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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1664/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1664/2022 promossa da:
(c.f. ), difesa da se medesima ex art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c. ed elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. SERGIO ORLANDI, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in persona dei giudici designandi, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione accogliere:
In rito e nel merito:
1) Caducare la ordinanza appellata, rilevando e confermando la nullità, per violazione degli articolo 4 e 14 D.Lgs 150/2011, e per essere stata emessa la sentenza da giudice non competente art. 50 ter c.p.c. e per l'effetto decidere nel merito,
1 accertando e dichiarando che le somme richieste sono dovute, e accogliere la domanda promossa nel giudizio di primo grado: “accertare e dichiarare dovute le somme per compensi professionali, come argomentato e da prove documentali prodotte, e pertanto dovute dalla già sopra richiamata società, e per l'effetto condannare la società – con sede legale in Firenze Via Controparte_1
Gianfrancesco Pagnini n.18, Pec: al pagamento in favore Email_1 dell'attore, per le causali di cui in premesse, dell'importo di € per euro 196.135,70
(centonovantaseimilacentotrentacinque/70) oltre interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo. Con vittoria degli onorari, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, delle spese di causa, iva, c.p.a. come di legge", nonché la maggiorazione dovuta per l'utilizzo di tecniche informatiche e collegamento ipertestuale
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”
Per parte appellata:
“Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e, in parziale riforma dell'ordinanza R.G. 2277/2021 del 21/07/2022 pubblicata il 29/07/2022 rep. 1153/2022, dichiarare che l'Avv. non ha Pt_1 prestato alcuna attività professionale in favore della società e nulla le è Controparte_1 dovuto. Pertanto, la somma liquidata di € 12.956,66 deve essere riformata ed annullata.
Il tutto con vittoria di spese competenze e onorari del doppio grado.”
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data 21.7.2022 del
Tribunale di Prato, in materia di compenso professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'avv. aveva citato innanzi al Tribunale Parte_1 di Prato deducendo di aver prestato in favore della convenuta opera Controparte_1 professionale di natura stragiudiziale e in particolare:
che in data 10/02/2018 si era rivolto a lei , quale legale Controparte_2 rappresentante della società chiedendo consulenza stragiudiziale Controparte_1 in ordine all'utilizzo di un brevetto di cui la società era titolare, incaricandola di curare i rapporti con la società Spin. Com. LDT;
che la consulenza riguardava la stesura di contratti e il mantenimento di contatti con importanti e primarie aziende in Russia ed in India;
2 che in data 22/03/2018 la le aveva chiesto di redigere un contratto per CP_1 un procacciatore di affari;
che in data 20/04/2018 la le aveva richiesto lo studio, l'analisi e la CP_1 redazione di un Agreement per una equity di distribuzione e commercializzazione del brevetto per il valore di $ 6.000.000,00, di cui veniva predisposta una bozza in inglese ed una in italiano;
che per agevolare le trattative e dare un'immagine unitaria la aveva CP_1 predisposto un indirizzo email interno (legal@esaycare.solutions) dedicato ad essa professionista;
che in data 17/05/2018 la le aveva richiesto lo studio e l'analisi di una CP_1 policy aziendale in tema di privacy;
che in data 09/05/2018 continuavano le trattative con FF e HA, con richieste di traduzioni e contatti telefonici;
che il 30/05/2018 la Esay Care le aveva richiesto la redazione di un contratto di utilizzo della licenza del sistema Easy Pass Wash, del valore di € 7.500.000
(ovvero 30.000 licenze per € 250 a licenza);
che alla prima bozza erano seguite ulteriori indicazioni e correzioni, per poi arrivare ad un contratto radicalmente diverso;
che in data 06/06/2018 le era stata commissionata l'analisi di un contratto di agenzia e la relativa traduzione;
che con email del 02/07/2018 era stata convocata una riunione presso la sede di
Roma il 05/07/2018; nel corso di tale riunione era stata concordata una trasferta a Mumbai con partenza da Roma il 24/07/2018;
che in vista delle riunioni e di tale viaggio essa aveva dovuto sostenere diversi costi vivi, come da note spesa allegate;
che a seguito degli incontri avuti a Mumbai la aveva stipulato con la CP_1 società un accordo per la costituzione di una joint Controparte_3 venture;
che con email del 20/06/2018 le aveva chiesto di analizzare il prodotto CP_1 dell'azienda “Arboh” potendo la stessa essere una contraffazione dell'APP di tale società;
che in data 02/07/2018 la le aveva richiesto la redazione di due lettere, CP_1 di cui una nei confronti di Green Wash e l'altra nei confronti di Right Brokers.
L'avv. aveva aggiunto che in data 17/01/2019 l'incarico professionale era Pt_1 terminato ed essa aveva provveduto ad inviare alla la richiesta di pagamento CP_1 per le prestazioni svolte in suo favore per un importo complessivo di € 170.204,19,
3 comprensivo di compenso a percentuale, compenso orario e parte del rimborso spese;
a tale importo doveva essere aggiunta la somma di € 644,35 per il rimborso delle spese di cui alle note 26 e 38; nonostante i solleciti non le aveva corrisposto alcunché, CP_1 rimanendo debitrice dell'importo complessivo di € 196.135,70, di cui € 170.204,19 per il progetto di notula n. 612/2019, € 644,35 a titolo di rimborso spese, € 25.037,16 a titolo di interessi moratori come per legge ed € 250,00 per onorari e spese relative all'atto di diffida. Essa aveva quindi chiesto la condanna di CP_1 al pagamento in suo favore dell'importo di € 196.135,70, oltre interessi di legge dal
[...] dovuto sino al saldo. era rimasta contumace e la causa era stata trattenuta in decisione, Controparte_1 dopodiché si era costituita, chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data 21.7.2022, il tribunale, ritenuta inammissibile la costituzione della resistente dopo la precisazione delle conclusioni, ha accolto parzialmente la domanda, condannando a corrispondere all'avv. CP_1 Pt_1
l'importo di € 12.703,00 a titolo di compensi professionali per l'attività stragiudiziale prestata e di € 253,66 a titolo di esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, ed interessi di mora dalla data del provvedimento sino al saldo (nonché spese di lite).
L'avv. ha appellato tale provvedimento, facendo valere i seguenti motivi: Pt_1
I) Violazione degli artt. 4 e 14 del D.lgs. 150 del 2011, sentenza emessa da giudice errato, mancata decisione collegiale e nullità della sentenza: secondo l'appellante, la controversia era disciplinata dall'art. 14 d. lgs. 150/11, di talché la decisione avrebbe dovuto essere collegiale ed essendo stata pronunciata da giudice monocratico era nulla;
II) Illogicità della decisione nel merito: secondo la professionista, il tribunale aveva erroneamente sottovalutato la complessità dell'opera da lei prestata
(redazione di diversi testi contrattuali, in lingua inglese e tenendo conto anche dei diversi ordinamenti e del diritto internazionale applicabile al caso concreto, nonché della minuziosa ricerca e dello studio delle norme applicabili, relative alla protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti); l'art. 26 del D.M.
55/2014 disponeva che per le prestazioni stragiudiziali il compenso era di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, e nel caso in questione lei aveva applicato il 2 per cento;
il valore dell'affare non era indeterminato, posto che il contratto di concessione di licenza redatto offriva elementi per determinarlo;
per la riunione che si era tenuta a Roma il giorno 21/06/2015, per il viaggio a Verona del 14/07/2018 e
4 per il viaggio a Mombay era stato chiesto un compenso orario di euro 150,00, fatturando per Mombay le sole ore di riunione;
quanto al rimborso spese, esse erano documentate ed era errato il disconoscimento del costo del viaggio
Firenze-Roma del 28/07/2018, ipotizzando che essa giunta a Firenze dopo il viaggio a Mombai fosse immediatamente ripartita per Roma: era sfuggito al giudice che, se per andare a Mumbai essa appellante era partita in treno da
Firenze a Roma, al rientro qualcuno era partito da Firenze con la sua auto ed era andato a prenderla.
III) Infine, l'appellante ha chiesto la maggiorazione del 30 per cento sul compenso per le spese processuali anche del primo grado, essendo i suoi atti stati depositati con modalità' telematiche tali da agevolarne la consultazione.
L'appellata si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo appello incidentale;
in particolare, con tale impugnazione ha dedotto che l'Avv. , come Pt_1 socia della , si era proposta volontariamente di portare la società a raggiungere CP_1
i risultati prefissati, come molti soci già facevano, al fine di realizzare l'interesse comune;
non aveva redatto lei il contratto per il quale il tribunale aveva riconosciuto il diritto al compenso ma, solo, il Sig. , amministratore unico della società, aveva Controparte_2 inviato a tutti i soci, compresa la , un contratto già redatto e completo, Pt_1 chiedendo a tutti di inviare note, riflessioni e accorgimenti;
altri, e non l'appellante, aveva tradotto il contratto in inglese;
per quanto concerneva il viaggio di lavoro in India,
l'avv. non aveva speso propri soldi e mai aveva inviato alla società una nota Pt_1 spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 21.10.2024, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.10.2024.
2. Il primo motivo d'appello dell'avv. : la nullità dell'ordinanza Pt_1 impugnata perché non pronunciata da giudice collegiale.
Col primo motivo d'appello, l'avv. ha sostenuto che alla controversia di primo Pt_1 grado avrebbe dovuto applicarsi l'art. 14 del d. lgs. 150/11, che (nella formulazione applicabile ratione temporis) prevede che: “Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.”
5 Dunque, secondo l'appellante, la decisione, poiché era stata adottata dal tribunale in composizione monocratica anziché collegiale, era nulla, posto che l'art. 50 quater c.p.c. disponeva espressamente che l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale, di cui agli articoli 50 bis e ter c.p.c., comportava l'applicazione dell'art. 161, 1° comma c.p.c.
Tale motivo è infondato, perché è errato il presupposto a monte invocato dall'appellante, ovvero che la controversia instaurata dall'avvocato per il pagamento del proprio compenso professionale, asseritamente maturato in relazione a prestazioni stragiudiziali, fosse soggetto all'art. 14 d. lgs. 150/11.
Invero, come espressamente indicato da tale norma, in continuità con la scelta legislativa effettuata dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, presupposto per l'applicazione tanto del rito ex art. 28, prima, quanto del rito sommario, poi, è che si controverta della liquidazione di prestazioni giudiziali in materia civile.
L'impianto normativo è estremamente chiaro, e come anche la Suprema Corte ha avuto modo d'evidenziare (cfr. Cass. 12/07/2024 n. 19228) “Nel giudizio per il conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale e in procedimenti civili e penali, è applicabile non il rito speciale della liquidazione dei compensi di avvocato, ma il rito ordinario di cognizione ovvero, in alternativa, il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, non rientrando la controversia nell'ambito previsionale dell'art. 14 del d.lgs.
n. 150 del 2011, che contempla - in virtù del richiamo all'art. 28 della l. n. 794 del 1942 - il procedimento sommario di cognizione per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile. Sicché in caso di errata qualificazione del procedimento nei termini di cui all' art. 14, la relativa sentenza è nulla atteso che tale qualificazione incide sul diritto di difesa comportando per la parte la perdita di un grado di giudizio riconosciutogli dalla legge”.
La presente controversia non era dunque riconducibile all'art. 14 del d. lgs. 150/11 e correttamente il primo giudice ha deciso con provvedimento monocratico.
3. L'appello incidentale.
Prima di passare all'esame del merito dell'appello della professionista, appare opportuno esaminare l'appello incidentale della cliente che, essendo volto a confutare l'an debeatur, si pone in posizione logicamente pregiudiziale.
Si tratta, invero, di un appello estremamente generico, ai limiti dell'inammissibilità: dopo che il tribunale aveva chiaramente affermato che “È documentalmente provato che tra le parti vi è stato un rapporto professionale (v. in particolare docc. 1 e 13). La configurabilità di tale rapporto non è esclusa dalla circostanza che l'avv. sia socia della convenuta: dalla visura camerale della società versata in atti non risulta Pt_1
6 infatti che la ricorrente sia una c.d. “socia d'opera” ovvero abbia conferito alla società la propria prestazione professionale (v. doc. B fascicolo di parte ricorrente)”, la società s'è limitata a dedurre, in primo luogo, che era stata la professionista a proporre di “portare la società a raggiungere i risultati prefissati, come molti soci già facevano, al fine di realizzare l'interesse comune”.
Ebbene, premesso che la provenienza dell'iniziativa volta alla stipula contrattuale di un incarico professionale è del tutto irrilevante, tale deduzione non si confronta affatto con la chiara e condivisibile affermazione del primo giudice, che ha escluso che la prestazione resa trovasse titolo nel rapporto societario;
d'altro canto, in assenza di una riconducibilità delle prestazioni al rapporto societario, la gratuità dell'incarico, implicitamente dedotta dalla cliente, costituendo eccezione rispetto alla naturale onerosità della prestazione d'opera intellettuale, avrebbe dovuto essere provata da che, invece, restando CP_1 contumace in primo grado, nulla ha dimostrato.
Che, poi, il contratto per il quale il tribunale aveva riconosciuto il diritto al compenso - ovvero il contratto di concessione di licenza - non sarebbe stato redatto dalla professionista cui solo, al pari degli altri soci, sarebbe stato inviato un testo già preparato, con la richiesta di condividere le proprie riflessioni al riguardo e d'indicare
“accorgimenti”, è smentito dalle produzioni documentali della (v. docc. 1, 13, Pt_1
14, 15, 16, 17, 18), da cui ben s'evince che alla medesima fu conferito un vero e proprio incarico professionale e che essa lo espletò.
In particolare, nella mail del 10.2.2018 (doc. 1) il sig. , dopo aver inviato alla CP_2 professionista il contenuto delle conversazioni intrattenute con soggetti internazionali, le rappresenta la necessità di una seria e professionale assistenza legale per la società.
L'avv. , in adempimento dell'incarico, con mail del 30.5.2018 (doc. 14) invia a Pt_1
bozza del contratto avente ad oggetto la cessione delle licenze;
con mail del CP_2
1°.6.2018, poi, invia bozza modificata (doc. 17).
Che altri avrebbero tradotto tale contratto in inglese, d'altro canto, appare privo di rilievo, posto che la professionista non ha chiesto il compenso per l'opera di traduzione, ma per quella di redazione del testo contrattuale.
D'altro canto, incaricare un professionista di redigere un testo contrattuale, nelle sue varie stesure con l'evolversi della trattativa, non esclude che la base dell'accordo sia indicata dal committente, anzi, è normale che sia così, posto che il professionista deve realizzare al meglio, dal punto di vista della tutela giuridica, un assetto d'interessi che non può che essere espressione dei desiderata del cliente.
Quanto, infine, alla deduzione che per il viaggio di lavoro in India l'avv. “non Pt_1 aveva speso soldi e mai aveva inviato alla società una nota spese” (difesa scarsamente articolata, ma che parrebbe suggerire che il viaggio fosse stato pagato dalla società), se
7 ne deve evidenziare l'assoluta irrilevanza, non avendo la ricorrente domandato alcun rimborso spese in relazione a tale viaggio intercontinentale (ma solo il rimborso delle spese, documentate, affrontate per recarsi in aeroporto a Roma e poi fare rientro a
Firenze).
Il riconoscimento del credito effettuato dal tribunale deve dunque essere confermato, salvo valutare, in forza dell'appello principale, se all'avv. spettino importi Pt_1 superiori a quelli riconosciuti in primo grado.
4. Il secondo motivo d'appello dell'avv. : la quantificazione del Pt_1 compenso e del rimborso spese.
Il tribunale, a fronte della domanda della ricorrente di pagamento di compensi e rimborso spese per plurime attività stragiudiziali, ha rilevato che:” l'avv. ha agito nei Parte_1
Controparte_ confronti di per il pagamento di complessivi € 196.135,70 di cui: i) € 170.204,19 a titolo di compensi per la redazione di due contratti nonché per l'attività di consulenza prestata in occasione delle riunioni tenutesi a Roma,
Verona e Mumbai rispettivamente in data 21/06/2018, 14/07/2018 e 25/07/2018 (comprensivo di rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA, CPA, spese non imponibili per € 1.046,55 ed al netto della ritenuta di acconto nella misura del 20%); ii) € 644,35 per rimborso delle spese sostenute per l'incontro asseritamente tenutosi a Roma tra il
28/05/2018 e il 30/05/2018 nonché per il viaggio a Mumbai;
iii) € 25.037,16 per interessi di mora dal 09/10/2019 al
02/09/2021; iv) € 250,00 per il costo della lettera di diffida del 02/09/2021”; ritenuto, per quanto premesso sub 3, provato il rapporto ed esclusa la gratuità delle prestazioni resa, ha proseguito argomentando che: “Ciò premesso, dalla documentazione agli atti emerge sicuramente che l'avv.
ha redatto in favore della un contratto di concessione di licenza (v. docc. 13, 14, 15, 16, 17, 18). Questo Pt_1 CP_1
Tribunale non condivide tuttavia la quantificazione del valore dell'affare effettuata dalla parte ricorrente. Dagli artt. 4 e
6 del contratto in esame lo stesso prevedeva l'acquisto da parte del Licenziatario di un numero minimo di 30.000 licenze al prezzo di € 250,00 per ciascuna licenza “Easy Pass Pay per lavaggio auto” e di € 15,00 per ciascuna licenza
“Easy Pass Pay per lavaggio moto”: poiché sulla base del contratto non è determinato (né determinabile) la proporzione tra licenze “auto” e licenze “moto” vendute, il valore dell'accordo risulta indeterminabile con conseguente applicazione degli scaglioni previsti dall'art. 21, c. 7 D.M. 55/2014 per gli affari di valore indeterminabile.
Per tale affare può quindi essere riconosciuto alla ricorrente l'importo di € 6.480,00.
Dalla documentazione agli atti risulta inoltre provato che la ricorrente si è recata a Mumbai dal 24/07/2022 al
27/07/2022: sebbene non vi sia prova diretta che tale viaggio sia stato effettuato nell'esecuzione delle prestazioni rese in favore della , ritiene lo scrivente Tribunale che tale prova possa ritenersi raggiunta per presunzioni CP_1 considerando che la , con cui il contratto di licenza d'uso avrebbe dovuto essere concluso, Controparte_4 ha la propria sede a Mumbai e tenendo altresì conto della vicinanza tra la data di elaborazione del contratto e quella in 8 cui la trasferta è stata effettuata (v. doc. 16 fascicolo di parte attorea). Considerato tuttavia che attività – come peraltro specificato dalla stessa ricorrente – appare connessa all'attività di assistenza resa in relazione alla stipulazione del contratto di concessione di licenze e tenuto conto che ai sensi dell'art. 18 del citato decreto ministeriale
“i compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare”, lo scrivente Tribunale ritiene che la ricorrente non abbia diritto ad un separato compenso rispetto a quello già precedentemente riconosciuto.
Oltre ai predetti importi a titolo di compenso la ricorrente ha diritto anche al rimborso delle spese sostenute per andare e tornare dall'aeroporto di Roma (da dove del tutto presumibilmente è partito il volo per l'India) come documentate in atti, per un importo complessivo di € 183,50 + 10% ai sensi dell'art. 27 D.M. 55/2014 (per un importo complessivo di € 201,85) (v. docc. nn. 27 e 28 fascicolo di parte attrice). Non può essere riconosciuto, invece, né
l'importo di € 19,40 per la tratta autostradale da Firenze Scandicci – Roma Nord, né l'importo di € 372,00 complessivamente indicato nelle note spese nn. 38 e 42 a titolo di rimborso chilometrico: la prima voce in quanto appare inverosimile che la ricorrente, immediatamente dopo il ritorno dall'India (l'ultimo giorno di prenotazione dell'hotel risulta essere il 27/07/2018), sia ritornata a Firenze il 28/07/2018 per poi rimettersi quello stesso giorno di nuovo in partenza verso Roma alle 13:06, alle 19:30 pagare il ticket del parcheggio presso l'aeroporto di Roma e quindi ritornare da Roma a Calenzano seguendo la tratta autostradale “Roma nord” – “Magliano Sabina” e poi “Magliano
Sabina” – “Calenzano” (v. doc. 27); quanto invece alla seconda voce, non risulta provato che l'importo indicato sia pari ad “un quinto del costo del carburante al litro” ovvero quanto riconosciuto dall'art. 27 del richiamato decreto ministeriale per le spese di viaggio in caso di utilizzo di autoveicolo proprio.
Nulla può riconoscersi neanche per l'asserita redazione del contratto “per un procacciatore di affari”: sebbene infatti Controparte_ con la e-mail del 22/03/2018 la (rectius del suo legale rappresentante ) abbia inviato alla CP_1 ricorrente la bozza di un contratto di “procacciatore d'affari” chiedendo di “corregger[la] con i giusti riferimenti di legge soprattutto riguardo ai compensi”, l'avv. non ha fornito prova dell'esecuzione della prestazione (v. doc. Pt_1
4).
Con riferimento, poi, alla asserita attività di studio, analisi e redazione del “simple agreement for future equity”, sulla base della documentazione agli atti può, al più, ritenersi provata lo svolgimento da parte della ricorrente di un'attività di studio e analisi dei documenti inviati dalla controparte contrattuale della . Nella e-mail inviata da CP_1 CP_6 della alla FF del 19/04/2022 si legge infatti che “we analyzed the template Safe you sent us with our CP_1
Legal department and it came out the following considerations and the critical issue: […]” (ovvero “abbiamo analizzato il modello Safe che vi avete inviato con il nostro dipartimento legale e sono emerse le seguenti considerazioni e individuati le seguenti criticità”): considerando che dalla documentazione agli atti emerge che l'avv. era il Pt_1
9 soggetto di riferimento della società per le consulenze di natura legale (v. email del 10/02/2018) e che successivamente la medesima ha assegnato all'avv. una casella di posta aziendale CP_1 Pt_1
“ olutions” con firma in calce preimpostata “avv Legal Easy Care Srl”, è del tutto Email_2 Parte_1 verosimile ipotizzare che il dipartimento legale cui si fa riferimento nella citata e-mail del 19/04/2022 sia proprio l'attuale ricorrente.
Sulla base della documentazione agli atti appare corretta l'individuazione del valore della controversia nell'importo di $
6.000.000,00, pari a poco meno di € 6.000,000,00, con conseguente applicabilità dello scaglione di valore per gli affari di valore ricompreso tra € 4.000.000,00 ed € 8.000,000. Considerato tuttavia la non particolare difficoltà dell'opera prestata (dalla citata e-mail del 19/04/2022 emerge che la ricorrente si sia limitata al rilevare che la fosse CP_1 una s.r.l. e non una joint venture e che il contratto richiamasse la legislazione statunitense, con evidente aggravio di costi di consulenza per la ), appare equo applicare al valore medio previso per il richiamato scaglione di CP_1 valore dall'art. 22 D.M. 55/2014 la riduzione massima prevista del 50%, così come previsto dall'art. 19 sempre del medesimo decreto ministeriale: complessivamente pertanto per tale affare può essere riconosciuto un compenso di €
8.383,00.
Non può, invece, essere riconosciuto alcun compenso in relazione alle trasferte asseritamente effettuate a Roma in data 21/06/2018, di cui la parte ricorrente non ha fornito prova, e a Verona in data 14/07/2018, non risultando provato che la stessa sia stata effettuata nello svolgimento del mandato conferitogli da;
parimenti non risulta provato CP_1 che la redazione del contratto di licenza d'uso sia avvenuta fuori studio: conseguentemente non può essere riconosciuto quanto la ricorrente chiede a titolo di rimborso spese per tale trasferta.
Quanto alla riunione del 05/07/2022 sebbene dalla documentazione agli atti risulta che per quella data la CP_1 avesse fissato un incontro (v. e-mail del 02/07/2018, doc. 21), la ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'attività effettivamente svolta in quella sede, di talché non è possibile valutare il pregio dall'attività prestata e quindi liquidare alcun compenso per l'attività effettuata;
è invece possibile riconoscere i costi vivi sostenuti nella somma di € 47,10
(oltre 10% ai sensi dell'art. 27 D.M. 55/2014, per un importo complessivo di € 51,81), con esclusione dell'importo di €
204,60 richiesto a titolo di rimborso non risultando provato che tale importo corrisponda ad un quinto del costo del carburante al litro, come previsto dall'art. 27 del richiamato decreto ministeriale.”
L'avv. ha attinto le seguenti statuizioni: Pt_1
a) La quantificazione del compenso in relazione alla redazione del contratto di concessione di licenza (v. docc. 13, 14, 15, 16, 17, 18);
b) La negazione del compenso orario per gli incontri di Mumbai, Roma e Verona;
c) La quantificazione dei rimborsi spese.
10 Dunque, è divenuta incontrovertibile la negazione del compenso per l'asserita redazione del contratto “per un procacciatore di affari”, così come la quantificazione del compenso per l'attività di studio, analisi e redazione del “simple agreement for future equity” .
Passando ad esaminare le voci di credito invece ancora controverse, si deve rilevare che fin dal primo grado la aveva suddiviso la propria pretesa in 3 voci: Pt_1
a) Il compenso a percentuale;
b) Il compenso orario;
c) Il rimborso spese.
Come premesso, i tre motivi subb a, b e c attengono ciascuno ad una delle tre voci, e vanno dunque valutati separatamente, in relazione ad esse.
4 a) La quantificazione del compenso a percentuale.
Partendo dalla quantificazione del compenso in relazione alla redazione del contratto di concessione di licenza (v. docc. 13, 14, 15, 16, 17, 18), la sentenza viene censurata nella parte in cui ha ritenuto il contratto di valore indeterminabile;
la professionista ha dedotto, in particolare, di aver redatto un contratto che aveva quale oggetto l'utilizzo di un minimo di 30.000,00 licenze al prezzo di € 250,00, ciò che attestava il valore dell'affare a 7.500.000.00 euro di base di partenza;
se si calcolava il due per cento su tale valore, si otteneva un onorario di 150.000,00 euro, ma essa, in considerazione della sua partecipazione societaria, lo aveva ridotto ad euro 120.000,00. Peraltro, la somma liquidata dal primo giudice era iniqua avuto riguardo alla complessità della prestazione, involgente questioni di diritto internazionale, ed ai plurimi incontri effettuati.
In realtà, che il valore del contratto fosse di euro 7.500,00 non è vero.
Intanto, perché l'accordo nel sancire l'obbligo della stipula di 30.000 licenze non distingueva tra le licenze lavaggio auto, del valore di euro 250,00, e quelle lavaggio moto, del valore di euro 150,00: “Il Produttore si impegna a fornire in esclusiva al
Licenziatario, le licenze d'uso del software Easy Pass Pay, che consiste nel fornire dei codici (licenza d'uso) da utilizzare per ogni macchina attraverso il sistema API.In ragione della fornitura in esclusiva di un numero di licenze d'uso, il Licenziatario si impegna ad acquistare n. 30.000 licenze, nell'arco temporale di anni 3. A titolo di corrispettivo per
i diritti concessi in base al Contratto di licenza, il Licenziatario deve corrispondere al
Produttore il Canone di Licenza, che non è rimborsabile e viene definito e determinato, €
250,00 per le licenze denominate Easy Pass Pay per lavaggio auto € 150,00 per le licenze denominate Easy Pass Pay per lavaggio moto”).
Poi, perché nella versione finale la convenzione prevedeva che ove l'acquirente non avesse raggiunto nei 5 anni la soglia convenuta avrebbe dovuto pagare una penale pari al 15% del prezzo contrattualmente stabilito (4.5 Failure to reach the 30,000 licenses
11 required within a period of 5 years will result in the application of a penalty, amounting to 15 per cent of the agreed price, for the remaining number of licenses not withdrawn), ovvero, in ipotesi, 675.000,00.
Invero, poiché non vi era l'obbligo di stipulare un certo numero di contratti auto anziché moto, l'accordo avrebbe potuto risolversi, nella peggiore delle ipotesi per la (in CP_1 cui non fosse stata acquistata neppure una licenza), nella percezione della somma di euro 150 x 30.000 x 15%, di talché il 2% di tale importo ammonterebbe ad euro
13.500,00.
Ciò perché il valore dell'affare rappresenta un fatto costitutivo del credito azionato, e dunque ex art. 2697 c.c. esso va stabilito avendo riguardo all'ipotesi “minima”, non essendovi prova della verificazione delle maggiori potenzialità insite nel negozio. A tale riguardo, invero, è opportuno sottolineare che mai la professionista ha allegato e/o documentato che tale contratto avrebbe avuto piena esecuzione, né il numero delle licenze effettivamente vendute.
Tuttavia, proprio la complessità del meccanismo stabilito convenzionalmente e l'impossibilità di stabilire quale sia stato per la cliente dell'avv. l'effettivo valore Pt_1 dell'affare porta a ritenere corretto il criterio del tribunale, di ritenere l'affare di valore indeterminato.
Solo, poiché ha ragione l'avv. nel sostenere che l'attività prestata fosse Pt_1 particolarmente complessa, anche in considerazione delle questioni di diritto internazionale coinvolte, e perché comunque il risultato per la cliente era almeno potenzialmente molto vantaggioso, differentemente dal tribunale il compenso va determinato in base al valore massimo, anziché medio.
Dunque, applicato il medesimo scaglione applicato dal primo giudice (indeterminabile di particolare importanza), secondo i valori massimi spetta all'avv. l'importo di Pt_1 euro 9.246,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, anziché quello di euro 6.480,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, per un maggior credito di euro 2.766,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Tale somma dev'essere maggiorata degli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo, come già statuito dal tribunale per gli importi riconosciuti con la sentenza appellata, non essendo tale statuizione in punto di interessi stata oggetto d'impugnazione.
4 b) Il compenso orario.
Quanto alla negazione di un compenso orario, come su riportato il tribunale ha motivato il disconoscimento per le ore di riunione a Mombay perché attività già compresa nel
12 compenso per la stipulazione del contratto di concessione di licenze, cui il viaggio era prodromico (posto che ai sensi dell'art. 18 D.M. 55/14 “i compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente
l'affare”), e per le ore di riunione a Roma e Verona perché non erano dimostrate;
l'appellante ha censurato tale decisione sostenendo che essa aveva chiesto un compenso orario di appena 150,00 euro per le riunioni romane del 21/06/2015 e del 5/7/2018 e per quella veronese del 14/07/2018, e che per il viaggio a Mombay aveva fatturato solo le ore di riunione, non anche di viaggio.
Ebbene, è sufficiente effettuare un confronto tra le ragioni di negazione del credito e quelle d'appello per rilevare la totale mancanza di correlazione: l'avv. in alcun Pt_1 modo ha attinto la decisione del tribunale di non riconoscere il compenso orario perché per una parte (Roma e Verona) indimostrato e per l'altra (Mombay) già monetizzato col compenso per la stipula dell'atto; in particolare, in relazione al primo profilo non ha indicato le fonti di prova dei fatti costitutivi del credito (ovvero le risultanze istruttorie comprovanti l'espletamento delle prestazioni per conto della società appellata), e in relazione al secondo non ha censurato l'applicazione dell'art. 18; in definitiva, non ha proprio speso parola alcuna per contrastare le ragioni della decisione.
Per tale profilo, dunque, il suo appello è inammissibile.
4 c) La quantificazione del rimborso spese.
Quanto, infine, al rimborso spese, nel proprio ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'avv. Pt_1 aveva dedotto di aver sostenuto spese per le trasferte a Roma così elencate:
a) nota spesa n.26/2018 di euro 267,15 (doc. 23);
b) nota spesa n. 33/18 di euro 276,10 (doc.24);
c) nota spesa n. 37/18 di euro 122,85 (doc.25);
d) nota spesa n. 36/2018 di euro 251,70 (doc. 26);
e) nota spesa n. 38/2018 di euro 377,20 (doc. 27);
f) nota spesa n. 42/2018 di euro 395,90 (doc.28).
Il primo giudice, in ordine al rimborso spese:
relativamente alle note spesa 38 e 42 (docc. 27 e 28), ha riconosciuto l'importo di euro 201,85, ma negato invece il pedaggio autostradale per la tratta Firenze
Scandicci – Roma Nord, per euro 19,40, perché a suo dire non era credibile l'espletamento di tale viaggio, ed il rimborso chilometrico per euro 372,00 (186,00
13 per ciascuna nota), ritenendo non provato che l'importo indicato fosse pari ad “un quinto del costo del carburante al litro” ex art. 27 DM 55/14;
relativamente alla nota spesa 36 del 2018 (doc. 26), attinente al viaggio a Roma del “05/07/2022” (rectius: 05/07/2018), ha riconosciuto l'importo di euro 51,81, ma ha negato per la medesima ragione di cui sopra (ovvero perché non era provato che l'importo indicato fosse pari ad un quinto del costo del carburante al litro) il rimborso chilometrico per euro 204,60.
Così operando, dunque, il tribunale ha preso in considerazione solo le spese di cui alle note 38/2018 e 42/2018 (docc. 27 e 28) ed alla nota 36/2018 (doc. 26), implicitamente negando le ulteriori pretese di rimborso di cui alle note 26, 33 e 37 del 2018.
L'appellante riguardo ai rimborsi complessivamente negati ha censurato la sentenza di primo grado così argomentando: “Si deve osservare che l'articolo 27 del D.M. 55/2014 prevede che all'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato… omissis per le spese di viaggio in caso di utilizzo di autoveicolo proprio è riconosciuta un'indennità chilometrica pari di regola a un quinto del coto del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.
Sorprende poi, come il giudice, formula anche le sue osservazioni, contestando le note spese, che sono tutte documentate, e riducendo, persino i costi documentati ed effettivamente sostenuti, mettendosi anche a cavillare, sui chilometri realmente svolti, fino anche a spingersi a sostenere che se il viaggio avesse finito il giorno 27/07/2018, non avrebbe potuto essere a Firenze il 28/07/2018.
Orbene, appare inverosimile, quanto meno poco opportuno, che il giudice di prime cure, dando prova di una pignoleria (sui soldi altrui), si metta a contestare e ridurre le spese documentate, dando anche sue personali interpretazioni, su viaggi che sono stati eseguiti. Si vorrebbe piangere di fronte a simili statuizioni, ma non resta che sorridere di fronte a simile affermazioni: “appare inverosimile che la ricorrente, immediatamente dopo il ritorno dall'India (l'ultimo giorno di prenotazione dell'hotel risulta essere il
27/07/2018), sia ritornata a Firenze il 28/07/2018 per poi rimettersi quello stesso giorno di nuovo in partenza verso Roma alle 13:06, alle 19:30 pagare il ticket del parcheggio presso l'aeroporto di Roma e quindi ritornare da Roma a Calenzano seguendo la tratta autostradale “Roma nord” – “Magliano Sabina” e poi “Magliano Sabina” – “Calenzano”
Dovrebbe essere noto, che se la signora ha lasciato l'albergo a Mumbai il Pt_1
27/07/2022, vi è anche la differenza di fuso orario, è il viaggio con scalo a Dubai, ha anche la durata media dalle sette ore fino a Dubai e altre quattro da Dubai a Mombay.
14 È sicuramente sfuggito al giudice, che se l'avvocato per andare a Mumbai, è partita in treno da Firenze a Roma, al rientro, qualcuno è partito da Firenze, ed è andato all'aeroporto con la macchina dell'avvocato. Quindi è del tutto plausibile, che qualcuno sia partito da Firenze alle ore 13:06 e sia arrivato all'aeroporto, come attesta il parcheggio, e prelevato l'avvocato, lo abbia accompagnato da Roma a Calenzano, fermandosi pure a cena a Magliano Sabina, che dunque tale percorso è sulla tratta Roma-Firenze.
Appare dunque inverosimile, cotanta pignoleria, quando invece forse è richiesto al giudice attenzione, sulle norme giuridiche e sulle questioni di procedibilità.
Ci si astiene da ulteriori commenti, sulla arbitraria riduzione dei costi operata dal magistrato, e di cui si chiede la rettifica dell'intera sentenza”.
Dunque, con ogni evidenza, l'avv. non ha avanzato alcuna puntuale censura in Pt_1 merito all'implicita negazione delle spese di cui alle note 26, 33 e 37 del 2018: essa non ha neppure rilevato che il tribunale non aveva riconosciuto tali spese senza motivazione alcuna (probabilmente per dimenticanza o erronea interpretazione della domanda).
Essa ha puntualmente censurato la sentenza di primo grado solo quanto al disconoscimento delle spese di trasferta rapportate ad un costo del carburante pari ad euro 1,55, in relazione alle note di spesa 36/18 (doc. 26), 38/18 (doc. 27) e 42/18 (doc.
28); per queste ultime due note, poi, ha anche contrastato l'asserita negazione del viaggio, che il tribunale aveva posto a fondamento del disconoscimento di euro 19,40 a titolo di pedaggio.
Escluso, quindi, ex art. 342 c.p.c., di dover valutare ulteriori voci di spesa diverse dalle suddette, per come concretamente e puntualmente proposto tale complessivo motivo è fondato e, pertanto, va accolto.
Invero, ha errato il primo giudice nell'ipotizzare che l'avv. dopo aver fatto Pt_1 rientro a Firenze da Fiumicino fosse ripartita per Roma (ciò che sarebbe in effetti apparso assurdo e di difficilissima realizzazione) e che fosse per questo secondo spostamento che chiedeva il rimborso spese.
Vero è che essa, invece, aveva diritto al rimborso delle spese per rientrare in auto da
Roma e che, non guidando o preferendo comunque non guidare, com'era suo diritto, ha scelto all'andata di andare in treno e al ritorno di farsi venire a prendere.
Dunque tale viaggio dev'essere monetizzato in modo più ampio di quanto già effettuato dal tribunale (si ricorda al riguardo che il tribunale ha comunque riconosciuto per tale trasferta l'importo di euro 201,85).
In relazione ad esso deve pertanto essere, intanto, riconosciuta la somma di euro 19,40 disconosciuta dal primo giudice a titolo di pedaggio.
15 Poi, tanto per tale trasferta quanto per il viaggio del 5/7/2018 a Roma, dev'essere riconosciuto il rimborso chilometrico indicato dall'appellante.
Benvero, l'art. 27 del D.M. 55/2014 dispone che “[...] per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio”.
Secondo i dati ministeriali, il prezzo del diesel nel 2018 è stato in media di euro
1.599,37, di talché l'indicazione di euro 1,55 effettuata da è congrua. Pt_1
Dunque, a titolo di rimborso spese, in aggiunta a quanto liquidato dal tribunale, oltre al suddetto pedaggio, sono dovuti i seguenti importi:
in relazione alla nota spesa 36/2018 (viaggio Prato-Roma del 5.7.2018), euro
204,60;
in relazione alle note spese 38/2018 e 42/2018 - che duplicano con ogni evidenza lo stesso viaggio (com'è evidente dalle date, dalla dizione “viaggio a Mumbay”, dagli importi, relativi ad un viaggio in treno - che era quello dell'andata - e ad un viaggio in auto - che era quello del ritorno, e dai pedaggi autostradali, relativi sempre al 28.7.2018) - euro 186,00 per rimborso chilometrico utilizzo mezzo proprio.
Quindi, in aggiunta a quanto già riconosciuto dal tribunale è dovuto l'importo di euro
410,00 (19,40 + 204,60 + 186,00).
Tale somma dev'essere maggiorata degli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo, come già statuito dal tribunale.
5. La mancata maggiorazione delle spese del primo grado ex art. 4 comma 1 bis
D.M. 55/14.
L'avv. ha poi lamentato che il primo giudice, nel porre le spese di lite a carico Pt_1 della convenuta, le avesse liquidate nell'importo di € 3.235,00 omettendo di applicare la maggiorazione del 30% ex art. 4 comma 1 bis DM 55/14.
Tale doglianza è fondata, posto che l'attrice aveva redatto i propri atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, inserendo collegamenti ipertestuali, e per tale ipotesi la norma suddetta dispone effettivamente la maggiorazione richiesta.
In particolare, nella formulazione applicabile ratione temporis, inserita dal D.M. 37/18
(precedente quella introdotta dal 147/22 che ha reso la maggiorazione obbligatoria), la maggiorazione in esame seppur non ancora obbligatoria costituiva comunque la regola, dalla quale il giudice poteva discostarsi solo a seguito di adeguata motivazione.
16 Nel caso in esame, il tribunale nell'omettere la maggiorazione non aveva fornito alcuna motivazione sul punto (dando vita ad un vero e proprio vizio di “omessa motivazione”: cfr. Cass. 35932/22); d'altro canto, nel caso di specie non è ravvisabile alcun motivo - neppure l'appellata ne ha indicato uno - per discostarsi dalla regola e negare la maggiorazione.
Tali spese debbono dunque essere quantificate nella somma di euro 4.205,50, come si va ad esporre nel prossimo paragrafo.
6. Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Tuttavia, poiché l'incremento del credito in appello non determina un passaggio di scaglione, le spese di primo grado, liquidate in € 3.235,00 a titolo di compensi professionali (ed euro 406,50 a titolo di spese esenti), debbono essere confermate, se non per la maggiorazione del 30% suddetta, di talché è dovuta la somma di euro
4.205,50 anziché quella di euro 3.235,00.
Quanto alle spese dell'appello, considerato che sulla base dei due gradi l'avv. è Pt_1 comunque vittoriosa, esse debbono pure essere poste a carico dell'appellata e liquidate nella somma di euro 5.155,80 (3.966,00 + 30%), sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 5.201 a 26.000, in considerazione del quantum appellatum, secondo i valori medi, stante la complessità media della controversia, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), con la maggiorazione del
30% ex art. 4 comma 1 bis.
P.Q.M.
17 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in Parte_1 data 21.7.2022 del Tribunale di Prato, e sul contrapposto appello incidentale proposto da ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione CP_1 disattesa od assorbita, così provvede: respinge l'appello incidentale ed in parziale accoglimento dell'appello principale condanna la a corrispondere all'avv. la maggior somma CP_1 Pt_1
(rispetto a quanto liquidato dal tribunale) di euro 2.766,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, a titolo di compenso professionale, e la maggior somma (rispetto a quanto liquidato dal tribunale) di euro 410,00 a titolo di rimborso spese, il tutto oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
condanna l'appellata a corrispondere a titolo di spese del primo grado la somma di euro 4.205,50 (anziché quella di euro 3.235,00 disposta dal tribunale), a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
condanna infine l'appellata a corrispondere all'appellante le spese del secondo grado, che liquida nella somma di euro 5.155,80, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27.12.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
18 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1664/2022 promossa da:
(c.f. ), difesa da se medesima ex art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c. ed elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. SERGIO ORLANDI, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in persona dei giudici designandi, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione accogliere:
In rito e nel merito:
1) Caducare la ordinanza appellata, rilevando e confermando la nullità, per violazione degli articolo 4 e 14 D.Lgs 150/2011, e per essere stata emessa la sentenza da giudice non competente art. 50 ter c.p.c. e per l'effetto decidere nel merito,
1 accertando e dichiarando che le somme richieste sono dovute, e accogliere la domanda promossa nel giudizio di primo grado: “accertare e dichiarare dovute le somme per compensi professionali, come argomentato e da prove documentali prodotte, e pertanto dovute dalla già sopra richiamata società, e per l'effetto condannare la società – con sede legale in Firenze Via Controparte_1
Gianfrancesco Pagnini n.18, Pec: al pagamento in favore Email_1 dell'attore, per le causali di cui in premesse, dell'importo di € per euro 196.135,70
(centonovantaseimilacentotrentacinque/70) oltre interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo. Con vittoria degli onorari, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, delle spese di causa, iva, c.p.a. come di legge", nonché la maggiorazione dovuta per l'utilizzo di tecniche informatiche e collegamento ipertestuale
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”
Per parte appellata:
“Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e, in parziale riforma dell'ordinanza R.G. 2277/2021 del 21/07/2022 pubblicata il 29/07/2022 rep. 1153/2022, dichiarare che l'Avv. non ha Pt_1 prestato alcuna attività professionale in favore della società e nulla le è Controparte_1 dovuto. Pertanto, la somma liquidata di € 12.956,66 deve essere riformata ed annullata.
Il tutto con vittoria di spese competenze e onorari del doppio grado.”
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data 21.7.2022 del
Tribunale di Prato, in materia di compenso professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'avv. aveva citato innanzi al Tribunale Parte_1 di Prato deducendo di aver prestato in favore della convenuta opera Controparte_1 professionale di natura stragiudiziale e in particolare:
che in data 10/02/2018 si era rivolto a lei , quale legale Controparte_2 rappresentante della società chiedendo consulenza stragiudiziale Controparte_1 in ordine all'utilizzo di un brevetto di cui la società era titolare, incaricandola di curare i rapporti con la società Spin. Com. LDT;
che la consulenza riguardava la stesura di contratti e il mantenimento di contatti con importanti e primarie aziende in Russia ed in India;
2 che in data 22/03/2018 la le aveva chiesto di redigere un contratto per CP_1 un procacciatore di affari;
che in data 20/04/2018 la le aveva richiesto lo studio, l'analisi e la CP_1 redazione di un Agreement per una equity di distribuzione e commercializzazione del brevetto per il valore di $ 6.000.000,00, di cui veniva predisposta una bozza in inglese ed una in italiano;
che per agevolare le trattative e dare un'immagine unitaria la aveva CP_1 predisposto un indirizzo email interno (legal@esaycare.solutions) dedicato ad essa professionista;
che in data 17/05/2018 la le aveva richiesto lo studio e l'analisi di una CP_1 policy aziendale in tema di privacy;
che in data 09/05/2018 continuavano le trattative con FF e HA, con richieste di traduzioni e contatti telefonici;
che il 30/05/2018 la Esay Care le aveva richiesto la redazione di un contratto di utilizzo della licenza del sistema Easy Pass Wash, del valore di € 7.500.000
(ovvero 30.000 licenze per € 250 a licenza);
che alla prima bozza erano seguite ulteriori indicazioni e correzioni, per poi arrivare ad un contratto radicalmente diverso;
che in data 06/06/2018 le era stata commissionata l'analisi di un contratto di agenzia e la relativa traduzione;
che con email del 02/07/2018 era stata convocata una riunione presso la sede di
Roma il 05/07/2018; nel corso di tale riunione era stata concordata una trasferta a Mumbai con partenza da Roma il 24/07/2018;
che in vista delle riunioni e di tale viaggio essa aveva dovuto sostenere diversi costi vivi, come da note spesa allegate;
che a seguito degli incontri avuti a Mumbai la aveva stipulato con la CP_1 società un accordo per la costituzione di una joint Controparte_3 venture;
che con email del 20/06/2018 le aveva chiesto di analizzare il prodotto CP_1 dell'azienda “Arboh” potendo la stessa essere una contraffazione dell'APP di tale società;
che in data 02/07/2018 la le aveva richiesto la redazione di due lettere, CP_1 di cui una nei confronti di Green Wash e l'altra nei confronti di Right Brokers.
L'avv. aveva aggiunto che in data 17/01/2019 l'incarico professionale era Pt_1 terminato ed essa aveva provveduto ad inviare alla la richiesta di pagamento CP_1 per le prestazioni svolte in suo favore per un importo complessivo di € 170.204,19,
3 comprensivo di compenso a percentuale, compenso orario e parte del rimborso spese;
a tale importo doveva essere aggiunta la somma di € 644,35 per il rimborso delle spese di cui alle note 26 e 38; nonostante i solleciti non le aveva corrisposto alcunché, CP_1 rimanendo debitrice dell'importo complessivo di € 196.135,70, di cui € 170.204,19 per il progetto di notula n. 612/2019, € 644,35 a titolo di rimborso spese, € 25.037,16 a titolo di interessi moratori come per legge ed € 250,00 per onorari e spese relative all'atto di diffida. Essa aveva quindi chiesto la condanna di CP_1 al pagamento in suo favore dell'importo di € 196.135,70, oltre interessi di legge dal
[...] dovuto sino al saldo. era rimasta contumace e la causa era stata trattenuta in decisione, Controparte_1 dopodiché si era costituita, chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data 21.7.2022, il tribunale, ritenuta inammissibile la costituzione della resistente dopo la precisazione delle conclusioni, ha accolto parzialmente la domanda, condannando a corrispondere all'avv. CP_1 Pt_1
l'importo di € 12.703,00 a titolo di compensi professionali per l'attività stragiudiziale prestata e di € 253,66 a titolo di esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, ed interessi di mora dalla data del provvedimento sino al saldo (nonché spese di lite).
L'avv. ha appellato tale provvedimento, facendo valere i seguenti motivi: Pt_1
I) Violazione degli artt. 4 e 14 del D.lgs. 150 del 2011, sentenza emessa da giudice errato, mancata decisione collegiale e nullità della sentenza: secondo l'appellante, la controversia era disciplinata dall'art. 14 d. lgs. 150/11, di talché la decisione avrebbe dovuto essere collegiale ed essendo stata pronunciata da giudice monocratico era nulla;
II) Illogicità della decisione nel merito: secondo la professionista, il tribunale aveva erroneamente sottovalutato la complessità dell'opera da lei prestata
(redazione di diversi testi contrattuali, in lingua inglese e tenendo conto anche dei diversi ordinamenti e del diritto internazionale applicabile al caso concreto, nonché della minuziosa ricerca e dello studio delle norme applicabili, relative alla protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti); l'art. 26 del D.M.
55/2014 disponeva che per le prestazioni stragiudiziali il compenso era di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, e nel caso in questione lei aveva applicato il 2 per cento;
il valore dell'affare non era indeterminato, posto che il contratto di concessione di licenza redatto offriva elementi per determinarlo;
per la riunione che si era tenuta a Roma il giorno 21/06/2015, per il viaggio a Verona del 14/07/2018 e
4 per il viaggio a Mombay era stato chiesto un compenso orario di euro 150,00, fatturando per Mombay le sole ore di riunione;
quanto al rimborso spese, esse erano documentate ed era errato il disconoscimento del costo del viaggio
Firenze-Roma del 28/07/2018, ipotizzando che essa giunta a Firenze dopo il viaggio a Mombai fosse immediatamente ripartita per Roma: era sfuggito al giudice che, se per andare a Mumbai essa appellante era partita in treno da
Firenze a Roma, al rientro qualcuno era partito da Firenze con la sua auto ed era andato a prenderla.
III) Infine, l'appellante ha chiesto la maggiorazione del 30 per cento sul compenso per le spese processuali anche del primo grado, essendo i suoi atti stati depositati con modalità' telematiche tali da agevolarne la consultazione.
L'appellata si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo appello incidentale;
in particolare, con tale impugnazione ha dedotto che l'Avv. , come Pt_1 socia della , si era proposta volontariamente di portare la società a raggiungere CP_1
i risultati prefissati, come molti soci già facevano, al fine di realizzare l'interesse comune;
non aveva redatto lei il contratto per il quale il tribunale aveva riconosciuto il diritto al compenso ma, solo, il Sig. , amministratore unico della società, aveva Controparte_2 inviato a tutti i soci, compresa la , un contratto già redatto e completo, Pt_1 chiedendo a tutti di inviare note, riflessioni e accorgimenti;
altri, e non l'appellante, aveva tradotto il contratto in inglese;
per quanto concerneva il viaggio di lavoro in India,
l'avv. non aveva speso propri soldi e mai aveva inviato alla società una nota Pt_1 spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 21.10.2024, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.10.2024.
2. Il primo motivo d'appello dell'avv. : la nullità dell'ordinanza Pt_1 impugnata perché non pronunciata da giudice collegiale.
Col primo motivo d'appello, l'avv. ha sostenuto che alla controversia di primo Pt_1 grado avrebbe dovuto applicarsi l'art. 14 del d. lgs. 150/11, che (nella formulazione applicabile ratione temporis) prevede che: “Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.”
5 Dunque, secondo l'appellante, la decisione, poiché era stata adottata dal tribunale in composizione monocratica anziché collegiale, era nulla, posto che l'art. 50 quater c.p.c. disponeva espressamente che l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale, di cui agli articoli 50 bis e ter c.p.c., comportava l'applicazione dell'art. 161, 1° comma c.p.c.
Tale motivo è infondato, perché è errato il presupposto a monte invocato dall'appellante, ovvero che la controversia instaurata dall'avvocato per il pagamento del proprio compenso professionale, asseritamente maturato in relazione a prestazioni stragiudiziali, fosse soggetto all'art. 14 d. lgs. 150/11.
Invero, come espressamente indicato da tale norma, in continuità con la scelta legislativa effettuata dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, presupposto per l'applicazione tanto del rito ex art. 28, prima, quanto del rito sommario, poi, è che si controverta della liquidazione di prestazioni giudiziali in materia civile.
L'impianto normativo è estremamente chiaro, e come anche la Suprema Corte ha avuto modo d'evidenziare (cfr. Cass. 12/07/2024 n. 19228) “Nel giudizio per il conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale e in procedimenti civili e penali, è applicabile non il rito speciale della liquidazione dei compensi di avvocato, ma il rito ordinario di cognizione ovvero, in alternativa, il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, non rientrando la controversia nell'ambito previsionale dell'art. 14 del d.lgs.
n. 150 del 2011, che contempla - in virtù del richiamo all'art. 28 della l. n. 794 del 1942 - il procedimento sommario di cognizione per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile. Sicché in caso di errata qualificazione del procedimento nei termini di cui all' art. 14, la relativa sentenza è nulla atteso che tale qualificazione incide sul diritto di difesa comportando per la parte la perdita di un grado di giudizio riconosciutogli dalla legge”.
La presente controversia non era dunque riconducibile all'art. 14 del d. lgs. 150/11 e correttamente il primo giudice ha deciso con provvedimento monocratico.
3. L'appello incidentale.
Prima di passare all'esame del merito dell'appello della professionista, appare opportuno esaminare l'appello incidentale della cliente che, essendo volto a confutare l'an debeatur, si pone in posizione logicamente pregiudiziale.
Si tratta, invero, di un appello estremamente generico, ai limiti dell'inammissibilità: dopo che il tribunale aveva chiaramente affermato che “È documentalmente provato che tra le parti vi è stato un rapporto professionale (v. in particolare docc. 1 e 13). La configurabilità di tale rapporto non è esclusa dalla circostanza che l'avv. sia socia della convenuta: dalla visura camerale della società versata in atti non risulta Pt_1
6 infatti che la ricorrente sia una c.d. “socia d'opera” ovvero abbia conferito alla società la propria prestazione professionale (v. doc. B fascicolo di parte ricorrente)”, la società s'è limitata a dedurre, in primo luogo, che era stata la professionista a proporre di “portare la società a raggiungere i risultati prefissati, come molti soci già facevano, al fine di realizzare l'interesse comune”.
Ebbene, premesso che la provenienza dell'iniziativa volta alla stipula contrattuale di un incarico professionale è del tutto irrilevante, tale deduzione non si confronta affatto con la chiara e condivisibile affermazione del primo giudice, che ha escluso che la prestazione resa trovasse titolo nel rapporto societario;
d'altro canto, in assenza di una riconducibilità delle prestazioni al rapporto societario, la gratuità dell'incarico, implicitamente dedotta dalla cliente, costituendo eccezione rispetto alla naturale onerosità della prestazione d'opera intellettuale, avrebbe dovuto essere provata da che, invece, restando CP_1 contumace in primo grado, nulla ha dimostrato.
Che, poi, il contratto per il quale il tribunale aveva riconosciuto il diritto al compenso - ovvero il contratto di concessione di licenza - non sarebbe stato redatto dalla professionista cui solo, al pari degli altri soci, sarebbe stato inviato un testo già preparato, con la richiesta di condividere le proprie riflessioni al riguardo e d'indicare
“accorgimenti”, è smentito dalle produzioni documentali della (v. docc. 1, 13, Pt_1
14, 15, 16, 17, 18), da cui ben s'evince che alla medesima fu conferito un vero e proprio incarico professionale e che essa lo espletò.
In particolare, nella mail del 10.2.2018 (doc. 1) il sig. , dopo aver inviato alla CP_2 professionista il contenuto delle conversazioni intrattenute con soggetti internazionali, le rappresenta la necessità di una seria e professionale assistenza legale per la società.
L'avv. , in adempimento dell'incarico, con mail del 30.5.2018 (doc. 14) invia a Pt_1
bozza del contratto avente ad oggetto la cessione delle licenze;
con mail del CP_2
1°.6.2018, poi, invia bozza modificata (doc. 17).
Che altri avrebbero tradotto tale contratto in inglese, d'altro canto, appare privo di rilievo, posto che la professionista non ha chiesto il compenso per l'opera di traduzione, ma per quella di redazione del testo contrattuale.
D'altro canto, incaricare un professionista di redigere un testo contrattuale, nelle sue varie stesure con l'evolversi della trattativa, non esclude che la base dell'accordo sia indicata dal committente, anzi, è normale che sia così, posto che il professionista deve realizzare al meglio, dal punto di vista della tutela giuridica, un assetto d'interessi che non può che essere espressione dei desiderata del cliente.
Quanto, infine, alla deduzione che per il viaggio di lavoro in India l'avv. “non Pt_1 aveva speso soldi e mai aveva inviato alla società una nota spese” (difesa scarsamente articolata, ma che parrebbe suggerire che il viaggio fosse stato pagato dalla società), se
7 ne deve evidenziare l'assoluta irrilevanza, non avendo la ricorrente domandato alcun rimborso spese in relazione a tale viaggio intercontinentale (ma solo il rimborso delle spese, documentate, affrontate per recarsi in aeroporto a Roma e poi fare rientro a
Firenze).
Il riconoscimento del credito effettuato dal tribunale deve dunque essere confermato, salvo valutare, in forza dell'appello principale, se all'avv. spettino importi Pt_1 superiori a quelli riconosciuti in primo grado.
4. Il secondo motivo d'appello dell'avv. : la quantificazione del Pt_1 compenso e del rimborso spese.
Il tribunale, a fronte della domanda della ricorrente di pagamento di compensi e rimborso spese per plurime attività stragiudiziali, ha rilevato che:” l'avv. ha agito nei Parte_1
Controparte_ confronti di per il pagamento di complessivi € 196.135,70 di cui: i) € 170.204,19 a titolo di compensi per la redazione di due contratti nonché per l'attività di consulenza prestata in occasione delle riunioni tenutesi a Roma,
Verona e Mumbai rispettivamente in data 21/06/2018, 14/07/2018 e 25/07/2018 (comprensivo di rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA, CPA, spese non imponibili per € 1.046,55 ed al netto della ritenuta di acconto nella misura del 20%); ii) € 644,35 per rimborso delle spese sostenute per l'incontro asseritamente tenutosi a Roma tra il
28/05/2018 e il 30/05/2018 nonché per il viaggio a Mumbai;
iii) € 25.037,16 per interessi di mora dal 09/10/2019 al
02/09/2021; iv) € 250,00 per il costo della lettera di diffida del 02/09/2021”; ritenuto, per quanto premesso sub 3, provato il rapporto ed esclusa la gratuità delle prestazioni resa, ha proseguito argomentando che: “Ciò premesso, dalla documentazione agli atti emerge sicuramente che l'avv.
ha redatto in favore della un contratto di concessione di licenza (v. docc. 13, 14, 15, 16, 17, 18). Questo Pt_1 CP_1
Tribunale non condivide tuttavia la quantificazione del valore dell'affare effettuata dalla parte ricorrente. Dagli artt. 4 e
6 del contratto in esame lo stesso prevedeva l'acquisto da parte del Licenziatario di un numero minimo di 30.000 licenze al prezzo di € 250,00 per ciascuna licenza “Easy Pass Pay per lavaggio auto” e di € 15,00 per ciascuna licenza
“Easy Pass Pay per lavaggio moto”: poiché sulla base del contratto non è determinato (né determinabile) la proporzione tra licenze “auto” e licenze “moto” vendute, il valore dell'accordo risulta indeterminabile con conseguente applicazione degli scaglioni previsti dall'art. 21, c. 7 D.M. 55/2014 per gli affari di valore indeterminabile.
Per tale affare può quindi essere riconosciuto alla ricorrente l'importo di € 6.480,00.
Dalla documentazione agli atti risulta inoltre provato che la ricorrente si è recata a Mumbai dal 24/07/2022 al
27/07/2022: sebbene non vi sia prova diretta che tale viaggio sia stato effettuato nell'esecuzione delle prestazioni rese in favore della , ritiene lo scrivente Tribunale che tale prova possa ritenersi raggiunta per presunzioni CP_1 considerando che la , con cui il contratto di licenza d'uso avrebbe dovuto essere concluso, Controparte_4 ha la propria sede a Mumbai e tenendo altresì conto della vicinanza tra la data di elaborazione del contratto e quella in 8 cui la trasferta è stata effettuata (v. doc. 16 fascicolo di parte attorea). Considerato tuttavia che attività – come peraltro specificato dalla stessa ricorrente – appare connessa all'attività di assistenza resa in relazione alla stipulazione del contratto di concessione di licenze e tenuto conto che ai sensi dell'art. 18 del citato decreto ministeriale
“i compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare”, lo scrivente Tribunale ritiene che la ricorrente non abbia diritto ad un separato compenso rispetto a quello già precedentemente riconosciuto.
Oltre ai predetti importi a titolo di compenso la ricorrente ha diritto anche al rimborso delle spese sostenute per andare e tornare dall'aeroporto di Roma (da dove del tutto presumibilmente è partito il volo per l'India) come documentate in atti, per un importo complessivo di € 183,50 + 10% ai sensi dell'art. 27 D.M. 55/2014 (per un importo complessivo di € 201,85) (v. docc. nn. 27 e 28 fascicolo di parte attrice). Non può essere riconosciuto, invece, né
l'importo di € 19,40 per la tratta autostradale da Firenze Scandicci – Roma Nord, né l'importo di € 372,00 complessivamente indicato nelle note spese nn. 38 e 42 a titolo di rimborso chilometrico: la prima voce in quanto appare inverosimile che la ricorrente, immediatamente dopo il ritorno dall'India (l'ultimo giorno di prenotazione dell'hotel risulta essere il 27/07/2018), sia ritornata a Firenze il 28/07/2018 per poi rimettersi quello stesso giorno di nuovo in partenza verso Roma alle 13:06, alle 19:30 pagare il ticket del parcheggio presso l'aeroporto di Roma e quindi ritornare da Roma a Calenzano seguendo la tratta autostradale “Roma nord” – “Magliano Sabina” e poi “Magliano
Sabina” – “Calenzano” (v. doc. 27); quanto invece alla seconda voce, non risulta provato che l'importo indicato sia pari ad “un quinto del costo del carburante al litro” ovvero quanto riconosciuto dall'art. 27 del richiamato decreto ministeriale per le spese di viaggio in caso di utilizzo di autoveicolo proprio.
Nulla può riconoscersi neanche per l'asserita redazione del contratto “per un procacciatore di affari”: sebbene infatti Controparte_ con la e-mail del 22/03/2018 la (rectius del suo legale rappresentante ) abbia inviato alla CP_1 ricorrente la bozza di un contratto di “procacciatore d'affari” chiedendo di “corregger[la] con i giusti riferimenti di legge soprattutto riguardo ai compensi”, l'avv. non ha fornito prova dell'esecuzione della prestazione (v. doc. Pt_1
4).
Con riferimento, poi, alla asserita attività di studio, analisi e redazione del “simple agreement for future equity”, sulla base della documentazione agli atti può, al più, ritenersi provata lo svolgimento da parte della ricorrente di un'attività di studio e analisi dei documenti inviati dalla controparte contrattuale della . Nella e-mail inviata da CP_1 CP_6 della alla FF del 19/04/2022 si legge infatti che “we analyzed the template Safe you sent us with our CP_1
Legal department and it came out the following considerations and the critical issue: […]” (ovvero “abbiamo analizzato il modello Safe che vi avete inviato con il nostro dipartimento legale e sono emerse le seguenti considerazioni e individuati le seguenti criticità”): considerando che dalla documentazione agli atti emerge che l'avv. era il Pt_1
9 soggetto di riferimento della società per le consulenze di natura legale (v. email del 10/02/2018) e che successivamente la medesima ha assegnato all'avv. una casella di posta aziendale CP_1 Pt_1
“ olutions” con firma in calce preimpostata “avv Legal Easy Care Srl”, è del tutto Email_2 Parte_1 verosimile ipotizzare che il dipartimento legale cui si fa riferimento nella citata e-mail del 19/04/2022 sia proprio l'attuale ricorrente.
Sulla base della documentazione agli atti appare corretta l'individuazione del valore della controversia nell'importo di $
6.000.000,00, pari a poco meno di € 6.000,000,00, con conseguente applicabilità dello scaglione di valore per gli affari di valore ricompreso tra € 4.000.000,00 ed € 8.000,000. Considerato tuttavia la non particolare difficoltà dell'opera prestata (dalla citata e-mail del 19/04/2022 emerge che la ricorrente si sia limitata al rilevare che la fosse CP_1 una s.r.l. e non una joint venture e che il contratto richiamasse la legislazione statunitense, con evidente aggravio di costi di consulenza per la ), appare equo applicare al valore medio previso per il richiamato scaglione di CP_1 valore dall'art. 22 D.M. 55/2014 la riduzione massima prevista del 50%, così come previsto dall'art. 19 sempre del medesimo decreto ministeriale: complessivamente pertanto per tale affare può essere riconosciuto un compenso di €
8.383,00.
Non può, invece, essere riconosciuto alcun compenso in relazione alle trasferte asseritamente effettuate a Roma in data 21/06/2018, di cui la parte ricorrente non ha fornito prova, e a Verona in data 14/07/2018, non risultando provato che la stessa sia stata effettuata nello svolgimento del mandato conferitogli da;
parimenti non risulta provato CP_1 che la redazione del contratto di licenza d'uso sia avvenuta fuori studio: conseguentemente non può essere riconosciuto quanto la ricorrente chiede a titolo di rimborso spese per tale trasferta.
Quanto alla riunione del 05/07/2022 sebbene dalla documentazione agli atti risulta che per quella data la CP_1 avesse fissato un incontro (v. e-mail del 02/07/2018, doc. 21), la ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'attività effettivamente svolta in quella sede, di talché non è possibile valutare il pregio dall'attività prestata e quindi liquidare alcun compenso per l'attività effettuata;
è invece possibile riconoscere i costi vivi sostenuti nella somma di € 47,10
(oltre 10% ai sensi dell'art. 27 D.M. 55/2014, per un importo complessivo di € 51,81), con esclusione dell'importo di €
204,60 richiesto a titolo di rimborso non risultando provato che tale importo corrisponda ad un quinto del costo del carburante al litro, come previsto dall'art. 27 del richiamato decreto ministeriale.”
L'avv. ha attinto le seguenti statuizioni: Pt_1
a) La quantificazione del compenso in relazione alla redazione del contratto di concessione di licenza (v. docc. 13, 14, 15, 16, 17, 18);
b) La negazione del compenso orario per gli incontri di Mumbai, Roma e Verona;
c) La quantificazione dei rimborsi spese.
10 Dunque, è divenuta incontrovertibile la negazione del compenso per l'asserita redazione del contratto “per un procacciatore di affari”, così come la quantificazione del compenso per l'attività di studio, analisi e redazione del “simple agreement for future equity” .
Passando ad esaminare le voci di credito invece ancora controverse, si deve rilevare che fin dal primo grado la aveva suddiviso la propria pretesa in 3 voci: Pt_1
a) Il compenso a percentuale;
b) Il compenso orario;
c) Il rimborso spese.
Come premesso, i tre motivi subb a, b e c attengono ciascuno ad una delle tre voci, e vanno dunque valutati separatamente, in relazione ad esse.
4 a) La quantificazione del compenso a percentuale.
Partendo dalla quantificazione del compenso in relazione alla redazione del contratto di concessione di licenza (v. docc. 13, 14, 15, 16, 17, 18), la sentenza viene censurata nella parte in cui ha ritenuto il contratto di valore indeterminabile;
la professionista ha dedotto, in particolare, di aver redatto un contratto che aveva quale oggetto l'utilizzo di un minimo di 30.000,00 licenze al prezzo di € 250,00, ciò che attestava il valore dell'affare a 7.500.000.00 euro di base di partenza;
se si calcolava il due per cento su tale valore, si otteneva un onorario di 150.000,00 euro, ma essa, in considerazione della sua partecipazione societaria, lo aveva ridotto ad euro 120.000,00. Peraltro, la somma liquidata dal primo giudice era iniqua avuto riguardo alla complessità della prestazione, involgente questioni di diritto internazionale, ed ai plurimi incontri effettuati.
In realtà, che il valore del contratto fosse di euro 7.500,00 non è vero.
Intanto, perché l'accordo nel sancire l'obbligo della stipula di 30.000 licenze non distingueva tra le licenze lavaggio auto, del valore di euro 250,00, e quelle lavaggio moto, del valore di euro 150,00: “Il Produttore si impegna a fornire in esclusiva al
Licenziatario, le licenze d'uso del software Easy Pass Pay, che consiste nel fornire dei codici (licenza d'uso) da utilizzare per ogni macchina attraverso il sistema API.In ragione della fornitura in esclusiva di un numero di licenze d'uso, il Licenziatario si impegna ad acquistare n. 30.000 licenze, nell'arco temporale di anni 3. A titolo di corrispettivo per
i diritti concessi in base al Contratto di licenza, il Licenziatario deve corrispondere al
Produttore il Canone di Licenza, che non è rimborsabile e viene definito e determinato, €
250,00 per le licenze denominate Easy Pass Pay per lavaggio auto € 150,00 per le licenze denominate Easy Pass Pay per lavaggio moto”).
Poi, perché nella versione finale la convenzione prevedeva che ove l'acquirente non avesse raggiunto nei 5 anni la soglia convenuta avrebbe dovuto pagare una penale pari al 15% del prezzo contrattualmente stabilito (4.5 Failure to reach the 30,000 licenses
11 required within a period of 5 years will result in the application of a penalty, amounting to 15 per cent of the agreed price, for the remaining number of licenses not withdrawn), ovvero, in ipotesi, 675.000,00.
Invero, poiché non vi era l'obbligo di stipulare un certo numero di contratti auto anziché moto, l'accordo avrebbe potuto risolversi, nella peggiore delle ipotesi per la (in CP_1 cui non fosse stata acquistata neppure una licenza), nella percezione della somma di euro 150 x 30.000 x 15%, di talché il 2% di tale importo ammonterebbe ad euro
13.500,00.
Ciò perché il valore dell'affare rappresenta un fatto costitutivo del credito azionato, e dunque ex art. 2697 c.c. esso va stabilito avendo riguardo all'ipotesi “minima”, non essendovi prova della verificazione delle maggiori potenzialità insite nel negozio. A tale riguardo, invero, è opportuno sottolineare che mai la professionista ha allegato e/o documentato che tale contratto avrebbe avuto piena esecuzione, né il numero delle licenze effettivamente vendute.
Tuttavia, proprio la complessità del meccanismo stabilito convenzionalmente e l'impossibilità di stabilire quale sia stato per la cliente dell'avv. l'effettivo valore Pt_1 dell'affare porta a ritenere corretto il criterio del tribunale, di ritenere l'affare di valore indeterminato.
Solo, poiché ha ragione l'avv. nel sostenere che l'attività prestata fosse Pt_1 particolarmente complessa, anche in considerazione delle questioni di diritto internazionale coinvolte, e perché comunque il risultato per la cliente era almeno potenzialmente molto vantaggioso, differentemente dal tribunale il compenso va determinato in base al valore massimo, anziché medio.
Dunque, applicato il medesimo scaglione applicato dal primo giudice (indeterminabile di particolare importanza), secondo i valori massimi spetta all'avv. l'importo di Pt_1 euro 9.246,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, anziché quello di euro 6.480,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, per un maggior credito di euro 2.766,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Tale somma dev'essere maggiorata degli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo, come già statuito dal tribunale per gli importi riconosciuti con la sentenza appellata, non essendo tale statuizione in punto di interessi stata oggetto d'impugnazione.
4 b) Il compenso orario.
Quanto alla negazione di un compenso orario, come su riportato il tribunale ha motivato il disconoscimento per le ore di riunione a Mombay perché attività già compresa nel
12 compenso per la stipulazione del contratto di concessione di licenze, cui il viaggio era prodromico (posto che ai sensi dell'art. 18 D.M. 55/14 “i compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente
l'affare”), e per le ore di riunione a Roma e Verona perché non erano dimostrate;
l'appellante ha censurato tale decisione sostenendo che essa aveva chiesto un compenso orario di appena 150,00 euro per le riunioni romane del 21/06/2015 e del 5/7/2018 e per quella veronese del 14/07/2018, e che per il viaggio a Mombay aveva fatturato solo le ore di riunione, non anche di viaggio.
Ebbene, è sufficiente effettuare un confronto tra le ragioni di negazione del credito e quelle d'appello per rilevare la totale mancanza di correlazione: l'avv. in alcun Pt_1 modo ha attinto la decisione del tribunale di non riconoscere il compenso orario perché per una parte (Roma e Verona) indimostrato e per l'altra (Mombay) già monetizzato col compenso per la stipula dell'atto; in particolare, in relazione al primo profilo non ha indicato le fonti di prova dei fatti costitutivi del credito (ovvero le risultanze istruttorie comprovanti l'espletamento delle prestazioni per conto della società appellata), e in relazione al secondo non ha censurato l'applicazione dell'art. 18; in definitiva, non ha proprio speso parola alcuna per contrastare le ragioni della decisione.
Per tale profilo, dunque, il suo appello è inammissibile.
4 c) La quantificazione del rimborso spese.
Quanto, infine, al rimborso spese, nel proprio ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'avv. Pt_1 aveva dedotto di aver sostenuto spese per le trasferte a Roma così elencate:
a) nota spesa n.26/2018 di euro 267,15 (doc. 23);
b) nota spesa n. 33/18 di euro 276,10 (doc.24);
c) nota spesa n. 37/18 di euro 122,85 (doc.25);
d) nota spesa n. 36/2018 di euro 251,70 (doc. 26);
e) nota spesa n. 38/2018 di euro 377,20 (doc. 27);
f) nota spesa n. 42/2018 di euro 395,90 (doc.28).
Il primo giudice, in ordine al rimborso spese:
relativamente alle note spesa 38 e 42 (docc. 27 e 28), ha riconosciuto l'importo di euro 201,85, ma negato invece il pedaggio autostradale per la tratta Firenze
Scandicci – Roma Nord, per euro 19,40, perché a suo dire non era credibile l'espletamento di tale viaggio, ed il rimborso chilometrico per euro 372,00 (186,00
13 per ciascuna nota), ritenendo non provato che l'importo indicato fosse pari ad “un quinto del costo del carburante al litro” ex art. 27 DM 55/14;
relativamente alla nota spesa 36 del 2018 (doc. 26), attinente al viaggio a Roma del “05/07/2022” (rectius: 05/07/2018), ha riconosciuto l'importo di euro 51,81, ma ha negato per la medesima ragione di cui sopra (ovvero perché non era provato che l'importo indicato fosse pari ad un quinto del costo del carburante al litro) il rimborso chilometrico per euro 204,60.
Così operando, dunque, il tribunale ha preso in considerazione solo le spese di cui alle note 38/2018 e 42/2018 (docc. 27 e 28) ed alla nota 36/2018 (doc. 26), implicitamente negando le ulteriori pretese di rimborso di cui alle note 26, 33 e 37 del 2018.
L'appellante riguardo ai rimborsi complessivamente negati ha censurato la sentenza di primo grado così argomentando: “Si deve osservare che l'articolo 27 del D.M. 55/2014 prevede che all'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato… omissis per le spese di viaggio in caso di utilizzo di autoveicolo proprio è riconosciuta un'indennità chilometrica pari di regola a un quinto del coto del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.
Sorprende poi, come il giudice, formula anche le sue osservazioni, contestando le note spese, che sono tutte documentate, e riducendo, persino i costi documentati ed effettivamente sostenuti, mettendosi anche a cavillare, sui chilometri realmente svolti, fino anche a spingersi a sostenere che se il viaggio avesse finito il giorno 27/07/2018, non avrebbe potuto essere a Firenze il 28/07/2018.
Orbene, appare inverosimile, quanto meno poco opportuno, che il giudice di prime cure, dando prova di una pignoleria (sui soldi altrui), si metta a contestare e ridurre le spese documentate, dando anche sue personali interpretazioni, su viaggi che sono stati eseguiti. Si vorrebbe piangere di fronte a simili statuizioni, ma non resta che sorridere di fronte a simile affermazioni: “appare inverosimile che la ricorrente, immediatamente dopo il ritorno dall'India (l'ultimo giorno di prenotazione dell'hotel risulta essere il
27/07/2018), sia ritornata a Firenze il 28/07/2018 per poi rimettersi quello stesso giorno di nuovo in partenza verso Roma alle 13:06, alle 19:30 pagare il ticket del parcheggio presso l'aeroporto di Roma e quindi ritornare da Roma a Calenzano seguendo la tratta autostradale “Roma nord” – “Magliano Sabina” e poi “Magliano Sabina” – “Calenzano”
Dovrebbe essere noto, che se la signora ha lasciato l'albergo a Mumbai il Pt_1
27/07/2022, vi è anche la differenza di fuso orario, è il viaggio con scalo a Dubai, ha anche la durata media dalle sette ore fino a Dubai e altre quattro da Dubai a Mombay.
14 È sicuramente sfuggito al giudice, che se l'avvocato per andare a Mumbai, è partita in treno da Firenze a Roma, al rientro, qualcuno è partito da Firenze, ed è andato all'aeroporto con la macchina dell'avvocato. Quindi è del tutto plausibile, che qualcuno sia partito da Firenze alle ore 13:06 e sia arrivato all'aeroporto, come attesta il parcheggio, e prelevato l'avvocato, lo abbia accompagnato da Roma a Calenzano, fermandosi pure a cena a Magliano Sabina, che dunque tale percorso è sulla tratta Roma-Firenze.
Appare dunque inverosimile, cotanta pignoleria, quando invece forse è richiesto al giudice attenzione, sulle norme giuridiche e sulle questioni di procedibilità.
Ci si astiene da ulteriori commenti, sulla arbitraria riduzione dei costi operata dal magistrato, e di cui si chiede la rettifica dell'intera sentenza”.
Dunque, con ogni evidenza, l'avv. non ha avanzato alcuna puntuale censura in Pt_1 merito all'implicita negazione delle spese di cui alle note 26, 33 e 37 del 2018: essa non ha neppure rilevato che il tribunale non aveva riconosciuto tali spese senza motivazione alcuna (probabilmente per dimenticanza o erronea interpretazione della domanda).
Essa ha puntualmente censurato la sentenza di primo grado solo quanto al disconoscimento delle spese di trasferta rapportate ad un costo del carburante pari ad euro 1,55, in relazione alle note di spesa 36/18 (doc. 26), 38/18 (doc. 27) e 42/18 (doc.
28); per queste ultime due note, poi, ha anche contrastato l'asserita negazione del viaggio, che il tribunale aveva posto a fondamento del disconoscimento di euro 19,40 a titolo di pedaggio.
Escluso, quindi, ex art. 342 c.p.c., di dover valutare ulteriori voci di spesa diverse dalle suddette, per come concretamente e puntualmente proposto tale complessivo motivo è fondato e, pertanto, va accolto.
Invero, ha errato il primo giudice nell'ipotizzare che l'avv. dopo aver fatto Pt_1 rientro a Firenze da Fiumicino fosse ripartita per Roma (ciò che sarebbe in effetti apparso assurdo e di difficilissima realizzazione) e che fosse per questo secondo spostamento che chiedeva il rimborso spese.
Vero è che essa, invece, aveva diritto al rimborso delle spese per rientrare in auto da
Roma e che, non guidando o preferendo comunque non guidare, com'era suo diritto, ha scelto all'andata di andare in treno e al ritorno di farsi venire a prendere.
Dunque tale viaggio dev'essere monetizzato in modo più ampio di quanto già effettuato dal tribunale (si ricorda al riguardo che il tribunale ha comunque riconosciuto per tale trasferta l'importo di euro 201,85).
In relazione ad esso deve pertanto essere, intanto, riconosciuta la somma di euro 19,40 disconosciuta dal primo giudice a titolo di pedaggio.
15 Poi, tanto per tale trasferta quanto per il viaggio del 5/7/2018 a Roma, dev'essere riconosciuto il rimborso chilometrico indicato dall'appellante.
Benvero, l'art. 27 del D.M. 55/2014 dispone che “[...] per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio”.
Secondo i dati ministeriali, il prezzo del diesel nel 2018 è stato in media di euro
1.599,37, di talché l'indicazione di euro 1,55 effettuata da è congrua. Pt_1
Dunque, a titolo di rimborso spese, in aggiunta a quanto liquidato dal tribunale, oltre al suddetto pedaggio, sono dovuti i seguenti importi:
in relazione alla nota spesa 36/2018 (viaggio Prato-Roma del 5.7.2018), euro
204,60;
in relazione alle note spese 38/2018 e 42/2018 - che duplicano con ogni evidenza lo stesso viaggio (com'è evidente dalle date, dalla dizione “viaggio a Mumbay”, dagli importi, relativi ad un viaggio in treno - che era quello dell'andata - e ad un viaggio in auto - che era quello del ritorno, e dai pedaggi autostradali, relativi sempre al 28.7.2018) - euro 186,00 per rimborso chilometrico utilizzo mezzo proprio.
Quindi, in aggiunta a quanto già riconosciuto dal tribunale è dovuto l'importo di euro
410,00 (19,40 + 204,60 + 186,00).
Tale somma dev'essere maggiorata degli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo, come già statuito dal tribunale.
5. La mancata maggiorazione delle spese del primo grado ex art. 4 comma 1 bis
D.M. 55/14.
L'avv. ha poi lamentato che il primo giudice, nel porre le spese di lite a carico Pt_1 della convenuta, le avesse liquidate nell'importo di € 3.235,00 omettendo di applicare la maggiorazione del 30% ex art. 4 comma 1 bis DM 55/14.
Tale doglianza è fondata, posto che l'attrice aveva redatto i propri atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, inserendo collegamenti ipertestuali, e per tale ipotesi la norma suddetta dispone effettivamente la maggiorazione richiesta.
In particolare, nella formulazione applicabile ratione temporis, inserita dal D.M. 37/18
(precedente quella introdotta dal 147/22 che ha reso la maggiorazione obbligatoria), la maggiorazione in esame seppur non ancora obbligatoria costituiva comunque la regola, dalla quale il giudice poteva discostarsi solo a seguito di adeguata motivazione.
16 Nel caso in esame, il tribunale nell'omettere la maggiorazione non aveva fornito alcuna motivazione sul punto (dando vita ad un vero e proprio vizio di “omessa motivazione”: cfr. Cass. 35932/22); d'altro canto, nel caso di specie non è ravvisabile alcun motivo - neppure l'appellata ne ha indicato uno - per discostarsi dalla regola e negare la maggiorazione.
Tali spese debbono dunque essere quantificate nella somma di euro 4.205,50, come si va ad esporre nel prossimo paragrafo.
6. Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Tuttavia, poiché l'incremento del credito in appello non determina un passaggio di scaglione, le spese di primo grado, liquidate in € 3.235,00 a titolo di compensi professionali (ed euro 406,50 a titolo di spese esenti), debbono essere confermate, se non per la maggiorazione del 30% suddetta, di talché è dovuta la somma di euro
4.205,50 anziché quella di euro 3.235,00.
Quanto alle spese dell'appello, considerato che sulla base dei due gradi l'avv. è Pt_1 comunque vittoriosa, esse debbono pure essere poste a carico dell'appellata e liquidate nella somma di euro 5.155,80 (3.966,00 + 30%), sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 5.201 a 26.000, in considerazione del quantum appellatum, secondo i valori medi, stante la complessità media della controversia, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), con la maggiorazione del
30% ex art. 4 comma 1 bis.
P.Q.M.
17 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in Parte_1 data 21.7.2022 del Tribunale di Prato, e sul contrapposto appello incidentale proposto da ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione CP_1 disattesa od assorbita, così provvede: respinge l'appello incidentale ed in parziale accoglimento dell'appello principale condanna la a corrispondere all'avv. la maggior somma CP_1 Pt_1
(rispetto a quanto liquidato dal tribunale) di euro 2.766,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, a titolo di compenso professionale, e la maggior somma (rispetto a quanto liquidato dal tribunale) di euro 410,00 a titolo di rimborso spese, il tutto oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
condanna l'appellata a corrispondere a titolo di spese del primo grado la somma di euro 4.205,50 (anziché quella di euro 3.235,00 disposta dal tribunale), a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
condanna infine l'appellata a corrispondere all'appellante le spese del secondo grado, che liquida nella somma di euro 5.155,80, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27.12.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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