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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/08/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 132/2020 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Natalino SAPONE – Presidente
Dott. ssa Federica RENDE - Consigliera
Dott. Alessandro LIPRINO - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 132/2020 R.G., vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 residente in Reggio Calabria alla via Reggio Campi tr. Diramazione Carrubbara n.6, in proprio e n.q. di erede di C.F. , deceduto in Persona_1 C.F._2
Reggio Calabria il 02.04.2022,
, C.F. nata a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._3 residente a[...], in proprio e n.q. di erede di
C.F. , deceduto in Reggio Calabria il Persona_1 C.F._2
02.04.2022,
, C.F. nata a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._4 ivi residente in [...]52, n.q. di erede di C.F. Persona_1
, deceduto in Reggio Calabria il 02.04.2022, C.F._2 , C.F. , e ivi residente in [...]Parte_2 C.F._5
Condera 101, n.q. di erede di C.F. , deceduto Persona_1 C.F._2 in Reggio Calabria il 02.04.2022,
, C.F. nato a [...] Controparte_3 C.F._6
l'8.5.1964;
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Bruno
Filocamo, C.F. , (pec , C.F._7 Email_1
e dall'Avv. Rosa Anna Zumbo, C.F – pec C.F._8 ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, Email_2 in Reggio Calabria, via Torricelli Pescatori n.76;
Appellanti
CONTRO
, , nato a [...] Controparte_4 CodiceFiscale_9 il 27.04.1968 e ivi residente alla Contrada Pietrastorta Condera n. 115, in proprio e n.q. di erede di;
Controparte_4
, C.F. nata il [...] a [...] ed Controparte_5 C.F._10 ivi residente in [...];
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Polimeni (pec ed elettivamente domiciliati presso il suo Email_3 studio, in Reggio Calabria, via Bruno Buozzi n. 4;
Appellati
NONCHÈ CONTRO
nata a [...] il [...], n.q. di erede di , CP_6 Persona_2
C.F. , nato il [...]; C.F._11
, nata a [...] il [...], n.q. di erede di Controparte_7
, C.F. , nato il [...]; Persona_2 C.F._11
pag. 2/20 , nato a [...] l'[...], n.q. di erede di Controparte_4 Per_2
, C.F. , nato il [...];
[...] C.F._11
, nata a [...] il [...], n.q. di erede di Controparte_8 Per_2
, C.F. , nato il [...];
[...] C.F._11
C.F. , nata il [...] a [...] Controparte_7 C.F._12
Calabria ivi residente in [...], in proprio e n.q. di erede di CP_4
C.F. , nato il [...];
[...] C.F._13
, C.F. , nato il [...] residente Controparte_9 C.F._13 in Venezia via dei Fanti n. 3 – Mestre, n.q. di erede di , C.F. Controparte_4
, nato il [...]; C.F._13
, C.F. nata il [...] a [...] ivi Controparte_5 C.F._14 residente in [...], n.q. di erede di , C.F. Controparte_4
, nato il [...]; C.F._13
Lo Giudice Antonia Maria nata a [...] il [...]
( ivi residente a[...], n.q. di erede di C.F._15
, C.F. nata il [...]; Controparte_5 C.F._14
nata il [...] ( a Reggio Calabria ed ivi Controparte_5 C.F._10 residente a[...], n.q. di erede di C.F. Controparte_5
nata il [...]; C.F._14
nato a [...] il [...] ( ) Controparte_4 C.F._16 ed ivi residente in [...]n. 0/snc, n.q. di erede di , Controparte_5
C.F. nata il [...]; C.F._14
nata Reggio Calabria il 10.05.1947 (CF ) Controparte_7 C.F._17
e residente in [...], n.q. di erede di C.F. Controparte_5
nata il [...]; C.F._14 nato a [...] il [...] Controparte_9
( ) nato il [...] residente in [...] – C.F._13
Mestre, n.q. di erede di C.F. nata il Controparte_5 C.F._14
18.10.1928;
pag. 3/20 , ( ) nata il [...] a [...], residente Controparte_10 C.F._18 in Reggio Calabria Trav. III Giuffrè n. 20, San Brunello, n.q. di erede di CP_5
C.F. nata il [...];
[...] C.F._14
, ( ), nata il [...] a [...] ed Parte_3 C.F._19 ivi residente in [...]. III Giuffrè n. 20 San Brunello, n.q. di erede di
, C.F. nata il [...]; Controparte_5 C.F._14
, ( ) nata il [...] a [...] e Parte_4 C.F._20 residente in [...]. III Giuffrè n. 20 San Brunello, n.q. di erede di
, C.F. nata il [...]; Controparte_5 C.F._14
, ( ), nata a [...] il Parte_5 C.F._21
27.10.1960 residente a [...], n.q. di erede di CP_5
C.F. nata il [...];
[...] C.F._14 nato a [...] il [...] ( ed ivi CP_11 C.F._22 residente a[...], n.q. di erede di , C.F. Controparte_5
nata il [...]; C.F._14 nato il [...] ( ) a Reggio Persona_3 C.F._23
Calabria ed ivi residente a[...], n.q. di erede di C.F. Controparte_5
nata il [...]; C.F._14 nata il [...] ( a Reggio Parte_6 C.F._24
Calabria ed ivi residente a[...], n.q. di erede di Controparte_5
C.F. nata il [...]; C.F._14
Terzi chiamati - contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Seconda sezione civile, n. 1498/2019, pubblicata l'11.11.2019, nel procedimento n. 609/2011
R.G. A.C.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, gli attori (Cl Controparte_5
'50) e convenivano innanzi al Tribunale di Reggio Controparte_4
Calabria e Persona_1 Parte_1 CP_1 Controparte_3
pag. 4/20 , denunciando l'illegittimità di talune condotte poste in essere da costoro e CP_3 ritenute lesive del diritto di proprietà degli attori.
In particolare, gli attori esponevano di essere comproprietari di un fondo sito in località Pietrastorta di Reggio Calabria, confinante con altro fondo di proprietà di e sul quale costoro avevano edificato un fabbricato Persona_1 Parte_1 poi venduto alla figlia ed al marito di costei . CP_1 Controparte_3
Gli attori affermavano che nel realizzare il fabbricato in questione, ubicato sulla particella 208 (oggi 274) e confinante con la particella n. 102 del foglio di mappa 72, di proprietà degli attori, i convenuti avevano apposto vedute abusive sul fondo limitrofo, occupato una porzione di quest'ultimo mediante l'edificazione di un balcone e un marciapiede, realizzato un cancelletto di accesso al fabbricato dei convenuti con apertura sulla proprietà degli attori. Rappresentavano altresì che i convenuti avevano destinato abusivamente una adiacente porzione di terreno di esclusiva proprietà degli attori al parcheggio dei propri veicoli.
Chiedevano quindi accertarsi e dichiararsi l'insussistenza, in capo ai convenuti, di ogni preteso diritto sulla proprietà degli attori e, conseguentemente, ordinare agli stessi l'immediata cessazione delle condotte lesive e la rimozione delle opere abusivamente realizzate, con eventuale esecuzione in danno e condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
I convenuti si costituivano in giudizio eccependo preliminarmente la nullità della domanda per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari pro indiviso della particella n. 102 del foglio di mappa n. 72; inoltre, eccepivano la nullità dell'atto di citazione per omessa e/o incerta indicazione della causa petendi e del petitum, ex art. 163, comma 3, n. 3, c.p.c. Nel merito, chiedevano il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto. Inoltre, in via riconvenzionale condizionata, chiedevano statuirsi il loro diritto alla servitù di parcheggio, per destinazione del buon padre di famiglia ex art. 1062 c.c., sulla porzione di terreno antistante il fabbricato dei convenuti, indicata come “piazzale” sull'atto di acquisto di cui ai rogiti del Notaio del 23.04.1991 Rep. 33,886, Racc. 7035. Persona_4
Sempre in via riconvenzionale condizionata, qualora il marciapiede in contestazione fosse risultato ricadere sulla proprietà degli attori, domandavano l'applicazione dell'art.938 c.c. in relazione alla porzione di terreno in contesa. pag. 5/20 Incardinato il giudizio ed assicurata l'integrità del contraddittorio, si procedeva all'istruzione mediante c.t.u. e prove testimoniali. Precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, così provvedeva: - accoglie parzialmente le domande proposte dagli attori, e per l'effetto, accertata l'esistenza di vedute aperte dall'immobile realizzato dai convenuti sulla p.lla 274, posto sul confine a distanza inferiore al limite di legge verso l'immobile degli attori (p.lla 102), come accertato dal CTU, ordina la regolarizzazione di dette aperture, nel rispetto della distanza dal confine dettata dall'art 905 cod civ;
- ordina la demolizione del marciapiede che circonda la plla 274 , nella parte in cui lo stesso ricade sulla plla 102 ; - ordina altresì la rimozione del balcone sovrastante il marciapiede, e la regolarizzazione della veduta dallo stesso esercitata verso il fondo degli attori a distanza inferiore al minimo di legge;
- dichiara che i convenuti non hanno diritto di parcheggiare i propri veicoli sulla plla n 102 , e ordina agli stessi di rimuoverli e di astenersi dal posizionare i propri mezzi sul fondo degli attori;
- rigetta le domande riconvenzionali;
- condanna i convenuti in solido alle spese di lite in favore degli attori in solido, che si liquidano, per complessivi euro 630,00 a titolo di compensi , oltre spese forfetarie, pari al 15%, il CU versato per euro 33,00, oltre IVA e CPA calcolata come per legge. -Spese distratte in favore dell'avvocato Francesco Polimeni, dichiaratosi antistatario ex art 93 cpc in citazione. -Spese compensate con i chiamati ad integrazione del contraddittorio, non costituitisi. - Spese della CTU definitivamente a carico di parte convenuta soccombente, come già liquidata in atti.
Con atto iscritto a ruolo il 27 febbraio 2020, i convenuti e soccombenti hanno proposto appello chiedendo, in via pregiudiziale e cautelare, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza e, nel merito, la riforma parziale con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. A sostegno del gravame, gli appellanti hanno dedotto undici motivi, di seguito meglio specificati, e chiesto altresì il rinnovo della c.t.u.
Gli appellati hanno resistito all'impugnazione chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, nonché la condanna di controparte al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art.96 c.p.c., nonché al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del proprio procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. pag. 6/20 Con ordinanza depositata il 12.8.2020, questa Corte ha dichiarato la contumacia di
Controparte_10 Parte_3 Parte_5 [...]
in proprio e nella qualità di erede di nonché la CP_7 Controparte_4 contumacia di CP_6 Controparte_7 [...]
, e nella qualità di eredi di Ha CP_4 Controparte_8 Persona_2 inoltre disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di appello nei confronti di
(cl. 1928) e onerato parte appellante a fornire prova del Controparte_5 perfezionamento della notifica dell'atto di appello nei confronti di Parte_4
e di
[...] Controparte_9
Con ordinanza depositata il 3 marzo 2021, verificata la corretta notificazione, è stata dichiarata la contumacia di e di Parte_4 Controparte_9
accertato il decesso di (cl 1928) è stata ordinata la
[...] Controparte_5 notifica agli eredi della stessa. Costoro, ritualmente citati, non si sono costituiti nel presente giudizio rimanendo contumaci.
Con ordinanza depositata il 5.12.2022, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e, con ordinanza del 6.6.2023, è stata rigettata la richiesta di rinnovazione della c.t.u., formulata dagli appellanti, in quanto non necessaria.
Con ordinanza depositata il 3.4.2025, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti, con il primo motivo, hanno dedotto il vizio di motivazione della sentenza di primo grado per aver recepito le risultanze della c.t.u., da essi ritenuta illogica, contraddittoria e incompleta con riferimento a dati decisivi, quali il reale stato dei luoghi, il confine da cui misurare le distanze legali ex art. 905 e 906 c.c. e il contenuto degli atti di provenienza. In particolare, gli appellanti hanno sostenuto di non aver commesso alcun abuso, in quanto il loro fabbricato è posizionato in arretramento di circa 1,88 m (1,48 +040 di tolleranza) rispetto al confine dalla p.lla 102, costituito da un muro che funge da contenimento e confine del terrapieno;
la rampa di accesso non si identifica nella porzione sulla quale gli appellanti parcheggiano, ma su una porzione della p.lla 102 che collega lo spiazzale alla via Reggio Campi e sulla quale graverebbe pag. 7/20 una servitù pubblica per l'esistenza di una fontanina che eroga acqua pubblica sulla via
Reggio Campi II tronco. (cfr. pag. 8 appello).
Con il secondo motivo, hanno censurato la sentenza per aver recepito gli esiti della c.t.u. nonostante questa non abbia individuato con certezza il confine tra i fondi oggetto di causa.
Con il terzo motivo, hanno denunciato l'omessa indagine del confine tra le particelle 102 e 274, ritenuta impossibile c.t.u. per l'esiguità delle superfici, e l'erroneità della sentenza per avere deciso come se il confine fosse stato realmente individuato.
Hanno ulteriormente ribadito che il loro fabbricato è posizionato all'interno della particella 274 in posizione arretrata rispetto al muro di contenimento del terrapieno.
Con il quarto motivo, gli appellanti, nel ribadire il corretto posizionamento del proprio fabbricato, hanno insistito sulla identificazione del confine tra i fondi limitrofi con il muro in cemento armato che si diparte dal piano interrato fino a raggiungere l'intradosso del sovrastante marciapiede, svolgendo funzione di contenimento e confine.
Hanno quindi contestato l'operato del c.t.u., il quale avrebbe fondato il proprio assunto sulla trasposizione grafica del fabbricato sulla mappa catastale, senza tenere conto che le risultanze catastali hanno valenza probatoria residuale rispetto ai titoli di proprietà.
Con il quinto motivo hanno dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che gli appellanti non avrebbero dato prova della costruzione del fabbricato entro il limite della p.lla 274 e non oltre il confine di questa. In particolare, hanno lamentato che la sentenza non avrebbe “messo in luce” né il muro di contenimento né il confine, ma avrebbe fatto ricorso ad elementi indiziari. Hanno poi lamentato che gli attori non avrebbero assolto all'onere probatorio, essendosi limitati a sostenere la lesione dei propri diritti, senza indicare nulla in ordine alle misure delle distanze asseritamente violate, ed a produrre i soli atti di provenienza, nonché a richiedere l'interrogatorio formale dei convenuti e una stringata prova testimoniale, peraltro poi rinunciata, e formulato richiesta di c.t.u. Per contro, le parti convenute avrebbero offerto difese e deduzioni circostanziate ed oggettive atte a contrastare la pretesa attorea, allegando in atti planimetrie ed elaborati tecnici dei luoghi di causa e relative fotografie, misurazioni strumentali nonché osservazioni alla c.t.u.
§
I primi cinque motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto attinenti all'individuazione del confine tra le particelle 102 e 274 ed al rispetto delle distanze nel pag. 8/20 posizionamento del fabbricato dei convenuti e odierni appellanti. In particolare, secondo gli appellanti, il confine tra le due particelle non sarebbe stato individuato con certezza dalla c.t.u. esperita nel giudizio di primo grado e, ciò nonostante, la sentenza appellata lo avrebbe identificato basandosi sulla stessa c.t.u. e su elementi meramente indiziari.
Le doglianze sono infondate e devono essere respinte.
In via preliminare deve darsi atto che, effettivamente, che il suddetto confine non è stato rilevato mediante rilievi topografici strumentali. A tale riguardo, il c.t.u. ha spiegato che, nel caso di specie, stante l'esigua estensione dell'area oggetto di contesa, anche un eventuale rilevamento strumentale non avrebbe potuto fornire risultati incontestabili, in ragione dei fisiologici margini di errore dovuti alla riproduzione in scala e alla tolleranza grafica e strumentale: “in un accertamento del genere, occorre tenere conto di parecchie incertezze e variabili che incidono poi sull'esito finale, oltre alla eccessiva dispendiosità in termini economici e di tempo perché andrebbe fatto un rilievo abbastanza preciso e completo dei luoghi”, aggiungendo che “per verifiche del genere, di piccole aree o ampiezze di strisce di terreni, anche un errore o una semplice tolleranza grafica o strumentale di un solo millimetro può avere una specifica incidenza ed inficiare o mettere in dubbio la congruità dei risultati”. (cfr. c.t.u. pagg. 10-11-12).
Nel caso di specie, dunque, la scelta di non procedere a rilievi topografici strumentali risulta giustificata e condivisibile, anche in ragione del fatto che non sarebbe stata dirimente ai fini dell'esatta individuazione del confine e che questo è stato stabilito con ragionevole certezza sulla base di altri elementi, analiticamente e convincentemente illustrati nella c.t.u., giustamente condivisa dal giudice di prime cure con puntuali e logiche argomentazioni supportate dallo stato dei luoghi e dal complessivo compendio probatorio in atti. In particolare, la sentenza appellata ha spiegato che il c.t.u. ha redatto un elaborato corredato da fotografie e planimetrie, che rappresentano lo stato dei luoghi, la principale delle quali sottoscritta da tutte le parti, Raffrontando i rilievi e le misurazioni effettuati sul posto, con le risultanze catastali e con l'esame dei titoli di provenienza, il c.t.u. Ha poi osservato che le misurazioni effettuate dal c.t.u., pur fortemente contestate dai convenuti, non sono state di fatto minimamente inficiate: nelle
“controdeduzioni” alla bozza di c.t.u.
Avuto riguardo alla linea di confine tra le particelle n. 102 e n. 247, la sentenza di primo grado ha dato atto della tesi dei convenuti e odierni appellanti, secondo cui il loro fabbricato, che sarebbe stato costruito in arretramento dal confine, il quale si pag. 9/20 identificherebbe con un muro di contenimento in cemento armato collocato con funzione di sostegno del dislivello fra le due particelle, collocato poco più avanti. Sul punto, con motivazione pienamente convincente, la sentenza appella ha osservato che tale assunto non risulta corredato da alcun elemento concreto, da alcun dato tecnico, né da misurazioni strumentali, ed appare invece contraddetto, per come rilevato dal c.t.u., da elementi indiziari di segno opposto, tra i quali, innanzitutto, il fatto che le planimetrie catastali indicano il fabbricato dei convenuti realizzato sul confine, senza alcun percepibile arretramento. Tale argomento, anche ad avviso di questa Corte, assume elevatissima valenza probatoria, ove si consideri che, come sottolineato anche dalla sentenza appellata, furono gli stessi convenuti, tramite un loro tecnico di fiducie, ad accatastare l'immobile redigendo la planimetria di posizionamento sulla particella 274.
Pertanto, non appare ragionevolmente l'assunto degli odierni appellanti, contrastante con un atto ufficiale ad essi imputabile, secondo cui il fabbricato sarebbe stato realizzato in posizione differente e più arretrata rispetto al confine.
Peraltro, è agevole osservare che, come ben rappresentato anche fotograficamente nella c.t.u., detto muro in cemento armato poggia su una porzione di terreno posta a quota più bassa rispetto a quella del fabbricato dei convenuti e si innalza fino a raggiungere l'intradosso del sovrastante marciapiede, il quale congiunge detto muro con il fabbricato dei convenuti e copre una sottostante intercapedine. Orbene, anche tale stato dei luoghi appare incompatibile con la tesi degli odierni appellanti, posto che il dislivello tra le due particelle e la distanza (intercapedine) tra il fabbricato degli appellanti e detto muro in cemento armato inducono, piuttosto, a ritenere che quest'ultimo sia stato realizzato sul terreno degli attori, posto a quota inferiore rispetto al fondo limitrofo degli appellanti.
In tal senso, ulteriori e convergenti elementi di valutazione si traggono dalla deposizione del teste indicato dai convenuti ed escusso all'udienza del 5.5.2016. CP_11
tecnico di fiducia degli odierni appellanti, ha confermato di aver curato il Per_5 frazionamento e poi l'accatastamento del loro fabbricato sulla particella n. 274; ha anche precisato che all'epoca in cui egli aveva operato sui luoghi il muro di cinta non esisteva e quindi riteneva essere stato realizzato successivamente, ma non era in grado di indicare quando e da chi. Orbene, come pure giustamente osservato dalla sentenza di primo grado, anche l'accatastamento curato dal smentisce la tesi dei convenuti, CP_11 posto che nella relativa planimetria non risulta alcun arretramento del fabbricato rispetto pag. 10/20 al confine della particella 274 né tantomeno risulta lo spazio oggi esistente tra il descritto muro in cemento armato ed il fabbricato medesimo, il quale, invece, come rilevato dal c.t.u., risulta posizionato sulla linea catastale di confine tra le due particelle.
Ad ulteriore sostegno, la sentenza di primo grado, richiamando in maniera pertinente la relazione del c.t.u., ha osservato che “risulta parimenti strano o quantomeno non coerente e/o contrastante con questa ipotesi di confine che, di contro, in corrispondenza della quota fuori terra del piazzale, le opere di recinzione del lotto, i cancelli di ingresso, i pilastri lato valle, etc dei convenuti siano tutti, “ allo stato attuale
“, ovvero “ di fatto”, allineati con il posizionamento del fabbricato e non allineati con la posizione più avanzata verso l'esterno del muro di contenimento, ovvero risultano tutti in prosecuzione in linea retta, sulla stessa direttrice, dell'attuale linea prospettica delle pareti perimetrali del fabbricato da monte verso valle e non dell'estradosso del marciapiede che è più avanzato di circa 1,48 m. verso il lato strada, né della linea corrispondente al muro di contenimento sottostante (sottoquota). Pertanto, è perfettamente logica e condivisibile la deduzione della sentenza appellata, secondo cui è evidente che, avendo gli stessi convenuti, tramite loro tecnico, provveduto ad accatastare l'immobile, redigendo la planimetria di posizionamento sulla particella 274, tale dato è più che un forte indizio che concorda con le conclusioni del CTU e contrasta con le odierne difese dei Parte_7
Deve poi considerarsi che anche il complessivo stato dei luoghi evincibile dalla c.t.u. e dall'allegata documentazione fotografica depone per la coincidenza del confine con il perimetro del fabbricato;
infatti, come rilevato dal c.t.u., <le opere di recinzione del lotto, i cancelli di ingresso, i pilastri lato valle, etc dei convenuti siano tutti “ allo stato attuale ovvero “ di fatto “, allineati con il posizionamento del fabbricato e non allineati con la posizione più avanzata verso l'esterno del muro di contenimento (…)>>.
Le statuizioni della sentenza di primo grado, dunque, lungi dal fondarsi su un acritico recepimento della c.t.u. (peraltro scrupolosamente eseguita) risultano perfettamente logiche e pienamente coerenti con il compendio probatorio in atti e, in particolare, con il tipo di frazionamento realizzato dagli stessi appellanti.
Anche in diritto le doglianze degli appellanti sono infondate, posto che, in tema di azione di regolamento di confini, nell'indagine diretta all'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, il confine va accertato innanzitutto sulla base dei titoli di proprietà e, solo nell'incertezza di questi ultimi, può essere utilizzato ogni altro pag. 11/20 strumento di prova, incluse le risultanze catastali, mentre è del tutto ininfluente il confine de facto esistente in loco. (Cass. civ., Sez. 2 -
, Ordinanza n. 6876 del 14/03/2025 (Rv. 674291 - 01). Nel caso di specie, come si è visto, tutti gli elementi di prova depongono univocamente nel senso del posizionamento del fabbricato degli appellanti sulla linea di confine e dell'ubicazione del descritto muro in cemento armato e del soprastante marciapiede in avanzamento rispetto al confine e quindi sul fondo degli attori. Peraltro, l'unico elemento che gli odierni appellanti valorizzano a sostegno delle proprie tesi è costituito proprio dal suddetto muro e quindi dall'attuale stato di fatto, per l'appunto contestato dagli attori.
Sotto concorrente profilo, parimenti infondata risulta la doglianza circa il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte degli attori, i quali hanno invece fornito elementi sufficienti a pervenire ad una decisione attendibile. Per contro, la sentenza appellata ha correttamente rilevato che i convenuti, oltre ad avanzare eccezioni di mancata integrazione del contraddittorio, nel merito hanno genericamente sostenuto l'infondatezza della domanda e il carattere emulativo della stessa. Peraltro, è dirimente osservare che, nel giudizio di regolamento di confini, che ha per oggetto l'accertamento di un confine obiettivamente e soggettivamente incerto tra due fondi, le posizioni dell'attore e del convenuto sono sostanzialmente uguali, incombendo su ciascuno di essi l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione della esatta linea di confine, mentre il giudice, che ha un discrezionale potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, può anche integrare o disattendere gli elementi raccolti con il sussidiario ricorso alle indicazioni delle mappe catastali, in caso di loro insufficienza od inidoneità alla determinazione del confine. (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 3082 del 13/02/2006,
Rv. 587118 - 01). In tale materia, infatti, il giudice è del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, dovendo, invece, in ogni caso determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili (tra le tante v. Cass.
Cass. 3-5-2001 n. 6189; Cass. 3-5-1993 n. 5115).
§
Con il sesto motivo, gli appellanti hanno criticato la sentenza di primo grado per non aver correttamente individuato il luogo sul quale viene esercitato il parcheggio, cioè su una minuscola porzione di mq 25, terminante a fondo cieco e dunque inutilizzabile dagli attori o eventuali soggetti di passaggio, antistante il portone d'ingresso del pag. 12/20 fabbricato e non sullo spiazzale/o piazzale antistante il fabbricato, dove si esercita la servitù di passaggio. Hanno poi insistito nel sostenere che il contenuto del diritto di passaggio pedonale e carraio sulla stradella interpoderale di cui alla particella 102 incorpori anche il diritto di parcheggiare le auto.
Anche questo motivo deve essere respinto, perché dagli atti risulta espressamente ed inequivocabilmente che “i coniugi come pure i loro eredi ed aventi Parte_7 causa a qualsiasi titolo, avranno diritto pedonale e carraio, sulla stradella interpoderale esistente, limitatamente al tratto necessario per accedere al terreno acquistato con l'obbligo di concorrere alla manutenzione del tratto di strada utilizzato per l'accesso”
(compravendita stipulata per notaio rep 33886, fra cl 1933 e i Per_4 Persona_2 coniugi cl 1929 e cl 1933). A fronte di ciò, la tesi Persona_1 Parte_1 degli odierni appellanti, secondo cui la servitù di passaggio carraio comprenderebbe anche il diritto di parcheggiare risulta del tutto priva di fondamento. La non configurabilità dell'asserita servitù di parcheggio rende quindi del tutto irrilevante la doglianza circa l'inesatta individuazione dell'aera adibita a parcheggio, peraltro anch'essa fondata su mere asserzioni sfornita di supporto probatorio.
§
Con il settimo motivo, gli appellanti hanno censurato il rigetto della domanda di accessione invertita ex art. 938 c.c., da essi formulata in via riconvenzionale, e sostenuto di avere agito in buona fede, confidando sulle indicazioni del tecnico di fiducia (geom.
. CP_11
La doglianza è infondata, posto che, nel caso che occupa, mancano i presupposti richiesti dall'art. 938 c.c. per l'operatività dell'accessione invertita e consistenti sia nello sconfinamento in buona fede sia nella costruzione di un edificio. In merito alla buona fede la Cassazione ha pronunciato il seguente principio: << la buona fede rilevante ai fini dell'accessione invertita di cui all'art. 938 c.c. consiste nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione. Essa, in assenza di una previsione analoga a quella dettata in materia di possesso dall'art. 1147 c.c., non è presunta, ma deve essere provata dal costruttore;
ai fini probatori, è necessario avere riguardo alla ragionevolezza dell'uomo medio e al convincimento che questi poteva legittimamente formarsi circa l'esecuzione della costruzione sul proprio suolo, in base alle cognizioni possedute effettivamente o che egli avrebbe potuto acquisire con un comportamento diligente, sicché la buona fede pag. 13/20 deve escludersi qualora, in relazione alle particolari circostanze del caso concreto, il costruttore avrebbe dovuto fin dall'inizio anche solo dubitare della legittimità dell'occupazione del suolo del vicino>>. (Cass. civ., Sez. VI-2, ordinanza n. 11845 del
6 maggio 2021). Nel caso in esame, non solo la buona fede dei convenuti non è positivamente dimostrata, ma è stata condivisibilmente esclusa dalla sentenza di primo grado in considerazione del fatto, di cui si è già detto, che nella planimetria di accatastamento, curata dal tecnico di fiducia dei convenuti, il fabbricato risulta essere ubicato sul confine delle due particelle. Si è anche osservato che lo stesso tecnico, escusso nel giudizio di primo grado, ha riferito che all'epoca del suo operato il muro non esisteva e ciò smentisce definitivamente l'assunto degli appellanti.
Del tutto dirimente ad escludere l'accessione invertita risulta poi il rilievo per cui le costruzioni cui si riferisce l'art. 938 c.c. devono consistere in “edifici” in senso proprio, cioè in “una struttura muraria complessa idonea alla permanenza nel suo interno di persone e di cose, non potendo, quindi, essere invocato con riguardo a opere diverse”
(Cass. 16331/2020; Cass. civ. sez. II, 16/09/2019, n. 22997), come rilevato anche dal giudice in primo grado, che ha escluso l'applicabilità dell'istituto al caso di specie trattandosi di un marciapiede.
§
Con l'ottavo motivo, gli appellanti hanno evidenziato che, negli atti provenienza, la particella 102 è definita come “stradella interpoderale'', dal che deriverebbe il diritto di godimento dei convenuti negli stessi termini del loro dante causa ( , Persona_6 padre dell'attore ). Controparte_4
Con il nono motivo, gli appellanti, discettando sulla qualità di strada interpoderale se non addirittura pubblica della particella 102, hanno lamentato la violazione dell'art. 879, comma 2, c.c., secondo cui alle costruzioni che si affacciano in confine con le piazze e le vie pubbliche o gravate da servitù pubbliche di passaggio, non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi ed i regolamenti che li riguardano. Hanno quindi sostenuto di aver comunque osservato le regole sulle distanze, in virtù dell'esistenza (non contestata) della strada interpoderale.
Con il decimo motivo, gli appellanti hanno dedotto la violazione di legge, e segnatamente dell'art. 879, comma 2, c.c., in relazione agli artt. 905 e 906 c.c. In sintesi, con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle di cui al precedente motivo, hanno sostenuto che la decisione impugnata non avrebbe considerato “il contenuto degli pag. 14/20 atti pubblici nella loro globalità”, così incorrendo in errore con riferimento alla ritenuta violazione delle disposizioni in materia di distanze.
Anche l'ottavo, il nono e il decimo motivo possono essere trattati congiuntamente, stante la comune attinenza alla asserita qualità di stradella interpoderale identificata dalla particella 102 ed alle correlate conseguenze giuridiche.
Giova premettere che le argomentazioni dei convenuti circa la qualificazione della particella 102 e le ipotizzate conseguenze giuridiche sono state introdotte solo nelle controdeduzioni alla c.t.u. e poi in comparsa conclusionale. Al riguardo, la sentenza di primo grado ha osservato che “talune delle argomentazioni contenute nella comparsa conclusionale dei convenuti sono completamente esorbitanti e del tutto nuove rispetto ai termini della lite e all'oggetto di essa quale delineato negli atti introduttivi del giudizio.
Tali domande totalmente nuove (prospettanti ad es. gli effetti dell'accertamento della comunione prò indiviso della stradella interpoderale, la nullità della costituzione della servitù di passaggio presente nell'atto di compravendita, mai prima dedotta, ecc) non possono trovare ingresso perché di fatto costituiscono domande diverse da quelle già proposte, sono tardivamente prospettate, fuori del termine ultimo del contraddittorio, rappresentato dal momento della precisazione delle conclusioni;
tali domande sono inammissibili e non possono essere neppure esaminate”.
In ogni caso, le doglianze degli appellanti sono infondate, oltre che reciprocamente contraddittorie, ove si consideri che gli appellanti, per un verso, sostengono il regime di comunione sulla stradella interpoderale, descritta come strada vicinale agraria privata formata “ex collatione privatorum agrorum”, trattandola poi alla stregua di una strada pubblica con le conseguenze di cui all'art. 879 c.2 c.c. sull'esonero del rispetto delle distanze.
Al riguardo, in fatto, deve rammentarsi che, come anche evidenziato dalla c.t.u., nel relativo atto di provenienza, è espressamente precisato che “i coniugi Parte_7 come pure, i loro eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, avranno, diritto pedonale e carraio, sulla stradella interpoderale esistente, limitatamente al tratto necessario per accedere al terreno acquistato con obbligo di concorrere alla manutenzione del tratto di strada utilizzato per l'accesso; che “il tracciato della strada interpoderale dovrà sempre risultare sgombro da qualsiasi mezzo od oggetto”; che “ i coniugi Parte_7 avranno diritto di passaggio, sempre pedonale e carraio, sulla rampa che collega la via
Provinciale Reggio Campi con l'esistente piazzale di proprietà dei germani CP_5
pag. 15/20 esclusivamente e limitatamente all'accesso alla loro proprietà, precisando che su tale rampa è vietata sia la sosta con mezzi che il deposito di materiale di qualunque genere>> (pagg.
7-8 ctu).
In diritto, la Corte di cassazione ha chiarito che “nell'ipotesi della formazione di una strada vicinale agraria ex collatione agrorum privatorum, le porzioni di suolo a tal fine utilizzate non restano nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti, ma danno luogo a una nuova entità economica e giuridica, oggetto di comunione e godimento da parte di tutti, in base ad un comune diritto di proprietà” (Cass. 6773/2012, conforme Cass. 12786/2007, Cass. 58/1996). Tale strada rimane privata salva l'ipotesi in cui sussistano i requisiti del passaggio esercitato da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse, anche per il collegamento con la pubblica via, e dell'esistenza di un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico” (Cass. 16864/2013).
La natura pubblica della strada vicinale (strada privata soggetta a pubblico passaggio), dipende infatti dalla compresenza di tre condizioni, quali: il passaggio esercitato iure servitutis pubblicae, da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;
la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via;
ed infine un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile. Inoltre, la qualificazione di una strada come pubblica, ai fini dell'esonero dal rispetto delle distanze nell'apertura di vedute dirette e balconi, ex art. 905, terzo comma, c.c., esige che la sua destinazione all'uso pubblico risulti da un titolo legale, che può essere costituito non solo da un provvedimento dell'autorità o da una convenzione con il privato, ma anche dall'usucapione, ove risulti dimostrato l'uso protratto del bene privato da parte della collettività per il tempo necessario all'acquisto del relativo diritto, restando peraltro escluso che, a tal fine, rilevi un uso limitato ad un gruppo ristretto di persone che utilizzino il bene “uti singuli”, essendo necessario un uso riferibile agli appartenenti alla comunità in modo da potersi configurare un diritto collettivo all'uso della strada e non un diritto meramente privatistico a favore solo di alcuni determinati soggetti>>. (Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 16200 del 26 giugno 2013).
pag. 16/20 Nel caso di specie, non vi è alcuna prova dell'asserita natura pubblica della c.d. strada interpoderale, peraltro contraddetta dall'atto acquisto e dagli stessi convenuti- appellanti, nella misura in cui ne hanno sostenuto l'origine ex collatione privatorum agrorum”. Peraltro, anche in quest'ultima ipotesi, l'eventuale proprietà comune della particella non giustificherebbe la costruzione su detta proprietà né la violazione delle distanze legali per l'apertura di luci e vedute, posto che le prescrizioni contenute nell'art. 905 c.c. si applicano anche quando lo spazio su cui si apre la veduta sia comune, in quanto in comproprietà tra le parti in causa, poiché la qualità comune del bene su cui ricade la veduta non esclude il rispetto delle distanze predette. (Cass. civ.,
Sez. II, sent. n. 17480 del 4/07/18). La Cassazione ha spiegato che l'apertura di una veduta da una parete di proprietà individuale verso lo spazio comune rimane soggetta alle prescrizioni contenute nell'art. 905 c.c., finendo altrimenti per imporre di fatto una servitù a carico della cosa comune, senza che operi, al riguardo, il principio di cui all'art. 1102 c.c., in quanto i rapporti tra proprietà individuali e beni comuni finitimi sono disciplinati dalle norme che regolano i rapporti tra proprietà contigue o asservite;
né può invocarsi, al fine di escludere la configurabilità di una servitù di veduta sul cortile di proprietà comune, il principio “nemini res sua servit”, il quale trova applicazione soltanto quando un unico soggetto è titolare del fondo servente e di quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro. (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 26807 del 21 ottobre 2019)
§
Con l'undicesimo motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado per non aver ritenuto di procedere ad integrazione dei quesiti formulati al c.t.u. o di disporre una nuova c.t.u. e ritenuto, per contro, di poter disporre di elementi sufficienti alla decisione. Hanno quindi reiterato la richiesta istruttoria in appello, chiedendo il rinnovo della c.t.u.
Al riguardo, giova rammentare che l'art. 345 c.p.c. ha modulato la disciplina delle prove in appello in quanto strumentali alla pronuncia nel grado in cui sono proposte, prevedendo una serie di preclusioni e decadenze. In tale logica, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, le richieste istruttorie non accolte, le quali non vengano riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il pag. 17/20 giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione (Cass. Civ. 9410/2011; 16953/2013).
Nel caso di specie, si rileva che la richiesta di integrazione o rinnovazione della c.t.u. non è stata riproposta in sede di precisazioni delle conclusioni (v. foglio di precisazione delle conclusioni nell'interesse dei convenuti e odierni appellanti del
3.7.2017). Inoltre, nel merito, va confermata l'ordinanza (dep. il 6.6.2023) con la quale questa Corte ha ritenuto non necessario disporre la rinnovazione della c.t.u. Nel rimandare a quanto già detto con riferimento ai precedenti motivi di appello, la c.t.u. esperita nel giudizio di primo grado risulta chiara, esaustiva e convincente;
peraltro, a prescindere dalle corrette deduzioni del c.t.u., gli elementi di giudizio acquisiti in atti consentono di pervenire con rassicurante certezza alla decisione. Al contempo, le critiche mosse dagli appellanti alla c.t.u. non evidenziano errori, ma si sostanziano in mere differenti interpretazioni oltre che nella richiesta di ulteriori e più approfonditi rilievi topografici, i quali tuttavia, come precisato dal c.t.u., sconterebbero comunque margini di incertezza dovuti all'esiguità della porzione di terreno contesa e di fisiologici margini di errore e tolleranza connessi al rilevamento topografico.
§
Con la comparsa di costituzione in appello, gli appellati hanno chiesto la condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. La condotta dell'aver proposto o resistito in giudizio temerariamente con mala fede o colpa grave si realizza quando la parte è consapevole dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, ed abusa dello strumento processuale per meri fini dilatori ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti (Cass. SS. UU. n. 9912/2018). La domanda ex art.96 c.p.c., per poter essere accolta, presuppone non solo la totalità della soccombenza dell'avversario e la prova dell'altrui mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, ma anche la prova di un danno subito in conseguenza della condotta temeraria della parte (Cass. 29.5.1984, n.3274). Secondo costante giurisprudenza di legittimità, con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma
1, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, pag. 18/20 desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (Cass., Sez. I, 4 novembre 2005, n. 21393; Cass., Sez. I, 30 luglio 2010, n. 17902). Considerato quanto sopra, nonostante la totale soccombenza degli appellanti, non vi è prova della loro mala fede né parte appellata ha fornito utili elementi di prova, anche in relazione al pregiudizio eventualmente subito.
§
La regolamentazione delle spese. Giova premettere che, nel caso di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato e contestuale rigetto dell'appello, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado, non ha luogo un'ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca (Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 22952/19). Ai sensi dell'art. 91
c.p.c., quindi, le spese devono essere poste integralmente a carico dell'odierna appellante soccombente.
Tenuto conto dei parametri di cui D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, e del valore della causa, pari a € 712,00 (come dichiarato dagli attori nell'atto introduttivo di primo grado), i compensi vanno liquidati nella misura media, stante il correlato grado di complessità della causa e non sussistendo apprezzabili motivi per discostarsene, salvo che per la fase istruttoria e/o di trattazione, liquidata nella misura minima, in considerazione del minore impegno richiesto e non essendosi proceduto ad istruzione in appello. Inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014, si ritiene congruo riconoscere all'unico difensore degli appellati un aumento pari al 10% del compenso tabellare per ciascuna delle altre parti assistite oltre la prima.
Le competenze, pertanto, sono liquidate in complessivi € € 817,60 (Fase di studio della controversia, valore medio: € 142,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio:
€ 142,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 90,00; Fase decisionale, valore medio: € 210,00; Compenso tabellare € 584,00; aumento per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale: € 233,60; compenso maggiorato comprensivo degli aumenti: € 817,60) oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, a carico degli appellanti e da distrarsi, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., in favore del difensore degli appellati, Avv. Francesco Polimeni, dichiaratosi anticipatario.
Nulla sulla spese con riferimento alle parti contumaci. pag. 19/20 L'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, anche al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 817,60, oltre spese generali, c.p.a.
e i.v.a., se dovute e come per legge, distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore degli appellati, Avv. Francesco Polimeni.
Si attesta la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché parte appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 22.7.2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Alessandro Liprino Natalino Sapone
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 132/2020 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Natalino SAPONE – Presidente
Dott. ssa Federica RENDE - Consigliera
Dott. Alessandro LIPRINO - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 132/2020 R.G., vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 residente in Reggio Calabria alla via Reggio Campi tr. Diramazione Carrubbara n.6, in proprio e n.q. di erede di C.F. , deceduto in Persona_1 C.F._2
Reggio Calabria il 02.04.2022,
, C.F. nata a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._3 residente a[...], in proprio e n.q. di erede di
C.F. , deceduto in Reggio Calabria il Persona_1 C.F._2
02.04.2022,
, C.F. nata a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._4 ivi residente in [...]52, n.q. di erede di C.F. Persona_1
, deceduto in Reggio Calabria il 02.04.2022, C.F._2 , C.F. , e ivi residente in [...]Parte_2 C.F._5
Condera 101, n.q. di erede di C.F. , deceduto Persona_1 C.F._2 in Reggio Calabria il 02.04.2022,
, C.F. nato a [...] Controparte_3 C.F._6
l'8.5.1964;
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Bruno
Filocamo, C.F. , (pec , C.F._7 Email_1
e dall'Avv. Rosa Anna Zumbo, C.F – pec C.F._8 ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, Email_2 in Reggio Calabria, via Torricelli Pescatori n.76;
Appellanti
CONTRO
, , nato a [...] Controparte_4 CodiceFiscale_9 il 27.04.1968 e ivi residente alla Contrada Pietrastorta Condera n. 115, in proprio e n.q. di erede di;
Controparte_4
, C.F. nata il [...] a [...] ed Controparte_5 C.F._10 ivi residente in [...];
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Polimeni (pec ed elettivamente domiciliati presso il suo Email_3 studio, in Reggio Calabria, via Bruno Buozzi n. 4;
Appellati
NONCHÈ CONTRO
nata a [...] il [...], n.q. di erede di , CP_6 Persona_2
C.F. , nato il [...]; C.F._11
, nata a [...] il [...], n.q. di erede di Controparte_7
, C.F. , nato il [...]; Persona_2 C.F._11
pag. 2/20 , nato a [...] l'[...], n.q. di erede di Controparte_4 Per_2
, C.F. , nato il [...];
[...] C.F._11
, nata a [...] il [...], n.q. di erede di Controparte_8 Per_2
, C.F. , nato il [...];
[...] C.F._11
C.F. , nata il [...] a [...] Controparte_7 C.F._12
Calabria ivi residente in [...], in proprio e n.q. di erede di CP_4
C.F. , nato il [...];
[...] C.F._13
, C.F. , nato il [...] residente Controparte_9 C.F._13 in Venezia via dei Fanti n. 3 – Mestre, n.q. di erede di , C.F. Controparte_4
, nato il [...]; C.F._13
, C.F. nata il [...] a [...] ivi Controparte_5 C.F._14 residente in [...], n.q. di erede di , C.F. Controparte_4
, nato il [...]; C.F._13
Lo Giudice Antonia Maria nata a [...] il [...]
( ivi residente a[...], n.q. di erede di C.F._15
, C.F. nata il [...]; Controparte_5 C.F._14
nata il [...] ( a Reggio Calabria ed ivi Controparte_5 C.F._10 residente a[...], n.q. di erede di C.F. Controparte_5
nata il [...]; C.F._14
nato a [...] il [...] ( ) Controparte_4 C.F._16 ed ivi residente in [...]n. 0/snc, n.q. di erede di , Controparte_5
C.F. nata il [...]; C.F._14
nata Reggio Calabria il 10.05.1947 (CF ) Controparte_7 C.F._17
e residente in [...], n.q. di erede di C.F. Controparte_5
nata il [...]; C.F._14 nato a [...] il [...] Controparte_9
( ) nato il [...] residente in [...] – C.F._13
Mestre, n.q. di erede di C.F. nata il Controparte_5 C.F._14
18.10.1928;
pag. 3/20 , ( ) nata il [...] a [...], residente Controparte_10 C.F._18 in Reggio Calabria Trav. III Giuffrè n. 20, San Brunello, n.q. di erede di CP_5
C.F. nata il [...];
[...] C.F._14
, ( ), nata il [...] a [...] ed Parte_3 C.F._19 ivi residente in [...]. III Giuffrè n. 20 San Brunello, n.q. di erede di
, C.F. nata il [...]; Controparte_5 C.F._14
, ( ) nata il [...] a [...] e Parte_4 C.F._20 residente in [...]. III Giuffrè n. 20 San Brunello, n.q. di erede di
, C.F. nata il [...]; Controparte_5 C.F._14
, ( ), nata a [...] il Parte_5 C.F._21
27.10.1960 residente a [...], n.q. di erede di CP_5
C.F. nata il [...];
[...] C.F._14 nato a [...] il [...] ( ed ivi CP_11 C.F._22 residente a[...], n.q. di erede di , C.F. Controparte_5
nata il [...]; C.F._14 nato il [...] ( ) a Reggio Persona_3 C.F._23
Calabria ed ivi residente a[...], n.q. di erede di C.F. Controparte_5
nata il [...]; C.F._14 nata il [...] ( a Reggio Parte_6 C.F._24
Calabria ed ivi residente a[...], n.q. di erede di Controparte_5
C.F. nata il [...]; C.F._14
Terzi chiamati - contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Seconda sezione civile, n. 1498/2019, pubblicata l'11.11.2019, nel procedimento n. 609/2011
R.G. A.C.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, gli attori (Cl Controparte_5
'50) e convenivano innanzi al Tribunale di Reggio Controparte_4
Calabria e Persona_1 Parte_1 CP_1 Controparte_3
pag. 4/20 , denunciando l'illegittimità di talune condotte poste in essere da costoro e CP_3 ritenute lesive del diritto di proprietà degli attori.
In particolare, gli attori esponevano di essere comproprietari di un fondo sito in località Pietrastorta di Reggio Calabria, confinante con altro fondo di proprietà di e sul quale costoro avevano edificato un fabbricato Persona_1 Parte_1 poi venduto alla figlia ed al marito di costei . CP_1 Controparte_3
Gli attori affermavano che nel realizzare il fabbricato in questione, ubicato sulla particella 208 (oggi 274) e confinante con la particella n. 102 del foglio di mappa 72, di proprietà degli attori, i convenuti avevano apposto vedute abusive sul fondo limitrofo, occupato una porzione di quest'ultimo mediante l'edificazione di un balcone e un marciapiede, realizzato un cancelletto di accesso al fabbricato dei convenuti con apertura sulla proprietà degli attori. Rappresentavano altresì che i convenuti avevano destinato abusivamente una adiacente porzione di terreno di esclusiva proprietà degli attori al parcheggio dei propri veicoli.
Chiedevano quindi accertarsi e dichiararsi l'insussistenza, in capo ai convenuti, di ogni preteso diritto sulla proprietà degli attori e, conseguentemente, ordinare agli stessi l'immediata cessazione delle condotte lesive e la rimozione delle opere abusivamente realizzate, con eventuale esecuzione in danno e condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
I convenuti si costituivano in giudizio eccependo preliminarmente la nullità della domanda per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari pro indiviso della particella n. 102 del foglio di mappa n. 72; inoltre, eccepivano la nullità dell'atto di citazione per omessa e/o incerta indicazione della causa petendi e del petitum, ex art. 163, comma 3, n. 3, c.p.c. Nel merito, chiedevano il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto. Inoltre, in via riconvenzionale condizionata, chiedevano statuirsi il loro diritto alla servitù di parcheggio, per destinazione del buon padre di famiglia ex art. 1062 c.c., sulla porzione di terreno antistante il fabbricato dei convenuti, indicata come “piazzale” sull'atto di acquisto di cui ai rogiti del Notaio del 23.04.1991 Rep. 33,886, Racc. 7035. Persona_4
Sempre in via riconvenzionale condizionata, qualora il marciapiede in contestazione fosse risultato ricadere sulla proprietà degli attori, domandavano l'applicazione dell'art.938 c.c. in relazione alla porzione di terreno in contesa. pag. 5/20 Incardinato il giudizio ed assicurata l'integrità del contraddittorio, si procedeva all'istruzione mediante c.t.u. e prove testimoniali. Precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, così provvedeva: - accoglie parzialmente le domande proposte dagli attori, e per l'effetto, accertata l'esistenza di vedute aperte dall'immobile realizzato dai convenuti sulla p.lla 274, posto sul confine a distanza inferiore al limite di legge verso l'immobile degli attori (p.lla 102), come accertato dal CTU, ordina la regolarizzazione di dette aperture, nel rispetto della distanza dal confine dettata dall'art 905 cod civ;
- ordina la demolizione del marciapiede che circonda la plla 274 , nella parte in cui lo stesso ricade sulla plla 102 ; - ordina altresì la rimozione del balcone sovrastante il marciapiede, e la regolarizzazione della veduta dallo stesso esercitata verso il fondo degli attori a distanza inferiore al minimo di legge;
- dichiara che i convenuti non hanno diritto di parcheggiare i propri veicoli sulla plla n 102 , e ordina agli stessi di rimuoverli e di astenersi dal posizionare i propri mezzi sul fondo degli attori;
- rigetta le domande riconvenzionali;
- condanna i convenuti in solido alle spese di lite in favore degli attori in solido, che si liquidano, per complessivi euro 630,00 a titolo di compensi , oltre spese forfetarie, pari al 15%, il CU versato per euro 33,00, oltre IVA e CPA calcolata come per legge. -Spese distratte in favore dell'avvocato Francesco Polimeni, dichiaratosi antistatario ex art 93 cpc in citazione. -Spese compensate con i chiamati ad integrazione del contraddittorio, non costituitisi. - Spese della CTU definitivamente a carico di parte convenuta soccombente, come già liquidata in atti.
Con atto iscritto a ruolo il 27 febbraio 2020, i convenuti e soccombenti hanno proposto appello chiedendo, in via pregiudiziale e cautelare, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza e, nel merito, la riforma parziale con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. A sostegno del gravame, gli appellanti hanno dedotto undici motivi, di seguito meglio specificati, e chiesto altresì il rinnovo della c.t.u.
Gli appellati hanno resistito all'impugnazione chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, nonché la condanna di controparte al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art.96 c.p.c., nonché al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del proprio procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. pag. 6/20 Con ordinanza depositata il 12.8.2020, questa Corte ha dichiarato la contumacia di
Controparte_10 Parte_3 Parte_5 [...]
in proprio e nella qualità di erede di nonché la CP_7 Controparte_4 contumacia di CP_6 Controparte_7 [...]
, e nella qualità di eredi di Ha CP_4 Controparte_8 Persona_2 inoltre disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di appello nei confronti di
(cl. 1928) e onerato parte appellante a fornire prova del Controparte_5 perfezionamento della notifica dell'atto di appello nei confronti di Parte_4
e di
[...] Controparte_9
Con ordinanza depositata il 3 marzo 2021, verificata la corretta notificazione, è stata dichiarata la contumacia di e di Parte_4 Controparte_9
accertato il decesso di (cl 1928) è stata ordinata la
[...] Controparte_5 notifica agli eredi della stessa. Costoro, ritualmente citati, non si sono costituiti nel presente giudizio rimanendo contumaci.
Con ordinanza depositata il 5.12.2022, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e, con ordinanza del 6.6.2023, è stata rigettata la richiesta di rinnovazione della c.t.u., formulata dagli appellanti, in quanto non necessaria.
Con ordinanza depositata il 3.4.2025, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti, con il primo motivo, hanno dedotto il vizio di motivazione della sentenza di primo grado per aver recepito le risultanze della c.t.u., da essi ritenuta illogica, contraddittoria e incompleta con riferimento a dati decisivi, quali il reale stato dei luoghi, il confine da cui misurare le distanze legali ex art. 905 e 906 c.c. e il contenuto degli atti di provenienza. In particolare, gli appellanti hanno sostenuto di non aver commesso alcun abuso, in quanto il loro fabbricato è posizionato in arretramento di circa 1,88 m (1,48 +040 di tolleranza) rispetto al confine dalla p.lla 102, costituito da un muro che funge da contenimento e confine del terrapieno;
la rampa di accesso non si identifica nella porzione sulla quale gli appellanti parcheggiano, ma su una porzione della p.lla 102 che collega lo spiazzale alla via Reggio Campi e sulla quale graverebbe pag. 7/20 una servitù pubblica per l'esistenza di una fontanina che eroga acqua pubblica sulla via
Reggio Campi II tronco. (cfr. pag. 8 appello).
Con il secondo motivo, hanno censurato la sentenza per aver recepito gli esiti della c.t.u. nonostante questa non abbia individuato con certezza il confine tra i fondi oggetto di causa.
Con il terzo motivo, hanno denunciato l'omessa indagine del confine tra le particelle 102 e 274, ritenuta impossibile c.t.u. per l'esiguità delle superfici, e l'erroneità della sentenza per avere deciso come se il confine fosse stato realmente individuato.
Hanno ulteriormente ribadito che il loro fabbricato è posizionato all'interno della particella 274 in posizione arretrata rispetto al muro di contenimento del terrapieno.
Con il quarto motivo, gli appellanti, nel ribadire il corretto posizionamento del proprio fabbricato, hanno insistito sulla identificazione del confine tra i fondi limitrofi con il muro in cemento armato che si diparte dal piano interrato fino a raggiungere l'intradosso del sovrastante marciapiede, svolgendo funzione di contenimento e confine.
Hanno quindi contestato l'operato del c.t.u., il quale avrebbe fondato il proprio assunto sulla trasposizione grafica del fabbricato sulla mappa catastale, senza tenere conto che le risultanze catastali hanno valenza probatoria residuale rispetto ai titoli di proprietà.
Con il quinto motivo hanno dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che gli appellanti non avrebbero dato prova della costruzione del fabbricato entro il limite della p.lla 274 e non oltre il confine di questa. In particolare, hanno lamentato che la sentenza non avrebbe “messo in luce” né il muro di contenimento né il confine, ma avrebbe fatto ricorso ad elementi indiziari. Hanno poi lamentato che gli attori non avrebbero assolto all'onere probatorio, essendosi limitati a sostenere la lesione dei propri diritti, senza indicare nulla in ordine alle misure delle distanze asseritamente violate, ed a produrre i soli atti di provenienza, nonché a richiedere l'interrogatorio formale dei convenuti e una stringata prova testimoniale, peraltro poi rinunciata, e formulato richiesta di c.t.u. Per contro, le parti convenute avrebbero offerto difese e deduzioni circostanziate ed oggettive atte a contrastare la pretesa attorea, allegando in atti planimetrie ed elaborati tecnici dei luoghi di causa e relative fotografie, misurazioni strumentali nonché osservazioni alla c.t.u.
§
I primi cinque motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto attinenti all'individuazione del confine tra le particelle 102 e 274 ed al rispetto delle distanze nel pag. 8/20 posizionamento del fabbricato dei convenuti e odierni appellanti. In particolare, secondo gli appellanti, il confine tra le due particelle non sarebbe stato individuato con certezza dalla c.t.u. esperita nel giudizio di primo grado e, ciò nonostante, la sentenza appellata lo avrebbe identificato basandosi sulla stessa c.t.u. e su elementi meramente indiziari.
Le doglianze sono infondate e devono essere respinte.
In via preliminare deve darsi atto che, effettivamente, che il suddetto confine non è stato rilevato mediante rilievi topografici strumentali. A tale riguardo, il c.t.u. ha spiegato che, nel caso di specie, stante l'esigua estensione dell'area oggetto di contesa, anche un eventuale rilevamento strumentale non avrebbe potuto fornire risultati incontestabili, in ragione dei fisiologici margini di errore dovuti alla riproduzione in scala e alla tolleranza grafica e strumentale: “in un accertamento del genere, occorre tenere conto di parecchie incertezze e variabili che incidono poi sull'esito finale, oltre alla eccessiva dispendiosità in termini economici e di tempo perché andrebbe fatto un rilievo abbastanza preciso e completo dei luoghi”, aggiungendo che “per verifiche del genere, di piccole aree o ampiezze di strisce di terreni, anche un errore o una semplice tolleranza grafica o strumentale di un solo millimetro può avere una specifica incidenza ed inficiare o mettere in dubbio la congruità dei risultati”. (cfr. c.t.u. pagg. 10-11-12).
Nel caso di specie, dunque, la scelta di non procedere a rilievi topografici strumentali risulta giustificata e condivisibile, anche in ragione del fatto che non sarebbe stata dirimente ai fini dell'esatta individuazione del confine e che questo è stato stabilito con ragionevole certezza sulla base di altri elementi, analiticamente e convincentemente illustrati nella c.t.u., giustamente condivisa dal giudice di prime cure con puntuali e logiche argomentazioni supportate dallo stato dei luoghi e dal complessivo compendio probatorio in atti. In particolare, la sentenza appellata ha spiegato che il c.t.u. ha redatto un elaborato corredato da fotografie e planimetrie, che rappresentano lo stato dei luoghi, la principale delle quali sottoscritta da tutte le parti, Raffrontando i rilievi e le misurazioni effettuati sul posto, con le risultanze catastali e con l'esame dei titoli di provenienza, il c.t.u. Ha poi osservato che le misurazioni effettuate dal c.t.u., pur fortemente contestate dai convenuti, non sono state di fatto minimamente inficiate: nelle
“controdeduzioni” alla bozza di c.t.u.
Avuto riguardo alla linea di confine tra le particelle n. 102 e n. 247, la sentenza di primo grado ha dato atto della tesi dei convenuti e odierni appellanti, secondo cui il loro fabbricato, che sarebbe stato costruito in arretramento dal confine, il quale si pag. 9/20 identificherebbe con un muro di contenimento in cemento armato collocato con funzione di sostegno del dislivello fra le due particelle, collocato poco più avanti. Sul punto, con motivazione pienamente convincente, la sentenza appella ha osservato che tale assunto non risulta corredato da alcun elemento concreto, da alcun dato tecnico, né da misurazioni strumentali, ed appare invece contraddetto, per come rilevato dal c.t.u., da elementi indiziari di segno opposto, tra i quali, innanzitutto, il fatto che le planimetrie catastali indicano il fabbricato dei convenuti realizzato sul confine, senza alcun percepibile arretramento. Tale argomento, anche ad avviso di questa Corte, assume elevatissima valenza probatoria, ove si consideri che, come sottolineato anche dalla sentenza appellata, furono gli stessi convenuti, tramite un loro tecnico di fiducie, ad accatastare l'immobile redigendo la planimetria di posizionamento sulla particella 274.
Pertanto, non appare ragionevolmente l'assunto degli odierni appellanti, contrastante con un atto ufficiale ad essi imputabile, secondo cui il fabbricato sarebbe stato realizzato in posizione differente e più arretrata rispetto al confine.
Peraltro, è agevole osservare che, come ben rappresentato anche fotograficamente nella c.t.u., detto muro in cemento armato poggia su una porzione di terreno posta a quota più bassa rispetto a quella del fabbricato dei convenuti e si innalza fino a raggiungere l'intradosso del sovrastante marciapiede, il quale congiunge detto muro con il fabbricato dei convenuti e copre una sottostante intercapedine. Orbene, anche tale stato dei luoghi appare incompatibile con la tesi degli odierni appellanti, posto che il dislivello tra le due particelle e la distanza (intercapedine) tra il fabbricato degli appellanti e detto muro in cemento armato inducono, piuttosto, a ritenere che quest'ultimo sia stato realizzato sul terreno degli attori, posto a quota inferiore rispetto al fondo limitrofo degli appellanti.
In tal senso, ulteriori e convergenti elementi di valutazione si traggono dalla deposizione del teste indicato dai convenuti ed escusso all'udienza del 5.5.2016. CP_11
tecnico di fiducia degli odierni appellanti, ha confermato di aver curato il Per_5 frazionamento e poi l'accatastamento del loro fabbricato sulla particella n. 274; ha anche precisato che all'epoca in cui egli aveva operato sui luoghi il muro di cinta non esisteva e quindi riteneva essere stato realizzato successivamente, ma non era in grado di indicare quando e da chi. Orbene, come pure giustamente osservato dalla sentenza di primo grado, anche l'accatastamento curato dal smentisce la tesi dei convenuti, CP_11 posto che nella relativa planimetria non risulta alcun arretramento del fabbricato rispetto pag. 10/20 al confine della particella 274 né tantomeno risulta lo spazio oggi esistente tra il descritto muro in cemento armato ed il fabbricato medesimo, il quale, invece, come rilevato dal c.t.u., risulta posizionato sulla linea catastale di confine tra le due particelle.
Ad ulteriore sostegno, la sentenza di primo grado, richiamando in maniera pertinente la relazione del c.t.u., ha osservato che “risulta parimenti strano o quantomeno non coerente e/o contrastante con questa ipotesi di confine che, di contro, in corrispondenza della quota fuori terra del piazzale, le opere di recinzione del lotto, i cancelli di ingresso, i pilastri lato valle, etc dei convenuti siano tutti, “ allo stato attuale
“, ovvero “ di fatto”, allineati con il posizionamento del fabbricato e non allineati con la posizione più avanzata verso l'esterno del muro di contenimento, ovvero risultano tutti in prosecuzione in linea retta, sulla stessa direttrice, dell'attuale linea prospettica delle pareti perimetrali del fabbricato da monte verso valle e non dell'estradosso del marciapiede che è più avanzato di circa 1,48 m. verso il lato strada, né della linea corrispondente al muro di contenimento sottostante (sottoquota). Pertanto, è perfettamente logica e condivisibile la deduzione della sentenza appellata, secondo cui è evidente che, avendo gli stessi convenuti, tramite loro tecnico, provveduto ad accatastare l'immobile, redigendo la planimetria di posizionamento sulla particella 274, tale dato è più che un forte indizio che concorda con le conclusioni del CTU e contrasta con le odierne difese dei Parte_7
Deve poi considerarsi che anche il complessivo stato dei luoghi evincibile dalla c.t.u. e dall'allegata documentazione fotografica depone per la coincidenza del confine con il perimetro del fabbricato;
infatti, come rilevato dal c.t.u., <le opere di recinzione del lotto, i cancelli di ingresso, i pilastri lato valle, etc dei convenuti siano tutti “ allo stato attuale ovvero “ di fatto “, allineati con il posizionamento del fabbricato e non allineati con la posizione più avanzata verso l'esterno del muro di contenimento (…)>>.
Le statuizioni della sentenza di primo grado, dunque, lungi dal fondarsi su un acritico recepimento della c.t.u. (peraltro scrupolosamente eseguita) risultano perfettamente logiche e pienamente coerenti con il compendio probatorio in atti e, in particolare, con il tipo di frazionamento realizzato dagli stessi appellanti.
Anche in diritto le doglianze degli appellanti sono infondate, posto che, in tema di azione di regolamento di confini, nell'indagine diretta all'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, il confine va accertato innanzitutto sulla base dei titoli di proprietà e, solo nell'incertezza di questi ultimi, può essere utilizzato ogni altro pag. 11/20 strumento di prova, incluse le risultanze catastali, mentre è del tutto ininfluente il confine de facto esistente in loco. (Cass. civ., Sez. 2 -
, Ordinanza n. 6876 del 14/03/2025 (Rv. 674291 - 01). Nel caso di specie, come si è visto, tutti gli elementi di prova depongono univocamente nel senso del posizionamento del fabbricato degli appellanti sulla linea di confine e dell'ubicazione del descritto muro in cemento armato e del soprastante marciapiede in avanzamento rispetto al confine e quindi sul fondo degli attori. Peraltro, l'unico elemento che gli odierni appellanti valorizzano a sostegno delle proprie tesi è costituito proprio dal suddetto muro e quindi dall'attuale stato di fatto, per l'appunto contestato dagli attori.
Sotto concorrente profilo, parimenti infondata risulta la doglianza circa il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte degli attori, i quali hanno invece fornito elementi sufficienti a pervenire ad una decisione attendibile. Per contro, la sentenza appellata ha correttamente rilevato che i convenuti, oltre ad avanzare eccezioni di mancata integrazione del contraddittorio, nel merito hanno genericamente sostenuto l'infondatezza della domanda e il carattere emulativo della stessa. Peraltro, è dirimente osservare che, nel giudizio di regolamento di confini, che ha per oggetto l'accertamento di un confine obiettivamente e soggettivamente incerto tra due fondi, le posizioni dell'attore e del convenuto sono sostanzialmente uguali, incombendo su ciascuno di essi l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione della esatta linea di confine, mentre il giudice, che ha un discrezionale potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, può anche integrare o disattendere gli elementi raccolti con il sussidiario ricorso alle indicazioni delle mappe catastali, in caso di loro insufficienza od inidoneità alla determinazione del confine. (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 3082 del 13/02/2006,
Rv. 587118 - 01). In tale materia, infatti, il giudice è del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, dovendo, invece, in ogni caso determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili (tra le tante v. Cass.
Cass. 3-5-2001 n. 6189; Cass. 3-5-1993 n. 5115).
§
Con il sesto motivo, gli appellanti hanno criticato la sentenza di primo grado per non aver correttamente individuato il luogo sul quale viene esercitato il parcheggio, cioè su una minuscola porzione di mq 25, terminante a fondo cieco e dunque inutilizzabile dagli attori o eventuali soggetti di passaggio, antistante il portone d'ingresso del pag. 12/20 fabbricato e non sullo spiazzale/o piazzale antistante il fabbricato, dove si esercita la servitù di passaggio. Hanno poi insistito nel sostenere che il contenuto del diritto di passaggio pedonale e carraio sulla stradella interpoderale di cui alla particella 102 incorpori anche il diritto di parcheggiare le auto.
Anche questo motivo deve essere respinto, perché dagli atti risulta espressamente ed inequivocabilmente che “i coniugi come pure i loro eredi ed aventi Parte_7 causa a qualsiasi titolo, avranno diritto pedonale e carraio, sulla stradella interpoderale esistente, limitatamente al tratto necessario per accedere al terreno acquistato con l'obbligo di concorrere alla manutenzione del tratto di strada utilizzato per l'accesso”
(compravendita stipulata per notaio rep 33886, fra cl 1933 e i Per_4 Persona_2 coniugi cl 1929 e cl 1933). A fronte di ciò, la tesi Persona_1 Parte_1 degli odierni appellanti, secondo cui la servitù di passaggio carraio comprenderebbe anche il diritto di parcheggiare risulta del tutto priva di fondamento. La non configurabilità dell'asserita servitù di parcheggio rende quindi del tutto irrilevante la doglianza circa l'inesatta individuazione dell'aera adibita a parcheggio, peraltro anch'essa fondata su mere asserzioni sfornita di supporto probatorio.
§
Con il settimo motivo, gli appellanti hanno censurato il rigetto della domanda di accessione invertita ex art. 938 c.c., da essi formulata in via riconvenzionale, e sostenuto di avere agito in buona fede, confidando sulle indicazioni del tecnico di fiducia (geom.
. CP_11
La doglianza è infondata, posto che, nel caso che occupa, mancano i presupposti richiesti dall'art. 938 c.c. per l'operatività dell'accessione invertita e consistenti sia nello sconfinamento in buona fede sia nella costruzione di un edificio. In merito alla buona fede la Cassazione ha pronunciato il seguente principio: << la buona fede rilevante ai fini dell'accessione invertita di cui all'art. 938 c.c. consiste nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione. Essa, in assenza di una previsione analoga a quella dettata in materia di possesso dall'art. 1147 c.c., non è presunta, ma deve essere provata dal costruttore;
ai fini probatori, è necessario avere riguardo alla ragionevolezza dell'uomo medio e al convincimento che questi poteva legittimamente formarsi circa l'esecuzione della costruzione sul proprio suolo, in base alle cognizioni possedute effettivamente o che egli avrebbe potuto acquisire con un comportamento diligente, sicché la buona fede pag. 13/20 deve escludersi qualora, in relazione alle particolari circostanze del caso concreto, il costruttore avrebbe dovuto fin dall'inizio anche solo dubitare della legittimità dell'occupazione del suolo del vicino>>. (Cass. civ., Sez. VI-2, ordinanza n. 11845 del
6 maggio 2021). Nel caso in esame, non solo la buona fede dei convenuti non è positivamente dimostrata, ma è stata condivisibilmente esclusa dalla sentenza di primo grado in considerazione del fatto, di cui si è già detto, che nella planimetria di accatastamento, curata dal tecnico di fiducia dei convenuti, il fabbricato risulta essere ubicato sul confine delle due particelle. Si è anche osservato che lo stesso tecnico, escusso nel giudizio di primo grado, ha riferito che all'epoca del suo operato il muro non esisteva e ciò smentisce definitivamente l'assunto degli appellanti.
Del tutto dirimente ad escludere l'accessione invertita risulta poi il rilievo per cui le costruzioni cui si riferisce l'art. 938 c.c. devono consistere in “edifici” in senso proprio, cioè in “una struttura muraria complessa idonea alla permanenza nel suo interno di persone e di cose, non potendo, quindi, essere invocato con riguardo a opere diverse”
(Cass. 16331/2020; Cass. civ. sez. II, 16/09/2019, n. 22997), come rilevato anche dal giudice in primo grado, che ha escluso l'applicabilità dell'istituto al caso di specie trattandosi di un marciapiede.
§
Con l'ottavo motivo, gli appellanti hanno evidenziato che, negli atti provenienza, la particella 102 è definita come “stradella interpoderale'', dal che deriverebbe il diritto di godimento dei convenuti negli stessi termini del loro dante causa ( , Persona_6 padre dell'attore ). Controparte_4
Con il nono motivo, gli appellanti, discettando sulla qualità di strada interpoderale se non addirittura pubblica della particella 102, hanno lamentato la violazione dell'art. 879, comma 2, c.c., secondo cui alle costruzioni che si affacciano in confine con le piazze e le vie pubbliche o gravate da servitù pubbliche di passaggio, non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi ed i regolamenti che li riguardano. Hanno quindi sostenuto di aver comunque osservato le regole sulle distanze, in virtù dell'esistenza (non contestata) della strada interpoderale.
Con il decimo motivo, gli appellanti hanno dedotto la violazione di legge, e segnatamente dell'art. 879, comma 2, c.c., in relazione agli artt. 905 e 906 c.c. In sintesi, con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle di cui al precedente motivo, hanno sostenuto che la decisione impugnata non avrebbe considerato “il contenuto degli pag. 14/20 atti pubblici nella loro globalità”, così incorrendo in errore con riferimento alla ritenuta violazione delle disposizioni in materia di distanze.
Anche l'ottavo, il nono e il decimo motivo possono essere trattati congiuntamente, stante la comune attinenza alla asserita qualità di stradella interpoderale identificata dalla particella 102 ed alle correlate conseguenze giuridiche.
Giova premettere che le argomentazioni dei convenuti circa la qualificazione della particella 102 e le ipotizzate conseguenze giuridiche sono state introdotte solo nelle controdeduzioni alla c.t.u. e poi in comparsa conclusionale. Al riguardo, la sentenza di primo grado ha osservato che “talune delle argomentazioni contenute nella comparsa conclusionale dei convenuti sono completamente esorbitanti e del tutto nuove rispetto ai termini della lite e all'oggetto di essa quale delineato negli atti introduttivi del giudizio.
Tali domande totalmente nuove (prospettanti ad es. gli effetti dell'accertamento della comunione prò indiviso della stradella interpoderale, la nullità della costituzione della servitù di passaggio presente nell'atto di compravendita, mai prima dedotta, ecc) non possono trovare ingresso perché di fatto costituiscono domande diverse da quelle già proposte, sono tardivamente prospettate, fuori del termine ultimo del contraddittorio, rappresentato dal momento della precisazione delle conclusioni;
tali domande sono inammissibili e non possono essere neppure esaminate”.
In ogni caso, le doglianze degli appellanti sono infondate, oltre che reciprocamente contraddittorie, ove si consideri che gli appellanti, per un verso, sostengono il regime di comunione sulla stradella interpoderale, descritta come strada vicinale agraria privata formata “ex collatione privatorum agrorum”, trattandola poi alla stregua di una strada pubblica con le conseguenze di cui all'art. 879 c.2 c.c. sull'esonero del rispetto delle distanze.
Al riguardo, in fatto, deve rammentarsi che, come anche evidenziato dalla c.t.u., nel relativo atto di provenienza, è espressamente precisato che “i coniugi Parte_7 come pure, i loro eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, avranno, diritto pedonale e carraio, sulla stradella interpoderale esistente, limitatamente al tratto necessario per accedere al terreno acquistato con obbligo di concorrere alla manutenzione del tratto di strada utilizzato per l'accesso; che “il tracciato della strada interpoderale dovrà sempre risultare sgombro da qualsiasi mezzo od oggetto”; che “ i coniugi Parte_7 avranno diritto di passaggio, sempre pedonale e carraio, sulla rampa che collega la via
Provinciale Reggio Campi con l'esistente piazzale di proprietà dei germani CP_5
pag. 15/20 esclusivamente e limitatamente all'accesso alla loro proprietà, precisando che su tale rampa è vietata sia la sosta con mezzi che il deposito di materiale di qualunque genere>> (pagg.
7-8 ctu).
In diritto, la Corte di cassazione ha chiarito che “nell'ipotesi della formazione di una strada vicinale agraria ex collatione agrorum privatorum, le porzioni di suolo a tal fine utilizzate non restano nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti, ma danno luogo a una nuova entità economica e giuridica, oggetto di comunione e godimento da parte di tutti, in base ad un comune diritto di proprietà” (Cass. 6773/2012, conforme Cass. 12786/2007, Cass. 58/1996). Tale strada rimane privata salva l'ipotesi in cui sussistano i requisiti del passaggio esercitato da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse, anche per il collegamento con la pubblica via, e dell'esistenza di un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico” (Cass. 16864/2013).
La natura pubblica della strada vicinale (strada privata soggetta a pubblico passaggio), dipende infatti dalla compresenza di tre condizioni, quali: il passaggio esercitato iure servitutis pubblicae, da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;
la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via;
ed infine un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile. Inoltre, la qualificazione di una strada come pubblica, ai fini dell'esonero dal rispetto delle distanze nell'apertura di vedute dirette e balconi, ex art. 905, terzo comma, c.c., esige che la sua destinazione all'uso pubblico risulti da un titolo legale, che può essere costituito non solo da un provvedimento dell'autorità o da una convenzione con il privato, ma anche dall'usucapione, ove risulti dimostrato l'uso protratto del bene privato da parte della collettività per il tempo necessario all'acquisto del relativo diritto, restando peraltro escluso che, a tal fine, rilevi un uso limitato ad un gruppo ristretto di persone che utilizzino il bene “uti singuli”, essendo necessario un uso riferibile agli appartenenti alla comunità in modo da potersi configurare un diritto collettivo all'uso della strada e non un diritto meramente privatistico a favore solo di alcuni determinati soggetti>>. (Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 16200 del 26 giugno 2013).
pag. 16/20 Nel caso di specie, non vi è alcuna prova dell'asserita natura pubblica della c.d. strada interpoderale, peraltro contraddetta dall'atto acquisto e dagli stessi convenuti- appellanti, nella misura in cui ne hanno sostenuto l'origine ex collatione privatorum agrorum”. Peraltro, anche in quest'ultima ipotesi, l'eventuale proprietà comune della particella non giustificherebbe la costruzione su detta proprietà né la violazione delle distanze legali per l'apertura di luci e vedute, posto che le prescrizioni contenute nell'art. 905 c.c. si applicano anche quando lo spazio su cui si apre la veduta sia comune, in quanto in comproprietà tra le parti in causa, poiché la qualità comune del bene su cui ricade la veduta non esclude il rispetto delle distanze predette. (Cass. civ.,
Sez. II, sent. n. 17480 del 4/07/18). La Cassazione ha spiegato che l'apertura di una veduta da una parete di proprietà individuale verso lo spazio comune rimane soggetta alle prescrizioni contenute nell'art. 905 c.c., finendo altrimenti per imporre di fatto una servitù a carico della cosa comune, senza che operi, al riguardo, il principio di cui all'art. 1102 c.c., in quanto i rapporti tra proprietà individuali e beni comuni finitimi sono disciplinati dalle norme che regolano i rapporti tra proprietà contigue o asservite;
né può invocarsi, al fine di escludere la configurabilità di una servitù di veduta sul cortile di proprietà comune, il principio “nemini res sua servit”, il quale trova applicazione soltanto quando un unico soggetto è titolare del fondo servente e di quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro. (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 26807 del 21 ottobre 2019)
§
Con l'undicesimo motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado per non aver ritenuto di procedere ad integrazione dei quesiti formulati al c.t.u. o di disporre una nuova c.t.u. e ritenuto, per contro, di poter disporre di elementi sufficienti alla decisione. Hanno quindi reiterato la richiesta istruttoria in appello, chiedendo il rinnovo della c.t.u.
Al riguardo, giova rammentare che l'art. 345 c.p.c. ha modulato la disciplina delle prove in appello in quanto strumentali alla pronuncia nel grado in cui sono proposte, prevedendo una serie di preclusioni e decadenze. In tale logica, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, le richieste istruttorie non accolte, le quali non vengano riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il pag. 17/20 giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione (Cass. Civ. 9410/2011; 16953/2013).
Nel caso di specie, si rileva che la richiesta di integrazione o rinnovazione della c.t.u. non è stata riproposta in sede di precisazioni delle conclusioni (v. foglio di precisazione delle conclusioni nell'interesse dei convenuti e odierni appellanti del
3.7.2017). Inoltre, nel merito, va confermata l'ordinanza (dep. il 6.6.2023) con la quale questa Corte ha ritenuto non necessario disporre la rinnovazione della c.t.u. Nel rimandare a quanto già detto con riferimento ai precedenti motivi di appello, la c.t.u. esperita nel giudizio di primo grado risulta chiara, esaustiva e convincente;
peraltro, a prescindere dalle corrette deduzioni del c.t.u., gli elementi di giudizio acquisiti in atti consentono di pervenire con rassicurante certezza alla decisione. Al contempo, le critiche mosse dagli appellanti alla c.t.u. non evidenziano errori, ma si sostanziano in mere differenti interpretazioni oltre che nella richiesta di ulteriori e più approfonditi rilievi topografici, i quali tuttavia, come precisato dal c.t.u., sconterebbero comunque margini di incertezza dovuti all'esiguità della porzione di terreno contesa e di fisiologici margini di errore e tolleranza connessi al rilevamento topografico.
§
Con la comparsa di costituzione in appello, gli appellati hanno chiesto la condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. La condotta dell'aver proposto o resistito in giudizio temerariamente con mala fede o colpa grave si realizza quando la parte è consapevole dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, ed abusa dello strumento processuale per meri fini dilatori ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti (Cass. SS. UU. n. 9912/2018). La domanda ex art.96 c.p.c., per poter essere accolta, presuppone non solo la totalità della soccombenza dell'avversario e la prova dell'altrui mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, ma anche la prova di un danno subito in conseguenza della condotta temeraria della parte (Cass. 29.5.1984, n.3274). Secondo costante giurisprudenza di legittimità, con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma
1, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, pag. 18/20 desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (Cass., Sez. I, 4 novembre 2005, n. 21393; Cass., Sez. I, 30 luglio 2010, n. 17902). Considerato quanto sopra, nonostante la totale soccombenza degli appellanti, non vi è prova della loro mala fede né parte appellata ha fornito utili elementi di prova, anche in relazione al pregiudizio eventualmente subito.
§
La regolamentazione delle spese. Giova premettere che, nel caso di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato e contestuale rigetto dell'appello, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado, non ha luogo un'ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca (Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 22952/19). Ai sensi dell'art. 91
c.p.c., quindi, le spese devono essere poste integralmente a carico dell'odierna appellante soccombente.
Tenuto conto dei parametri di cui D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, e del valore della causa, pari a € 712,00 (come dichiarato dagli attori nell'atto introduttivo di primo grado), i compensi vanno liquidati nella misura media, stante il correlato grado di complessità della causa e non sussistendo apprezzabili motivi per discostarsene, salvo che per la fase istruttoria e/o di trattazione, liquidata nella misura minima, in considerazione del minore impegno richiesto e non essendosi proceduto ad istruzione in appello. Inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014, si ritiene congruo riconoscere all'unico difensore degli appellati un aumento pari al 10% del compenso tabellare per ciascuna delle altre parti assistite oltre la prima.
Le competenze, pertanto, sono liquidate in complessivi € € 817,60 (Fase di studio della controversia, valore medio: € 142,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio:
€ 142,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 90,00; Fase decisionale, valore medio: € 210,00; Compenso tabellare € 584,00; aumento per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale: € 233,60; compenso maggiorato comprensivo degli aumenti: € 817,60) oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, a carico degli appellanti e da distrarsi, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., in favore del difensore degli appellati, Avv. Francesco Polimeni, dichiaratosi anticipatario.
Nulla sulla spese con riferimento alle parti contumaci. pag. 19/20 L'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, anche al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 817,60, oltre spese generali, c.p.a.
e i.v.a., se dovute e come per legge, distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore degli appellati, Avv. Francesco Polimeni.
Si attesta la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché parte appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 22.7.2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Alessandro Liprino Natalino Sapone
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