostrano la poca sensibilità mostrata da costui nei Pt_1 confronti dei due figli.
Pertanto, si dispone l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre Per_1 Per_2
, ritenuto il più rispondente all'interesse dei minori, con collocamento Controparte_1 presso l'abitazione materna.
Relativamente alle visite padre-figli, preso atto che, allo stato, i rapporti tra il ed i figli sono quasi completamente assenti e che neanche l'intervento dei Servizi Pt_1
Sociali è riuscito a favorirli (vedasi la relazione del 14/5/2025, che così conclude: “In conclusione, è stata proposta alla sig.ra la possibilità di organizzare un incontro CP_1 presso il Servizio con il minore , al fine di condividere e comprendere questo Per_2 momento di difficoltà. Tuttavia, dopo qualche giorno, la sig.ra ha comunicato, per le vie brevi, l'indisponibilità di a partecipare a tali colloqui, riferendo che il ragazzo si Per_2 sente ormai "arreso" rispetto a queste dinamiche familiari, che percepisce come ripetitive
e prive di esito positivo”), il Collegio ritiene di incaricare il Consultorio familiare territorialmente competente, affinchè di concerto con i Servizi Sociali territorialmente competenti, appresti interventi di sostegno alla genitorialità del favorendo la Pt_1 ripresa degli incontri padre-figli e il superamento delle difficoltà relazionali rappresentate dai minori (che contestano al padre di dedicarsi esclusivamente alla nuova famiglia, circostanza che rappresenta il motivo principale che spinge i ragazzi a non avere rapporti con il genitore) anche mediante una terapia familiare che coinvolga la e i figli, CP_1 rimettendo la ripresa degli incontri alla calendarizzazione dello stesso Consultorio familiare in coincidenza dell'esito positivo della terapia ovvero su loro indicazione da parte dei Servizi Sociali.
Quanto all'istanza ex art. 709 ter c.p.c. proposta dalla il Collegio ritiene CP_1 che la stessa non possa essere accolta, in quanto parte istante non ha sufficientemente provato - e ancor prima specificamente allegato - i pregiudizi, di carattere patrimoniale e non, che siano derivati dal comportamento gravemente inadempiente del resistente agli obblighi di assistenza e cura della famiglia su di lui gravanti, essendosi limitata a chiedere l'applicazione dei provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. senza fornire alcun elemento utile anche solo ai fini della determinazione equitativa del pregiudizio.
Le spese di lite, stante la natura e l'esito complessivo del giudizio, vanno compensate per ½ e poste per la restante metà a carico del ricorrente in virtù della soccombenza. Le stesse vanno liquidate così come in dispositivo, con applicazione dei valori tariffari medi per la fase di studio e introduttiva e con applicazione della decurtazione del 30% per la fase istruttoria e decisoria, in ragione dell'attività concretamente espletata in dette fasi (stante la limitata attività istruttoria orale, consistita nel solo ascolto dei minori e il contenuto della comparsa conclusionale e delle memorie di replica, limitato alle residue questioni del regime di affido, regolamentazione delle visite padre-figli e ai provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c., avendo le parti trovato un accordo sulle questioni economiche) e con distrazione in favore dell'Erario per l'attività svolta fino al 2023 ed in favore della resistente per l'attività svolta a decorrere dal 2024, stante la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato disposta nei confronti di con decorrenza dal 2024; Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 1/12/2022 da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , coniugati in MATERA in data 1/8/2006;
[...] Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MATERA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006,
Parte II, serie A, numero 159; 3) affida i figli minori e esclusivamente alla madre, con il potere di Per_1 Per_2 quest'ultima di assumere da sola tutte le decisioni, anche quelle di maggior interesse, relative agli stessi, con collocamento presso l'abitazione materna;
4) incarica il Consultorio familiare territorialmente competente, affinché di concerto con i Servizi Sociali territorialmente competenti, appresti interventi di sostegno alla genitorialità del favorendo la ripresa degli incontri padre-figli e il Pt_1 superamento delle difficoltà relazionali rappresentate dai minori anche mediante una terapia familiare che coinvolga la e i figli, rimettendo la ripresa degli incontri alla CP_1 calendarizzazione dello stesso Consultorio familiare in coincidenza dell'esito positivo della terapia ovvero su loro indicazione da parte dei Servizi Sociali;
5) conferma le condizioni economiche di cui al verbale di udienza del 17/1/2025;
6) rigetta l'istanza ex art. 709 ter c.p.c. formulata dalla resistente;
7) compensa per ½ le spese di lite, condannando al Parte_1 pagamento del residuo, che liquida in € 1.768,55 in favore dell'Erario e in € 1.332,80 in favore della resistente, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 19/11/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
IA AD IC EC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. IC EC Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice dott. IA AD Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1946/2022 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale”, promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, con l'avvocato TONELLI GIANCARLO C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con l'avvocato BONFANTINO ANTONIO DOMENICO
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto -
All'udienza cartolare del 4/7/2025, i procuratori hanno precisato le conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1/12/2022 - Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio in data 1/8/2006 in MATERA con CP_1
e che dalla loro unione erano nati i figli (il 19/10/2009) e (il
[...] Per_1 Per_2
22/6/2013) - adiva il Tribunale di Matera onde ottenere la separazione giudiziale dalla moglie, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione delle visite padre-figli come da indicato calendario e che fosse posto a suo carico un assegno mensile non superiore a €1.000,00, di cui €250,00 per ciascun figlio, € 250,00 in favore della moglie sino a quando la stessa non avesse trovato una stabile occupazione, ed € 250,00 quale contributo per le spese domestiche, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli.
Con comparsa del 25/1/2023 si costituiva in giudizio , la Controparte_1 quale non si opponeva alla domanda di separazione, né a quella di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso di sé e, relativamente alle visite padre-figli, lasciava libera scelta al ricorrente di vederli liberamente, compatibilmente con le loro esigenze di studio;
dal punto di vista economico, non chiedeva alcun mantenimento per sé, ma chiedeva che l'assegno posto a carico del per il mantenimento dei figli fosse Pt_1 quantificato in € 750,00 per ciascuno (e così per complessivi € 1.500,00), aumentato ad €
1.100,00 per ciascun figlio (€ 2.200,00 complessivi) in occasione della percezione da parte del ricorrente della 13° e della 14° mensilità, oltre al pagamento del canone di locazione, per lo meno fino a quando costei non avesse trovato un lavoro, e delle spese straordinarie al 90%.
All'udienza del 7/2/2023 il Giudice, sentite le parti, formulava loro una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che veniva accettata dal ricorrente e rifiutata dalla resistente nella parte in cui prevedeva la percezione integrale dell'assegno unico universale da parte del pertanto, con ordinanza del 29/3/2023 il Giudice, preso atto delle Pt_1 posizioni assunte dalle parti in merito alla proposta di conciliazione formulata, autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava i figli congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
assegnava la casa coniugale alla per abitarvi con i CP_1 figli;
calendarizzava gli incontri padre-figli, disponendo che gli stessi si svolgessero presso la casa coniugale, che la resistente avrebbe rilasciato al a tale scopo;
poneva a Pt_1 carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere mensilmente alla ricorrente la somma complessiva di € 800,00 mensili per il mantenimento dei due figli (€ 400,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre all'80% delle spese straordinarie relative ai minori, ed oltre al pagamento del canone di locazione della casa coniugale, degli oneri condominiali e del 70% delle utenze;
disponeva che l'assegno unico fosse percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
infine, disponeva per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con memoria integrativa del 28/4/2023 il chiedeva che, a modifica dei Pt_1 provvedimenti provvisori, fosse ridotto l'assegno per il mantenimento ordinario dei figli posto a suo carico da € 800,00 ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), che le spese straordinarie fossero poste a metà carico dei genitori e che fosse posto a carico del ricorrente il pagamento del canone di locazione e delle utenze nella misura del 50%.
Con comparsa del 13/6/2023 la lamentando il disinteresse del padre nei CP_1 confronti dei figli, formulava richiesta di affido esclusivo dei due minori.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 3/5/2024 venivano ascoltati i figli e . Per_1 Per_2
Successivamente, all'udienza del 17/1/2025, il Giudice formulava alle parti una proposta conciliativa inerente gli aspetti economici, che veniva accettata da entrambe le parti e, relativamente ai rapporti padre-figli, disponeva che i competenti Servizi Sociali prendessero in carico il nucleo familiare e organizzassero degli incontri tra il ed i Pt_1 due minori.
All'udienza del 16/5/2025, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 4/7/2025, rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Dal tenore del ricorso, dalla separazione di fatto tra i coniugi, nonché dall'insuccesso del tentativo di conciliazione deve senz'altro reputarsi come venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e, comunque, come intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la richiesta separazione.
Quanto agli ulteriori aspetti, rimangono da esaminare la richiesta di affido esclusivo dei minori formulata dalla resistente e la regolamentazione delle visite padre-figli, tenendo conto che, in merito agli aspetti economici, vi è stata adesione di entrambi i coniugi alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c. all'udienza del 17/1/2025.
In merito al regime di affidamento, si osserva quanto segue.
La resistente, che in un primo momento aveva aderito alla domanda di affido condiviso formulata dal con comparsa di costituzione del 13/6/2023 ha Pt_1 modificato le proprie richieste, formulando domanda di affido esclusivo in suo favore dei due figli minori, lamentando che il ricorrente mostrerebbe disinteresse e noncuranza nei loro confronti, non condividendo con la resistente alcuna scelta relativa ai figli ed esercitando solo molto sporadicamente il proprio diritto-dovere di visita.
Ascoltati all'udienza del 3/5/2024, ha riferito di avere visto il padre l'ultima Per_1 volta nel giugno precedente, in occasione della comunione del fratello (tenutasi il
25/6/2023), mentre ha dichiarato di averlo incontrato un mese prima;
all'udienza del Per_2 17/1/2025, il ha dichiarato di non vedere il figlio da almeno due mesi e Pt_1 Per_2 mezzo, ovvero dall'udienza precedente (4/10/2024), e ha confermato di non vedere il figlio dalla comunione del figlio;
ancora, di non essersi preoccupato di raggiungere Per_1 Per_2
i figli in occasione delle festività natalizie, né di sentirli per essersi stancato della situazione;
infine, all'udienza del 16/5/2025, il ha dichiarato di continuare a non Pt_1 vedere il figlio mentre, rispetto a , di averlo incontrato per circa un'ora il Per_1 Per_2 giorno precedente. Ha Aggiunto che “Prima di un anno e mezzo fa, io scendevo due volte al mese e incontravo regolarmente sia che . Poi è successo qualcosa e, da Per_1 Per_2 un giorno all'altro, non mi ha voluto più sentire, né vedere, prima mi chiamava Per_1 tutti i giorni. Da gennaio ad oggi ho incontrato solo il minore in data 28 e 29 Per_2 marzo”; “So che la mia ex moglie e i miei figli devono lasciare la casa di abitazione per finita locazione già da dicembre, non è un problema mia la casa dove andranno a vivere, io dò i soldi e non spetta a me cercare la casa per mia moglie. Non ho paura che i miei figli rimangano in mezzo ad una strada, perché mia moglie ha la mamma, la sorella ed altri parenti che possono provvedere”.
Nella relazione dei Servizi Sociali di Matera del 16/4/2025 si legge che “I minori hanno condiviso la loro percezione della rottura familiare e hanno espresso dissenso riguardo a come il padre ha gestito alcuni eventi, come ad esempio la mancata condivisione della notizia dell'arrivo di una nuova figlia, nonché l'inizio di una nuova relazione”; “Il padre ha riconosciuto di non aver condiviso con i ragazzi l'arrivo della nuova figlia e quindi l'inizio di una nuova relazione, attribuendo questa mancanza a una serie di ragioni riconducibili al non sapere come affrontare questo tema”.
Nella relazione di aggiornamento del 14/5/2025 i Servizi riferiscono che i rapporti tra il padre ed i figli non hanno subito miglioramenti e che, anzi, anche il figlio , che Per_2 rispetto al fratello fino a quel momento si era mostrato più propenso ad incontrare Per_1 il padre, ha manifestato l'indisponibilità a partecipare a colloqui presso il Servizio, organizzati al fine di condividere e comprendere il difficile rapporto con il padre, essendosi ormai “arreso” alle dinamiche familiari, percepite dal ragazzo come ripetitive e prive di esito positivo;
lo stesso esprimeva “un forte senso di stanchezza rispetto a Pt_1 dinamiche relazionali disfunzionali che, a suo dire, si ripetono da circa due anni”.
In questo contesto, pur considerando che, ai sensi dell'art. 337 ter secondo comma c.c. e secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, poiché l'affidamento condiviso è previsto come la regola, tenuto conto delle circostanze allegate nonché delle dichiarazioni dei minori e del ricorrente, devono ritenersi sussistere i presupposti per l'affidamento esclusivo di e in favore della madre. Per_1 Per_2
In situazioni quale quella in esame, in cui, a prescindere dalle cause e dalle responsabilità, un genitore di fatto deve recuperare la relazione con i propri figli, è infatti oggettivamente impossibile quell'attività di osservazione e di ascolto che è assolutamente indispensabile per l'assolvimento corretto dei compiti inerenti la responsabilità genitoriale,
e dunque deve ritenersi che allo stato non sussistano, su un piano squisitamente oggettivo,
i presupposti per proseguire con l'affidamento condiviso.
Il inoltre, ha dimostrato una certa indifferenza nei confronti dei figli, che Pt_1 lui giustifica affermando di essersi “stancato” della situazione, al punto da dichiarare espressamente di non essere interessato alla situazione abitativa dei minori, ritenendo che il suo compito si limiti al versamento mensile dell'assegno di mantenimento, e che invece non sia un suo problema sapere ove i suoi figli andranno a vivere, essendo la madre, la sorella e gli altri parenti della in grado di provvedere ad ospitarli;
ancora, il non CP_1 aver condiviso con i figli la notizia dell'arrivo di un'altra figlia o il postare sui social network solamente immagini relative alla sua nuova famiglia (comportamento che genera nei ragazzi un forte senso di delusione e di abbandono) sono sintomi di un'incapacità del di gestire la situazione e dimostrano la poca sensibilità mostrata da costui nei Pt_1 confronti dei due figli.
Pertanto, si dispone l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre Per_1 Per_2
, ritenuto il più rispondente all'interesse dei minori, con collocamento Controparte_1 presso l'abitazione materna.
Relativamente alle visite padre-figli, preso atto che, allo stato, i rapporti tra il ed i figli sono quasi completamente assenti e che neanche l'intervento dei Servizi Pt_1
Sociali è riuscito a favorirli (vedasi la relazione del 14/5/2025, che così conclude: “In conclusione, è stata proposta alla sig.ra la possibilità di organizzare un incontro CP_1 presso il Servizio con il minore , al fine di condividere e comprendere questo Per_2 momento di difficoltà. Tuttavia, dopo qualche giorno, la sig.ra ha comunicato, per le vie brevi, l'indisponibilità di a partecipare a tali colloqui, riferendo che il ragazzo si Per_2 sente ormai "arreso" rispetto a queste dinamiche familiari, che percepisce come ripetitive
e prive di esito positivo”), il Collegio ritiene di incaricare il Consultorio familiare territorialmente competente, affinchè di concerto con i Servizi Sociali territorialmente competenti, appresti interventi di sostegno alla genitorialità del favorendo la Pt_1 ripresa degli incontri padre-figli e il superamento delle difficoltà relazionali rappresentate dai minori (che contestano al padre di dedicarsi esclusivamente alla nuova famiglia, circostanza che rappresenta il motivo principale che spinge i ragazzi a non avere rapporti con il genitore) anche mediante una terapia familiare che coinvolga la e i figli, CP_1 rimettendo la ripresa degli incontri alla calendarizzazione dello stesso Consultorio familiare in coincidenza dell'esito positivo della terapia ovvero su loro indicazione da parte dei Servizi Sociali.
Quanto all'istanza ex art. 709 ter c.p.c. proposta dalla il Collegio ritiene CP_1 che la stessa non possa essere accolta, in quanto parte istante non ha sufficientemente provato - e ancor prima specificamente allegato - i pregiudizi, di carattere patrimoniale e non, che siano derivati dal comportamento gravemente inadempiente del resistente agli obblighi di assistenza e cura della famiglia su di lui gravanti, essendosi limitata a chiedere l'applicazione dei provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. senza fornire alcun elemento utile anche solo ai fini della determinazione equitativa del pregiudizio.
Le spese di lite, stante la natura e l'esito complessivo del giudizio, vanno compensate per ½ e poste per la restante metà a carico del ricorrente in virtù della soccombenza. Le stesse vanno liquidate così come in dispositivo, con applicazione dei valori tariffari medi per la fase di studio e introduttiva e con applicazione della decurtazione del 30% per la fase istruttoria e decisoria, in ragione dell'attività concretamente espletata in dette fasi (stante la limitata attività istruttoria orale, consistita nel solo ascolto dei minori e il contenuto della comparsa conclusionale e delle memorie di replica, limitato alle residue questioni del regime di affido, regolamentazione delle visite padre-figli e ai provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c., avendo le parti trovato un accordo sulle questioni economiche) e con distrazione in favore dell'Erario per l'attività svolta fino al 2023 ed in favore della resistente per l'attività svolta a decorrere dal 2024, stante la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato disposta nei confronti di con decorrenza dal 2024; Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 1/12/2022 da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , coniugati in MATERA in data 1/8/2006;
[...] Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MATERA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006,
Parte II, serie A, numero 159; 3) affida i figli minori e esclusivamente alla madre, con il potere di Per_1 Per_2 quest'ultima di assumere da sola tutte le decisioni, anche quelle di maggior interesse, relative agli stessi, con collocamento presso l'abitazione materna;
4) incarica il Consultorio familiare territorialmente competente, affinché di concerto con i Servizi Sociali territorialmente competenti, appresti interventi di sostegno alla genitorialità del favorendo la ripresa degli incontri padre-figli e il Pt_1 superamento delle difficoltà relazionali rappresentate dai minori anche mediante una terapia familiare che coinvolga la e i figli, rimettendo la ripresa degli incontri alla CP_1 calendarizzazione dello stesso Consultorio familiare in coincidenza dell'esito positivo della terapia ovvero su loro indicazione da parte dei Servizi Sociali;
5) conferma le condizioni economiche di cui al verbale di udienza del 17/1/2025;
6) rigetta l'istanza ex art. 709 ter c.p.c. formulata dalla resistente;
7) compensa per ½ le spese di lite, condannando al Parte_1 pagamento del residuo, che liquida in € 1.768,55 in favore dell'Erario e in € 1.332,80 in favore della resistente, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 19/11/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
IA AD IC EC