Art. 1.
Per provvedere alle necessita' di rinascita e di ripristino nelle zone delle regioni Umbria, Marche e Lazio danneggiate dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, e' assegnato un contributo speciale, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente di:
a) lire 200 miliardi alla regione Umbria, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1982;
b) lire 45 miliardi alla regione Marche, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1982;
c) lire 30 miliardi alla regione Lazio, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1982.
Con le anzidette somme le citate regioni provvedono, anche a mezzo di delega agli enti locali e con finalita' di sviluppo economico-sociale e di riassetto del territorio, di propulsione della produzione industriale e agricola, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici, di uso pubblico, di acquedotti, di fognatura, di ospedali e strade non statali, di ogni altra opera d'interesse degli enti locali, alla concessione di contributi per il ripristino e la ricostruzione degli immobili privati danneggiati, nonche' agli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364 .
Per provvedere alle necessita' di rinascita e di ripristino nelle zone delle regioni Umbria, Marche e Lazio danneggiate dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, e' assegnato un contributo speciale, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente di:
a) lire 200 miliardi alla regione Umbria, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1982;
b) lire 45 miliardi alla regione Marche, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1982;
c) lire 30 miliardi alla regione Lazio, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1982.
Con le anzidette somme le citate regioni provvedono, anche a mezzo di delega agli enti locali e con finalita' di sviluppo economico-sociale e di riassetto del territorio, di propulsione della produzione industriale e agricola, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici, di uso pubblico, di acquedotti, di fognatura, di ospedali e strade non statali, di ogni altra opera d'interesse degli enti locali, alla concessione di contributi per il ripristino e la ricostruzione degli immobili privati danneggiati, nonche' agli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364 .