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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/12/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3088/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ) e (c.f. , con Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 il patrocinio degli avv. VICENTINI ERICA e , elettivamente domiciliato in VIA GRAZIOLI 73 38122
TRENTO, presso il difensore avv. VICENTINI ERICA
ATTORI
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANELLA Parte_3 C.F._3
IA e elettivamente domiciliato in VIA ALEARDI, 20/B 25121 BRESCIA presso lo studio dell'avv. ZANELLA IA
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLLINI PIETRO e Controparte_1 C.F._4 elettivamente domiciliato in BRESCIA 25121 BRESCIA presso lo studio dell'avv. POLLINI PIETRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
RICORRENTI: - nel merito, in via principale, dichiarare per i motivi di cui in narrativa la nullità di tutti gli asseriti contratti in questa sede impugnati, stipulati dai ricorrenti e parte convenuta anche quale titolare di tale IT Italian Trade Company, condannando in solido la medesima parte convenuta alla pagina 1 di 21 restituzione ai signori e della somma di € 201.764,00 oltre interessi di legge, ovvero Pt_1 Pt_2 della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- nel merito, in via di secondo subordine, accertata sulla base dei motivi dedotti in narrativa la sussistenza di dolo e/o errore quali cause di annullamento di tutti gli asseriti contratti in questa sede impugnati, stipulati dai ricorrenti e parte convenuta anche quale titolare di tale IT Italian Trade
Company, condannare in solido la medesima parte convenuta alla restituzione ai signori e Pt_1 della somma di € 201.764,00 oltre interessi di legge, ovvero della maggiore o minore somma Pt_2 ritenuta di giustizia;
- nel merito, in via di terzo subordine, accertato sulla base dei motivi dedotti in narrativa l'indebito arricchimento, in solido, di parte convenuta, condannare la medesima alla restituzione ai signori e della somma di € 201.764,00 oltre interessi di legge, ovvero della maggiore o minore Pt_1 Pt_2 somma ritenuta di giustizia;
- nel merito, in ogni caso, accertato sulla base dei motivi dedotti in narrativa il grave danno ingiusto patito dai ricorrenti, condannare in solido i signori e al Parte_3 Controparte_1 risarcimento del danno ai ricorrenti, quantificato prudenzialmente nella somma di euro 300.000,00, oltre rivalutazione monetaria, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia
Si chiede occorrendo ammettersi prova per testi e interrogatorio formale dei convenuti sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che la signora e il marito sono pensionati con reddito di circa € Pt_1
30.000,00 annui e proprietari di 2 abitazioni, una a DA (TN) e una a NE sul Garda (BS);
2. vero che la signora e il marito percepiscono un reddito di circa € 30.000,00 annui e sono oggi Pt_1 proprietari di 3 abitazioni, una a DA (TN), una in provincia di Bassano del Grappa (VI) e una a
NE sul Garda (BS);
3. vero che la signora ha conosciuto la signora Pt_1 Parte_3 nell'autunno del 2014; 4. vero che nel 2014 la signora veniva presentata alla
[...] Parte_3 signora come agente immobiliare attiva sul Lago di Garda e a livello internazionale con
Pt_1 esperienza almeno ventennale;
5. vero che nel 2015 la signora voleva acquistare un immobile
Pt_1 sul Lago di Garda e necessitava di un agente immobiliare che conoscesse la zona;
6. vero che la signora nel 2015, quando conosceva la signora aveva già adocchiato degli immobili
Pt_1 Parte_3 che avrebbero potuto costituire l'esito del suo investimento;
7. vero che nel 2015 la signora
Pt_1 intendeva trovare un agente immobiliare giovane ed esperto che le permettesse di non poter incorrere in errore;
8. vero che nel 2015 la signora si è presentata alla signora come agente Parte_3 Pt_1 immobiliare esperta del Lago di Garda;
9. vero che dal 2015 a oggi la signora è stata
Pt_1 sottoposta a cure per patologie cardiache, cardiocircolatorie e oncologiche;
10. vero che nel 2015 in più occasioni la signora ha confidato alla signora le sue apprensioni in ordine al
Pt_1 Parte_3
pagina 2 di 21 suo stato di salute;
11. vero che nel 2015 la signora chiedeva alla signora di Pt_1 Parte_3 accompagnarla a visionare un immobile in vendita sul Lago di Garda;
12. vero che, dal momento della loro conoscenza avvenuta nella primavera del 2015, la signora e la signora Pt_1 Parte_3 hanno intrattenuto contatti telefonici (chiamate e messaggi) almeno settimanali;
13. vero che la signora e la signora durante gli anni di loro conoscenza, si sentivano anche più volte al Pt_1 Parte_3 giorno per telefono;
14. vero che nel 2015 la signora ostentava plurimi affari e trattative Parte_3 immobiliari in corso ovunque in Italia e all'estero; 15. vero che nel 2015 la signora Parte_3 proponeva alla signora e al signor di acquistare tramite lei stessa degli appartamenti in Pt_1 Pt_2
Egitto, a Hurgada sul Mar Rosso;
16. vero che nel 2015 la signora proponeva alla Parte_3 signora e al signor di acquistare due appartamenti facenti parte di un resort, denominato Pt_1 Pt_2
a Hurgada, sul Mar Rosso;
17. vero che nel 2015 la signora diceva alla Persona_1 Parte_3 signora di essere titolare con il sig. della società IT Italian Trade Company, Pt_1 Controparte_1 che trattava compravendite immobiliari in Egitto;
18. vero che nel 2015 la signora Parte_3 esponeva alla signora di essere titolare della società IT Italian Trade Company che, in quel Pt_1 periodo, stava monitorando la costruzione del resort denominato a Hurgada sul Mar Persona_1
Rosso e avrebbe curato la vendita degli appartamenti;
19. vero che nel 2015 il resort Persona_1 era in corso di costruzione a Hurgada sul Mar Rosso, come da documento che si rammostra in copia al teste, e avrebbe contemplato appartamenti vista mare con balconi, piscina privata e ogni genere di confort;
20. vero che la signora e il signor nel 2015 manifestavano alla signora Pt_1 Pt_2 Pt_3 la volontà di procedere all'acquisto di due appartamenti presso il resort a
[...] Persona_1
Hurgada sul Mar Rosso;
21. vero che la signora e il signor sottoscrivevano in data Pt_1 Pt_2
7.12.2015 due documenti in cui era rappresentata la compravendita di due appartamenti presso il resort a Hurgada sul Mar Rosso, immobili identificati quali il H414 di 65 mq al sesto piano, Persona_1 con vista mare e il H409 di 57 mq con vista piscina, come da documenti che si rammostrano al teste;
22. vero che nel 2015 i signori e si recavano in Egitto con la signora per
Pt_1 Pt_2 Parte_3 vedere gli appartamenti del complesso a Hurgada sul Mar Rosso, come da documento Persona_1 che si rammostra al teste;
23. vero che nei loro due viaggi in Egitto del 2015 i signori e
Pt_1 Pt_2 erano portati dalla signora a visitare degli appartamenti, una prima volta vuoti e una Parte_3 seconda volta arredati;
24. vero che nel loro viaggio in Egitto del 2015 i signori e hanno
Pt_1 Pt_2 solo preso visione di due appartamenti senza essere immessi in alcun possesso, dato che non hanno ricevuto copia delle chiavi;
25. vero che, dal momento della sottoscrizione dei documenti identificati quali contratti di compravendita, i signori e hanno versato alla signora
Pt_1 Pt_2 Parte_3 tramite bonifico bancario all'IBAN alla stessa intestato, la somma di € 185.274,00 tramite plurimi pagina 3 di 21 accrediti in conto corrente;
26. vero che, nel periodo in cui i signori e hanno versato Pt_1 Pt_2 tramite bonifico bancario la somma di € 185.274,00 alla signora questa diceva loro che
Parte_3 si sarebbe occupata di tutte le incombenze connesse all'acquisto degli appartamenti in oggetto, inclusi gli aspetti burocratici e l'arredamento; 27. vero che, in plurime occasioni dopo la firma dei documenti qualificati come contratti di compravendita, la signora prometteva ai signori e
Parte_3 Pt_1 che gli immobili dagli stessi acquistati in Egitto sarebbero stati consegnati completi, arredati e Pt_2 pronti all'uso; 28. vero che, in plurime occasioni dopo la firma dei documenti qualificati come contratti di compravendita, la signora che la signora e il marito sarebbero diventati
Parte_3 Pt_1 proprietari di due appartamenti in Egitto che sostanziavano un ottimo investimento in un'ottica di locazione turistica;
29. vero che, nell'occasione in cui la signora ha fatto sottoscrivere ai
Parte_3 signori e i documenti qualificati come contratti di compravendita, la medesima Pt_1 Pt_2 sottoponeva alla loro firma anche un documento con cui rappresentava di farsi incaricare per la gestione locativa degli stessi immobili;
30. vero che, dopo la firma dei documenti qualificati come contratti di compravendita, la signora prometteva più volte ai signori e
Parte_3 Pt_1 Pt_2 che avrebbe potuto gestire anche la locazione turistica degli appartamenti acquistati in Egitto, versando loro il ricavato dedotte le spese;
31. vero che i ricorrenti sottoscrivevano un documento presentato dalla signora come accordo d'intenti con il quale si obbligavano a mettere a disposizione
Parte_3 della IT Italian Trade Company, nella persona della medesima signora gli
Parte_3 appartamenti a Hurgada in Egitto;
32. vero che i signori e hanno sottoscritto solo i Pt_1 Pt_2 documenti qualificati dalla signora come atti di compravendita e accordo d'intenti; 33.
Parte_3 vero che per gli immobili a Hurgada in Egitto i signori e non hanno sottoscritto alcun Pt_1 Pt_2 rogito notarile;
34. vero che, dopo la sottoscrizione dei documenti qualificati come contratti di compravendita, i signori e non hanno ricevuto alcun certificato di proprietà degli Pt_1 Pt_2 immobili a Hurgada in Egitto;
35. vero che, dopo la sottoscrizione dei documenti qualificati dalla signora come atti di compravendita e accordo d'intenti, la signora e il signor
Parte_3 Pt_1 non hanno percepito la rendita locatizia degli appartamenti a Hurgada in Egitto;
36. vero che, Pt_2 dopo la sottoscrizione dei documenti qualificati dalla signora come atti di
Parte_3 compravendita e accordo d'intenti, la signora nel 2015 si è recata con la signora Pt_1 Pt_3 al negozio IKEA di Brescia per l'acquisto di tendaggi, zanzariere e altri utensili per gli
[...] appartamenti a Hurgada in Egitto;
37. vero che i pagamenti dei beni acquistati presso il negozio IKEA di Brescia dalla signora in compagnia della signora sono stati effettuati tutti Pt_1 Parte_3 dalla signora e gli oggetti sono trattenuti dalla signora 38. vero che la signora Pt_1 Parte_3 nell'autunno 2015 ha consegnato nelle mani della signora per gli appartamenti Pt_1 Parte_3
pagina 4 di 21 a Hurgada in Egitto copriletti, lenzuola, cuscini, coperte, federe, asciugamani e biancheria per la casa, corredi di pregio tenuti da parte nel corso degli anni, 39. vero che la signora nel 2015 ha Pt_1 pagato per gli appartamenti a Hurgada in Egitto 2 televisori, 2 condizionatori, lampade, tavoli e sedie da interno, tavolini e sedie per i balconi;
40. vero che gli acquisti degli arredi per gli immobili a
Hurgada in Egitto sono stati sostenuti economicamente solo dalla signora e dal signor Pt_1 CP_2 talvolta pagando al momento dell'acquisto, talaltra rimborsando alla signora il costo Parte_3 dalla stessa comunicato, mediante bonifici di pagamento all'IBAN alla stessa intestato;
41. vero che la signora nel 2020 versava alla signora la somma di € 3.700,00, nel 2021 la Parte_3 Pt_1 somma totale di € 2.800,00 e nulla per il 2022 e gli anni successivi;
Si indicano quali testi da sentire sui fatti di causa: - sig. , nato a [...] il [...], residente a [...]
Trento n. 27; - sig. , nato a [...] il [...], residente a Controparte_3
Fornace (TN), Via Strada nuova n. 4; - sig. nato a [...] il [...] Testimone_2
e residente a [...]; - sig. , residente Testimone_3
a NE, Via Maggiorana n. 12
In ogni caso: con vittoria delle spese anche generali nella misura del 15%, competenze di causa, oltre
IVA e CNPA.
CONVENUTA:in via preliminare, in ogni caso, e gradatamente nei singoli capi: revocare e/o dichiarare inesistenti, nulli ed inefficaci rispetto alla Sig.ra tutti i Parte_3 provvedimenti assunti nel corso del presente procedimento;
ulteriormente, in via preliminare, e via via gradatamente nei singoli capi: a) in accoglimento delle deduzioni svolte al capo I.1), pronunciare il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano in favore del
Giudice Egiziano, e, segnatamente, del Tribunale di Hurgada;
b) in accoglimento delle deduzioni svolte al capo I.2), pronunciare l'inapplicabilità della legge italiana in favore della legge egiziana, dichiarando di conseguenza nulla, inammissibile e/o infondata ogni domanda avversariamente rassegnata, poiché tratta da legge non applicabile alla fattispecie;
c) in accoglimento delle deduzioni svolte al capo I.3) pronunciare l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Trento rispettivamente, per giurisdizione, a favore del Tribunale di Hurgada e, subordinatamente, a favore del Tribunale di Brescia;
d) in accoglimento delle deduzioni svolte al capo I.4) pronunciare il mancato esperimento della procedura di mediaconciliazione obbligatoria, per l'effetto differendo l'udienza al fine di consentirne l'espletamento ed, in caso di mancata e/o non congrua attivazione del medesimo entro il termine ed alle condizioni che saranno all'uopo dettate, dichiarare l'improcedibilità dell'azione;
pagina 5 di 21 e) in accoglimento delle deduzioni svolte al capo I.5), pronunciare il difetto di legittimazione passiva in capo alla Sig.ra personalmente, comunque esentandola da ogni avversaria pretesa Parte_3 poiché terza rispetto ai contratti e ad alcuna condotta quivi descritta;
nel merito: respingere ogni domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata;
in via istruttoria,
a)ai sensi e nei termini di cui agli artt. 118 e 258 c.p.c., disporsi l'ispezione giudiziale sugli immobili per cui è causa, contraddistinti dalle sigle H 409 e H414, siti in Hurgada (Egitto), nel complesso
Florenza KH OR.
b) senza assunzione di oneri che non competono, e nei soli limiti della prova denegatamente occorrente alla reiezione delle domande avversarie e/o all'accoglimento della manleva quivi azionata, ai sensi e nei termini di cui all'art. 2697 c.c., disporre interrogatorio formale dei ricorrenti e Parte_1 Pt_4
(su tutti i successivi capi), oltre prova per testi (secondo i nominativi ed estremi oltre indicati) sui
[...] seguenti capitoli, da aversi tutti preceduti da rituale “vero che”: 1) la Sig.ra da Parte_3 trent'anni svolge attività di intermediazione e gestione di patrimoni immobiliari, dapprima, tramite la società operante nella zona del lago di Garda e da lei partecipata, indi nella Controparte_4 zona del Mar Rosso;
2) in data 24.03.2010 la Sig.ra ha costituito la società Italian Trade Parte_3
Company, avente quale oggetto sociale la “attività di intermediazione immobiliare e gestioni turistiche all'estero in specifico in Egitto”, operante sotto l'acronimo I.T.C (appunto, Italian Trade Company cfr. doc.1) e regolarmente registrata presso la Camera di Commercio di HU;
ossia Ente a responsabilità limitata, dotato di una propria completa autonomia patrimoniale (cfr. doc. 1, pag. 2, n.
9), avente numero di registrazione camerale n.44902 e licenza n.412 del 24.03.2010, amministrato e partecipato dalla donna nella misura del 90%, e soltanto compartecipato dal sig. nella misura CP_5 residuale del 10% (cfr.doc.2). 3) dal 2010 ad oggi, la IT ha compiuto in Egitto, quale mediatore, oltre cento operazioni di compravendita immobiliare, firmando dapprima contratti preliminari tesi all'acquisto dei beni da costruttori e venditori, poi facendosi fornire la provvista su proprio conto corrente, ed infine stipulando i contratti definitivi davanti ad avvocati in Egitto, previo pagamento, da parte della medesima IT ed in favore del venditore, dei corrispettivi indicati negli atti;
4)
Nell'autunno del 2014, l'esponente ha conosciuto i Sigg.ri e che hanno dichiarato di Pt_1 Pt_4 voler reperire immobili da mettere a rendita in Egitto, trascorrervi brevi periodi di vacanza. 5) I ricorrenti si sono recati due volte a visionare gli appartamenti siti in Hurgada, nel complesso Florenza
KH OR (cfr.doc. 3), accompagnati dalla sig.ra . 6) in data 10.04.2015 Persona_2 ricorrenti hanno stipulato con I.T.C. il contratto preliminare di compravendita agli atti, previdente, essenzialmente, dal lato della società, l'obbligazione di procurare l'adempimento del terzo proprietario,
e, dal lato degli acquirenti, l'onere di fornire le provviste per il rogito entro il relativo incombente pagina 6 di 21 (cfr.doc. 4). 7) E così, infatti, secondo la documentazione già prodotta, - la sig.ra ha dichiarato Pt_1 di omettere ogni trasferimento di denaro alla società egiziana senza averne le garanzie;
- la Sig.ra ha ricevuto dagli interessati la somma di €. 92.000,00 a mezzo di una serie di rimesse Parte_3 progressive, ossia, segnatamente, il 11/10/2014 un assegno di €. 5.000,00 (cfr.doc. 5), il 10/04/2015 un vaglia postale di €. 33.696,00 (cfr.doc.6), il 04/06/2016 ed il 09/06/2016 due bonifici di complessivi €.
50.544,00 (cfr.doc.7), ossia, rispettivamente, €. 30.000,00 ed €. 20.544,00; (cfr. doc.34). - ha infine bonificato detto importo ad I.T.C., sempre a più rimesse ed anche unitamente ad altri flussi, presso il conto corrente alla stessa intestato e giacente presso FAB First Abu Dhabi Bank – Egytpt Branches
(cfr. docc. 8 – 9- 34); 8) in data 7 dicembre 2015 i Sigg.ri e hanno acquistato due Pt_1 Pt_4 appartamenti contraddistinti dalle sigle H 409 e H414, siti in Hurgada, nel complesso Florenza
KH OR alle condizioni proposte dal costruttore e venditore, E.I.T.C “ Controparte_6
”, con sede legale al Cairo (Egitto) e sede locale in HU (Egitto), così accettandone il
[...] prezzo, fissato ad €. 92.000,00; 9) in data 7.12.2015, le chiavi di entrambi gli immobili sono state consegnate dall'avv. a mani della sig.ra nell'Ufficio del medesimo Controparte_7 Pt_1 professionista in sede di stipula di atto di acquisto, alla presenza della sig.ra e Persona_2 della resistente;
10) nel suddetto contesto, i neoproprietari hanno conferito alla I.T.C. apposito mandato di gestione degli affitti, stipulando dapprima l'accordo in data 20 aprile 2016 (cfr.doc.12), volto a garantire loro una rendita annuale di €. 5.520,00, indi il contratto del 08/05/2019, con previsione di un ritorno annuale pari al 4% del prezzo pagato per gli immobili (92.000 al 4%= 3.680,00; cfr. doc.13);
11) nel mese di giugno 2019, in NE (BS), presso l'abitazione della Sig.ra alla presenza Pt_1 del sig. , la sig.ra ha consegnato alla ricorrente medesima una nuova copia delle Testimone_3 Pt_3 chiavi di accesso agli immobili di Hurgada;
12) gli immobili contraddistinti dalle sigle H 409 e H414, siti in Hurgada, nel complesso Florenza KH OR sono esistenti, ammobiliati ed approntati per il relativo uso. 13) la I.T.C. ha versatole somme previste, anche con provvista propria, corrispondendo ai ricorrenti l'importo complessivo di €. 17.680,00 a titolo di canoni di locazione, come da documentazione versata in atti (cfr.doc.14); 14) la Sig.ra già dal 2018 ha dichiarato agli Pt_3 acquirenti che “il loro contratto era in tutto e per tutto valido già per effetto dell'accordo stipulato avanti l'avvocato, tuttavia la registrazione è prevista per regolarità formale”; la sig.ra ha Pt_1 risposto “non intendo pagare le tasse dello Stato Egiziano” (cfr. doc. 15); 15) in data 30 marzo 2023, la
Sig.ra per conto di I.T.C., ha dichiarato alla ricorrente le rendite delle proprietà Parte_3
(cfr.doc. 16), e ha predisposto la documentazione atta alla registrazione della compravendita, dichiarando alla cliente di contattare direttamente l'avv. Taher Sayed onde eseguire gli incombenti del caso e procedere anche alla vendita degli immobili (cfr. doc. 17); 16) nel medesimo periodo, del tutto pagina 7 di 21 inaspettatamente, la Sig.ra ha però contattato telefonicamente la mediatrice alla presenza di un Pt_1 uomo (percepibile dai suggerimenti in sottofondo) ed, in tale circostanza, in stato di evidente alterazione, dichiarato “non me ne frega niente degli appartamenti, voglio duecentocinquantamilaeuro e basta, se no vedi che bello scherzetto che ti faccio”; la sig.ra ha chiesto le spiegazioni del suo Pt_3 comportamento e della fomentazione praticata dall'uomo medesimo;
17) i Sigg.ri Persona_3 sconoscono il Sig. mai avendolo incontrato, frequentato o contattato;
18) alcun rapporto CP_5 telefonico, personale, contrattuale e di altro genere è mai intercorso tra i Sigg.ri ed il Persona_3
Sig. 19) il Sig. è stato assente a tutti gli eventi collegati alla proprietà ed ai CP_5 CP_5 contratti per cui è causa, sia in fase di trattative e visite agli immobili, sia in fase di stipula dei contratti, sia in fase di intrattenimento dei rapporti successivi alle stipule. c) si indicano quali testi sui capi che precedono (1) i Sigg.ri: SA (BS); da NE (BS); Per_2 Parte_5 Testimone_3 [...] da Agrigento;
da Verona;
da Brescia;
da CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
Peschiera d/g (BS); da Brescia;
da Brescia;
da CP_12 CP_13 CP_14 CP_15
[... ; da NE;
da Verona;
da Brescia;
Controparte_16 CP_17 Persona_4
e ha HU;
dalla Germania (anche, se ritenuto, ex CP_18 CP_19 Persona_5 art. 204 c.p.c.); da Foggia;
dalla Svezia (anche, se ritenuto, Controparte_20 Persona_6
Pers ex art. 204 c.p.c.); ed dalla Germania (anche, se ritenuto, ex art. 204 c.p.c.); Persona_8 da Verona. da Napoli;
da (anche, Testimone_4 CP_21 Controparte_22 CP_23 se ritenuto, ex art. 204 c.p.c.) ; dal AI (anche, se ritenuto, ex art. 204 Controparte_24
c.p.c.); da (anche, se ritenuto, ex art. 204 c.p.c.); l.r.p.t. di (anche, se Per_9 CP_23 CP_25 ritenuto, ex art. 204 c.p.c.); avv. in Hurgada (anche, se ritenuto, ex art. 204 c.p.c.); Controparte_7
d) ci si oppone fin da ora ad alcuna istruttoria orale avversariamente richiesta d) in ogni denegata ipotesi di ammissione di prove e/o istanze di prova avversariamente rassegnate, si chiede di essere abilitati a prova contraria, diretta ed indiretta, con i medesimi testi e con quelli qui indicati;
in ogni caso, a) con congrua liquidazione e vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge;
b) laddove ritenuto, disporre il risarcimento dei danni ex art. 96, III co. c.p.c. per la somma e secondo le valutazioni di giustizia.
CONVENUTO: in via preliminare, in ogni caso, e gradatamente nei singoli capi: a) revocare e/o dichiarare inesistenti, nulli ed inefficaci rispetto al Sig. tutti i provvedimenti assunti nel corso CP_5 del presente procedimento, ivi espressamente incluso il sequestro conservativo quivi gravato;
b) in subordine, rimettere il Sig. in termini, ex art. 294 c.p.c. e/o quale altra norma applicabile, ai CP_5 fini della discussione del sequestro;
pagina 8 di 21 ulteriormente, in via preliminare, e via via gradatamente nei singoli capi:
a) in accoglimento delle deduzioni svolte al capo i), dichiarare l'inesistenza dell'atto e/o nullità del ricorso e/o del contraddittorio, comunque revocando qualsiasi provvedimento già emesso nelle more nei riguardi dell'odierno resistente, poiché evocato in giudizio quale persona dichiaratamente ignota ed erroneamente generalizzata, ovvero, comunque, rispetto alla quale non è stata dedotta alcuna specificazione sul ruolo e le condotte nei fatti di causa;
b) in accoglimento delle deduzioni svolte al capo ii), pronunciare il difetto di giurisdizione del Giudice
Italiano in favore del Giudice Egiziano, e, segnatamente, del Tribunale di Hurgada;
c) in accoglimento delle deduzioni svolte al capo iii), pronunciare l'inapplicabilità della legge italiana in favore della legge egiziana, dichiarando di conseguenza nulla, inammissibile e/o infondata ogni domanda avversariamente rassegnata, poiché tratta da legge non applicabile alla fattispecie;
d) in accoglimento delle deduzioni svolte al capo iv), pronunciare l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Trento rispettivamente, per giurisdizione, a favore del Tribunale di Hurgada e, subordinatamente, a favore del Tribunale di Brescia;
e) in accoglimento delle deduzioni svolte al capo v), pronunciare il mancato esperimento della procedura di mediaconciliazione obbligatoria, per l'effetto differendo l'udienza al fine di consentirne l'espletamento ed, in caso di mancata e/o non congrua attivazione del medesimo entro il termine ed alle condizioni che saranno all'uopo dettate, dichiarare l'improcedibilità dell'azione;
f) in accoglimento delle deduzioni svolte al capo vi), pronunciare il difetto di legittimazione passiva in capo al Sig. comunque esentandolo da ogni avversaria pretesa poiché terzo ai contratti e ad CP_5 alcuna condotta quivi descritta;
nel merito: respingere ogni domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata;
in via istruttoria, a) senza assunzione di oneri che non competono, e nei soli limiti della prova denegatamente occorrente alla reiezione delle domande avversarie e/o all'accoglimento della manleva quivi azionata, ai sensi e nei termini di cui all'art. 2697 c.c., disporre interrogatorio formale dei ricorrenti e (su tutti i successivi capi), nonché della convenuta Parte_1 Parte_4 Parte_3
(limitatamente al capo 7), oltre prova per testi (secondo i nominativi ed estremi oltre indicati)
[...] sui seguenti capitoli, da aversi tutti preceduti da rituale “vero che”: 1) i Sigg.ri Persona_3 sconoscono il Sig. mai avendolo incontrato, frequentato o contattato;
2) alcun rapporto CP_5 telefonico, personale, contrattuale e di altro genere è mai intercorso tra i Sigg.ri ed il Persona_3
Sig. 3) il Sig. è stato assente a tutti gli eventi collegati alla proprietà ed ai contratti CP_5 CP_5 per cui è causa, sia in fase di trattative e visite agli immobili, sia in fase di stipula dei contratti, sia in fase di intrattenimento dei rapporti successivi alle stipule;
4) in data 7.12.2015, le chiavi di entrambi gli pagina 9 di 21 immobili sono state consegnate dall'avv. a mani dalla sig.ra nell'Ufficio Controparte_7 Pt_1 del medesimo professionista in sede di stipula di atto di acquisto;
5) nel mese di giugno 2019, nel corso di un incontro in NE (BS), tenutosi presso l'abitazione della Sig.ra alla presenza del sig. Pt_1
, la sig.ra ha consegnato alla ricorrente medesima una nuova copia delle chiavi Testimone_3 Pt_3 di accesso agli immobili di Hurgada;
6) gli immobili contraddistinti dalle sigle H 409 e H414, siti in
Hurgada, nel complesso Florenza KH OR sono esistenti, ammobiliati ed approntati per il relativo uso;
7) nell'anno 2010, la Sig.ra ha chiesto al Sig. di intestarsi una quota del Pt_3 CP_5
10% della società che la medesima intendeva fondare in Egitto, affermando che ciò era necessitato dalla legge egiziana e che lo avrebbe tenuto esente da ogni spesa, onere ed impegno, e, sulla base di tali presupposti, avendone avuto il consenso, in data 24.03.2010 ha fondato la società IT;
8) dal 2010 ad oggi, la IT ha compiuto in Egitto, quale mediatore, oltre cento operazioni di compravendita immobiliare, firmando dapprima contratti preliminari tesi all'acquisto dei beni da costruttori e venditori, poi facendosi fornire la provvista su proprio conto corrente, ed infine stipulando i contratti definitivi davanti ad avvocati in Egitto, previo pagamento, da parte della medesima IT ed in favore del venditore, dei corrispettivi indicati negli atti;
b) si indicano quali testi sui capi che precedono (1) i
Sigg.ri: res. da SA (BS); da NE (BS); Persona_2 Testimone_3 Controparte_8 da Agrigento;
da (anche, se ritenuto, ex art. 204 c.p.c.); l.r.p.t. di (anche, Per_9 CP_23 CP_25 se ritenuto, ex art. 204 c.p.c.); avv. in Hurgada (anche, se ritenuto, ex art. 204 Controparte_7
c.p.c.); c) ci si oppone fin da ora ad alcuna istruttoria orale avversariamente richiesta d) in ogni denegata ipotesi di ammissione di prove e/o istanze di prova avversariamente rassegnate, si chiede di essere abilitati a prova contraria, diretta ed indiretta, con i medesimi testi e con quelli qui indicati;
in ogni caso, a) con congrua liquidazione e vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge;
b) laddove ritenuto, disporre il risarcimento dei danni ex art. 96, III co. c.p.c. per la somma e secondo le valutazioni di giustizia.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1.12.2023 e hanno asserito che la signora Parte_1 Parte_2 Pt_3
dopo aver carpito la totale fiducia dei ricorrenti, aveva proposto loro di acquistare degli
[...] appartamenti a Hurgada in Egitto, prospettando tale acquisto come un vantaggioso investimento.
Hanno precisato che la convenuta aveva affermato di essere titolare, con i compagno Controparte_1 di una società, IT Italian Trade Company, che si occupava di tali vendite e si era offerta di curare la messa a reddito di tali appartamenti.
pagina 10 di 21 Hanno asserito di aver sottoscritto un contratto preliminare in cui la IT Italian Trade Company appariva quale venditrice;
successivamente in data 7.12.2015 avevano sottoscritto degli asseriti atti di compravendita in cui la venditrice risultava la E.I.T.C. Agyptian International Tourism.
Hanno precisato che tale contratti presentavano varie criticità (sottoscrizione indecifrabile e senza timbri, assenza di qualsiasi registrazione), oltre a riferirsi ad immobili in costruzione (mentre poche settimane prima la convenuta aveva mostrato gli appartamenti).
Hanno affermato di aver corrisposto sul conto corrente della signora la somma di € Parte_3
160.074,00 a titolo di prezzo di vendita;
inoltre avevano corrisposto l'ulteriore importo id € 25.200,00 per l'acquisto degli arredi e le spese condominiali.
Hanno asserito di aver sottoscritto un accordo di intenti con il quale si erano impegnati a mettere a disposizione della convenuta gli immobili ad uso locatizio, ma che non avevano mai ricevuto le chiavi di detti appartamenti né avevano ricevuto i relativi frutti.
Hanno affermato che successivamente, su richiesta della convenuta, avevano acquistato beni mobili presso l'IKEA per € 16.490,00 ed avevano consegnato altri beni mobili, asseritamente destinati a tali appartamenti.
Hanno precisato che negli anni successivi la convenuta aveva corrisposto cifre irrisorie per la locazione degli appartamenti (€ 3.700,00 per il 2020; € 2.800,00 per il 2021 e nulla per gli anni successivi).
Hanno chiesto, pertanto, che fosse dichiarata la nullità di tali contratti, con condanna dei convenuti alla restituzione della somma di € 201.764,00; in via subordinata hanno chiesto che fosse dichiarato l'annullamento dei contratti o che i convenuti fossero condannati a restituire l'importo sopra evidenziato a titolo di indebito arricchimento;
in ogni caso hanno chiesto che i convenuti fossero condannati a risarcire i danni.
Con comparsa dd.
5.4.2024 si è costituita asserendo di aver costituito insieme al Parte_3 marito la Italian Trade Company avente ad oggetto la intermediazione immobiliare e gestioni turistiche all'estero, in particolare in Egitto.
Ha precisato che i ricorrenti avevano visitato gli appartamenti siti in Hurgada e avevano deciso di acquistarli. Ha asserito che il 10.4.2015 era stato sottoscritto con la IT il contratto preliminare in oggetto e che la convenuta aveva ricevuto il prezzo di compravendita.
Ha precisato che il 7.12.2015 era stato stipulato un contratto definitivo, con contestuale consegna delle chiavi degli immobili e che con accordo 20.4.2016 avevano incaricato IT di gestire gli affitti, con la garanzia di una rendita annuale (che era sempre stata regolarmente corrisposta).
Ha eccepito, preliminarmente, il difetto di giurisdizione e di competenza del Tribunale di Trento e l'inapplicabilità della legge italiana. pagina 11 di 21 Ha eccepito il mancato esperimento della procedura di mediazione, trattandosi di una causa in materia di diritti reali.
Ha eccepito, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo che i contratti erano stati CP_2 conclusi con la IT e la .
Nel merito ha ribadito che gli immobili erano esistenti;
inoltre il versamento del prezzo sul conto corrente della convenuta era stato effettuato solo in quanto i ricorrenti non disponevano di un rapporto bancario in Egitto.
Ha affermato che gli immobili erano stati consegnati e che la mancata registrazione del contratto di compravendita era stata una scelta dei ricorrenti i quali non intendevano pagare le imposte allo stato egiziano.
Ha chiesto, pertanto, che il ricorso fosse respinto.
Con comparsa dd. 26.1.2024 si è costituito asserendo di essersi separato dalla Parte_6 convenuta e che nel 2010 aveva fondato, insieme alla moglie, la società IT, pur detenendo una minima quota di partecipazione.
Ha affermato di non aver mai avuto alcun contatto con i ricorrenti.
Ha formulato le medesime eccezioni preliminari e contestazioni nel merito dell'altra convenuta ed ha ribadito la propria estraneità alla vicenda oggetto di causa.
Ha chiesto, pertanto, che le domande attoree fossero respinte.
***
Per quanto riguarda le eccezioni preliminari (difetto di giurisdizione;
difetto di competenza) sollevate da entrambi i convenuti, è sufficiente richiamare quanto già esposto nel provvedimento di sequestro conservativo.
I convenuti, invero, hanno eccepito il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana;
in particolare, hanno asserito che la causa avrebbe ad oggetto “azioni reali aventi ad oggetti beni immobili situati all'estero” e che, conseguentemente, sussisterebbe la giurisdizione dell'autorità giudiziaria egiziana ex art. 5 L.n.218/1995.
Va, al riguardo, evidenziato che le domande azionate nel giudizio merito riguardano la materia contrattuale in quanto afferiscono alla richiesta di accertare e dichiarare la nullità/o l'annullamento dei contratti di compravendita conclusi tra le parti e di ottenere, conseguentemente, la restituzione delle somme versate quale prezzo delle compravendite;
inoltre, i ricorrenti hanno ipotizzato che l'intera vicenda si inserisca in una truffa contrattuale, architettata anche dagli odierni convenuti, ed hanno chiesto che gli stessi siano condannati a risarcire i danni derivanti da tale fatto illecito (domanda in pagina 12 di 21 relazione alla quale, invece, pare sussistere astrattamente la legittimazione passiva degli odierni convenuti).
La Suprema Corte (Sez. U. ordinanza n.10994 del 25/07/2002) ha, al riguardo, statuito che “L'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 218 circoscrive l'esclusione della giurisdizione italiana, per i beni immobili situati all'estero, alle sole azioni reali;
detta norma pertanto non opera con riferimento alle azioni di carattere personale”.
Sussiste, pertanto, la giurisdizione dell'autorità italiana – con riferimento agli odierni convenuti - ai sensi dell'art. 3 L. n.218/1995, in quanto gli stessi sono residenti in Italia.
Non può operare (con riferimento alla domanda contrattuale) la clausola prevista nei contratti di compravendita;
invero, a prescindere dalle questioni attinenti alla legittimazione (che non attengono alla giurisdizione) si evidenzia che l'art. 16 dei contratti statuiva che “ has a Persona_10 jurisdiction over any disputes that may arise in the application of this contract's terms”.
Va osservato, tuttavia, che – a prescindere dal fatto che una clausola contrattuale di deroga della giurisdizione italiana è valida a condizione che la legislazione dello Stato estero preveda la possibilità di adire un giudice ed assicuri il rispetto dei principi di valenza costituzionale e internazionale, posti a tutela del diritto ad un giudizio giusto ed imparziale (Sez.U. sentenza n. 9189 del 07/06/2012) – tale deroga non potrebbe operare, considerato che gli odierni ricorrenti rivestono la qualità di consumatori
(ordinanza n. 4211 del 20/02/2013); per tale medesima ragione, sussiste – con riferimento alle domande contrattuali - la competenza del Tribunale di Trento in quanto i ricorrenti/consumatori risiedono a
DA.
Con riferimento alla – connessa – domanda risarcitoria, si evidenzia che i convenuti non hanno contestato la competenza territoriale anche con riferimento al forum commissi delicti;
pertanto,
(ordinanza n. 5456 del 10/03/2014)“In tema di competenza territoriale l'art. 20 cod. proc. civ. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origine extracontrattuale. Ne consegue che il convenuto in una causa per responsabilità aquiliana, il quale eccepisca l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l'altro, ad entrambi i criteri di collegamento previsti dalla norma (ovvero, quello del
"forum commissi delicti" e quello del "forum destinatae solutionis"), dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile
d'ufficio anche in sede di legittimità”; tale rilievo è, di per sé, sufficiente per dirimere la questione relativa all'eccezione di incompetenza territoriale.
Con riguardo alla legge applicabile, va evidenziato che nell'ipotesi di responsabilità extra contrattuale deve trovare applicazione la legge italiana, alla luce del disposto dell'articolo 62 ultimo comma della pagina 13 di 21 L.n. 218/95 a norma del quale quando il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si applicano le leggi di tale Stato.
Infondata, infine, è l'eccezione relativa all'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione;
invero, come sopra ricordato, le domande formulate in causa non attengono alla materia dei diritti reali, bensì alla materia contrattuale ed extracontrattuale.
Per quanto riguarda il merito della vertenza, risulta che e , dopo essere entrati Parte_1 Parte_2 in confidenza con la convenuta, hanno sottoscritto due contratti preliminari di compravendita dd.10.4.2015 (doc.4) con la (con sede in Controparte_26
HU) aventi ad oggetto due appartamenti siti in HU Egitto, in un non meglio identificato complesso turistico residenziale;
in particolare con il primo preliminare sottoscritto da Parte_1 venivano promessi in vendita l'appartamento n.H409 e n.H414 al prezzo di € 92.000,00 e con il preliminare sottoscritto da veniva promesso in vendita il medesimo appartamento n. 409H Parte_2 al prezzo di € 20.000,000.
Il 7.12.2015 (doc.5) risultano essere stati sottoscritti con co due Controparte_27 contratti di compravendita (redatti in lingua inglese ed araba).
Poco tempo dopo la sottoscrizione di tali atti, i ricorrenti hanno concluso con la IT Italian Trade
Company un accordo dd. 20 aprile 2016 (doc.12), in forza del quale i primi mettevano a disposizione di tale società gli immobili oggetto della sopra citata compravendita “affinché lo possa locare alla propria clientela”, dietro il pagamento di un importo netto annuale di € 5.520,00 (poi ridotto ad € 3.680,00 con il successivo accordo dd. 8.5.2019 (doc.13).
Entrambi gli accordi, inoltre, prevedevano che tali importi potessero essere investiti, sempre tramite la
IT, mediante il deposito su un conto corrente di una banca egiziana, ricavandone il 5-6 % di interesse.
I ricorrenti risultano aver corrisposto personalmente alla convenuta, a titolo di prezzo della compravendita, la somma di € 149.784,00 (come risulta dal doc.6 di parte ricorrente ed anche, in parte, dall'esame del conto corrente bancario personale della convenuta).
In particolare:
€ 5.000,00 l'11.10.2014 (preliminare doc.4 e quietanza)
€ 33.696,00 dd. 10.4.2015 (quietanza contenuta nel preliminare doc.4 e vaglia postale)
€ 2.000,00 (quietanza contenuta nel secondo preliminare doc.4);
€ 8.000,00 (quietanza contenuta nel secondo preliminare doc.4)
€ 30.000,00 il 3.6.2015 (bonifico);
€ 20.544,00 l'8.6.2015 (bonifico);
€ 50.544,00 il 10.6.2015 (quietanza a saldo). pagina 14 di 21 E questo a fronte di un prezzo che, complessivamente per i due preliminari, era stato indicato in €
112.000,00; e nei contratti definitivi era indicato in 103.536,00 dollari statunitensi (€ 53.295 + 41.800); corrispondenti a circa 103.526,00 (tenendo conto del cambio esistente all'epoca: un dollaro = €
1.0887).
A tali importi (che per circa 46.248,00 euro non trovano alcuna giustificazione neppure nei titoli invocati dalla convenuta), si aggiungono ulteriori versamenti per € 17.290,00 per gli arredi degli appartamenti (doc.6 e 8); in particolare:
€ 8.000,00 il 3.6.2015 (quietanza);
€ 3.110,00 il 21.8.2015 (quietanza);
€ 5.000,00 il 13.11.2015 (bonifico);
€ 1.180,00 il 20.2.2018 (quietanza); inoltre l'ulteriore importo di € 9.200,00 il 15.4.2016 per spese condominiali (quietanza), non documentate.
Nel corso degli anni risultando essere stati corrisposti ai ricorrenti, sulla base degli accordi di intenti sopra richiamati, le seguenti somme (doc.9 ricorrenti e 14 convenuta):
€ 1.500,00 il 5.7.2017 (quietanza e bonifico);
€ 1.000,00 il 5.7.2017 (quietanza prodotta due volte dalla convenuta sub doc.14))
€ 500,00 il 6.9.2018 (estratto conto doc.14)
€ 1.000,00 il 3.4.2019 (estratto conto doc.14);
€ 500,00 il 20.5.2020
€ 500,00 il 15.7.2020;
€ 1.000,00 il 5.12.2020 (estratto conto doc.14),
€ 2.500.00 il 28.2.2021;
€ 1.000,00 il 23.7.2021 (quietanza doc.14)
€ 1.000,00 il 23.7.2021 (quietanza doc.14)
€ 350,00 l'1.11.2021;
€ 350,00 il 30.11.2021;
€ 500,00 il 18.11.2021 (doc.14);
€ 500,00 il 16.12.2021 (doc.14);
€ 500,00 l'8.2.2022 (doc.14);
€ 1.000,00 il 6.6.2022 (doc.14);
€ 500,00 l'8.7.2022 (doc.14);
€ 500,00 il 10.8.2022 (doc.14); pagina 15 di 21 € 500,00 il 26.9.2022 (doc.14);
€ 700,00 l'8.11.2022 (doc.14);
€ 500,00 il 19.1.2023 (doc.14);
€ 800,00 il 6.3.2023 (doc.14); per complessivi € 17.200,00.
Quindi, a fronte di un impegno di corrispondere (per il periodo di asserita gestione degli appartamenti e sino alla revoca) un importo di € 5.520,00 per tre anni (2019/202; 2020/21; 2021/22) e di € 3.680,00 per i 4 anni successivi (fino alla revoca doc.18 convenuta) – e quindi complessivamente quindi €
31.280,00 (€ 5.520,00 X 3 anni;
€ 3.680,00 per quattro anni) - ha versato – con diverse Parte_3 tempistiche - la minor somma di € 17.200,00.
Nel presente giudizio i ricorrenti hanno avanzato una richiesta di annullamento (per errore/dolo) dei contratti di compravendita sopra indicati
Tale domanda non è accoglibile in quanto i contratti non risultano essere stati stipulati con la attuale convenuta, ma con una società (IT Egyptian International Tourism co) ed un soggetto non presente in causa.
I ricorrenti, inoltre, hanno avanzato una domanda di nullità, ipotizzando – dal tenore complessivo dell'atto introduttivo – che la convenuta abbia posto in essere una truffa in quanto ha convinto i signori e a stipulare inizialmente due contratti preliminari di compravendita e successivamente Pt_1 Pt_2 due contratti definitivi ed a corrispondere, a vario titolo, ingenti importi, ma non ha mai operato concretamente il trasferimento della proprietà degli immobili in questione.
Al riguardo, si evidenzia: le indagini svolte dalla Guardia di Finanza hanno escluso che sia identificabile ed individuabile una
IT Italian Trade Company (“l'accesso alle banche dati in uso al Corpo della Guardia di Finanza e alle fonti aperte sul web tra cui anche visura effettuata tramite l'applicativo web R.E.T.I. (richiesta elenchi titolari di partita IVA) che permette di ricercare una partita I.V.A. specificando un indirizzo, non hanno permesso di individuare l'esistenza della società I.T.C. Italian Trade Company, se non quanto già agli atti della presente delega e, nello specifico: - l'indirizzo pubblicizzato nei vari siti immobiliari (viale Venezia nr 17 – Desenzano del Garda) non risulta ospitare attività riconducibili alla stessa;
- il numero di telefono pubblicizzato nei vari siti immobiliari (329/2053819) …risulta un'utenza Vodafone intestata, dal 15.09.2016, alla signora;
- il sito internet Persona_11 pubblicizzato nei vari siti immobiliari (www.italiantradecompany.it) non risulta essere online e, nemmeno attraverso il servizio di consultazione degli archivi web, si è riusciti ad individuarne una sua passata esistenza online;
- su diversi allegati alla delega cui si sta riferendo, è presenta l'intestazione pagina 16 di 21 di una presunta “Italian Trade Company” con sede in HU (Egitto) – Controparte_28
Attraverso l'analisi dei conti correnti intestati alla sig.ra e di cui si è detto in Parte_3 precedenza, è emerso come la stessa abbia provveduto ad effettuare bonifici esteri verso la presunta
IT Italian Trade Company”. Si è provveduto, quindi, tramite il portare (database disponibile CP_29 con dati sulle società mondiali) a ricercare la predetta IT Italian Trade Company, con esito negativo”); tale società non risulta aver emesso alcuna fattura (e nessuna prova assumono i documenti unilateralmente predisposti e depositati sub doc.30 e 31); tutti i bonifici ed i versamenti in oggetto sono stati incassati direttamente dalla sul suo Parte_3 conto corrente personale;
nessun appartamento è mai stato consegnato ai ricorrenti, i quali – a fronte del pagamento di decine di migliaia di euro avevano solo ricevuto due documenti, redatti in lingua inglese ed araba, relativi alla compravendita di immobili da costruire (e senza che fosse intervenuta alcuna formale trascrizione di tali pretesi acquisti, non essendovi alcuna prova della registrazione dei contratti di compravendita presso l'ufficio notarile statale); il venditore risulta essere una non meglio identificata e la Controparte_30 vendita non riguarda due immobili già costruiti, bensì un “immobile da costruire” (“…the first parte owns a plot of land located in Tourism center division Vornish HU…the company will build a tourist resort…”); nei contratti si faceva, altresì, riferimento ad una planimetria allegata al contratto (che non risulta essere mai stata redatta o consegnata;
“the second party has seen the plan og the apartment wich is attached to this contract”); inoltre, all'art.14 (“the first party conferms that the target delivery data will be
1/3/2015”) si dichiara che la consegna dell'appartamento (in quel momento ancora da costruire !) avverrà l'1.3.2015; e quindi prima della stipula del contratto di compravendita, ma anche prima della stipula del contratto preliminare intercorso dai ricorrenti e la soc. IT dd. 10.4.15.
Tale previsione contrattuale – oltre ad essere del tutto illogica - contrasta con quanto esposto nella dichiarazione dd.
7.1.24 dell'amministratore della società venditrice (doc. 11a) nella quale viene affermato che le chiavi degli appartamenti sarebbero state consegnate contestualmente all'atto di acquisto;
i ricorrenti hanno dichiarato di essersi recati insieme alla convenuta presso il negozio IKEA di Brescia per acquistare numerosi beni mobili da destinare a tali appartamenti – beni trattenuto dalla convenuta, la quale avrebbe, altresì, ricevuto numerosi altri beni dai ricorrenti (doc.8); tali circostante, anche documentali, non sono state contestate;
va, al riguardo, evidenziato che non vi è alcuna prova del fatto pagina 17 di 21 che tali beni siano stati trasferiti in Egitto (trasporto che avrebbe dovuto essere effettuato quantomeno con un container e risultare da documenti di trasporto ed importazione) e siano stati utilizzati per arredare gli appartamenti (ancora da costruire!). Va, infine, rilevato che costituisce un fatto notorio che gli arredi venduti dall'Ikea sono di fascia medio/bassa e che tale società è una multinazionale che dispone di negozi in tutto il mondo (ed anche in Egitto); pertanto, pare quantomeno irrealistico ritenere che acquisto di tali beni debba avvenire in Italia, considerato che le spese di trasporto inciderebbero in maniera molto rilevante (in rapporto alla natura ed al valore dei beni);
i ricorrenti non hanno mai avuto concretamente il possesso e la disponibilità di tali appartamenti;
e il versamento, nel corso degli anni, da parte della convenuta, di importi (di limitatissima entità e sopra ricordati) era presumibilmente finalizzato a mantenere una parvenza di affidabilità e di rassicurare i ricorrenti (i quali solo a distanza di anni si sono resi conto di “non avere nulla in mano”);
Invero, a fronte del versamento alla di oltre 167.000,00 euro, l'unica cosa che i Parte_3 ricorrenti avevano ricevuto e di cui disponevano erano solo le due scritture private doc.5 (come sopra ricordato, apparentemente stipulate con una società egiziana, aventi ad oggetto due immobili da costruire - tra l'altro non identificati negli atti - e mai registrate e trascritte). E, quindi, due pezzi di carta privi di alcun valore.
Si evidenzia che la registrazione di tali contratti (che non hanno avuto alcun efficacia traslativa della proprietà, per le ragioni di seguito evidenziate) è avvenuta solo nel dicembre 2024 (e quindi, a distanza di nove anni ed allorquando la presente vertenza era prossima alla decisione).
I ricorrenti, inoltre, in corso di causa, si sono rivolti alla Real Estate World ST LT al fine di trovare una via stragiudiziale ed ottenere la titolarità ed il possesso di tali immobili.
Dalla documentazione prodotta con la memoria conclusiva è risultato che tali appartamenti erano intestati personalmente alla signora (e verosimilmente erano stati utilizzati per mostrarli Parte_3 ai ricorrenti quando erano andati in Egitto per firmare le compravendite) – e non alla IT o alla Real
Estate World ST LT (a conferma che nessun trasferimento della proprietà era conseguito alla sottoscrizione dei contratti di compravendita oggetto di causa).
Tali elementi inducono a far ritenere che la convenuta personalmente fosse la reale proprietaria dei due appartamenti in HU (che aveva mostrato ai ricorrenti per convincerli della bontà e fondatezza dell'affare) ed abbia fatto sottoscrivere degli atti di compravendita con una società terza, non titolare all'epoca dei beni in questione (fermo restando le considerazioni sopra evidenziate relativamente al contenuto ed alle incongruità dei contratti di compravendita).
I signor e pertanto, dopo aver pagato decine di migliaia di euro, avevano in mano solo Pt_2 Pt_1 due “pezzi di carta” (doc.5), privi di alcun valore ed agli stessi non era stata trasferita la proprietà degli pagina 18 di 21 immobili che intendevano acquistare;
e la signora inoltre, ha mantenuto direttamente e Parte_3 nel corso degli anni successivi la piena disponibilità degli immobili, giustificando -nei confronti dei ricorrenti - la mancata consegna delle chiavi proprio tramite la stipula dell'accordo di intenti.
Gli elementi sopra riportati inducono a ritenere che siano stati posti in essere dei raggiri a danno dei ricorrenti;
raggiri che hanno cagionato loro un grave danno patrimoniale.
Va, tuttavia, evidenziato che, in corso di causa, ha sottoscritto l'atto (prodotto con le Parte_3 note finali) con cui ha la convenuta ha dichiarato di voler “risolvere/annullare” qualsiasi rapporto contrattuale relativo alUnità H409 …tra me la Egyptian International Financial Tourism”, volendo cedere il suddetto appartamento al sig. Con la conseguenza che il sig “il CP_31 Parte_2 quale potrà stipulare il contratto di compravendita direttamente in modo che l'immobile sia di sua proprietà.”
Invero, i ricorrenti hanno confermato che nel corso del giudizio (e, comunque, a distanza di anni dalla stipula dei contratti di compravendita) sono riusciti a farsi intestare i due appartamenti H414 e H409 – nel frattempo costruiti nel complesso sito ad Hurgada;
appartamenti che risultavano in quel momento intestati in proprietà alla signora (“Tramite la predetta Agenzia Immobiliare, parte Parte_3 ricorrente è riuscita a intavolare un fattivo dialogo con la direzione del predetto complesso, appurando che, effettivamente, gli appartamenti risultavano ancora e da sempre intestati (in Egitto) alla sig.ra L'odierna esponente, quindi, ha avviato un con il complesso immobiliare un Parte_3 contraddittorio volto a dimostrare la condotta indebita e fraudolenta in proprio danno della sig.ra
che aveva ricevuto il prezzo di vendita di siffatti appartamenti, oltre a molto altro Parte_3 denaro, come documentato in atti, per il loro asserito “arredo” e il loro asserito “mantenimento”, senza nondimeno mai procedere agli adempimenti volti alla corretta intestazione in Egitto degli appartamenti in capo ai signori e In esito a tale scambio, durato parecchi mesi, i Pt_1 Pt_2 signori e sono riusciti a rientrare in possesso degli immobili e, finalmente, vedersi Pt_1 Pt_2 riconosciuti quali proprietari anche secondo la legge egiziana, con riconoscimento in tal senso anche da parte della sig.ra (doc. 1). Dopo la formale intestazione degli immobili, i ricorrenti Parte_3 hanno quindi potuto finalmente ricevere le chiavi dei medesimi direttamente dalla direzione del complesso Florenza KH in Egitto”).
Si tratta di un “post-factum” che non elide l'illiceità delle condotte precedenti;
tuttavia, alla luce dell'avvenuto successivo concreto trasferimento della proprietà dei beni immobili suddetti da parte della convenuta (non contestato dagli stessi ricorrenti), si può ritenere che il danno derivante dal fatto di non aver mai effettivamente trasferito la proprietà degli immobili oggetto di causa, sia stato risarcito.
pagina 19 di 21 Non può, sotto tale profilo, essere valutato il preteso minor valore commerciale dei beni rispetto al prezzo corrisposto in quanto tale profilo attiene alla minor convenienza dell'affare e non sono stati dedotti o provati i raggiri – idonei ad integrare un'ipotesi di dolo ex art. 1440 c.c. e diversi da quelli sopra accertati - che la convenuta avrebbe posto in essere sotto tale profilo.
Rimane da risarcire l'ulteriore danno, rappresentato dalle somme corrisposte senza alcuna giustificazione o per i beni mobili o per le pretese spese condominiali (relativi, lo ripetiamo, a beni che in realtà non erano mai divenuti- all'epoca - di proprietà dei ricorrenti).
Considerato, inoltre, le somme versate dalla nel corso degli anni, ne consegue che la Parte_3 convenuta deve corrispondere ai ricorrenti la somma di € 65.538,00 (€ 46.248,00 + € 17.290,00 + €
9.200,00 - € 17.200,00, già versate); trattandosi di un debito di valore, tale importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria secondo gli indici istat con decorrenza dal 7.12.2015 alla data odierna e degli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 65.538,00 annualmente rivalutata, dal
7.12.2025 alla data odierna;
dalla data odierna al saldo, invece, sono dovuti i soli interessi legali, essendo stato liquidato il danno.
La domanda svolta nei confronti di invece, va respinta;
invero, pur essendo il Controparte_1 convenuto marito della signora e risultando come socio (minoritario) della IT, non Parte_3 risulta che lo stesso abbia posto in essere concretamente alcun atto fraudolento o si sia impossessato del denaro versato dai ricorrenti.
Le spese di parte ricorrente vengono poste a carico di in forza della soccombenza e Parte_3 vanno così liquidate:
fase studio: € 2.552,00;
fase introduttiva: € 1.628,00;
fase trattazione: € 5.670 – 50 % (in quanto non è stata svolta alcuna istruttoria) = € 2.835,00;
fase decisionale: € 4.253,00 – 50 % ( in considerazione dell'emissione di una pronuncia ex art. 281 sexies cpc) = € 2.126,50; totale compensi € 9.141,50 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15% ex art. 2 D.M.
n.55/14.
Le spese tra i ricorrenti e l'altro convenuto, invece, vanno compensate, considerato che quest'ultimo ha riprodotto le stesse eccezioni preliminari (infondate) formulate dall'altra convenuta e che il suo iniziale coinvolgimento nel giudizio poteva giustificarsi alla luce della sua posizione personale e societaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti;
pagina 20 di 21 2. Condanna a corrispondere a ed a , a titolo di Parte_3 Parte_1 CP_31 risarcimento dei danni, la somma di € 65.538,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat con decorrenza dal 7.12.2015 alla data odierna ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 65.538,00 annualmente rivalutata, dal 7.12.2025 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
3. Rigetta la domanda di merito svolta nei confronti di Controparte_1
4. Condanna a rimborsare a ed a le spese di lite Parte_3 Parte_1 CP_31 che liquida in € 9.141,50 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2
D.M. n.55/14;
5. Compensa le spese tra i ricorrenti e l'altro convenuto.
Così deciso in data 04/12/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3088/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ) e (c.f. , con Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 il patrocinio degli avv. VICENTINI ERICA e , elettivamente domiciliato in VIA GRAZIOLI 73 38122
TRENTO, presso il difensore avv. VICENTINI ERICA
ATTORI
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANELLA Parte_3 C.F._3
IA e elettivamente domiciliato in VIA ALEARDI, 20/B 25121 BRESCIA presso lo studio dell'avv. ZANELLA IA
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLLINI PIETRO e Controparte_1 C.F._4 elettivamente domiciliato in BRESCIA 25121 BRESCIA presso lo studio dell'avv. POLLINI PIETRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
RICORRENTI: - nel merito, in via principale, dichiarare per i motivi di cui in narrativa la nullità di tutti gli asseriti contratti in questa sede impugnati, stipulati dai ricorrenti e parte convenuta anche quale titolare di tale IT Italian Trade Company, condannando in solido la medesima parte convenuta alla pagina 1 di 21 restituzione ai signori e della somma di € 201.764,00 oltre interessi di legge, ovvero Pt_1 Pt_2 della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- nel merito, in via di secondo subordine, accertata sulla base dei motivi dedotti in narrativa la sussistenza di dolo e/o errore quali cause di annullamento di tutti gli asseriti contratti in questa sede impugnati, stipulati dai ricorrenti e parte convenuta anche quale titolare di tale IT Italian Trade
Company, condannare in solido la medesima parte convenuta alla restituzione ai signori e Pt_1 della somma di € 201.764,00 oltre interessi di legge, ovvero della maggiore o minore somma Pt_2 ritenuta di giustizia;
- nel merito, in via di terzo subordine, accertato sulla base dei motivi dedotti in narrativa l'indebito arricchimento, in solido, di parte convenuta, condannare la medesima alla restituzione ai signori e della somma di € 201.764,00 oltre interessi di legge, ovvero della maggiore o minore Pt_1 Pt_2 somma ritenuta di giustizia;
- nel merito, in ogni caso, accertato sulla base dei motivi dedotti in narrativa il grave danno ingiusto patito dai ricorrenti, condannare in solido i signori e al Parte_3 Controparte_1 risarcimento del danno ai ricorrenti, quantificato prudenzialmente nella somma di euro 300.000,00, oltre rivalutazione monetaria, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia
Si chiede occorrendo ammettersi prova per testi e interrogatorio formale dei convenuti sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che la signora e il marito sono pensionati con reddito di circa € Pt_1
30.000,00 annui e proprietari di 2 abitazioni, una a DA (TN) e una a NE sul Garda (BS);
2. vero che la signora e il marito percepiscono un reddito di circa € 30.000,00 annui e sono oggi Pt_1 proprietari di 3 abitazioni, una a DA (TN), una in provincia di Bassano del Grappa (VI) e una a
NE sul Garda (BS);
3. vero che la signora ha conosciuto la signora Pt_1 Parte_3 nell'autunno del 2014; 4. vero che nel 2014 la signora veniva presentata alla
[...] Parte_3 signora come agente immobiliare attiva sul Lago di Garda e a livello internazionale con
Pt_1 esperienza almeno ventennale;
5. vero che nel 2015 la signora voleva acquistare un immobile
Pt_1 sul Lago di Garda e necessitava di un agente immobiliare che conoscesse la zona;
6. vero che la signora nel 2015, quando conosceva la signora aveva già adocchiato degli immobili
Pt_1 Parte_3 che avrebbero potuto costituire l'esito del suo investimento;
7. vero che nel 2015 la signora
Pt_1 intendeva trovare un agente immobiliare giovane ed esperto che le permettesse di non poter incorrere in errore;
8. vero che nel 2015 la signora si è presentata alla signora come agente Parte_3 Pt_1 immobiliare esperta del Lago di Garda;
9. vero che dal 2015 a oggi la signora è stata
Pt_1 sottoposta a cure per patologie cardiache, cardiocircolatorie e oncologiche;
10. vero che nel 2015 in più occasioni la signora ha confidato alla signora le sue apprensioni in ordine al
Pt_1 Parte_3
pagina 2 di 21 suo stato di salute;
11. vero che nel 2015 la signora chiedeva alla signora di Pt_1 Parte_3 accompagnarla a visionare un immobile in vendita sul Lago di Garda;
12. vero che, dal momento della loro conoscenza avvenuta nella primavera del 2015, la signora e la signora Pt_1 Parte_3 hanno intrattenuto contatti telefonici (chiamate e messaggi) almeno settimanali;
13. vero che la signora e la signora durante gli anni di loro conoscenza, si sentivano anche più volte al Pt_1 Parte_3 giorno per telefono;
14. vero che nel 2015 la signora ostentava plurimi affari e trattative Parte_3 immobiliari in corso ovunque in Italia e all'estero; 15. vero che nel 2015 la signora Parte_3 proponeva alla signora e al signor di acquistare tramite lei stessa degli appartamenti in Pt_1 Pt_2
Egitto, a Hurgada sul Mar Rosso;
16. vero che nel 2015 la signora proponeva alla Parte_3 signora e al signor di acquistare due appartamenti facenti parte di un resort, denominato Pt_1 Pt_2
a Hurgada, sul Mar Rosso;
17. vero che nel 2015 la signora diceva alla Persona_1 Parte_3 signora di essere titolare con il sig. della società IT Italian Trade Company, Pt_1 Controparte_1 che trattava compravendite immobiliari in Egitto;
18. vero che nel 2015 la signora Parte_3 esponeva alla signora di essere titolare della società IT Italian Trade Company che, in quel Pt_1 periodo, stava monitorando la costruzione del resort denominato a Hurgada sul Mar Persona_1
Rosso e avrebbe curato la vendita degli appartamenti;
19. vero che nel 2015 il resort Persona_1 era in corso di costruzione a Hurgada sul Mar Rosso, come da documento che si rammostra in copia al teste, e avrebbe contemplato appartamenti vista mare con balconi, piscina privata e ogni genere di confort;
20. vero che la signora e il signor nel 2015 manifestavano alla signora Pt_1 Pt_2 Pt_3 la volontà di procedere all'acquisto di due appartamenti presso il resort a
[...] Persona_1
Hurgada sul Mar Rosso;
21. vero che la signora e il signor sottoscrivevano in data Pt_1 Pt_2
7.12.2015 due documenti in cui era rappresentata la compravendita di due appartamenti presso il resort a Hurgada sul Mar Rosso, immobili identificati quali il H414 di 65 mq al sesto piano, Persona_1 con vista mare e il H409 di 57 mq con vista piscina, come da documenti che si rammostrano al teste;
22. vero che nel 2015 i signori e si recavano in Egitto con la signora per
Pt_1 Pt_2 Parte_3 vedere gli appartamenti del complesso a Hurgada sul Mar Rosso, come da documento Persona_1 che si rammostra al teste;
23. vero che nei loro due viaggi in Egitto del 2015 i signori e
Pt_1 Pt_2 erano portati dalla signora a visitare degli appartamenti, una prima volta vuoti e una Parte_3 seconda volta arredati;
24. vero che nel loro viaggio in Egitto del 2015 i signori e hanno
Pt_1 Pt_2 solo preso visione di due appartamenti senza essere immessi in alcun possesso, dato che non hanno ricevuto copia delle chiavi;
25. vero che, dal momento della sottoscrizione dei documenti identificati quali contratti di compravendita, i signori e hanno versato alla signora
Pt_1 Pt_2 Parte_3 tramite bonifico bancario all'IBAN alla stessa intestato, la somma di € 185.274,00 tramite plurimi pagina 3 di 21 accrediti in conto corrente;
26. vero che, nel periodo in cui i signori e hanno versato Pt_1 Pt_2 tramite bonifico bancario la somma di € 185.274,00 alla signora questa diceva loro che
Parte_3 si sarebbe occupata di tutte le incombenze connesse all'acquisto degli appartamenti in oggetto, inclusi gli aspetti burocratici e l'arredamento; 27. vero che, in plurime occasioni dopo la firma dei documenti qualificati come contratti di compravendita, la signora prometteva ai signori e
Parte_3 Pt_1 che gli immobili dagli stessi acquistati in Egitto sarebbero stati consegnati completi, arredati e Pt_2 pronti all'uso; 28. vero che, in plurime occasioni dopo la firma dei documenti qualificati come contratti di compravendita, la signora che la signora e il marito sarebbero diventati
Parte_3 Pt_1 proprietari di due appartamenti in Egitto che sostanziavano un ottimo investimento in un'ottica di locazione turistica;
29. vero che, nell'occasione in cui la signora ha fatto sottoscrivere ai
Parte_3 signori e i documenti qualificati come contratti di compravendita, la medesima Pt_1 Pt_2 sottoponeva alla loro firma anche un documento con cui rappresentava di farsi incaricare per la gestione locativa degli stessi immobili;
30. vero che, dopo la firma dei documenti qualificati come contratti di compravendita, la signora prometteva più volte ai signori e
Parte_3 Pt_1 Pt_2 che avrebbe potuto gestire anche la locazione turistica degli appartamenti acquistati in Egitto, versando loro il ricavato dedotte le spese;
31. vero che i ricorrenti sottoscrivevano un documento presentato dalla signora come accordo d'intenti con il quale si obbligavano a mettere a disposizione
Parte_3 della IT Italian Trade Company, nella persona della medesima signora gli
Parte_3 appartamenti a Hurgada in Egitto;
32. vero che i signori e hanno sottoscritto solo i Pt_1 Pt_2 documenti qualificati dalla signora come atti di compravendita e accordo d'intenti; 33.
Parte_3 vero che per gli immobili a Hurgada in Egitto i signori e non hanno sottoscritto alcun Pt_1 Pt_2 rogito notarile;
34. vero che, dopo la sottoscrizione dei documenti qualificati come contratti di compravendita, i signori e non hanno ricevuto alcun certificato di proprietà degli Pt_1 Pt_2 immobili a Hurgada in Egitto;
35. vero che, dopo la sottoscrizione dei documenti qualificati dalla signora come atti di compravendita e accordo d'intenti, la signora e il signor
Parte_3 Pt_1 non hanno percepito la rendita locatizia degli appartamenti a Hurgada in Egitto;
36. vero che, Pt_2 dopo la sottoscrizione dei documenti qualificati dalla signora come atti di
Parte_3 compravendita e accordo d'intenti, la signora nel 2015 si è recata con la signora Pt_1 Pt_3 al negozio IKEA di Brescia per l'acquisto di tendaggi, zanzariere e altri utensili per gli
[...] appartamenti a Hurgada in Egitto;
37. vero che i pagamenti dei beni acquistati presso il negozio IKEA di Brescia dalla signora in compagnia della signora sono stati effettuati tutti Pt_1 Parte_3 dalla signora e gli oggetti sono trattenuti dalla signora 38. vero che la signora Pt_1 Parte_3 nell'autunno 2015 ha consegnato nelle mani della signora per gli appartamenti Pt_1 Parte_3
pagina 4 di 21 a Hurgada in Egitto copriletti, lenzuola, cuscini, coperte, federe, asciugamani e biancheria per la casa, corredi di pregio tenuti da parte nel corso degli anni, 39. vero che la signora nel 2015 ha Pt_1 pagato per gli appartamenti a Hurgada in Egitto 2 televisori, 2 condizionatori, lampade, tavoli e sedie da interno, tavolini e sedie per i balconi;
40. vero che gli acquisti degli arredi per gli immobili a
Hurgada in Egitto sono stati sostenuti economicamente solo dalla signora e dal signor Pt_1 CP_2 talvolta pagando al momento dell'acquisto, talaltra rimborsando alla signora il costo Parte_3 dalla stessa comunicato, mediante bonifici di pagamento all'IBAN alla stessa intestato;
41. vero che la signora nel 2020 versava alla signora la somma di € 3.700,00, nel 2021 la Parte_3 Pt_1 somma totale di € 2.800,00 e nulla per il 2022 e gli anni successivi;
Si indicano quali testi da sentire sui fatti di causa: - sig. , nato a [...] il [...], residente a [...]
Trento n. 27; - sig. , nato a [...] il [...], residente a Controparte_3
Fornace (TN), Via Strada nuova n. 4; - sig. nato a [...] il [...] Testimone_2
e residente a [...]; - sig. , residente Testimone_3
a NE, Via Maggiorana n. 12
In ogni caso: con vittoria delle spese anche generali nella misura del 15%, competenze di causa, oltre
IVA e CNPA.
CONVENUTA:in via preliminare, in ogni caso, e gradatamente nei singoli capi: revocare e/o dichiarare inesistenti, nulli ed inefficaci rispetto alla Sig.ra tutti i Parte_3 provvedimenti assunti nel corso del presente procedimento;
ulteriormente, in via preliminare, e via via gradatamente nei singoli capi: a) in accoglimento delle deduzioni svolte al capo I.1), pronunciare il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano in favore del
Giudice Egiziano, e, segnatamente, del Tribunale di Hurgada;
b) in accoglimento delle deduzioni svolte al capo I.2), pronunciare l'inapplicabilità della legge italiana in favore della legge egiziana, dichiarando di conseguenza nulla, inammissibile e/o infondata ogni domanda avversariamente rassegnata, poiché tratta da legge non applicabile alla fattispecie;
c) in accoglimento delle deduzioni svolte al capo I.3) pronunciare l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Trento rispettivamente, per giurisdizione, a favore del Tribunale di Hurgada e, subordinatamente, a favore del Tribunale di Brescia;
d) in accoglimento delle deduzioni svolte al capo I.4) pronunciare il mancato esperimento della procedura di mediaconciliazione obbligatoria, per l'effetto differendo l'udienza al fine di consentirne l'espletamento ed, in caso di mancata e/o non congrua attivazione del medesimo entro il termine ed alle condizioni che saranno all'uopo dettate, dichiarare l'improcedibilità dell'azione;
pagina 5 di 21 e) in accoglimento delle deduzioni svolte al capo I.5), pronunciare il difetto di legittimazione passiva in capo alla Sig.ra personalmente, comunque esentandola da ogni avversaria pretesa Parte_3 poiché terza rispetto ai contratti e ad alcuna condotta quivi descritta;
nel merito: respingere ogni domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata;
in via istruttoria,
a)ai sensi e nei termini di cui agli artt. 118 e 258 c.p.c., disporsi l'ispezione giudiziale sugli immobili per cui è causa, contraddistinti dalle sigle H 409 e H414, siti in Hurgada (Egitto), nel complesso
Florenza KH OR.
b) senza assunzione di oneri che non competono, e nei soli limiti della prova denegatamente occorrente alla reiezione delle domande avversarie e/o all'accoglimento della manleva quivi azionata, ai sensi e nei termini di cui all'art. 2697 c.c., disporre interrogatorio formale dei ricorrenti e Parte_1 Pt_4
(su tutti i successivi capi), oltre prova per testi (secondo i nominativi ed estremi oltre indicati) sui
[...] seguenti capitoli, da aversi tutti preceduti da rituale “vero che”: 1) la Sig.ra da Parte_3 trent'anni svolge attività di intermediazione e gestione di patrimoni immobiliari, dapprima, tramite la società operante nella zona del lago di Garda e da lei partecipata, indi nella Controparte_4 zona del Mar Rosso;
2) in data 24.03.2010 la Sig.ra ha costituito la società Italian Trade Parte_3
Company, avente quale oggetto sociale la “attività di intermediazione immobiliare e gestioni turistiche all'estero in specifico in Egitto”, operante sotto l'acronimo I.T.C (appunto, Italian Trade Company cfr. doc.1) e regolarmente registrata presso la Camera di Commercio di HU;
ossia Ente a responsabilità limitata, dotato di una propria completa autonomia patrimoniale (cfr. doc. 1, pag. 2, n.
9), avente numero di registrazione camerale n.44902 e licenza n.412 del 24.03.2010, amministrato e partecipato dalla donna nella misura del 90%, e soltanto compartecipato dal sig. nella misura CP_5 residuale del 10% (cfr.doc.2). 3) dal 2010 ad oggi, la IT ha compiuto in Egitto, quale mediatore, oltre cento operazioni di compravendita immobiliare, firmando dapprima contratti preliminari tesi all'acquisto dei beni da costruttori e venditori, poi facendosi fornire la provvista su proprio conto corrente, ed infine stipulando i contratti definitivi davanti ad avvocati in Egitto, previo pagamento, da parte della medesima IT ed in favore del venditore, dei corrispettivi indicati negli atti;
4)
Nell'autunno del 2014, l'esponente ha conosciuto i Sigg.ri e che hanno dichiarato di Pt_1 Pt_4 voler reperire immobili da mettere a rendita in Egitto, trascorrervi brevi periodi di vacanza. 5) I ricorrenti si sono recati due volte a visionare gli appartamenti siti in Hurgada, nel complesso Florenza
KH OR (cfr.doc. 3), accompagnati dalla sig.ra . 6) in data 10.04.2015 Persona_2 ricorrenti hanno stipulato con I.T.C. il contratto preliminare di compravendita agli atti, previdente, essenzialmente, dal lato della società, l'obbligazione di procurare l'adempimento del terzo proprietario,
e, dal lato degli acquirenti, l'onere di fornire le provviste per il rogito entro il relativo incombente pagina 6 di 21 (cfr.doc. 4). 7) E così, infatti, secondo la documentazione già prodotta, - la sig.ra ha dichiarato Pt_1 di omettere ogni trasferimento di denaro alla società egiziana senza averne le garanzie;
- la Sig.ra ha ricevuto dagli interessati la somma di €. 92.000,00 a mezzo di una serie di rimesse Parte_3 progressive, ossia, segnatamente, il 11/10/2014 un assegno di €. 5.000,00 (cfr.doc. 5), il 10/04/2015 un vaglia postale di €. 33.696,00 (cfr.doc.6), il 04/06/2016 ed il 09/06/2016 due bonifici di complessivi €.
50.544,00 (cfr.doc.7), ossia, rispettivamente, €. 30.000,00 ed €. 20.544,00; (cfr. doc.34). - ha infine bonificato detto importo ad I.T.C., sempre a più rimesse ed anche unitamente ad altri flussi, presso il conto corrente alla stessa intestato e giacente presso FAB First Abu Dhabi Bank – Egytpt Branches
(cfr. docc. 8 – 9- 34); 8) in data 7 dicembre 2015 i Sigg.ri e hanno acquistato due Pt_1 Pt_4 appartamenti contraddistinti dalle sigle H 409 e H414, siti in Hurgada, nel complesso Florenza
KH OR alle condizioni proposte dal costruttore e venditore, E.I.T.C “ Controparte_6
”, con sede legale al Cairo (Egitto) e sede locale in HU (Egitto), così accettandone il
[...] prezzo, fissato ad €. 92.000,00; 9) in data 7.12.2015, le chiavi di entrambi gli immobili sono state consegnate dall'avv. a mani della sig.ra nell'Ufficio del medesimo Controparte_7 Pt_1 professionista in sede di stipula di atto di acquisto, alla presenza della sig.ra e Persona_2 della resistente;
10) nel suddetto contesto, i neoproprietari hanno conferito alla I.T.C. apposito mandato di gestione degli affitti, stipulando dapprima l'accordo in data 20 aprile 2016 (cfr.doc.12), volto a garantire loro una rendita annuale di €. 5.520,00, indi il contratto del 08/05/2019, con previsione di un ritorno annuale pari al 4% del prezzo pagato per gli immobili (92.000 al 4%= 3.680,00; cfr. doc.13);
11) nel mese di giugno 2019, in NE (BS), presso l'abitazione della Sig.ra alla presenza Pt_1 del sig. , la sig.ra ha consegnato alla ricorrente medesima una nuova copia delle Testimone_3 Pt_3 chiavi di accesso agli immobili di Hurgada;
12) gli immobili contraddistinti dalle sigle H 409 e H414, siti in Hurgada, nel complesso Florenza KH OR sono esistenti, ammobiliati ed approntati per il relativo uso. 13) la I.T.C. ha versatole somme previste, anche con provvista propria, corrispondendo ai ricorrenti l'importo complessivo di €. 17.680,00 a titolo di canoni di locazione, come da documentazione versata in atti (cfr.doc.14); 14) la Sig.ra già dal 2018 ha dichiarato agli Pt_3 acquirenti che “il loro contratto era in tutto e per tutto valido già per effetto dell'accordo stipulato avanti l'avvocato, tuttavia la registrazione è prevista per regolarità formale”; la sig.ra ha Pt_1 risposto “non intendo pagare le tasse dello Stato Egiziano” (cfr. doc. 15); 15) in data 30 marzo 2023, la
Sig.ra per conto di I.T.C., ha dichiarato alla ricorrente le rendite delle proprietà Parte_3
(cfr.doc. 16), e ha predisposto la documentazione atta alla registrazione della compravendita, dichiarando alla cliente di contattare direttamente l'avv. Taher Sayed onde eseguire gli incombenti del caso e procedere anche alla vendita degli immobili (cfr. doc. 17); 16) nel medesimo periodo, del tutto pagina 7 di 21 inaspettatamente, la Sig.ra ha però contattato telefonicamente la mediatrice alla presenza di un Pt_1 uomo (percepibile dai suggerimenti in sottofondo) ed, in tale circostanza, in stato di evidente alterazione, dichiarato “non me ne frega niente degli appartamenti, voglio duecentocinquantamilaeuro e basta, se no vedi che bello scherzetto che ti faccio”; la sig.ra ha chiesto le spiegazioni del suo Pt_3 comportamento e della fomentazione praticata dall'uomo medesimo;
17) i Sigg.ri Persona_3 sconoscono il Sig. mai avendolo incontrato, frequentato o contattato;
18) alcun rapporto CP_5 telefonico, personale, contrattuale e di altro genere è mai intercorso tra i Sigg.ri ed il Persona_3
Sig. 19) il Sig. è stato assente a tutti gli eventi collegati alla proprietà ed ai CP_5 CP_5 contratti per cui è causa, sia in fase di trattative e visite agli immobili, sia in fase di stipula dei contratti, sia in fase di intrattenimento dei rapporti successivi alle stipule. c) si indicano quali testi sui capi che precedono (1) i Sigg.ri: SA (BS); da NE (BS); Per_2 Parte_5 Testimone_3 [...] da Agrigento;
da Verona;
da Brescia;
da CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
Peschiera d/g (BS); da Brescia;
da Brescia;
da CP_12 CP_13 CP_14 CP_15
[... ; da NE;
da Verona;
da Brescia;
Controparte_16 CP_17 Persona_4
e ha HU;
dalla Germania (anche, se ritenuto, ex CP_18 CP_19 Persona_5 art. 204 c.p.c.); da Foggia;
dalla Svezia (anche, se ritenuto, Controparte_20 Persona_6
Pers ex art. 204 c.p.c.); ed dalla Germania (anche, se ritenuto, ex art. 204 c.p.c.); Persona_8 da Verona. da Napoli;
da (anche, Testimone_4 CP_21 Controparte_22 CP_23 se ritenuto, ex art. 204 c.p.c.) ; dal AI (anche, se ritenuto, ex art. 204 Controparte_24
c.p.c.); da (anche, se ritenuto, ex art. 204 c.p.c.); l.r.p.t. di (anche, se Per_9 CP_23 CP_25 ritenuto, ex art. 204 c.p.c.); avv. in Hurgada (anche, se ritenuto, ex art. 204 c.p.c.); Controparte_7
d) ci si oppone fin da ora ad alcuna istruttoria orale avversariamente richiesta d) in ogni denegata ipotesi di ammissione di prove e/o istanze di prova avversariamente rassegnate, si chiede di essere abilitati a prova contraria, diretta ed indiretta, con i medesimi testi e con quelli qui indicati;
in ogni caso, a) con congrua liquidazione e vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge;
b) laddove ritenuto, disporre il risarcimento dei danni ex art. 96, III co. c.p.c. per la somma e secondo le valutazioni di giustizia.
CONVENUTO: in via preliminare, in ogni caso, e gradatamente nei singoli capi: a) revocare e/o dichiarare inesistenti, nulli ed inefficaci rispetto al Sig. tutti i provvedimenti assunti nel corso CP_5 del presente procedimento, ivi espressamente incluso il sequestro conservativo quivi gravato;
b) in subordine, rimettere il Sig. in termini, ex art. 294 c.p.c. e/o quale altra norma applicabile, ai CP_5 fini della discussione del sequestro;
pagina 8 di 21 ulteriormente, in via preliminare, e via via gradatamente nei singoli capi:
a) in accoglimento delle deduzioni svolte al capo i), dichiarare l'inesistenza dell'atto e/o nullità del ricorso e/o del contraddittorio, comunque revocando qualsiasi provvedimento già emesso nelle more nei riguardi dell'odierno resistente, poiché evocato in giudizio quale persona dichiaratamente ignota ed erroneamente generalizzata, ovvero, comunque, rispetto alla quale non è stata dedotta alcuna specificazione sul ruolo e le condotte nei fatti di causa;
b) in accoglimento delle deduzioni svolte al capo ii), pronunciare il difetto di giurisdizione del Giudice
Italiano in favore del Giudice Egiziano, e, segnatamente, del Tribunale di Hurgada;
c) in accoglimento delle deduzioni svolte al capo iii), pronunciare l'inapplicabilità della legge italiana in favore della legge egiziana, dichiarando di conseguenza nulla, inammissibile e/o infondata ogni domanda avversariamente rassegnata, poiché tratta da legge non applicabile alla fattispecie;
d) in accoglimento delle deduzioni svolte al capo iv), pronunciare l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Trento rispettivamente, per giurisdizione, a favore del Tribunale di Hurgada e, subordinatamente, a favore del Tribunale di Brescia;
e) in accoglimento delle deduzioni svolte al capo v), pronunciare il mancato esperimento della procedura di mediaconciliazione obbligatoria, per l'effetto differendo l'udienza al fine di consentirne l'espletamento ed, in caso di mancata e/o non congrua attivazione del medesimo entro il termine ed alle condizioni che saranno all'uopo dettate, dichiarare l'improcedibilità dell'azione;
f) in accoglimento delle deduzioni svolte al capo vi), pronunciare il difetto di legittimazione passiva in capo al Sig. comunque esentandolo da ogni avversaria pretesa poiché terzo ai contratti e ad CP_5 alcuna condotta quivi descritta;
nel merito: respingere ogni domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata;
in via istruttoria, a) senza assunzione di oneri che non competono, e nei soli limiti della prova denegatamente occorrente alla reiezione delle domande avversarie e/o all'accoglimento della manleva quivi azionata, ai sensi e nei termini di cui all'art. 2697 c.c., disporre interrogatorio formale dei ricorrenti e (su tutti i successivi capi), nonché della convenuta Parte_1 Parte_4 Parte_3
(limitatamente al capo 7), oltre prova per testi (secondo i nominativi ed estremi oltre indicati)
[...] sui seguenti capitoli, da aversi tutti preceduti da rituale “vero che”: 1) i Sigg.ri Persona_3 sconoscono il Sig. mai avendolo incontrato, frequentato o contattato;
2) alcun rapporto CP_5 telefonico, personale, contrattuale e di altro genere è mai intercorso tra i Sigg.ri ed il Persona_3
Sig. 3) il Sig. è stato assente a tutti gli eventi collegati alla proprietà ed ai contratti CP_5 CP_5 per cui è causa, sia in fase di trattative e visite agli immobili, sia in fase di stipula dei contratti, sia in fase di intrattenimento dei rapporti successivi alle stipule;
4) in data 7.12.2015, le chiavi di entrambi gli pagina 9 di 21 immobili sono state consegnate dall'avv. a mani dalla sig.ra nell'Ufficio Controparte_7 Pt_1 del medesimo professionista in sede di stipula di atto di acquisto;
5) nel mese di giugno 2019, nel corso di un incontro in NE (BS), tenutosi presso l'abitazione della Sig.ra alla presenza del sig. Pt_1
, la sig.ra ha consegnato alla ricorrente medesima una nuova copia delle chiavi Testimone_3 Pt_3 di accesso agli immobili di Hurgada;
6) gli immobili contraddistinti dalle sigle H 409 e H414, siti in
Hurgada, nel complesso Florenza KH OR sono esistenti, ammobiliati ed approntati per il relativo uso;
7) nell'anno 2010, la Sig.ra ha chiesto al Sig. di intestarsi una quota del Pt_3 CP_5
10% della società che la medesima intendeva fondare in Egitto, affermando che ciò era necessitato dalla legge egiziana e che lo avrebbe tenuto esente da ogni spesa, onere ed impegno, e, sulla base di tali presupposti, avendone avuto il consenso, in data 24.03.2010 ha fondato la società IT;
8) dal 2010 ad oggi, la IT ha compiuto in Egitto, quale mediatore, oltre cento operazioni di compravendita immobiliare, firmando dapprima contratti preliminari tesi all'acquisto dei beni da costruttori e venditori, poi facendosi fornire la provvista su proprio conto corrente, ed infine stipulando i contratti definitivi davanti ad avvocati in Egitto, previo pagamento, da parte della medesima IT ed in favore del venditore, dei corrispettivi indicati negli atti;
b) si indicano quali testi sui capi che precedono (1) i
Sigg.ri: res. da SA (BS); da NE (BS); Persona_2 Testimone_3 Controparte_8 da Agrigento;
da (anche, se ritenuto, ex art. 204 c.p.c.); l.r.p.t. di (anche, Per_9 CP_23 CP_25 se ritenuto, ex art. 204 c.p.c.); avv. in Hurgada (anche, se ritenuto, ex art. 204 Controparte_7
c.p.c.); c) ci si oppone fin da ora ad alcuna istruttoria orale avversariamente richiesta d) in ogni denegata ipotesi di ammissione di prove e/o istanze di prova avversariamente rassegnate, si chiede di essere abilitati a prova contraria, diretta ed indiretta, con i medesimi testi e con quelli qui indicati;
in ogni caso, a) con congrua liquidazione e vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge;
b) laddove ritenuto, disporre il risarcimento dei danni ex art. 96, III co. c.p.c. per la somma e secondo le valutazioni di giustizia.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1.12.2023 e hanno asserito che la signora Parte_1 Parte_2 Pt_3
dopo aver carpito la totale fiducia dei ricorrenti, aveva proposto loro di acquistare degli
[...] appartamenti a Hurgada in Egitto, prospettando tale acquisto come un vantaggioso investimento.
Hanno precisato che la convenuta aveva affermato di essere titolare, con i compagno Controparte_1 di una società, IT Italian Trade Company, che si occupava di tali vendite e si era offerta di curare la messa a reddito di tali appartamenti.
pagina 10 di 21 Hanno asserito di aver sottoscritto un contratto preliminare in cui la IT Italian Trade Company appariva quale venditrice;
successivamente in data 7.12.2015 avevano sottoscritto degli asseriti atti di compravendita in cui la venditrice risultava la E.I.T.C. Agyptian International Tourism.
Hanno precisato che tale contratti presentavano varie criticità (sottoscrizione indecifrabile e senza timbri, assenza di qualsiasi registrazione), oltre a riferirsi ad immobili in costruzione (mentre poche settimane prima la convenuta aveva mostrato gli appartamenti).
Hanno affermato di aver corrisposto sul conto corrente della signora la somma di € Parte_3
160.074,00 a titolo di prezzo di vendita;
inoltre avevano corrisposto l'ulteriore importo id € 25.200,00 per l'acquisto degli arredi e le spese condominiali.
Hanno asserito di aver sottoscritto un accordo di intenti con il quale si erano impegnati a mettere a disposizione della convenuta gli immobili ad uso locatizio, ma che non avevano mai ricevuto le chiavi di detti appartamenti né avevano ricevuto i relativi frutti.
Hanno affermato che successivamente, su richiesta della convenuta, avevano acquistato beni mobili presso l'IKEA per € 16.490,00 ed avevano consegnato altri beni mobili, asseritamente destinati a tali appartamenti.
Hanno precisato che negli anni successivi la convenuta aveva corrisposto cifre irrisorie per la locazione degli appartamenti (€ 3.700,00 per il 2020; € 2.800,00 per il 2021 e nulla per gli anni successivi).
Hanno chiesto, pertanto, che fosse dichiarata la nullità di tali contratti, con condanna dei convenuti alla restituzione della somma di € 201.764,00; in via subordinata hanno chiesto che fosse dichiarato l'annullamento dei contratti o che i convenuti fossero condannati a restituire l'importo sopra evidenziato a titolo di indebito arricchimento;
in ogni caso hanno chiesto che i convenuti fossero condannati a risarcire i danni.
Con comparsa dd.
5.4.2024 si è costituita asserendo di aver costituito insieme al Parte_3 marito la Italian Trade Company avente ad oggetto la intermediazione immobiliare e gestioni turistiche all'estero, in particolare in Egitto.
Ha precisato che i ricorrenti avevano visitato gli appartamenti siti in Hurgada e avevano deciso di acquistarli. Ha asserito che il 10.4.2015 era stato sottoscritto con la IT il contratto preliminare in oggetto e che la convenuta aveva ricevuto il prezzo di compravendita.
Ha precisato che il 7.12.2015 era stato stipulato un contratto definitivo, con contestuale consegna delle chiavi degli immobili e che con accordo 20.4.2016 avevano incaricato IT di gestire gli affitti, con la garanzia di una rendita annuale (che era sempre stata regolarmente corrisposta).
Ha eccepito, preliminarmente, il difetto di giurisdizione e di competenza del Tribunale di Trento e l'inapplicabilità della legge italiana. pagina 11 di 21 Ha eccepito il mancato esperimento della procedura di mediazione, trattandosi di una causa in materia di diritti reali.
Ha eccepito, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo che i contratti erano stati CP_2 conclusi con la IT e la .
Nel merito ha ribadito che gli immobili erano esistenti;
inoltre il versamento del prezzo sul conto corrente della convenuta era stato effettuato solo in quanto i ricorrenti non disponevano di un rapporto bancario in Egitto.
Ha affermato che gli immobili erano stati consegnati e che la mancata registrazione del contratto di compravendita era stata una scelta dei ricorrenti i quali non intendevano pagare le imposte allo stato egiziano.
Ha chiesto, pertanto, che il ricorso fosse respinto.
Con comparsa dd. 26.1.2024 si è costituito asserendo di essersi separato dalla Parte_6 convenuta e che nel 2010 aveva fondato, insieme alla moglie, la società IT, pur detenendo una minima quota di partecipazione.
Ha affermato di non aver mai avuto alcun contatto con i ricorrenti.
Ha formulato le medesime eccezioni preliminari e contestazioni nel merito dell'altra convenuta ed ha ribadito la propria estraneità alla vicenda oggetto di causa.
Ha chiesto, pertanto, che le domande attoree fossero respinte.
***
Per quanto riguarda le eccezioni preliminari (difetto di giurisdizione;
difetto di competenza) sollevate da entrambi i convenuti, è sufficiente richiamare quanto già esposto nel provvedimento di sequestro conservativo.
I convenuti, invero, hanno eccepito il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana;
in particolare, hanno asserito che la causa avrebbe ad oggetto “azioni reali aventi ad oggetti beni immobili situati all'estero” e che, conseguentemente, sussisterebbe la giurisdizione dell'autorità giudiziaria egiziana ex art. 5 L.n.218/1995.
Va, al riguardo, evidenziato che le domande azionate nel giudizio merito riguardano la materia contrattuale in quanto afferiscono alla richiesta di accertare e dichiarare la nullità/o l'annullamento dei contratti di compravendita conclusi tra le parti e di ottenere, conseguentemente, la restituzione delle somme versate quale prezzo delle compravendite;
inoltre, i ricorrenti hanno ipotizzato che l'intera vicenda si inserisca in una truffa contrattuale, architettata anche dagli odierni convenuti, ed hanno chiesto che gli stessi siano condannati a risarcire i danni derivanti da tale fatto illecito (domanda in pagina 12 di 21 relazione alla quale, invece, pare sussistere astrattamente la legittimazione passiva degli odierni convenuti).
La Suprema Corte (Sez. U. ordinanza n.10994 del 25/07/2002) ha, al riguardo, statuito che “L'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 218 circoscrive l'esclusione della giurisdizione italiana, per i beni immobili situati all'estero, alle sole azioni reali;
detta norma pertanto non opera con riferimento alle azioni di carattere personale”.
Sussiste, pertanto, la giurisdizione dell'autorità italiana – con riferimento agli odierni convenuti - ai sensi dell'art. 3 L. n.218/1995, in quanto gli stessi sono residenti in Italia.
Non può operare (con riferimento alla domanda contrattuale) la clausola prevista nei contratti di compravendita;
invero, a prescindere dalle questioni attinenti alla legittimazione (che non attengono alla giurisdizione) si evidenzia che l'art. 16 dei contratti statuiva che “ has a Persona_10 jurisdiction over any disputes that may arise in the application of this contract's terms”.
Va osservato, tuttavia, che – a prescindere dal fatto che una clausola contrattuale di deroga della giurisdizione italiana è valida a condizione che la legislazione dello Stato estero preveda la possibilità di adire un giudice ed assicuri il rispetto dei principi di valenza costituzionale e internazionale, posti a tutela del diritto ad un giudizio giusto ed imparziale (Sez.U. sentenza n. 9189 del 07/06/2012) – tale deroga non potrebbe operare, considerato che gli odierni ricorrenti rivestono la qualità di consumatori
(ordinanza n. 4211 del 20/02/2013); per tale medesima ragione, sussiste – con riferimento alle domande contrattuali - la competenza del Tribunale di Trento in quanto i ricorrenti/consumatori risiedono a
DA.
Con riferimento alla – connessa – domanda risarcitoria, si evidenzia che i convenuti non hanno contestato la competenza territoriale anche con riferimento al forum commissi delicti;
pertanto,
(ordinanza n. 5456 del 10/03/2014)“In tema di competenza territoriale l'art. 20 cod. proc. civ. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origine extracontrattuale. Ne consegue che il convenuto in una causa per responsabilità aquiliana, il quale eccepisca l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l'altro, ad entrambi i criteri di collegamento previsti dalla norma (ovvero, quello del
"forum commissi delicti" e quello del "forum destinatae solutionis"), dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile
d'ufficio anche in sede di legittimità”; tale rilievo è, di per sé, sufficiente per dirimere la questione relativa all'eccezione di incompetenza territoriale.
Con riguardo alla legge applicabile, va evidenziato che nell'ipotesi di responsabilità extra contrattuale deve trovare applicazione la legge italiana, alla luce del disposto dell'articolo 62 ultimo comma della pagina 13 di 21 L.n. 218/95 a norma del quale quando il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si applicano le leggi di tale Stato.
Infondata, infine, è l'eccezione relativa all'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione;
invero, come sopra ricordato, le domande formulate in causa non attengono alla materia dei diritti reali, bensì alla materia contrattuale ed extracontrattuale.
Per quanto riguarda il merito della vertenza, risulta che e , dopo essere entrati Parte_1 Parte_2 in confidenza con la convenuta, hanno sottoscritto due contratti preliminari di compravendita dd.10.4.2015 (doc.4) con la (con sede in Controparte_26
HU) aventi ad oggetto due appartamenti siti in HU Egitto, in un non meglio identificato complesso turistico residenziale;
in particolare con il primo preliminare sottoscritto da Parte_1 venivano promessi in vendita l'appartamento n.H409 e n.H414 al prezzo di € 92.000,00 e con il preliminare sottoscritto da veniva promesso in vendita il medesimo appartamento n. 409H Parte_2 al prezzo di € 20.000,000.
Il 7.12.2015 (doc.5) risultano essere stati sottoscritti con co due Controparte_27 contratti di compravendita (redatti in lingua inglese ed araba).
Poco tempo dopo la sottoscrizione di tali atti, i ricorrenti hanno concluso con la IT Italian Trade
Company un accordo dd. 20 aprile 2016 (doc.12), in forza del quale i primi mettevano a disposizione di tale società gli immobili oggetto della sopra citata compravendita “affinché lo possa locare alla propria clientela”, dietro il pagamento di un importo netto annuale di € 5.520,00 (poi ridotto ad € 3.680,00 con il successivo accordo dd. 8.5.2019 (doc.13).
Entrambi gli accordi, inoltre, prevedevano che tali importi potessero essere investiti, sempre tramite la
IT, mediante il deposito su un conto corrente di una banca egiziana, ricavandone il 5-6 % di interesse.
I ricorrenti risultano aver corrisposto personalmente alla convenuta, a titolo di prezzo della compravendita, la somma di € 149.784,00 (come risulta dal doc.6 di parte ricorrente ed anche, in parte, dall'esame del conto corrente bancario personale della convenuta).
In particolare:
€ 5.000,00 l'11.10.2014 (preliminare doc.4 e quietanza)
€ 33.696,00 dd. 10.4.2015 (quietanza contenuta nel preliminare doc.4 e vaglia postale)
€ 2.000,00 (quietanza contenuta nel secondo preliminare doc.4);
€ 8.000,00 (quietanza contenuta nel secondo preliminare doc.4)
€ 30.000,00 il 3.6.2015 (bonifico);
€ 20.544,00 l'8.6.2015 (bonifico);
€ 50.544,00 il 10.6.2015 (quietanza a saldo). pagina 14 di 21 E questo a fronte di un prezzo che, complessivamente per i due preliminari, era stato indicato in €
112.000,00; e nei contratti definitivi era indicato in 103.536,00 dollari statunitensi (€ 53.295 + 41.800); corrispondenti a circa 103.526,00 (tenendo conto del cambio esistente all'epoca: un dollaro = €
1.0887).
A tali importi (che per circa 46.248,00 euro non trovano alcuna giustificazione neppure nei titoli invocati dalla convenuta), si aggiungono ulteriori versamenti per € 17.290,00 per gli arredi degli appartamenti (doc.6 e 8); in particolare:
€ 8.000,00 il 3.6.2015 (quietanza);
€ 3.110,00 il 21.8.2015 (quietanza);
€ 5.000,00 il 13.11.2015 (bonifico);
€ 1.180,00 il 20.2.2018 (quietanza); inoltre l'ulteriore importo di € 9.200,00 il 15.4.2016 per spese condominiali (quietanza), non documentate.
Nel corso degli anni risultando essere stati corrisposti ai ricorrenti, sulla base degli accordi di intenti sopra richiamati, le seguenti somme (doc.9 ricorrenti e 14 convenuta):
€ 1.500,00 il 5.7.2017 (quietanza e bonifico);
€ 1.000,00 il 5.7.2017 (quietanza prodotta due volte dalla convenuta sub doc.14))
€ 500,00 il 6.9.2018 (estratto conto doc.14)
€ 1.000,00 il 3.4.2019 (estratto conto doc.14);
€ 500,00 il 20.5.2020
€ 500,00 il 15.7.2020;
€ 1.000,00 il 5.12.2020 (estratto conto doc.14),
€ 2.500.00 il 28.2.2021;
€ 1.000,00 il 23.7.2021 (quietanza doc.14)
€ 1.000,00 il 23.7.2021 (quietanza doc.14)
€ 350,00 l'1.11.2021;
€ 350,00 il 30.11.2021;
€ 500,00 il 18.11.2021 (doc.14);
€ 500,00 il 16.12.2021 (doc.14);
€ 500,00 l'8.2.2022 (doc.14);
€ 1.000,00 il 6.6.2022 (doc.14);
€ 500,00 l'8.7.2022 (doc.14);
€ 500,00 il 10.8.2022 (doc.14); pagina 15 di 21 € 500,00 il 26.9.2022 (doc.14);
€ 700,00 l'8.11.2022 (doc.14);
€ 500,00 il 19.1.2023 (doc.14);
€ 800,00 il 6.3.2023 (doc.14); per complessivi € 17.200,00.
Quindi, a fronte di un impegno di corrispondere (per il periodo di asserita gestione degli appartamenti e sino alla revoca) un importo di € 5.520,00 per tre anni (2019/202; 2020/21; 2021/22) e di € 3.680,00 per i 4 anni successivi (fino alla revoca doc.18 convenuta) – e quindi complessivamente quindi €
31.280,00 (€ 5.520,00 X 3 anni;
€ 3.680,00 per quattro anni) - ha versato – con diverse Parte_3 tempistiche - la minor somma di € 17.200,00.
Nel presente giudizio i ricorrenti hanno avanzato una richiesta di annullamento (per errore/dolo) dei contratti di compravendita sopra indicati
Tale domanda non è accoglibile in quanto i contratti non risultano essere stati stipulati con la attuale convenuta, ma con una società (IT Egyptian International Tourism co) ed un soggetto non presente in causa.
I ricorrenti, inoltre, hanno avanzato una domanda di nullità, ipotizzando – dal tenore complessivo dell'atto introduttivo – che la convenuta abbia posto in essere una truffa in quanto ha convinto i signori e a stipulare inizialmente due contratti preliminari di compravendita e successivamente Pt_1 Pt_2 due contratti definitivi ed a corrispondere, a vario titolo, ingenti importi, ma non ha mai operato concretamente il trasferimento della proprietà degli immobili in questione.
Al riguardo, si evidenzia: le indagini svolte dalla Guardia di Finanza hanno escluso che sia identificabile ed individuabile una
IT Italian Trade Company (“l'accesso alle banche dati in uso al Corpo della Guardia di Finanza e alle fonti aperte sul web tra cui anche visura effettuata tramite l'applicativo web R.E.T.I. (richiesta elenchi titolari di partita IVA) che permette di ricercare una partita I.V.A. specificando un indirizzo, non hanno permesso di individuare l'esistenza della società I.T.C. Italian Trade Company, se non quanto già agli atti della presente delega e, nello specifico: - l'indirizzo pubblicizzato nei vari siti immobiliari (viale Venezia nr 17 – Desenzano del Garda) non risulta ospitare attività riconducibili alla stessa;
- il numero di telefono pubblicizzato nei vari siti immobiliari (329/2053819) …risulta un'utenza Vodafone intestata, dal 15.09.2016, alla signora;
- il sito internet Persona_11 pubblicizzato nei vari siti immobiliari (www.italiantradecompany.it) non risulta essere online e, nemmeno attraverso il servizio di consultazione degli archivi web, si è riusciti ad individuarne una sua passata esistenza online;
- su diversi allegati alla delega cui si sta riferendo, è presenta l'intestazione pagina 16 di 21 di una presunta “Italian Trade Company” con sede in HU (Egitto) – Controparte_28
Attraverso l'analisi dei conti correnti intestati alla sig.ra e di cui si è detto in Parte_3 precedenza, è emerso come la stessa abbia provveduto ad effettuare bonifici esteri verso la presunta
IT Italian Trade Company”. Si è provveduto, quindi, tramite il portare (database disponibile CP_29 con dati sulle società mondiali) a ricercare la predetta IT Italian Trade Company, con esito negativo”); tale società non risulta aver emesso alcuna fattura (e nessuna prova assumono i documenti unilateralmente predisposti e depositati sub doc.30 e 31); tutti i bonifici ed i versamenti in oggetto sono stati incassati direttamente dalla sul suo Parte_3 conto corrente personale;
nessun appartamento è mai stato consegnato ai ricorrenti, i quali – a fronte del pagamento di decine di migliaia di euro avevano solo ricevuto due documenti, redatti in lingua inglese ed araba, relativi alla compravendita di immobili da costruire (e senza che fosse intervenuta alcuna formale trascrizione di tali pretesi acquisti, non essendovi alcuna prova della registrazione dei contratti di compravendita presso l'ufficio notarile statale); il venditore risulta essere una non meglio identificata e la Controparte_30 vendita non riguarda due immobili già costruiti, bensì un “immobile da costruire” (“…the first parte owns a plot of land located in Tourism center division Vornish HU…the company will build a tourist resort…”); nei contratti si faceva, altresì, riferimento ad una planimetria allegata al contratto (che non risulta essere mai stata redatta o consegnata;
“the second party has seen the plan og the apartment wich is attached to this contract”); inoltre, all'art.14 (“the first party conferms that the target delivery data will be
1/3/2015”) si dichiara che la consegna dell'appartamento (in quel momento ancora da costruire !) avverrà l'1.3.2015; e quindi prima della stipula del contratto di compravendita, ma anche prima della stipula del contratto preliminare intercorso dai ricorrenti e la soc. IT dd. 10.4.15.
Tale previsione contrattuale – oltre ad essere del tutto illogica - contrasta con quanto esposto nella dichiarazione dd.
7.1.24 dell'amministratore della società venditrice (doc. 11a) nella quale viene affermato che le chiavi degli appartamenti sarebbero state consegnate contestualmente all'atto di acquisto;
i ricorrenti hanno dichiarato di essersi recati insieme alla convenuta presso il negozio IKEA di Brescia per acquistare numerosi beni mobili da destinare a tali appartamenti – beni trattenuto dalla convenuta, la quale avrebbe, altresì, ricevuto numerosi altri beni dai ricorrenti (doc.8); tali circostante, anche documentali, non sono state contestate;
va, al riguardo, evidenziato che non vi è alcuna prova del fatto pagina 17 di 21 che tali beni siano stati trasferiti in Egitto (trasporto che avrebbe dovuto essere effettuato quantomeno con un container e risultare da documenti di trasporto ed importazione) e siano stati utilizzati per arredare gli appartamenti (ancora da costruire!). Va, infine, rilevato che costituisce un fatto notorio che gli arredi venduti dall'Ikea sono di fascia medio/bassa e che tale società è una multinazionale che dispone di negozi in tutto il mondo (ed anche in Egitto); pertanto, pare quantomeno irrealistico ritenere che acquisto di tali beni debba avvenire in Italia, considerato che le spese di trasporto inciderebbero in maniera molto rilevante (in rapporto alla natura ed al valore dei beni);
i ricorrenti non hanno mai avuto concretamente il possesso e la disponibilità di tali appartamenti;
e il versamento, nel corso degli anni, da parte della convenuta, di importi (di limitatissima entità e sopra ricordati) era presumibilmente finalizzato a mantenere una parvenza di affidabilità e di rassicurare i ricorrenti (i quali solo a distanza di anni si sono resi conto di “non avere nulla in mano”);
Invero, a fronte del versamento alla di oltre 167.000,00 euro, l'unica cosa che i Parte_3 ricorrenti avevano ricevuto e di cui disponevano erano solo le due scritture private doc.5 (come sopra ricordato, apparentemente stipulate con una società egiziana, aventi ad oggetto due immobili da costruire - tra l'altro non identificati negli atti - e mai registrate e trascritte). E, quindi, due pezzi di carta privi di alcun valore.
Si evidenzia che la registrazione di tali contratti (che non hanno avuto alcun efficacia traslativa della proprietà, per le ragioni di seguito evidenziate) è avvenuta solo nel dicembre 2024 (e quindi, a distanza di nove anni ed allorquando la presente vertenza era prossima alla decisione).
I ricorrenti, inoltre, in corso di causa, si sono rivolti alla Real Estate World ST LT al fine di trovare una via stragiudiziale ed ottenere la titolarità ed il possesso di tali immobili.
Dalla documentazione prodotta con la memoria conclusiva è risultato che tali appartamenti erano intestati personalmente alla signora (e verosimilmente erano stati utilizzati per mostrarli Parte_3 ai ricorrenti quando erano andati in Egitto per firmare le compravendite) – e non alla IT o alla Real
Estate World ST LT (a conferma che nessun trasferimento della proprietà era conseguito alla sottoscrizione dei contratti di compravendita oggetto di causa).
Tali elementi inducono a far ritenere che la convenuta personalmente fosse la reale proprietaria dei due appartamenti in HU (che aveva mostrato ai ricorrenti per convincerli della bontà e fondatezza dell'affare) ed abbia fatto sottoscrivere degli atti di compravendita con una società terza, non titolare all'epoca dei beni in questione (fermo restando le considerazioni sopra evidenziate relativamente al contenuto ed alle incongruità dei contratti di compravendita).
I signor e pertanto, dopo aver pagato decine di migliaia di euro, avevano in mano solo Pt_2 Pt_1 due “pezzi di carta” (doc.5), privi di alcun valore ed agli stessi non era stata trasferita la proprietà degli pagina 18 di 21 immobili che intendevano acquistare;
e la signora inoltre, ha mantenuto direttamente e Parte_3 nel corso degli anni successivi la piena disponibilità degli immobili, giustificando -nei confronti dei ricorrenti - la mancata consegna delle chiavi proprio tramite la stipula dell'accordo di intenti.
Gli elementi sopra riportati inducono a ritenere che siano stati posti in essere dei raggiri a danno dei ricorrenti;
raggiri che hanno cagionato loro un grave danno patrimoniale.
Va, tuttavia, evidenziato che, in corso di causa, ha sottoscritto l'atto (prodotto con le Parte_3 note finali) con cui ha la convenuta ha dichiarato di voler “risolvere/annullare” qualsiasi rapporto contrattuale relativo alUnità H409 …tra me la Egyptian International Financial Tourism”, volendo cedere il suddetto appartamento al sig. Con la conseguenza che il sig “il CP_31 Parte_2 quale potrà stipulare il contratto di compravendita direttamente in modo che l'immobile sia di sua proprietà.”
Invero, i ricorrenti hanno confermato che nel corso del giudizio (e, comunque, a distanza di anni dalla stipula dei contratti di compravendita) sono riusciti a farsi intestare i due appartamenti H414 e H409 – nel frattempo costruiti nel complesso sito ad Hurgada;
appartamenti che risultavano in quel momento intestati in proprietà alla signora (“Tramite la predetta Agenzia Immobiliare, parte Parte_3 ricorrente è riuscita a intavolare un fattivo dialogo con la direzione del predetto complesso, appurando che, effettivamente, gli appartamenti risultavano ancora e da sempre intestati (in Egitto) alla sig.ra L'odierna esponente, quindi, ha avviato un con il complesso immobiliare un Parte_3 contraddittorio volto a dimostrare la condotta indebita e fraudolenta in proprio danno della sig.ra
che aveva ricevuto il prezzo di vendita di siffatti appartamenti, oltre a molto altro Parte_3 denaro, come documentato in atti, per il loro asserito “arredo” e il loro asserito “mantenimento”, senza nondimeno mai procedere agli adempimenti volti alla corretta intestazione in Egitto degli appartamenti in capo ai signori e In esito a tale scambio, durato parecchi mesi, i Pt_1 Pt_2 signori e sono riusciti a rientrare in possesso degli immobili e, finalmente, vedersi Pt_1 Pt_2 riconosciuti quali proprietari anche secondo la legge egiziana, con riconoscimento in tal senso anche da parte della sig.ra (doc. 1). Dopo la formale intestazione degli immobili, i ricorrenti Parte_3 hanno quindi potuto finalmente ricevere le chiavi dei medesimi direttamente dalla direzione del complesso Florenza KH in Egitto”).
Si tratta di un “post-factum” che non elide l'illiceità delle condotte precedenti;
tuttavia, alla luce dell'avvenuto successivo concreto trasferimento della proprietà dei beni immobili suddetti da parte della convenuta (non contestato dagli stessi ricorrenti), si può ritenere che il danno derivante dal fatto di non aver mai effettivamente trasferito la proprietà degli immobili oggetto di causa, sia stato risarcito.
pagina 19 di 21 Non può, sotto tale profilo, essere valutato il preteso minor valore commerciale dei beni rispetto al prezzo corrisposto in quanto tale profilo attiene alla minor convenienza dell'affare e non sono stati dedotti o provati i raggiri – idonei ad integrare un'ipotesi di dolo ex art. 1440 c.c. e diversi da quelli sopra accertati - che la convenuta avrebbe posto in essere sotto tale profilo.
Rimane da risarcire l'ulteriore danno, rappresentato dalle somme corrisposte senza alcuna giustificazione o per i beni mobili o per le pretese spese condominiali (relativi, lo ripetiamo, a beni che in realtà non erano mai divenuti- all'epoca - di proprietà dei ricorrenti).
Considerato, inoltre, le somme versate dalla nel corso degli anni, ne consegue che la Parte_3 convenuta deve corrispondere ai ricorrenti la somma di € 65.538,00 (€ 46.248,00 + € 17.290,00 + €
9.200,00 - € 17.200,00, già versate); trattandosi di un debito di valore, tale importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria secondo gli indici istat con decorrenza dal 7.12.2015 alla data odierna e degli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 65.538,00 annualmente rivalutata, dal
7.12.2025 alla data odierna;
dalla data odierna al saldo, invece, sono dovuti i soli interessi legali, essendo stato liquidato il danno.
La domanda svolta nei confronti di invece, va respinta;
invero, pur essendo il Controparte_1 convenuto marito della signora e risultando come socio (minoritario) della IT, non Parte_3 risulta che lo stesso abbia posto in essere concretamente alcun atto fraudolento o si sia impossessato del denaro versato dai ricorrenti.
Le spese di parte ricorrente vengono poste a carico di in forza della soccombenza e Parte_3 vanno così liquidate:
fase studio: € 2.552,00;
fase introduttiva: € 1.628,00;
fase trattazione: € 5.670 – 50 % (in quanto non è stata svolta alcuna istruttoria) = € 2.835,00;
fase decisionale: € 4.253,00 – 50 % ( in considerazione dell'emissione di una pronuncia ex art. 281 sexies cpc) = € 2.126,50; totale compensi € 9.141,50 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15% ex art. 2 D.M.
n.55/14.
Le spese tra i ricorrenti e l'altro convenuto, invece, vanno compensate, considerato che quest'ultimo ha riprodotto le stesse eccezioni preliminari (infondate) formulate dall'altra convenuta e che il suo iniziale coinvolgimento nel giudizio poteva giustificarsi alla luce della sua posizione personale e societaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti;
pagina 20 di 21 2. Condanna a corrispondere a ed a , a titolo di Parte_3 Parte_1 CP_31 risarcimento dei danni, la somma di € 65.538,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat con decorrenza dal 7.12.2015 alla data odierna ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 65.538,00 annualmente rivalutata, dal 7.12.2025 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
3. Rigetta la domanda di merito svolta nei confronti di Controparte_1
4. Condanna a rimborsare a ed a le spese di lite Parte_3 Parte_1 CP_31 che liquida in € 9.141,50 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2
D.M. n.55/14;
5. Compensa le spese tra i ricorrenti e l'altro convenuto.
Così deciso in data 04/12/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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