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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/12/2024, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2958/2024 promosso dai coniugi:
C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IG AR
ET CU, C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
CALENZO BARBARA e VALENTI MARCELLO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
avente ad oggetto: separazione consensuale pagina 1 di 7 FATTO
Premesso che:
- e TR ON hanno contratto matrimonio concordatario in data Parte_1
21/12/2003; dalla loro unione sono nati i figli (in data 02/07/2005), Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (in data 06/05/2009), Persona_2
minorenne ed economicamente non autosufficiente.
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 04/07/2024 e contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i predetti coniugi hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Gli esponenti vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in in Formigine – MO, Via Battezzate n. 14, condotta in locazione dai coniugi con contratto intestato ad entrambi, viene assegnata alla IG.ra
, che ivi continuerà a risiedere unitamente ai figl;
la Controparte_1 Per_1 Per_2
signora sosterrà in via esclusiva i costi della medesima abitazione, impegnandosi Parte_1
entro 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione a volturare il contratto trasmettendo copia del provvedimento del Tribunale alla parte locatrice e a volturare le relative utenze. Il IG. ON dà atto di aver già lasciato la casa coniugale con il consenso della moglie, avendo asportato altrove i suoi effetti personali e si impegna a trasferire la propria residenza entro 30 giorni dell'emissione della sentenza di separazione.
3) La figlia minore viene affidata in regime di affido condiviso ad Persona_2
entrambi i genitori, che di comune accordo eserciteranno la responsabilità genitoriale,
tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della figlia medesima, e prenderanno le decisioni destinate ad incidere sulla sua vita, formazione, istruzione,
pagina 2 di 7 educazione e salute, con residenza e collocazione prevalente presso la residenza assegnata alla madre, individuata al punto 2). Limitatamente alle decisioni su questioni ordinarie, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente starà con il padre Per_2
un week-end a settimane alterne dal venerdì all'uscita della scuola sino alla domenica sera ore 20:00, allorquando il padre la riaccompagnerà a casa della madre e starà altresì con il padre due giorni infrasettimanali (indicativamente martedì e giovedì con pernottamento).
Le parti, che si impegnano nella gestione della minore a garantirsi reciprocamente la massima disponibilità, danno atto che tale regolamentazione ha carattere puramente indicativo e che potrà subire variazioni, previo accordo tra le stesse, sulla base dei desiderata della minore stessa. trascorrerà le vacanze natalizie dall'inizio delle Per_2
stesse sino al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre sino al termine delle vacanze scolastiche con con l'altro genitore;
il periodo delle vacanze pasquali alternativamente con la mamma ed il papà. Negli anni pari la scelta spetterà al padre, negli anni dispari alla madre. Durante le vacanze estive potrà trascorrere due settimane Per_2
anche non consecutive con il padre. I genitori si impegnano a comunicarsi il periodo di vacanze prescelto entro il 15 del mese di maggio di ogni anno. In caso di disaccordo sui periodi di vacanza, negli anni pari la scelta spetterà al padre, negli anni dispari alla madre;
la turnazione di cui sopra verrà mantenuta anche in occasione delle festività nazionali.
4) , stante la maggiore età, regolerà autonomamente i rapporti con Persona_1
entrambi i genitori.
5) Tenuto conto delle capacità reddituali di entrambe le parti, dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie, e delle tempistiche/modalità di accudimento della prole per come sopra riportate, il signor ON corrisponderà alla IG.r a titolo di contributo Parte_1
al mantenimento della figlia minore , la somma di euro 400,00, diconsi Per_2
pagina 3 di 7 quattocento, mensili, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, che verrà
versata sul conto corrente intestato alla sig.ra le cui coordinate sono già note al Parte_1
signor ON, entro il giorno 20 di ogni mese. Le parti concordano, altresì, che l'assegno unico INPS venga percepito per intero dalla IG.r Parte_1
6) I genitori si obbligano inoltre, a partecipare in ragione ciascuno del 50% alle spese straordinarie necessarie per la cura, la salute e l'educazione della figlia, così come individuate dal protocollo del Tribunale di Modena che di seguito si riportano:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 4 di 7 spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è
dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7) I coniugi si autorizzano fin da ora al rilascio e/o rinnovo di valido documento personale per l'espatrio, anche per i figli.
8) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti dal punto di vista economico, percependo entrambi un reddito da lavoro e rinunciano, quindi, reciprocamente a pretendere contributi a carico dell'altro per il proprio personale mantenimento.
9) Il IG. TR ON si impegna a trasferire senza corrispettivo alcuno l'automobile
Citroen C5 Aircross, targa GE768NT, in uso alla IG.ra entro 30 Parte_1
giorni dall'emissione della sentenza di separazione, e la stessa provvederà a pagare in via esclusiva le rate del finanziamento in essere, acceso per l'acquisto di detta auto.
10) Le parti dichiarano che gli accordi di natura patrimoniale contenuti nel presente ricorso per separazione consensuale sono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
11)I coniugi dichiarano di avere già proceduto alla divisione di tutti i beni in comune e degli arredi, corredi e suppellettili della casa familiare e di nulla aver più a pretendere l'uno dall'altro per i titoli di cui sopra.
pagina 5 di 7 12)Le parti concordano che ciascuna si farà carico delle spese legali inerenti il proprio avvocato”.
- il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.;
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è
divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
- Ritenuto che la domanda congiunta dei coniugi possa essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti;
- Considerato, quanto agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, che questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ET CU, ogni Parte_1
diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
pagina 6 di 7 1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata il Parte_1
11/06/1980 a SASSUOLO (MO), e ET CU, nato il [...] a
PALERMO (PA).
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FORMIGINE (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2003, atto n. 72, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento,
quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 12/11/2024.
Il Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2958/2024 promosso dai coniugi:
C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IG AR
ET CU, C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
CALENZO BARBARA e VALENTI MARCELLO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
avente ad oggetto: separazione consensuale pagina 1 di 7 FATTO
Premesso che:
- e TR ON hanno contratto matrimonio concordatario in data Parte_1
21/12/2003; dalla loro unione sono nati i figli (in data 02/07/2005), Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (in data 06/05/2009), Persona_2
minorenne ed economicamente non autosufficiente.
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 04/07/2024 e contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i predetti coniugi hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Gli esponenti vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in in Formigine – MO, Via Battezzate n. 14, condotta in locazione dai coniugi con contratto intestato ad entrambi, viene assegnata alla IG.ra
, che ivi continuerà a risiedere unitamente ai figl;
la Controparte_1 Per_1 Per_2
signora sosterrà in via esclusiva i costi della medesima abitazione, impegnandosi Parte_1
entro 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione a volturare il contratto trasmettendo copia del provvedimento del Tribunale alla parte locatrice e a volturare le relative utenze. Il IG. ON dà atto di aver già lasciato la casa coniugale con il consenso della moglie, avendo asportato altrove i suoi effetti personali e si impegna a trasferire la propria residenza entro 30 giorni dell'emissione della sentenza di separazione.
3) La figlia minore viene affidata in regime di affido condiviso ad Persona_2
entrambi i genitori, che di comune accordo eserciteranno la responsabilità genitoriale,
tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della figlia medesima, e prenderanno le decisioni destinate ad incidere sulla sua vita, formazione, istruzione,
pagina 2 di 7 educazione e salute, con residenza e collocazione prevalente presso la residenza assegnata alla madre, individuata al punto 2). Limitatamente alle decisioni su questioni ordinarie, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente starà con il padre Per_2
un week-end a settimane alterne dal venerdì all'uscita della scuola sino alla domenica sera ore 20:00, allorquando il padre la riaccompagnerà a casa della madre e starà altresì con il padre due giorni infrasettimanali (indicativamente martedì e giovedì con pernottamento).
Le parti, che si impegnano nella gestione della minore a garantirsi reciprocamente la massima disponibilità, danno atto che tale regolamentazione ha carattere puramente indicativo e che potrà subire variazioni, previo accordo tra le stesse, sulla base dei desiderata della minore stessa. trascorrerà le vacanze natalizie dall'inizio delle Per_2
stesse sino al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre sino al termine delle vacanze scolastiche con con l'altro genitore;
il periodo delle vacanze pasquali alternativamente con la mamma ed il papà. Negli anni pari la scelta spetterà al padre, negli anni dispari alla madre. Durante le vacanze estive potrà trascorrere due settimane Per_2
anche non consecutive con il padre. I genitori si impegnano a comunicarsi il periodo di vacanze prescelto entro il 15 del mese di maggio di ogni anno. In caso di disaccordo sui periodi di vacanza, negli anni pari la scelta spetterà al padre, negli anni dispari alla madre;
la turnazione di cui sopra verrà mantenuta anche in occasione delle festività nazionali.
4) , stante la maggiore età, regolerà autonomamente i rapporti con Persona_1
entrambi i genitori.
5) Tenuto conto delle capacità reddituali di entrambe le parti, dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie, e delle tempistiche/modalità di accudimento della prole per come sopra riportate, il signor ON corrisponderà alla IG.r a titolo di contributo Parte_1
al mantenimento della figlia minore , la somma di euro 400,00, diconsi Per_2
pagina 3 di 7 quattocento, mensili, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, che verrà
versata sul conto corrente intestato alla sig.ra le cui coordinate sono già note al Parte_1
signor ON, entro il giorno 20 di ogni mese. Le parti concordano, altresì, che l'assegno unico INPS venga percepito per intero dalla IG.r Parte_1
6) I genitori si obbligano inoltre, a partecipare in ragione ciascuno del 50% alle spese straordinarie necessarie per la cura, la salute e l'educazione della figlia, così come individuate dal protocollo del Tribunale di Modena che di seguito si riportano:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 4 di 7 spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è
dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7) I coniugi si autorizzano fin da ora al rilascio e/o rinnovo di valido documento personale per l'espatrio, anche per i figli.
8) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti dal punto di vista economico, percependo entrambi un reddito da lavoro e rinunciano, quindi, reciprocamente a pretendere contributi a carico dell'altro per il proprio personale mantenimento.
9) Il IG. TR ON si impegna a trasferire senza corrispettivo alcuno l'automobile
Citroen C5 Aircross, targa GE768NT, in uso alla IG.ra entro 30 Parte_1
giorni dall'emissione della sentenza di separazione, e la stessa provvederà a pagare in via esclusiva le rate del finanziamento in essere, acceso per l'acquisto di detta auto.
10) Le parti dichiarano che gli accordi di natura patrimoniale contenuti nel presente ricorso per separazione consensuale sono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
11)I coniugi dichiarano di avere già proceduto alla divisione di tutti i beni in comune e degli arredi, corredi e suppellettili della casa familiare e di nulla aver più a pretendere l'uno dall'altro per i titoli di cui sopra.
pagina 5 di 7 12)Le parti concordano che ciascuna si farà carico delle spese legali inerenti il proprio avvocato”.
- il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.;
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è
divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
- Ritenuto che la domanda congiunta dei coniugi possa essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti;
- Considerato, quanto agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, che questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ET CU, ogni Parte_1
diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
pagina 6 di 7 1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata il Parte_1
11/06/1980 a SASSUOLO (MO), e ET CU, nato il [...] a
PALERMO (PA).
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FORMIGINE (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2003, atto n. 72, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento,
quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 12/11/2024.
Il Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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